Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

 

Art. 1.

(Risultati differenziali)

1. Per l’anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di

competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie.

Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato

finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi

compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di

euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in

termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2004.

2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio

pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,

rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di

euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato

è determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il

bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare è

determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello

massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in

310.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni

effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con

ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti

dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare,

salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari

per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del

Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale

finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economicofinanziaria.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di entrate)

1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive

modificazioni, le parole da: «per i quattro periodi successivi» fino alla fine del comma sono

sostituite dalle seguenti: «per i cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura

dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004 l’aliquota è stabilita nella

misura del 3,75 per cento».

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale

per gli imprenditori agricoli, come modificato dall’articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2003» sono sostituite dalle

seguenti: «anni dal 1998 al 2004»;

b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti:

«a decorrere dal 1º gennaio 2005».

3. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente

le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, prorogato,

da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall’articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è

ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.

4. Per l’anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le

modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al

decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

5. Per l’anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre

2000, n. 388.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 29, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché

non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco

o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei

criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del

Ministro delle politiche agricole e forestali»;

b) dopo l’articolo 78 è inserito il seguente:

«Art. 78-bis. - (Altre attività agricole) – 1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali

esercitate oltre il limite di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte

eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario

relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e

commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 29, comma 2, lettera c),

ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il

reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o

soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il

coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice

civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate

o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il

coefficiente di redditività del 25 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 87,

comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal

caso l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le

modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in

materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni»;

c) all’articolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all’articolo 81,

comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 29,

eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di

redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non

incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80».

7. Dopo l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Attività agricole connesse) – 1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed

alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, l’imposta sul

valore aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari

al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli

acquisti ed alle importazioni.

2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso

l’opzione o la revoca per la determinazione dell’imposta nel modo normale si esercitano con le

modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in

materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».

8. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma:

1) dopo la parola: «manipolazione,» sono inserite le seguenti: «conservazione,

valorizzazione,»;

2) le parole: «, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell’articolo 28 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,» sono soppresse;

3) dopo la parola: «conferiti» è inserita la seguente: «prevalentemente»;

4) le parole: «nei limiti della potenzialità dei loro terreni» sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato.

9. All’onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l’anno 2005 e 9,6 milioni

di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

10. All’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: «almeno del 9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno

dell’8 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il

relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «i ricavi o

compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo

concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento»;

3) alla lettera b), le parole: «un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o

compensi annotati nelle scritture contabili» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento non

superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione

pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i

predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili»;

b) al comma 6, le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 5»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi,

determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non

soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra

l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni

ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per i periodi d’imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d’impresa o

di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle

disposizioni di cui:

a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis),

dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

modificazioni;

b) all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) all’articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per i medesimi periodi d’imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d’impresa o

di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile

sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato»;

f) al comma 9, le parole: «non soddisfa la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «non

soddisfa le condizioni»; al medesimo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d’imposta successivo a quello nel

quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4»;

g) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La sospensione dell’esercizio dell’attività, ovvero della licenza o dell’autorizzazione

all’esercizio dell’attività, prevista dall’articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del

1997, è disposta dal direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni

a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano

constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo

scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all’articolo 19,

comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è

immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i

corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si

applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;

h) al comma 12, lettera b), le parole: «importo superiore a 5.154.569,00 euro» sono sostituite

dalle seguenti: «importo superiore a 5.164.569,00 euro»; nel medesimo comma, alla lettera c), le

parole: «hanno titolo a regimi forfettari» sono sostituite dalle seguenti: «si sono avvalsi dei regimi

forfettari»;

i) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore

dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i

soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di

beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari

di partita IVA»;

l) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il periodo precedente si applica solo

con riferimento agli incrementi di cui al comma 4».

11. Per l’anno 2004 è istituita l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle

aeromobili. L’addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all’entrata del

bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un

apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico

aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso

confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio

comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale

del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e delle

strutture, l’80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al

contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle

principali stazioni ferroviarie.

12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l’anno 2003», sono inserite le seguenti: «e

per l’anno 2004»;

b) all’articolo 16, comma 6, dopo le parole: «30 aprile 2004» sono inserite le seguenti: «, salvo

che il contribuente non presenti istanza di trattazione»;

c) all’articolo 19, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2004»;

d) all’articolo 21, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2004»;

e) all’articolo 21, comma 6, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2004».

13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono

prorogate fino al 31 dicembre 2004.

14. All’articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: «10%» sono sostituite dalle seguenti: «30

per cento». La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la

percentuale da fissare per analoga esigenza.

15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui

all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli

interventi di bonifica dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, entro l’importo

massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del

contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 della legge

27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai

comuni di prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree

pubbliche per l’esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di

costruzione.

16. All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2003»

e: «30 giugno 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30

giugno 2005» e le parole da: «aliquota del 36 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite

dalle seguenti: «aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura

pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita

o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 60.000 euro».

17. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «prorogata da

ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è

ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita sino al 31

dicembre 2004».

18. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale

e comunale al gettito dell’IRPEF di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,

n. 289.

19. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è prorogato

al 31 dicembre 2004. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede nel limite

massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.

20. All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003» sono sostituite dalle

seguenti: «30 settembre 2004»;

b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: «Il Governo presenta al Parlamento entro

il 30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «; il Governo presenta al Parlamento entro i

successivi trenta giorni»;

c) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la scadenza del 30

settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il

Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di

proporre al Parlamento l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento

ai principi costituzionali dell’autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province,

delle città metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali

riferibili al loro territorio».

21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle

maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo

d’imposta successivo alla predetta data.

22. Nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di cui all’articolo 3, comma

1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni

legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse

attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di

entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1º

gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai

profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il

tributo.

23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22

provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla

normativa statale vigente in materia.

24. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31

dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

25. Nell’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il

31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «chiuso entro il 31 dicembre 2002». L’imposta

sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate

annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i

seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.

26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342,

possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in

corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell’imposta sostitutiva del 19 per

cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L’imposta sostitutiva

dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali,

senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,

rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per

cento nel 2006. L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei

redditi relativa al periodo di imposta in cui è effettuato l’affrancamento dei valori. All’articolo 4 del

decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la

fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la

società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di

indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o

controllo presso la società bancaria conferitaria».

27. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo si fa

riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui

al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.

28. All’articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «reddito

complessivo» sono inserite le seguenti: «, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da

abitazione principale,».

29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all’articolo 31

della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali,

anche in deroga alla normativa vigente. L’importo degli interventi non può essere superiore a

15.000 euro.

30. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni

fiscali di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni

caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.

31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre

disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle

associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente

riconosciute senza fini di lucro.

32. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2),

sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione

del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non

oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico

interesse».

33. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,

concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e

l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono

prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.

34. All’articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:

«trenta unità» sono sostituite dalle seguenti: «33 unità».

35. Per garantire con carattere di continuità le esigenze di monitoraggio degli andamenti di

finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonché

per la prosecuzione dell’attività della struttura interdisciplinare prevista dall’articolo 73, comma 1,

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l’autorizzazione di spesa

di cui all’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,

è determinata, a decorrere dall’anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.

36. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni,

dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non

siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, e non

siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai

membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza,

ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;».

37. All’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «conseguente alla» sono sostituite

dalle seguenti: «anche a seguito della»; nello stesso comma, dopo le parole: «relativi ai rimborsi ed

ai recuperi» sono inserite le seguenti: «, anche mediante iscrizione a ruolo,».

38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle

attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004. Le disponibilità di

cui al presente comma sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi, anche in forma

di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la

costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le

disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per

l’espressione del parere delle competenti Commissioni.

39. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: «imprese» sono inserite le

seguenti: «produttrici o» e dopo la parola: «distributrici», sono inserite le seguenti: «compresi i

grossisti».

