Legge 21 maggio 1998, n. 162
"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap
grave"
(Pubblicata in G.U. 29 maggio 1998, n. 123)
Art. 1.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono
organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei
soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del
nucleo familiare»;
b) all'articolo 39, comma
2,all'alinea, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le
seguenti:
«sentite le rappresentanze degli enti locali
e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio»;
c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera
1), sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) a programmare interventi di sostegno
alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi
realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare
gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza
domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo
alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9,
all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10,
comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito
di programmi previamente concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di
garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità
permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di
una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona,
gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti
che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro
efficacia»;
d) dopo l'articolo 41 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle
politiche dell'handicap). - I. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e
convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla
quale invita soggetti pubblici, privati e dei privato sociale che esplicano la
loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle
persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al
Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione
vigente.
Art. 41-ter (Progetti sperimentali). - 1. Il
Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali
aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della
presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale,
con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le
modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui
al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il
finanziamento dei progetti di cui al presente articolo».(1)
2. Il decreto del Ministro per la solidarietà
sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, introdotto dal comma 1, lettera d), dei presente articolo, è emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) si veda il Decreto 6 agosto 1998
Art. 2.
Verifica delle prestazioni erogate e dell'efficacia degli interventi
1.Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma
8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la
solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti
dall'articolo 39, comma 2, lettere 1-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio
1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1 comma 1, lettera c), della presente
legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure urgenti da attuare per
migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap grave nel
territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle
quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi
dell'articolo 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e
alla conseguente ridestinazione alle regioni.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione delle misure previste
dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio
1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente
legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60
miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da
ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge
n. 104 del 1992, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare
gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.
2. Per l'attuazione delle misure previste
dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n.. 104, introdotti
dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, è autorizzata la
spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.
3. Agli oneri di cui alla presente legge,
pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e
a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri. 4.Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.