Diritti proclamati e diritti esigibili
Programmazione e interventi
alla luce della L. 328/00
La legge quadro 328-2000 riprende integralmente dal decreto legislativo n. 112/98, con il quale vengono conferite funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali.
Il decreto 31-3-98, n. 112,
al capo III, art. 128 definisce “Servizi Sociali”, come il complesso delle
attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a
pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso
della sua vita. I compiti di erogazione dei servizi, delle prestazioni sociali,
nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete sociale sono
attribuiti nell’ambito delle funzioni conferite ai Comuni ai sensi dell’art.
131, comma 2, del citato decreto legislativo.
“Ai servizi sociali”
individuati come sottoinsieme dei servizi alla persona e alla comunità viene
affidata una diversa missione. Devono operare per rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficoltà della persona umana in generale.
Quindi si chiede “ai servizi
sociali” di predisporre ed erogare servizi e prestazioni economiche realizzate
dai Comuni, e altri Enti Locali, non più come gestori esclusivi.
La legge 328 del 2000 di
riforma dell’assistenza sociale all’art. 1 dove parla di sistema integrato di
interventi e servizi sociali promuove interventi per garantire la qualità della
vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene
e riduce condizioni di disabilità, di bisogno e disagio individuale in coerenza
all’art. 2, 3, 38 della Costituzione.
La programmazione e
l’organizzazione del sistema compete agli Enti Locali, alle Regioni e allo
Stato secondo il principio della sussidiarietà, cooperazione, efficacia,
efficienza, economicità, omogeneità e copertura finanziaria.
Si prevede che gli Enti
Locali riconoscono e agevolano il ruolo del “terzo settore”, nella
programmazione, nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato.
Tutti i cittadini possono
aver bisogno di aiuto in certi momenti della vita. Se l’obiettivo è la
promozione del benessere e della coesione sociale, le politiche sociali devono
essere di aiuto alla normalità della vita delle persone.
L’accesso al sistema è
dunque, assicurato a tutti con priorità per i soggetti tutelati dall’art. 38
della Costituzione. La riforma introduce il diritto soggettivo al “sistema
integrato di interventi e servizi sociali”. Il nodo critico è rappresentato
dalla difficoltà di coniugare i diritti esigibili con le risorse
dell’assistenza . Dire che tutti hanno diritto alle prestazioni partendo
proprio dai più deboli sino a limite rappresentato dalle risorse finanziarie e
patrimoniali disponibili significa “mettere in conto” con il ridursi delle
risorse si riduce di “fatto” l’esigibilità di un diritto proclamato.
La legge 328, art. 22, comma
2, indica gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche e i requisiti fissati
dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse
del fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse già
destinate a enti locali per la spesa sociale.
La legge afferma che la
definizione dei livelli essenziali di cui all’art. 22 è effettuata
contestualmente a quella delle risorse da assegnare al fondo nazionale per le
politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa
sociale dalle Regioni e degli Enti locali, nel rispetto delle compatibilità
finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica dal documento di
programmazione economica finanziaria.
La legge di riforma per
l’assistenza e dei servizi sociali prevede che i “soggetti tutelati” dall’art.
38 della Costituzione accedono prioritamente ai servizi sociali e alle
prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Quindi, un primo punto fermo è l’individuazione del target di situazioni
alle quali va assicurato l’accesso prioritario al complesso di interventi
indicati all’art. 22, della legge 328 del 2000. Al fine di evitare
divaricazioni tra diritti proclamati e diritti esigibili è necessario definire
le condizioni di difficoltà che richiedano interventi assistenziali garantiti e
servizi atti a tutelare le posizioni soggettive in modo da rendere esigibile i
diritti soggettivi riconosciuti. Possiamo individuare alcune priorità di queste
condizioni:
v I minori, in tutto o in
parte privi delle indispensabili cure familiari;
v Disabili fisici, sensoriali
e/o psichici riconosciuti in situazione di gravità, art. 3, legge 104/92 privi
di autonomia;
v Gli anziani che non sono in
grado di provvedere alle proprie esigenze di vita.