40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive,

agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica

fornita ai clienti grossisti di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,

n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle

tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese

che li impiegano per la produzione di energia elettrica».

41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’articolo 32 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, l’imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base della rendita catastale

attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori

o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell’imposta

relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale

importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004, in misura pari a 2 euro

per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.

42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l’utilizzazione di beni immobili

del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell’articolo 12, comma

5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno

1990, n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra il 1º gennaio 1990 e la

data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei seguenti atti legislativi di

settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio

1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta

sestuplicata dal 1º gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei

canoni di cui all’articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692.

44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con

le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in

corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre

2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:

a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato

versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9

della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza, il versamento

da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:

1) all’intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e

200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i

versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;

2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e

200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette

somme di 3.000 e 6.000 euro;

b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del

predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle

dichiarazioni relative a tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;

c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del

2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui

all’articolo 9 della medesima legge;

d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge

n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi

d’imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;

e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di

entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito

positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore

aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di

cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata

perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di

cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di

avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di

entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che il

contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o

l’integrazione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli

interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato;

f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica

l’articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione

integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente

comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L’esercizio della facoltà di cui al periodo

precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

45. Le disposizioni dell’articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si

applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della

presente legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli

emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma,

in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di

3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere

versati in tre rate con le modalità stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle

finanze, di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come modificato dall’articolo 34,

comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

46. Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non

sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in

vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture

private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle

dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché all’adempimento delle formalità omesse per

le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La

presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l’adempimento delle formalità

omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in

particolare, l’articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.

47. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si

avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche

relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono

state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di

cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute all’estero alla data del 31

dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:

a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell’inventario, nel rendiconto ovvero nel

bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data

nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;

b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i maggiori valori iscritti si

considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività

produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31

dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;

c) il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo 2004.

48. Relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell’articolo

15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di

contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore

della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al

contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali,

alla predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di

constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di

accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è

effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente

legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai

sensi dell’articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione

dell’eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data

di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la

proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di

irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento della

definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al

contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.

49. Le disposizioni dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle

liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data

di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla

data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono

versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un

massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le

somme dovute superano i 50.000 euro. L’importo della prima rata è versato entro il predetto

termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull’importo delle

rate successive.

50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14,

15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via

telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con

decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai

sensi dell’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come modificato dall’articolo 34,

comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno già

effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli

articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi

dell’articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente

ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di

accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di

cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di

constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).

52. Ai fini del concordato preventivo di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito

d’impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d’imposta

in corso al 1º gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli

studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come

previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo

l’obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste

dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti

dall’applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.

53. Il comma 22 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

«22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori

entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1º gennaio 2004. In caso di mancata

adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni

per la concessione d’uso sono rideterminati, con effetto dal 1º gennaio 2004, nella misura prevista

dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342,

rivalutate del trecento per cento».

54. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono inseriti i

seguenti:

«2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice civile

può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da

parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti

della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater

attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società

è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli

iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma

digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro

delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la

legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio».

55. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti:

«Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti:

«Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti:

«Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro».

56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall’aumento dell’aliquota di accisa e dal

conseguente incremento del gettito dell’imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale

copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell’articolo 3, nonché per

l’applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta

successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati,

delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti

la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

57. A decorrere dal 1º gennaio 2003, all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito

dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo le parole: «reddito complessivo», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, al

netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale e per le relative pertinenze,»;

b) al comma 1, le parole: «reddito concorrono» sono sostituite dalle seguenti: «reddito

complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono».

58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle

imposte, l’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG

dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la

eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.

59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,

all’articolo 8, comma 1, le parole da: «previsti» fino a: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite

dalle seguenti: «che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di

cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che

nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila

euro».

60. All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 11, del

decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322» sono inserite le seguenti:

«nonché dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo

decreto,»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una

somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall’articolo 7-bis del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

all’articolo 3, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni

spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione

elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce

corrispettivo agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei

compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La misura del

compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con

l’applicazione di una percentuale pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT nell’anno precedente».

62. A decorrere dall’anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell’articolo 21 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro.

63. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i

moltiplicatori previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti

l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono

rivalutati nella misura del 10 per cento.

64. All’articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «50 milioni di

euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».

65. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «degli utili

distribuiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei proventi cui al comma 37», dopo le parole: «la

provincia di Lecco,» sono inserite le seguenti: «la provincia di Varese» e sono soppresse le

seguenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco».

66. Il termine di cui all’articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come

modificato dall’articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è differito,

limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.

67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee

croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di

poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non

aderenti con antisettico, si applica l’aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L’efficacia delle

disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato

istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione

europea.

68. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:

«14-bis.1. L’efficacia delle disposizioni del comma 14-bis è subordinata, ai sensi dell’articolo 88,

paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte

della Commissione europea».

69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,

n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle

persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed

enti pubblici)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il

triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai

dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso

complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a

consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del

fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle

università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e

delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione

delle opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova

istituzione e all’articolazione su più sedi dell’attività didattica.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Istituto

nazionale di fisica nucleare (INFN) e l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA)

concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006

garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia

superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 5 per

cento per ciascun anno. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’istruzione,

dell’università e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione

del fabbisogno programmato per ciascun ente.

3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse

proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare

ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese,

prevedendo anche l’interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e

attività.

4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto

europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi

comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la

formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per

l’attuazione delle politiche comunitarie e per l’internazionalizzazione delle imprese.

5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell’ASI, i pagamenti

relativi alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati

ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima

ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma

«Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo», ai sensi della legge 29 gennaio 2001,

n. 10, e dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto

degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e

5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli oneri contrattuali

del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

8. Per l’anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad

eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle

deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale

comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

10. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società,

persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:

a) 100 milioni di euro per l’anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e

2006 per i debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre

2000;

b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal

Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31

dicembre 2003.

11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno, per essere

assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi

Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,

tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla

Corte dei conti.

12. Al fine di provvedere all’estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da

Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.

13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell’articolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa

Sede e l’Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, è autorizzata la spesa massima di

25 milioni di euro per l’anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, da iscrivere in

apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. Le modalità, i criteri e l’entità delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca d’Italia

trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni

finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e

finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, sentita la stessa Banca d’Italia.

15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, all’atto del perfezionamento di operazioni

finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello

Stato, l’istituto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle

finanze, indicando il beneficiario, l’importo dell’operazione finanziaria e il relativo piano di

rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle

finanze, sentita l’Associazione bancaria italiana.

16. Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli

enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali

costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare

spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare

l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui

all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di

investimento.

17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell’articolo 119,

sesto comma, della Costituzione, l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti obbligazionari, le

cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un’attività patrimoniale preesistente e le

cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del prezzo di mercato

dell’attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un’unità indipendente e specializzata.

Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie

fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre

amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le

operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite

massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di

effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette

tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,

sentito l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

18. Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni

immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione

straordinaria di opere e impianti;

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri

beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di

partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti

a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di

proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o

di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la

retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale

fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2

dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi,

dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla

valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all’indebitamento per il

finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al

ripiano di perdite. A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire

dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il bilancio

dell’azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio

finanziario precedente l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di

esercizio.

20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT.

21. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento

della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da

16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano,

nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.

22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29

marzo 2001, n. 137, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è

autorizzato a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con

enti pubblici, con le quali affidare l’istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge

n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione.

23. All’onere derivante dall’applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel

fondo di cui all’articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

24. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative all’aumento degli

importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei

profughi italiani, già prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31

dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio

2001. A tale fine, è autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per

ciascuno degli anni 2005 e 2006.

