(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 agosto,
n. 234). –
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l.
22 luglio 1975, n. 382 (1) (2) (3) (4) (5).
(1) In luogo
di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della
programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2,
d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
(2) Il d.lg.
11 febbraio 1998, n. 32, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha stabilito che
l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso
privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese
produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel
rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di
distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio devono essere conformati
entro il 31 dicembre 1998.
(3) In
attuazione della delega conferita dall'articolo 1, l. 15 marzo 1997, n. 59, con
d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, sono state conferite alle regioni, ed agli enti
locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali,
tutte le competenze inerenti il settore dello sviluppo economico che
ricomprende: l'agricoltura e foreste, l'artigianato, l'industria, l'energia, le
miniere, le risorse geotermiche, l'ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le fiere e i mercati, il commercio, il turismo e
l'industria alberghiera.
(4) La
denominazione «professione sanitaria ausiliaria» contenuta nel presente
provvedimento nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla
denominazione «professione sanitaria» ex art. 1, l. 26 febbraio 1999, n.
42.
(5) A
decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle
prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio
1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del
governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume
anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Art. 1. Trasferimento e deleghe
delle funzioni amministrative dello Stato.
Il trasferimento delle funzioni
amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed
interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1,
n. 2,
n. 3,
n. 4,
n. 5,
n. 6,
15 gennaio 1972, n. 7, n. 8,
n. 9,
n. 10,
n. 11
e 5 giugno 1972, n. 315
e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni
amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati
secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22
luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.
Art. 2. Attribuzione a province, comuni e
comunità montane.
Ai comuni, alle province, alle
comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel
presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti
disposizioni di legge.
Art. 3. Settori del trasferimento e delle
deleghe.
I trasferimenti e le deleghe, di
cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori
organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali;
sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio.
Negli articoli seguenti è usata, per
indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola «regione».
Art. 4. Competenze dello Stato.
Lo Stato, nelle materie definite
dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate
negli articoli seguenti e le funzioni, anche nelle materie trasferite o
delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza (1).
(Omissis) (2).
Il Governo della Repubblica, tramite il
commissario del Governo, esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2
della legge n. 382 del 22 luglio 1975 (1).
(1) Comma
così modificato dall'art. 8, l. 15 marzo 1997, n. 59.
(2) Comma
abrogato dall'art. 8 l. 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 5. Atti delegati e sub-delegati -
Comunicazioni.
Gli atti emanati nell'esercizio
delegato e sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il governo
stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al
commissario del Governo.
Art. 6. Regolamenti e direttive della
Comunità economica europea.
Sono trasferite alle regioni in
ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni
amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità
economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo
Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della legge regionale, sarà
osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di
accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli
obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e
sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la
inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il
Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione
dell'amministrazione regionale.
Art. 7. Norme regionali di attuazione.
Le regioni in tutte le materie
delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di
spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.
Le regioni possono altresì emanare norme
di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti
locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato,
disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.
Art. 8. Gestioni comuni fra regioni.
Le regioni per le attività ed i
servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e
costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.
Le attività ed i servizi predetti devono
formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione
di consorzi generali fra regioni.
Art. 9. Polizia amministrativa.
I comuni, le province, le comunità
montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa
nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.
Sono delegate alle regioni le funzioni di
polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello
Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni
amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 10. Classificazione di beni o di
opere.
Salvo diversa specifica disciplina
per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere
riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra
Stato e regioni si procede d'intesa con le regioni interessate.
Art. 11. Programmazione nazionale e
regionale.
Lo Stato determina gli obiettivi
della programmazione economica nazionale con il concorso delle
regioni.
Le regioni determinano i programmi
regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione
economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le
modalità previste dagli statuti regionali.
Nei programmi regionali di sviluppo gli
interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con
quelli di competenza degli enti locali territoriali.
La programmazione costituisce riferimento
per il coordinamento della finanza pubblica.
Art. 12. Materie del trasferimento.
Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative dello Stato nelle materie «ordinamento di enti
amministrativi dipendenti dalla regione» e «circoscrizione comunali».
Art. 13. Ordinamento degli enti
amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla
regione» concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e
l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente
decreto.
Le funzioni amministrative esercitate da
organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al
comma precedente sono trasferite alle regioni.
Art. 14. Persone giuridiche private.
È delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello
Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle
materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono
nell'ambito di una sola regione.
Art. 15. Acquisto di immobili ed
accettazione di donazioni, eredità e legati.
È trasferito alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e
l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle
persone giuridiche di cui all'art. 13
del presente decreto.
È delegato l'esercizio delle funzioni
amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.
Art. 16. Circoscrizioni comunali.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «circoscrizioni comunali» concernono: la determinazione
dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la
definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il
regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra
comuni e loro frazioni.
(Omissis) (1).
Fino all'entrata in vigore della legge
sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
(1) Comma
abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 17. Materie del trasferimento.
Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1
nelle materie «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza pubblica»,
«assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e professionale»,
«assistenza scolastica», «musei e biblioteche di enti locali», come attinenti
ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.
Art. 18. Polizia locale urbana e rurale.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività
di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e
che non siano proprie delle competenti autorità statali.
Art. 19. Polizia amministrativa.
Sono attribuite ai comuni le
seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni:
1) il rilascio della
licenza prevista dall'art. 60 e
dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio
di ascensori per il trasporto di persone o di
materiali;
2) il rilascio della
licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore
alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3) (Omissis)
(1);
4) il rilascio della
licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre
riunioni straordinarie previsti dall'art. 103,
primo e secondo comma;
5) la concessione della
licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da
ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture
di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui
all'art. 68;
6) la licenza per pubblici
trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed
altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine
alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di
cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8) la licenza per alberghi,
compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri
esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche
per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di
rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di
agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del
prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui
all'articolo 84;
11) le licenze di
esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di
produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12) i provvedimenti del
prefetto ai sensi dell'art. 64,
terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie
insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea
agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
14) la registrazione per
mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di
scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di
piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo,
lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per
raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per
assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154
e 155;
17) la licenza di
iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di
commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.
Fino all'entrata in vigore della legge di
riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano
procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle
funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai
comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può
impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che
sono tenuti ad osservarle.
[I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6),
7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al
prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta
dello stesso] (2) (3).
[Il diniego dei provvedimenti previsti
dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è
efficace solo se il prefetto esprime parere conforme] (4) (5).
(1) Numero
abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
(2) Comma
abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, nella parte in cui prevede
la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento
in capo a quest'ultimo in ordine ai numeri 13), 14) e 17) del comma
1.
(3) La Corte
costituzionale, con sentenza 24 marzo 1987, n. 77, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita
i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica
sicurezza.
(4) La Corte
costituzionale, con sentenza 24 marzo 1987, n. 77, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(5) Comma
abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, nella parte in cui si
riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1.
Art. 20. Controlli di pubblica sicurezza.
Resta ferma la facoltà degli
ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque
ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione
di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare
sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato,
delle regioni e degli enti locali.
Art. 21. Regolamenti comunali.
Il presidente della giunta
regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali
in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli
stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.
Art. 22. Beneficenza pubblica.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che
attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia
in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il
titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti
di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni
relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.
Art. 23. Specificazione.
Sono comprese nelle funzioni amministrative
di cui all'articolo precedente le attività relative:
a) all'assistenza
economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del
delitto;
b) all'assistenza
post-penitenziaria;
c) agli interventi in
favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie
minorili nell'ambito della competenza amministrativa e
civile;
d) agli interventi di
protezione speciale di cui agli articoli 8
e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Art. 24. Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le
funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi di
primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità
o estensione;
2) gli interventi di
prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di
eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente
al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione
e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722,
e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri
paesi;
3) gli interventi di
protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato,
all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente
istituiti;
4) i rapporti in materia
di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché
la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali
in attuazione di regolamenti della Comunità economica
europea;
5) le pensioni e gli
assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di
disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e
salari;
6) l'attività dei CPABP
strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto
5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.
Art. 25. Attribuzioni ai comuni.
Tutte le funzioni amministrative
relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di
beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22
e 23,
sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.
La regione determina con legge, sentiti i
comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi
sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali
territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di
associazione fra gli stessi.
Gli ambiti territoriali di cui sopra
devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e
sanitari.
Allorché gli ambiti territoriali
coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente
articolo sono assunte dalle comunità montane stesse.
Le funzioni, il personale ed i beni delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito
regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le
modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza
pubblica e, comunque, a far tempo dal 1º gennaio 1979 (1).
Entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una
commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI
- Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA - Associazione
nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA -
Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di
determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento
ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera
educativo-religiosa (2).
L'elenco di cui al comma precedente è
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il
1º gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente
quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione
in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei
beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi artt. 113
e 115,
nonché il trasferimento dei beni della I.P.A.B. di cui ai commi precedenti, e
disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in
relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in
attuazione del presente articolo (1).
Le attribuzioni degli enti comunali di
assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai
rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie
leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni
dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti
acquisiti dal personale dipendente.
Fino all'entrata in vigore della legge di
riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di
assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni
degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al presente
articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel
caso di loro trasformazione patrimoniale (3).
