Legge 30 dicembre 2004, n. 311
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 306 del 31 dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192
Art. 1.
1. Per l’anno 2005, il
livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di
competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a
2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000
milioni di euro per l’anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e
2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale
a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di
euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l’anno 2006 e 3.176 milioni di euro
per l’anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso
al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in
210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007,
il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e
2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico
dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le
maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente
sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare,
salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi
urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione
fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel
Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005 – 2007 la spesa complessiva delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate
per l’anno 2005 nell’elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio
di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla
Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle
spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio superiore della
Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro
connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all’Unione europea a titolo
di risorse proprie.
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad
applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano
comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello
Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il
triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle
spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche
amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonchè quelli connessi ad
accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a
rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2
per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente
esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi
corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante
rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa
del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto
nell’elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad
oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei
relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di
entrate e l’utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e
per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente
esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e
urgenza, il predetto limite può essere superato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla
presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i
limiti di cui ai commi da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal
comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
soggetti estranei all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti
di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella
sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per
oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve
essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla
legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di
affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere
trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei
presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di
ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio
di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a
disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della
relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non
possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti
in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell’anno
2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate
esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell’economia e delle
finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo
periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche
amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo
periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell’economia
e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di
attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i
risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.
15. Per l’anno 2005, il concorso al raggiungimento
degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, è garantito anche
mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli
ammontari indicati:
a)
strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550
milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c)
del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero
delle attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse
erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli
strumenti di cui alla lettera a);
c) interventi finanziati
dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, i cui
stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi
finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare
il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse
ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni
sull’ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento
aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite
complessivo dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al
fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate
per l’intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del
Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell’obiettivo 1,
prevista dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e
c), possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, in relazione all’andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità
le amministrazioni centrali si conformano all’obiettivo di destinare al
Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le
amministrazioni centrali, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei
confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica
diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai
princìpi di cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito dall’articolo 32,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i
soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la
Tesoreria dello Stato, inseriti nell’elenco 1 allegato alla presente legge, non
possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria
dello Stato superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di
ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi
da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli
enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro, il Ministero dell’economia e delle finanze, per i conti relativi
alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all’articolo 57 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi
dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti
riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di
rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi
di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non
andati a buon fine, nonchè i conti istituiti nell’anno precedente a quello di
riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al
Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18
per effettive e motivate esigenze. L’accoglimento della richiesta ovvero
l’eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione
dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere
riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le
spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonchè le spese
indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle
amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del
Ministro dell’economia e delle finanze.
20. Le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il
triennio 2005-2007.
21. Ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti, nonchè le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni
con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i
princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma,
e 119, secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a)
per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto
capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun
comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità
montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore
alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003,
incrementata dell’11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello
stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite
inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di
appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le
comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l’incremento è
dell’11,5 per cento. Per l’individuazione della spesa media del triennio si
tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui,
e per l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe
demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i
criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna
delle classi demografiche di seguito indicate:
1)
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
2)
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000
Kmq;
3)
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
Kmq;
4)
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a
3.000 Kmq;
5)
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6)
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7)
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8)
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9)
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10)
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11)
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12)
comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13)
comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14)
comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b)
per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per
cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per
l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l’anno
2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale,
determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non
può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003
incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e
in conto capitale determinate per l’anno precedente in conformità agli
obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle
spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza
che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto
capitale al netto delle:
a)
spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b)
spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a
188;
c) spese derivanti
dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie,
dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
d) spese per
trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in
applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli
interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria minorile;
f) spese per calamità
naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle
sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di
stato di emergenza.
25. Limitatamente all’anno
2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto
delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione
europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono
eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di
investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni
immobili, mobili, nonchè delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le
regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali
disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che
eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere
anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata
della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l’anno 2005 di euro
250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31
dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di
quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati
in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni
sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti
beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali
comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio
2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse
connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonchè le scadenze di pagamento e le
coordinate dei soggetti beneficiari.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al
fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro
201.500.000 per l’anno 2005, di euro 176.500.000 per l’anno 2006 e di euro
170.500.000 per l’anno 2007 per la concessione di contributi statali al
finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, e
comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono
accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei
rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell’ambiente e per la
tutela dei beni culturali.
29. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua
con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui
al comma 28 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con
apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell’economia e delle
finanze provvede all’erogazione dei contributi in favore degli enti
destinatari.
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli
adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri
adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti
trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla
fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito
www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione
di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero
dell’interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’ISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una
previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle
spese come definite dal comma 24 coerente con l’obiettivo annuale, che
comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il sistema web, e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei
revisori dei conti dell’ente locale verifica, entro il mese successivo al
trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua
coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà
comunicazione sia all’ente che al Ministero dell’economia e delle finanze, per
le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso
il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato
competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino
a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000
abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti
predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla
cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti
per territorio provvede il revisore dei conti dell’ente. A seguito
dell’accertamento del mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale, o
semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a
riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai
sensi del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese
nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli
obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti locali, l’organo di revisione
economico-finanziaria previsto dall’articolo 234 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli
obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in
caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell’interno sulla
base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli
obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l’anno precedente non
possono a decorrere dall’anno 2006:
a)
effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla
corrispondente spesa dell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l’ente sia risultato
sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente
ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità
interno dall’anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione,
al livello delle spese dell’anno 2003;
b)
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere
all’indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui
al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi
del patto di stabilità interno per l’anno 2004.
35. A decorrere dall’anno
2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al
comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli
investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno
precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non possono
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della
predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l’anno 2005 con riferimento
agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2005, o
negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall’anno
in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di
spesa stabiliti al comma 22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i
comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull’andamento delle
spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche
all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani
(UNCEM), per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano,
entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle
finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè dei
relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il
periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori
provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome
non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di
stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall’articolo
29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente
alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali
per gli anni 2005 e successivi.
42. L’affidamento da parte degli enti locali di
incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico
riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne
all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli
incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e
consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione
dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso
alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni
di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al
finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e
del 50 per cento per il 2006.
44. All’articolo 204 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole:
«25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b)
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni
del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento
cui l’ente locale acceda».
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della
presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1
dell’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio
livello di indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale
degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al 20
per cento entro la fine dell’esercizio 2008;
b)
un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204
non superiore al 16 per cento entro la fine dell’esercizio 2010;
c) un importo annuale
degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al 12
per cento entro la fine dell’esercizio 2013.
46. All’articolo 101 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
b)
al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due
anni».
47. In vigenza di
disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità,
anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di
limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per
gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per
l’anno precedente.
48. In caso di mobilità
presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione
dall’albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali
e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere
collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla
fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di
classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione, previa
espressa manifestazione di volontà in tale senso.
49. Nell’ambito del processo di mobilità di cui al
comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come
segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi
della facoltà di cui all’articolo 18 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei
limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle
amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze
di organico, previo consenso dell’interessato, ai sensi ed agli effetti delle
disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo
vigenti per la categoria.
50. All’articolo 10, comma 10, lettera c), del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la
variazione in aumento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3
dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la
suddetta addizionale. L’aumento deve comunque essere limitato entro la misura
complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al
secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli
aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del
comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo
d’imposta successivo alla predetta data.
52. Ai fini del comma 2 dell’articolo 4 del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l’anno 2005, presso
lo stato di previsione del Ministero dell’interno, il fondo per il rimborso
agli enti locali delle minori entrate derivanti dall’abolizione del credito
d’imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’interno, sono dettate le norme per l’attuazione della
disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.
53. All’articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.
54. Per l’anno 2005 è istituito, presso il Ministero
dell’interno, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per
l’insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti,
sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con
una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 è finalizzato, oltre a
quanto previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi
all’incentivazione dell’insediamento nei centri abitati di attività artigianali
e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità
economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell’interno definisce con proprio
decreto i criteri di ripartizione e le modalità per l’accesso ai finanziamenti
di cui ai commi 54 e 55.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati
nell’elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di
previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli
enti del sistema camerale, possono incrementare per l’anno 2005 le proprie
spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all’ammontare
delle spese dell’anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e
2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese determinate per l’anno precedente con i criteri stabiliti
dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica
disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a
53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188,
nonchè agli enti indicati nell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.
58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata
dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito
della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito
delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l’importo di euro
342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile
2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
ai fini dell’aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000,
e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta
delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
59. Ai fini della determinazione dell’aliquota
definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì conto dei trasferimenti
attribuiti per l’anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione
dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al
citato articolo 70 è soppresso.
60. Il Fondo di cui all’articolo 52, comma 8, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l’esercizio delle
funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell’articolo 7 della legge
5 giugno 2003, n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione
degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e all’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l’applicazione
del comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni
regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione
dell’aliquota, nonchè, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle
disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono
modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla
normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di
ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per
effetto delle disposizioni recate dall’articolo 17, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto
approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base
della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate
annuali di eguale importo a partire dall’esercizio 2005.
63. I trasferimenti erariali per l’anno 2005 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
64. Per l’anno 2005, l’incremento delle risorse, pari a
340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti
erariali conseguente alla cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui
all’articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare
i contributi di cui all’articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in
favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244.
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, già confermate per l’anno 2004 dall’articolo 2, comma 18, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l’anno 2005.
66. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno
facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con
l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso
della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
67. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale
delle norme tributarie, i termini per l’accertamento dell’imposta comunale
sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre
2005, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42, comma 2, la lettera h) è
sostituita dalla seguente:
«h)
contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti
fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) all’articolo 204,
comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b)
la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell’anno
successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell’ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio
dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell’anno,
può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) dopo l’articolo 205 è
inserito il seguente:
«Art. 205-bis
(Contrazione di aperture di credito) – 1. Gli enti locali sono autorizzati
a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al
presente articolo.
2. Le spese per
investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano
impegnate all’atto della stipula del contratto stesso e per l’ammontare
dell’importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati;
alla chiusura dell’esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di
credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è
possibile solo se sussistono le condizioni di cui all’articolo 203, comma 1, e
nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 204, comma 1, calcolati con
riferimento all’importo complessivo dell’apertura di credito stipulata.
4. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è
sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a
pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti
clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o
parziali, dell’importo del contratto in base alle richieste di volta in volta
inoltrate dall’ente e previo rilascio da parte di quest’ultimo delle relative
delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 206. L’erogazione dell’intero
importo messo a disposizione al momento della contrazione dell’apertura di
credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità
per l’ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di
un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi
ai soli importi erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata
non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio
successivi alla data dell’erogazione;
c) le rate di
ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota
capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima
rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi
decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata;
e) deve essere indicata
la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla
tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del
progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere
rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i
cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
6. Le aperture di
credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al
monitoraggio di cui all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2003,
n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie
delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al
decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;
d) all’articolo 207,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di
prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti
capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita
all’insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti
rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell’ente capofila in relazione alla
quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell’applicazione del
comma 4, la garanzia prestata dall’ente capofila concorre alla formazione del
limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di
competenza dell’ente stesso».
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del
debito di cui all’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito
presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
70. All’articolo 41, comma
2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le
parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dell’accensione».
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito
dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di
ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari
di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui
stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una
riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la
convenienza dell’operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle
commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni
di rifinanziamento, lo Stato o l’ente pubblico interessato osservano
regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorchè il tasso swap con
scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del
mutuo di almeno un punto percentuale.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il
pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato
sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla
conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui
al comma 71.
73. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito dai
commi 71 e 72 l’ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal
perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71, all’amministrazione
statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani
di ammortamento o di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari
con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, è necessario che
al momento dell’emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito
o conclusa una operazione di swap per l’ammortamento dello stesso,
secondo quanto disposto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici
rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l’adesione al patto di
stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri
enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con
riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai
mutui è iscritto nel bilancio dell’amministrazione pubblica che assume
l’obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori,
ancorchè il ricavato del prestito sia destinato ad un’amministrazione pubblica
diversa. L’amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le
rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da
un’amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle
entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli
investimenti. L’istituto finanziatore, contestualmente alla stipula
dell’operazione di finanziamento, ne dà notizia all’amministrazione pubblica
tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla
contabilizzazione del ricavato dell’operazione tra le accensioni di prestiti,
provvede all’iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto
capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell’operazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove
operazioni finanziarie.
78. Il Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie
attive di sua competenza.
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento
del sistema di tesoreria unica il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’interno e il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, individua con proprio decreto
una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università
nei quali durante l’anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie
affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L’individuazione degli enti,
salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per
aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono
collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni
degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e
5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica
riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia
ai fini del calcolo dell’indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono
altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione
relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati
la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad
altri enti.
80. L’articolo 213 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Gestione
informatizzata del servizio di tesoreria) – 1. Qualora l’organizzazione
dell’ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere
gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di
pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui
evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa
del conto del tesoriere di cui all’articolo 226.
2. La convenzione
di tesoreria di cui all’articolo 210 può prevedere che la riscossione delle
entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per
contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante
i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o
evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti
dai predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, con rilascio della
quietanza di cui all’articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili
in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti
nella predetta convenzione di tesoreria».