25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell’IVA da rimborsare alle

regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge

7 dicembre 1999, n. 472, e dell’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è

effettuata al lordo delle quote dell’IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla

normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005

e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in

cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.

26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli

enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di determinazione dei rimborsi di

cui al comma 25.

27. Per l’anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato di 20 milioni di

euro. L’incremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio

associato di servizi.

28. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le

entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni

immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all’articolo 187,

comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e

successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non

superiore al 2 per cento dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, si intendono al lordo

di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico

degli enti stessi.

30. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio

2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente all’anno 2004, è autorizzato a

concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilità speciali di

cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali

dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto

ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF, quali risultano dalla deliberazione

del CIPE per l’anno 2004, nonché a titolo di compartecipazione all’IVA, quali risultano dalla

proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi

dell’articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000.

31. Limitatamente all’anno 2004, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a

concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle

somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale all’IRPEF e Fondo

sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo

anno.

32. Ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello Stato dall’Accordo tra

Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle

regioni, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all’articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il

mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l’obbligo del ripristino del livello del

finanziamento corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra Governo, regioni e province

autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dall’articolo 85, comma 6, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388.

33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,

n. 56, nonché della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento

e di Bolzano, concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali,

di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a

quello previsto dall’Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3

agosto 2000, di cui al comma 32.

34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari

anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

35. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati

in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre

2002, n. 289. Per l’anno 2004, l’incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro,

derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita

dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito in misura del 50 per

cento del totale in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30

giugno 1997, n. 244, e per il restante 50 per cento in favore della generalità dei comuni.

36. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un

contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro,

per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli

investimenti.

37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si

applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato conseguenti

ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e 2000, dai

concessionari della riscossione.

38. Al comma 14 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre

1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito, nell’ambito della unità

previsionale di base 6.1.1.2 – Uffici all’estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze

per consumi intermedi, relativi agli uffici all’estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10

per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità previsionale di

base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del

Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero

dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti

Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

40. All’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i

seguenti:

«A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all’estero ed in attesa dell’accreditamento

dei finanziamenti ministeriali di cui all’articolo 2, la competente direzione generale del Ministero

degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del

Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli

affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi

conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.

Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all’entrata del controvalore in euro

dell’importo prelevato seguendo le procedure previste dall’articolo 6 della presente legge e dai

decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell’avvenuto versamento viene data

comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al

Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del

bilancio presso il Ministero degli affari esteri».

41. All’articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «da emanare

entro il 28 febbraio 2003,» sono soppresse.

42. All’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Il 10 per

cento delle maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «di ciascun anno».

43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni

per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla

gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure

amministrative relative alle organizzazioni non governative.

44. Per gli oneri derivanti dall’assunzione, per il periodo febbraio 2004-febbraio 2005, della

Presidenza italiana per l’organizzazione dell’attività della «International Task Force per

l’educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah» è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di

500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca.

45. L’articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Copertura finanziaria) – 1. Gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 4,

nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita

unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute».

46. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla

contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione

integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello

0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l’anno 2004 ed in

1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.

47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente

personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l’anno

2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente

di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di

polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta

a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall’anno 2004, la somma di 200

milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e

dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni,

in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché

con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.

48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e dell’imposta

regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e

successive modificazioni, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11,

comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi

dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005,

nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui

all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei

rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di

deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla

determinazione della quota da destinare all’incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto

massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle

amministrazioni dello Stato.

50. In relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i

maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui

all’ultimo periodo del comma 40 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a

decorrere dall’anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui

all’articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini del

calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate

dall’articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla

legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.

51. A decorrere dall’anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri

derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad

esaurimento, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già consolidati nel

Fondo di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro

tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l’anno 2003. Per i comuni

che non certificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dal 1º gennaio 2004 e per gli anni

successivi, sarà effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento annuo.

52. In deroga a quanto stabilito dall’Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre

2001, e in relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il

concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto

a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l’anno 2004 e di 275 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio

contrattuale 2002-2003.

53. Per l’anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze

armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad

assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a

figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché

quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei

vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2003 e non ancora effettuate

alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la

professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e

successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni

di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le università

continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all’articolo 51, comma

4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al

trasferimento alle singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le

amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non

economici, le università e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto

del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27

agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le

autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni

previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003,

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di

entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano

all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell’assorbimento di personale

delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200

unità.

54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di

servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti

disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento

autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di

cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale

complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A

tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero

dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l’anno 2004 ed a

280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39,

comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni

richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante

criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nell’ambito delle procedure di

autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti

a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa

nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione

civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela

del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonché dei

vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per

ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo

tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a

professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di

personale da parte dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno in correlazione all’effettiva

restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e

dell’amministrazione penitenziaria in correlazione all’effettiva restituzione a compiti direttamente

operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.

56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, è comunque consentito il trasferimento

dei docenti universitari dall’università nella quale prestano servizio ad altra università statale.

57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque,

dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un

procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già collocato

in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria

richiesta, dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di

impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata

complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di

riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico

a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento

da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati ordinari,

amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali

e alle relative federazioni nonché al comparto scuola. Per l’anno 2004, in attesa della completa

attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti,

dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni,

la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del

Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

l’Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 60.

59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici

situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere

personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto

Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i

requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio

presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o

di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto in servizio fino alla conclusione

delle predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso dall’esterno. Ai

fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l’anno 2004, assunzioni per 50 unità di

personale e, per l’anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unità. All’onere derivante dall’attuazione

del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere

dall’anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 a carico del

fondo di cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, mediante

utilizzo delle disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992,

n. 225.

60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza

pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie

locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali,

per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le

regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri

e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il

ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il

personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per

cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, tenuto conto, in relazione

alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da

assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle

entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente

assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in

ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione

superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a

quello previsto dall’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,

maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia

superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di

personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno

2003. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni

di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria

e fino all’emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e

i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di

stabilità interno per l’anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,

secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni

caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di

funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali

compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività

produttive d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione

pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di

equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo

indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

61. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni

pubbliche che per l’anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un

anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la

copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e

successive modificazioni, è prorogata per l’anno 2004. In attesa dell’emanazione del regolamento di

cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate,

nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare

assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni,

previo accordo tra le amministrazioni interessate.

62. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del

territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con

contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 34, comma 19, della legge

27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi

fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l’anno 2004, può

altresì continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di

cui all’articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di

collaborazione coordinata e continuativa, nonché a stipulare le convenzioni previste dal comma 2

dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di

formazione e lavoro di cui all’articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dai

commi da 53 a 71 per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere

instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31

dicembre 2004.

64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato,

di cui all’articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31

dicembre 2004.

65. Per l’anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di personale a

tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con

convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa

previsti dall’articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive

modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale

dello Stato nell’anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare

quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non

trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le

province e i comuni che per l’anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità

interno, cui si applica quanto disposto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il

comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, provvede all’acquisizione di personale civile con

professionalità nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle

procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure l’Amministrazione può

avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2004 e 2005.

67. La definitiva pianta organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è confermata

nel limite di 320 unità previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti

tra l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a

tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato

in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite

massimo di 30 unità, nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con

regolamento adottato dall’Autorità con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 31

luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per

il funzionamento dell’Autorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui

al precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di mobilità previste dalla

normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge,

risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di

distacco presso l’Autorità. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato è stabilita

dall’Autorità con propria delibera, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6

settembre 2001, n. 368.

68. Per l’anno 2004, per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto superiore

per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico (IRCCS), l’ASI, l’ENEA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento

speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di

collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti

finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a

carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di

finanziamento ordinario delle università.

69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le

amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non

economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale

non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure

di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre

amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio

del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.

