Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004)
Art.
1.
(Risultati
differenziali)
1.
Per l’anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di
competenza
in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni
debitorie.
Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso
al mercato
finanziario
di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi
compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di
euro
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004,
resta fissato, in
termini
di competenza, in 267.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2004.
2.
Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio
pluriennale
a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato,
rispettivamente,
in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572
milioni di
euro
per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato
è
determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni
di euro. Per il
bilancio
programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da
finanziare è
determinato,
rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il
livello
massimo
del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di
euro ed in
310.000
milioni di euro.
3. I
livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni
effettuate
al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con
ammortamento
a carico dello Stato.
4.
Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti
dalla
normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto
da finanziare,
salvo
che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed
imprevisti necessari
per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del
Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione
fiscale
finalizzate
al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economicofinanziaria.
Art.
2.
(Disposizioni
in materia di entrate)
1.
All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive
modificazioni,
le parole da: «per i quattro periodi successivi» fino alla fine del comma sono
sostituite
dalle seguenti: «per i cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota è
stabilita nella misura
dell’1,9
per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004 l’aliquota è
stabilita nella
misura
del 3,75 per cento».
2.
All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente
il regime speciale
per
gli imprenditori agricoli, come modificato dall’articolo 19, comma 2, della
legge 27 dicembre
2002,
n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2003» sono sostituite
dalle
seguenti:
«anni dal 1998 al 2004»;
b) al
comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004» sono
sostituite dalle seguenti:
«a
decorrere dal 1º gennaio 2005».
3.
Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, concernente
le
agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà
contadina, prorogato,
da
ultimo, al 31 dicembre 2003 dall’articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è
ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2004.
4.
Per l’anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente
da accisa. Per le
modalità
di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel
regolamento di cui al
decreto
14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto
con
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5.
Per l’anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della
legge 23 dicembre
2000,
n. 388.
6.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo
29, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile,
dirette alla
manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché
non
svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco
o
dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni
e tenuto conto dei
criteri
di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su
proposta del
Ministro
delle politiche agricole e forestali»;
b) dopo
l’articolo 78 è inserito il seguente:
«Art.
78-bis. - (Altre attività agricole) – 1. Per le attività dirette alla
produzione di vegetali
esercitate
oltre il limite di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito
relativo alla parte
eccedente
concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al
reddito agrario
relativo
alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla
superficie eccedente.
2. Per
le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
valorizzazione e
commercializzazione
di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 29, comma 2, lettera c),
ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di
animali, il
reddito
è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o
soggette
a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con
tali attività, il
coefficiente
di redditività del 15 per cento.
3. Per
le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma
dell’articolo 2135 del codice
civile,
il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle
operazioni registrate
o
soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
conseguiti con tali attività, il
coefficiente
di redditività del 25 per cento.
4. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui
all’articolo 87,
comma
1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed
in accomandita semplice.
5. Il
contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente
articolo. In tal
caso
l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si
esercitano con le
modalità
stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle
opzioni in
materia
di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica
10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni»;
c) all’articolo
85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis.
In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui
all’articolo 81,
comma
1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di
cui all’articolo 29,
eccedenti
i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si
applicano le percentuali di
redditività
di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 78-bis. Le disposizioni del presente
comma non
incidono
sull’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n.
80».
7.
Dopo l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e
successive
modificazioni, è inserito il seguente:
«Art.
34-bis. - (Attività agricole connesse) – 1. Per le attività dirette alla
produzione di beni ed
alla
fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice
civile, l’imposta sul
valore
aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili
in misura pari
al
50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta
afferente agli
acquisti
ed alle importazioni.
2. Il
contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente
articolo. In tal caso
l’opzione
o la revoca per la determinazione dell’imposta nel modo normale si esercitano
con le
modalità
stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle
opzioni in
materia
di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica
10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».
8.
All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel
primo comma:
1)
dopo la parola: «manipolazione,» sono inserite le seguenti: «conservazione,
valorizzazione,»;
2)
le parole: «, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell’articolo 28 del
decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,» sono soppresse;
3)
dopo la parola: «conferiti» è inserita la seguente: «prevalentemente»;
4)
le parole: «nei limiti della potenzialità dei loro terreni» sono soppresse;
b) il
secondo comma è abrogato.
9.
All’onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l’anno
2005 e 9,6 milioni
di
euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10.
All’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 4:
1)
alla lettera a), le parole: «almeno del 9 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «almeno
dell’8
per cento»;
2)
alla lettera b), le parole: «i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5
per cento, nonché il
relativo
reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «i ricavi
o
compensi
minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il relativo
reddito minimo
concordato
riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento»;
3)
alla lettera b), le parole: «un incremento non superiore al 5 per cento
dei ricavi o
compensi
annotati nelle scritture contabili» sono sostituite dalle seguenti: «un
incremento non
superiore
al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con
una sanzione
pari
al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i
compensi concordati e i
predetti
ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili»;
b) al
comma 6, le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4
e 5»;
c) dopo
il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, all’ammontare dei maggiori ricavi o
compensi,
determinato
ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni
non
soggette
ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal
rapporto tra
l’imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni
di beni
ammortizzabili,
e il volume d’affari dichiarato»;
d) il
comma 8 è sostituito dal seguente:
«8.
Per i periodi d’imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al
reddito d’impresa o
di
lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione
finanziaria in base alle
disposizioni
di cui:
a) al
primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a),
d) e d-bis),
dell’articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive
modificazioni;
b) all’articolo
54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) all’articolo
55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni»;
e) dopo
il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis.
Per i medesimi periodi d’imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito
d’impresa o
di
lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore
reddito accertabile
sia
inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato»;
f) al
comma 9, le parole: «non soddisfa la condizione» sono sostituite dalle
seguenti: «non
soddisfa
le condizioni»; al medesimo comma, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
«c)
gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d’imposta successivo
a quello nel
quale
non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4»;
g) il
comma 11 è sostituito dal seguente:
«11.
La sospensione dell’esercizio dell’attività, ovvero della licenza o
dell’autorizzazione
all’esercizio
dell’attività, prevista dall’articolo 12, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 471 del
1997,
è disposta dal direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, per un periodo
da quindici giorni
a
due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al
concordato siano
constatate,
in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta
fiscale o lo
scontrino
fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga
all’articolo 19,
comma
7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di
sospensione è
immediatamente
esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i
corrispettivi
non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma
non si
applica
alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente
decreto»;
h) al
comma 12, lettera b), le parole: «importo superiore a 5.154.569,00 euro»
sono sostituite
dalle
seguenti: «importo superiore a 5.164.569,00 euro»; nel medesimo comma, alla
lettera c), le
parole:
«hanno titolo a regimi forfettari» sono sostituite dalle seguenti: «si sono
avvalsi dei regimi
forfettari»;
i) al
comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del
direttore
dell’Agenzia
delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per
tutti i
soggetti
passivi di tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione
delle cessioni di
beni
e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali
e di soggetti titolari
di
partita IVA»;
l) al
comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il periodo precedente si
applica solo
con
riferimento agli incrementi di cui al comma 4».
11.
Per l’anno 2004 è istituita l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di
passeggeri sulle
aeromobili.
L’addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata
all’entrata del
bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni
di euro in un
apposito
fondo istituito presso il Ministero dell’interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico
aeroportuale
secondo i seguenti criteri:
a) il
20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo
stesso
confinanti
secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del
territorio
comunale
inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della
superficie totale
del
comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al
fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e
delle
strutture,
l’80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione
e al
contrasto
della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture
aeroportuali e nelle
principali
stazioni ferroviarie.
12.
Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo
2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l’anno 2003», sono inserite le seguenti: «e
per
l’anno 2004»;
b) all’articolo
16, comma 6, dopo le parole: «30 aprile 2004» sono inserite le seguenti: «,
salvo
che
il contribuente non presenti istanza di trattazione»;
c) all’articolo
19, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre
2004»;
d) all’articolo
21, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre
2004»;
e) all’articolo
21, comma 6, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre
2004».
13.
Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono
prorogate
fino al 31 dicembre 2004.
14.
All’articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998,
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: «10%» sono
sostituite dalle seguenti: «30
per
cento». La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che
definiscono la
percentuale
da fissare per analoga esigenza.
15.
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui
all’articolo
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi
compresi gli
interventi
di bonifica dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, entro
l’importo
massimo
di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a
carico del
contribuente;
si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 2
della legge
27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è
data facoltà ai
comuni
di prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la occupazione
di spazi ed aree
pubbliche
per l’esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati
al costo di
costruzione.
16.
All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31
dicembre 2003»
e:
«30 giugno 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre
2004» e: «30
giugno
2005» e le parole da: «aliquota del 36 per cento» fino alla fine del comma sono
sostituite
dalle
seguenti: «aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che
compete in misura
pari
al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico
di compravendita
o di
assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 60.000 euro».
17.
All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
«prorogata da
ultimo
al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, è
ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita
sino al 31
dicembre
2004».
18.
Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale
e
comunale al gettito dell’IRPEF di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27
dicembre 2002,
n.
289.
19.
Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n.
166, è prorogato
al
31 dicembre 2004. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si
provvede nel limite
massimo
di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.
20.
All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003» sono
sostituite dalle
seguenti:
«30 settembre 2004»;
b) al
comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: «Il Governo presenta al
Parlamento entro
il
30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «; il Governo presenta al
Parlamento entro i
successivi
trenta giorni»;
c) al
comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la
scadenza del 30
settembre
2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e
il
Governo
riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non
ha ritenuto di
proporre
al Parlamento l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione con particolare
riferimento
ai
principi costituzionali dell’autonomia finanziaria di entrata e di spese dei
comuni, delle province,
delle
città metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito
di tributi erariali
riferibili
al loro territorio».
21.
Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle
addizionali e delle
maggiorazioni
di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27
dicembre 2002,
n.
289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere
dal periodo
d’imposta
successivo alla predetta data.
22.
Nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di cui
all’articolo 3, comma
1,
lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che
hanno emanato disposizioni
legislative
in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad
esse
attribuiti
in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a
decorrere dalla data di
entrata
in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta
decorrente dal 1º
gennaio
2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché,
relativamente ai
profili
non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che
disciplinano il
tributo.
23.
Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, le regioni di cui
al comma 22
provvedono
a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica
conformi alla
normativa
statale vigente in materia.
24.
All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le
parole: «31
dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
25.
Nell’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole:
«chiuso entro il
31
dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «chiuso entro il 31 dicembre
2002». L’imposta
sostitutiva
dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata
in tre rate
annuali,
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i
seguenti
importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
26.
Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre
2000, n. 342,
possono
essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo
all’esercizio in
corso
alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell’imposta
sostitutiva del 19 per
cento
è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento.
L’imposta sostitutiva
dovuta
in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre
rate annuali,
senza
pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi,
rispettivamente
secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25
per
cento
nel 2006. L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta nella
dichiarazione dei
redditi
relativa al periodo di imposta in cui è effettuato l’affrancamento dei valori.
All’articolo 4 del
decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo
presso la
fondazione
non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso
la
società
bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono
funzioni di
indirizzo
presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o
controllo
presso la società bancaria conferitaria».
27.
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente
articolo si fa
riferimento,
per quanto compatibili, alle modalità stabilite, rispettivamente, dal
regolamento di cui
al
decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di
cui al decreto del
Ministro
dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28.
All’articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di
cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le
parole: «reddito
complessivo»
sono inserite le seguenti: «, diminuito degli eventuali citati redditi di
terreni e da
abitazione
principale,».
29.
Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui
all’articolo 31
della
legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese
individuali,
anche
in deroga alla normativa vigente. L’importo degli interventi non può essere
superiore a
15.000
euro.
30.
Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le
agevolazioni
fiscali
di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si
applicano, in ogni
caso,
a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.
31.
Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e le altre
disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano
anche alle
associazioni
bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare
legalmente
riconosciute
senza fini di lucro.
32.
All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5,
lettera b), n. 2),
sono
aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà del rinnovo dei
contratti fino alla revisione
del
sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
e comunque non
oltre
il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza
e di pubblico
interesse».
33.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212,
concernente
l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e
l’accertamento
dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono
prorogati
al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.
34.
All’articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole:
«trenta
unità» sono sostituite dalle seguenti: «33 unità».
35.
Per garantire con carattere di continuità le esigenze di monitoraggio degli
andamenti di
finanza
pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi
servizi, nonché
per
la prosecuzione dell’attività della struttura interdisciplinare prevista
dall’articolo 73, comma 1,
del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
l’autorizzazione di spesa
di
cui all’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni,
è
determinata, a decorrere dall’anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36.
All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) è sostituita
dalla seguente:
«f)
le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo
Stato, dalle regioni,
dalle
province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le
prestazioni non
siano
rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49,
comma 1, e non
siano
state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi
corrisposti ai
membri
delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale
di sorveglianza,
ad
esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;».
37.
All’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «conseguente alla» sono
sostituite
dalle
seguenti: «anche a seguito della»; nello stesso comma, dopo le parole:
«relativi ai rimborsi ed
ai
recuperi» sono inserite le seguenti: «, anche mediante iscrizione a ruolo,».
38.
Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo
sviluppo delle
attività
di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004. Le
disponibilità di
cui
al presente comma sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi,
anche in forma
di
crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17
ottobre 1996, n. 534, per la
costruzione
della propria sede principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da
emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
adottate le
disposizioni
attuative del presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento
per
l’espressione
del parere delle competenti Commissioni.
39.
All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: «imprese» sono inserite le
seguenti:
«produttrici o» e dopo la parola: «distributrici», sono inserite le seguenti:
«compresi i
grossisti».
40.
Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del
Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«103)
energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese
estrattive,
agricole
e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia
elettrica
fornita
ai clienti grossisti di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16
marzo 1999,
n.
79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi
direttamente nelle
tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero
destinati ad imprese
che
li impiegano per la produzione di energia elettrica».
41.
Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui
all’articolo 32 del
decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre
2003,
n. 326, l’imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30
dicembre 1992,
n.
504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base
della rendita catastale
attribuita
a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di
ultimazione dei lavori
o
quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il
versamento dell’imposta
relativo
a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate
di uguale
importo
entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004, in misura
pari a 2 euro
per
ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.
42.
Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per
l’utilizzazione di beni immobili
del
demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base
dell’articolo 12, comma
5,
del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno
1990,
n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra il 1º
gennaio 1990 e la
data
di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei seguenti
atti legislativi di
settore:
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge
5 gennaio
1994,
n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
43.
Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa
vigente, resta
sestuplicata
dal 1º gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la
misura dei
canoni
di cui all’articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692.
44.
Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano, con
le
medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo
di imposta in
corso
al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro
il 31 ottobre
2003,
effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti
ulteriori disposizioni:
a) per
i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno
già effettuato
versamenti
utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli
articoli 7, 8 e 9
della
predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza,
il versamento
da
effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:
1)
all’intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di
100 e
200
euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli
altri soggetti, se i
versamenti
già effettuati sono inferiori a tali somme;
2)
al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone
fisiche e
200
euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o
superiori alle predette
somme
di 3.000 e 6.000 euro;
b) la
presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del
comma 4 del
predetto
articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle
dichiarazioni
relative a tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo,
nonché al
periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c) non
possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n.
289 del
2002,
i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni
pregressi di cui
all’articolo
9 della medesima legge;
d) i
contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9
della legge
n. 289
del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i
periodi
d’imposta
per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2003;
e) le
definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai
quali, alla data di
entrata
in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di
constatazione con esito
positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore
aggiunto
ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al
contraddittorio di
cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai
quali non è stata
perfezionata
la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento
parziale di
cui
all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e
successive
modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione,
ovvero di
avvisi
di accertamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del
Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla
data di
entrata
in vigore della presente legge, la definizione o integrazione è ammessa a
condizione che il
contribuente
versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o
l’integrazione,
le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
degli
interessi;
non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato;
f) per
i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si
applica
l’articolo
10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) i
contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una
dichiarazione
integrativa
ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente
della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui
al presente
comma
sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L’esercizio della facoltà
di cui al periodo
precedente
costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
45.
Le disposizioni dell’articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si
applicano
ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in
vigore della
presente
legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero,
per i ruoli
emessi,
alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del
presente comma,
in
applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le
persone fisiche, la somma di
3.000
euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere
versati
in tre rate con le modalità stabilite con il decreto del Ministero
dell’economia e delle
finanze,
di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 143,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come modificato
dall’articolo 34,
comma
1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
46.
Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a
condizione che non
sia
stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla
data di entrata in
vigore
della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici
formati, alle scritture
private
autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle
denunce e alle
dichiarazioni
presentate entro tale ultima data, nonché all’adempimento delle formalità
omesse per
le
quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i
relativi termini. La
presentazione
delle istanze, il versamento delle somme dovute, l’adempimento delle formalità
omesse,
di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si
applica, in
particolare,
l’articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
47.
I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, che si
avvalgono
delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002,
anche
relativamente
al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni
sono
state
presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle
scritture contabili di
cui
al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute
all’estero alla data del 31
dicembre
2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le
variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell’inventario, nel rendiconto
ovvero nel
bilancio
chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a
tale data
nonché
negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni;
b) nei
casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i maggiori
valori iscritti si
considerano
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività
produttive
a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso
al 31
dicembre
2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il
versamento dell’imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo 2004.