(1) La Corte
costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(2) La Corte
costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole:
«L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Ove, entro il 1º gennaio 1979, non sia approvata la
legge di riforma di cui al precedente quinto comma» e alle parole «nonché il
trasferimento dei beni delle i.P.A.B. di cui ai commi precedenti».
(3) La Corte
costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole:
«e delle i.P.A.B. di cui al presente articolo».
Art. 26. Attribuzioni alla provincia.
La provincia nell'ambito dei piani
regionali approva il programma di localizzazione dei presìdi assistenziali ed
esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente
articolo.
Art. 27. Assistenza sanitaria ed
ospedaliera.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» concernono la
promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e
psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che
tendono:
a) alla prevenzione ed
alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la
durata;
b) alla riabilitazione
degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi
compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti
ed ai ciechi civili;
c) alla prevenzione delle
malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e
della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
d) all'igiene degli
insediamenti urbani e delle collettività;
e) alla tutela
igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze
alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e
succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30
lettera g);
f) alle autorizzazioni ed
ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli
stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle
autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque
minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;
g) all'igiene e alla
tutela sanitaria delle attività sportive;
h) alla promozione
dell'educazione sanitaria ed all'attuazione di un sistema informativo
sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio
sanitario nazionale;
i) all'igiene e
assistenza veterinaria, ivi esclusa la formazione universitaria e
post-universitaria;
l) all'igiene e
assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la
vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di
origine animale.
Sono inoltre compresi nelle materie
suddette:
a) i compiti attualmente
svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dei servizi di protezione
antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle
materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi a funzioni
riservate allo Stato;
b) le funzioni relative
alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione
medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del
CONI;
c) nel quadro della
ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in
base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non
oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività
sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle
regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di
convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa
internazionale;
d) tutte le funzioni in
materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione
dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze
armate ed i Corpi di polizia per il Corpo degli agenti di custodia e per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle
condizioni del personale dipendente.
Sono altresì comprese tra le funzioni
amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi centrali
e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed
amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo
comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le attribuzioni in
ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del
Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti
ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari
dello Stato.
Fermo restando l'esercizio delle funzioni
di polizia giudiziaria di cui all'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520
da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta
del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti
locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano,
ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 28. Istituti a carattere
scientifico.
Il riconoscimento del carattere
scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo Stato sentite le
regioni interessate.
Spettano alle regioni, nei confronti
degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attività di
ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la
parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di
istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei confronti
delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalità
giuridica di diritto privato.
Continuano invece ad essere esercitate
dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime
giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei
componenti i relativi organi di amministrazione.
Il controllo sulle deliberazioni degli
istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico è esercitato dalla
regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede; l'annullamento delle
deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito
ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalità
scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanità di
concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 29. Vigilanza e tutela degli enti
ospedalieri.
Le regioni disciplinano con legge
i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel
territorio della regione. Fino a quando la legge regionale non abbia
provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono
esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12
febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 1,
terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 9. Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale
Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.
Art. 30. Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le
funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi
internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli
apolidi, secondo i princìpi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei
presìdi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle
malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione
obbligatoria o misure quarantenarie;
c) la produzione, con le
connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la
pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati
farmaceutici, di preparati galenici, di specialità medicinali, di vaccini, di
virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presìdi
medico-chirurgici e di prodotti assimilati;
d) la coltivazione, la
produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso,
l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni
già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la
registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la
prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la
determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti
permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione
degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle
caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a
involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti
destinati comunque a venire a contatto con sostanze
alimentari;
g) la determinazione di
standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande
alimentari;
h) la produzione, la
registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze
pericolose;
i) i controlli sanitari
sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e
l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti
di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla
legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina
dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di
macchine, impianti e mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore
di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519;
p) la ricerca e la
sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicità dei
prodotti clinici;
q) la ricerca e la
sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità di
prodotti chimici;
r) la fissazione dei
requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli
operatori sanitari;
s) la determinazione dei
livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per
operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle
professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti
universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti
leggi;
t) gli ordini e i collegi
professionali;
u) il riconoscimento
delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicità
relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.
Art. 31. Funzioni delegate.
È delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle
malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 30,
lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure
profilattiche già di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174,
e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di
confine, di porto e di aeroporto, previste dall'art. 32
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 e dall'art. 45
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo
potrà prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di
uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed
aeroporti e posti di confine;
b) i controlli sulla
produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre
sostanze pericolose;
c) il controllo
dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle
sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
d) i controlli sulla
produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima
infanzia e la cosmesi.
Il Ministero della sanità può provvedere
alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e di medicinali di
uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze eccezionali di
profilassi e cura delle malattie infettive e diffusive per le quali siano
imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.
Art. 32. Attribuzioni dei comuni.
Sono attribuite ai comuni, singoli
ed associati, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni
amministrative relative alla materia di cui al precedente art. 27
che non siano espressamente riservate allo Stato, alle regioni e alle
province.
Spetta alla regione stabilire i criteri
di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali
territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni.
Le leggi regionali disciplinano altresì
l'attribuzione in proprietà o in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle
regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nonché
l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla
riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente
articolo.
Si applica il disposto dell'art. 26
relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.
Art. 33. Attribuzioni della provincia.
La provincia nell'ambito dei piani
regionali approva il programma di localizzazione dei presìdi sanitari ed
esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quarto comma del
precedente articolo.
Art. 34. Attribuzioni aggiuntive.
Le funzioni amministrative che
siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle province
e dai comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del servizio
sanitario nazionale e, in mancanza sono attribuite rispettivamente alle
regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1º gennaio 1979.
Art. 35. Istruzione artigiana e
professionale.
(Omissis) (1).
(1) Articolo
abrogato dall'art. 147, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 36. Specificazione.
Sono in particolare comprese fra
le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attività relative
all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla
legge 9 maggio 1975, n. 153;
alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971,
n. 426;
alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di
formazione professionale di cui all'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti
disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25,
e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine
alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai
cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264,
e successive modificazioni; all'orientamento professionale svolto dall'Ente
nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre
1952, n. 2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni
svolte dal centro ricerche di Monteporzio Catone.
Resta ferma la competenza
dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al
finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per
ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 37. Istituti di istruzione
professionale.
Le istituzioni di istruzione
artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di studio di
cui al precedente art. 35
ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli
istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle
regioni ed assumono la qualifica di regionali.
Art. 38. Collaborazione tra regione, enti
locali e Stato.
Per lo svolgimento delle attività
rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti
locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli
istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo
i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi
della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416.
A tal fine verranno stipulate apposite
convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti
organi dello Stato.
In esse verranno stabilite le procedure
per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e
le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del
materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
Art. 39. Consorzi per l'istruzione
tecnica.
I consorzi per l'istruzione
tecnica sono soppressi. Le relative funzioni, i beni del personale sono
trasferiti alle regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico
che sono attribuite ai distretti scolastici (1).
(1) A
decorrere dal 1º settembre 2001, le disposizioni di cui al presente articolo
inerenti i distretti scolastici e i consigli scolastici provinciali, sono da
intendersi abrogate e sostituite, se incompatibili, con quelle di cui agli
articoli da 1 a 7 del d.lg. 30 giugno 1999, n. 233 (art. 8, d.lg. 233/1999,
cit.).
Art. 40. Competenze dello Stato.
(Omissis) (1).
(1) Articolo
abrogato dall'art. 147, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 41. Formazione professionale.
Sono abrogate le lettere d) ed e)
dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
Non possono essere stanziate somme a
favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di
istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di
studio, ricerca e sperimentazione.
Gli enti pubblici, per svolgere attività
volontaria inerente all'istruzione professionale devono ottenere l'assenso
della regione competente, salvo che si tratti di attività di perfezionamento
del proprio personale.
Art. 42. Assistenza scolastica.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i
servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze
in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di
istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento
dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché
privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono fra
l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati
psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
elementari.
Art. 43. Competenze dello Stato.
Restano ferme le competenze degli
organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze
degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei
medesimi.
Art. 44. Opere universitarie.
Sono trasferite alle regioni, per
il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in
materia di assistenza scolastica a favore degli studenti
universitari.
Sono trasferiti alle regioni a statuto
ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui
all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
e successive modificazioni.
Il trasferimento è disciplinato dalla
legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1º
novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle
opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica
istruzione, sentite le regioni interessate.
Art. 45. Attribuzioni ai comuni.
Le funzioni amministrative
indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le
modalità previste dalla legge regionale.
I patronati scolastici sono soppressi e
le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai
comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le
modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.
I consorzi di patronati scolastici sono
soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi ed i beni sono
attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge
regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del
personale ripartendolo tra i comuni interessati.
La regione promuove le opportune forme di
collaborazione tra i comuni interessati.
Art. 46. Istituzione delle scuole
statali.
L'istituzione delle scuole statali
materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali
competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine
di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano
ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali (1).