A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti

ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle

predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i

piani previsti dall’articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui all’articolo 21

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, comma 8,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80

milioni di euro per l’anno 2004, 190 milioni di euro per l’anno 2005 e 300 milioni di euro a

decorrere dall’anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale

comunque non superiori a 2.490 unità nell’anno 2004, 3.420 nell’anno 2005 e 3.430 nell’anno

2006. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente

comma è inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in

funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti

messi a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate eventualmente non coperti si

provvede mediante i reclutamenti ordinari.

71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i

tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato possono avvalersi su

base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e

contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale

dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché di

enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle

organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro

dell’economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del

predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni. Con le medesime

deroghe e modalità, le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso

l’Agenzia del demanio che ha esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto

legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo

personale in servizio presso l’Agenzia del demanio può essere destinato anche ad altre

amministrazioni con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la

funzione pubblica.

72. L’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si

interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale

percettore dell’indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo

articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2,

del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. L’articolo 19, comma 4, della

legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che l’emolumento ivi previsto compete

esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle

qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini dell’attribuzione dei

trattamenti di cui all’articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli

43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1º aprile 1981, n. 121. Gli

importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il

disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i

successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.

73. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme ivi richiamate si

interpretano nel senso che il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi,

delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell’assegno di

confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.

74. L’articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda

prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei

carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell’applicazione della

legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.

75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell’Unione

europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a

gruppi di lavoro, comunque denominati, nell’ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione

dell’Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il

pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica.

76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in

deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo

svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 20,937

milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella

disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal

medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma

3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato,

non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale.

77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui all’articolo 78, comma 2,

alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

78. Nelle more dell’attuazione della vicedirigenza di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6

settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, il personale del Ministero dell’economia e delle finanze appartenente alla ex carriera

direttiva, posizione economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII

qualifica funzionale, è inquadrato ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990,

n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX qualifica

funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le

vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni, sono

rideterminate sottraendo i posti in organico attribuiti al suddetto personale. Al predetto personale è

attribuita la decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata in

vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154.

Sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1º gennaio 2004 non spettano gli interessi e la

rivalutazione monetaria. Le controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative

all’applicazione dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle

spese di lite.

79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la

relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato

e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale

compete l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti

fuori dal distretto della corte d’appello di Roma.

80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa prevista è determinata in 3.844.206 euro a

decorrere dall’anno 2004. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio

dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7,

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da

apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della

citata legge n. 468 del 1978.

81. Al fine di realizzare l’omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura

mensile dell’indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura

dall’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro

22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, è rideterminata in

236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.

82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo

di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per

lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro

riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno un

quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti.

83. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) – 1. Il coordinamento delle

politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle

alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è

organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed

umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche

sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 10, comma

4, comprese quelle previste dall’articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8

novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della

prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e

documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la

rilevazione, l’elaborazione, la valutazione e il trasferimento all’esterno delle informazioni sulle

tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per

l’azione antidroga di cui all’articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad

altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle

persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione

dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento

alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati

di tossicodipendenza, contenente altresì l’elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri

di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita

Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal

Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso».

84. All’articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti

e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le

parole: «Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nazionale

per le politiche antidroga».

85. All’articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga».

86. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei limiti delle

risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell’ambito delle dotazioni

organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e

successive modificazioni, è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo

2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle

procedure non ancora concluse.

88. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e

dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’articolo 459 del testo unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di

cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) – 1. Nei confronti di uno

dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle

proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro

relativo al personale del comparto scuola, di cui all’accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto

l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.

2. I docenti di scuola dell’infanzia ed elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di

circolo didattico con almeno ottanta classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo

grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero

quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si

tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla base di un

numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si

tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi

coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i

criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti

alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti

individuati ai sensi del comma 1».

89. Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’articolo 1 del decreto-legge 25

settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli

uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o

interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di

concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di

specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse

finanziarie da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla

formazione del personale del comparto scuola.

90. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a

livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno

agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e,

nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste,

d’ufficio.

91. Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per

cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, che risultano

disponibili al 1º gennaio 2004».

92. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo

2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per

i seguenti interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere

di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione

degli adulti;

d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.

93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, nell’anno 2004, delle attività in base

ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è

autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

94. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i

seguenti:

«7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per

l’attribuzione del contributo medesimo.

7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare

con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni

iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal

pagamento delle tasse scolastiche».

95. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37,

comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59,

comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno

2004:

a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni

dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di

previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione

dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione

artigiani.

96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente dovuti

dallo Stato sono determinati per l’anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al

comma 95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).

97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le gestioni

interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 95, lettera a), della

somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni

a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti

pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,28

milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale

minatori e dell’ENPALS.

98. All’elenco di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il seguente:

«23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali».

99. All’articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16

luglio 1947, n. 708, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa il certificato di agibilità

potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo

l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente».

100. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma:

«15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 del

decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono

direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo».

101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro

per l’anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare

all’ulteriore finanziamento delle finalità previste dall’articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da

destinare al potenziamento dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al

finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di

accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a

rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali

destinati a soggetti privi di lavoro.

102. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici

corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino

complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall’articolo 38,

comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita

all’articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto un

contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i

trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme

pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento

pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996,

n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto

legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai

dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui

alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad

esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,

n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il

personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle

ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L’importo

complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso

contributo, all’importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti

contributi, al netto della somma corrispondente all’applicazione dell’aliquota marginale prevista

dalla normativa vigente per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui

al comma 101.

103. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 101 e

102.

104. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano

dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l’assegno

di maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal 1º dicembre

2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni

figlio adottato nel medesimo periodo, è concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle

risorse all’uopo corrisposte dall’apposita gestione speciale dell’INPS.

105. Dopo l’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è

inserito il seguente:

«Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni

pubbliche) – 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo

complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o

regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla

sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo

assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere

motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla

domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova

assunzione».

106. All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le

parole: «da almeno cinque anni» sono soppresse.

107. All’articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «e delle aziende sanitarie

locali,» sono inserite le seguenti: «degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e

privati e degli ospedali classificati,».

108. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l’edilizia a

canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e

2005 e di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi

dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

109. Il Fondo di cui al comma 108 è ripartito annualmente, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa,

proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari.

110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per l’attuazione di

programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione

abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di

cui al comma 113.

111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle

disponibilità di cui al comma 108:

a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per

l’attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la

direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la

realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell’attuatore e per i

successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;

b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione

dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori.

112. L’attuazione dei programmi di cui al comma 110 è condizionata alla stipula tra le imprese di

costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di

specifica convenzione la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa

trascrizione nei registri immobiliari.

113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con

soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello

massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,

ma inferiore all’importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si

trovano le unità immobiliari, tenuto conto dell’andamento del mercato delle locazioni immobiliari e

dell’incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.

114. Le unità abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 110, la

cui superficie complessiva non può essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla

locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 112, e

comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi

possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero

qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non

deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell’alloggio locato.

115. I comuni, nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la riduzione

del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero

l’esenzione dai contributi stessi nonché la riduzione dell’aliquota ICI, anche differenziando tali

benefìci in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall’imprenditore.

116. L’incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo

59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l’anno 2004 dall’articolo 21,

comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo

anno 2004 per le seguenti finalità:

a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70

milioni di euro;

b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un

importo pari a 20 milioni di euro;

c) servizi per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a

40 milioni di euro;

d) servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.

117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole

dell’infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell’istruzione, dell’università e

della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.

118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro

dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 48, comma 2,

lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

119. All’articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole:

«fino al termine di tale periodo,» sono soppresse.

120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18

del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1

del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonché l’articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto

1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente,

secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali

costituenti.