48.
Relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, le
disposizioni dell’articolo
15
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di
accertamento, agli atti di
contestazione
ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
in vigore
della
presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del
ricorso, agli inviti al
contraddittorio
di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per
i quali,
alla
predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi
verbali di
constatazione
relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di
accertamento
ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è
effettuato
entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente
legge,
hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed
adempimenti tributari ai
sensi
dell’articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la
rateizzazione
dell’eccedenza,
si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e
2). Dalla data
di
entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi
i termini per la
proposizione
del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli
avvisi di
irrogazione
delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento
della
definizione
di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti
al
contraddittorio
di cui al medesimo primo periodo.
49.
Le disposizioni dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano anche alle
liti
fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del
medesimo articolo 16, alla data
di
entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite
per la quale, alla
data
del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le
somme dovute sono
versate
entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in
un
massimo
di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate
trimestrali se le
somme
dovute superano i 50.000 euro. L’importo della prima rata è versato entro il
predetto
termine
del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004
sull’importo delle
rate
successive.
50.
Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7,
8, 9, 9-bis, 11, 14,
15 e
16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione
in via
telematica
delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati,
rispettivamente, con
decreti
del Ministero dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle
entrate, ai
sensi
dell’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
143,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come modificato
dall’articolo 34,
comma
1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
51.
Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 30 settembre
2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
hanno già
effettuato
versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai
sensi degli
articoli
7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai
sensi
dell’articolo
34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni
relativamente
ad
altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi
avvisi di
accertamento,
atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al
contraddittorio di
cui
agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi
verbali di
constatazione,
si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e
2).
52.
Ai fini del concordato preventivo di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30
settembre 2003,
n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i
titolari di reddito
d’impresa
e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al
periodo d’imposta
in
corso al 1º gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti
dall’applicazione degli
studi
di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative
imposte, come
previsto
dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione
del
periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque
fermo
l’obbligo
di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei
redditi, previste
dal
citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli
risultanti
dall’applicazione
degli studi di settore, ovvero dei parametri.
53.
Il comma 22 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
«22.
Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono
assicurate maggiori
entrate
non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1º gennaio 2004. In caso
di mancata
adozione
entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo
periodo, i canoni
per
la concessione d’uso sono rideterminati, con effetto dal 1º gennaio 2004, nella
misura prevista
dalle
tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
agosto 1998, n. 342,
rivalutate
del trecento per cento».
54.
All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono
inseriti i
seguenti:
«2-quater.
Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del
codice civile
può
essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico
degli stessi, da
parte
degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, muniti
della
firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
2-quinquies.
Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater
attesta
che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la
società. La società
è
tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su
richiesta di quest’ultimo. Gli
iscritti
agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,
muniti di firma
digitale,
incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione
nel registro
delle
imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e
per la cui redazione la
legge
non richieda espressamente l’intervento di un notaio».
55.
All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla
produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26
ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le
parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite
dalle seguenti:
«Birra:
euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le
parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro» sono sostituite dalle
seguenti:
«Prodotti
alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»;
c) le
parole: «Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro» sono sostituite
dalle seguenti:
«Alcole
etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro».
56.
Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall’aumento dell’aliquota di
accisa e dal
conseguente
incremento del gettito dell’imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a
parziale
copertura
degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell’articolo 3, nonché per
l’applicazione,
per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di
imposta
successivo,
e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni
interessati,
delle
disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, concernenti
la
deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di
carburante.
57.
A decorrere dal 1º gennaio 2003, all’articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di
cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito
dall’articolo
2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo
le parole: «reddito complessivo», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti:
«, al
netto
della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità
immobiliare adibita ad
abitazione
principale e per le relative pertinenze,»;
b) al
comma 1, le parole: «reddito concorrono» sono sostituite dalle seguenti:
«reddito
complessivo,
al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per
l’unità
immobiliare
adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono».
58.
Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e
di rimborso delle
imposte,
l’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e
IRPEG
dovute
in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza
far valere la
eventuale
prescrizione del diritto dei contribuenti.
59.
Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1999, n. 544,
all’articolo
8, comma 1, le parole da: «previsti» fino a: «cinquanta milioni di lire» sono
sostituite
dalle
seguenti: «che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le
altre attività di
cui
alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, che
nell’anno
solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a
cinquantamila
euro».
60.
All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo
le parole: «dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 11,
del
decreto
del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322» sono inserite le
seguenti:
«nonché
dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed
e), del medesimo
decreto,»;
b) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i predetti soggetti
incaricati, ad una
somma
pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall’articolo 7-bis del
decreto
legislativo
9 luglio 1997, n. 241».
61.
Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322,
all’articolo
3, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter.
Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica
delle dichiarazioni
spetta
un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna
dichiarazione
elaborata
e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non
costituisce
corrispettivo
agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione
dei
compensi
sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La
misura del
compenso
è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
con
l’applicazione
di una percentuale pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per
le
famiglie
di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT nell’anno precedente».
62.
A decorrere dall’anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell’articolo 21
della legge 27
dicembre
2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650
milioni di euro.
63.
A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, i
moltiplicatori
previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti
l’imposta
di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sono
rivalutati
nella misura del 10 per cento.
64.
All’articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «50
milioni di
euro»
sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».
65.
Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole:
«degli utili
distribuiti»
sono sostituite dalle seguenti: «dei proventi cui al comma 37», dopo le parole:
«la
provincia
di Lecco,» sono inserite le seguenti: «la provincia di Varese» e sono soppresse
le
seguenti:
«, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la
camera di
commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco».
66.
Il termine di cui all’articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come
modificato
dall’articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n.
448, è differito,
limitatamente
alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.
67.
Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere
cutanee
croniche,
con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche,
arginati, schiume di
poliuretano,
film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni
non
aderenti
con antisettico, si applica l’aliquota IVA nella misura del 4 per cento.
L’efficacia delle
disposizioni
del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato
istitutivo
della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.
68.
All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis è inserito il
seguente:
«14-bis.1.
L’efficacia delle disposizioni del comma 14-bis è subordinata, ai
sensi dell’articolo 88,
paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione
da parte
della
Commissione europea».
69.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20
maggio 1985,
n.
222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille
dell’imposta sul reddito delle
persone
fisiche (IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
70.
Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell’articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003,
n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art.
3.
(Disposizioni
in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di
amministrazioni ed
enti
pubblici)
1.
Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il
triennio
2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università
statali, ai
dipartimenti
e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso
complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo
nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il
Ministro
dell’istruzione,
dell’università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del
fabbisogno
finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori
delle
università
italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione
delle risorse e
delle
esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo
l’equilibrata distribuzione
delle
opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di
laurea di nuova
istituzione
e all’articolazione su più sedi dell’attività didattica.
2.
Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’Agenzia spaziale italiana (ASI),
l’Istituto
nazionale
di fisica nucleare (INFN) e l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e
l’ambiente (ENEA)
concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2004-2006
garantendo
che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno
non sia
superiore
al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato
del 5 per
cento
per ciascun anno. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell’istruzione,
dell’università
e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla
determinazione
del
fabbisogno programmato per ciascun ente.
3.
Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando
anche risorse
proprie,
con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per
sviluppare
ricerche
nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le
industrie del Paese,
prevedendo
anche l’interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali
programmi e
attività.
4.
Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per
la diffusione del diritto
europeo
possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati,
ivi
comprese
le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di
ricerca per la
formazione
di nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico
per
l’attuazione
delle politiche comunitarie e per l’internazionalizzazione delle imprese.
5.
Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell’ASI,
i pagamenti
relativi
alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto
correlati
ad
accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con
la medesima
ESA
e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al
programma
«Sistema
satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo», ai sensi della legge 29
gennaio 2001,
n.
10, e dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
6.
Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si
tiene conto
degli
istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi
dell’articolo 23, commi 1 e
5,
del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
7.
Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli
oneri contrattuali
del
personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
8.
Per l’anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per
provvedere ad
eventuali
esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.
9.
Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento
copia delle
deliberazioni
relative all’utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale
comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari.
10.
Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27
dicembre 2002,
n.
289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti
di enti, società,
persone
fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:
a) 100
milioni di euro per l’anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e
2006
per i debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze per le attività svolte
fino al 31 dicembre
2000;
b) 171
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti
contratti dal
Ministero
dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte
fino al 31
dicembre
2003.
11.
Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi,
rispettivamente, nello stato di
previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno, per
essere
assegnati
nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con
decreti dei rispettivi
Ministri,
comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze,
tramite
gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla
Corte
dei conti.
12.
Al fine di provvedere all’estinzione delle anticipazioni effettuate per spese
di giustizia da
Poste
italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di
euro.
13.
Ai fini e per gli effetti del primo comma dell’articolo 6 del Trattato
Lateranense tra la Santa
Sede
e l’Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, è autorizzata la
spesa massima di
25
milioni di euro per l’anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005, da iscrivere in
apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti.
Le modalità, i criteri e l’entità delle erogazioni a favore dei soggetti
creditori sono definiti
con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e
dei
trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
14.
Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica,
la Banca d’Italia
trasmette
al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni in merito alle
operazioni
finanziarie
poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie
e
finanziarie,
secondo modalità e tempi indicati con decreto del Ministro dell’economia e
delle
finanze,
sentita la stessa Banca d’Italia.
15.
Per le medesime finalità di cui al comma 14, all’atto del perfezionamento di
operazioni
finanziarie
da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico
dello
Stato,
l’istituto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero
dell’economia e delle
finanze,
indicando il beneficiario, l’importo dell’operazione finanziaria e il relativo
piano di
rimborso,
secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell’economia e
delle
finanze,
sentita l’Associazione bancaria italiana.
16.
Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a
statuto ordinario, gli
enti
locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1,
lettera b), del testo
unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle
società di capitali
costituite
per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo
per finanziare
spese
di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge,
disciplinare
l’indebitamento
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui
all’articolo
12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di
investimento.
17.
Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti
dell’articolo 119,
sesto
comma, della Costituzione, l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti
obbligazionari, le
cartolarizzazioni
di flussi futuri di entrata non collegati a un’attività patrimoniale
preesistente e le
cartolarizzazioni
con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del prezzo di mercato
dell’attività
oggetto di cartolarizzazione valutato da un’unità indipendente e specializzata.
Costituiscono,
inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da
garanzie
fornite
da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
vantati verso altre
amministrazioni
pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo
119, le
operazioni
che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il
limite
massimo
stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità
e di
effettuare
spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle
predette
tipologie
di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze,
sentito
l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
18.
Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono
investimenti:
a) l’acquisto,
la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni
immobili,
costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la
costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione
straordinaria
di opere e impianti;
c) l’acquisto
di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto
e altri
beni
mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli
oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione
di aree, espropri e servitù onerose;
f) le
partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà
di
partecipazione
concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i
trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione
degli investimenti
a
cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche
amministrazioni;
h) i
trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori
pubblici o di
proprietari
o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di
servizi pubblici o
di
soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
servizio prevedono la
retrocessione
degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata.
In tale
fattispecie
rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2
dell’articolo
19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi
contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi,
esecutivi,
dichiarati
di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e
alla
valorizzazione
del territorio.
19.
Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere
all’indebitamento per il
finanziamento
di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società
finalizzata al
ripiano
di perdite. A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto
ad acquisire
dall’ente
l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il
bilancio
dell’azienda
o della società partecipata, per la quale si effettua l’operazione, relativo
all’esercizio
finanziario
precedente l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita
di
esercizio.
20.
Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto
del Ministro
dell’economia
e delle finanze, sentito l’ISTAT.
21.
Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del
coordinamento
della
finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le
disposizioni dei commi da
16 a
20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano,
nonché
agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
22.
Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti
dalla legge 29
marzo
2001, n. 137, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del
tesoro è
autorizzato
a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo
Stato o con
enti
pubblici, con le quali affidare l’istruttoria delle domande presentate ai sensi
della citata legge
n.
137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per
la gestione.
23.
All’onere derivante dall’applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro
per ciascuno
degli
anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse
accantonate nel
fondo
di cui all’articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24.
Le disposizioni dell’articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative
all’aumento degli
importi
delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in
favore dei
profughi
italiani, già prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295,
e al 31
dicembre
2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal
1º gennaio
2001.
A tale fine, è autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di
869.000 euro per
ciascuno
degli anni 2005 e 2006.
25.
Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell’IVA da
rimborsare alle
regioni
a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell’articolo 9,
comma 4, della legge
7
dicembre 1999, n. 472, e dell’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è
effettuata
al lordo delle quote dell’IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in
base alla
normativa
vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005
e
2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti
nel triennio 2001-2003 in
cui
il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.
26.
Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di
Bolzano e per gli
enti
locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di
determinazione dei rimborsi di
cui
al comma 25.
27.
Per l’anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato di
20 milioni di
euro.
L’incremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente
attivato l’esercizio
associato
di servizi.
28.
Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento
degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno
facoltà di utilizzare le
entrate
derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali,
inclusi i beni
immobili,
per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui
all’articolo 187,
comma
2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
29.
I compensi che gli enti locali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e
successive
modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella
misura non
superiore
al 2 per cento dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, si
intendono al lordo
di
tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di
oneri accessori a carico
degli
enti stessi.
30.
In deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo
18 febbraio
2000,
n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente all’anno 2004,
è autorizzato a
concedere
alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle
contabilità speciali di
cui
all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali
dello
Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna
regione a statuto
ordinario
a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF, quali risultano dalla
deliberazione
del
CIPE per l’anno 2004, nonché a titolo di compartecipazione all’IVA, quali
risultano dalla
proposta
formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi
dell’articolo
2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000.
31.
Limitatamente all’anno 2004, il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a
concedere
alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento
delle
somme
previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale all’IRPEF
e Fondo
sanitario
nazionale di parte corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per
il medesimo
anno.
32.
Ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello Stato
dall’Accordo tra
Governo,
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001,
pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli
adempimenti a carico delle
regioni,
di cui all’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, all’articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289,
e
agli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia
verificato il
mancato
rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l’obbligo del ripristino del
livello del
finanziamento
corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra Governo, regioni e province
autonome
di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dall’articolo 85,
comma 6, della
legge
23 dicembre 2000, n. 388.
33.
Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del
Presidente del
Consiglio
dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18
febbraio 2000,
n.
56, nonché della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province
autonome di Trento
e di
Bolzano, concernente la definizione del procedimento di verifica degli
adempimenti regionali,
di
cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a
quello
previsto dall’Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano del 3
agosto
2000, di cui al comma 32.
34.
Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari
anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi.
35.
I trasferimenti erariali per l’anno 2004 in favore di ogni singolo ente locale
sono determinati
in
base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della
legge 27 dicembre
2002,
n. 289. Per l’anno 2004, l’incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni
di euro,
derivante
dall’applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo
definita
dall’articolo
49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito in misura del
50 per
cento
del totale in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 30
giugno
1997, n. 244, e per il restante 50 per cento in favore della generalità dei
comuni.
36.
Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso
un
contributo
a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni
di euro,
per
le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale
ordinario per gli
investimenti.
37.
Le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si
applicano
anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra queste e lo
Stato conseguenti
ad
errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità
civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e
2000, dai
concessionari
della riscossione.
38.
Al comma 14 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole:
«31 dicembre
1998»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
39.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito,
nell’ambito della unità
previsionale
di base 6.1.1.2 – Uffici all’estero, un fondo da ripartire per eventuali
maggiori esigenze
per
consumi intermedi, relativi agli uffici all’estero, la cui dotazione iniziale è
commisurata al 10
per
cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità
previsionale di
base,
che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta
con decreti del
Ministro
degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia
e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
40.
All’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono
inseriti i
seguenti:
«A
seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all’estero ed in attesa
dell’accreditamento
dei
finanziamenti ministeriali di cui all’articolo 2, la competente direzione
generale del Ministero
degli
affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento
del tesoro del
Ministero
dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli
affari
esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme
dai rispettivi
conti
correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad
operazione effettuata viene disposto il versamento all’entrata del controvalore
in euro
dell’importo
prelevato seguendo le procedure previste dall’articolo 6 della presente legge e
dai
decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale
n.
197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento
di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell’avvenuto versamento viene data
comunicazione,
a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri,
al
Dipartimento
del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale
del
bilancio
presso il Ministero degli affari esteri».
41.
All’articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «da
emanare
entro
il 28 febbraio 2003,» sono soppresse.
42.
All’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: «Il 10 per
cento
delle maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «di ciascun anno».
43.
Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata
in
vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
emana disposizioni
per
razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le
procedure relative alla
gestione
delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle
procedure
amministrative
relative alle organizzazioni non governative.
44.
Per gli oneri derivanti dall’assunzione, per il periodo febbraio 2004-febbraio
2005, della
Presidenza
italiana per l’organizzazione dell’attività della «International Task Force per
l’educazione,
il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah» è autorizzata, per l’anno
2004, la spesa di
500.000
euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e
della
ricerca.
