Legge n 381 del 8 novembre 1991,
Disciplina delle cooperative sociali
Art. 1
(Definizione)
1. Le cooperative
sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di
servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente
legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di
"cooperativa sociale".
Art. 2 (Soci
volontari)
1. Oltre ai soci
previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono
prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività
gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il
loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di
legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio
decreto, determina l'importo delle retribuzioni da assumere a base del calcolo
dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla
cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), da
effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni
pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in
misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di
operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei
soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta
eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 .
Art. 3
(Obblighi e divieti)
1. Alle
cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di
cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione
sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come
dall'articolo ó, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la
cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della
presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
(note)
Art. 4 (Persone
svantaggiate)
1. Nelle
cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e
sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48
della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre
1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della
Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali,
sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18
del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577 e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta
per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona
svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,
fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali, relativamente
alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui ai presente
articolo, sono ridotte a zero.
(note)
Art. 5
(Convenzioni)
1. Gli enti
pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della
pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono
le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di
beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui
all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative
debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.
Art. 6
(Modifiche al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n.1577)
1. Al citato
decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia de verbale deve
essere trasmessa, a cura dei Ministero dei lavoro e della previdenza sociale,
entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nei cui
territorio la cooperativa ha sede legale";
b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono
disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della
regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Sezione cooperazione sociale";
d) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative
sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da
esse svolta". (note)
Art. 7 (Regime
tributario)
1. Ai
trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative
sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 dei decreto dei Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte
catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo,
di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio
dell'attività sociale.
3. Alla tabella A, parte II, del decreto dei Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente
numero:
"41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da
cooperative sociali" .
(note)
Art. 8
(Consorzi)
1. Le disposizioni
di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società
cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore ai settanta
per cento da cooperative sociali.
Art. 9 (Normativa
regionale)
1. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le
norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative
sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi
socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di
sviluppo della occupazione.
2. Le regioni
adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le
amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo in
particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione
delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo
sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di
sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie
disponibilità delle regioni medesime.
Art. 10
(Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di
assistenza e di consulenza)
1. Alle cooperative
istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 23 novembre 1939, n.1815.
(note)
Art. 11
(Partecipazione delle persone giuridiche)
1. Possono essere
ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o
private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle
attività di tali cooperative.
Art.12
(Disciplina transitoria)
1. Le cooperative
sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge
devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa
previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme
della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli
2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità
e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
(note)
NOTE
Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2
e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
all'art.3
Il
testo dell'art. 26 del D.L.C.P.S. n. t577/1947 (Provvedimenti per la
cooperazione), come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, è
il seguente:
Art. 26 (Requisiti
mutualistici).
Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici
quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a)
divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse
legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di
distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione,
in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto
soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di
pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia
decide il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli
per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione centrale per le
cooperative.
Il testo dell'art. 13 del medesimo D.L.C.P.S. n.1577/1947, così come modificato
dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, e dall'art. 6, comma 1,
lettere c) e d), della presente legge, è il seguente:
Art. 13 {Riordinamento del registro prefettizio)
Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del
regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle
cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:
a) tutte le cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;
Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa
natura ed attività degli enti, e cioè:
Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista;
Sezione cooperazione sociale.
Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative
sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da
esse svolta
Il testo dell'art. 2 del citato D.L.C.P.S. n.
1577/1947 è il seguente:
Art.2 (Ispezioni)
La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie.
Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni; esse
sono eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui
all'art. 18.
Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti
l'opportunità con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni
ordinarie.
Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che
eventualmente possano essere disposte da altre amministrazioni dello Stato
competenti per materia.
Note
all'art.4
Il testo degli
articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge n. 354/1975 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà) è il seguente:
Art. 47 (come sostituito dall'art. 11 della legge n.663/1986) (Affidamento
in prova al servizio sociale)
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può
essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a
quello della pena da scontare.
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione
della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto , nei
casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni
di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la
prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza
procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo
di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando
comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2.
L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo
del pubblico ministero o il pretore investito dell'esecuzione.
4. Se l'istanza di cui al precedente comma 3 è proposta prima dell'emissione o
dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata al pubblico ministero
o al pretore, il quale se non osta il limite di pena di cui al comma 1,
sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di
sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione
dell'istanza.