Le persone rientranti nella
sopra elencata condizione devono poter accedere prioritamente ai servizi e alle
prestazioni dell’art. 22 della legge 328. Ad esse devono essere assicurate le
prestazioni del servizio sociale professionale e segretariato sociale, di
pronto intervento per le situazioni di emergenza, comprendente l’assistenza
domiciliare, l’accesso alle strutture residenziali e semiresidenziali e ai
centri di accoglienza diurni con riferimento al rapporto tra reale esigibilità
delle prestazioni e dei servizi offerti del sistema integrato. Infine, è
indispensabile che si provveda in sede di programmazione regionale e locale
alla puntuale definizione delle risorse finanziarie umane e patrimoniali
specificamente destinate ai servizi da fornire alle persone che per condizione
di difficoltà rientrano nell’area dell’accesso prioritario.
L’art. 2 della legge
328/2000 afferma che tutti hanno diritto alle prestazioni con priorità per le
fasce più deboli, significa mettere in conto che con il ridursi delle risorse
si restringe di fatto l’area di esigibilità di tale diritto. Ciò comporta
necessariamente una lesione dei diritti dei più deboli e in questo modo viene
posto un limite ai proclamati diritti di tutti.
Nasce così l’esigenza di
regolare il rapporto tra diritto sociale e doveri di solidarietà assumendo con
chiarezza gli obiettivi dello Stato sociale che trovano ampia formulazione art.
2 e 3 della Cost.
Il nuovo quadro normativo fa
coincidere con l’ambito regionale e con quello locale, amministrativo dei
Comuni, un’ampia parte della politica sociale volta alla tutela dei diritti
della cittadinanza.
Le leggi più recenti
assumono, infatti, inequivocabilmente la scelta della sussidiarietà.
Agli Enti Locali e alle
Regioni che devono provvedere con lo Stato alla programmazione e al
finanziamento del sistema integrato di interventi di cui legge 328/2000, viene
assegnato il compito di regolamentare nell’ambito della comunità locale, il
rapporto tra diritti e doveri nel campo della protezione sociale.
E’ auspicabile che in sede
di applicazione della legge di riforma in ambito regionale e locale, si cerchi
di coniugare il diritto all’assistenza che per essere realmente esigibile deve
essere assicurato con finanziamenti certi e quindi vincolanti con la promozione
di un sistema locale di opportunità e servizi sociali alle persone e alle
famiglie.
Al fine di evitare
divaricazioni tra un diritto proclamato e diritto effettivamente esigibile è
opportuno procedere in ambito di programmazione regionale e locale alla
individuazione di difficoltà che richiedono interventi assistenziali garantiti
e standard di servizi e prestazioni atti a tutelare efficacemente le
posizioni soggettive e a rendere effettivamente esigibile i diritti
riconosciuti.
In sostanza le Regioni e gli
Enti Locali assumono la tutela del diritto all’assistenza sociale art. 38 Cost.
quale obiettivo prioritario e irrinunciabile del sistema locale e dei servizi
sociali, affermando la centralità dei soggetti più deboli.
La produzione legislativo
degli ultimi anni ha messo in moto una serie di importanti innovazioni, la
centralità del Comune e comunità locali, il cittadino al centro del sistema dei
servizi, un ruolo crescente delle cooperative sociali, volontariato ONLUS,
associazioni di pubblica utilità, un nuovo ruolo per le fondazioni .
Quindi importante è operare
in coerenza con il principio della stretta correlazione tra risorse e servizi.
Il piano di zona,
individuato come strumento strategico dei comuni associati per il governo
locale dei servizi è finalizzato a programmare la rete degli interventi e
servizi che devono dare risposte alle problematiche espresse dalle comunità
locali.
Al piano di zona si richiede
di individuare i bisogni prioritari delle persone, le strategie di prevenzione,
le risorse a disposizione dei soggetti istituzionali e non coinvolti, i
risultati attesi, gli standard operativi e di efficacia, la
responsabilità di governo e di gestione, le forme di controllo, le modalità di
verifica e i criteri di valutazione degli interventi.
Il piano di zona dovrebbe
sancire di fatto il livello di esigibilità dei diritti dei cittadini agli
interventi sociali e socio sanitari, erogati in ambito locale.
Il nuovo quadro normativo fa
coincidere con l’ambito regionale e con quello locale, amministrato dai comuni,
un’ampia parte della politica sociale volta alla tutela di tali diritti.
E’ dunque il Comune che
viene direttamente chiamato a promuovere l’adozione, da parte delle Regioni gli
strumenti e procedure di raccordo e di concertazione anche permanenti per dare
luogo a forme di cooperazione previste art. 8, comma 2, legge 328/2000.