45.
L’articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal seguente:
«Art.
10. - (Copertura finanziaria) – 1. Gli oneri derivanti dall’attuazione
degli articoli 3 e 4,
nella
misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a
carico di apposita
unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute».
46.
Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001,
n.
165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale
derivanti dalla
contrattazione
collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione
integrativa
per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite
massimo dello
0,2
per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per
l’anno 2004 ed in
1.970
milioni di euro a decorrere dal 2005.
47.
Le risorse per i miglioramenti economici e per l’incentivazione della
produttività al rimanente
personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro
per l’anno
2004
e in 810 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 con specifica destinazione,
rispettivamente
di
360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di
polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni. In aggiunta
a
quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall’anno 2004, la
somma di 200
milioni
di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle
Forze armate e
dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni,
in
relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica
anche
con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa
nazionale nonché
con
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.
48.
Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e
dell’imposta
regionale
sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e
successive
modificazioni, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo
11,
comma
3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
49.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi
dall’amministrazione
statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005,
nonché
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale
di cui
all’articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico
dei
rispettivi
bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
In sede di
deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto
legislativo 30
marzo
2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle
relative risorse e alla
determinazione
della quota da destinare all’incentivazione della produttività, attenendosi,
quale tetto
massimo
di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il
personale delle
amministrazioni
dello Stato.
50.
In relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, i
maggiori
oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese
di cui
all’ultimo
periodo del comma 40 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati,
a
decorrere
dall’anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti
territoriali di cui
all’articolo
29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini
del
calcolo
dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni
recate
dall’articolo
1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla
legge
16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo
29.
51.
A decorrere dall’anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in
relazione agli oneri
derivanti
dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli
speciali ad
esaurimento,
di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già
consolidati nel
Fondo
di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, nel loro
tetto
massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l’anno
2003. Per i comuni
che
non certificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dal 1º gennaio
2004 e per gli anni
successivi,
sarà effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento
annuo.
52.
In deroga a quanto stabilito dall’Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome di
Trento
e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207 del 6 settembre
2001,
e in relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, il
concorso
dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via
aggiuntiva rispetto
a
quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l’anno 2004 e
di 275 milioni di
euro
a decorrere dall’anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del
biennio
contrattuale
2002-2003.
53.
Per l’anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le
Forze
armate,
i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto
di procedere ad
assunzioni
di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a
figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore
all’unità, nonché
quelle
relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei
vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2003 e non
ancora effettuate
alla
data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la
professionalizzazione
delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n.
331.
Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive
modificazioni,
sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed
istituzioni
di
ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre
2003. Per le università
continuano
ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui
all’articolo 51, comma
4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il
Ministero dell’istruzione,
dell’università
e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell’istruzione,
dell’università
e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, si
provvede al
trasferimento
alle singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le
amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici,
le università e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate
con decreto
del
Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 27
agosto
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le
autonomie
regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le assunzioni
previste
e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
settembre 2003,
pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora
effettuate alla data di
entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano
all’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell’assorbimento di personale
delle
amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilità, nel limite
complessivo di 200
unità.
54.
In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e
indilazionabili esigenze di
servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le
vigenti
disposizioni
legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo,
le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca
e gli enti di
cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive
modificazioni,
possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale
complessivamente
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A
tale
fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del
Ministero
dell’economia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l’anno 2004
ed a
280
milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
55.
Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui
all’articolo 39,
comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni
richiedono
le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello
recante
criteri
e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della
funzione
pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nell’ambito delle
procedure di
autorizzazione
delle assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli
addetti
a
compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni
internazionali, alla difesa
nazionale,
al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla
protezione
civile,
alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della
giustizia, alla tutela
del
consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni
culturali, nonché dei
vincitori
di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di
concorso per
ricercatore
universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo,
primo
tecnologo
e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa
a
professore
universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di
reclutamento di
personale
da parte dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno in correlazione
all’effettiva
restituzione
a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato
e
dell’amministrazione
penitenziaria in correlazione all’effettiva restituzione a compiti direttamente
operativi
di personale del Corpo di polizia penitenziaria.
56.
Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, è comunque consentito il
trasferimento
dei
docenti universitari dall’università nella quale prestano servizio ad altra università
statale.
57.
Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e,
comunque,
dall’impiego
o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di
un
procedimento
penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già
collocato
in
quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto
di ottenere, su propria
richiesta,
dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del
rapporto di
impiego,
oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della
durata
complessiva
della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di
riassunzione
previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed
economico
a
cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità
stabilite con regolamento
da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta
giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
58.
Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati
ordinari,
amministrativi
e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi
professionali
e
alle relative federazioni nonché al comparto scuola. Per l’anno 2004, in attesa
della completa
attuazione
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle
arti,
dell’Accademia
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia
di assunzioni,
la
disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997,
n.
449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché
per gli enti del
Servizio
sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e
l’Unioncamere
si applicano le disposizioni di cui al comma 60.
59.
Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare
le molteplici
situazioni
di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad
assumere
personale,
mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al
predetto
Dipartimento.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro
dell’economia
e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le
qualifiche, i
requisiti
professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del
personale in servizio
presso
il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione
di comando o
di
fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto in servizio
fino alla conclusione
delle
predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso
dall’esterno. Ai
fini
di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l’anno 2004,
assunzioni per 50 unità di
personale
e, per l’anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unità. All’onere derivante
dall’attuazione
del
presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 6,3 milioni di
euro, a decorrere
dall’anno
2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 a
carico del
fondo
di cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005,
mediante
utilizzo
delle disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 24
febbraio 1992,
n.
225.
60.
Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi
di finanza
pubblica,
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta
giorni
dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo,
regioni e autonomie
locali
da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le
amministrazioni regionali,
per
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano
rispettato le
regole
del patto di stabilità interno per l’anno 2003 e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, criteri
e
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004. Tali
assunzioni, fatto salvo il
ricorso
alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione
per il
personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non
superiori al 50 per
cento
delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, tenuto
conto, in relazione
alla
tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali
del personale da
assumere,
della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del
personale sulle
entrate
correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte
esclusivamente
assunzioni,
entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può
essere, in
ogni
caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con
popolazione
superiore
a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione
superiore a
quello
previsto dall’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77,
maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle
entrate sia
superiore
alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni
di
personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità
interno per l’anno
2003.
Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione
le disposizioni
di
cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei
ministri
previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione in via
provvisoria
e
fino all’emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri
del
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14
ottobre 2003. Le province e
i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le
regole del patto di
stabilità
interno per l’anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo,
secondo
quanto previsto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n.
289. In ogni
caso
sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse
al passaggio di
funzioni
e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali
compensativi
della mancata assegnazione di unità di personale. Per le camere di commercio,
industria,
artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle
attività
produttive
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione
pubblica
e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici
indicatori di
equilibrio
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a
tempo
indeterminato,
nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.
61.
I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso
le amministrazioni
pubbliche
che per l’anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati
di un
anno.
La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa
per la
copertura
dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210, e
successive
modificazioni, è prorogata per l’anno 2004. In attesa dell’emanazione del
regolamento di
cui
all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche
ivi contemplate,
nel
rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71,
possono effettuare
assunzioni
anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni,
previo
accordo tra le amministrazioni interessate.
62.
I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e
l’Agenzia del
territorio
sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in
servizio con
contratti
di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 34, comma 19,
della legge
27
dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell’economia e delle finanze può
continuare ad avvalersi
fino
al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma
10, della legge 27
dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l’anno
2004, può
altresì
continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi
del personale di
cui
all’articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante
contratti di
collaborazione
coordinata e continuativa, nonché a stipulare le convenzioni previste dal comma
2
dello
stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente
riduzione
dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
63.
Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei
contratti di
formazione
e lavoro di cui all’articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,
possono
essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità
previste dai
commi
da 53 a 71 per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in
essere
instaurati
con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31
dicembre
2004.
64.
I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell’Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato,
di
cui all’articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
prorogati al 31
dicembre
2004.
65.
Per l’anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di
personale a
tempo
determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico
delle leggi
sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con
convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di
spesa
previsti
dall’articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo
forestale
dello
Stato nell’anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non
può superare
quella
sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2003. Le limitazioni di cui al
presente comma non
trovano
applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta
eccezione per le
province
e i comuni che per l’anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilità
interno,
cui si applica quanto disposto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27
dicembre 2002,
n.
289, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale. Per il
comparto
scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
66.
Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze
operative del
Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, provvede all’acquisizione di personale
civile con
professionalità
nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente,
alle
procedure
di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure l’Amministrazione
può
avvalersi
di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni
di euro per
ciascuno
degli anni 2004 e 2005.
67.
La definitiva pianta organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
è confermata
nel
limite di 320 unità previsto per la pianta organica provvisoria. La
ripartizione dei posti suddetti
tra
l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale
con contratto a
tempo
determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche
amministrazioni collocato
in
posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi
nel limite
massimo
di 30 unità, nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche,
sono stabilite con
regolamento
adottato dall’Autorità con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9, della
legge 31
luglio
1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di
bilancio previsti per
il
funzionamento dell’Autorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica
dal regolamento di cui
al
precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di
mobilità previste dalla
normativa
vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della
presente legge,
risultino
da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro
provvedimento di
distacco
presso l’Autorità. La disciplina del personale con contratto a tempo
determinato è stabilita
dall’Autorità
con propria delibera, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 6
settembre
2001, n. 368.
68.
Per l’anno 2004, per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS),
l’Istituto superiore
per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e
cura a carattere
scientifico
(IRCCS), l’ASI, l’ENEA, nonché per le università e le scuole superiori ad
ordinamento
speciale,
sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di
contratti di
collaborazione
coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca ovvero di
progetti
finalizzati
al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non
risultino a
carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti
o del fondo di
finanziamento
ordinario delle università.
69.
Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di
mobilità, le
amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici
con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del
personale
non
inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004,
secondo le procedure
di
cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre
amministrazioni
pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al
principio
del
contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di
finanza pubblica.
A
tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la
Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti
ad
adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono
annualmente alle
predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i
Corpi di polizia e
il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli
anni 2005 e 2006, i
piani
previsti dall’articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
70.
A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui
all’articolo 21
della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dall’articolo
34, comma 8,
della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nei
limiti di spesa di 80
milioni
di euro per l’anno 2004, 190 milioni di euro per l’anno 2005 e 300 milioni di
euro a
decorrere
dall’anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma
quadriennale
comunque
non superiori a 2.490 unità nell’anno 2004, 3.420 nell’anno 2005 e 3.430
nell’anno
2006.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448,
se
il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di
cui al presente
comma
è inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro
della difesa in
funzione
del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo
dei posti
messi
a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate eventualmente
non coperti si
provvede
mediante i reclutamenti ordinari.
71.
Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio
di Stato, i
tribunali
amministrativi regionali, la Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato possono
avvalersi su
base
volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni
legislative e
contrattuali
in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del
personale
dipendente,
alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
nonché di
enti
pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto
del Presidente del
Consiglio
dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa
consultazione delle
organizzazioni
sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro
dell’economia
e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento
del
predetto
personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni. Con
le medesime
deroghe
e modalità, le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in
servizio presso
l’Agenzia
del demanio che ha esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del
decreto
legislativo
3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il
medesimo
personale
in servizio presso l’Agenzia del demanio può essere destinato anche ad altre
amministrazioni
con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per
la
funzione
pubblica.
72.
L’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, si
interpreta
nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al
personale
percettore
dell’indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del
medesimo
articolo
5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 2,
del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. L’articolo 19,
comma 4, della
legge
28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che l’emolumento ivi previsto
compete
esclusivamente
ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed
alle
qualifiche
corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini
dell’attribuzione dei
trattamenti
di cui all’articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n.
231, ed agli articoli
43,
commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1º
aprile 1981, n. 121. Gli
importi
erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in
contrasto con il
disposto
di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono
riassorbiti con i
successivi
incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.
73.
L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme ivi
richiamate si
interpretano
nel senso che il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei
compensi,
delle
gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure
dell’assegno di
confine
di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.
74.
L’articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura
penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso
che la domanda
prodotta
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell’Arma dei
carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini
dell’applicazione della
legge
10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.
75.
Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle
amministrazioni
di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive
modificazioni,
che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell’Unione
europea,
ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni,
commissioni o a
gruppi
di lavoro, comunque denominati, nell’ambito o per conto del Consiglio o di
altra istituzione
dell’Unione
europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili,
spetta il
pagamento
delle spese di viaggio aereo nella classe economica.
76.
Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e
delle politiche
sociali
è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2004, le convenzioni
stipulate, anche in
deroga
alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i
comuni, per lo
svolgimento
di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo
di 20,937
milioni
di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori
impiegati in ASU nella
disponibilità
degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal
medesimo
bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza
dell’articolo 10, comma
3,
del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per un periodo che,
eventualmente prorogato,
non
ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione
occupazionale.
77.
In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui all’articolo
78, comma 2,
alinea,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.
78.
Nelle more dell’attuazione della vicedirigenza di cui all’articolo 17-bis del
decreto legislativo
30
marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal
decreto-legge 6
settembre
2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n.
246, e dal
decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre
2003,
n. 326, il personale del Ministero dell’economia e delle finanze appartenente
alla ex carriera
direttiva,
posizione economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex
VIII
qualifica
funzionale, è inquadrato ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre
1990,
n.
344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella
IX qualifica
funzionale,
posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990.
Le
vacanze
di organico nella posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni,
sono
rideterminate
sottraendo i posti in organico attribuiti al suddetto personale. Al predetto
personale è
attribuita
la decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di
entrata in
vigore
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 154.
Sugli
emolumenti arretrati maturati prima del 1º gennaio 2004 non spettano gli
interessi e la
rivalutazione
monetaria. Le controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative
all’applicazione
dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di diritto con compensazione
delle
spese
di lite.
79.
Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte
di cassazione e la
relativa
Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato
e
presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa
Procura generale
compete
l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale,
ove residenti
fuori
dal distretto della corte d’appello di Roma.
80.
Per le finalità di cui al comma 79, la spesa prevista è determinata in
3.844.206 euro a
decorrere
dall’anno 2004. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio
dell’attuazione
del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter,
comma 7,
della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle
Camere, corredati da
apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della
citata
legge n. 468 del 1978.
81.
Al fine di realizzare l’omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori,
la misura
mensile
dell’indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di
magistratura
dall’articolo
1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro
del tesoro
22
dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
1993, è rideterminata in
236,00
euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
82. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel
limite complessivo
di 1
milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove
convenzioni per
lo
svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di
politica attiva del lavoro
riferite
a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da
almeno un
quinquiennio,
di comuni con meno di 50.000 abitanti.
83.
Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il
seguente:
«Art.
6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) – 1. Il
coordinamento delle
politiche
per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze,
e delle
alcooldipendenze
correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è
organizzato
in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie,
strumentali ed
umane
connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per
le politiche
sociali
e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui
all’articolo 10, comma
4,
comprese quelle previste dall’articolo 127 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente
della
Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
2. Il
Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla
legge 8
novembre
1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel
campo della
prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni
e
documentazione
sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la
rilevazione,
l’elaborazione, la valutazione e il trasferimento all’esterno delle
informazioni sulle
tossicodipendenze.
Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per
l’azione
antidroga di cui all’articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica
n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze
attribuite ad
altre
amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e
recupero delle
persone
dedite all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Entro
il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una
relazione
dettagliata
sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con
particolare riferimento
alle
azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e
riabilitazione dei relativi stati
di
tossicodipendenza, contenente altresì l’elenco delle associazioni, comunità
terapeutiche e centri
di
accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una
apposita
Commissione
istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal
Dipartimento,
che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso».
84.
All’articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti
e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui
al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, le
parole:
«Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti:
«Dipartimento nazionale
per
le politiche antidroga».
85.
All’articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
aggiunte, in
fine,
le seguenti parole: «con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga».
86.
All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei
limiti delle
risorse
trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell’ambito
delle dotazioni
organiche
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
87.
Il decreto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 24 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e
successive
modificazioni, è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31
marzo
2004,
anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima
trasparenza nelle
procedure
non ancora concluse.
88.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e
dall’articolo
35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’articolo 459 del testo unico delle
disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di
cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art.
459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) – 1. Nei
confronti di uno
dei
docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione
nello svolgimento delle
proprie
funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5,
del decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di
lavoro
relativo
al personale del comparto scuola, di cui all’accordo del 24 luglio 2003,
pubblicato nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere
disposto
l’esonero
o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da
2 a 5.
2. I
docenti di scuola dell’infanzia ed elementare possono ottenere l’esonero quando
si tratti di
circolo
didattico con almeno ottanta classi.
3. I
docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione
secondaria di secondo
grado
e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono
ottenere l’esonero
quando
si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il
semiesonero quando si
tratti
di istituti e scuole con almeno quaranta classi.
4. L’esonero
o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla base di un
numero
di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti
commi, quando si
tratti
di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola,
sezioni staccate o sedi
coordinate.