81. Ai fini della
razionalizzazione e della semplificazione dell’attività amministrativa, con
decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della
gestione finanziaria degli uffici all’estero.
82. Per il contrasto e la
prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici,
tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci
pubblici o dell’Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o
agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione
professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale
addetto all’attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di
specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il
rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel
rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall’ente di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e
pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite
allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Dell’avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data
comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale,
per l’adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei
confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure
organizzative e di funzionamento. L’agenzia delle entrate comunica con evidenze
informatiche all’ente di cui al primo periodo l’elenco dei soggetti che
dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per
l’adozione delle conseguenti iniziative. Dall’attuazione del presente comma non
possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema
contributivo-indennizzatorio per danni all’agricoltura al sistema assicurativo
contro i danni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3,
lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è
ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il
corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula
di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle
strutture, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale -
incentivi assicurativi.
84. All’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la
dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi
destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione
finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori,
destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c),
si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come
determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito
annualmente dalla legge finanziaria».
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per l’anno
2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso
l’Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai
sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare
preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi
di mutualità.
86. Per gli interventi previsti
all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la
dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per l’anno 2005 di 50 milioni di
euro.
87. Nell’ambito del Fondo per lo sviluppo
dell’agricoltura biologica e di qualità di cui all’articolo 59, comma 2-bis,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è
istituito un apposito capitolo per l’attuazione del Piano d’azione nazionale
per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5
milioni di euro per l’anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro,
sulle disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recate dall’articolo 5,
comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all’apposita unità
previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite
con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da
emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
88. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste dall’articolo 3, comma 46, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono
incrementate di 292 milioni di euro per l’anno 2005 e di 396 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006.
89. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti
retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono
incrementate di 119 milioni di euro per l’anno 2005 e di 159 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105
milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP, costituiscono l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal
2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura
delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi
dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello
svolgimento delle proprie attività istituzionali.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonchè quelli
derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2,
del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite all’anno 2005. In sede
di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione
della quota da destinare all’incentivazione della produttività, attenendosi,
quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il
personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25
agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24
settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si
intende applicabile anche all’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139
del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui all’articolo 1, comma
1, del predetto decreto legislativo e all’articolo 34, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di
ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione
tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di
razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto
previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del
personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attività istituzionali e dei servizi da rendere all’utenza, con significativa
riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali
e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale
rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non
provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in
servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In
ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finchè non provvedono alla
rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si
applica il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni
di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per
tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle
disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte
salve le previsioni di cui al combinato disposto dell’articolo 3, commi 53,
ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè le
procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che
l’amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della
presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di
amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di
eccedenza, compresi i docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le
disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme di
indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche
secondo l’ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 98.
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano
alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di
polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato,
agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle
università, al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non
economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica
anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonchè al personale
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio
sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte
salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute:
nell’articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell’articolo 4, comma 64, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell’articolo 2 del decreto-legge 30
gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2004, n. 87, nell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004,
n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio
2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000,
n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge
23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni
autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e
quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23
settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della
presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di
mobilità, anche intercompartimentale.
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio
di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste
possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A
tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40
milioni di euro per l’anno 2005, a 160 milioni di euro per l’anno 2006, a 280
milioni di euro per l’anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a
40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime,
le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
97. Nell’ambito delle procedure e nei limiti di
autorizzazione all’assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata
l’immissione in servizio:
a)
del personale del settore della ricerca;
b)
del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due
anni in posizione di comando o distacco presso l’Agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2,
comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura
delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei
cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei
al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del
13 dicembre 2002;
d) del personale del
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a
magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di
consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i
requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore
della presente legge;
f) a decorrere dal 2006,
dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico
unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze
e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal
fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono
essere utilizzate le attività di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212;
g) del personale
necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il
controllo dei confini dello Stato;
h) degli addetti alla
difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di
personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data
del 30 settembre 2004.
98. Ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di
Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono
fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa
attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del
personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure
devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di
economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l’anno 2005, a
572 milioni di euro per l’anno 2006, a 850 milioni di euro per l’anno 2007 e a
940 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e, per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di
euro per l’anno 2005, a 579 milioni di euro per l’anno 2006, a 860 milioni di
euro per l’anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Fino
all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che
non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell’anno successivo a
quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità
interno per l’anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni.
In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le
assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli
enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi
della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero
delle attività produttive, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di
equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le
assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al
presente comma.
99. Le disposizioni in
materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si applicano anche al
trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la
specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validità delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni
2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati
di un triennio. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si
applicano al comparto scuola, alle università nonchè agli ordini ed ai collegi
professionali e relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato
alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale
al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati
dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal
Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale
trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei
fabbisogni medesimi.
103. A decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono,
previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo
indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi
nell’anno precedente.
104. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio
delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze».
105. A decorrere dall’anno 2005, le università adottano
programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle
risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della
coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo
restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.
106. Per il funzionamento del Dipartimento nazionale
per le politiche antidroga è autorizzata l’ulteriore spesa di 6 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2005.
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall’attuazione dei commi da
93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006,
2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento
dei relativi saldi.
108. È stanziata, per l’anno 2005, la somma di 10 milioni
di euro per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e
realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del
mare», di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società
Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.
109. I soggetti che nell’esercizio di impresa si rendono
acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di
partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini
di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all’articolo 21, comma
2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al
primo periodo omettono l’indicazione nell’autofattura delle generalità del
cedente e sono tenuti a versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli
importi dell’IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La
cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od
occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari
sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la
quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello
stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a
certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di
raccolta e quella di commercializzazione.
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della
domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad
alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente
da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite
numerico degli alloggi da realizzare nell’ambito di programmi straordinari di
edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell’articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai
medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli
interventi oggetto dei programmi stessi.
111. Allo scopo di favorire l’accesso delle giovani
coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per l’anno 2005, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario
all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime
di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di
edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria
del predetto fondo per l’anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i
criteri per l’accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al
presente comma.
112. Il contributo statale annuo a favore della
Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all’articolo 3, comma
3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di
euro 350.000.
113. Il contributo statale annuo a favore
dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra è aumentato a decorrere
dall’anno 2005 di euro 250.000.
114. All’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, le parole: «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle
seguenti: «legalmente costituite».
115. Nell’ambito delle risorse preordinate sul Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i
criteri e le modalità per la destinazione dell’importo aggiuntivo di 2 milioni
di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo
80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
116. Per l’anno 2005, le amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo
determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio
1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il
Corpo forestale dello Stato nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile
1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale
nell’anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano
applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei
confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per
l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e
per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
117. I Ministeri per i beni e le attività culturali,
della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad
avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di
lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 3, comma 62, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell’economia e delle finanze
può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato
ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005
i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della
magistratura amministrativa nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati dall’INPS, dall’INPDAP e dall’INAIL già prorogati ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano
ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
119. L’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino
al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell’anno 2004 con contratto a
tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di
collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo
stesso personale nell’anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia. Il Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare,
fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a
tempo determinato in servizio nell’anno 2004. I relativi oneri continuano a
fare carico sul bilancio del Centro.
120. Al fine di consentire il completamento e
l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti
all’estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono
proseguire nell’anno 2005 fino al completamento dell’ultimo rinnovo semestrale
autorizzato ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo
2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 122.
121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro
a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo
3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere
effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste
dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I
rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta
conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.
122. Per l’anno 2005 per gli enti di ricerca,
l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l’Agenzia per
i servizi sanitari regionali, l’Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il CNIPA, nonchè per le università e
le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le
assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di
innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti
o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
123. I comandi del personale della società Poste
italiane Spa e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui
dall’articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
prorogati al 31 dicembre 2005.
124. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento
economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in
servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di
amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e
già proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a
domanda con il semplice consenso dell’ente o della società e
dell’amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
125. All’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le
parole: «i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli
dell’ENEA,» sono soppresse.
126. Per la proroga delle attività di cui all’articolo
78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per
l’anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.
127. Per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza
numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà
superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto
per l’anno scolastico 2004-2005.
128. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola
primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti
richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in
possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua
straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia
possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto.
Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione
deve garantire il recupero all’insegnamento sul posto comune di non meno di
7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono
attivati corsi di formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di
formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è
obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per
l’insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il
conseguimento del predetto obiettivo.
129. La spesa per supplenze brevi del personale
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a
carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive,
non può superare l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei
predetti limiti.
130. Per l’attuazione del piano programmatico di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata,
a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di
euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione
della scuola dell’infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del
personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e
per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare
rilevanza da parte delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa
di 10 milioni di euro.
132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio
2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l’estensione
di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute
esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
133. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le
pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui
soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti
per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque
per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi
dell’articolo 105 del codice di procedura civile».
134. Dopo l’articolo 63 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Intervento dell’ARAN nelle
controversie relative ai rapporti di lavoro). – 1. L’ARAN può intervenire
nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e
70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al
personale di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline
ordinamentali e retributive, l’intervento in giudizio può essere assicurato
attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze».
135. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 3,
comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire
risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre
essere disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi
illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso.
L’annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti
contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi
dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere
adottato oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento, anche
se la relativa esecuzione sia perdurante.
137. Al testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di
trasporto» sono inserite le seguenti: «nonchè le aziende private»;
b)
la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione
degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo,
degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di
soggetti privati»;
c) l’articolo 34 è abrogato;
d) al primo comma
dell’articolo 54 le parole: «a norma del presente titolo» sono sostituite dalle
seguenti: «a norma del titolo II e del presente titolo».
138. L’articolo 47 del
testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti
civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.
139. L’adeguamento dei
trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37,
comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonchè in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
140. Conseguentemente a
quanto previsto dal comma 139, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato
sono determinati per l’anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni
di cui al comma 139, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le
gestioni di cui al comma 139, lettera b).
141. I medesimi
complessivi importi di cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 139, lettera a), della somma di 1.059,08
milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato
dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio
1989, nonchè al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di
euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell’ENPALS.
142. Il termine concernente i contributi previdenziali
e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle
province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005
dall’articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
prorogato al 30 giugno 2006.
143. Ai fini della copertura dei maggiori oneri
derivanti dall’assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento
della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
riferiti agli esercizi finanziari precedenti l’anno 2004, per un importo pari a
7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai
sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a
titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali
risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per
le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto
Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448
del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b)
le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’anno 2003,
trasferite alla predetta gestione dell’INPS in eccedenza rispetto agli oneri
per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in
eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 49, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal
decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51
milioni di euro;
c) le risorse trasferite
all’INPS e accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell’anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non
utilizzate per i seguenti scopi:
1)
finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui
all’articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un
ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2)
finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all’articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni
di euro;
3)
finanziamento degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap
grave di cui all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
4)
finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo
pari a 10,97 milioni di euro.
144. Il complesso degli
effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni
dell’INPS interessate è definito con la procedura di cui all’articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai fini del
finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle
pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui
all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati
in 1.326 milioni di euro per l’esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere
dal 2005:
a) per l’esercizio 2004, concorrono, per un importo
complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:
1) i
minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti
disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2)
i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la
tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;
3) i
minori oneri accertati nell’attuazione del comma 5 dell’articolo 42 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3
dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti
rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e
contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare
complessivo pari a 160 milioni di euro;
4) i
minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge
31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per
il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di
pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;
b)
a decorrere dall’anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:
1) i
minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di
euro;
2)
i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 3, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277
milioni di euro;
3) i
minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle
citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500,
per il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
146. Per le imprese
industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di
componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore
automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli
anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite
massimo di utilizzo dell’integrazione salariale ordinaria di cui all’articolo 6
della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.
147. La disciplina
dell’importo massimo di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 13
agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti
ordinari di disoccupazione dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di
disoccupazione aventi decorrenza dal 1º gennaio 2006.
148. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nell’ambito del
processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l’allegato B al regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di
malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto
rientranti nell’ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti
secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore
industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi
rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque
diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del
citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico
delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1º
gennaio 1980 all’INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni
contrattuali del datore di lavoro.
149. I commi primo e secondo dell’articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
«A decorrere dal 1º giugno
2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico
curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla
durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le
specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS medesimo.
Il lavoratore è tenuto,
entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia,
rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui
quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta
attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e
per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di
regolamentazione, al fine di consentire l’avvio della nuova procedura di
trasmissione telematica on line della certificazione di malattia
all’INPS e di inoltro dell’attestazione di malattia dall’INPS al datore di
lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo».
150. L’articolo 1, comma
54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
151. All’articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;
b)
al comma 1, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel finanziare i
piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio
della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno
di essi, ai sensi del comma 3»;
c) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. I datori di
lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo
integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e
successive modificazioni, all’INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una
volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di
lavoro. L’adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con
effetti dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno
effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L’INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno,
a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del
gettito del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge
n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro
aderenti ai fondi stessi nonchè di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la
formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui
all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi
interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante
acconti bimestrali nonchè a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi
stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi
integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento
delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per
l’accesso al FSE, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’
articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali»
finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con
decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono determinati
l’entità e i criteri del rimborso, nonchè le modalità di presentazione delle
istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l’ammontare massimo di
10 milioni di euro per l’anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente comma
è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005.