121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile di cui all’articolo 130 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, quest’ultima,

fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da

funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con

l’INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Le controversie concernenti il trattamento economico per l’esercizio delle funzioni di cui al decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego,

sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del

1992, all’articolo 27, comma 1, la parola: «regionale» è soppressa.

122. All’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d’investimento immobiliare chiusi disciplinati

dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,

al pagamento dell’imposta è tenuta la società di gestione del risparmio per ciascun fondo da essa

istituito. La fattura, emessa dall’apportante senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle

disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e con l’indicazione della disposizione di cui al presente comma, deve essere integrata

dalla società di gestione del risparmio con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve

essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 633 del 1972 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma

comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso

documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25 del medesimo

decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30

del citato decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili».

123. L’efficacia delle disposizioni del comma 122 è subordinata alla preventiva approvazione da

parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del

Consiglio, del 17 maggio 1977.

124. Al comma 2-bis dell’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, introdotto dall’articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «5 per cento» sono

sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «dei partecipanti che rappresentano almeno il

30 per cento delle quote emesse» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento più una quota

degli intervenuti all’assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30

per cento del valore di tutte le quote in circolazione».

125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa

scuola di specializzazione, previsto dall’articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da

identificarsi nella Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2 del

decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003,

n. 141.

126. Le autorizzazioni di spesa per l’attivazione del Centro di alta specializzazione di cui al

comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per l’anno 2004.

127. Al fine di favorire l’integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l’attività di ricerca

scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli

operatori, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere

dal 2005 funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino.

128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici «Torino

2006» è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005,

quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da

parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Nell’attesa

che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dal

presente comma, i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare contratti per

l’affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura

finanziaria di cui al presente comma.

129. Al comma 1-bis dell’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, introdotto dall’articolo 1

della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: «formalmente delegati», sono inserite le seguenti:

«nonché da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’economia e delle finanze» e il

periodo: «Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del

Presidente del Consiglio dei ministri» è soppresso.

130. Per il completamento e l’ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante

l’interconnessione tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 è autorizzato il limite

d’impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.

131. All’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola:

«drepanocitosi» sono inserite le seguenti: «, nonché talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia

in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,».

132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al

conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo

1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima

data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno

avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause

avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL. All’onere

relativo all’applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per

l’anno 2004, 97 milioni di euro per l’anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall’anno

2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo

1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 luglio 1993, n. 236.

133. I benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e

successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e

ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a

decorrere dal 2004.

134. All’articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i

conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro

il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo

e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione

di volontà di acquisto».

135. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 41,

comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2004» e le parole: «e di 45 milioni di euro per l’anno 2003» sono sostituite

dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004».

136. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 41,

comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2004». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede,

nel limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per la medesima finalità e non

utilizzate alla data del 31 dicembre 2003.

137. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è

autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 nell’esercizio finanziario 2004 a far

carico sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L’intervento di cui

all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 luglio 1994, n. 451, può proseguire nell’anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate

per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro.

All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo

47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e di 100 milioni di euro per l’anno

2003» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e

2004». In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310

milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decretolegge

20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel

caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori

produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti

programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa

integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da

disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche

senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici

accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti è ridotta

del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il

lavoratore decade dal trattamento di mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative liste sia finalizzata

esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra

indennità o sussidio, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione,

quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del

lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla

regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello

retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il

lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di

essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il

lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di

disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio qualora non accetti di essere

impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa

integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento

previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere

retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di

cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente comma si applicano quando le attività lavorative o

di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del

lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono

abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente comma.

138. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite

dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2004»;

b) al terzo periodo, le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di

attività» sono sostituite dalle seguenti: «con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto

di lavoro tramite la procedura di mobilità, purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso

imprese dello stesso settore di attività o che operano all’interno dello stesso stabilimento».

139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i

rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328. La presente

disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.

140. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate

mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia

per la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a

valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese

preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione dell’evento».

141. Per l’anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane sono incrementati di

5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle province.

142. Nell’ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in attuazione

dell’Accordo tra Governo, regioni e le province autonome dell’8 agosto 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, sono analizzati anche gli effetti finanziari della

legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari prevista dall’articolo 33 della legge 30 luglio

2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del predetto monitoraggio sono sottoposte all’esame

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano.

143. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al

Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché in

relazione alle prioritarie esigenze collegate alle attività di previsione, di gestione, di controllo e di

monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal decreto

legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro annui è destinata, d’intesa

con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione della produttività del personale delle aree

professionali in servizio presso il predetto Ministero.

144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001 ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico

Umberto I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004, sono assegnati alla

regione Lazio a favore dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l’anno

2004, 60 milioni di euro per l’anno 2005 e 75 milioni di euro per l’anno 2006, nonché 5 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell’ospedale Casa sollievo della

sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione

liquidatoria dell’Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999,

lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l’importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo

dei disavanzi che residuano dopo l’assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione

Lazio ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

145. La reversibilità dell’assegno di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992,

n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al

comma 3 dell’articolo 2 della stessa legge.

146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la più efficace attuazione delle norme

di riforma del sistema fiscale, nonché al fine di rafforzare significativamente i risultati dell’attività

di controllo tributario in relazione a quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

l’Agenzia delle entrate può procedere ad assumere a tempo indeterminato fino a 750 unità di

personale appartenente all’area C che abbia superato procedure selettive pubbliche che prevedono

un tirocinio teorico-pratico retribuito.

147. Al fine di garantire la piena operatività delle pubbliche amministrazioni che, in relazione a

quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano

state interessate da una rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti di livello

dirigenziale generale, all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

Per le amministrazioni pubbliche indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti di livello

dirigenziale generale contrattualizzato dell’area 1 non superino le cinque unità, il predetto articolo

19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti percentuali

indicati.

148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle

esigenze connesse con la protezione civile, per l’anno 2004, l’Agenzia per la protezione

dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a

tempo determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione nel limite

massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2003 dalla predetta

Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell’Agenzia.

149. In attuazione dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al finanziamento delle

spese di funzionamento della commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero

nei servizi pubblici essenziali si provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto

nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto

fondo è pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A decorrere dal 2007 si

provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

150. In relazione all’accresciuta complessità dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro derivanti dall’attuazione dell’articolo 8 della

legge 14 febbraio 2003, n. 30, l’intera quota del 10 per cento dell’importo proveniente dalla

riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro –

servizio ispezioni del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro, di cui all’articolo 79, comma 2,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è destinata, limitatamente all’anno 2004, all’incentivazione

del personale con le modalità previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l’importo

percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento del personale da

assegnare al servizio ispezione del lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale,

delle attrezzature, degli strumenti e degli apparati indispensabili per lo svolgimento dell’attività e

delle procedure ad essa connesse è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali.

151. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo da ripartire per le

esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione, con una dotazione, a

decorrere dall’anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da

comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite

l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei

conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del

medesimo stato di previsione.

152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine, è autorizzata la

spesa di 125 milioni di euro per l’anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del

Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base

interessate con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche,

al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle

competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

153. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti

e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è

incrementata di 500 unità complessive. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e

per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione nel

limite di spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2004, euro 12.000.000 per l’anno 2005 ed euro

16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all’articolo 18, comma 1,

del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel profilo di vigile del

fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo

negli anni 2004 e 2005 e con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti i relativi criteri,

modalità e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si

provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della graduatoria del concorso

pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo

1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso

per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell’interno del 5

novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001.

Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale

portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure

di programmazione ed approvazione.

154. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è

rideterminata in euro 48 milioni per l’anno 2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall’anno 2005.