5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le
prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il
servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di
frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte
del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più
comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite
prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere
rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto
possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli
obblighi di assistenza familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare
le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione
con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza
sul comportamento del soggetto.
11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario
alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la
prosecuzione della prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto
penale.
Nota: La Corte Costituzionale, con
sentenza 4-11 luglio 1989, n. 386 (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1989, n. 28 -
serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47, primo comma, così
come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte
in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del
limite dei tre anni, non si debba tenere conto anche della pena espiata.
La Corte
Costituzionale, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 569 (Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 1989, n. 52 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 47, terzo comma, nella parte in cui non prevede che,
anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia
cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al
servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un
comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello
stesso articolo.
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 ottobre 1987, n. 343 (Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 1987, n.46 - serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 nella parte in cui
- in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova
per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente
al tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da
espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e
del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.
Art. 47-bis
(aggiunto dall'art. 12 della legge n. 663/1 986) (Affidamento in prova
in casi particolari)
1. Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1
dell'art. 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad
esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere
affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività
terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità
sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni cooperative o privati di
cui all'art. 1-bis del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297. Alla domanda deve essere
allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica
attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità,
ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.
2. Si applica la procedura di cui al comma 4 delI'art. 47 anche se la domanda è
presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il
pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato.
3. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia
privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al
richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima.
Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel
domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il
tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta.
4. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire
copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in
ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato
di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di
recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.
5. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione
al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione il quale, se
l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.
6. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni
impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di
esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di
controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua
il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla
data del verbale di affidamento.
7. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi
del presente articolo, più di due volte.
8. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista
dalla presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al
servizio sociale.
Art. 47-ter
(aggiunto dall'art. 13 della legge n. 663/1986) (Detenzione domiciliare)
1. La pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente
parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere
espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo
pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:
a) donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età
inferiore a tre anni con lei convivente;
b) persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono
costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
c) persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente;
d) persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di
studio, di lavoro e di famiglia.
2. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata
l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di
una scelta di criminalità.
3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di
persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o
la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la
procedura di cui al comma 4 dell'art. 47.
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne
fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma delI'art.
254-quater del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del
medesimo articolo. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi
del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere
modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si
svolge la detenzione domiciliare.
5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare
non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal
relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione
penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato
che trovasi in detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto
contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste
nel comma 1.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o
in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi
dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma
del lo stesso articolo.
9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del
beneficio e la condanna ne importa la revoca.
Nota: La Corte Costituzionale,
con sentenza 4-13 aprile 1990, n. 215 (Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1990, n. 16
- serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
47-ter, primo comma, n. 1 nella parte in cui non prevede che la detenzione
domiciliare, concedibile alla madre di prole di età inferiore a tre anni con
lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre
detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole.
Art. 48 (come
modificato dall'art. 29 della legge n. 663/1986) (Regime di semilibertà)
Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e
all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per
partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al
reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in
appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano
abiti civili.
Il testo dell'art. 18 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, come sostituito dall'art. 3
della legge 8 maggio 1949, n. 285, poi modificato dall'art. 17 della legge 17
febbraio 1971, n. 127, è il seguente:
Art. 18 (Istituzione della commissione centrale per le cooperative)
È istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue:
1) il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale e in sua vece un funzionario della stessa direzione
generale di grado non inferiore al 6°;
2) un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei seguenti
Ministeri: Interno, Finanze, Tesoro, Lavori Pubblici, Agricoltura e Foreste,
Trasporti, Industria e Commercio, Marina Mercantile, Lavoro e Previdenza
Sociale, nonché del Sottosegretariato per l'Assistenza ai combattenti, reduci e
partigiani e dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione;
3) i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso,
riconosciute a norma dell'art. 5, in numero di cinque effettivi e cinque
supplenti per ciascuna associazione;
4) un esperto in qualità di membro effettivo e uno in qualità di membro
supplente nominati dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale in
rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggano i requisiti
necessari per ottenere il riconoscimento.
In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo,
il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale provvede alla nomina dei
rappresentanti stessi, scegliendoli fra le persone che svolgono attività nel
campo della cooperazione.
I membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il Lavoro
e la Previdenza Sociale, durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.