153. Nell’ambito del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per
l’anno 2005 per l’istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le
politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano
culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno
della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove
realtà associative nonchè consolidando e rafforzando quelle già esistenti.
154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al
comma 153 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum
nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è
ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente
alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre entro il
31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche
senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a
settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell’ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo
3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in
specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella
misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti
scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo
periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento
per le proroghe successive.
156. All’articolo 118, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
157. All’articolo 43 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole da: «in un’apposita gestione» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b)
al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335» sono
soppresse;
c) il comma 9 è
abrogato.
158. All’articolo 58 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la
parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;
2)
le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti:
«cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti
al Fondo medesimo»;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato amministratore è presieduto dal
presidente dell’INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio
di amministrazione dell’Istituto medesimo».
159. Limitatamente ai soli enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare il
controllo contabile e per essi non trova applicazione l’articolo 2409-bis,
terzo comma, del codice civile.
160. È costituita la
Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla
Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano
le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile,
delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo
svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un
contributo di un milione di euro per l’anno 2005.
161. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2005, del personale in servizio nell’anno 2004 con contratto di lavoro
a tempo determinato nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per
lo stesso personale nell’anno 2004. I relativi oneri continuano ad essere posti
a carico del bilancio dell’Ente.
162. All’articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005» e, al secondo periodo, le parole:
«31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». A tal
fine è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
163. Per la prosecuzione degli interventi di cui
all’articolo 3, comma 9, e all’articolo 8, comma 4-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzato un contributo di euro
160.102.000 per l’anno 2005. A tal fine, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario del Governo con
funzioni di vigilanza sulle modalità di attuazione del presente comma.
164. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario
nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.195
milioni di euro per l’anno 2005, 89.960 milioni di euro per l’anno 2006 e 91.759
milioni di euro per l’anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello
di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore
finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale «Bambino Gesù». Lo Stato, in
deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è autorizzata, a
titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno
2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della
regione Lazio per l’anno 2003, derivanti dal finanziamento dell’ospedale
«Bambino Gesù». Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le
regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
165. Resta fermo l’obbligo in capo all’Agenzia italiana
del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell’articolo
48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della
spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell’ambito delle
annuali direttive del Ministro della salute all’Agenzia è incluso il
conseguimento dell’obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa
farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica,
l’Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento
ottimale dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le
patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche,
individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere «confezioni
d’avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di
evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di
verificarne la tollerabilità e l’efficacia, e predispone l’elenco dei farmaci
per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità
posologiche.
166. All’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 10:
1) alla
lettera c), dopo le parole: «indicate alle lettere a) e b)»
sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con
accesso alla pubblicità al pubblico»;
2)
dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis)
farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico
(OTC)»;
b) al comma 14, ultimo
periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettere c) e c-bis)».
167. All’articolo 70, comma 2, primo periodo, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «l’indicazione della
“nota“» la parola: «, controfirmata,» è soppressa.
168. L’Agenzia italiana
del farmaco adotta nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, nell’ambito del programma annuale di attività
previsto dall’articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l’uso
dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su
tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di
settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni
necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici
disponibili.
169. Al fine di garantire che l’obiettivo del
raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia
conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma
restando la disciplina dettata dall’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e successive
modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle
stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse
programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro della
salute, che si avvale della commissione di cui all’articolo 4-bis, comma
10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e
quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di
assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente
Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard
sono fissati entro il 30 giugno 2005.
170. Alla determinazione delle tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come
riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del
Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole
regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.
Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si procede alla ricognizione e all’eventuale aggiornamento delle
tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio
sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede
all’aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni
secondo anno a decorrere dall’anno 2005.
171. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di
procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla
modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari
praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è
vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole
prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del
paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la
compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli
i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di
detto principio.
172. Il potere di accesso del Ministro della salute
presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui
all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e
all’articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37, è esteso a
tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se
trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende
ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica
dell’effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei
livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8
febbraio 2002, e all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.
173. L’accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di
cui all’accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l’anno 2004, rivalutato del
2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di
una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento
della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b)
i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei
rappresentanti dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze ai
fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti
per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell’ambito del Nuovo
sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli
obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire
l’effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali
dell’offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo
al riequilibrio dell’offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e
riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al
ricovero diurno, nonchè alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano
nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell’aggiornamento del
personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di
crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il
personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità
che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a
decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati
nel bilancio dell’anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di
competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso,
l’obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione
regionale, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario delle proprie
aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo
annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale
della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche e prevedendo l’obbligatorietà dell’adozione di misure
per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero
situazioni di squilibrio, nonchè l’ipotesi di decadenza del direttore generale.
174. Al fine del rispetto
dell’equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base
del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i
provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre
si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati
i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura
di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il
30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non
adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio
consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il
disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo
ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale
sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I
predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura
dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all’esercizio 2004 e seguenti.
175. Per le finalità di
cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o
stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al
comma 61, primo periodo, può deliberare l’inizio o la ripresa della decorrenza
degli effetti degli aumenti dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività
produttive, già disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del
primo periodo del presente comma e del comma 22 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, l’inizio o la ripresa della decorrenza degli
effetti può concernere anche quelle maggiorazioni dell’aliquota IRAP che siano
state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in
difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime
finalità, le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di
riferimento ed in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell’aliquota IRAP
ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del
presente comma.
176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di
cui al comma 173 è precluso l’accesso al maggiore finanziamento previsto per
gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme
eventualmente erogate.
177. Le regioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni,
definiscono le fattispecie per l’eventuale trasformazione da tempo determinato
a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a
carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica
28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre 2001, n. 446, in modo da
assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento.
La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di
incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria
locale alla data del 31 ottobre 2004.
178. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i
medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti
ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal
medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La
rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza
associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e
durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la
durata, per le parti normativa ed economica, è definita fino al 31 dicembre
2005.
179. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di
cui al comma 173, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi
di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende
ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta,
attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle
strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza
gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di
contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da 164 a 187.
180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i
servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora
un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di
potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al
triennio. I Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per
il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali
di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La
sottoscrizione dell’accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla
regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del
programma.
181. Con riferimento agli importi indicati al comma
164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l’anno 2005, 1.200
milioni di euro per l’anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l’anno 2007, il
relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli
adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da parte delle regioni
medesime dell’obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica
previsto dall’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
182. Limitatamente all’anno 2004:
a)
l’obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro
carico, di cui all’articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al
comma 1 del predetto articolo 48, s’intende comunque adempiuto, anche qualora
la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purchè l’equilibrio
complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa
verifica dell’avvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza
effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 172;
b)
con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti
dall’Agenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute, sono
definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione,
derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell’accesso
all’integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal
citato Accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001.
183. A partire dal 2005,
sulla base delle rilevazioni condotte dall’Agenzia italiana del farmaco, le
regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica
adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nell’esercizio
successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al
50 per cento del proprio sfondamento.
184. Al fine di consentire
in via anticipata l’erogazione dell’incremento del finanziamento a carico dello
Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero
dell’economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle
somme indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al comma 181, da
accreditare sulle contabilità speciali di cui all’articolo 66 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello
Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a
statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del
fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i
corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell’economia
e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna
anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali
regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla
deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate
proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;
c) all’erogazione
dell’ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento
previsto dal citato accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001 per l’anno 2004,
rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti
delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di
cui ai commi 173 e 181;
d) nelle more della
deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, nonchè della stipula dell’intesa di cui al comma
173, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dal riparto per l’anno 2004 in base alla
deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere
dal 2005;
e) sono autorizzati, in
sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a
carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi.
185. All’articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell’economia e delle
finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i
soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005».
186. Nell’ambito delle attività dirette alla definizione
e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero
della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la
coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il
rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al
funzionamento del NSIS nella misura di cinque punti percentuali, salva la
facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell’ordinario stanziamento
di bilancio.
187. In considerazione del
rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per l’anno 2005 è
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione «Centro
San Raffaele del Monte Tabor».
188. Le regioni che alla data del 1º gennaio 2005
abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti
in attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue al
potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al
divieto di fumare, previste dall’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.
190. I proventi delle sanzioni amministrative per
infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell’articolo 51, comma 7,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al
bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai
maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 189, ad
appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute
per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, nonchè per la
realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute
finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.
191. Resta ferma l’autonoma, integrale disponibilità da
parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi
alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia locale,
come tali ad esse direttamente attribuiti.
192. Al fine di migliorare l’efficienza operativa della
pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le
applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie
razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA
stipula contratti-quadro per l’acquisizione di applicativi informatici e per
l’erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento
degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo,
dalla manutenzione e dalla gestione.
193. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi,
uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi
e dei servizi di cui al comma 192, salvo i casi in cui possano dimostrare, in
sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all’articolo
8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a
parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.
194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di
razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di
comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 193.
195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di
cui al comma 193 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 193,
secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
196. Ai fini della copertura delle spese necessarie per
lo svolgimento dei compiti di cui al comma 193, possono essere assegnati al
CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti
strategici nel settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge
16 gennaio 2003, n. 3.
197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali
del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purchè sia già in possesso di caselle
di posta elettronica fornite dall’amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto
del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all’indirizzo
di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme
attuative.
198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche
periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure
amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e
con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità
di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
199. Per l’anno finanziario 2005 e successivi, il
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti
alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio delle
somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui
alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del
Ministero competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di
interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi
di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.
200. Al fine di garantire la prosecuzione delle
iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il completamento
delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione
degli interventi previsti dall’articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e dall’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali
finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni
successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate
disposizioni di legge.
201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica
delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di
delocalizzazione dell’intero processo produttivo, soprattutto quando essi
comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto
acquisito dall’impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il
sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo.
202. Al fine di consentire l’avvio di un regime
assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità
naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione
di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di
riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del
mercato, e di sostenere il Consorzio o l’unione di assicurazioni destinato a
coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo
di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2005. Con apposito regolamento emanato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentiti la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta
giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni
parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del
relativo schema, è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo
periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del
predetto Fondo, nonchè le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle
coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, e prevedendo l’esclusione dell’intervento del Fondo
per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi
i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di
definizione dell’illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente
l’oblazione e gli oneri accessori.
203. Il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione
degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da
calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma
2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento
delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla
realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia,
ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 16 aprile 2003, nonchè una quota del 5 per cento per il
completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle
regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli
interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli
eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre
2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni
della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una
quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti
dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni
verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004 nel territorio della
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonchè una quota pari a 5 milioni di
euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo
50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura
rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro per
quindici anni, a decorrere dall’anno 2005.
204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni
della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004,
per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, è autorizzato un contributo di
30 milioni di euro per l’anno 2005.
205. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese
relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai
giovani», diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti
informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonchè
la loro formazione, fino all’esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso.
Le modalità di attuazione del progetto, nonchè di erogazione degli incentivi
stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, emanato
ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
206. I benefici di cui all’articolo 4, comma 11, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui
al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono
prorogati a tutto l’anno 2005.
207. Nel corso dell’anno 2005, i benefici di cui al
comma 206 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente
delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali,
nonchè al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di
ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università
telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente
comma sono definite ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni
possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di
costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori
operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di
mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).
209. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro
delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 15
giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29
giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l’anno 2005, 40
milioni di euro per l’anno 2006 e 20 milioni di euro per l’anno 2007. Tali
somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate
al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente
comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma
sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle
attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in linea con quanto previsto dall’Accordo di
Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.
210. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il
credito navale di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e
successive modificazioni, sono destinate, per un importo di 60 milioni di euro,
al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
211. L’intervento di cui al comma 1 dell’articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005, per
l’importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è
fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1º
dicembre 2004. Le procedure per l’assegnazione dei contributi stabilite,
relativamente all’anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro
delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai
contributi di cui al presente comma.
212. L’intervento di cui al comma 2 dell’articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005, per
l’importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti
stipulati a decorrere dal 1º dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad
euro 75 qualora l’accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte
dell’utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di
cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
213. Allo scopo di promuovere il potenziamento della
strumentazione tecnologica e l’aggiornamento della tecnologia impiegata nel
settore della radiofonia, a decorrere dall’anno 2005 la quota prevista a valere
sui contributi di cui al comma 190 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, ferma restando la misura del 10 per cento stabilita al
medesimo comma, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai
fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui
a decorrere dall’anno 2005. L’accesso ai benefici di cui al citato comma 190
dell’articolo 4 è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti
interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.
214. ll finanziamento annuale previsto dall’articolo
52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2005.
215. Al fine di rafforzare l’attrazione di nuovi
investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a
concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici
addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.
216. Le agevolazioni di cui al comma 215, il cui cumulo
non può comunque superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto,
consistono in: a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di
durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da
istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. È previsto
un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula
del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per
cento degli investimenti ammissibili; b) un contributo in conto capitale
fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c) partecipazioni
temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del
capitale sociale delle imprese beneficiarie. Le percentuali di cui alle lettere
b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento
ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese.
217. Le agevolazioni di cui al comma 216 sono
finanziate a valere sul Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289. A tale fine l’elenco degli strumenti che confluiscono nel
Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’allegato 1 della citata legge
n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti dai commi da 215 a 221.
218. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le
procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate
agli interventi previsti al comma 215 nonchè le condizioni e i limiti delle
agevolazioni di cui al comma 217.