(1) A
decorrere dal 1º settembre 2001, le disposizioni di cui al presente articolo
inerenti i consigli scolastici provinciali, sono da intendersi abrogate e
sostituite, se incompatibili, con quelle di cui agli articoli da 1 a 7 del
d.lg. 30 giugno 1999, n. 233 (art. 8, d.lg. 233/1999, cit.).
Art. 47. Musei e biblioteche di enti locali.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «musei e biblioteche di enti locali» concernono tutti i
servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il
funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di
interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari
dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non
territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale,
nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali
operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa
organizzata nel loro ambito.
Sono comprese tra le funzioni trasferite
alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato
in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone
di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti
esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione
di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità
previste dalla legge regionale.
Art. 48. Beni culturali.
Le funzioni amministrative delle
regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio
storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed
etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni
culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.
Art. 49. Attività di promozione educativa
e culturale.
Le regioni, con riferimento ai
propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione
educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o
direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni,
società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di
associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di
enti locali o di consorzi di enti locali.
Le funzioni delle regioni e degli enti
locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno
riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il
31 dicembre 1979.
Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale
operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità
regionale.
L'individuazione specifica di tali
istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri
competenti, previa intesa con le regioni interessate.
Art. 50. Materie di trasferimento.
Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1
nelle materie «ferie e mercati», «turismo ed industria alberghiera», «acque
minerali e termali», «cave e torbiere», «artigianato», «agricoltura e foreste»,
come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.
Art. 51. Fiere e mercati.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «fiera e mercati» concernono tutte le strutture, i
servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento
di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e
commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione
di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.
Art. 52. Attività commerciali.
Ferme restando le funzioni già di
competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati
dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
relative:
a) ai distributori di
carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di
vendita e consumo di alimenti e bevande;
b) alla vigilanza
sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione,
calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti
commercializzati;
c) all'attività dei
comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema
dei prezzi controllati e comunque dal 1º gennaio 1979.
Le regioni possono altresì svolgere in
sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e
della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle
piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.
Art. 53. Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le
funzioni amministrative concernenti:
1) gli enti fiera
internazionali di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni già
riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura
internazionale di altre fiere è dichiarata con provvedimento dello
Stato;
2) le esposizioni
universali;
3) la formazione e la
tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni.
Art. 54. Attribuzioni ai comuni.
Sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative relative:
a) alla vigilanza
sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi
al consumo;
b) alla istituzione e
regolamentazione dei mercati per il commercio al
minuto;
c) all'impianto ed alla
gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame,
delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla
produzione;
d) alla fissazione, sulla
base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura
dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande,
nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli
impianti autostradali, ed alle relative sanzioni
amministrative;
e) all'applicazione delle
sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori
dei mercati;
f) all'autorizzazione,
sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali
determinati dalla regione, alla installazione di distributori di carburanti nel
territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle
autostrade;
g) all'autorizzazione
alla rivendita di giornali e riviste.
Art. 55. Disposizioni in materia di
mercati.
Sono soppressi i pareri delle camere
di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte di comuni in
merito:
a) alla chiusura
settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga
della medesima;
b) all'applicazione della
disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al
dettaglio;
c) all'applicazione
dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.
Art. 56. Turismo ed industria
alberghiera.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «turismo ed industria alberghiera» concernono tutti i
servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti
l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi
aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende
pubbliche operanti nel settore sul piano locale.
Le funzioni predette comprendono fra
l'altro:
a) le opere, gli
impianti, i servizi complementari all'attività
turistica;
b) la promozione di
attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed
attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei
giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le
attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni
livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature
da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del
CONI;
c) la vigilanza sulle
attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto
riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club
provinciali.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce l'art. 1, ultimo comma, d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 6.
Art. 57. Ente nazionale italiano per il
turismo.
Ferma restando la competenza
regionale, ai sensi dell'art. 3,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e
nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4
del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività
turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono
dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di
uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica
all'estero.
(Omissis) (1).
(1) Comma
abrogato dall'art. 46, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 58. Competenze dello Stato.
[Sono di competenza dello Stato le
funzioni amministrative concernenti:
1) il parere del
Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione
del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura,
soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle località di interesse
turistico;
2) il nulla osta al
rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche
straniere, sentite le regioni;
3) la istituzione e
gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione
all'estero, nonché gli uffici turistici stranieri e di
frontiera;
4) la vigilanza
sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e
sull'Ente nazionale italiano per il turismo] (1).
(1) Vedi,
ora, d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203.
Art. 59. Demanio marittimo, lacuale e
fluviale.
Sono delegate alle regioni le
funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali
immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando
la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse
dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di
navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia
doganale.
La delega di cui al comma precedente non
si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione
agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione
marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31
dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per la difesa, dei trasporti e della navigazione e per
le finanze sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco
delle aree predette può essere modificato.
Art. 60. Attribuzioni ai comuni.
Sono attribuite ai comuni, ai
sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni
amministrative in materia di:
a) promozione di attività
ricreative e sportive;
b) gestione di impianti e
servizi complementari alle attività turistiche;
c) rifugi alpini,
campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.
Art. 61. Acque minerali e termali.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «acque minerali e termali» concernono la ricerca e
l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività
relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo
restando quanto previsto dal precedente art. 30,
lettera u), per il riconoscimento delle acque (1).
(1) Vedi,
ora, art. 22, l. 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 62. Cave e torbiere.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «cave e torbiere» concernono tutte le attività attinenti
alle cave, di cui all'art. 2,
terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Le suddette funzioni amministrative,
oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 2, comprendono:
a) l'autorizzazione
all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge
e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza
sulle attività di escavazione;
b) l'autorizzazione
all'apertura e alla coltivazione e cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo
alberghiero o forestale;
c) l'approvazione dei
regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui
all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
d) la dichiarazione di
appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non
contemplate dall'art. 2
del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3
del regio decreto predetto.
Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di
polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di
igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al
Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
e 19 marzo 1956, n. 302.
Le regioni, per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale
delle miniere.
Art. 63. Artigianato.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «artigianato» concernono le attività attinenti alla produzione
di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle
leggi vigenti, nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata,
la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione
amministrativa concernente l'artigianato.
Le funzioni suddette comprendono anche le
funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di artigianato, le
funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane,
nonché:
a) le funzioni esercitate
dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato;
b) l'approvazione e la
revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e
dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860,
e secondo le norme della C.E.E.;
c) le funzioni relative
alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle
imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da
operarsi finché le leggi regionali non diano diversa disciplina alla
materia.
Sono inoltre delegate le funzioni della
sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti
dell'artigianato.
Sono attribuite ai comuni, ai sensi
dell'art. 118, primo comma, della
Costituzione:
a) gli atti di istruzione
e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane;
b) l'apprestamento e la gestione
di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della
pianificazione territoriale regionale.
Il consiglio generale e il consiglio di
amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono
integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza delle regioni,
nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione
della commissione interregionale di cui all'art. 13
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 64. Camere di commercio.
Sono di competenza delle regioni
le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio
nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.
Le funzioni istituzionali e le restanti
funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base
della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo
finanziamento.
Le funzioni di cui al primo comma
continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino al 31 dicembre
1978 e successivamente finché le leggi regionali non disciplineranno la
materia.
La legge di riforma dell'ordinamento
degli enti locali territoriali individuerà quali funzioni trasferite o delegate
alle regioni devono essere attribuite agli enti locali
territoriali.
I presidenti delle camere di commercio
scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino alla data di entrata in
vigore della legge di cui al precedente secondo comma, il presidente della
camera di commercio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste (1),
di intesa con il presidente della giunta regionale (2).
(1) Ora
Ministro delle politiche agricole e forestali.
(2) Vedi,
ora, l. 29 dicembre 1993, n. 580.
Art. 65. Consorzi industriali.
Ferme restando le funzioni
amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori,
spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di
consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni
esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le
province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e
aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi
insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge
2 maggio 1976, n. 183.
Art. 66. Agricoltura e foreste.
Le funzioni amministrative nella
materia «agricoltura e foreste» concernono: le coltivazioni della terra e le
attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative
produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli
strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi,
le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei
patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il
commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di
imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa
e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione
tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali;
le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni
agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e
riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e
montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di
parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.
Le funzioni predette comprendono
anche:
a) la propaganda per la
cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione
socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale
degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore
agricolo e forestale;
b) il miglioramento
fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
c) gli interventi di
incentivazione, e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per
la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti
agricoli;
d) il miglioramento e
incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili
degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione
artificiale;
e) ogni altro intervento
sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti
comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.
Le regioni provvedono, sulla base di
criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento
fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o
insufficientemente coltivate.
Sono delegate alle regioni le funzioni
delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2
della legge 12 giugno 1962, n. 567.
Sono trasferite alle regioni tutte le
funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo
scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla
destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da
affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento
delle operazioni relative e la determinazione delle loro
competenze.
Sono altresì trasferite le competenze
attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al
commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n.
1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332,
dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078,
dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla
legge 16 marzo 1931, n. 377.
L'approvazione della legittimazione di
cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766,
è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la
regione interessata.
Sono trasferite alle regioni le funzioni
attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni
amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti
che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra
loro, dalle regioni interessate (1).