155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l’anno 2004, 42 milioni di euro per l’anno

2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al

riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1º gennaio 2003, delle posizioni di carriera del

personale dell’Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica

inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,

n. 196, con quelle del personale dell’Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai

sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. È altresì autorizzata la spesa di

73 milioni di euro per l’anno 2004, 118 milioni di euro per l’anno 2005 e 122 milioni di euro a

decorrere dall’anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e

delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

156. A decorrere dal 1º gennaio 2004, per continuare nel progressivo allineamento delle indennità

corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite

dall’analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo 47

del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello

Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del

20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con

modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del

settore operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante,

nelle more dell’inquadramento previsto dall’articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale,

ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo.

Per la medesima finalità le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46

sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei

padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti

portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalità dell’attività di soccorso aereo svolto

dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unità appartenenti al profilo

operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei profili

aeronaviganti della posizione economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con

progressivo riassorbimento nell’ambito della dotazione organica del settore aeronavigante di cui

alla Tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,

n. 314. Gli oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di 282.000 euro a

decorrere dal 1º gennaio 2004.

158. Per l’anno 2004, nell’ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze organiche nei

ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F

allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i posti

riservati ai volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in applicazione

dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,

n. 332, e successive modificazioni, per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione

organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, utilizzando i candidati già

idonei collocati nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1996,

nonché mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria,

reclutati ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell’articolo 50 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero

nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del

personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le

procedure autorizzatorie di cui al comma 55, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i

requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa

graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del

decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un fondo da ripartire per

provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze

diplomatiche e degli uffici consolari, con dotazione a decorrere dall’anno 2004, di 10 milioni di

euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,

al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle

competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo

tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

160. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. L’aliquota prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la

riserva di cui al comma 8 dell’articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze».

161. All’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole: «università

degli studi e da altri enti pubblici di ricerca», sono inserite le seguenti: «nonché, nei limiti stabiliti

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di

competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse

strutture ministeriali e, per l’anno 2004, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al

decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

162. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si

applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per l’assistenza alle

collettività italiane all’estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,

n. 200.

163. Al comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: «,

salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze» fino a: «stato di previsione della

spesa del Ministero delle finanze».

164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai commi 193 e 194

dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente al

potenziamento dell’Amministrazione finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la

produttività del personale. I commi 195 e 196 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

sono abrogati.

165. All’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva

correlabili ad attività di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli

immobili dello Stato effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni

definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l’attività

di controllo e di monitoraggio dell’andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il

perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali

da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dall’anno 2004, per le finalità di cui al comma 2

e per il potenziamento dell’Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la

neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le somme derivanti dall’applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il

decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell’Amministrazione

economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che

hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di

contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando

le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all’apporto recato dagli

Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1».

166. L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato,

ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis e 7. Il comma 6

dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis dell’articolo 32 della legge

28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;

b) al comma 1, dopo le parole: «di fornitura» sono inserite le seguenti: «di beni e servizi a

rilevanza nazionale»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del

comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi

comparabili con quelli oggetto di convenzionamento».

167. All’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti: «a

rilevanza regionale»;

b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.

168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole: «aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi

dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, ovvero ad» sono sostituite dalle seguenti: «attuino i princìpi di cui all’articolo 26 della

legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero»;

b) il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato.

169. All’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti: «di

rilevanza nazionale» e sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

b) il comma 7 è abrogato.

170. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «Tali enti, per

l’acquisto di beni e per l’approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei

servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi

dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59

della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono soppresse.

171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche

possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla

CONSIP Spa.

172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno la

CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, può fornire su specifica

richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di

enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali

nel rispetto dei princìpi di concorrenza.

Art. 4.

(Finanziamento agli investimenti)

1. Per l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per

l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un

apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il

fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la

conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del

contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che

acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la

ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di

ammontare corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al

servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La concessione del

contributo è disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell’acquisto, immediatamente sulle

prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della

detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto

ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo

statale di cui al comma 2 non può essere cumulato, nell’ambito della stessa offerta commerciale,

con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso

fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l’acquisto o noleggio dei

decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l’offerta commerciale indichi

chiaramente all’utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo

abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in

tecnica digitale terrestre.

5. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001,

n. 448, come rideterminato dall’articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è

incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto

finanziamento è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.

6. All’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al secondo

comma, dopo le parole: «cessione in uso di circuiti telefonici» sono inserite le seguenti: «e a larga

banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,». All’onere

derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte,

nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8.

7. È autorizzata l’ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006

per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa,

stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la

sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della

totalità delle sedute d’aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video

in differita con indicizzazione per intervento, consultazione dell’archivio audio e video delle sedute.

8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2

dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata l’ulteriore spesa di 51,5 milioni di

euro per l’anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia

anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell’informazione nel Paese.

9. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla

copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le

tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad

incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che

compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto,

nonché di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia

e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi

dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. Il Fondo di cui al comma 9 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2004,

all’istituzione di un fondo speciale, denominato «PC alle famiglie», finalizzato alla copertura delle

spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della

Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto all’erogazione di un contributo di 200 euro per

l’acquisizione e l’utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento

ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un

reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all’anno d’imposta 2002. Con decreto di

natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le

modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti

alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la

possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica

amministrazione. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.

11. Nel corso dell’anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non

di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali, possono

acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi

programmi software messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della

ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefìci per l’acquisto sono ottenuti,

rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi

informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro

per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere

ai benefìci previsti dal presente comma.

12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale,

già avviati nei decorsi anni dal Ministero dell’interno, aventi per oggetto l’applicazione del voto

elettronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2004, 2005 e 2006.

13. All’articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo è sostituito

dal seguente: «Le quote versate all’ENAV e all’ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio

2004 all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso».

14. L’Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali,

ai sensi dell’articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le

attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, impartisce le necessarie

direttive all’Istituto per il credito sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al

comma 191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali,

nonché stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo

di dotazione dell’Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato lo statuto e sono nominati i

componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, del testo unico

di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

15. All’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le parole: «di un polo di

attività industriali ad alta tecnologia» sono sostituite dalle seguenti: «di un polo di ricerca e di

attività industriali ad alta tecnologia»; dopo le parole: «del comune di Genova», sono inserite le

seguenti: «anche in relazione all’attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» ed è aggiunto, in fine,

il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre

finalità fino al 31 dicembre 2006».

16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo speciale per la ricerca

applicata istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima

legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, è

dovuto solo il versamento della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora anche

se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori a 25.000 euro è

consentito il versamento in quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30

giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale fine

è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

17. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: «connesse all’attività antincendi

boschivi di competenza,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle relative al funzionamento

delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,».

18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all’articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre

2001, n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio

2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31

dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole

e forestali, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle specifiche

assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5

agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali

sottopone all’approvazione del CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.

20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi

eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della

legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di

cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

21. All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 è inserito il

seguente:

«15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali

dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze

di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale».

22. All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 è inserito il

seguente:

«17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze tra quelli previsti dal

comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre

1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere

consentito fino a venti rate trimestrali costanti».

23. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il

tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso

legale vigente all’atto della rateizzazione.

24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali

verificatisi al 30 settembre 2003.

25. All’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive

modificazioni, le parole: «1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2004».

26. Per la prosecuzione delle attività nel campo della ricerca e sperimentazione agraria, è

concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui all’articolo 1 del

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di euro per

ciascun anno del triennio 2004-2006.

27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi previsti dall’articolo 9,

comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché alle imprese del settore ittico operanti

nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna

marina o l’impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento.

28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003,

n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di

riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all’articolo 19 del

regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, della regione autonoma della

Sardegna, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.

29. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7

marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41,

sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive

competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura adottato

con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.

30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle

disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,

con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della

pesca e dell’acquacoltura per l’anno 2004.

31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1

e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a

50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.

32. Le economie d’asta conseguite sono utilizzate con le modalità risultanti dalle relative

disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai

commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree

critiche.

33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il tramite delle regioni

competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il

30 aprile 2004.

34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce

il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al

comma 31.