219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse
per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti
dall’Istituto italiano per gli studi storici e dall’Istituto italiano per gli
studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione
delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse
pubblico per lo sviluppo dell’integrazione europea e mediterranea delle aree
del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le
relative modalità di erogazione.
220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti
presentano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle
politiche di sviluppo e coesione – e al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di
ciascun anno; per l’anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio
2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del
cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si
intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una
relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse
e in corso, nonchè sull’equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per
conseguirlo.
221. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da
215 a 220 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea.
222. Al fine di favorire l’afflusso di capitale di
rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree
sottoutilizzate, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno
o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del
patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio
(SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d’intesa con
il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il
Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, con
procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di
regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme
comunitarie applicabili, assicurando che l’organizzazione e la gestione dei
fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a
tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli
organi di gestione dei fondi.
223. Alla copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 222 si provvede mediante le risorse previste dalla
legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera del CIPE n. 20
del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell’articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
224. Gli immobili di cui all’articolo 9, comma 1-bis,
lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli
individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 1º luglio 2003, possono essere alienati anche
nell’ambito dell’attività di gestione della liquidazione già affidata a società
direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall’articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.
225. All’articolo 9, comma 1-bis, lettera c),
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle
seguenti: «La società può avvalersi anche»;
b)
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della
società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».
226. Con riguardo a tutte
le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 9 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di
cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del
citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito
all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può
procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.
227. Al fine di rendere
più efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le
procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell’articolo 5
della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non può
cessare dall’ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli
organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle
procedure di cui all’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale
ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti.
Nell’articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
le parole: «e per una durata massima di dodici mesi» sono soppresse.
228. L’ufficio stralcio di cui all’articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le
residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.
229. Congiuntamente al Ministro dell’economia e delle
finanze, la società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis,
lettera c), dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce
annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non
sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.
230. Le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma
61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate
alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della
legge n. 350 del 2003, nonchè alle attività di cui al comma 232 del
presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge
24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005.
231. All’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12
agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre
1983, n. 546, le parole: «dall’AIMA» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi
pagatori istituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165» e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle
seguenti: «settore agricolo».
232. Per l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al
comma 230 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di
intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della
collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo
quanto stabilito ai sensi dell’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della
legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi
prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: «5 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «10 milioni», e nel quarto periodo le parole: «per
l’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2004 e successivi, ivi
comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso
direttamente attribuite,».
233. Per l’anno 2005 è confermato il Fondo di riserva
di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la
proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
relative all’utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari.
234. Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle
attività di cui all’articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
l’Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d’intesa con il
Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi
finanziamenti, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
e dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono determinati, a decorrere dall’anno 2005, in 25 milioni di
euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa
di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5
milioni di euro ed all’articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002
per 8,5 milioni di euro.
235. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il
seguente:
«5-bis. Per
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi
autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente
alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle
aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi
previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di
autotrasporto, nonchè delle distanze chilometriche percorse in mare e per
raggiungere i punti d’imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei
costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di
esercizio tra tutte le imprese del settore».
236. Il fondo di cui all’articolo 145, comma 40, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve
intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le
modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma
14 dell’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13
dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
237. Al fine di
incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con
particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle
ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale
procedendo, d’intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle
amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per
favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata
la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe
applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo
18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base
annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l’anno
2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall’anno 2006, è riassegnata allo stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la
copertura degli oneri di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
239. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non
hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i
periodi anteriori al 1º gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo
articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà
entro il 31 marzo 2005.
240. All’articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «comma 7-bis»
sono aggiunte le seguenti: «, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui
all’articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze».
241. Al fine di garantire l’efficienza e la
sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse
ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di
accompagnamento ai sensi dell’articolo 21 della legge 1º agosto 2002,
n. 166, è autorizzato l’utilizzo dei fondi previsti anche successivamente
all’evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere
per l’uso post-olimpico.
242. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno
stanziamento pari a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
destinato all’adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell’Alto
Commissario di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3.
243. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto
dell’articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e
successive modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo,
fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee.
244. All’articolo 141 del testo unico delle disposizioni
sull’edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora
i soci si siano accollati l’intero importo del mutuo pro capite, si può
procedere allo scioglimento delle cooperative stesse»;
b)
al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».
245. Allo scopo di
favorire l’ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai
fini dell’adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione
delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore
delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata
prevista l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il
contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato.
246. Per la prosecuzione
degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 1 milione di
euro.
247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del
rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di
geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo provvede alla
predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di
rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa
di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie
prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di
produzione dell’idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o
geotermica è istituito, per l’anno 2005, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle
risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il
Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale
e delle fonti di energia rinnovabile destinate all’utilizzo per i mezzi di locomozione
e per migliorare la qualità ambientale all’interno dei centri urbani. Sono
ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una
partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del
singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici,
enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo
industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e
progettuale.
249. Per la prosecuzione degli interventi di cui
all’articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
250. Nello stato di previsione del Ministero delle
comunicazioni, è istituito, per l’anno 2005, con una dotazione finanziaria pari
a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all
digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della
televisione digitale terrestre.
251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei
settori di rilevanza strategica per l’industria nazionale, è autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata
al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore
aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
252. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel
capitale di rischio delle imprese, di cui all’articolo 4, comma 106, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10
milioni di euro per il 2005.
253. All’articolo 67, comma 1, lettera m), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «associazioni sportive
dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».
254. Per le esigenze connesse all’esercizio dei compiti
di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle
strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia
costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e per
ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso
della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
255. Agli enti non commerciali di cui all’articolo 41,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4
novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui
all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31
dicembre 2005 nonchè, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data,
compresi i sostituti di imposta, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma
3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004,
n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14
maggio 2004.
256. Per la prosecuzione degli interventi necessari
allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2005.
257. Al fine di garantire la piena realizzazione della
misura di riconversione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002,
n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002,
n. 134, è autorizzata l’ulteriore spesa di 260.000 euro.
258. Al fine di consentire la piena realizzazione degli
obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni
dell’obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è
autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del
decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di
costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora
ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie,
valutate in 320.000 euro per l’anno 2005.
259. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee
ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle
politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è incrementata di 833.000 euro per l’anno 2005.
260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative
della figura di Cristoforo Colombo curate dall’apposito Comitato nazionale
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
261. Per le attività di monitoraggio delle politiche
pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese,
di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può
avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti
demoscopici nonchè di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal
fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006.
262. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare,
limitatamente all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga
alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i
comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per
l’attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di
politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè ai soggetti,
provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già
stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more
di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza
delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005. Il
Ministro dell’interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98
milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l’occupazione
previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.
263. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di
euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a
prorogare, limitatamente all’anno 2005, le convenzioni di cui all’articolo 3,
comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria
allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 25 ottobre 2004.
264. All’onere di cui ai commi 262 e 263, pari a 157
milioni di euro per l’anno 2005, si provvede a valere sul Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
265. Gli interventi di reindustrializzazione e di
promozione industriale di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono
estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate
(provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell’accordo di
programma per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo, approvato con
decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del
26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia
n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della
Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004,
nonchè al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di
Brindisi.
266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al
comma 265, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le
rispettive regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica
e infrastrutture di aree industriali dismesse.
267. Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede
interventi per la promozione imprenditoriale e l’attrazione degli investimenti
nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 è
concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52
milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.
269. Per garantire la prosecuzione degli interventi per
la continuità territoriale di cui all’articolo 82 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa
sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.
270. Al fine di sostenere i processi di innovazione
delle imprese del commercio, il fondo di cui all’articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì ai programmi di investimento
delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G,
H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91)
rivolti:
a)
alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o
aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro
attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all’avvio dei processi
innovativi;
b)
all’accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
c) alla progettazione ed
alla realizzazione di investimenti connessi all’adozione di moderne tecniche di
vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di
spazi espositivi);
d) all’acquisizione di
servizi di connessione a larga banda;
e) al check-up sulla
struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente
gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le
risorse strumentali;
f) alla progettazione e
realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed
applicazione di tecniche innovative volte all’innovazione dell’assetto e
dell’offerta dell’impresa commerciale;
g) alla realizzazione di
innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici
integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di
impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per
operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.
271. Con decreto del
Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità
per la concessione delle agevolazioni, di cui al comma 270, alle imprese del
commercio, del turismo e dei servizi.
272. L’indennizzo di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso,
con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del predetto decreto legislativo
nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L’aliquota
contributiva di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo
1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è
prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di
cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente
comma entro il 31 gennaio 2008.
273. All’articolo 29, comma 1, quinto periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «per provvedere alla
spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi» sono sostituite dalle seguenti:
«per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza
connessi alla locazione degli immobilistessi».
274. Relativamente alle somme non corrisposte
all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato,
decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell’Agenzia del demanio
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme
dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro
riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi
legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda
richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione
di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati
provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio
ovvero all’ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l’intera sorte
del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento.
I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento, la liquidazione ovvero la
condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di
diritto con l’esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.
275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio
immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i
trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni
di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni
o società sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da
ogni altro tributo o diritto.
276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei
canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai
sensi dell’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, l’Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi
necessari. Alla regolazione contabile dell’anticipazione di tesoreria si
provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d’intesa con
l’Agenzia del demanio. L’anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro
l’anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
277. Al comma 6-bis dell’articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al primo periodo, dopo le parole: «sono alienati» sono inserite le seguenti: «e
valorizzati»;
b)
all’ultimo periodo, dopo le parole: «al momento dell’alienazione» sono inserite
le seguenti: «e valorizzazione».
278. Per il potenziamento
delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di
ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
279. Per dare attuazione
alle azioni della Convenzione sulla biodiversità fatta aRio de Janeiro il 5
giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio
all’esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi
biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a
Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, è
autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l’anno 2005 per
campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni
internazionali.
280. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le dichiarazioni
di conformità di cui all’articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all’imposta di bollo di cui
all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Una
quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è
destinata al funzionamento e all’implementazione del centro elaborazione dati
del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione
volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una
adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età, al fine di
consolidare e accrescere l’attività di prevenzione in materia di circolazione e
antinfortunistica stradale.
281. A partire dal 1º gennaio 2005, una quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su
base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal bingo,
dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad
estrazione istantanea e differita, nonchè da eventuali giochi di istituzione
successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.
282. Le modalità operative di determinazione della base
di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di
cui al comma 281, nonchè le modalità di trasferimento periodico dei fondi per
il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare
entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del
CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto
stabilito dall’articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette
risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla
preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per
i Giochi olimpici di Pechino 2008.
283. Ferme restando le competenze del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal
1º gennaio 2005, al fine di assicurare l’incremento dei volumi di raccolta
derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove
modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista
dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata: a) 8
per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per cento,
come montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d) 2,45
per cento, come contributo all’Istituto per il credito sportivo; e) 5,71
per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse
entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo
il 1º gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente
successivo.
284. Ferme restando le competenze del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal
1º gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di
cui ai commi 281 e 282, l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all’articolo 4, comma
1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo
stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione
delle quote di prelievo sull’ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non
riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento
di gioco, per le scommesse indette dopo il 1º gennaio 2005, sono acquisite
dall’erario.
285. Ferme restando le competenze del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal
1º gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su
eventi diversi dalle corse dei cavalli, come definita dall’articolo 12 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999,
n. 278, e successive modificazioni, è così rideterminata, trovando
applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui all’articolo
16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57
per cento, come disponibile a vincite; b) 8 per cento, come aggio al
luogo di vendita autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica; d)
5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione; e) 2,54
per cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla stessa data, in
funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, è abrogata la lettera a)
del comma 2 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
286. Con uno o più
decreti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino
delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi
non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi,
gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonchè a quelli relativi
al contenzioso ed al riparto dei proventi.
287. Con provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi,
da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo
princìpi di:
a)
armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi
pronostici;
b)
economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
c) diffusione capillare
delle stesse sul territorio nazionale;
d) sicurezza e
trasparenza del gioco nonchè tutela della buona fede dei partecipanti;
e) salvaguardia dei
diritti derivanti dall’applicazione del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
288. Ciascun
concessionario per l’adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore
nazionale e per la ricezione del nulla osta all’emissione della ricevuta di
scommessa, nonchè per l’adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale
di registrazione utilizza e remunera i servizi di un operatore da indicare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel
rispetto dei rapporti contrattuali in corso. L’operatore deve essere in
possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati
dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di
trecento concessionari. Il rapporto tra l’operatore e l’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove
l’operatore assuma l’obbligo di provvedere, in nome e per conto del
concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l’esercizio della
concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:
a) il termine, di natura
essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;
b)
l’anticipazione al concessionario, da parte dell’operatore, delle integrazioni
eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti,
contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
c) la retribuzione del
servizio prestato dall’operatore in misura non superiore al 2 per cento
dell’ammontare delle somme versate;
d) la prestazione di
idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni
assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente,
le garanzie prestate dal concessionario.
289. A decorrere dal 1º
febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli
è stabilita in 1 euro. L’importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore
a 3 euro.
290. Al fine di assicurare
la tutela della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al
gioco illecito ed illegale il Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari
per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi,
dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza.
Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le
transazioni relative a forme di gioco non a distanza.
291. Per le attività di diffusione e gestione di cui al
comma 290, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita
direttiva del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può procedere,
attraverso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all’individuazione
di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
292. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con
partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di
gioco relativamente all’erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonchè i
criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.