(1) Vedi,
anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 67. Conservazione e trasformazione
di prodotti agricoli.
Sono altresì trasferite alle
regioni le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la
costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la
lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici,
nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di
cui al successivo terzo comma.
Per la gestione in comune, ai sensi
dell'art. 8 del presente decreto, le regioni provvedono nell'ambito
delle indicazioni contenute negli atti statali di indirizzo o
coordinamento.
Gli interventi statali relativi agli
impianti di interesse nazionale avvengono nel rispetto della lettera m)
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11
del 1972 e in attuazione degli indirizzi fissati in sede di programmazione
nazionale, sentita la commissione interregionale, di cui all'art. 13
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le regioni sono sentite sulle relazioni
programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare
al Parlamento nonché sui pareri e le direttive del CIPE a tali enti
(1).
(1) Vedi,
anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 68. Aziende di Stato per le foreste
demaniali.
L'Azienda di Stato per le foreste
demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle
regioni in ragione della loro ubicazione.
Dal trasferimento sono esclusi: i terreni
dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati
impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato; i terreni e le
aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie
complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da
destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale.
Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e per
la difesa.
Dal trasferimento possono essere altresì
esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi,
edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da
effettuare entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui
all'art. 113.
Sono parimenti trasferiti alle regioni i
rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte
dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti
e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei
beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse.
L'amministrazione statale, ai fini di cui
al primo comma, punto c), dell'art. 71,
può avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture
regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci
sono regolati da apposite convenzioni (1).
(1) Vedi,
anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 69. Territori montani, foreste,
conservazione del suolo.
Sono delegate alle regioni le
funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269,
concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di
piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei
boschi da seme di cui all'art. 14
della predetta legge secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio
dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16.
Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27
e 28
della legge anzidetta.
Sono trasferite alle regioni tutte le
funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di
commercio, ed esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori
montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le
proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di
determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo
Stato con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino
comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei
beni forestali può essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali
costituite a norma delle disposizioni di cui all'art. 8
del presente decreto. Le regioni formano programmi per la gestione del
patrimonio silvo-pastorale dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno
essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102
e delle relative leggi regionali di attuazione.
Sono altresì trasferite alle regioni le
funzioni di cui alla legge 1º marzo 1975, n. 47,
contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di
cui all'art. 1 della legge predetta vengono predisposti dalle regioni anche
sulla base di intese interregionali. Le regioni provvedono altresì a costituire
servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine
all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di
spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del
fuoco.
Sono inoltre trasferite alle regioni le
funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del
suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché le
funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la
realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che
interessino il territorio di due o più regioni, queste provvedono mediante
intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quando non sarà
stabilita una nuova disciplina statale di principio.
Le regioni possono altresì provvedere
alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo
territorio previa autorizzazione dello Stato (1).
(1) Vedi,
anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 70. Calamità naturali.
Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste (1) in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o
avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e
c) dell'art. 1 della L. 25 maggio 1970, n. 364.
Compete altresì, alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente
comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo
di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla
predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Sono altresì trasferite le funzioni
concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni
intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta
eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento
cooperativo.
Le tariffe dei prezzi a carico degli
organismi associativi di cui all'art. 21,
primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364,
sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto attiene al tipo di
coltura ed alla zona agraria.
Restano ferme le competenze dello Stato
relative:
a) alla dichiarazione
dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità
atmosferica;
b) alla determinazione
della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare
alle regioni, su proposta della regione interessata e d'intesa con la
commissione interregionale di cui all'art. 13
della legge 16 maggio 1970, n. 281
(2).
(1)
Rinominato prima Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, poi
Ministero delle politiche agricole e forestali ex d.lg. 4 giugno 1997, n.
143.
(2) Vedi l.
24 febbraio 1992, n. 225 e d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 71. Competenze dello Stato.
[Sono di competenza dello Stato le
funzioni amministrative concernenti:
a) le attività di ricerca
e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione
agricola e forestale;
b) gli interventi di
interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della
sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con
l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e
internazionale;
c) la ricerca e la
sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione
agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale; la
determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e
zooprofilattica. Le regioni possono avvalersi delle strutture statali preposte
alla sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante
apposite convenzioni;
d) l'ordinamento e la
tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli
funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, la
disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione varietale dei
prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi
compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei
prodotti e delle sostanze anzidette; la omologazione e certificazione dei
prototipi delle macchine agricole;
e) il fondo di
solidarietà nazionale per le calamità e le avversità atmosferiche relativamente
alla dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento e la ripartizione dei
finanziamenti fra le regioni interessate;
f) la formazione della
carta della montagna, la determinazione delle opere e dei mezzi di protezione
delle foreste dagli incendi e i servizi antincendi;
g) il reclutamento,
l'addestramento e l'inquadramento del Corpo forestale dello Stato, il quale è
impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dell'art. 11,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;
h) le associazioni e le
unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e
foreste;
i) l'approvazione delle
legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
In sede di programmazione nazionale per
la realizzazione della politica delle produzioni e di mercato dei prodotti
agricoli e della politica dell'alimentazione, sono determinati gli indirizzi
produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli
massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di
mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive
comunitarie, nonché il coordinamento finanziario degli interventi regionali con
quelli nazionali attinenti ai mercati.
Il comitato di amministrazione della
Cassa per la formazione della proprietà contadina, quale risulta dal decreto
ministeriale 9 settembre 1965, è integrato da due rappresentanti delle regioni,
nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste (1), su
designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13
della legge 16 maggio 1970, n. 281
(2)] (3).
(1)
Rinominato prima Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, poi
Ministro delle politiche agricole e forestali.
(2) La Cassa
per la formazione della proprietà contadina è stata accorpata nell'Istituto per
studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) dall'art. 6, d.lg.
29 ottobre 1999, n. 419.
(3) Vedi,
ora, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 72. Promozione e agevolazione di
produzioni agricole.
Sono altresì trasferite le
funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela igienico-sanitaria della
produzione serica, di controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da
seta, di miglioramento della produzione sericola, le funzioni di promozione per
il miglioramento della produzione del riso e della canapa.
Sono trasferite alle regioni le funzioni
di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa;
restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul
mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero
nonché per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione (1).
(1) Vedi,
anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 73. Consorzi di bonifica.
Fermi restando i poteri regionali
di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alle
regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e
di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che
operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni
interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto.
La classificazione, declassificazione e
ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la
determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più
regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e di programmi di
sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più
regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono sulla base di
intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un ufficio comune. A tal
fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese intervenute e a
norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le norme di
funzionamento dell'ufficio, nonché le modalità del concorso della regione nel
finanziamento dell'ufficio e nell'attribuzione al medesimo del personale
necessario.
Il trasferimento di cui all'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11,
comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato
(1).
(1) Vedi,
anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 74. Difesa contro le malattie delle
piante coltivate.
Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie
ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli articoli 11,
15,
16
e 17
della legge 18 giugno 1931, n. 987,
nonché le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante.
Le regioni esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici
definiti dallo Stato.
Sono inoltre trasferite alle regioni le
funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli
agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità, energia germativa,
provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione
di nuove varietà di sementi elette (1).
(1) Vedi,
anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 75. Incremento ippico.
Sono comprese tra le funzioni
amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il
mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta
e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonché gli interventi
tecnici per il miglioramento delle produzioni equine (1).
(1) Vedi,
anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 76. Assistenza agli utenti di motori
agricoli.
Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di
formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per
l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed
i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti
il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per
l'agricoltura.
Le regioni conferiscono la qualifica di
utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del
settore.
Ferme restando le competenze degli UTIF,
sono delegate alle regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31
dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni (1).
(1) Vedi,
anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 77. Funzioni delegate.
delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione e
l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati
sul fabbisogno alimentare;
b) l'attuazione degli
interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA
(1);
c) la vigilanza sulla
tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi
controlli funzionali;
d) il controllo di
qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e
forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di
riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche
e di delimitazione delle relative zone di produzione.
Lo Stato si avvale anche della
collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e
nel commercio dei prodotti agricoli (2).
(1) L'AIMA è
stata soppressa dall'art. 1, d.lg. 27 maggio 1999, n. 165 e in sua vece
istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto
pubblico.
(2) Vedi,
anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 78. Attribuzioni dei comuni.
Sono attribuite ai comuni, ai
sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni
amministrative in materia di:
a) interventi per la
protezione della natura, con la collaborazione della
regione;
b) vigilanza sull'amministrazione
dei beni di uso civico e di demanio armentizio (1).
(1) Vedi,
anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 79. Materia del trasferimento.
Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1
nelle materie «urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse
regionale», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale», «navigazione
e porti lacuali», «caccia», «pesca nelle acque interne», come attinenti
all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.
Art. 80. Urbanistica.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «urbanistica» concernono la disciplina dell'uso del
territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali
riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché
la protezione dell'ambiente.
Art. 81. Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le
funzioni amministrative concernenti:
a) (Omissis)
(1);
b) la formazione e
l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione
delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
(Omissis) (2).
(Omissis) (2).
