Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio
1994
"Atto di indirizzo
e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di
alunni portatori di handicap"
(Pubblicato la prima volta nella G. U 6 aprile
1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte
dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visti gli articoli 12 e 13 della citata legge n. 104 del 1992, ed in
particolare il comma 7 dell'art. 12 che autorizza il Ministro della sanità ad
emanare un atto di indirizzo e coordinamento per determinare le modalità con le
quali le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali attuano i compiti demandati
dai commi 5 e 6 del citato art. 12;
Visto l'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 1993
(parere n. 4/93);
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 febbraio 1994, su proposta del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli
affari regionali;
Decreta:
E' approvato il seguente
"Atto di indirizzo e coordinamento
delle attività delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare i compiti delle unità
sanitarie e/o socio-sanitarie locali in relazione alla predisposizione della
diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui ai commi 5 e 6
dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"
1. Attività delle regioni e delle province autonome. -
1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono a che le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali,
nell'ambito dei servizi istituiti ai sensi e per le finalità di cui all'art.
14, primo comma, lettera e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, resi anche
tramite strutture universitarie con le quali le regioni o le province stesse
abbiano stipulato specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero avvalendosi delle
strutture di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti
secondo le modalità richiamate nell'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, assicurino l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di
handicap, necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge
n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione:
a) di una diagnosi funzionale del soggetto;
b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;
c) per quanto di competenza, di un piano
educativo individualizzato, destinato allo stesso alunno in situazione di
handicap.
2. Individuazione
dell'alunno come persona handicappata. - 1. All'individuazione dell'alunno come
persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto
all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli
articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su
segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto,
ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL.
o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni
sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di
dieci giorni dalle segnalazioni.
3. Diagnosi funzionale. - 1. Per diagnosi funzionale
si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato
psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede
alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli
12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta:
dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in
neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori
sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione
con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi
clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita
medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione
medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso
specifica relazione in cui siano ricompresi:
a) i dati anagrafici del soggetto;
b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare
(composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto
ambientale, ecc.).
3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola
necessariamente nei seguenti accertamenti:
a) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto,
con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché
alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni ed inoltre
alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi
di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli
eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze
riabilitative;
b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia
segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra,
oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento
all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la
previsione dell'evoluzione naturale.
4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto
portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità
registrabili in ordine ai seguenti aspetti:
a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto
e capacità di integrazione delle competenze;
b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di
autostima e rapporto con gli altri;
c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e
linguaggi alternativi;
d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con
particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;
e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e
motricità fine;
f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e
organizzazione spazio temporale;
g) autonomia personale e sociale.
5. Degli accertamenti sopra indicati viene
redatta una documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che,
in via indicativa, si riporta nell'allegato "A" al presente atto di
indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre,
riportata la diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva, da utilizzare per
i successivi adempimenti.
4. Profilo dinamico funzionale. - 1. Ai sensi
dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico
funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via
prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile
livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di
possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo
dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art.
3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che
riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza
maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari
dell'alunno.
2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella
diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico
i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti
alle relazioni in atto e a quelle programmabili.
3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:
a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà
che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività;
b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio
termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:
b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al
livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave;
disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle
strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età,
allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze
diverse;
b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili
rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei
rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi
diversi interlocutori;
b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in
relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi
privilegiati;
b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione
alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso
comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di
linguaggi alternativi o integrativi;
b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle
potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;
b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità
esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie
semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;
b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità
esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e
all'organizzazione spazio-temporale;
b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili
in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;
b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili
in relazione all'età prescolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura
di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).
4. In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta
elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e
del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli
precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare
la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso
delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il
profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art.
12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della
scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
5. Degli accertamenti sopra indicati,
viene redatta dalla unità multidisciplinare della unità sanitaria locale, in
collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la
potestà parentale una documentazione nella forma della scheda riepilogativa,
del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "B" al
presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda, sarà,
inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva,
da utilizzare per i successivi adempimenti e relativo alle caratteristiche
fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno.
5. Piano educativo individualizzato. - 1. Il Piano
educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il
documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati
tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un
determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto
all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12
della legge n. 104 del 1992.
2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12,
congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal
personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente,
con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in
collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera
a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.
4. Nella definizione del P.E.I., i
soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria
esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati
derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui
ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena
realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione
scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi
vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla
redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità
dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità
dell'alunno comunque disponibili.
6. Verifiche. - 1. Con frequenza, preferibilmente,
correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con
frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro
maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104
del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza
esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.
2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni
intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle
effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari
livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto
della sua salute mentale.
3. Qualora vengano rilevate ulteriori
difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative
all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo
all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli
soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie,
al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle
verifiche devono confluire nel P.E.I.
7. Vigilanza. - 1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, tramite i propri servizi, esercitano la vigilanza sulle
unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, perché diano la piena e qualificata
collaborazione agli operatori della scuola e alle famiglie, al fine di dare
attuazione al diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione
scolastica dell'alunno in situazione di handicap, previsti dagli articoli 12 e
13 della legge n. 104 del 1992.
(Si
omettono gli allegati)