5. Negli
istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi
restando i
criteri
sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti
dei docenti addetti
alla
vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non
siano tra i docenti
individuati
ai sensi del comma 1».
89.
Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’articolo 1 del
decreto-legge 25
settembre
2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
268, gli
uffici
scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a
livello provinciale o
interprovinciale,
destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi
di
concorso
che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate
con decreto
del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 ottobre 2002,
prot. n. 2845. I corsi di
specializzazione
di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse
finanziarie
da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati
alla
formazione
del personale del comparto scuola.
90.
I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso
in esubero a
livello
provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione
per il sostegno
agli
alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene
disposto a domanda e,
nel
caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle
sedi richieste,
d’ufficio.
91.
Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto,
in fine, il
seguente
periodo: «Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore
al 10 per
cento
delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n.
166, che risultano
disponibili
al 1º gennaio 2004».
92.
Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 28 marzo
2003,
n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa complessiva di 90
milioni di euro per
i
seguenti interventi:
a) sviluppo
delle tecnologie multimediali;
b) interventi
di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il
diritto-dovere
di
istruzione e formazione;
c) interventi
per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per
l’educazione
degli
adulti;
d) istituzione
del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
93.
Per consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, nell’anno 2004,
delle attività in base
ai
contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è
autorizzata
la spesa di 375 milioni di euro.
94.
Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
inseriti i
seguenti:
«7-bis.
Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito
per
l’attribuzione
del contributo medesimo.
7-ter.
In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e
formazione, da attuare
con
i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo
2003, n. 53, gli alunni
iscritti
alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad
essere esentati dal
pagamento
delle tasse scolastiche».
95.
L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell’articolo 37,
comma
3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59,
comma
34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
stabilito per l’anno
2004:
a) in
557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni
dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore
dell’Ente nazionale di
previdenza
e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in
137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad
integrazione
dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione
artigiani.
96.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente
dovuti
dallo
Stato sono determinati per l’anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le
gestioni di cui al
comma
95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 95, lettera b).
97.
I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le
gestioni
interessate
con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive
modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 95, lettera a),
della
somma
di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni
a
completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere
relativo ai trattamenti
pensionistici
liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,28
milioni
di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della
gestione speciale
minatori
e dell’ENPALS.
98.
All’elenco di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio
dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il seguente:
«23-bis)
lavoratori autonomi esercenti attività musicali».
99.
All’articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16
luglio
1947, n. 708, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa il
certificato di agibilità
potrà
essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma
dell’articolo 3, salvo
l’obbligo
di custodia dello stesso che è posto a carico del committente».
100.
All’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il
seguente comma:
«15-bis.
I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma
dell’articolo 3 del
decreto
legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
provvedono
direttamente
all’adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo».
101.
Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
nell’ambito
del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44,
della legge
27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a
20 milioni di euro
per
l’anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da
destinare
all’ulteriore
finanziamento delle finalità previste dall’articolo 2, comma 7, della legge 27
dicembre
2002,
n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006 da
destinare
al potenziamento dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato
concorre al
finanziamento
delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di
accompagnamento
economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari
a
rischio
di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di
ammortizzatori sociali
destinati
a soggetti privi di lavoro.
102.
A decorrere dal 1º gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti
pensionistici
corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino
complessivamente
superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall’articolo 38,
comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura
stabilita
all’articolo
38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448,
è dovuto un
contributo
di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono
anche i
trattamenti
integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le
forme
pensionistiche
che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del
trattamento
pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre
1996,
n.
563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
e al decreto
legislativo
20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano
comunque ai
dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e
degli enti di cui
alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la
gestione speciale ad
esaurimento
di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979,
n.
761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di
consumo, per il
personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle
esattorie e alle
ricevitorie
delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base.
L’importo
complessivo
assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto
dello stesso
contributo,
all’importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei
predetti
contributi,
al netto della somma corrispondente all’applicazione dell’aliquota marginale
prevista
dalla
normativa vigente per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono
al Fondo di cui
al
comma 101.
103.
Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministero
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei
commi 101 e
102.
104.
In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di
Bolzano
dallo
Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel testo
unico di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi
residenti l’assegno
di
maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio
nato dal 1º dicembre
2003
e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e
comunque per ogni
figlio
adottato nel medesimo periodo, è concesso ed erogato dalle province medesime, a
valere sulle
risorse
all’uopo corrisposte dall’apposita gestione speciale dell’INPS.
105.
Dopo l’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e
sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, è
inserito
il seguente:
«Art.
42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle
amministrazioni
pubbliche)
– 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età
dipendente di amministrazioni
pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive
modificazioni,
può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo
complessivamente
non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa
provincia o
regione
nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa,
subordinatamente alla
sussistenza
di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo
assenso
delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve
essere
motivato.
L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta
giorni dalla
domanda.
2. Il
posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una
nuova
assunzione».
106.
All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e
sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, le
parole:
«da almeno cinque anni» sono soppresse.
107.
All’articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «e delle aziende
sanitarie
locali,»
sono inserite le seguenti: «degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e
privati
e degli ospedali classificati,».
108.
È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo
per l’edilizia a
canone
speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004 e
2005
e di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si
provvede ai sensi
dell’articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
109.
Il Fondo di cui al comma 108 è ripartito annualmente, con decreto del
Presidente del
Consiglio
dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta
tensione abitativa,
proporzionalmente
alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere
delle
competenti Commissioni parlamentari.
110.
Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per
l’attuazione di
programmi
finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad
alta tensione
abitativa,
destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale
ai soggetti di
cui
al comma 113.
111.
Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di
concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle
disponibilità
di cui al comma 108:
a) le
agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti
necessari per
l’attuazione
dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione,
la
direzione
dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli
oneri per la
realizzazione
delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell’attuatore e
per i
successivi
interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la
misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti
in attuazione
dei
commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile dei
percettori.
112.
L’attuazione dei programmi di cui al comma 110 è condizionata alla stipula tra
le imprese di
costruzione
e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai
programmi stessi, di
specifica
convenzione la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della
relativa
trascrizione
nei registri immobiliari.
113.
I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati
esclusivamente con
soggetti
il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a
quello
massimo
previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica,
ma
inferiore all’importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione
nel cui territorio si
trovano
le unità immobiliari, tenuto conto dell’andamento del mercato delle locazioni
immobiliari e
dell’incidenza
tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.
114.
Le unità abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del
comma 110, la
cui
superficie complessiva non può essere superiore a 100 metri quadrati, saranno
vincolate alla
locazione
a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 112,
e
comunque
per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I
rinnovi
possono
essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore
ovvero
qualora
vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La misura del canone
annuo non
deve
eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell’alloggio locato.
115.
I comuni, nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre
la riduzione
del
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione
ovvero
l’esenzione
dai contributi stessi nonché la riduzione dell’aliquota ICI, anche
differenziando tali
benefìci
in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti
dall’imprenditore.
116.
L’incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all’articolo
59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l’anno 2004 dall’articolo
21,
comma
6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24
novembre
2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel
medesimo
anno
2004 per le seguenti finalità:
a) politiche
per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a
70
milioni
di euro;
b) abbattimento
delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un
importo
pari a 20 milioni di euro;
c) servizi
per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un
importo pari a
40
milioni di euro;
d) servizi
per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, per un importo pari a 67 milioni
di euro.
117.
Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116,
limitatamente alle scuole
dell’infanzia,
devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell’istruzione,
dell’università e
della
ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.
118.
Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro
dipendente,
relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 48,
comma 2,
lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
119.
All’articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, le parole:
«fino
al termine di tale periodo,» sono soppresse.
120.
Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato
istanza al
Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter
del citato articolo 18
del
decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni
di cui all’articolo 1
del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonché l’articolo 15, comma 6,
della legge 8 agosto
1995,
n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla
normativa vigente,
secondo
le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle
parti sociali
costituenti.
121.
Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile di cui
all’articolo 130 del
decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione,
quest’ultima,
fatte
salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri
funzionari, da
funzionari
di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita
convenzione con
l’INPS,
da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.
Le
controversie concernenti il trattamento economico per l’esercizio delle
funzioni di cui al decreto
legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico
impiego,
sono
devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto
legislativo n. 545 del
1992,
all’articolo 27, comma 1, la parola: «regionale» è soppressa.
122.
All’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Per gli apporti di beni immobili ai fondi d’investimento immobiliare chiusi
disciplinati
dall’articolo
37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al
decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis della legge
25 gennaio 1994, n. 86,
al
pagamento dell’imposta è tenuta la società di gestione del risparmio per
ciascun fondo da essa
istituito.
La fattura, emessa dall’apportante senza addebito dell’imposta, con
l’osservanza delle
disposizioni
di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre
1972,
n. 633, e con l’indicazione della disposizione di cui al presente comma, deve
essere integrata
dalla
società di gestione del risparmio con l’indicazione dell’aliquota e della
relativa imposta e deve
essere
annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del
Presidente della
Repubblica
n. 633 del 1972 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma
comunque
entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo
stesso
documento,
ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25
del medesimo
decreto
n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma
dell’articolo 30
del
citato decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate operazioni
imponibili».
123.
L’efficacia delle disposizioni del comma 122 è subordinata alla preventiva
approvazione da
parte
del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 27 della direttiva
77/388/CEE del
Consiglio,
del 17 maggio 1977.
124.
Al comma 2-bis dell’articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio
1998,
n. 58, introdotto dall’articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «5 per
cento» sono
sostituite
dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «dei partecipanti che rappresentano
almeno il
30
per cento delle quote emesse» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento
più una quota
degli
intervenuti all’assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso
essere inferiore al 30
per
cento del valore di tutte le quote in circolazione».
125.
Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della
talassemia, con connessa
scuola
di specializzazione, previsto dall’articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, è da
identificarsi
nella Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo
2 del
decreto-legge
23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
2003,
n.
141.
126.
Le autorizzazioni di spesa per l’attivazione del Centro di alta specializzazione
di cui al
comma
125 sono assegnate alla Fondazione IME, per l’anno 2004.
127.
Al fine di favorire l’integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con
l’attività di ricerca
scientifica
e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale
degli
operatori,
è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a
decorrere
dal
2005 funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove
Molinette di Torino.
128.
Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi
olimpici «Torino
2006»
è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a
decorrere dal 2005,
quale
limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione
di mutui da
parte
dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni. Nell’attesa
che
sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse
finanziarie previste dal
presente
comma, i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare
contratti per
l’affidamento
di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti
della copertura
finanziaria
di cui al presente comma.
129.
Al comma 1-bis dell’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, introdotto
dall’articolo 1
della
legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: «formalmente delegati», sono
inserite le seguenti:
«nonché
da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, dal
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’economia e delle
finanze» e il
periodo:
«Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un
rappresentante del
Presidente
del Consiglio dei ministri» è soppresso.
130.
Per il completamento e l’ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità
locale mediante
l’interconnessione
tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 è autorizzato il
limite
d’impegno
quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
131.
All’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola:
«drepanocitosi»
sono inserite le seguenti: «, nonché talasso-drepanocitosi e talassemia
intermedia
in
trattamento trasfusionale o con idrossiurea,».
132.
In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre
2003, il diritto al
conseguimento
dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo
1992,
n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti
alla medesima
data
del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a
coloro che hanno
avanzato
domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per
cause
avviate
entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate
dall’INAIL. All’onere
relativo
all’applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di
euro per
l’anno
2004, 97 milioni di euro per l’anno 2005 e 182 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno
2006,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo
1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge
19
luglio 1993, n. 236.
133.
I benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e
successive
modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da
cloro, nitro e
ammine,
dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di
esposizione, a
decorrere
dal 2004.
134.
All’articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il
seguente:
«Le
unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i
conduttori,
in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di
acquisto entro
il
31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono
vendute al prezzo
e
alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione
di
volontà di acquisto».
135.
All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato
dall’articolo 41,
comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle
seguenti:
«31 dicembre 2004» e le parole: «e di 45 milioni di euro per l’anno 2003» sono
sostituite
dalle
seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004».
136.
All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato
dall’articolo 41,
comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle
seguenti:
«31 dicembre 2004». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si
provvede,
nel
limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per la
medesima finalità e non
utilizzate
alla data del 31 dicembre 2003.
137.
Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è
autorizzata
la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 nell’esercizio finanziario 2004
a far
carico
sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio
1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
L’intervento di cui
all’articolo
15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge
19
luglio 1994, n. 451, può proseguire nell’anno 2004 nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate
per
la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di
50 milioni di euro.
All’articolo
118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo
47,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e di 100 milioni di
euro per l’anno
2003»
sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e
2004».
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo
di spesa di 310
milioni
di euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decretolegge
20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel
caso
di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con
riferimento a settori
produttivi
e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti
programmi,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia
e
delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti
di cassa
integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti
da
disposizioni
di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché
concessioni, anche
senza
soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati
definiti in specifici
accordi
in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei
trattamenti è ridotta
del
20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di
nuova concessione. Il
lavoratore
decade dal trattamento di mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative liste
sia finalizzata
esclusivamente
al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra
indennità
o sussidio, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione,
quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento
nel mercato del
lavoro,
ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale
autorizzato dalla
regione
o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l’offerta di un lavoro
inquadrato in un livello
retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
Il
lavoratore
decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora
rifiuti di
essere
avviato ad un corso di formazione professionale o non lo frequenti
regolarmente. Il
lavoratore
decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità, di
disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio qualora non accetti di
essere
impiegato
in opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del
trattamento di cassa
integrazione
guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento
previdenziale
ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a
carattere
retributivo
o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le
disposizioni di
cui
al settimo, ottavo e nono periodo del presente comma si applicano quando le
attività lavorative o
di
formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla
residenza del
lavoratore
o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Sono
abrogate
tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente
comma.
138.
Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono
sostituite
dalle
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2004»;
b) al
terzo periodo, le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello stesso
settore di
attività»
sono sostituite dalle seguenti: «con passaggio diretto o anche con interruzione
del rapporto
di
lavoro tramite la procedura di mobilità, purché non superiore ad un periodo di
360 giorni, presso
imprese
dello stesso settore di attività o che operano all’interno dello stesso
stabilimento».
139.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i
rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328. La
presente
disposizione
acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.
140.
Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è aggiunto
il seguente:
«3-bis.
Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse
attivate
mediante
la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione
Lombardia
per
la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci alpino del
2005 in Valtellina a
valere
sui limiti di impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di
altre spese
preventivamente
autorizzate dalla regione per la realizzazione dell’evento».
141.
Per l’anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane sono
incrementati di
5
milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle province.
142.
Nell’ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in
attuazione
dell’Accordo
tra Governo, regioni e le province autonome dell’8 agosto 2001, pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, sono analizzati anche gli
effetti finanziari della
legalizzazione
del lavoro irregolare di extracomunitari prevista dall’articolo 33 della legge
30 luglio
2002,
n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla
legge
9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del predetto monitoraggio sono sottoposte
all’esame
della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento
e di
Bolzano.
143.
In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti
assegnati al
Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonché in
relazione
alle prioritarie esigenze collegate alle attività di previsione, di gestione,
di controllo e di
monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal
decreto
legislativo
3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro annui è
destinata, d’intesa
con
le organizzazioni sindacali, all’incentivazione della produttività del
personale delle aree
professionali
in servizio presso il predetto Ministero.
144.
In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le
province autonome di
Trento
e di Bolzano dell’8 agosto 2001 ed in relazione al Piano di risanamento del
Policlinico
Umberto
I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004, sono
assegnati alla
regione
Lazio a favore dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro
per l’anno
2004,
60 milioni di euro per l’anno 2005 e 75 milioni di euro per l’anno 2006, nonché
5 milioni di
euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell’ospedale Casa sollievo
della
sofferenza
di San Giovanni Rotondo. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie
della gestione
liquidatoria
dell’Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31
dicembre 1999,
lo
Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l’importo di 19.000.000 di euro
a titolo di saldo
dei
disavanzi che residuano dopo l’assegnazione della quota parte di risorse
attribuite alla regione
Lazio
ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
145.
La reversibilità dell’assegno di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 25
febbraio 1992,
n.
210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle
condizioni di cui al
comma
3 dell’articolo 2 della stessa legge.
146.
In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la più efficace
attuazione delle norme
di
riforma del sistema fiscale, nonché al fine di rafforzare significativamente i
risultati dell’attività
di
controllo tributario in relazione a quanto previsto dall’articolo 39, comma 3,
del decreto-legge 30
settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,
l’Agenzia
delle entrate può procedere ad assumere a tempo indeterminato fino a 750 unità
di
personale
appartenente all’area C che abbia superato procedure selettive pubbliche che
prevedono
un
tirocinio teorico-pratico retribuito.
147.
Al fine di garantire la piena operatività delle pubbliche amministrazioni che,
in relazione a
quanto
previsto dall’articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, siano
state
interessate da una rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti di
livello
dirigenziale
generale, all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e
successive
modificazioni, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70
per cento».
Per
le amministrazioni pubbliche indicate al primo periodo del presente comma, i
cui posti di livello
dirigenziale
generale contrattualizzato dell’area 1 non superino le cinque unità, il
predetto articolo
19,
comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti
percentuali
indicati.