Se l'intesa non si realizza entro novanta
giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in
difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la
commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del
Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui
all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione
nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà
di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso
articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge
18 dicembre 1973, n. 880,
concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia
elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393,
relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla
produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976,
n. 898,
per le servitù militari.
(1) Lettera
abrogata dall'art. 52, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
(2) Comma
abrogato dall'art. 4, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383.
Art. 82. Beni ambientali.
Sono delegate alle regioni le
funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello
Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro
individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le
funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle
bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e
ambientali (1), sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali (2), di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate
dalle regioni;
b) la concessione delle
autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e
cave;
d) la posa in opera di
cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
e) la adozione di
provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei
relativi elenchi;
f) l'adozione dei
provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni
amministrative;
g) le attribuzioni degli
organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali
previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
h) l'autorizzazione
prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097,
per la tutela dei Colli Euganei.
(Omissis) (2).
(Omissis) (2).
(Omissis) (2).
(Omissis) (2).
(Omissis) (2).
(Omissis) (2).
(Omissis) (2).
(Omissis) (2).
(Omissis) (2).
(Omissis) (2).
(Omissis) (2).
(1) Ora per i
beni e le attività culturali.
(2) Comma
abrogato dall'art. 166, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 83. Interventi per la protezione
della natura.
Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della
natura, le riserve ed i parchi naturali.
Per quanto riguarda i parchi nazionali e
le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la
ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando
l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica
entro il 31 dicembre 1979.
Sino all'entrata in vigore della legge di
cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali
esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente
interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.
Resta ferma, nell'ambito delle funzioni
di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i
nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere
interregionale.
È fatto salvo quanto stabilito dall'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente
al Parco nazionale dello Stelvio.
Art. 84. Tranvie e linee automobilistiche
di interesse regionale.
Le funzioni amministrative
relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale
concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli
effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie,
funicolari e funiviari di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive di
linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello
Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n.
1575), anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio
di un'altra regione.
Le modalità di svolgimento dei servizi
pubblici di trasporto di cui al primo comma che si svolgono parzialmente in
altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le regioni nel cui
territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di
trasporto.
Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di
autolinee.
Art. 85. Trasferimento alle regioni.
Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali
relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.
Restano di competenza dello Stato le
linee automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee
interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi
dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere
interregionale.
Art. 86. Funzioni delegate.
È delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in
concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con
l'assegno delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico
a cura dello Stato.
È delegato alle regioni, con l'assegno
delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria
nazionale dal Ministro per i trasporti (1).
(Omissis) (2).
È delegato alle regioni l'esercizio delle
funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione
interna.
(1) Ora
Ministro dei trasporti e della navigazione.
(2) Comma
abrogato dall'art. 104, d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.
Art. 87. Viabilità, acquedotti e lavori pubblici
di interesse regionale.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale» concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade
statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere
pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si
eseguono nel territorio di una regione.
D'intesa tra Stato e regioni le strade
statali possono essere classificate come regionali e viceversa.
Art. 88. Competenze dello Stato.
Sono di competenza statale le
funzioni amministrative concernenti:
1) le opere marittime
relative ai porti di cui alla I e alla categoria II, classe I, e le opere di
preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della
navigazione, nonché per la difesa delle coste (1);
2) le opere idrauliche di
prima categoria nonché, fino all'esperimento delle procedure di cui al
successivo art. 89, quelle di seconda categoria;
3) le opere per le vie
navigabili di prima classe;
4) le opere concernenti
le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila
volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e
trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la
procedura di cui al precedente art. 81,
secondo comma e seguenti;
5) le opere aeroportuali
che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici;
6) le costruzioni
ferroviarie non metropolitane;
7) l'esecuzione di opere
concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria
nonché la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari
dello Stato per esigenze di servizio;
8) l'edilizia di
culto;
9) gli interventi
straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamità di estensione e di entità
particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai
sensi della legge sulla protezione civile;
10) le opere di
ripartizione di danni bellici;
11) la determinazione di
criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la
salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze
unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
12) le acque pubbliche
nei limiti di cui al successivo art. 90;
13) la programmazione
nazionale e la ripartizione sulla base fra le regioni del fondo nazionale per
gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi
congiunturali di emergenza, nonché la determinazione dei criteri per le
assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni.
(1) Numero
così sostituito dall'art. 5, l. 28 gennaio 1994, n. 84.
Art. 89. Opere idrauliche.
Entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini
idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere
modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai
bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni.
Per le opere idrauliche relative ai
bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma
dell'amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni
sono delegate, a far data dal 1º gennaio 1980, alle regioni interessate che le
esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi
statali. Fino alla data predetta i programmi di intervento vengono predisposti
dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste (1) e d'intesa con le regioni interessate. Restano ferme le
competenze relative ai bacini interregionali trasferite alle regioni con D.P.R.
15 gennaio 1972, n. 8.
Con decorrenza del 1º gennaio 1978 le
opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle regioni.
(1) Ora
Ministero delle politiche agricole e forestali ex d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 90. Acque.
Tutte le funzioni relative alla
tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle
funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle
regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della
destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia
generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica.
In particolare sono delegate le funzioni
concernenti:
a) gli aggiornamenti e le
modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse
idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi
territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse
stesse;
b) gli interventi per la
costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non
compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2,
lett. b), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
c) l'imposizione e la
determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte,
nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla
produzione o al consumo;
d) la ricerca, l'estrazione
e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti
la tutela del sistema idrico del sottosuolo;
e) la polizia delle
acque.
Nelle materie precedenti le regioni
possono emanare, a far tempo dal 1º gennaio 1979, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire
particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di
derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli
delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali
obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano
compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia
elettrica.
Art. 91. Competenze dello Stato.
Sono riservate allo Stato, oltre
alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore
della destinazione delle risorse idriche, le funzioni
concernenti:
1) la dichiarazione di
pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o
catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o
catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo
alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni
interessate;
2) la determinazione e la
disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le
funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi
derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma
della disciplina delle acque;
3) il censimento
nazionale dei corpi idrici;
4) l'imposizione dei
vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti,
che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni.
Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate a
tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o
per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di
funzioni trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte
avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le
esigenze prospettate;
5) la individuazione di
bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni
interessate;
6) l'utilizzazione di
risorse idriche per la produzione di energia elettrica (1).
(1) La Corte
costituzionale, con sentenza 12 giugno 1991, n. 260, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non
esclude dalla riserva allo stato le funzioni amministrative concernenti le
«piccole derivazioni di acque pubbliche».
Art. 92. Funzioni delegate.
E' delegato alle regioni l'esercizio
delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello
Stato in materia di:
a) ricostruzione dei beni
distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello
Stato;
b) attuazione dei piani
di ricostruzione.
Art. 93. Edilizia residenziale pubblica.
Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la
localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di
edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di
edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle
relative procedure di finanziamento.
Sono altresì trasferite le funzioni
statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle regioni di cui
all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da
esercitarsi in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge di riforma delle
autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i
suddetti poteri dal 1º gennaio 1979.
Sono inoltre trasferite tutte le funzioni
esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla
realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a
dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le
funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre
1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle
relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione
nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art.
11, primo comma, del presente decreto (1).
(1) Vedi l.
17 febbraio 1992, n. 179.
Art. 94. Ulteriori trasferimenti in
materia di edilizia pubblica.
Sono inoltre trasferite alle
regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e
periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,
e successive modificazioni.
È trasferita la funzione relativa alla
determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi
dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,
convertito nella legge 1º novembre 1965, n. 1179, e successive
modificazioni.
Sono altresì trasferite le funzioni
amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e
popolare previste dell'art. 129
del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,
e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni
nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito
di apposita normativa statale di principio.
Sono infine trasferite ai sensi dell'art.
109
del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito
nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la
erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la
prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.
Art. 95. Attribuzioni ai comuni.
Le funzioni amministrative
concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono
attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di
alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di
servizio.
Art. 96. Attribuzioni delle province.
Sono attribuite alle province le
funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della
circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art.
3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi
di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito
periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle
scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393 (1).
Sono delegate alle regioni le funzioni
amministrative concernenti:
a) il coordinamento
mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni
disciplinate dagli artt. 3 e 4, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
(1);
b) le attività
istruttorie relative alla tenute dell'albo provinciale degli autotrasportatori
di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.
Le funzioni di cui al primo comma saranno
esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge
di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1º gennaio
1980.
(1) Vedi,
ora, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 97. Navigazione e porti lacuali.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «navigazione e porti lacuali» concernono la navigazione
lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i porti lacuali e
di navigazione interna e ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai
porti lacuali ed interni.
Le predette funzioni comprendono tra
l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la
potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni
nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del
certificato di navigabilità, nonché enti, istituti ed organismi operanti nel
settore. Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al personale
dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.
Art. 98. Gestioni comuni.
Le funzioni amministrative di cui
al precedente articolo quando sono interessati i servizi in territori finitimi
di più regioni, sono esercitate mediante intesa tra le regioni interessate
ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile.
La gestione governativa per la
navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle
regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a
cura dello Stato.
Resta salva la competenza dello Stato in
relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago
Maggiore.
