Diritti proclamati e diritti esigibili

Programmazione e interventi alla luce della L. 328/00

 

La legge quadro 328-2000 riprende integralmente dal decreto legislativo n. 112/98, con il quale vengono conferite funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali.

Il decreto 31-3-98, n. 112, al capo III, art. 128 definisce “Servizi Sociali”, come il complesso delle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. I compiti di erogazione dei servizi, delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete sociale sono attribuiti nell’ambito delle funzioni conferite ai Comuni ai sensi dell’art. 131, comma 2, del citato decreto legislativo.

“Ai servizi sociali” individuati come sottoinsieme dei servizi alla persona e alla comunità viene affidata una diversa missione. Devono operare per rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona umana in generale.

Quindi si chiede “ai servizi sociali” di predisporre ed erogare servizi e prestazioni economiche realizzate dai Comuni, e altri Enti Locali, non più come gestori esclusivi.

La legge 328 del 2000 di riforma dell’assistenza sociale all’art. 1 dove parla di sistema integrato di interventi e servizi sociali promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene e riduce condizioni di disabilità, di bisogno e disagio individuale in coerenza all’art. 2, 3, 38 della Costituzione.

La programmazione e l’organizzazione del sistema compete agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato secondo il principio della sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità e copertura finanziaria.

Si prevede che gli Enti Locali riconoscono e agevolano il ruolo del “terzo settore”, nella programmazione, nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato.

Tutti i cittadini possono aver bisogno di aiuto in certi momenti della vita. Se l’obiettivo è la promozione del benessere e della coesione sociale, le politiche sociali devono essere di aiuto alla normalità della vita delle persone.

L’accesso al sistema è dunque, assicurato a tutti con priorità per i soggetti tutelati dall’art. 38 della Costituzione. La riforma introduce il diritto soggettivo al “sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Il nodo critico è rappresentato dalla difficoltà di coniugare i diritti esigibili con le risorse dell’assistenza . Dire che tutti hanno diritto alle prestazioni partendo proprio dai più deboli sino a limite rappresentato dalle risorse finanziarie e patrimoniali disponibili significa “mettere in conto” con il ridursi delle risorse si riduce di “fatto” l’esigibilità di un diritto proclamato.

La legge 328, art. 22, comma 2, indica gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse già destinate a enti locali per la spesa sociale.

La legge afferma che la definizione dei livelli essenziali di cui all’art. 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle Regioni e degli Enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica dal documento di programmazione economica finanziaria.

La legge di riforma per l’assistenza e dei servizi sociali prevede che i “soggetti tutelati” dall’art. 38 della Costituzione accedono prioritamente ai servizi sociali e alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. Quindi, un primo punto fermo è l’individuazione del target di situazioni alle quali va assicurato l’accesso prioritario al complesso di interventi indicati all’art. 22, della legge 328 del 2000. Al fine di evitare divaricazioni tra diritti proclamati e diritti esigibili è necessario definire le condizioni di difficoltà che richiedano interventi assistenziali garantiti e servizi atti a tutelare le posizioni soggettive in modo da rendere esigibile i diritti soggettivi riconosciuti. Possiamo individuare alcune priorità di queste condizioni:

v     I minori, in tutto o in parte privi delle indispensabili cure familiari;

v     Disabili fisici, sensoriali e/o psichici riconosciuti in situazione di gravità, art. 3, legge 104/92 privi di autonomia;

v     Gli anziani che non sono in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita.

 

Le persone rientranti nella sopra elencata condizione devono poter accedere prioritamente ai servizi e alle prestazioni dell’art. 22 della legge 328. Ad esse devono essere assicurate le prestazioni del servizio sociale professionale e segretariato sociale, di pronto intervento per le situazioni di emergenza, comprendente l’assistenza domiciliare, l’accesso alle strutture residenziali e semiresidenziali e ai centri di accoglienza diurni con riferimento al rapporto tra reale esigibilità delle prestazioni e dei servizi offerti del sistema integrato. Infine, è indispensabile che si provveda in sede di programmazione regionale e locale alla puntuale definizione delle risorse finanziarie umane e patrimoniali specificamente destinate ai servizi da fornire alle persone che per condizione di difficoltà rientrano nell’area dell’accesso prioritario.