293. Il Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente
alle amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione europea, la gestione
di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.
294. Nel caso di cui al comma 293, l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti
degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.
295. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le
dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato di previsione
dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a
700 milioni di euro per l’anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2006.
296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella
tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto
previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare,
per l’anno 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere
dall’anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850
milioni di euro.
297. L’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2.000 milioni
di euro per l’anno 2005.
298. A decorrere dal 1º gennaio 2005 è assicurato un
gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all’entrata del
bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti
dall’applicazione dell’aliquota della componente della tariffa elettrica di cui
al comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 368, nonchè di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a
valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo
dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, sono
stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.
299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche
sono ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di
seguito indicati:
a)
Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b.
3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di
euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;
b)
Poste italiane Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.4
– Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il
2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
c) ANAS Spa (Ministero
dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.45 – ANAS): 40 milioni di euro per
il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
d) altre imprese
pubbliche (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.43 – Fondo
contratti programma): 90 milioni di euro per il 2005, 130 milioni di euro per
il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.
300. Gli importi fissi
dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta
di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei
diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con
decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi
al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e
degli impiegati, e dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni
innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da
assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni
2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
301. A decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell’acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e
quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per
cento.
302. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
febbraio 2004, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
l’anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in
modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello
Stato pari a 650 milioni di euro».
303. I beni culturali immobili dello Stato, delle
regioni e degli enti locali, per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto
alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in
concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai
competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese
gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
304. Dal canone di concessione vengono detratte le
spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del
canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da
parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell’atto di concessione
o in apposita convenzione unita all’atto stesso.
305. I beni culturali che possono formare oggetto delle
concessioni di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale
competente. L’individuazione del concessionario avviene mediante procedimento
ad evidenza pubblica.
306. All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole:
«il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
307. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo
unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i
processi di valore fino a 1.100 euro;
b)
euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e
per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali di
cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i
processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi
contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di
pace;
d) euro 340 per i
processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i
processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i
processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i
processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i
processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi
di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di
opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».
308. L’articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative in sede
non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e
i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del
contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
e successive modificazioni».
309. Il maggior gettito derivante dall’applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della
giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonchè per l’adeguamento delle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
310. All’articolo 11 della
legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«4-ter. Le
indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso
l’importo di euro 72.000 lordi annui».
311. La disposizione recata dal comma 310 si applica
anche ai giudici tributari.
312. I veicoli giacenti
presso i custodi a seguito dell’applicazione di provvedimenti di sequestro
dell’autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai
soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del
deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:
a)
siano ritenute cessate, con ordinanza dell’autorità giudiziaria da comunicare
all’avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato
l’adozione del provvedimento di sequestro;
b)
siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di
interesse storico e collezionistico;
c) siano comunque
custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio 2002;
d) siano trascorsi
sessanta giorni dalla comunicazione all’avente diritto alla restituzione
dell’ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto
al ritiro.
313. La cessione di cui al
comma 312 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato
di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla
segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e
il numero di targa o di telaio.
314. All’alienazione di
cui ai commi 312 e 313 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede
una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i
minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia
di concerto con le altre amministrazioni interessate.
315. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la
notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad
elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all’alienazione da
parte dell’ufficio giudiziario competente.
316. Il provvedimento di alienazione è comunicato
all’autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.
317. Il provvedimento di alienazione è altresì
comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede,
senza oneri, all’aggiornamento delle relative iscrizioni.
318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe
previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo
forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di
custodia, nel modo seguente:
a)
euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b)
euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di
massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e
operatrici;
c) euro 30 per ogni mese
o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva
superiore a 3,5 tonnellate.
319. Gli importi di cui al
comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o
frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l’eventuale
intervenuta prescrizione delle somme dovute.
320. Le somme
complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a
decorrere dall’anno 2006.
321. Alle procedure di alienazione o rottamazione già
avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei
compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse
concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 312, le disposizioni
di cui ai commi da 312 a 320.
322. All’articolo 82, comma 1, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le
parole: «e previo parere del consiglio dell’ordine,» sono soppresse.
323. L’articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito
dal seguente:
«1. La parte che
per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo,
ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per
l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità
di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su
richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella
misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della
legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in
cui si applica lo stesso articolo».
324. La tabella di cui all’allegato n. 1 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
è abrogata.
325. All’articolo 3, primo
comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «assenza
obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti: «astensione
facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
326. Al comma 1 dell’articolo 5 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la
lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis)
le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle
prestazioni medesime».
327. All’articolo 205 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2
sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le spese relative alle prestazioni
previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259,
e successive modificazioni, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni
medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai
sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto
di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento
al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L’ammontare degli
importi può essere rideterminato ogni anno».
328. Il primo periodo del
comma 2 dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è
sostituito dai seguenti: «Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate
in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di
effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori.
Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono
stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma
di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della
tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente».
329. Al comma 4
dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le
parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo,».
330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329
si applicano alle prestazioni previste al comma 326 disposte successivamente
alla emanazione del decreto previsto dall’articolo 205, comma 2-bis, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, e del decreto previsto dall’articolo 96, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificati dai commi
327 e 328.
331. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 326 a 330 non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
332. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6, primo comma:
1) dopo
la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) denunce di
inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia,
permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in
materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti
dell’opera»;
2)
alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione di
energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici e del gas,»;
b)
all’articolo 7:
1) al
primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera g)
dell’articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti negli atti di cui
alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell’articolo 6»;
2)
al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine
dell’emersione delle attività economiche, con particolare riferimento
all’applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli
stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell’immobile
presso cui è attivata l’utenza»;
3) il
sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le banche, la società
Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento,
gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione
del risparmio, nonchè ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto
disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono
tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il
codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»;
4)
l’undicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di cui
ai commi dal primo all’ottavo del presente articolo sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni
nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate»;
5)
al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite
dalle seguenti: «il Direttore dell’Agenzia delle entrate».
333. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, quinto comma,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma
332 a decorrere dal 1º aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le
società richiedono i dati identificativi catastali all’atto della
sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime
informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo
ovvero della modificazione del contratto stesso.
334. Con provvedimento dei
direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le
informazioni analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da
acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 333.
335. La revisione parziale del classamento delle unità
immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il
rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il
corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto
relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli
Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente
periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite
con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata
la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il
procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di
proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni
di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute
variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità
immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i
quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli
estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.
Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni
dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio
provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto
dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità
immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa
rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque
attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al
comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal
comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell’anno
di notifica della richiesta del comune.
338. Gli importi minimo e massimo della sanzione
amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo
31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall’articolo 31 del
medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati
dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con
riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e
28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati
rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.
339. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del
territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le
modalità tecniche e operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 336 e 337.
340. Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A
decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a
destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di
riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per
gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone
comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla
predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della
toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di
interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui
manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la
determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari
catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio
provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo
immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».
341. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l’articolo 52 è
inserito il seguente:
«Art. 52-bis. –
(Liquidazione dell’imposta derivante dai contratti di locazione) – 1.
La liquidazione dell’imposta complementare di cui all’articolo 42, comma 1, è
esclusa qualora l’ammontare del canone di locazione relativo ad immobili,
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in
misura non inferiore al 10 per cento del valore dell’immobile determinato ai
sensi dell’articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque
fermi i poteri di liquidazione dell’imposta per le annualità successive alla
prima».
342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l’articolo 41-bis
è inserito il seguente:
«Art. 41-ter. – (Accertamento dei redditi di
fabbricati) – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo
comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai
redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore
ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante
dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore
dell’immobile.
2. In caso di
omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva
documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i
quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il
rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale
importo del canone, il 10 per cento del valore dell’immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore
dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
e successive modificazioni».
343. Le disposizioni degli
articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 341 e 342
del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli
articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431.
344. Il modello per la
comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978,
n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell’interno
e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità
telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche
avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, nonchè degli uffici dell’Agenzia delle entrate, con
la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua
trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con
la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L’Agenzia delle entrate,
secondo intese con il Ministero dell’interno, ordina i dati contenuti nelle
comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero.
La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto
articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della
comunicazione di cui al medesimo articolo 12.
345. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova
applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente
attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta
per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi
concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a
quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata
inferiore al mese. In caso di violazione dell’obbligo di cui al precedente
periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma
dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda
violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo,
su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi
soggetti la sospensione per un mese della loro attività.
346. I contratti di locazione, o che comunque
costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro
porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non
sono registrati.
347. All’articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonchè, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e),
i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi
compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese
costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a
condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti
o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale»;
b)
nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal
seguente:
«1)
fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al
personale classificabili nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9)
e 14), del codice civile»;
c) il comma 4-bis
è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a)
euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base
imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base
imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base
imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91»;
d) dopo il comma 4-ter,
sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. Per i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che
incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto
mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, è
deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore
a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite
dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile
nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice
civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media dell’incremento
occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce
l’incremento massimo agevolabile nei periodi d’imposta successivi. L’incremento
della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata
con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato impiegato nell’attività commerciale e la deduzione spetta solo
con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale
attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività
istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base
occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della
deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a
tempo indeterminato riferibile all’attività commerciale individuato in base al
rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi
occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività
commerciale. Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli
incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono
anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad
esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico,
anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del
personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto
a quello dell’impresa sostituita.
4-quinquies. Nelle
aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a)
e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla
Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006,
l’importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è
raddoppiato».
348. Le disposizioni del
comma 347 si applicano a partire dal periodo d’imposta che inizia
successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera d),
che si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in cui interviene
l’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
349. A decorrere dal 1º
gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell’articolo 3, comma 1, le parole: «nonchè della deduzione spettante ai sensi
dell’articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12»;
b)
l’articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita
dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo articolo sono,
altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dal reddito
complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a)
3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b)
2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè per ogni altra persona indicata
nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di
cui al comma 1, lettera b), è aumentata a:
a) 3.450 euro, per
ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
b)
3.200 euro, per il primo figlio se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto
i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato
o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni
figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104»;
2) nei commi 3 e 4, le parole:
«Le detrazioni per carichi di famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «Le
deduzioni di cui ai commi 1 e 2»;
3) dopo il comma 4, sono
aggiunti i seguenti:
«4-bis. Dal reddito
complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate
sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale
nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute
nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni
di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al
rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e
degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, e diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o
uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di
zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto
rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;
c) l’articolo 12 è
rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1)
nell’alinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare la
progressività dell’imposizione di cui all’articolo 11» sono sostituite dalle
seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12»;
2)
le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle
seguenti:
«a)
fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b)
oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro, 39
per cento»;
3)
nel comma 2, le parole: «negli articoli 13, 14 e 15» sono sostituite dalle
seguenti: «negli articoli 15 e 16 nonchè in altre disposizioni di legge»;
d) l’articolo 14 è
abrogato.
350. È introdotto un contributo di solidarietà del 4
per cento sulla parte di reddito imponibile di cui all’articolo 13 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 349,
eccedente l’importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento,
l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di
solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
351. Quando leggi,
regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a
disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, vigenti prima del 1º gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali
disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma
349, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che
recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349.
352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei
redditi per l’anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico
delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore
al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
nell’articolo 23:
1) nel
comma 2, lettera a), le parole: «al netto della deduzione di cui all’articolo
10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate»
sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso.
Le deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del citato testo unico sono
riconosciute»; nel medesimo comma, lettera c), dopo le parole: «biennio
precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
2)
nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati
nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in
caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il
conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a)
e b) del comma 2, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo
degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11
e 12, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell’articolo
15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei
quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonchè, limitatamente agli
oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo,
per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti
aziendali»;
3) nel
comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b)
nell’articolo 29:
1) nel
comma 1, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte
le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1
e 2, del medesimo testo unico»;
2)
nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine,
all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni
previste al comma 3 dell’articolo 23 intende adottare».
354. È istituito, presso
la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo
rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese». Il Fondo è
finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che
assumono la forma dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro
pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive
variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e
comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato
fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere
del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non
delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il
Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese,
individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.
356. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le
modalità previste dal comma 355:
a)
stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;
b)
approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e
prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei
finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l’importo complessivo
dei finanziamenti erogati non superi l’importo assegnato dal CIPE e che vengano
comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato
stabiliti ai sensi del comma 361;
c) prevede la misura
minima del tasso di interesse da applicare;
d) stabilisce la durata
massima del piano di rientro;
e) prevede che le nuove
modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai
commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla
data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non è stata ancora
presentata richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato di avanzamento e
non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione
che l’impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere
conforme del soggetto responsabile dell’istruttoria.
357. Con decreto di natura
non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi
previsti dal comma 355, nel rispetto dei princìpi contenuti nei commi da 354 a
361 e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per
l’accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361. In
particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di
concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per
l’accesso, per l’erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di
controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento
bancario a copertura delle spese d’investimento, la decorrenza e le modalità di
rimborso del finanziamento agevolato.
358. Il tasso di interesse
sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze. La differenza tra il
tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonchè gli oneri
derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti
Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull’autorizzazione di spesa
di cui al comma 361.
359. Sull’obbligo di rimborso al Fondo delle somme
ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può
essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze,
la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13
della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede
ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base
3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme
erogate in anticipazione, è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti
ai sensi del comma 356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione
del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate
annualmente.