35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del

settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, è definito il «Programma

nazionale degli interventi nel settore idrico». Il Programma comprende:

a) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture

strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con

delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal

decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

b) gli interventi previsti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

c) gli interventi di cui al comma 31;

d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all’articolo 17 della legge 5 gennaio

1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.

36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con

i Ministeri dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e

dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il

Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35,

lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli già inseriti negli

Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto dello stato di

avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del

Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreché presentino

requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.

37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione

all’attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla

legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE

n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto

legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

38. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni

classificati come montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le

funzioni di cui all’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A

tale fine è attribuito alle stesse province l’introito dei proventi di cui all’articolo 86, comma 2, dello

stesso decreto legislativo.

39. A copertura dell’onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante dall’attuazione

del comma 38, è assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e

2006.

40. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni interessate,

proporzionalmente all’ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 38.

41. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle province di cui al comma 38 condizioni

speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano.

42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4

agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle previste al punto 2 della delibera

CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25

marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono

trasferite all’ISMEA.

43. L’ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa per l’attuazione degli

interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi

rapporti giuridici e finanziari.

44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, sono definite le modalità e le procedure per l’attribuzione delle risorse finanziarie e

strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 43.

45. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,

l’ISMEA può:

a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo

termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;

b) provvedere all’acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in

favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro

successiva cartolarizzazione;

c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al

regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

46. Allo scopo di promuovere l’introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare la

tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 1

milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell’Istituto per la

ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di

qualità.

47. L’Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di:

a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;

b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;

c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;

d) genomica funzionale e proteomica.

48. L’Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l’università degli studi di Foggia che può

avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre

università o con istituti di ricerca.

49. L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la

commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato

ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la

stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa

europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la

provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il

consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono

commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo

o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere

sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o

delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa

indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano

amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura

«made in Italy».

50. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità

antifrode, sono istituite, presso l’Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee

apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate

dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza.

Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della

normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la

cui esecuzione è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell’Agenzia delle

dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui all’articolo 7, comma

10, dell’accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella

parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto

dall’articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese

derivanti dall’estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma 53.

51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi

terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi

destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del «made in Italy».

52. L’accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 è disciplinato d’intesa tra il

direttore dell’Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

53. Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno

2004.

54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l’Agenzia

delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una

banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare,

senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il

relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla

protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è

affidata alle dogane.

55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al

comma 54.

56. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 marzo 2001,

n. 68, è consentito al Corpo della guardia di finanza l’accesso diretto alla banca dati di cui al comma

54, secondo modalità stabilite di intesa tra il direttore dell’Agenzia delle dogane ed il comandante

generale della Guardia di finanza.

57. Presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane, è istituito lo «sportello unico doganale», per

semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività

istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze

inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle

amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.

59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia

e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di

conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l’assolvimento delle operazioni

doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non

provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all’articolo

2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del

bilancio dello Stato.

61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20

milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006,

per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del

«made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione di

un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai

sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di

supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei

mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell’ente di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi

periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna

nell’ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l’adeguamento delle relative dotazioni

organiche, è destinato all’attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al

periodo precedente un importo non superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attività è svolta

prioritariamente dal personale del ruolo di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al

decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attività,

fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in

godimento secondo l’ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della

progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all’ente di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l’anno 2004 possono essere versate

all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato

alle produzioni agroalimentari italiane di qualità «Naturalmenteitaliano».

63. Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del

marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di

concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e

forestali e per le politiche comunitarie.

64. Al fine di garantire il consolidamento dell’azione di contrasto all’economia sommersa,

nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla

luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e dell’articolo 23 del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

l’organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza è incrementato di

470 unità dall’anno 2004, e di ulteriori 530 unità a decorrere dall’anno 2005. Alla copertura dei

posti derivanti da tale incremento di organico si provvede mediante l’assunzione in deroga a quanto

previsto al comma 53 dell’articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa

di 5 milioni di euro per l’anno 2004, 28 milioni di euro per l’anno 2005 e 32 milioni di euro a

decorrere dall’anno 2006.

65. All’articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola:

«Livorno,» è inserita la seguente: «Manfredonia,».

66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta

informazione dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e del

Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall’Unione europea in

materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di

salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresì i requisiti dei soggetti e degli

organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone l’integrità e l’indipendenza di

giudizio.

67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e

presentazione dei prodotti alimentari, l’uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria

e dei prodotti da forno italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è

punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa

dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 è

sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della

sanzione di cui al presente comma.

68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle attività

produttive in collaborazione con la società EUR Spa l’Esposizione permanente del design italiano e

del made in Italy, con sede in Roma.

69. L’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalità di valorizzazione

dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni

italiane di qualità.

70. Per l’attuazione dei commi 68 e 69 è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per

ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61.

71. All’articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per l’anno

2003» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2003 e 2004».

72. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il

Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di

violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle

misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche

commerciali sleali.

73. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e

delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell’interno e della giustizia,

sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72,

garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e

delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dell’Istituto per

il commercio con l’estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono

istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di

origine, e per l’assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto

alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

75. Per l’attuazione del comma 74 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli

anni del triennio 2004-2006.

76. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato all’assistenza legale

internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà

industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli

obiettivi di cui al comma 61.

77. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui al

comma 73.

78. Per l’attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno

2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni

del fondo di cui al comma 61.

79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all’autorità giudiziaria,

per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà

intellettuale.

80. L’autorità amministrativa, quando accerta, sia all’atto dell’importazione o esportazione che

della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o

industriale, può disporre anche d’ufficio, previo assenso dell’autorità giudiziaria e facendone

rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese,

ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini

giudiziari.

81. L’opposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta nelle forme di cui agli

articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il

termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua

pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

82. Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e

successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l’anno 2004 per agevolare i

processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle

imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.

83. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 82 sono definite

con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

84. All’articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come

modificato dal comma 2-ter dell’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «delle imprese

industriali e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese industriali ed artigiane di

produzione di beni e di servizi».

85. All’articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio

1992, n. 215, disposte in attuazione del 5º bando».

86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 23

ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli

anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui.

87. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo

1988, n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal

2004.

88. Ai fini dell’utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti

beneficiari, convenzionati ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui

quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del

Ministero dell’economia e delle finanze.

89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per

le finalità di cui al primo comma dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i

rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita

convenzione.

90. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si

applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei

provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi

e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la

propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le

modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002.

La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal

2004.

91. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da

calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con

contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine,

nonché per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23

dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno

quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall’anno 2005, nonché due

ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall’anno 2006. I predetti mutui

possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del

Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività

bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

92. All’articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre

2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con

riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre

1998, n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per

cento e del 60 per cento.

94. All’articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo periodo è

sostituito dal seguente: «Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida,

entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione

delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla

base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura

l’esecuzione».

95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11

maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della

protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzato un limite di impegno

quindicennale di un milione di euro a decorrere dall’anno 2005.

96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie

atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell’articolo 3 della

legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a

decorrere dall’anno 2005.

97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo

sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato un limite di impegno quindicennale

di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

98. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le parole: «della

presente legge,» sono inserite le seguenti: «e comunque per fare fronte ad ogni calamità verificatasi

nell’intero territorio regionale,».

99. In conformità con il principio di cui all’articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli

studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del

Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono

essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.

100. Al fine di cui al comma 99 è istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul

rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti

all’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il

Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti

nelle medesime condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.

101. Il Fondo di cui al comma 100 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi

stabiliti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero

dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano.

102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 è pari a 10 milioni di euro per l’anno 2004. Il

Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici

e privati.

103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

104. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003,

n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l’anno 2004 non si

applica il riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente

periodo si applica nel limite di spesa massimo per l’anno 2004 di euro 250.000.

105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste

in essere con fondi statali ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del decretolegge

20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,

dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

dell’articolo 9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa

è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in

sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento.