L’art. 2 della legge 328/2000 afferma che tutti hanno diritto alle prestazioni con priorità per le fasce più deboli, significa mettere in conto che con il ridursi delle risorse si restringe di fatto l’area di esigibilità di tale diritto. Ciò comporta necessariamente una lesione dei diritti dei più deboli e in questo modo viene posto un limite ai proclamati diritti di tutti.

Nasce così l’esigenza di regolare il rapporto tra diritto sociale e doveri di solidarietà assumendo con chiarezza gli obiettivi dello Stato sociale che trovano ampia formulazione art. 2 e 3 della Cost.

Il nuovo quadro normativo fa coincidere con l’ambito regionale e con quello locale, amministrativo dei Comuni, un’ampia parte della politica sociale volta alla tutela dei diritti della cittadinanza.

Le leggi più recenti assumono, infatti, inequivocabilmente la scelta della sussidiarietà.

Agli Enti Locali e alle Regioni che devono provvedere con lo Stato alla programmazione e al finanziamento del sistema integrato di interventi di cui legge 328/2000, viene assegnato il compito di regolamentare nell’ambito della comunità locale, il rapporto tra diritti e doveri nel campo della protezione sociale.

E’ auspicabile che in sede di applicazione della legge di riforma in ambito regionale e locale, si cerchi di coniugare il diritto all’assistenza che per essere realmente esigibile deve essere assicurato con finanziamenti certi e quindi vincolanti con la promozione di un sistema locale di opportunità e servizi sociali alle persone e alle famiglie.

Al fine di evitare divaricazioni tra un diritto proclamato e diritto effettivamente esigibile è opportuno procedere in ambito di programmazione regionale e locale alla individuazione di difficoltà che richiedono interventi assistenziali garantiti e standard di servizi e prestazioni atti a tutelare efficacemente le posizioni soggettive e a rendere effettivamente esigibile i diritti riconosciuti.

In sostanza le Regioni e gli Enti Locali assumono la tutela del diritto all’assistenza sociale art. 38 Cost. quale obiettivo prioritario e irrinunciabile del sistema locale e dei servizi sociali, affermando la centralità dei soggetti più deboli.

La produzione legislativo degli ultimi anni ha messo in moto una serie di importanti innovazioni, la centralità del Comune e comunità locali, il cittadino al centro del sistema dei servizi, un ruolo crescente delle cooperative sociali, volontariato ONLUS, associazioni di pubblica utilità, un nuovo ruolo per le fondazioni .

Quindi importante è operare in coerenza con il principio della stretta correlazione tra risorse e servizi.

Il piano di zona, individuato come strumento strategico dei comuni associati per il governo locale dei servizi è finalizzato a programmare la rete degli interventi e servizi che devono dare risposte alle problematiche espresse dalle comunità locali.

Al piano di zona si richiede di individuare i bisogni prioritari delle persone, le strategie di prevenzione, le risorse a disposizione dei soggetti istituzionali e non coinvolti, i risultati attesi, gli standard operativi e di efficacia, la responsabilità di governo e di gestione, le forme di controllo, le modalità di verifica e i criteri di valutazione degli interventi.

Il piano di zona dovrebbe sancire di fatto il livello di esigibilità dei diritti dei cittadini agli interventi sociali e socio sanitari, erogati in ambito locale.

Il nuovo quadro normativo fa coincidere con l’ambito regionale e con quello locale, amministrato dai comuni, un’ampia parte della politica sociale volta alla tutela di tali diritti.

E’ dunque il Comune che viene direttamente chiamato a promuovere l’adozione, da parte delle Regioni gli strumenti e procedure di raccordo e di concertazione anche permanenti per dare luogo a forme di cooperazione previste art. 8, comma 2, legge 328/2000.