148.
Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti
istituzionali ed alle
esigenze
connesse con la protezione civile, per l’anno 2004, l’Agenzia per la protezione
dell’ambiente
e per i servizi tecnici (APAT) è autorizzata ad avvalersi di personale
utilizzato a
tempo
determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilità e di
collaborazione nel limite
massimo
di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2003
dalla predetta
Agenzia.
I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell’Agenzia.
149.
In attuazione dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al
finanziamento delle
spese
di funzionamento della commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo
sciopero
nei
servizi pubblici essenziali si provvede mediante un fondo appositamente
costituito ed iscritto
nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La
dotazione del suddetto
fondo
è pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A decorrere
dal 2007 si
provvede
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468.
150.
In relazione all’accresciuta complessità dei compiti del Ministero del lavoro e
delle politiche
sociali
in materia di previdenza sociale e di lavoro derivanti dall’attuazione
dell’articolo 8 della
legge
14 febbraio 2003, n. 30, l’intera quota del 10 per cento dell’importo
proveniente dalla
riscossione
delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali
del lavoro –
servizio
ispezioni del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro, di cui
all’articolo 79, comma 2,
della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è destinata, limitatamente all’anno 2004,
all’incentivazione
del
personale con le modalità previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni
successivi l’importo
percentuale
della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento del
personale da
assegnare
al servizio ispezione del lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione
individuale,
delle
attrezzature, degli strumenti e degli apparati indispensabili per lo
svolgimento dell’attività e
delle
procedure ad essa connesse è definito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche
sociali.
151.
Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo da
ripartire per le
esigenze
correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione, con una dotazione,
a
decorrere
dall’anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da
comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite
l’Ufficio
centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei
conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base
interessate del
medesimo
stato di previsione.
152.
Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine, è
autorizzata la
spesa
di 125 milioni di euro per l’anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di
previsione del
Ministero
dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali
di base
interessate
con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche,
al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle
competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
153.
Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti
e
delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco è
incrementata
di 500 unità complessive. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il
Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche
dirigenziali e
per
profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente
disposizione nel
limite
di spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2004, euro 12.000.000 per l’anno 2005 ed
euro
16.000.000
a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all’articolo
18, comma 1,
del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel
profilo di vigile del
fuoco
sono riservati nella misura del 50 per cento ai vigili volontari ausiliari
collocati in congedo
negli
anni 2004 e 2005 e con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti i
relativi criteri,
modalità
e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di vigile
del fuoco si
provvede,
in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della graduatoria del concorso
pubblico
a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell’interno
del 6 marzo
1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27
marzo 1998, e del concorso
per
titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro
dell’interno del 5
novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del
20 novembre 2001.
Le
predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni
del personale
portato
in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle
vigenti procedure
di
programmazione ed approvazione.
154.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22 della legge 26 marzo 2001, n.
128, è
rideterminata
in euro 48 milioni per l’anno 2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall’anno
2005.
155.
È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l’anno 2004, 42 milioni di
euro per l’anno
2005
e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti
normativi volti al
riallineamento,
con effetti economici a decorrere dal 1º gennaio 2003, delle posizioni di
carriera del
personale
dell’Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell’Aeronautica
inquadrato
nei ruoli dei marescialli ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12
maggio 1995,
n.
196, con quelle del personale dell’Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo
degli ispettori ai
sensi
dell’articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. È altresì
autorizzata la spesa di
73
milioni di euro per l’anno 2004, 118 milioni di euro per l’anno 2005 e 122
milioni di euro a
decorrere
dall’anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino
dei ruoli e
delle
carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle
Forze di polizia.
156.
A decorrere dal 1º gennaio 2004, per continuare nel progressivo allineamento
delle indennità
corrisposte
al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle
percepite
dall’analogo
personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo
47
del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed
amministrazioni autonome dello
Stato
del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 142 del
20
giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da
destinare, con
modalità
e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al
personale del
settore
operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore
aeronavigante,
nelle
more dell’inquadramento previsto dall’articolo 28 dello stesso contratto
collettivo nazionale,
ed
al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso
le sedi di nucleo.
Per
la medesima finalità le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
indicate al comma 46
sono
incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento
accessorio dei
padroni
di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei
distaccamenti
portuali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
157.
Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalità dell’attività di
soccorso aereo svolto
dal
nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unità
appartenenti al profilo
operativo
della posizione economica B1, che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei
profili
aeronaviganti
della posizione economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero
con
progressivo
riassorbimento nell’ambito della dotazione organica del settore aeronavigante
di cui
alla
Tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 2002,
n.
314. Gli oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di
282.000 euro a
decorrere
dal 1º gennaio 2004.
158.
Per l’anno 2004, nell’ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze
organiche nei
ruoli
dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui
alla tabella F
allegata
al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti
salvi i posti
riservati
ai volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in
applicazione
dell’articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997,
n.
332, e successive modificazioni, per le assunzioni di agenti anche in eccedenza
alla dotazione
organica
del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, utilizzando i
candidati già
idonei
collocati nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale 12
novembre 1996,
nonché
mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia
penitenziaria,
reclutati
ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell’articolo
50 della legge
23
dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni
in soprannumero
nel
ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per
qualunque causa del
personale
del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme
restando le
procedure
autorizzatorie di cui al comma 55, con decreto del Ministro della giustizia,
sono definiti i
requisiti
e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione
della relativa
graduatoria
e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6
e 7 del
decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
159.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un
fondo da ripartire per
provvedere
al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle
rappresentanze
diplomatiche
e degli uffici consolari, con dotazione a decorrere dall’anno 2004, di 10
milioni di
euro.
Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze
informatiche,
al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle
competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo
tra
le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
160.
All’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito
dal seguente:
«10.
L’aliquota prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1985,
n. 331, e la
riserva
di cui al comma 8 dell’articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono
determinate con
decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con
il Ministro
dell’economia
e delle finanze».
161.
All’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole:
«università
degli
studi e da altri enti pubblici di ricerca», sono inserite le seguenti: «nonché,
nei limiti stabiliti
di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle attività di
supporto a quelle di
competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle
connesse
strutture
ministeriali e, per l’anno 2004, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
di cui al
decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165».
162.
Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, non si
applicano
ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per
l’assistenza alle
collettività
italiane all’estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967,
n.
200.
163.
Al comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990,
n. 90,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole
da: «,
salvo
una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze» fino a: «stato di
previsione della
spesa
del Ministero delle finanze».
164.
In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai commi
193 e 194
dell’articolo
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente
al
potenziamento
dell’Amministrazione finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la
produttività
del personale. I commi 195 e 196 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549,
sono
abrogati.
165.
All’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla
legge
28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse
in via definitiva
correlabili
ad attività di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la
vendita degli
immobili
dello Stato effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 99, della legge 23
dicembre 1996,
n.
662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto
alle previsioni
definitive
di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e
con l’attività
di
controllo e di monitoraggio dell’andamento della finanza pubblica e dei flussi
di bilancio per il
perseguimento
degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure
percentuali
da
applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dall’anno 2004, per le
finalità di cui al comma 2
e
per il potenziamento dell’Amministrazione economica e finanziaria, in misura
tale da garantire la
neutralità
finanziaria rispetto al previgente sistema»;
b) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Le somme derivanti dall’applicazione del comma 1, secondo modalità
determinate con il
decreto
ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale
dell’Amministrazione
economica
e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al
citato comma che
hanno
conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In
sede di
contrattazione
integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi
determinando
le
risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione
all’apporto recato dagli
Uffici
medesimi alle attività di cui al comma 1».
166.
L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
è abrogato,
ad
eccezione dell’ultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis e 7.
Il comma 6
dell’articolo
27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis dell’articolo
32 della legge
28
dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) nella
rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;
b) al
comma 1, dopo le parole: «di fornitura» sono inserite le seguenti: «di beni e
servizi a
rilevanza
nazionale»;
c) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni
stipulate ai sensi del
comma
1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l’acquisto di beni e
servizi
comparabili
con quelli oggetto di convenzionamento».
167.
All’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella
rubrica e nel comma 1 dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti: «a
rilevanza
regionale»;
b) al
comma 5 è soppresso il secondo periodo.
168.
Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16
novembre
2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1 dell’articolo 2, le parole: «aderiscano alle convenzioni stipulate ai
sensi
dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 59 della legge 23
dicembre
2000,
n. 388, ovvero ad» sono sostituite dalle seguenti: «attuino i princìpi di cui
all’articolo 26 della
legge
23 dicembre 1999, n. 488, e all’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero»;
b) il
comma 2 dell’articolo 2 è abrogato.
169.
All’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) al
comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti:
«di
rilevanza
nazionale» e sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;
b) il
comma 7 è abrogato.
170.
Al comma 1 dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
«Tali enti, per
l’acquisto
di beni e per l’approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta
qualità dei
servizi
stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate
ai sensi
dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e
dell’articolo 59
della
legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono soppresse.
171.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni pubbliche
possono
decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente
stipulate dalla
CONSIP
Spa.
172.
Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di
stabilità interno la
CONSIP
Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, può fornire
su specifica
richiesta
supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi
da parte di
enti
locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie
imprese locali
nel
rispetto dei princìpi di concorrenza.
Art.
4.
(Finanziamento
agli investimenti)
1.
Per l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione,
in regola per
l’anno
in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o
noleggi un
apparecchio
idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e
per il
fornitore
di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre
(T-DVB/C-DVB) e la
conseguente
interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La
concessione del
contributo
è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro.
2.
Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone
fisiche o giuridiche che
acquistano
o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la
trasmissione o la
ricezione
a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto
mediante uno sconto di
ammontare
corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento
al
servizio
di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1º dicembre
2003. La concessione del
contributo
è disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.
3.
Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell’acquisto,
immediatamente sulle
prime
bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del
noleggio o della
detenzione
in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è
riconosciuto
ripartendo
lo sconto sulle bollette del primo anno.
4.
Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e
delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge,
sono
definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali. In
ogni caso, il contributo
statale
di cui al comma 2 non può essere cumulato, nell’ambito della stessa offerta
commerciale,
con
quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da
parte dello stesso
fornitore
di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l’acquisto o
noleggio dei
decoder
in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l’offerta
commerciale indichi
chiaramente
all’utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della
piattaforma via cavo
abbiano
concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale
diffuso in
tecnica
digitale terrestre.
5.
Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001,
n.
448, come rideterminato dall’articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è
incrementato
di 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Per il solo anno 2004 il
predetto
finanziamento
è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
6.
All’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
al secondo
comma,
dopo le parole: «cessione in uso di circuiti telefonici» sono inserite le
seguenti: «e a larga
banda
punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,».
All’onere
derivante
dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di
quota parte,
nel
limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8.
7. È
autorizzata l’ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006
per
la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro
di produzione spa,
stipulata
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando
la
sperimentazione
dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della
totalità
delle sedute d’aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in
audio e video
in
differita con indicizzazione per intervento, consultazione dell’archivio audio
e video delle sedute.
8.
Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico,
di cui al comma 2
dell’articolo
27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata l’ulteriore spesa di 51,5
milioni di
euro
per l’anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il
Fondo finanzia
anche
iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società
dell’informazione nel Paese.
9.
Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
è destinato alla
copertura
delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e
le
tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto
ad
incentivare
l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i
giovani che
compiono
16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del
progetto,
nonché
di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro
dell’economia
e
delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
emanato ai sensi
dell’articolo
27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10.
Il Fondo di cui al comma 9 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro
per l’anno 2004,
all’istituzione
di un fondo speciale, denominato «PC alle famiglie», finalizzato alla copertura
delle
spese
relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie della
Presidenza
del Consiglio dei ministri, diretto all’erogazione di un contributo di 200 euro
per
l’acquisizione
e l’utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il
collegamento
ad Internet,
nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in
Italia con un
reddito
complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all’anno d’imposta 2002. Con
decreto di
natura
non regolamentare, adottato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il
Ministro
dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente
legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al
primo periodo, le
modalità
di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei
soggetti tenuti
alla
verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi stessi
prevedendo anche la
possibilità
di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione.
Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
11.
Nel corso dell’anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado, anche non
di
ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università
statali, possono
acquistare
un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche
attraverso appositi
programmi
software messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della
ricerca,
usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefìci per l’acquisto
sono ottenuti,
rispettivamente,
previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi
informatici
pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il
Ministro
per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il
Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fissa le modalità attuative
per poter accedere
ai
benefìci previsti dal presente comma.
12.
Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di
realizzazione sperimentale,
già
avviati nei decorsi anni dal Ministero dell’interno, aventi per oggetto
l’applicazione del voto
elettronico
alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli
anni
2004, 2005 e 2006.
13.
All’articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo
è sostituito
dal
seguente: «Le quote versate all’ENAV e all’ASI non utilizzate sono versate
entro il 31 gennaio
2004
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso».
14.
L’Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e
le attività culturali,
ai
sensi dell’articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385.
Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per i beni e le
attività
culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
impartisce le necessarie
direttive
all’Istituto per il credito sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai
compiti di cui al
comma
191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed
autonomie locali,
nonché
stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione
al fondo
di
dotazione dell’Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di
concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato lo statuto e sono
nominati i
componenti
dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, del
testo unico
di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
15.
All’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le parole:
«di un polo di
attività
industriali ad alta tecnologia» sono sostituite dalle seguenti: «di un polo di
ricerca e di
attività
industriali ad alta tecnologia»; dopo le parole: «del comune di Genova», sono
inserite le
seguenti:
«anche in relazione all’attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 30
settembre 2003,
n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» ed è
aggiunto, in fine,
il
seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma non possono essere
utilizzate per altre
finalità
fino al 31 dicembre 2006».
16.
Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo
speciale per la ricerca
applicata
istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6
della medesima
legge,
e successive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in
sofferenza, è
dovuto
solo il versamento della quota originaria residua con esclusione degli
interessi di mora anche
se
ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori a
25.000 euro è
consentito
il versamento in quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio
2004, il 30
giugno
2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi
legali. A tale fine
è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006.
17.
All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: «connesse all’attività
antincendi
boschivi
di competenza,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle relative al
funzionamento
delle
strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi
boschivi,».
18.
Le risorse provenienti da iniziative di cui all’articolo 67, comma 1, della
legge 28 dicembre
2001,
n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui all’articolo 11 del
decreto-legge 8 luglio
2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
accertate al 31
dicembre
di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole
e
forestali, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 66 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
19.
Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle
specifiche
assegnazioni
determinate annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5
agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole
e forestali
sottopone
all’approvazione del CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e
della pesca.
20.
Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole
colpite da eventi
eccezionali,
ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo
2 della
legge
14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano
le disposizioni di
cui
all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
21.
All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 è
inserito il
seguente:
«15-bis.
Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità
naturali
dichiarate
ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le
emergenze
di
carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata
con decreto del
Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle
finanze,
in misura non inferiore al tasso di interesse legale».
22.
All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 è
inserito il
seguente:
«17-bis.
Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del
lavoro e
delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze tra
quelli previsti dal
comma
15-bis, il pagamento rateale di cui all’articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre
1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può
essere
consentito
fino a venti rate trimestrali costanti».
23.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni, il
tasso
di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella
misura del tasso
legale
vigente all’atto della rateizzazione.
24.
Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad
eventi eccezionali
verificatisi
al 30 settembre 2003.
25.
All’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni,
le parole: «1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2004».
26.
Per la prosecuzione delle attività nel campo della ricerca e sperimentazione
agraria, è
concesso
al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui
all’articolo 1 del
decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di
euro per
ciascun
anno del triennio 2004-2006.
27.
Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi previsti
dall’articolo 9,
comma
17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché alle imprese del settore
ittico operanti
nelle
zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria
della fauna
marina
o l’impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento.
28.
In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell’articolo 10 del decreto-legge 28
marzo 2003,
n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i
quantitativi di
riferimento
assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all’articolo 19
del
regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, della regione autonoma
della
Sardegna,
possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della
medesima regione.
29.
Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno
2003, n. 131, e 7
marzo
2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17
febbraio 1982, n. 41,
sono
realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente
alle rispettive
competenze
previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura
adottato
con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000,
pubblicato nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.
30.
Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in
deroga alle
disposizioni
di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive
modificazioni,
con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano
nazionale della
pesca
e dell’acquacoltura per l’anno 2004.
31.
Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui
all’articolo 141, commi 1
e 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno
quindicennali pari a
50
milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.
32.
Le economie d’asta conseguite sono utilizzate con le modalità risultanti dalle
relative
disposizioni
per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità
previste dai
commi
31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche
in aree
critiche.
33.
Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il
tramite delle regioni
competenti
per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri
programmi entro il
30
aprile 2004.
34.
Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, definisce
il
programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli
stanziamenti di cui al
comma
31.
35.
Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte
le opere del
settore
idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, è definito
il «Programma
nazionale
degli interventi nel settore idrico». Il Programma comprende:
a) le
opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle
infrastrutture
strategiche»
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
approvato con
delibera
CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste
dal
decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b) gli
interventi previsti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
c) gli
interventi di cui al comma 31;
d) gli
interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all’articolo 17 della
legge 5 gennaio
1994,
n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle
risorse idriche.