361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e di 150 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55
milioni di euro per l’anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli
interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta
a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non
riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
all’anno 2007 e all’onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50
milioni di euro e a 150 milioni di euro, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300.
362. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito un «Fondo per i pagamenti dei debiti
di fornitura», al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui,
previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle
amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai
fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione
alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su
un apposito fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso
la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono
patrimonio destinato, ai sensi dell’articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad
effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l’autorizzazione
del soggetto ceduto.
364. Il Ministero dell’economia e delle finanze può
provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate,
in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 362,
nonchè, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.
365. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone
apposita rendicontazione annuale sull’amministrazione del fondo, di cui al
comma 363, da trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, entro
novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative
dei commi da 362 a 366, in ordine alle condizioni generali per l’accesso al
Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla
cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai
tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto
alla stessa dovuto.
366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in
complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300.
367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione
fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è
vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni
catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in
via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri
immobiliari, tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha
riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni
sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa
elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti,
in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell’Agenzia
del territorio.
369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i
predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per
conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto
scritto, l’acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata
effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha
riutilizzazione commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato,
per la fornitura, risulta inferiore all’ammontare dei tributi dovuti agli
uffici dell’Agenzia del territorio per l’acquisizione, anche telematica, dei
predetti documenti, dati o informazioni.
370. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono
comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella
misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o
delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell’Agenzia
del territorio.
371. Le attività di riutilizzazione commerciale sono
consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate
con l’Agenzia del territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo
pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e termini
della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonchè il
controllo del limite di riutilizzo consentito.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione
commerciale, non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa
tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi
speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
373. L’accertamento delle violazioni alle disposizioni
dei commi da 367 a 375 è demandato al Corpo della guardia di finanza, che
esercita, a tal fine, i poteri previsti dall’articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della
collaborazione dell’Agenzia del territorio. A tal fine, per assicurare
effettività all’indicata azione di contrasto all’utilizzazione illecita dei
documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti
di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla
Scuola superiore dell’economia e delle finanze un programma straordinario di
qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del
personale dell’amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla
predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e
formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato
da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento
dell’azione di contrasto all’elusione fiscale, in presenza di coincidenti
ragioni di pubblico interesse.
374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del
catasto si può provvedere, a decorrere dal 1º marzo 2005, con procedure
telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti
catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha
redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare
funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è
sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del
direttore dell’Agenzia del territorio:
a)
è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a
determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie
di adempimenti;
b)
è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali
e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati
relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;
c) sono fissati i
termini, le condizioni e le modalità relative: alla presentazione del modello
unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei
documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di
accertare l’avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per i quali è
previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti
cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti
che hanno la titolarità sui beni;
d) sono stabilite,
d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le modalità
di versamento dei tributi dovuti.
375. Gli atti comunque
attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati
possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura
dell’Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal
caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo dello stesso.
376. Nell’articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «30
settembre 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2005».
377. All’articolo 3, comma 2, primo periodo, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad
euro 10.000».
378. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma
3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta
trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di
quindici giorni dall’acquisto e, in ogni caso, prima dell’immatricolazione, il
numero identificativo intracomunitario nonchè il numero di telaio degli autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni
precedenti l’immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è
sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da
parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono
all’immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine
di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o
di esportazione dei medesimi veicoli.
379. Con decreto del capo del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità
delle comunicazioni di cui alla disposizione recata dal comma 378.
380. Con la convenzione prevista dall’articolo 1, comma
1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di
imposta ai sensi del comma 378.
381. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il seguente periodo:
«Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all’Agenzia delle
entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese
successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta».
382. Ai fini del necessario coordinamento delle attività
di controllo, da attuare secondo quanto disposto dall’articolo 63, secondo e
terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l’Agenzia delle entrate condivide con gli altri
organi preposti ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le
informazioni risultanti dalle comunicazioni di cui ai commi 378 e 381.
383. All’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. È punito
con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di
inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
384. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti,
la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo
periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma
381, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il
soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione
ricevuta.
385. Il direttore
dell’Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le
modalità della comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c),
ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal
comma 381.
386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 60, è inserito il seguente:
«Art. 60-bis –
(Solidarietà nel pagamento dell’imposta). – 1. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al
controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono
individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di
mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni
effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli
adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento
della predetta imposta.
3. L’obbligato solidale di cui al comma 2 può
tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato
determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente
rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non
è connesso con il mancato pagamento dell’imposta».
387. A decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005, è introdotto l’istituto della
pianificazione fiscale concordata alla quale possono accedere i titolari di
reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi
di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003. L’adesione
alla pianificazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, la base
imponibile caratteristica dell’attività svolta e comporta una riduzione
dell’imposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base
imponibile pianificata.
388. Non possono accedere
alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti
arti e professioni:
a)
per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di
settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003;
b)
che svolgono dal 1º gennaio 2004 una attività diversa da quella esercitata nel
biennio 2002 e 2003;
c) che non erano in
attività in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1º gennaio 2002, al
1º gennaio 2003 ovvero al 1º gennaio 2004;
d) che hanno omesso di
dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta per almeno uno dei periodi
d’imposta in corso al 1º gennaio 2002 e al 1º gennaio 2003;
e) che hanno omesso di
presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per i
medesimi periodi d’imposta di cui alla lettera d);
f) che hanno omesso di
comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003.
389. La proposta
individuale di pianificazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni
operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze
dell’applicazione degli studi di settore, dei dati sull’andamento dell’economia
nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei
componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile
riferibile al contribuente.
390. L’adesione alla
pianificazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o
dei compensi alle risultanze degli studi di settore per ciascun periodo
d’imposta, con l’accettazione di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia
delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile
caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi
o negativi di reddito di carattere straordinario.
391. L’adesione alla proposta di pianificazione fiscale
è comunicata dal contribuente entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel
medesimo termine, la proposta può essere altresì definita in contraddittorio
con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza
degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare
una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell’esistenza di:
a)
significative variazioni degli elementi strutturali nell’esercizio
dell’attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della
proposta;
b)
dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti
sensibilmente, all’atto dell’adesione.
392. La sussistenza delle
circostanze di cui alle lettere a) e b) del comma 391 può essere
asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle disposizioni vigenti.
393. Per i periodi
d’imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico
d’impresa o di arti o professioni:
a)
sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base
delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b)
esclusa l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonchè quella applicabile ai fini
dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali,
per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato;
c) è esclusa
l’applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato
che eccede quello pianificato fatto salvo il minimale reddituale previsto ai
fini contributivi; restano salve le prerogative delle Casse autonome nonchè la
facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.
394. Per gli stessi
periodi d’imposta di cui al comma 393, ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto:
a) il contribuente
assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto;
b)
all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto
a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri
spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli
articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
395. In caso di mancato
rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai
fini dell’imposta sul reddito, l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento
parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonchè, per
l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d’affari corrispondente ai
ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di
documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi
trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze
degli studi di settore.
396. L’inibizione dei
poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera c), ed i
benefici di cui al comma 393, lettere b) e c), non operano
qualora:
a)
il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero
non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 394, lettera a), ferma
restando, comunque, in tale caso l’inibizione dei poteri di cui all’articolo
39, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all’articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
b)
siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di cui
agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74.
397. Salva l’applicazione
del comma 391, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di
fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi
difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la
formulazione della proposta, nei suoi confronti non opera l’inibizione dei
poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera c), nonchè
i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c).
398. Nel caso in cui
l’attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto
della pianificazione fiscale concordata cessa di avere effetto dal periodo
d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono
individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi
progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione della pianificazione
fiscale concordata nonchè approvate una o più note metodologiche per la
formulazione della proposta di cui al comma 389. Con i medesimi decreti sono
conseguentemente rideterminati i periodi d’imposta di cui al comma 388, per i
contribuenti nei cui confronti la pianificazione fiscale opera a decorrere da
periodi d’imposta diversi da quello indicato al comma 387. Con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio
delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero
per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, nonchè le modalità di adesione.
399. Gli studi di settore previsti all’articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma,
ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero
da quella dell’ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività
degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione
può essere disposta anche prima del decorso del temine previsto dal primo
periodo, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di
contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui
all’articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione
degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun
anno.
400. In deroga a quanto previsto al comma 399, entro il
mese di febbraio 2005, l’Agenzia delle entrate completa l’attività di revisione
relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 1 del
regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di
applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
401. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza
della revisione e del potenziamento degli studi di settore, sulla base delle
disposizioni dei commi da 387 a 432, programmano l’impiego di maggiore capacità
operativa per l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti
ai quali non si applicano gli studi medesimi.
402. All’articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel primo comma:
1) al
numero 2):
1.1) nel primo e secondo
periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «risultanti dai conti» sono
sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie
e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a
norma dell’articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai
rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del
numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma,»;
1.2)
nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse rettifiche ed
accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e
semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi
riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni»;
2) al
numero 5):
2.1)
nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono
soppresse;
2.2)
nel quarto periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,» fino alla fine
del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie»;
3) al
numero 6-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente
l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e
le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non
più di cinque anni dalla data della richiesta»;
4)
al numero 7):
4.1) il primo periodo è
sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale
della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di
investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e
documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie
prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui
all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali
di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse
hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»;
4.2)
nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le
seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b)
nel secondo comma:
1) al secondo periodo, la
parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
2)
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato
per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale
per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal
comandante regionale»;
c)
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonchè
le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate
esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie
riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)».
403. All’articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma:
1) al numero
2):
1.1)
nel primo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «acquisita» sono
sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie
e documenti siano stati acquisiti»; la parola: «rilevate» è sostituita dalla
seguente: «rilevati»;
1.2) nel secondo periodo, le
parole: «I singoli dati ed elementi risultanti dai conti» sono sostituite dalle
seguenti: «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni
acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 52,
ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma,»;
2)
al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le
parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;
2.2)
nel quarto periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,» fino alla fine
del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie»;
3) al
numero 6-bis) il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente
l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e
le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non
più di cinque anni dalla data della richiesta»;
4)
al numero 7):
4.1) il primo periodo è
sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale
della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di
investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e
documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie
prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui
all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali
di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse
hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»;
4.2)
nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le
seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b)
nel terzo comma:
1) al primo periodo, la parola:
«sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
2)
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato
per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale
per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal
comandante regionale»;
c)
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonchè le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente
in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle
richieste, delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i
rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)».
404. Le disposizioni di cui al terzo comma
dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, nonchè quelle di cui al quarto comma dell’articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte
rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno effetto dal 1º luglio 2005. Con uno
o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate può essere
prevista una diversa decorrenza successiva, in considerazione delle esigenze di
natura esclusivamente tecnica.
405. Al fine di una
maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell’istituto della
pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dell’articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
le parole da: «gli uffici delle imposte» fino a: «delle imposte dirette» sono
sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate,
qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonchè dalle segnalazioni
effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b)
dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti: «nonchè l’esistenza
di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli
articoli 36-bis e 36-ter,»;
c) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore imposta da versare, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218».
406. Al quinto comma
dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole da:
«l’ufficio dell’imposta» fino a: «indirette sugli affari» sono sostituite dalle
seguenti: «i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli
accessi, ispezioni e verifiche nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un
ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b)
dopo le parole: «l’esistenza di corrispettivi» sono inserite le seguenti: «o di
imposta»;
c) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonchè l’imposta o la maggiore imposta non
versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218».
407. Al comma 181
dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo
dell’alinea, le parole: «alle altre categorie reddituali» sono sostituite dalle
seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonchè con
riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto,».
408. All’articolo 70 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno
formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle seguenti:
«alle medesime o alle altre categorie reddituali nonchè con riferimento ad
ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»;
b)
al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono sostituite
dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi e».
409. All’articolo 10 della
legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti
degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche
per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione
del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d’imposta su tre
consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi
o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore
all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi
periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso
nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità
ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni
di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o
patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma
7»;
b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3
l’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento, invita il
contribuente a comparire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218»;
c) il comma 6 è
sostituito dal seguente:
«6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi,
conseguenti all’applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero
dichiarati per effetto dell’adeguamento di cui all’articolo 2 del regolamento
recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli
studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, non rilevano ai fini dell’obbligo della trasmissione della
notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale».
410. Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis
dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal
comma 409 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2004.
411. All’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1:
1) le
parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i periodi»;
2)
le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti:
«nelle dichiarazioni di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni,»;
3) le
parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite dalle seguenti:
«per adeguare gli stessi, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive,»;
b)
al comma 2:
1) le
parole da: «Per il primo periodo d’imposta» fino a: «revisione del medesimo,»
sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi periodi d’imposta di cui al
comma 1,»;
2)
le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
3) le
parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi» sono sostituite
dalle seguenti: «del versamento a saldo dell’imposta sul reddito; i maggiori
corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un’apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e
riportati nella dichiarazione annuale»;
c)
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L’adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è
effettuato, per i periodi d’imposta diversi da quello in cui trova applicazione
per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione
del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento
a saldo dell’imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata
sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi
e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se
la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili».
412. In esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, l’Agenzia delle entrate comunica mediante
raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di
liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La
relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo
d’imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all’articolo 19
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall’Agenzia.
In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo, secondo le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, con l’applicazione della sanzione
di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del predetto decreto
n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo
a quello di elaborazione della predetta comunicazione.