La Commissione è convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà
comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il Lavoro e la
Previdenza Sociale, il quale ha comunque facoltà di partecipare alle adunanze.
La segreteria della Commissione è costituita da funzionari del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro.
Note
all'art 6:
Il testo dell'art.
10 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, così come modificato dalla presente legge, è il
seguente:
Art. 10 (Poteri degli ispettori)
Gli enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione
dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i
dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.
Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. Il verbale è redatto in
tre originali datati e sottoscritti oltre che dall'ispettore, dal legale
rappresentante dell'ente, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.
Entro quindici giorni dalla data del verbale l'ente ispezionato può presentare
ulteriori osservazioni.
L'ispettore e tenuto al segreto d'ufficio.
Uno degli originali rimane presso l'ente, gli altri due vengono trasmessi
dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto la ispezione o al
Ministero, a seconda che si tratti di ispezione ordinaria o di ispezione
straordinaria.
Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale deve essere
trasmessa, a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, entro trenta giorni dalla data del
verbale.
Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero
dell'Industria e Commercio, ove trattasi di cooperative di produzione.
Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve
essere trasmessa, a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui
territorio la cooperativa ha sede legale.
Il testo dell'art. 11 del medesimo D.L.C.P.S. n. 1577/1947, così
come modificato dall'art. 4 della legge 8 maggio 1949, n. 285, e come
ulteriormente modificato dalla presente legge, b il seguente:
Art. 11 (Effetti
delle ispezioni)
In caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, entro un mese dal ricevimento del verbale, ha
facoltà, valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere
alla regolarizzazione entro un termine stabilito.
Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida di cui ai
primo comma del presente articolo, il Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, sentita la commissione centrale, può, nei casi più gravi, decretare la
cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale,
nonché la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano
motivi per i provvedimenti di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1926 n.
2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio decreto
legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n.998,
nonché agli articoli 2543, 2544, 2545 del codice civile.
I provvedimenti di cui al precedente comma, allorché si tratti di cooperative
agricole, sono disposti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
previa intesa con quello dell'Agricoltura e delle Foreste, ed ove trattasi di
cooperative di produzione, previa intesa con quello dell'industria e commercio.
Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono
disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della
regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale.
Per il testo vigente dell'art. 13 del citato D.L.C.P.S. numero
1577/1947, si veda in nota all'art.3.
Note
all'art. 7:
Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 637/1972 (Disciplina dell'imposta sulle
successioni e donazioni) è il seguente:
Art. 3 (Esenzioni).
Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni e quelli a favore di enti pubblici, di
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza
fine di lucro, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la
ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica
utilità.
I trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni
riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono esenti
dall'imposta qualora siano stati disposti per le finalità di cui al comma
medesimo.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma l'ente beneficiario deve dimostrare, entro
cinque anni dalla data di apertura della successione o dalla data della
donazione, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata
dalla loro vendita o cessione per il conseguimento delle finalità indicate dal
testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso decade
dall'esenzione ed è tenuto al pagamento dell'imposta, con gli interessi legali
dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
Per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite
all'estero le disposizioni del presente articolo si applicano a condizioni di
reciprocità. Le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. n. 637/1972 (sopra
riportate) sono state sostituite dall'art. 3 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta delle successioni e donazioni, approvato con D. Lgs. 31
ottobre 1990, n. 346, del seguente tenore:
Art. 3 ( Trasferimenti
non soggetti all'imposta).
1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici
e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo
esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione,
l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni
legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono
soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso
comma.
3. Nei casi di cui al comma 2, il beneficiario deve dimostrare, entro cinque
anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del
legato, di avere impiegato i beni o i diritti ricevuti o la somma ricavata
dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal
testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al
pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe
dovuto essere pagata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di
reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni
costituite all'estero.
La tabella A, parte 11, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto) concerne i beni e i servizi soggetti all'aliquota del 4
per cento.
Nota
all'art. 10:
La legge n.
1815/1939 reca: "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di
consulenza".
Nota
all'art. 12:
Il testo degli
articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile è il seguente: Art. 2365
(Assemblea straordinaria). L'assemblea straordinaria delibera sulle
modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera
altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e
2452. Art. 2375 (Verbale delle deliberazioni sull'assemblea), secondo
comma. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un
notaio.