36.
Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con
i
Ministeri dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e
delle infrastrutture e
dei
trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome
di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma
35. Il
Programma
nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui
al comma 35,
lettere
a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con
esclusione di quelli già inseriti negli
Accordi
di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto
dello stato di
avanzamento
delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli
interventi del
Programma
nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreché presentino
requisiti
relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con
lo strumento.
37.
Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche
in relazione
all’attuazione
del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui
alla
legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata
delibera CIPE
n.
121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste
dal decreto
legislativo
20 agosto 2002, n. 190.
38.
Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da
comuni
classificati
come montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n.
97, le
funzioni
di cui all’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. A
tale
fine è attribuito alle stesse province l’introito dei proventi di cui
all’articolo 86, comma 2, dello
stesso
decreto legislativo.
39.
A copertura dell’onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante
dall’attuazione
del
comma 38, è assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e
2006.
40.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro
dell’economia
e delle finanze, le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni
interessate,
proporzionalmente
all’ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 38.
41.
Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e delle
province autonome di
Trento
e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle province di cui al comma 38
condizioni
speciali
di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano.
42.
Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui
alla delibera CIPE 4
agosto
2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle previste al punto 2
della delibera
CIPE
2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 25
marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
sono
trasferite
all’ISMEA.
43.
L’ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa per
l’attuazione degli
interventi
di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei
relativi
rapporti
giuridici e finanziari.
44.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del
Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle
finanze,
sono definite le modalità e le procedure per l’attribuzione delle risorse
finanziarie e
strumentali,
anche per effetto del subentro di cui al comma 43.
45.
Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419,
l’ISMEA
può:
a) prestare
garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a
lungo
termine
effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e
agroalimentare;
b) provvedere
all’acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in
favore
delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e
alla loro
successiva
cartolarizzazione;
c) effettuare
anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti
di cui al
regolamento
(CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
46.
Allo scopo di promuovere l’introduzione di nuove tecniche produttive e di
incentivare la
tutela
delle produzioni agroalimentari di qualità del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa
di 1
milione
di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione
dell’Istituto per la
ricerca
e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei
prodotti tipici e di
qualità.
47.
L’Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di:
a) nutraceutica,
qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
b) applicazione
delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;
c) confezionamento
dei prodotti agroalimentari e biomedici;
d) genomica
funzionale e proteomica.
48.
L’Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l’università degli studi di Foggia
che può
avvalersi,
allo scopo di assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni
con altre
università
o con istituti di ricerca.
49.
L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione
di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce
reato
ed è
punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa
indicazione la
stampigliatura
«made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi
della normativa
europea
sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata
l’origine e la
provenienza
estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa
indurre il
consumatore
a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie
sono
commesse
sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione
in consumo
o in
libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle
merci può essere
sanata
sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del
contravventore dei segni o
delle
figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di
origine italiana. La falsa
indicazione
sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul
piano
amministrativo
attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della
stampigliatura
«made in Italy».
50.
Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali
con finalità
antifrode,
sono istituite, presso l’Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante
idonee
apparecchiature
scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini
derivate
dalle
medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della
guardia di finanza.
Il
trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse
pubblico ai sensi della
normativa
sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle
disposizioni la
cui
esecuzione è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti
dell’Agenzia delle
dogane
addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui
all’articolo 7, comma
10,
dell’accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164, nella
parte
in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima
località, previsto
dall’articolo
1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le
spese
derivanti
dall’estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui
al comma 53.
51.
La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci
provenienti da Paesi
terzi
e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici
doganali dei Paesi
destinatari
delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del «made in Italy».
52.
L’accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 è disciplinato
d’intesa tra il
direttore
dell’Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
53.
Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a
decorrere dall’anno
2004.
54.
Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei
prodotti, l’Agenzia
delle
dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per
la raccolta in una
banca
dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti
da tutelare,
senza
oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente
comma ed il
relativo
trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa
sulla
protezione
dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione è
affidata
alle dogane.
55.
Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore
della
presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni
di cui al
comma
54.
56.
Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto
legislativo 19 marzo 2001,
n.
68, è consentito al Corpo della guardia di finanza l’accesso diretto alla banca
dati di cui al comma
54,
secondo modalità stabilite di intesa tra il direttore dell’Agenzia delle dogane
ed il comandante
generale
della Guardia di finanza.
57.
Presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane, è istituito lo «sportello unico
doganale», per
semplificare
le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle
attività
istruttorie,
anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette
operazioni.
58.
Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte
le istanze
inviate
anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così
raccolti, alle
amministrazioni
interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed
attività.
59.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia
e
delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti
i termini di
conclusione
dei procedimenti amministrativi che concorrono per l’assolvimento delle
operazioni
doganali
di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni
interessate non
provvedono
a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui
all’articolo
2
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
60.
Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a
carico del
bilancio
dello Stato.
61.
È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con
dotazione di 20
milioni
di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a
decorrere dal 2006,
per
la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale
straordinaria a favore del
«made
in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell’indicazione di origine
o l’istituzione di
un
apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio
italiano o assimilate ai
sensi
della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento
delle attività di
supporto
formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in
Italy» nei
mercati
mediterranei, dell’Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione
dell’ente di cui
all’articolo
8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle
sedi
periferiche
esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di
ciascuna
nell’ambito
del territorio nazionale. A tale fine, e per l’adeguamento delle relative
dotazioni
organiche,
è destinato all’attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico
indicate al
periodo
precedente un importo non superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attività è
svolta
prioritariamente
dal personale del ruolo di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui
al
decreto
del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima
attività,
fermi
restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo
in
godimento
secondo l’ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della
progressione
in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate
all’ente di cui
all’articolo
8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l’anno 2004 possono
essere versate
all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si
applica il
regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
62.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del
marchio destinato
alle
produzioni agroalimentari italiane di qualità «Naturalmenteitaliano».
63.
Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione
ed uso del
marchio
di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17,
comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di
concerto
con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle
politiche agricole e
forestali
e per le politiche comunitarie.
64.
Al fine di garantire il consolidamento dell’azione di contrasto all’economia
sommersa,
nonché
la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e
finanziaria, anche alla
luce
dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e dell’articolo 23
del decreto-legge 30
settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,
l’organico
del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza è
incrementato di
470
unità dall’anno 2004, e di ulteriori 530 unità a decorrere dall’anno 2005. Alla
copertura dei
posti
derivanti da tale incremento di organico si provvede mediante l’assunzione in
deroga a quanto
previsto
al comma 53 dell’articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel
limite di spesa
di 5
milioni di euro per l’anno 2004, 28 milioni di euro per l’anno 2005 e 32
milioni di euro a
decorrere
dall’anno 2006.
65.
All’articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la
parola:
«Livorno,»
è inserita la seguente: «Manfredonia,».
66.
Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato,
garantendo la corretta
informazione
dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e
del
Ministro
delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto
dall’Unione europea in
materia,
sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti
italiani di
salumeria
e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresì i requisiti dei soggetti
e degli
organismi
di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone l’integrità e
l’indipendenza di
giudizio.
67.
Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di
etichettatura e
presentazione
dei prodotti alimentari, l’uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di
salumeria
e
dei prodotti da forno italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di
cui al comma 66 è
punito
con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca
amministrativa
dei
prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di
cui al comma 66 è
sempre
disposta, anche qualora non sia stata emessa l’ordinanza-ingiunzione di
pagamento della
sanzione
di cui al presente comma.
68.
Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal
Ministero delle attività
produttive
in collaborazione con la società EUR Spa l’Esposizione permanente del design
italiano e
del made
in Italy, con sede in Roma.
69.
L’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha
finalità di valorizzazione
dello
stile italiano, nonché obiettivi di promozione del commercio internazionale e
delle produzioni
italiane
di qualità.
70.
Per l’attuazione dei commi 68 e 69 è autorizzata una spesa pari a 1 milione di
euro per
ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61.
71.
All’articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
«per l’anno
2003»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2003 e 2004».
72.
Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la
finanza pubblica, il
Comitato
nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in
materia di
violazione
dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di
studio delle
misure
volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le
pratiche
commerciali
sleali.
73.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri
dell’economia e
delle
finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali,
dell’interno e della giustizia,
sono
definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al
comma 72,
garantendo
la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
74.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri
dell’economia e
delle
finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli
uffici dell’Istituto per
il
commercio con l’estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e
consolari, sono
istituiti
uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle
indicazioni di
origine,
e per l’assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti
e nel contrasto
alla
contraffazione e alla concorrenza sleale.
75.
Per l’attuazione del comma 74 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli
anni
del triennio 2004-2006.
76.
Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato
all’assistenza legale
internazionale
alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla
proprietà
industriale
e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni
legati agli
obiettivi
di cui al comma 61.
77.
Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto
di cui al
comma
73.
78.
Per l’attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di
euro per l’anno
2004,
4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro per l’anno 2006, a valere
sulle dotazioni
del
fondo di cui al comma 61.
79.
Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala
all’autorità giudiziaria,
per
le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto
di proprietà
intellettuale.
80.
L’autorità amministrativa, quando accerta, sia all’atto dell’importazione o
esportazione che
della
commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà
intellettuale o
industriale,
può disporre anche d’ufficio, previo assenso dell’autorità giudiziaria e
facendone
rapporto
alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la
distruzione, a spese,
ove
possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da
utilizzare a fini
giudiziari.
81.
L’opposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta nelle forme di
cui agli
articoli
22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a
tale fine il
termine
per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella
della sua
pubblicazione,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
82.
Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952,
n. 949, e
successive
modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l’anno 2004 per
agevolare i
processi
di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi
dalle
imprese
artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.
83.
Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma
82 sono definite
con
decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro
dell’economia e delle
finanze,
ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
84.
All’articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, come
modificato
dal comma 2-ter dell’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «delle
imprese
industriali
e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese industriali ed
artigiane di
produzione
di beni e di servizi».
85.
All’articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo
periodo sono
aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonché alle agevolazioni previste dalla legge
25 febbraio
1992,
n. 215, disposte in attuazione del 5º bando».
86.
Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 5 del
decreto-legge 23
ottobre
1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
641, per gli
anni
2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui.
87.
Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 17, comma 5, della
legge 11 marzo
1988,
n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a
decorrere dal
2004.
88.
Ai fini dell’utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al
comma 87, gli enti
beneficiari,
convenzionati ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli
enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati
a contrarre mutui
quindicennali,
a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto
del
Ministero
dell’economia e delle finanze.
89.
Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni
beneficiari anche per
le
finalità di cui al primo comma dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n.
64; in tale caso i
rapporti
tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono
disciplinati da apposita
convenzione.
90.
Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si
applicano
ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei
provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi,
contributi
e
premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24
novembre 1994, n. 646,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono
regolarizzare la
propria
posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero
secondo le
modalità
di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge n.
289 del 2002.
La
presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro
annui a decorrere dal
2004.
91.
Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei
territori colpiti da
calamità
naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di
cui al decreto
del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n.
288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato
a provvedere con
contributi
quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo.
A tale fine,
nonché
per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i),
della legge 23
dicembre
1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti
di impegno
quindicennali
rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall’anno 2005,
nonché due
ulteriori
limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall’anno 2006. I
predetti mutui
possono
essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di
sviluppo del
Consiglio
d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività
bancaria
ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto
legislativo
1º settembre 1993, n. 385.
92.
All’articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
«31 dicembre
2003»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
93.
Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno
autorizzati con
riferimento
alle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della
legge 23 dicembre
1998,
n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura,
rispettivamente, del 40 per
cento
e del 60 per cento.
94.
All’articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo
periodo è
sostituito
dal seguente: «Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione,
affida,
entro
otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della
realizzazione
delle
opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica
amministrazione sulla
base
della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n.
219, e ne cura
l’esecuzione».
95.
Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal
sisma del 7 e 11
maggio
1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla
legge
24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il
coordinamento della
protezione
civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzato un limite di impegno
quindicennale
di un milione di euro a decorrere dall’anno 2005.
96.
Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere
infrastrutturali e viarie
atte
ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1
dell’articolo 3 della
legge
3 agosto 1998, n. 315, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2
milioni di euro a
decorrere
dall’anno 2005.
97.
Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla
ricostruzione e allo
sviluppo
di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato un limite di impegno
quindicennale
di 2
milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
98.
Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le
parole: «della
presente
legge,» sono inserite le seguenti: «e comunque per fare fronte ad ogni calamità
verificatasi
nell’intero
territorio regionale,».
99.
In conformità con il principio di cui all’articolo 34, terzo comma, della
Costituzione, agli
studenti
capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all’articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del
Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, possono
essere
concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.
100.
Al fine di cui al comma 99 è istituito un Fondo finalizzato alla costituzione
di garanzie sul
rimborso
dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari
finanziari iscritti
all’elenco
speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e
creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. Il
Fondo
può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di
mezzi, e agli studenti
nelle
medesime condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61
della legge 27
dicembre
2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti
prestiti fiduciari.
101.
Il Fondo di cui al comma 100 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di
criteri ed indirizzi
stabiliti
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministero
dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni
e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
102.
La dotazione del Fondo di cui al comma 100 è pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2004. Il
Fondo
può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri
soggetti pubblici
e
privati.
103.
Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n.
390.
104.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9
maggio 2003,
n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per
l’anno 2004 non si
applica
il riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione
di cui al precedente
periodo
si applica nel limite di spesa massimo per l’anno 2004 di euro 250.000.
105.
Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad
operazioni poste
in
essere con fondi statali ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del
decretolegge
20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236,
dell’articolo
3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,
dell’articolo
9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla
legge
28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
Sviluppo Italia Spa
è
autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei
crediti incagliati, in
sofferenza
o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50
per cento.
A
tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo
Italia Spa entro
sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia
Spa comunica agli
istanti
l’importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla
comunicazione. A
pagamento
effettuato l’eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del
contendere,
con spese legali compensate.
106.
Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale,
è istituito il
Fondo
rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo è
gestito da Sviluppo
Italia
Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per
effettuare interventi
temporanei
e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese
produttive,
nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi
da 107 a 110
con
priorità per quelli cofinanziati dalle regioni.
107.
Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al
comma 106 per
sottoscrivere
o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di
imprese
produttive
che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate
dal
CIPE
ai sensi del comma 110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che
investono in tali
imprese.
108.
Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passività delle
imprese, né
operazioni
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La gestione
del Fondo di
cui
al comma 106 è soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai
fondi di rischio
privati
e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni
per configurare
un aiuto
di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2001/C-235/03
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 235 del 21 agosto
2001, in materia di
aiuti
di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investirà in imprese operanti in
settori ai quali si
applicano
regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonché nelle imprese
di
produzione,
trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato I del
Trattato
istitutivo
della Comunità europea.
109.
La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come
qualificate
dalla
normativa nazionale e comunitaria.
110.
Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da
106 a 109 sono
approvate
dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:
a) i
criteri generali di valutazione;
b) la
durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al
capitale.
111.
Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 è
autorizzata la spesa di 10
milioni
di euro per l’anno 2004 e di 45 milioni di euro per l’anno 2005.
112.
È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo
speciale per
l’incentivazione
della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in
sostegno di
programmi,
predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari,
finalizzati a
valorizzare
la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle
imprese
medesime.
113.
Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di
30 milioni di
euro,
è costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche
sociali,
un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza
del
Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle
associazioni sindacali dei
datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il
Comitato
paritetico
elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di
funzionamento. Con
il
medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione
del Fondo.
114.
Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua
le modalità di
gestione
del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di eventuali accordi
interconfederali
o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi
dell’Unione
europea.
115.
Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti
del
monitoraggio
sull’utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro
del
lavoro
e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al
Consiglio nazionale
dell’economia
e del lavoro.
116.
All’articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per
l’elaborazione del
metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani, di cui
al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata
dall’articolo 31,
comma
21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «quattro anni» sono
sostituite dalle
seguenti:
«cinque anni».
117.
All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla
legge
8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies.
La riscossione delle entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali
trasferiti
all’ANAS
Spa ai sensi del comma 1-bis è effettuata con le modalità previste dal
capo III del decreto
legislativo
9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l’ANAS Spa e l’Agenzia delle
entrate.
1-sexies.
All’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma
3, sono
aggiunti
i seguenti:
“3-bis.
Il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione
coattiva mediante
ruolo
di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente
partecipate dallo Stato,
previa
valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter.
In caso di emanazione dell’autorizzazione di cui al comma 3-bis, la
società interessata
stipula
apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate e l’iscrizione a ruolo avviene
a seguito di
un’ingiunzione
conforme all’articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
14
aprile
1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell’Agenzia
delle entrate
competente
in ragione della dislocazione territoriale dell’ufficio della società che l’ha
richiesta“».
118.
Nell’anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio
nazionale della
riscossione
è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a
470 milioni
di
euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell’aggio di cui
all’articolo 17 del
decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’aggio di cui all’articolo 12, comma
2, della legge
27
dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l’aggio, a carico del debitore, previsto
dall’articolo 17,
comma
3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
119.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro
il 30 luglio
2004,
l’importo di cui al comma 118 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento,
tra i
concessionari
e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno
usufruito
della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari
governativi e
tra
i concessionari per i quali vige l’obbligo della redazione bilingue degli atti.