413. Ai commi 2 e 1,
rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni
presentate dal 1º gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell’elaborazione della comunicazione».
414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Omesso
versamento di ritenute certificate). – 1. È punito con la reclusione da sei
mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare
superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta».
415. All’articolo 49, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte le
seguenti: «; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e
conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela
del creditore».
416. All’articolo 19 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto mese successivo alla
consegna del ruolo ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «entro il dodicesimo
mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro
il sesto mese successivo nonchè»;
b)
al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono
inserite le seguenti: «nonchè conservative ed ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore».
417. Al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12,
comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le seguenti: «la specie
del ruolo,»;
b)
all’articolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione forzata»
sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo comma
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni di cui al
titolo II del presente decreto»;
c) all’articolo 25,
comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di decadenza,
entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del
ruolo, ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se
la cartella è relativa ad un ruolo straordinario».
418. Al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 8, comma
2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le modalità di cui all’articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono
sostituite dalle seguenti: «idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di
una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo garantito
entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione
delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo
delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante»;
b)
all’articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».
419. All’articolo 48,
comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole:
«garanzia secondo le modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle
seguenti: «garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al
medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di
una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo garantito
entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente
l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede
all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello
stesso garante».
420. Le disposizioni del comma 416, lettera a),
e del comma 417, lettere a) e c), si applicano con riferimento ai
ruoli resi esecutivi successivamente al 1º luglio 2005.
421. Ferme restando le
attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonchè quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto
o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l’Agenzia
delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al
contribuente con le modalità previste dall’articolo 60 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo
periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte,
delle somme dovute entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non
inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le
modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni.
423. La competenza all’emanazione degli atti di cui al
comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione,
spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto
per il precedente periodo di imposta.
424. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per
l’iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le
dichiarazioni presentate nell’anno 2003.
425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. – (Dichiarazione
stragiudiziale del terzo). – 1. Il concessionario, prima di procedere ai
sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può
chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei
coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e
le somme da loro dovute al creditore».
426. È effettuato mediante ruolo il recupero delle
somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di
intermediazione all’incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore
di entrate riscosse ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma
organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità
penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i
commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le
irregolarità connesse all’esercizio degli obblighi del rapporto concessorio
compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3
euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati
in concessione alla data del 1º gennaio 2004. L’importo dovuto è versato in tre
rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno
2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare
rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità
di applicazione delle disposizioni del presente comma.
427. La durata delle
concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di
commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è
prorogata al 31 dicembre 2006.
428. A condizione che la relativa imposta sostitutiva
sia stata versata entro il termine del 30 settembre 2004, i soli termini
previsti per la redazione ed il giuramento delle perizie di cui agli articoli 5
e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono
stabiliti alla data del 31 marzo 2005. Tra i soggetti abilitati per tale
attività di redazione e giuramento delle perizie si comprendono i periti regolarmente
iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai
sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
429. Le imprese che operano nel settore della grande
distribuzione possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate,
distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei
corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
430. Ai fini del comma 429 sono imprese di grande
distribuzione commerciale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere e)
ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende
distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande
struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri
nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie
superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai
10.000 abitanti.
431. Le modalità tecniche ed i termini per la
trasmissione telematica di cui al comma 429 sono definiti con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica di cui al
comma 429 sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di
cui all’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo
l’obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.
432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi
429 e 431 sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell’articolo 6, comma
3, dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
433. Nell’ambito delle attività volte al riordino, alla
razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato,
l’Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero
dell’economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco,
le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonchè i diritti reali
su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il
prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto
della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il
perfezionamento della vendita determina il venire meno dell’uso governativo,
delle concessioni in essere nonchè di ogni altro eventuale diritto spettante a
terzi in caso di cessione.
434. Le aree che appartengono al patrimonio e al
demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all’articolo
4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono
trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con
vincolo decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento è presentata
alla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata
dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di
trasferimento. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i
parametri fissati nell’elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri sono
aggiornati annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2006, nella misura dell’8
per cento.
435. Le somme dovute dai comuni per l’occupazione delle
aree di cui al comma 434, non versate fino alla data di stipulazione dell’atto
del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in
misura pari a un terzo degli importi di cui all’elenco 3 allegato alla presente
legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione
quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti,
promossi dall’amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione
delle aree di cui al comma 434, e restano compensate fra le parti le spese di
lite.
436. I beni immobili che non formano oggetto delle
procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, di valore non superiore a 100.000 euro, individuati con i decreti
di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del
2001, possono essere alienati direttamente dall’Agenzia del demanio a
trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a
seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, della quale sia data
adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno
due periodici a diffusione locale, di durata non inferiore al mese, esperito
telematicamente attraverso il sito INTERNET della medesima Agenzia.
437. Le alienazioni di cui al comma 436 non sono
soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
territoriali. Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al primo
periodo le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a
trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto
immobili di valore inferiore a 250.000 euro; in caso di valore pari o superiore
al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall’ente locale
entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione
a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell’Agenzia del demanio.
438. Relativamente agli immobili di cui al comma 436 è
fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei
conduttori nonchè dei soggetti che si trovano comunque nel godimento
dell’immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano
soddisfatto tutti i crediti richiesti dall’amministrazione competente.
439. Le disposizioni agevolative previste dalla
normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e
privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono
applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato
che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli
stessi enti.
440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923,
n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.
441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a
titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono
ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della
volturazione, all’accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le
disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in
favore dei profughi ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952,
n. 137, nonchè agli alloggi di cui al comma 442.
442. Al fine di consentire la regolare e sollecita
conclusione delle procedure e in coerenza con l’articolo 4, comma 223, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente
di proprietà statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954,
n. 640, sono ceduti in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in
possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione
delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le
modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di
presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.
443. Dopo il comma 13-bis dell’articolo 27 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:
«13-ter. In sede di
prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa,
Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l’Agenzia del
demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso
all’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da
dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell’economia e delle finanze
e, per esso, all’Agenzia del demanio.
13-quater. Gli
immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a
far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili
individuati sono stimati a cura dell’Agenzia del demanio nello stato di fatto e
di diritto in cui si trovano.
13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti
concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui
al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra
determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo
complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a
1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni
sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti
della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei
connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.
Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della
Difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti
fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati,
con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti e alla
Corte dei conti.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al
comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione
delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili
dell’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, ai
sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa,
Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l’Agenzia del
demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di
euro è destinata all’ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali
della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30
milioni di euro per l’anno 2005 è destinata al finanziamento di un programma di
edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei
sergenti e dei volontari in servizio permanente».
444. Le finalità di cui
all’articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive
modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla
locazione, anche finanziaria, con l’utilizzo delle risorse non ancora impegnate
alla data del 31 dicembre 2004.
445. Il comma 65
dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.
446. Per conseguire obiettivi di contenimento,
razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica
destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo
restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le
Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di
sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della
ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all’Agenzia del
demanio:
a)
entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli
elenchi annuali redatti ai sensi dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all’esecuzione di
interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed
e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;
b)
i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a),
entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti
organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in
tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali
dei lavori;
c) ogni tre mesi, il
consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli
elenchi annuali nonchè ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell’anno
considerato;
d) entro il 31 ottobre
di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi
allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali,
nonchè le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non
più necessario all’esecuzione delle predette finalità.
447. L’Agenzia del demanio
elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l’aggiornamento dei
programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma
446 il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi
triennali e degli elenchi annuali.
448. L’Agenzia del
demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell’economia e
delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle
disposizioni di cui al comma 447.
449. I piani di investimento immobiliare deliberati
dall’INAIL sono approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e gli investimenti sono
orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
450. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno
o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite
cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di
rete stradale nazionale di cui all’articolo 7, comma 1-bis, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo comunque
non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato con modalità concordate tra il
Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e Infrastrutture Spa. Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione
dei tratti di cui al secondo periodo rimangono le stesse della restante rete
stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti
finanziari tra ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.
451. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
452. Per il completamento degli interventi
infrastrutturali necessari a garantire l’integrale attuazione della Convenzione
tra l’Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge
18 giugno 1973, n. 475, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici
anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall’articolo 19-bis,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la
realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di
grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal
fine, per garantire effettività alla realizzazione delle iniziative in grado di
potenziare e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il percorso tra
Italia e Francia, viene assicurata priorità al completamento degli interventi
infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle località in
cui sono ubicati gli immobili di cui all’articolo 17 della citata Convenzione
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già
perfezionata la fase della progettazione preliminare.
453. Per consentire l’inizio dei lavori relativi alla
strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001
per l’accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo quindicennale di 2
milioni di euro, a favore dell’ANAS Spa, a decorrere dall’anno 2005. La Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell’ANAS Spa ai sensi
dell’articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
454. All’articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo le parole: «alla procedura» sono inserite le seguenti:
«di esecuzione di lavori e».
455. Per la realizzazione ed il completamento di
interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell’ambiente in
relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi
reti viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane a più intensa
circolazione viaria, nonchè tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed
aree urbane attraverso aree naturali protette, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la
viabilità con una dotazione di 12 milioni di euro per l’anno 2005 e di 5
milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei
contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto
delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
456. Per la concessione di contributi alla
realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto
ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie
di intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili
per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato.
457. Per la prosecuzione degli interventi previsti
all’articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2005.
458. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali
previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
459. Per le finalità di cui all’articolo 45, comma 3,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002,
n. 166.
460. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l’articolo 12 della
legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e
loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I,
sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e
transitorie, e che sono iscritti all’Albo delle cooperative sezione cooperative
a mutualità prevalente di cui all’articolo 223-sexiesdecies delle
disposizioni di attuazione del codice civile:
a)
per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative
agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b)
per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative
e loro consorzi.
461. L’articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a)
del comma 1.
462. L’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile
derivante dall’indeducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive.
463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si
applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l’esenzione da imposte e la
deducibilità delle somme previste dall’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, e successive modificazioni.
464. A decorrere dall’esercizio in corso al 31 dicembre
2004, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le
società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente
l’applicabilità dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è
limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione
che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo
statuto.
465. Gli interessi sulle somme che i soci persone
fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni
previste dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per
la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima
degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata
dello 0,90 per cento.
466. Le disposizioni dei commi da 460 a 465 si
applicano a decorrere dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2003.
467. Al numero 41-bis) della tabella A, parte
seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1º gennaio 2005, anche le
prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell’articolo 10 del predetto
decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei
soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro
consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e
convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior
favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel
limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente comma.
468. All’articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio
1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso.
469. All’articolo 6 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche,
l’esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle
banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento
del volume d’affari»;
b)
il comma 4 è abrogato.
470. All’articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la
pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per
manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila
posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente
organizzato».
471. A decorrere dal 1º
gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di
versamento dell’imposta sul valore aggiunto contenute nel regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e nel
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000,
n. 366, non si applicano ai soggetti che nell’anno solare precedente hanno
versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di
euro. I soggetti di cui al presente comma hanno facoltà di eseguire le
annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
472. All’articolo 4, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, è
inserito il seguente: «In tal caso resta altresì sospesa la procedura di
riscossione dell’imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse».
473. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta,
anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel
bilancio o nel rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle
società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10
per cento. La disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per
ammortamenti anticipati.
474. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai
sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413,
e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’imposta sostitutiva
di cui al comma 473 è ridotta al 4 per cento.
475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi
attivi di cui al comma 474, assoggettati all’imposta sostitutiva, non
concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa ovvero della società e
dell’ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il
credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre
1990, n. 408, dall’articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e dall’articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000,
n. 342.
476. L’imposta sostitutiva è liquidata nella
dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui al comma 473 ed è
versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi di tale esercizio.
477. L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere
imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto.
Se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione,
la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del
codice civile, con le modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del
medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
479. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3
del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10
milioni di euro per l’anno 2005.
480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 20 non
trova applicazione l’imposta sulla pubblicità»;
b) all’articolo 20, dopo
il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il presente articolo si applica alle
persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti
dall’articolo 20-bis»;
c) dopo l’articolo 20, è
inserito il seguente:
«Art. 20-bis. – (Spazi riservati ed esenzione dal
diritto). – 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali
per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta
è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i
soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste
dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non
fornisce personale per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è
esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni
ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse
fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di
manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere
definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonchè in sede di riscossione
delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento,
a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso
delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale
versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune
competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più
di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al
ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni
interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa
richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei
comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione
di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme
eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il
termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui
al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni
dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515»;
d)
all’articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Se il manifesto riguarda l’attività di
soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che
materialmente è colto in flagranza nell’atto d’affissione. Non sussiste
responsabilità solidale»;
e) all’articolo 24, dopo
il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Se il manifesto riguarda l’attività di
soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che
materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste
responsabilità solidale».
481. All’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo il comma 13-quater, è aggiunto il seguente:
«13-quinquies. Se il manifesto riguarda
l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è
esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di
affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
482. Alla legge 4 aprile
1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
«È responsabile esclusivamente colui che materialmente
è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità
solidale»;
b)
all’articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
«È responsabile
esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di
affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
483. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15,
comma 3, le parole: «sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del
committente responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico
esclusivamente dell’esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale
neppure del committente»;
b)
all’articolo 15, comma 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste
responsabilità neppure del committente».