Art. 99. Caccia.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «caccia» concernono: l'esercizio della caccia, la
protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione;
le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza
di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio
della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria e di difesa del patrimonio
zootecnico.
Sono trasferite alle regioni le funzioni
di disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei
registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e
preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi
ed altre manifestazioni pubbliche.
Sono trasferite inoltre le funzioni che
riguardano gli uccellatori ed i concessionari di bandite e riserve di
caccia.
Alle regioni spetta di promuovere il
potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione
in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione
della caccia di frodo.
Art. 100. Pesca nelle acque interne.
Le funzioni amministrative
relative alla materia «pesca nelle acque interne» concernono la tutela e la
conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici, l'esercizio della pesca,
il rilascio della licenza, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la
propaganda, i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.
Le regioni promuovono la ricerca e la
sperimentazione nel settore.
Le concessioni a scopo di piscicoltura
nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello Stato, sono
rilasciate dalle regioni previo parere del competente organo
statale.
Sono altresì trasferite le funzioni
relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, così come
delimitato dall'art. 1,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
I diritti esclusivi di pesca del demanio
statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale.
Art. 101. Funzioni amministrative
trasferite.
Sono trasferite alle regioni salvo
quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e
dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli
aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri.
Il trasferimento riguarda in particolare
le funzioni concernenti:
a) la disciplina degli
scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione
delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e
idrosolubili;
b) la programmazione di
interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la
disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani industriali;
c) la tutela
dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da
qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi
veicolari;
d) il controllo e la
prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché
quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività
trasferite alle regioni;
e) la formazione
professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.
Sono inoltre trasferite alle regioni le
funzioni statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento atmosferico,
che potranno essere integrati nella loro composizione e nelle loro funzioni
anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica,
idrica del suolo; nonché la commissione provinciale per la protezione sanitaria
della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
Art. 102. Competenze dello Stato.
Ferme restando le competenze
attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319,
sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la fissazione dei
limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni
inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
2) il coordinamento
dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnica
scientifica;
3) la rilevazione
nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di
rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
4) la determinazione,
d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento
atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle
regioni;
5) i programmi di
disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319,
da adottare d'intesa con le regioni interessate;
6) i provvedimenti
straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;
7) l'inquinamento
atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto
dall'art. 104, primo comma;
8) l'inquinamento
acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi
statali;
9) il rilascio e la
revoca del patentino di cui all'articolo 16
della legge 13 luglio 1966, n. 615;
10) la protezione
dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive,
nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare (1).
(1) Vedi,
ora, l'art. 2, l. 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 103. Funzioni delegate.
È delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali dello
Stato concernenti la disciplina nell'ambito delle direttive statali, degli
scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio costiero, con
esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della
navigazione.
Art. 104. Attribuzione agli enti locali.
Sono attribuite ai comuni le
funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico
proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione,
dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione,
il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni
sonore.
Sono attribuite alla provincia le
funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli
impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle
emissioni e di controllo degli impianti industriali.
Le funzioni attribuite ai comuni ed alle
province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni
contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, comunque,
dal 1º gennaio 1980.
Restano ferme sino a quella data le
competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.
Art. 105. Utilizzazione di uffici ed organi
tecnici.
Finché le regioni e gli enti
locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente
competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e
periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli
inquinamenti.
Per l'esercizio delle funzioni delegate
nella suddetta materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi degli
organi ed uffici tecnici statali.
Art. 106. Espropriazione per la pubblica
utilità.
Sono comprese le funzioni
amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie indicate nel
presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per
pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza dei lavori e
le occupazioni temporanee e d'urgenza.
Restano di competenza dello Stato le
funzioni amministrative, di cui al comma precedente, per le opere pubbliche la
cui esecuzione è di sua spettanza.
Sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi
atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui
esenzione è di loro spettanza.
Art. 107. Organi tecnici dello Stato.
Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio
delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici
anche consultivi dello Stato.
Possono essere chiamati a far parte degli
organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano
la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma
precedente, ad essi appartenenti.
Le regioni possono avvalersi del
patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.
Tale disposizione non si applica nei
giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni,
eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio
passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione,
quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 108. Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
Le regioni possono avvalersi, a
norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei
lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello
Stato e delle regioni.
Art. 109. Agevolazioni di credito.
Sono comprese fra le funzioni
amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente
decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare
l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato,
nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i
controlli sulla sua effettiva destinazione.
Resta ferma la competenza degli organi
statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il
credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli
istituti.
La determinazione dei tassi minimi di
interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3
della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Il trasferimento di funzioni di cui al
primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei
provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie
e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla
agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale,
anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o
comunitaria.
Art. 110. Fondi nazionali di rotazione.
I fondi nazionali di rotazione di
cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590,
alla legge 14 agosto 1971, n. 817
e agli articoli 13 e 32
della legge 27 ottobre 1966, n. 910,
sono soppressi.
Le disponibilità finanziarie sui fondi,
di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel fondo per
il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9
della legge 16 maggio 1970, n. 281,
e sono ripartite tra le regioni in conformità delle disposizioni del secondo
comma dello stesso articolo.
Art. 111. Trasferimento di uffici dello
Stato.
Sono trasferiti alle regioni, nel
cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello Stato indicati nella tabella A
allegata al presente decreto.
L'esercizio delle funzioni amministrative
che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli
uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materia diverse
da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alle regioni, se non
diversamente disposto dal presente decreto.
Art. 112. Personale statale assegnato
alle regioni.
Il personale statale di ruolo e
non di ruolo, compresi gli operai, in servizio non temporaneo alla data del 24
febbraio 1977 presso gli uffici periferici trasferiti alle regioni a norma del
presente decreto è messo a disposizione delle regioni stesse rispettivamente
competenti per territorio.
Gli ulteriori contingenti di personale
appartenenti alle singole amministrazioni statali in servizio presso gli uffici
centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli di cui al primo comma, da
mettere a disposizione delle regioni in relazione alle funzioni trasferite o
delegate dal presente decreto, sono determinati, entro il 31 dicembre 1977, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
competenti e con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni e sulla base di
criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art.
13
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Col medesimo decreto detto personale è ripartito tra le regioni, tenendo conto
delle richieste formulate da ciascuna di esse.
Il personale appartenente ad uffici non
trasferiti alle regioni ma che svolge funzioni amministrative trasferite, nel
termine indicato nel comma precedente, è messo a disposizione di ciascuna
regione previo assenso degli interessati.
L'amministrazione di provenienza, in caso
di insufficienza del numero dei dipendenti consenzienti, entro tre mesi dalla
scadenza del termine di cui al secondo comma mette a disposizione di ciascuna
regione i dipendenti che hanno fatto domanda con precedenza a coloro che
svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle trasferite, tenendo conto dei
titoli di cui all'art. 32,
terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
In mancanza o nell'insufficienza di domande le amministrazioni provvedono
d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione di
ciascuna regione i dipendenti che risultano in possesso di minori titoli fra
quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al personale contemplato dal presente
articolo che viene destinato ad ufficio in sede diversa da quella dell'ufficio
statale di provenienza, anche a domanda, competono le indennità e i rimborsi
connessi al trasferimento in base alla normativa vigente per i dipendenti
statali.
Art. 113. Enti nazionali ed
interregionali.
Gli enti nazionali ed
interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal
presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o
delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli
precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al
presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta
preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.
Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente
comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della
Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di
ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni
esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di
ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per
funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro
natura.
Entro i successivi 30 giorni le regioni,
anche in assenza della comunicazione di cui al precedente comma, fanno
pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando
espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente
comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle regioni o
attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di competenza
regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni statali
residue.
Entro i successivi 45 giorni il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecnica di
cui al terzultimo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni
integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali
e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando
specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di
personale di cui non si propone il trasferimento alle regioni o agli enti
locali.
Entro i successivi quarantacinque giorni
la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie
osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.
Acquisite le osservazioni della Commissione
parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al
terz'ultimo comma, distinti decreti per ciascun ente.
Il decreto contiene l'elenco delle
funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto, l'individuazione
dei beni e del personale indispensabili all'espletamento delle funzioni residue
dell'ente, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute
dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese
le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente
residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e
il personale ad esse spettanti.
Nel caso di enti pubblici per i quali sia
stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara
l'estinzione.
Il decreto dichiara altresì l'estinzione
degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello
Stato o ad enti similari, allorché la commissione tecnica di cui al presente
articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano
accertato:
1) la non economicità dei
singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle
esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;
2) la non convenienza che
i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere
distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari
(1).
Il trasferimento delle funzioni degli
enti di cui al presente articolo decorre dal 1º aprile 1978.
In ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non
sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto
in materia le leggi statali di cui agli articoli 25
e 34,
cessa ogni contribuzione finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di
altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui
alla tabella B (2).
Le somme di cui al comma precedente,
nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma
precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o
stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni continuativi, sono
versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale
dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116
le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini
associativi.
Dalla data predetta le regioni assicurano
la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali non
sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le
regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi; per
il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni
anzidette le somme iscritte nel conto corrente infruttifero di cui al comma
precedente sono ripartite tra le regioni, dedotta la quota spettante alle
regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La commissione tecnica di cui al presente
articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è
composta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei Ministri, 6
designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, 1 dall'UPI.