120.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 118, si provvede mediante
corrispondente
riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999,
n.
112.
121.
All’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i
soggetti incaricati
della
riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di
cassa degli uffici
finanziari,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, le parole: «Per i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al
31 dicembre
2003,
per i compensi»;
b) dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche
e Poste
italiane
Spa è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l’Agenzia
delle entrate,
tenuto
conto dei costi diretti e indiretti del servizio».
122.
Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri aggiuntivi a
carico della
finanza
pubblica.
123.
All’articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «Ad
esse non
si
applicano» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla
lettera b) del comma
7
del presente articolo,».
124.
Al comma 30 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: «negli articoli» fino alla
fine del
comma
sono sostituite dalle seguenti: «nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente
articolo e negli
articoli
da 33 a 37 del testo unico bancario».
125.
La lettera g) del comma 27 dell’articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituita dalla
seguente:
«g)
siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio
marittimo, lacuale e
fluviale,
nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico».
126.
Al comma 17 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «attività di promozione»
sono
inserite
le seguenti: «rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti».
127.
All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le
parole: «Tessera del cittadino», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti:
«Tessera
sanitaria»;
b) la
sigla: «TC», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «TS»;
c) al
comma 13, le parole: «della TC» sono sostituite dalle seguenti: «della TS nella
carta di
identità
elettronica o».
128.
In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al
Fondo per le
aree
sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
attribuito un
rifinanziamento
di 2.700 milioni di euro per l’anno 2007.
129.
La dotazione del Fondo di cui al comma 128 è utilizzabile, previa delibera del
CIPE,
adottata
ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche
per il
finanziamento
aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al
fondo di
cui
all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa
allocazione tra gli
strumenti
d’intervento all’interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta
legge n. 289
del
2002 è deliberata dal CIPE.
130.
All’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al
comma 1, le parole: «degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal
mercato in
merito
alle singole misure di incentivazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli
interventi
finanziati,
alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di
incentivazione e alla
finalità
di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l’accelerazione
della spesa le
amministrazioni
centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità
finanziarie
che
emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno
di essi i risultati
economico-sociali
attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi
finanziabili
sono
attuati nell’ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma
quadro. Gli
interventi
di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i
settori sicurezza,
trasporti,
ricerca, acqua e rischio idrogeologico»;
b) al
comma 2, le parole: «ogni quattro mesi» sono sostituite dalla seguente:
«semestralmente»
e
dopo le parole: «relativa localizzazione» sono aggiunte le seguenti: «,e sullo
stato complessivo di
impiego
delle risorse assegnate».
131.
Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e
riprogrammazione
degli
interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all’articolo 2,
comma 203, lettera
c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi,
anche se finanziati
con
risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti
per tutti i soggetti
che
sottoscrivono tali Accordi.
132.
I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito
d’imposta ai sensi
dell’articolo
62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che,
per effetto della
deliberazione
del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
185
dell’11
agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle entrate comunicazione
della
concessione
del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
a) avviare
la realizzazione dell’investimento entro il 31 marzo 2004;
b) utilizzare
il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata
presentata
l’istanza
di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e
massimi previsti dalla lettera f)
del
comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l’anno di
presentazione
dell’istanza
e per l’anno successivo sono differiti di un anno.
133.
Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche
ai soggetti che
beneficiano
del credito d’imposta ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma
1, lettera
c),
ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
134.
Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione
di quelle
incluse
nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti
aggiuntivi, che presentano
un
potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell’opera stessa, la
richiesta di
assegnazione
di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da
un
piano
economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione
e i proventi
derivanti
dall’opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui
all’articolo 1,
comma
7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella
misura prevista dal piano
economico-finanziario
così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua,
contestualmente,
i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di
finanziamento.
135.
Il finanziamento di cui al comma 134 può essere concesso da Infrastrutture Spa,
dalla Cassa
depositi
e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri
soggetti autorizzati
all’esercizio
del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al
decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei
progetti da
presentare
per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la
formale
manifestazione
della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti
finanziatori.
136.
I proventi derivanti dall’opera, individuati nel piano economico-finanziario
approvato e
specificati
nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al
rimborso dei
finanziamenti
acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte
di
creditori
diversi dal soggetto finanziatore, fino all’estinzione del relativo debito.
137.
Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione
dell’infrastruttura
finanziata
ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del
debitore
originario,
il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei
relativi rapporti
contrattuali.
138.
Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l’utilizzo dei
beni
necessari
per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi
altro titolo sono
destinate
prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti
finanziatori. Il
concedente
garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al
rilascio della
nuova
concessione.
139.
Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
esercita la funzione
di
vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell’interesse dei
soggetti finanziatori.
140.
Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla
realizzazione delle opere di
cui
al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario
previsto al comma
134.
Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, approva lo
schema
tipo di piano economico-finanziario. L’adeguamento tariffario è regolato con il
metodo del
price
cap, inteso come limite massimo della variazione di
prezzo unitario vincolata per un periodo
pluriennale,
tenendo conto:
a) del
tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi
al
consumo
per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT;
b) dell’obiettivo
di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo
quinquennale.
141.
Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresì
riferimento ai seguenti
elementi:
a) recupero
di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo
quinquennale;
b) suddivisione
simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini di
produttività
rispetto a quanto definito nel piano finanziario;
c) costi
derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro
normativo;
d) costi
derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della
domanda
attraverso
l’uso efficiente delle risorse, sostenuti nell’interesse generale;
e) adeguato
ritorno sul capitale investito.
142.
Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono
essere
modificati
dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei
conti. Nelle
ipotesi
di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra
nelle competenze
di
una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera
non delegabile dal
Presidente
del Consiglio dei ministri.
143.
Per l’anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle
opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all’articolo 54 della legge
28 dicembre 2001,
n.
448, è stabilita in 30 milioni di euro.
144.
Per l’anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la
realizzazione di
infrastrutture
di interesse locale, di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, è
stabilita
in 70 milioni di euro.
145.
Le domande presentate ai sensi dell’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e le
domande
da presentare ai fini dell’ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui
ai commi 143 e
144
devono essere corredate dal progetto preliminare dell’opera ovvero
dell’infrastruttura che si
intende
realizzare. La presentazione del progetto preliminare è presupposto
indispensabile ai fini
dell’erogazione
del contributo, a condizione che l’ente assegnatario assuma, nella medesima
domanda,
l’impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro
dell’economia
e
delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione della
conclusione della fase di
progettazione
finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.
146.
Il comma 2 dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito
dal seguente:
«2.
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria
del 10 per cento
dell’importo
degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per
cento, la
garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per
cento;
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni
punto
di ribasso superiore al 20 per cento».
147.
Dopo il comma 2-bis dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, è inserito il
seguente:
«2-ter.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a
misura
dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo
garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza
necessità di
benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da
parte
dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo
documento,
in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare
residuo,
pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la
normativa
vigente.
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo
nei quindici
giorni
dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce
inadempimento
del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La
mancata
costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca
dell’affidamento e
l’acquisizione
della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto
o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli
oneri per il
mancato
od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato
di
collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche ai contratti in
corso
anche se affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b),
anteriormente alla data
del
1º gennaio 2004».
148.
Al comma 1 dell’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta
la seguente
lettera:
«c-bis) realizzare infrastrutture primarie con interventi
intersettoriali». Per l’attuazione della
lettera
c-bis) del comma 1 dell’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, introdotta dal
presente
comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l’anno
2004.
149.
Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell’opera che, ai sensi della
legge 21
dicembre
2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal
contraente
generale
con anticipazione di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20
per cento
dell’importo
dell’affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale
della quota
finanziaria
in proprio avviene, in unica soluzione, all’atto dell’ultimazione dei lavori.
150.
Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla
richiesta del soggetto
proponente,
all’attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli
interventi di cui
all’articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge
12
luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell’articolo 11
della legge 30 aprile 1999,
n.
136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla
Presidenza del
Consiglio
dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale
fine, il presidente
della
giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova
localizzazione, sottoscrivono
un
accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18
agosto
2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente
legge.
Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità
esistenti, alla data
della
ratifica da parte del comune dell’accordo di programma, sullo stanziamento
destinato alla
realizzazione
del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
151.
Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come
sostituito dal comma
3
dell’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo le parole:
«modernizzazione e lo
sviluppo
del Paese» sono inserite le seguenti: «nonché per assicurare efficienza
funzionale ed
operativa
e l’ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle
istituzioni dei
presìdi
centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza
culturale trascende
i
confini nazionali».
152.
All’articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n.
910, e successive
modificazioni,
le parole: «e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte»
sono
soppresse.
153.
Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le
finalità di cui
alla
legge 5 febbraio 1992, n. 139, è concesso un contributo in conto capitale di
27,3 milioni di euro
per
il 2004. Per permettere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio,
del 27
giugno
2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea
dal dumping
dei
Paesi asiatici, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004. Con
decreto del
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalità di
concessione del
contributo.
L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi
dell’articolo
88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva
approvazione da
parte
della Commissione europea.
154.
I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con
riferimento ai mutui
accesi
mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del
21 dicembre
1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1996, a valere
sulle risorse di cui
all’articolo
10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto
per il
completamento
del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
155.
Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico
allargato di cui
all’articolo
27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all’acquisizione della
disponibilità di beni da
adibire
al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono
essere effettuate
anche
mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 156.
156.
Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte
all’acquisizione della
disponibilità
di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante
contratti
di leasing
operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente,
compresa quella a
carattere
speciale. Qualora l’operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente,
essa è
preventivamente
autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell’acquisizione e
degli
aspetti
tecnico-finanziari dell’operazione stessa, con decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri,
su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle
finanze.
157.
Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività dei
servizi di
trasporto
pubblico locale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti.
La dotazione del fondo per l’anno 2004 è fissata in 33 milioni di euro. Con
decreto del
Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto
legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di
cui al presente
comma.
Quota parte, pari a 10 milioni di euro, è destinata al riequilibrio dei
maggiori esborsi
sostenuti
dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1º gennaio 2003
in relazione a
contributi
per i quali è prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui
redditi, in
misura
proporzionale all’entità degli esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti ai
sensi del terzo
periodo
possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9
luglio
1997, n. 241.
158.
È autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
spesa di 5 milioni
di
euro per l’anno 2004, di 7 milioni di euro per l’anno 2005 e di 10 milioni di
euro per l’anno 2006
destinati
alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del
passante di
Mestre
con il territorio delle comunità locali.
159.
Per il sostegno e l’ulteriore potenziamento dell’attività di ricerca
scientifica e tecnologica è
riconosciuto
un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e
2005 e fino
a 15
milioni di euro per l’anno 2006 a valere, fino all’importo di 15 milioni di
euro per ciascuno
degli
anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi
dell’articolo 3, comma 101,
della
presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro
dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie
degli
interventi
ammessi al finanziamento nonché dei destinatari, nel rispetto della normativa
comunitaria.
160.
Per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca avanzata nel settore
della fisica,
realizzate
in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione
scientifica
internazionale
e per l’avviamento di strutture di recente istituzione, è autorizzata per
l’anno 2004 la
spesa
di 2 milioni di euro in favore dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
161.
Per l’anno 2004 è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la
concessione di un
contributo
in favore dell’Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
162.
Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 1 della
legge 8 novembre
2002,
n. 264, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2004.
163.
Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento di
Trieste
all’Italia,
è concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di
euro.
164.
Il contributo di cui al comma 163 è destinato a concorrere ad iniziative
riguardanti
l’organizzazione
di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attività
editoriali.
165.
Il contributo di cui al comma 163 è altresì destinato al recupero e al restauro
di beni storici,
monumentali,
artistici, architettonici e museali di particolare pregio o significato e
interesse storico,
sociale
o culturale.
166.
Per l’esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi
leopardiani è
autorizzata
la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
167.
Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle
aree territoriali di cui
all’obiettivo
2, è assegnato all’Università campus bio-medico (CBM), di cui all’articolo 19
del
decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 256
del
31 ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 30
milioni di euro per
l’anno
2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.
168.
Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza nel campo della
prevenzione e cura
della
cecità, nonché per consentire iniziative di collaborazione e partenariato
internazionale, lo
stanziamento
annuo previsto dall’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , è
incrementato
dell’importo
di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all’articolo 2, comma
3, della
medesima
legge n. 284 del 1997.
169.
Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all’immissione in
commercio di
medicinali
per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le modalità di cui,
rispettivamente,
all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo
e
del
Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE)
n. 1084/2003 della
Commissione,
del 3 giugno 2003.
170.
È autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e
2006 a favore
dell’Istituto
superiore di sanità per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92,
comma 7, della
legge
23 dicembre 2000, n. 388.
171.
Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti
predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti
su conto
corrente
postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con
decreto del
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle
finanze,
sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e Poste
italiane
Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e
corrispettivi,
modalità
di attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle
specifiche
infrastrutture
tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all’utenza.
172.
Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in sostituzione delle
prestazioni
attualmente
già previste dal servizio universale.
173.
Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto
periodo è
sostituito
dai seguenti: «Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci
anni ogni
edificazione
su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui
predetti
soprassuoli,
la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad
insediamenti
civili
ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata
prevista in data
precedente
l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data».
174.
Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al
decreto del
Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
56 del 9 marzo
1994,
il termine previsto nel comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, è
prorogato
al 31 dicembre 2004.
175.
Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della legge
n. 449 del 1997
sono
integrate con l’importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni
finanziarie di cui
all’articolo
8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994
e sono
erogate
con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.
176.
Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono
autorizzati nel
triennio
2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente
legge, con la
decorrenza
e l’anno terminale ivi indicati.
177.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 13, della legge 27
dicembre 1997,
n.
449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche disposizioni
legislative
sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli
oneri
derivanti
dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi
dalle pubbliche
amministrazioni
come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono
autorizzati ad
effettuare
per la realizzazione di investimenti. La quota di concorso è fissata con decreto
del
Ministro
dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.
178.
La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre operazioni
finanziarie
stipulati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
179.
All’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6, dopo la parola:
«disponibili»
sono
inserite le seguenti: «al 1º gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e
3 del presente
articolo»
e le parole: «già predisposti e» sono soppresse.
180.
Al comma 3 dell’articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «e
della Fiera
di
Verona» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fiera di Verona, della Fiera
di Foggia e della
Fiera
di Padova».
181.
Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di
libri iscritte al
registro
degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10
per cento
della
spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e
dei libri sostenuta
nell’anno
2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro
dell’economia
e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di
imposta
anche
al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l’anno 2005,
in 95 milioni di euro.
182.
La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato
delle imprese
editrici.
Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall’editore, essa
deve comunque
essere
ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra
vendita o
prestazione
di servizio.
183.
Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la
stampa dei
seguenti
prodotti editoriali:
a) i
quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area
superiore al
50
per cento dell’intero stampato, su base annua;
b) i
quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un
prezzo effettivo
per
copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e
delle
associazioni
senza fini di lucro;
c) i
quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale
superiore al 50
per
cento della loro diffusione;
d) i
quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare
prodotti o servizi
contraddistinti
con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad
incentivarne
l’acquisto;
e) i
quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i
quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) i
cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi
anche se
corredati
da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le
pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione
di contributi,
di
offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle
utilizzate dalle
organizzazioni
senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie
finalità
di
autofinanziamento;
i) i
quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici, nonché di
altri
organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri
enti territoriali o che
svolgano
una pubblica funzione;
l) i
quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi
da quelli definiti
nell’articolo
74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre
1972,
n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale
previsto dallo
stesso
articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i
prodotti editoriali pornografici.
184.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può
essere fatto
valere
anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito
d’imposta
non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo
spettante;
l’eventuale
eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
185.
L’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e l’importo del
credito
d’imposta
di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo
d’imposta
durante il quale la spesa è stata effettuata.
186.
In caso di utilizzo del credito d’imposta in tutto o in parte non spettante si
rendono
applicabili
le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le
sanzioni
previste
ai fini delle imposte sui redditi.
187.
Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, si
interpreta
nel senso che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le cooperative di giornalisti
editrici di
agenzie
di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione
esclusiva
dell’Ente
poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a
percepire i
contributi
previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive
modificazioni,
qualunque siano le attuali modalità di trasmissione.
188.
I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle
agevolazioni di
cui
al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre
1992,
n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell’industria relativo
alle regioni Abruzzo,
Molise,
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati,
rispettivamente,
al
30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l’erogazione
del
contributo
in due o tre tranche.
189.
L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 è subordinata
all’autorizzazione
delle
competenti autorità europee.
190.
Dei contributi di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448,
possono
beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma
riservata
alle
emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere
comunitario. I nuovi
soggetti
beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.
191.
Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono
apportate le
seguenti
modifiche:
a) all’articolo
2, il quarto comma è abrogato;
b) all’articolo
5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’Istituto
può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre
aziende di
credito
e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le
disponibilità di un fondo
speciale
costituito presso l’Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte
dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato dell’aliquota ad esso spettante a norma
dell’articolo
5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
19
giugno
2003, n. 179, nonché con l’importo dei premi riservati al CONI a norma
dell’articolo 6 del
decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta
salvo il disposto
dell’articolo
90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
192.