484. Le disposizioni di
cui all’articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell’anno 2005. Il
relativo limite di spesa per l’anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.
485. Con provvedimento
direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di
variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata
l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo
28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare
un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l’anno 2005 e a
1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006.
486. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico
interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con
provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono
essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
487. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa
esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.
488. Al fine di una tendenziale armonizzazione della
misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di
gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma,
della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17,
quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una
ritenuta unica del 6 per cento.
489. Il primo comma dell’articolo 2 della legge 2 agosto
1982, n. 528, è sostituito dal seguente:
«Il gioco del lotto si
basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari,
Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e
sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano
le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale
sono svolte in Roma».
490. Le scommesse sulla
ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di
tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene
effettuata dal concessionario del gioco del lotto attraverso la rete
automatizzata del lotto.
491. Il primo ed il secondo comma dell’articolo 8 della
legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:
«I premi sono fissati come
appresso:
a) sorti del gioco:
premi per ogni combinazione;
b)
estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;
c) estratto determinato:
cinquantacinque volte la posta;
d) ambo:
duecentocinquanta volte la posta;
e) terno:
quattromilacinquecento volte la posta;
f) quaterna:
centoventimila volte la posta;
g) cinquina: seimilioni
di volte la posta.
Il premio massimo cui può
dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste
l’importo delle scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro».
492. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma
dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528.
493. È istituita la
scommessa dell’estratto determinato. La giocata dell’estratto determinato si
effettua aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato la specificazione
relativa alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto
estratto.
494. Con provvedimento direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto
abbinata al concorso Enalotto.
495. All’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la
lettera b) è abrogata.
496. La disposizione di cui al secondo periodo del
comma 7 dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si
intende nel senso che dalle date del 1º gennaio e 1º maggio 2004, previste in
funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui
alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il
gioco lecito, sono illeciti ancorchè non consentano il prolungamento o la
ripetizione della partita.
497. L’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma,
numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da
intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari
della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta
stessa.
498. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento della
qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a
totalizzatore, proposta dall’UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono
stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da
effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle
agenzie ippiche e sportive nonchè negli ippodromi, tenendo conto che la
raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e
compenso per l’attività di gestione della scommessa, l’8 per cento come
compenso dell’attività dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate
erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore
dell’UNIRE.
499. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
«7-ter. La sanzione
di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi
da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) e c),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi,
installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni
normative e alle regole tecniche definite ai sensi dell’articolo 22, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
500. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, al comma 3 e al comma 4, le parole: «comma 6» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 6 e 7».
501. All’articolo 38 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.
502. Il Ministero dell’economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti
tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo
38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne
la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti
documenti sono a carico dei richiedenti.
503. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2005».
504. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per l’anno 2003 e
per l’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004 e
2005».
505. Per l’anno 2005 il limite di non concorrenza alla
formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato
in euro 3.615,20.
506. All’articolo 11 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli
imprenditori agricoli, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;
b)
il comma 5-bis è abrogato.
507. Il termine previsto
dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato,
da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma 19, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
508. All’articolo 19,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2005».
509. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i
cinque periodi d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «per i sei periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita
nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2005 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
510. Per l’anno 2005 sono prorogate le disposizioni di
cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:
a)
le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nell’articolo
1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per
il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d)
è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b)
le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418;
c) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo
5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in
materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con
biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge
1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in
materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di
cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
g) le disposizioni in
materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per
autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni
della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
h) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
512. Al fine di favorire
l’accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal
1º gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui
all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive
modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attribuita all’ISMEA.
L’ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei
diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l’attuale
ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma è titolare
in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla
gestione degli interventi trasferiti.
513. Per l’anno 2004 non
si fa luogo all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dall’articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
514. È abrogato il comma 4 dell’articolo 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
515. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino al 31
dicembre 2004, l’aliquota prevista nell’allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per
autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro
33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui
all’articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al
primo periodo è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.
516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo,
si applica altresì ai seguenti soggetti:
a)
agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
relative leggi regionali di attuazione;
b)
alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di
cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE)
n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e
al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e
alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
517. Per ottenere il
rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 515 e 516
del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le
modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto
merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000,
n. 277. Tali effetti, anche per l’agevolazione fiscale di cui al predetto
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000,
rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
518. Per gli interventi
previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l’anno 2005 una
ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale
copertura dell’onere relativo all’anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale
copertura dell’onere relativo all’anno 2005.
519. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma
3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è autorizzata per l’anno 2005 una ulteriore spesa di 20 milioni di
euro.
520. All’articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «dal 1º gennaio 2003»
sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2005». Al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 21, comma 6-ter, le parole:
«lire 30 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro
annui».
521. Il comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«6. Le disposizioni
del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come
carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione
con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell’ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º
gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli
minerali, è esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del
territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti
che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e
comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonchè
le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le
percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di
distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell’entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il
trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni dell’articolo 61.
6.1. Entro il 1º settembre di ogni anno di
validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive
e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell’economia e
delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla
base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei
costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività
produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità
del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura
dell’agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno
di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono
ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per
l’anno in questione, purchè vengano immessi in consumo entro il successivo 30
giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla
predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono
ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari».
522. L’efficacia delle
disposizioni di cui al comma 521 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea.
523. All’articolo 11,
comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole:
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
524. In ottemperanza alla decisione della Commissione
europea n. C(2004)2638 FIN dell’8 settembre 2004, l’articolo 94, comma 14,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.
525. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 54
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è ridotta,
per l’anno 2005, di 15 milioni di euro.
526. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55
della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per
l’anno 2005, di 50 milioni di euro.
527. Tra i soggetti di cui all’articolo 44, comma 9-quinquies,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche
coloro che ricoprono cariche sindacali. Al citato comma 9-quinquies
dell’articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, le parole: «periodi
anteriori al 1º gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «periodi
anteriori al 1º gennaio 2003» e le parole: «possono esercitare tale facoltà
entro il 31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare
tale facoltà entro il 31 marzo 2005».
528. In virtù del combinato disposto dell’articolo 45,
comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 36 della
legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive
modificazioni, i benefici di cui all’articolo 133 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di
cofinanziamento regionale ivi previste, all’articolo 134 della medesima legge
n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di contabilità di Stato.
529. All’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
«3-bis. A decorrere
dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie,
aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro,
per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro,
ovvero per difetto se è inferiore a detto limite».
530. È autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per
l’anno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC – Divisione
Calcio Femminile – di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da
ripartire nel seguente modo:
a) 50.000 euro per
ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione
2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);
b)
25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2
(per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);
c) 10.000 euro per
ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione
2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte).
531. Il contributo di cui
al comma 530 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali
risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre
squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto
l’egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta
iscritta una squadra del settore giovanile.
532. I contributi a
sostegno dell’attività professionistica delle suddette squadre non sono
cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o
locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da
parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 530 verrà
calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto già percepito da altri enti
pubblici.
533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al
comma 530, le stesse vengono accantonate per l’anno successivo ad integrazione
di quanto già impegnato.
534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate
mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero di
squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC –
Divisione Calcio Femminile – delle Serie A, A2 e B.
535. Per il finanziamento del fondo istituito con la
legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell’assegno
sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006
e 2007.
536. Nei casi in cui l’articolo 1 della legge 24 aprile
2003, n. 92, abbia avuto applicazione, perchè il limite di età
pensionabile era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via
facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni
di permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i perseguitati politici
antifascisti o razziali dal citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003,
n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di età
pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi dell’articolo 1-quater
del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di
sospensione dei versamenti contributivi ivi previste.
537. Onde poter assicurare la continuità nel processo
di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo straordinario
di 4,5 milioni di euro per l’anno 2005 a favore dell’Ente Parco.
538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle
università statali è implementato per l’anno 2005 di 11 milioni di euro.
539. I termini previsti per l’applicazione della
disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell’articolo 115 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all’anno 2004 e
all’anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis)
del comma 1, lettera d), dell’articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995,
n. 539.
540. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e
le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso
strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere,
mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un
unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita
catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi
costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali
esigenze di un’attività industriale o commerciale anche se fisicamente non
incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati
sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.
541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di
controllo del territorio, al fine di potenziare l’impiego del poliziotto e del
carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni
eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l’anno 2005,
56 milioni di euro per l’anno 2006, 86 milioni di euro per l’anno 2007 e 88
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, per l’assunzione, in deroga a
quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350
del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di
1.400 carabinieri, come incremento d’organico dei rispettivi ruoli.
542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia
di Stato di cui al comma 541, si provvede:
a)
nel limite di 730 posti per l’anno 2005, mediante reclutamento riservato
prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in
servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai
giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il
periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell’Arma dei carabinieri
quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le
modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia – direttore
generale della pubblica sicurezza, d’intesa con il capo di stato maggiore della
difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli
agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo
degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
b)
per i restanti 594 posti, per l’anno 2006, per 267 posti, attraverso i
volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le
modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a
partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 36 dell’8 maggio 2001. Quanto ai
restanti 327 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari
in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati
nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004,
n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo
articolo.
543. Per la copertura dei
posti per carabiniere di cui al comma 541, l’Arma dei carabinieri è autorizzata
a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale:
a) nel limite di 770
posti per l’anno 2005, mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari
che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati
nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non
oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;
b)
per i restanti 630 posti, per l’anno 2006, per 441 posti, attraverso i
volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le
modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a
partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai
restanti 189 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari
in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati
nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004,
n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo
articolo.
544. Per l’attuazione del
programma di cooperazione AENEAS, di cui al Regolamento (CE) n. 491/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai
Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi
migratori e di asilo, nonchè per proseguire gli interventi intesi a realizzare
nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina
apposite strutture è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2005 e di
20 milioni di euro per l’anno 2006.
545. La spesa di cui al
comma 544 è ripartita nel corso delle gestioni tra le unità previsionali di
base interessate con decreto del Ministro dell’interno da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
546. Per conseguire più elevati livelli di efficienza
ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali,
nonchè per avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del
fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è incrementata fino ad un massimo di cinquecento unità complessive.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche
dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in aumento ai
sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per
l’anno 2005, euro 12 milioni per l’anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal
2007. Con successivo decreto del Ministro dell’interno, da comunicare al
Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di
servizio delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione.
Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico
disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede: nella misura del 50
per cento, mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria del concorso
pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento
e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si
provvede mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per
titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie
rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato
in aumento ai sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle
vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
547. Per il potenziamento dell’attività di soccorso
tecnico urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e
radiologico e per il proseguimento del programma di interventi previsto
dall’articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l’ anno 2005, di 6 milioni di euro per l’anno 2006 e di 1 milione di
euro per l’anno 2007.
548. Per le specifiche esigenze dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza, compresa l’Arma dei carabinieri e le altre forze
messe a disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate
alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della
criminalità organizzata, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 3,
commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:
a)
la spesa di 34 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze di carattere
infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro
iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno – centro di responsabilità pubblica sicurezza – e la spesa di 3
milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’interno – Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera
del Ministro – per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;
b)
la spesa di 53 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze correnti,
iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno – centro di responsabilità sicurezza pubblica.
549. Ferma restando la
specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresì
ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di base
interessate con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
550. All’articolo 26 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a
quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione
dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10
per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La
compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede
il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al
comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005,
rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi
dei materiali da costruzione più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati
a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater
rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati
dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte
anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero
per l’anno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis
si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni
intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei
lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti,
nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa.
Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora
non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
nonchè le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza
dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli
interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare
annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco
correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti
a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno
e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno
successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i
prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni
interessate».
551. I provvedimenti
amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi
previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
552. Le controversie aventi
ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di
generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003,
n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al
presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
553. In attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di
collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero dell’interno è autorizzato
a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006
e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, all’integrazione e allo sviluppo
della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati
di stabilire e mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o
con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad
incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione
della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.
554. Il servizio degli ufficiali di collegamento,
scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica
esigenza, e le relative dipendenze, nonchè le modalità di selezione, formazione
e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli
ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della difesa e dell’economia e delle finanze. Il predetto regolamento
stabilisce le linee guida per l’eventuale utilizzazione degli ufficiali di
collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in
qualità di esperti a norma dell’articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
555. Gli ufficiali di collegamento possono essere
incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o
multilaterale, di curare gli interessi di uno o più Stati membri dell’Unione
europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e
salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.
556. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i trattamenti
economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore a quelli
previsti per gli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non
industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi
dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni
locali purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza.
558. All’articolo 23, comma 7, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate
ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del
classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all’articolo 37, comma 5».
559. Fermi restando i requisiti di cui all’articolo 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1º gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare viene erogato al
coniuge dell’avente diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
560. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento
dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il
fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di
spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
562. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma
16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia
classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.
563. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle
leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli
importi determinati nella medesima Tabella.
564. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate
nella Tabella F allegata alla presente legge.
565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F
allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere impegni nell’anno 2005, a carico di esercizi futuri, nei limiti
massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
566. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera
i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa
sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge. A tali misure non si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11.
567. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti
confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun
Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.
568. La copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
569. Le disposizioni della presente legge sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
570. Le disposizioni della presente legge costituiscono
norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui
di stanziamento per l’anno 2004 di pertinenza dell’unità previsionale di base
3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola
sono destinate per l’importo di 30 milioni di euro all’entrata del bilancio
dello Stato per il 2005.
572. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio
2005.