I rappresentanti regionali vengono scelti
dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati da ciascuna
regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale (Sicilia,
Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di Trento e
Bolzano.
La commissione ha sede presso la
Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della
pubblica amministrazione.
(1) Comma
aggiunto dall'art. 1-quater, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21
ottobre 1978, n. 641.
(2) Comma
così sostituito dall'art. 1, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21
ottobre 1978, n. 641.
Art. 114. Enti di assistenza a categorie.
La commissione di cui al
terzultimo comma del precedente art. 113,
trascorso, il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo, individua
preliminarmente quali enti preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra
quelli inclusi nell'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, derivano
la parte prevalente delle proprie entrate da contributi, che in forza di legge,
sono a carico di persone fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato,
dalle regioni e dagli enti locali territoriali. Effettuata la individuazione,
la commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
alla Presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed i
singoli enti interessati.
La commissione, ottemperato a quanto
disposto dal comma precedente, promuove per tali enti la procedura prevista dal
terzo e quarto comma dell'art. 113 e sospende, sino alla scadenza di dodici
mesi dalla data della comunicazione fatta ai singoli enti, l'adempimento
previsto dal quarto comma del citato articolo.
Qualora nei dodici mesi successivi alla
comunicazione di cui al precedente comma gli interessati alla contribuzione
obbligatoria promuovano associazioni nazionali volontarie di assistenza al fine
di garantirsi la continuità delle prestazioni assistenziali, tali associazioni
possono ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai successivi commi, la
concessione in uso di parte o di tutti i beni degli enti di cui al primo
comma.
Le associazioni di cui al comma
precedente, qualora comprendano almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti
alla contribuzione obbligatoria e dispongano di entrate derivanti da contributi
volontari tali da consentire l'adempimento dei fini associativi, possono
rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione
dei beni dell'ente al quale sono destinati i contributi obbligatori degli
aderenti all'associazione.
La presidenza del Consiglio dei Ministri,
entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda alla commissione di
cui al primo comma, la quale, previo accertamento dell'esistenza dei
presupposti per la concessione, formula entro sessanta giorni la sua proposta
in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento alla proposta di
concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente, la commissione provvede
altresì, contestualmente, all'adempimento, previsto dal quarto comma dell'art. 113
per l'emanazione del decreto secondo il disposto del sesto comma del citato
articolo. I beni oggetto della concessione vengono preliminarmente trasferiti
al patrimonio dello Stato.
La concessione dei beni ad ogni singola
associazione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ed è regolata da apposita convenzione. La convenzione deve prevedere, tra
l'altro, le procedure e le modalità, per la revoca senza indennizzo della
concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non adempia i compiti per
i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso i beni mobili ed immobili,
oggetto della revoca, vengono destinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri alla regione competente per territorio.
Al di fuori dei casi previsti nei commi
precedenti, le associazioni costituitesi secondo le norme del presente articolo
non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di contributi a carico dello Stato e
di altri enti pubblici.
La commissione di cui al terzultimo comma
dell'art. 133, qualora entro il termine di dodici mesi, previsto dal
secondo comma, non le sia pervenuta alcuna domanda, provvede, per i singoli enti,
agli adempimenti sospesi ed esprime il previsto parere ai fini dell'emanazione
del relativo decreto.
Entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto la legge della Repubblica provvede a disciplinare la materia
dei contributi obbligatori destinati agli enti di cui al presente
articolo.
Trascorso l'anno senza che sia stata
emanata la legge di cui al comma precedente, nel caso si sia verificata
l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i contributi obbligatori cessano nei
confronti di coloro che si siano associati agli enti di cui al presente
articolo.
Art. 115. Enti a struttura associativa.
Gli enti di cui all'allegata
tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura
associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità
giuridica di diritto privato con il decreto del presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo.
Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle
attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o
contributi degli associati.
Alla individuazione dei beni di cui sopra
si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.
Il decreto di cui al presente articolo
dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno
dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi
del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque
superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio
finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-decies
del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,
come modificato dalla legge di conversione (1).
In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre
1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari,
stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere,
compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli
enti di cui al primo comma (1).
A partire dal 1º gennaio 1980 gli enti di
cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta
sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici
previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette
prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30
giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono
mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al
primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al
presente comma (1).
Dal 1º gennaio 1980 lo Stato, per
sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con
apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che
statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e
moralmente rilevanti (1).
(1) Gli
attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario
comma terzo per effetto dell'art. 1-undecies, d.l. 18 agosto 1978, n. 481,
conv. in l. 21 ottobre 1978, n. 641.
Art. 116. Enti privati.
Al 31 dicembre 1977 cessano ogni
forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti,
associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che
operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al
presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo; dello
Stato ad altri enti, associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata
in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle regioni.
Le somme relative ai finanziamenti e ai
contributi che vengono a cessare ai sensi del presente articolo sono portate in
aumento del fondo comune tra le regioni di cui all'art. 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 117. Patrimonio degli enti.
I patrimoni mobiliari e
immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B compresa l'annotazione
finale, i quali siano utilizzati per l'erogazione dei servizi o per lo
svolgimento delle attività trasferite o delegate, ovvero attribuite agli enti
locali, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, con il
decreto di cui al precedente art. 113.
Si applica il settimo comma dell'art. 25,
con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni, province e comunità
montane.
I beni patrimoniali costituenti le sedi
centrali degli enti di cui al precedente comma, salvo restando quando disposto
dagli articoli 114 e 115,
sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro
di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
I proventi netti derivanti
dall'amministrazione e dall'eventuale alienazione dei beni predetti sono
portati annualmente ad incremento del fondo di cui all'art. 9
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Il Ministro per il tesoro riferisce annualmente alla Commissione parlamentare
per le questioni regionali sullo stato della liquidazione.
Tutti gli altri beni immobiliari degli
enti predetti, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono
trasferiti alle regioni e sono amministrati dalla regione nel cui territorio
sono situati.
I proventi netti di cui al precedente
comma, derivanti dall'amministrazione di detti patrimoni, sono trimestralmente
versati al fondo comune di cui all'art. 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
I residui beni mobiliari compresi il
numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la copertura
delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può destinare, in
tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma (1).
Nel caso di enti le cui funzioni siano
solo parzialmente trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli
enti locali, il decreto di cui all'art. 113,
fermo restando quanto disposto dagli articoli 114
e 115,
e dal primo comma del presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non
utilizzati direttamente per l'erogazione di servizi o per le attività svolte
dall'ente in misura proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente,
per le funzioni trasferite o delegate, o, rispettivamente, residuanti in capo
all'ente. La presente disposizione non si applica agli enti che svolgono in
misura prevalente attività previdenziale.
Le disposizioni di cui ai precedenti
commi e le disposizioni degli articoli 113, 114 e 115 si applicano anche alle
funzioni ed ai patrimoni degli enti soppressi, ai sensi della legge 20 marzo
1975, n. 70, con provvedimento adottato successivamente al 25 luglio
1977 (2).
(1) Comma
così sostituito dall'art. 1-novies, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21
ottobre 1978, n. 641.
(2) Vedi,
anche, l'art. 1-sexies, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21 ottobre
1978, n. 641.
Art. 118. Continuità delle prestazioni.
Le regioni assicurano, anche con
atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino
all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni
trasferite.
Allo stesso fine possono stipulare
apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.
Art. 119. Attività residue degli enti
pubblici estinti.
Le funzioni amministrative degli
enti pubblici, di cui all'art. 113,
continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante
ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di
attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato (1).
(1) Vedi,
anche, l'art. 1-sexies, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21 ottobre
1978, n. 641.
Art. 120. Entrate degli enti pubblici.
Le entrate degli enti pubblici
nazionali e locali, comprese quelle di carattere tributario, previste da
disposizioni di legge vigenti, sono interamente attribuite alle regioni, se
alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da essi esercitate
o, limitatamente alla parte pertinente alle funzioni amministrative trasferite,
se essi esercitano funzioni amministrative anche in materia diverse da quelle
contemplate nel presente decreto.
Analogamente si procede, intendendosi
sostituiti comuni, provincie o comunità montane alle regioni, quando le
relative funzioni siano attribuite a comuni, province o comunità
montane.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui all'art. 114,
preposti all'erogazione di prestazioni assistenziali, quando tali entrate
derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di categorie di
lavoratori dipendenti e autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari
dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate affluiscono al
bilancio dello Stato.
Le disposizioni dei commi precedenti non
si applicano ai contributi di persone fisiche e giuridiche private nell'ipotesi
di cui all'art. 115 nonché alle entrate destinate all'esercizio delle
funzioni amministrative non trasferite nelle regioni e a statuto speciale
(1).
(1) Vedi,
anche, l'art. 1-sexies, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21 ottobre
1978, n. 641.
Art. 121. Percezione e ripartizione delle
entrate già spettanti agli enti pubblici.
Le entrate di cui al primo comma
dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di
persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni
mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si
trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza
dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
in quanto applicabile.
Le entrate di cui sopra saranno
direttamente percepite dai comuni, province o comunità montane nel caso in cui
siano relative a funzioni trasferite a questi enti.