L’Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere finanziamenti alla
CONI Servizi
Spa,
a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione
del debito esistente
della
società stessa.
193.
All’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine,
le
seguenti
parole: «, fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo», e nel
secondo
periodo,
le parole: «diversi da» sono sostituite dalla seguente: «inclusi».
194.
Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta
di scommesse
sportive
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174,
anche
al fine di dare attuazione ai princìpi formulati nell’articolo 39, comma 12-bis,
del decretolegge
30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,
n.
326, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i
concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative
ad
avvenimenti
sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con
i
decreti
interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta
Ufficiale
n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono
farlo entro il 31 gennaio
2004,
mediante comunicazione al CONI e all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e
pagamento,
nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale,
a titolo di
minimo
garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell’adesione, di un ulteriore
importo
complessivo,
pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate,
relative
agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso
medio bancario
praticato
alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28
febbraio 2004, il
30
giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta
unica, ai sensi del
decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei
relativi interessi
calcolati
al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in
cinque rate di pari
importo,
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall’anno 2004. Le cauzioni
prestate dai
concessionari
per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell’articolo 8 della
convenzione di
cui
al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 14 aprile
1999,
costituiscono garanzia anche per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi di
pagamento
derivanti
dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro
validità da parte
del
CONI e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato
versamento anche di
una
sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta l’immediata
decadenza della
concessione,
l’immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, l’immediato
incameramento
delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale. Gli
effetti
dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di
concessione, adottati
sulla
base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si
estinguono nei
riguardi
dei concessionari che effettuano l’adesione prevista nella presente lettera.
Nei confronti dei
medesimi
concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi
dall’Amministrazione
finanziaria,
per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli
anni
2000,
2001 e 2002. Dal 1º gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni
per il servizio
di
raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo
minimo dovuto da
ciascun
concessionario è pari ai prelievi spettanti all’amministrazione concedente
sulle scommesse
effettivamente
accertate nell’anno precedente, incrementato dell’aumento percentuale
realizzatosi
su
base regionale nell’anno di riferimento;
b) ai
concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a),
nonché a quelli che
hanno
tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima
lettera a), è
consentito
versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di
prelievo maturate
fino
al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente
agli anni 2000 e
2001,
ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate
sono versate entro il
30
ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una
sola rata nei
termini
previsti dal presente comma comporta l’immediata decadenza dalla concessione,
l’immediata
decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, l’immediato
incameramento
della
fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.
Le stesse misure
sono
attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni
il pagamento delle
ulteriori
somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione
fino al
raggiungimento
del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;
c) per
quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano
ferme
le
disposizioni dell’articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonché dei decreti interdirigenziali 6
giugno e 2
agosto
2002;
d) alla
CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate è
concesso un
contributo
di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.
195.
All’articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente
periodo:
«Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma
e per i quali entro
il
31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis,
comma 1, del decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale
disposizione si
applica
dal 1º maggio 2004».
196.
Al comma 13 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
«pari al 10
per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento».
197.
All’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Le
disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno
adempiuto
all’obbligo
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38».
198.
Le società sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti
dell’INAIL
mediante
rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.
Ai fini di
cui
al periodo precedente, le società sono tenute a effettuare i versamenti in
un’unica rata entro il 30
novembre
2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30
settembre
2004
e al 30 aprile 2005.
199.
Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la
preclusione, nei
confronti
delle società interessate, di ogni accertamento e l’esclusione di sanzioni.
200.
Alle società sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e
nel campionato
di
pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il
numero dei
giovani
sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell’Unione europea di età
compresa tra i
quattordici
e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, è concesso un
credito di
imposta
pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali
soggetti, e comunque
nella
misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.
201.
Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile limitatamente ai nuovi
assunti che
risultino
eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro
dipendente
risultanti
nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
a) la
percentuale dei cittadini di Paesi membri dell’Unione europea rispetto al
totale dei
giovani
sportivi dipendenti della società sportiva deve risultare superiore a quella
media dei tre anni
precedenti;
b) siano
osservati gli obblighi di legge previsti per l’assicurazione contro gli
infortuni e la
morte;
c) le
società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
202.
Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione del
reddito e del
valore
della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive né ai fini del
rapporto
di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º
gennaio
2004,
esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
203.
Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile entro il limite di spesa
di 1,5 milioni di
euro
per l’anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2005.
204.
Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il
finanziamento e
il
potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di
promozione sportiva è
destinata
la somma di 1 milione di euro per l’anno 2004.
205.
All’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 è
aggiunto il
seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il
Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono
stabiliti
le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso l’ente
pubblico di
cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1978, n. 250, nonché i
termini, la natura,
l’entità
delle prestazioni e i relativi premi assicurativi». Il decreto di cui
all’articolo 51, comma 2-
bis,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è emanato entro un anno
dalla data di entrata in vigore
della
presente disposizione.
206.
All’articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola:
«Lampedusa,»
sono inserite le seguenti: «nonché relativamente ai servizi aerei di linea
effettuati tra
gli
scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali
aeroporti nazionali,».
207.
Per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, il
limite
di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 10
milioni di euro per gli
anni
2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2006.
208.
Al comma 15 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le
seguenti
modificazioni:
a) al primo
periodo, le parole: «sono abrogate le disposizioni» sono sostituite dalle
seguenti:
«non
trovano applicazione le disposizioni»;
b) l’ultimo
periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la gestione
liquidatoria degli
enti
locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18
agosto
2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro
per il triennio
2004-2006».
209.
Per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è
stanziata la somma
annuale
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli
interventi di cui
all’articolo
2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2
milioni di
euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
210.
Ai fini di cui al comma 209, all’articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo
2001, n. 88,
nonché
all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e
dei
trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: «nell’anno 2000» sono sostituite
dalle seguenti:
«nell’anno
2003».
211.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento da
adottare
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro
dell’economia
e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,
n.
400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al
comma 209, in
particolare
per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi.
212.
Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello stato di
previsione del
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un
milione di
euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all’erogazione di
contributi a sostegno
delle
attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al
trasporto merci.
213.
I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie
imprese, di cui al
regolamento
(CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi
di
trasporto
merci, in proporzione alle unità di materiale rotabile da esse acquistate e di
nuovo poste in
uso
direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime
attività di
trasporto.
214.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro
dell’economia
e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalità di attribuzione e
gli
importi
dei contributi di cui al comma 212.
215.
Al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da
diporto è istituito nello
stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con
dotazione di 1
milione
di euro per l’anno 2004, 1 milione di euro per l’anno 2005 e 1 milione di euro
per l’anno
2006.
216.
Il fondo di cui al comma 215 è destinato all’assegnazione di contributi, per
l’abbattimento
degli
oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei
distretti
industriali
dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e
che ospitano
in
approdo almeno cinquecento posti barca.
217.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla
data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al
comma 216 e sono
definite
le modalità di assegnazione dei contributi.
218.
All’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla
legge
30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2.
L’alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con
modalità trasparenti e
non
discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell’azionariato tra il
pubblico dei
risparmiatori
e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono
preventivamente
individuate,
per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta
del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
attività produttive.
2-bis.
Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l’Erario, il
contenimento dei costi e
la
rapidità di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al
comma 2, il Ministro
dell’economia
e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalità di alienazione
delle
partecipazioni
direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad
euro 50
milioni,
secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei
princìpi di
trasparenza
e non discriminazione.
2-ter.
Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l’articolo 1, comma 2, della
legge 14
novembre
1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle
partecipazioni di
controllo
ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in
mercati
regolamentati
nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o
indirettamente,
ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali»;
b) al
comma 5, le parole: «Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e
della
programmazione economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato,
per
quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro» sono sostituite
dalle seguenti: «Il
Ministero
dell’economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni»;
dopo le
parole:
«possono affidare» sono inserite le seguenti: «anche in deroga alle
disposizioni dell’articolo
24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili»; dopo le parole:
«presente decreto» è
inserito
il seguente periodo: «I soggetti incaricati della valutazione possono
partecipare ai consorzi
di
collocamento ma non assumerne la guida»;
c) dopo
il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi
conferiti dal
Ministero
dell’economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o
ristrutturazione
delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della
partecipazione».
219.
All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: «è effettuato» sono sostituite
dalle
seguenti:
«può essere effettuato anche».
220.
All’articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «non
coinvolto
nella
strutturazione dell’operazione di alienazione» sono soppresse.
221.
All’articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con
modificazioni, dalla
legge
31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
A modifica di quanto previsto dall’articolo 13, primo comma, numero 5),
della legge 16
aprile
1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite
nei comuni di
Venezia
e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali
ovvero a terzi la
sua
attuale partecipazione».
222.
All’articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre
1973,
n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«1)
la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla
provincia ed
eventualmente
da altri enti locali;
2)
la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società
controllate;
3)
la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 per
cento».
223.
Il comma 24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta
nel senso che
gli
alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dell’articolo 18
della legge 4 marzo
1952,
n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso
della qualifica di
profugo
ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in
proprietà ai
profughi
assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla
predetta legge. Per la
determinazione
delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le
modalità di
pagamento,
si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della
domanda di
acquisto
dell’alloggio.
224.
Gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e
successive
modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere
utilizzati per finalità
diverse
da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non
statali, il
preesistente
vincolo di destinazione non può essere modificato.
225.
Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 23
dicembre 2000,
n.
388, e successive modificazioni, attualmente di proprietà statale, si applica
la disciplina prevista
dal
comma 8-ter dell’articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.
226.
All’articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n.
1158, come sostituito
dall’articolo
4 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Sono
devolute alla concessionaria, a decorrere dall’avvio dell’esercizio
ferroviario, le somme
riconosciute
ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia,
nella
misura
prevista dall’Accordo di programma vigente alla stipula della convenzione, con
gli eventuali
aggiornamenti».
227.
All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla
legge
30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato
operanti nel settore della
difesa,
dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri
pubblici servizi,
sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del
Ministro
dell’economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive,
nonché con i
Ministri
competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari,
quelle
nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo,
deve essere introdotta
con
deliberazione dell’assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al
Ministro
dell’economia
e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da
esercitare di
intesa
con il Ministro delle attività produttive:
a) opposizione
all’assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite
al
possesso
azionario di cui all’articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali
intendendosi quelle che
rappresentano
almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con
diritto di
voto
nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro
dell’economia e delle
finanze
con proprio decreto. L’opposizione deve essere espressa entro dieci giorni
dalla data della
comunicazione
che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di
iscrizione
nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l’operazione rechi pregiudizio
agli interessi
vitali
dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l’esercizio del potere di
opposizione, il
diritto
di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale,
connessi alle
azioni
che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di
esercizio del potere di
opposizione,
attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto
pregiudizio
arrecato
dall’operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può
esercitare i diritti di
voto
e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi
alle azioni che
rappresentano
la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In
caso di
mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell’economia e delle
finanze, ordina la
vendita
delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure
di cui
all’articolo
2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di
opposizione è
impugnabile
entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo
regionale del
Lazio;
b) opposizione
alla conclusione di patti o accordi di cui all’articolo 122 del testo unico di
cui al
decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata
almeno la ventesima
parte
del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell’assemblea
ordinaria o la
percentuale
minore fissata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto.
Ai fini
dell’esercizio
del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell’economia e delle
finanze
dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia
avuto
comunicazione
in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del
1998.
Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data
della
comunicazione
effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l’esercizio
del
potere
di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello
patrimoniale
dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del
provvedimento di
opposizione,
debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti
accordi
o
patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora
dal comportamento in
assemblea
dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con
l’adesione ai patti
di
cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58
del 1998, le delibere
assunte
con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di
esercizio del
potere
di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o
agli accordi
innanzi
al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
c) veto,
debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli
interessi vitali
dello
Stato, all’adozione delle delibere di scioglimento della società, di
trasferimento dell’azienda,
di
fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all’estero, di
cambiamento dell’oggetto
sociale,
di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al
presente articolo. Il
provvedimento
di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci
dissenzienti
innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina
di un amministratore senza diritto di voto».
228.
Il potere di opposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 31
maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, come
modificato
dal comma 227, è esercitabile con riferimento alla singola operazione. Esso è
altresì
esercitabile
quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri
un
incremento
pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti esercitabile
ogniqualvolta
sorga
l’esigenza di tutelare sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico
entro il termine di
dieci
giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l’atto di esercizio del
potere statale deve
contenere
esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono
manifestati.
229.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro
dell’economia
e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con
i
Ministri
competenti per settori, sono individuate le società dai cui statuti va
eliminata, con
deliberazione
dell’assemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al
Ministro
dell’economia
e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri speciali.
230.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri
dell’economia
e delle finanze e delle attività produttive, da adottare entro novanta giorni
dalla data
di
entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i criteri di
esercizio dei poteri speciali,
limitando
il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello
Stato.
231.
Gli statuti delle società nelle quali è prevista la clausola che attribuisce
allo Stato i poteri
speciali
sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230.
232.
In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è assegnato alla CONI
Servizi Spa,
a
titolo di apporto al capitale sociale, l’importo di 130 milioni di euro per
l’anno 2004.
233.
Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il
Ministero degli
affari
esteri può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà
demaniale
all’estero
che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni
distaccate, ad
altre
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo
2001,
n. 165, e successive modificazioni, con l’obiettivo dell’internazionalizzazione
del sistema
produttivo
italiano.
234.
All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti
modifiche:
a) dopo
il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis.
Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono
introdurre
regole
che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati
prevedendo, nel
rispetto
delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della
modalità di
conferimento
del servizio.
5-ter.
In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con
l’erogazione dei servizi,
non
sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai
precedenti commi
provvedono
all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete
esclusivamente
mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito
di procedure
di
evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24 della
legge 11 febbraio
1994,
n. 109, e all’articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21
dicembre
1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
gestione dei
servizi,
sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare
direttamente i
lavori
connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa
vigente e purché
la
gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo
alla rete, sia
l’esecuzione
dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto
esclusivamente la
gestione
del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con
le procedure ad
evidenza
pubblica previste dalla legislazione vigente.»;
b) al
comma 15-bis è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì escluse dalla
cessazione le
concessioni
affidate alla data del 1º ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a
quelle da esse
direttamente
partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del
servizio,
nonché
a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa
data abbiano
provveduto
a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma,
in
entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del
termine
equivalente
a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore
a seguito
di
procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per
caso la cessazione in
una
data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di
particolari
investimenti
effettuati da parte del gestore.»;
c) dopo
il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
«15-quater.
A decorrere dal 1º gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo
nei casi
in
cui si tratti dell’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi
forniti dalle società
partecipanti
alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della
legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità
indipendenti del settore
e la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il
Governo
definisce le condizioni per l’ammissione alle gare di imprese estere, o di
imprese italiane
che
abbiano avuto all’estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure
di evidenza
pubblica,
a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e
siano garantiti
tempi
certi per l’effettiva apertura dei relativi mercati».
235.
All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le
parole: «aziende
agricole»
sono sostituite dalle seguenti: «aziende artigianali, agricole e di pesca». La
disposizione di
cui
al presente comma ha effetto limitatamente alle somme già stanziate alla data
di entrata in
vigore
della presente legge.
236.
Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono autorizzati
a
procedere
all’alienazione di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare
eventuali
debiti
pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalità di attuazione sono
autorizzate con
decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, nel
rispetto
della normativa generale sull’alienazione dei beni immobili pubblici.
237.
Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie,
il risparmio della
risorsa
idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione
degli
interventi
di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai
siti interessati
dalla
presenza di amianto, nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese
quelle ex estrattive
minerarie,
è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006.
238.
Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari
dell’assegno
vitalizio
di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, sono
elevati
a 500 euro mensili.
239.
Al comune di Lampedusa è riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione
di euro per
l’anno
2004 per fronteggiare l’emergenza profughi.
240.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della
legge 5 agosto 1978,
n.
468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei
provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006,
restano
determinati,
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle
A e B,
allegate
alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per
il
fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
241.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e
triennio 2004-
2006,
in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla
legge
finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
242.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come
sostituita
dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti
di spesa
per
il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia
classificati fra
le
spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006, nelle
misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
243.
Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le
autorizzazioni
di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente
legge sono
ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
244.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a
carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
nelle misure
indicate
nella Tabella F allegata alla presente legge.
245.
A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale,
riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e
gli enti
pubblici
possono assumere impegni nell’anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei
limiti massimi di
impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
Tabella,
ivi
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
246.
In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
legge 5 agosto 1978,
n. 468,
e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di
leggi di spesa sono
indicate
nell’allegato 1 alla presente legge.
247.
In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le
autorizzazioni
di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti
dello stato di
previsione
di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente
legge.
248.
La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per
le riduzioni di
entrata
e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte
corrente viene
assicurata,
ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive
modificazioni,
secondo il prospetto allegato.
249.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle
province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti.
250.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare
sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di
Trento
e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è
ripartita
tra gli interventi di cui all’articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, la
somma
di 25 milioni di euro nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 4 della legge
23
dicembre 1999, n. 499, per l’anno 2004.
251.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte
mediante quota parte
delle
maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
252.
La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2004.