Art. 122. Personale degli enti pubblici.
Il personale in servizio in base
ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture
operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui
funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto
e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è
posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei
beni e delle funzioni (1).
I contingenti del personale da mettere a
disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati
con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112,
secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i
quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate
alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra
le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste
(1).
Il personale degli enti pubblici non
compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi precedenti è
assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere
stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite
graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni
amministrative, nell'ordine:
a) ad altro ente pubblico
di cui all'ultimo comma dell'articolo 1
della legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive integrazioni, con la osservanza delle disposizioni contenute
nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7
di detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà,
nei limiti dei posti in organico riservati secondo l'articolo 43
della legge 20 marzo 1975, n. 70,
i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti
esistenti nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti
attuativi dell'articolo 25
della legge stessa;
b) ai ruoli unici di cui
all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382
(1).
I dipendenti degli enti di cui al primo
comma dell'art. 15 trasferiti allo Stato ai sensi del presente decreto, che
si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti
di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere.
(1) Gli
attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi dal
primo al quarto per effetto dell'art. 1-terdecies, d.l. 18 agosto 1978, n. 481,
conv. in l. 21 ottobre 1978, n. 641.
Art. 123. Sistemazione definitiva del
personale.
Entro un anno dall'entrata in
vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112
e 122,
le regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva
destinazione del personale posto a loro disposizione, prevedendone
l'assegnazione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione alla distribuzione
delle funzioni trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali
ai sensi del presente decreto.
Le regioni determinano, altresì, d'intesa
con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli stessi del personale
ad essi assegnato assicurando in ogni caso agli enti medesimi la provvista dei
mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore
delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni e gli enti locali
provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a definire la
posizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri uffici.
Fino all'entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a disposizioni
della regione è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni di
questa, presso gli uffici regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con
questi.
Fino alla stessa data, detto personale è
amministrato dell'amministrazione di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi
le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico
ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e
assistenza.
Nel caso in cui l'ente venga soppresso,
col provvedimento di soppressione saranno stabilite altresì le norme per
l'amministrazione provvisoria del personale posto a disposizione delle
regioni.
Le regioni rimborsano allo Stato o
all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data dell'effettiva
messa a disposizione del personale medesimo alla data dell'inquadramento o
comunque della definitiva assegnazione agli uffici regionali o agli enti
locali.
Con effetto dalla data di inquadramento
di cui al precedente comma vengono ridotti in misura corrispondente i ruoli
organici e gli eventuali contingenti di personale non di ruolo
dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il personale trasferito.
Art. 124. Posizione economica del
personale trasferito.
Al personale trasferito alle
regioni, a norma degli articoli 112
e 122
del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente
già acquisite nel ruolo di provenienza.
La metà dei posti comunque disponibili
nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno dall'entrata
in vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento
di cui agli articoli precedenti, è riservata al personale di pari qualifica già
destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi trasferito.
Art. 125. Affari pendenti.
Le amministrazioni dello Stato, di
cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare entro
il 31 gennaio 1978 a ciascuna regione interessata con elenchi nominativi gli
atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad
affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.
Resta di competenza degli organi dello
Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti
amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anche nel
conto dei residui anteriormente alla data del 1º gennaio 1978.
Rimane, parimenti, di competenza degli
organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione
delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi
a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno
relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari
anteriori al detto trasferimento.
Art. 126. Soppressione e riduzione di
capitoli del bilancio dello Stato.
I capitoli dello stato di
previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte,
alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono
soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto.
Nel caso in cui i capitoli iscritti in
bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni
trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza
statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi,
la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni
medesime.
È vietato conservare o istituire nel
bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli
soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni
trasferite.
Le disposizioni contenute nei commi 1, 2
e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi in
tutto o in parte alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione
dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Tra i capitoli soppressi ai sensi del
precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad
essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li
hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle
regioni a statuto speciale.
Art. 127. Determinazione delle spese
aggiuntive.
Le spese aggiuntive connesse al
trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto sono
determinate, ai sensi dell'articolo 18
della legge 16 maggio 1970, n. 281,
applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti,
determinate ai sensi del precedente art. 126,
le seguenti percentuali:
a) spese di natura
operativa corrente, 28 per cento;
b) spese di natura
operativa in conto capitale, 18 per cento;
c) spese di personale ed
accessori, 20 per cento;
d) spese di
funzionamento, 25 per cento.
Art. 128. Determinazione del fondo di cui
all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
In attuazione di quanto disposto
alla lettera f) del primo comma dell'art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382,
ed in applicazione dell'art. 19
della legge 16 maggio 1970, n. 281
e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'art.
8
della citata legge n. 281
del 1970, verranno determinate in modo da assicurare un incremento del fondo
comune pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello
Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente
decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del
precedente art. 127.
Per l'anno 1978 la consistenza del fondo
comune determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1
della legge 10 maggio 1976, n. 356,
è incrementata di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese
eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle
regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti
dall'applicazione del precedente art. 127.
A partire dallo stesso anno 1978 il fondo
comune e altresì integrato di un importo pari agli stanziamenti per le spese
correnti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del
precedente articolo 126,
che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti
dalle leggi che li hanno autorizzati.
Per gli anni dal 1979 al 1981 la
consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1
della legge 10 maggio 1976, n. 356,
è incrementata in ciascun anno di un importo pari all'ammontare complessivo
delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni
trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese
aggiuntive, aumentato della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetto
importo, della percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate
- indicate al primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 -
risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario
rispetto a quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di
bilancio presentati al Parlamento.
È fatta salva la garanzia di cui al
quarto comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
La ripartizione del fondo comune,
determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i criteri di
cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 356 del 1976.
Art. 129. Determinazione del fondo di cui
all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
I capitoli relativi a spese di
investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente art. 126, esclusi
quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese
aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9
della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla
lettera a) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
Le somme così trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della
lettera b) del citato articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, a far
tempo dal 1979.
I capitoli relativi a spese di
investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126
citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla
lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e verranno assegnati
alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno
autorizzati.
Art. 130. Assegnazione dei fondi ai sensi
dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Gli stanziamenti dei capitoli
soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto
attività che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono
assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del
fondo di cui all'art. 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 131. Determinazione delle spese per
le funzioni delegate.
Gli stanziamenti di spesa relativi
a funzioni delegate alle regioni verranno determinati annualmente in sede di
formazione del bilancio dello Stato, sentita la commissione interregionale di
cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
e verranno ripartiti tra le regioni con deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta dei Ministri nel cui ambito di competenza ricadano le
funzioni delegate[, di concerto con il Ministro per le regioni]
(1).
Per lo svolgimento da parte delle regioni
delle funzioni amministrative loro delegate in base al presente decreto sarà
attribuita alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10
per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della
delega stessa.
(1) Le parole
in parentesi devono intendersi superate.
Art. 132. Assegnazione di fondi alle
province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di interesse locale.
Per l'assegnazione alle province
ed ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni
amministrative loro attribuite in base al presente decreto, è istituito un
apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro.
Il fondo di cui al precedente comma, per
l'anno 1978 è stabilito in una somma corrispondente alle soppressioni e
riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata delle spese aggiuntive
calcolate ai sensi del precedente articolo 127.
Il Ministro per il tesoro ripartirà con
proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni avendo anche riguardo
alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del
penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonché alle rispettive
superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.
Art. 133. Assegnazione di quote
aggiuntive.
Le regioni con proprie leggi
provvedono a determinare la quota delle entrate aggiuntive loro spettanti da
assegnare agli enti locali, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalle
regioni, assicurando agli enti medesimi l'integrale copertura di nuovi oneri
che graveranno su di essi.
Fino a quando le leggi regionali non
avranno provveduto ai sensi del comma precedente, le regioni attribuiranno agli
enti locali una percentuale - determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la
commissione interregionale - della quota aggiuntiva del fondo di cui all'art. 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281,
ad esse spettante ai sensi del presente decreto.
Salvo quanto disposto dal precedente art.
123,
alle esigenze di personale, derivanti dalle attribuzioni agli enti locali
territoriali di cui al presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a
personale incluso nel ruolo unico di cui all'art. 6,
lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Gli oneri relativi restano a carico dell'ente locale che ne usufruisce.
Art. 134. Modalità della soppressione e
riduzione di capitoli di bilancio.
Le soppressioni e le riduzioni da
apportare, in relazione alle funzioni amministrative trasferite, agli stati di
previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun
Ministero, entro il 31 ottobre 1977, con decreto del Ministro per il tesoro, di
concerto con i Ministri interessati, sentita la Commissione interparlamentare
per le questioni regionali.
Art. 135. Copertura finanziaria.
All'onere derivante dal presente
decreto per l'anno 1978, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede con la
dotazione del cap. 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Art. 136. Funzioni già trasferite alle
regioni.
Restano ferme tutte le funzioni
amministrative già trasferite alle regioni con legge o atti aventi forza di
legge anteriori al presente decreto.
Art. 137. Efficacia delle norme.
Salvo espressa disposizione in
contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1º gennaio 1978.
All. 0. Efficacia delle norme.
TABELLE
(Omissis).