A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli

istanti l’importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A

pagamento effettuato l’eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del

contendere, con spese legali compensate.

106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, è istituito il

Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo è gestito da Sviluppo

Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi

temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese

produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110

con priorità per quelli cofinanziati dalle regioni.

107. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 106 per

sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese

produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal

CIPE ai sensi del comma 110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali

imprese.

108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né

operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La gestione del Fondo di

cui al comma 106 è soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio

privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare

un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2001/C-235/03

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di

aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investirà in imprese operanti in settori ai quali si

applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonché nelle imprese di

produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato I del Trattato

istitutivo della Comunità europea.

109. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come qualificate

dalla normativa nazionale e comunitaria.

110. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 sono

approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:

a) i criteri generali di valutazione;

b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale.

111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 è autorizzata la spesa di 10

milioni di euro per l’anno 2004 e di 45 milioni di euro per l’anno 2005.

112. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per

l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di

programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a

valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese

medesime.

113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30 milioni di

euro, è costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei

datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato

paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con

il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo.

114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di

gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di eventuali accordi

interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi

dell’Unione europea.

115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del

monitoraggio sull’utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del

lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro.

116. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per l’elaborazione del

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall’articolo 31,

comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle

seguenti: «cinque anni».

117. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:

«1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali trasferiti

all’ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l’ANAS Spa e l’Agenzia delle entrate.

1-sexies. All’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono

aggiunti i seguenti:

“3-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante

ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato,

previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

3-ter. In caso di emanazione dell’autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata

stipula apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate e l’iscrizione a ruolo avviene a seguito di

un’ingiunzione conforme all’articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14

aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate

competente in ragione della dislocazione territoriale dell’ufficio della società che l’ha richiesta“».

118. Nell’anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della

riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni

di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell’aggio di cui all’articolo 17 del

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’aggio di cui all’articolo 12, comma 2, della legge

27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l’aggio, a carico del debitore, previsto dall’articolo 17,

comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

119. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio

2004, l’importo di cui al comma 118 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i

concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno

usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e

tra i concessionari per i quali vige l’obbligo della redazione bilingue degli atti.

120. All’onere derivante dall’attuazione del comma 118, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,

n. 112.

121. All’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti incaricati

della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici

finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Per i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre

2003, per i compensi»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste

italiane Spa è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l’Agenzia delle entrate,

tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio».

122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico della

finanza pubblica.

123. All’articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «Ad esse non

si applicano» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma

7 del presente articolo,».

124. Al comma 30 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: «negli articoli» fino alla fine del

comma sono sostituite dalle seguenti: «nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli

articoli da 33 a 37 del testo unico bancario».

125. La lettera g) del comma 27 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituita dalla seguente:

«g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e

fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico».

126. Al comma 17 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «attività di promozione» sono

inserite le seguenti: «rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti».

127. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Tessera del cittadino», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:

«Tessera sanitaria»;

b) la sigla: «TC», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «TS»;

c) al comma 13, le parole: «della TC» sono sostituite dalle seguenti: «della TS nella carta di

identità elettronica o».

128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le

aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un

rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l’anno 2007.

129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 è utilizzabile, previa delibera del CIPE,

adottata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il

finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di

cui all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli

strumenti d’intervento all’interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289

del 2002 è deliberata dal CIPE.

130. All’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in

merito alle singole misure di incentivazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi

finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla

finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l’accelerazione della spesa le

amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie

che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati

economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili

sono attuati nell’ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli

interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza,

trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico»;

b) al comma 2, le parole: «ogni quattro mesi» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente»

e dopo le parole: «relativa localizzazione» sono aggiunte le seguenti: «,e sullo stato complessivo di

impiego delle risorse assegnate».

131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione

degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all’articolo 2, comma 203, lettera

c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati

con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti

che sottoscrivono tali Accordi.

132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d’imposta ai sensi

dell’articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della

deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185

dell’11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle entrate comunicazione della

concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:

a) avviare la realizzazione dell’investimento entro il 31 marzo 2004;

b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata

l’istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f)

del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l’anno di presentazione

dell’istanza e per l’anno successivo sono differiti di un anno.

133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai soggetti che

beneficiano del credito d’imposta ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 1, lettera

c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle

incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano

un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell’opera stessa, la richiesta di

assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un

piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi

derivanti dall’opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all’articolo 1,

comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano

economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua,

contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.

135. Il finanziamento di cui al comma 134 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa

depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati

all’esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al

decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da

presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale

manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti

finanziatori.

136. I proventi derivanti dall’opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e

specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei

finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di

creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all’estinzione del relativo debito.

137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell’infrastruttura

finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore

originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti

contrattuali.

138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l’utilizzo dei beni

necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono

destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il

concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della

nuova concessione.

139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione

di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell’interesse dei soggetti finanziatori.

140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di

cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto al comma

134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo

schema tipo di piano economico-finanziario. L’adeguamento tariffario è regolato con il metodo del

price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo

pluriennale, tenendo conto:

a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT;

b) dell’obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo

quinquennale.

141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresì riferimento ai seguenti

elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo quinquennale;

b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini di

produttività rispetto a quanto definito nel piano finanziario;

c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo;

d) costi derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda

attraverso l’uso efficiente delle risorse, sostenuti nell’interesse generale;

e) adeguato ritorno sul capitale investito.

142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono essere

modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle

ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze

di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal

Presidente del Consiglio dei ministri.

143. Per l’anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle

opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001,

n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro.

144. Per l’anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di

infrastrutture di interesse locale, di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è

stabilita in 70 milioni di euro.

145. Le domande presentate ai sensi dell’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le

domande da presentare ai fini dell’ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143 e

144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell’opera ovvero dell’infrastruttura che si

intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini

dell’erogazione del contributo, a condizione che l’ente assegnatario assuma, nella medesima

domanda, l’impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell’economia

e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione della conclusione della fase di

progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.

146. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento

dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per

cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni

punto di ribasso superiore al 20 per cento».

147. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito il

seguente:

«2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo

garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di

benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da

parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare

residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa

vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici

giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce

inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La

mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e

l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto

o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il

mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato

di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in

corso anche se affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data

del 1º gennaio 2004».

148. Al comma 1 dell’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta la seguente

lettera: «c-bis) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali». Per l’attuazione della

lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal

presente comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l’anno 2004.

149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell’opera che, ai sensi della legge 21

dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente

generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento

dell’importo dell’affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota

finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all’atto dell’ultimazione dei lavori.

150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto

proponente, all’attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui

all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge

12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999,

n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del

Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente

della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono

un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data

della ratifica da parte del comune dell’accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla

realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

151. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma

3 dell’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «modernizzazione e lo

sviluppo del Paese» sono inserite le seguenti: «nonché per assicurare efficienza funzionale ed

operativa e l’ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei

presìdi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende

i confini nazionali».

152. All’articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive

modificazioni, le parole: «e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte» sono

soppresse.

153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui

alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro

per il 2004. Per permettere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27

giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping

dei Paesi asiatici, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004. Con decreto del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del

contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo

88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da

parte della Commissione europea.

154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con riferimento ai mutui

accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre

1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1996, a valere sulle risorse di cui

all’articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il

completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.

155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato di cui

all’articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all’acquisizione della disponibilità di beni da

adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate

anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 156.

156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte all’acquisizione della

disponibilità di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti

di leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a

carattere speciale. Qualora l’operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa è

preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell’acquisizione e degli

aspetti tecnico-finanziari dell’operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze.

157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di

trasporto pubblico locale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. La dotazione del fondo per l’anno 2004 è fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente

comma. Quota parte, pari a 10 milioni di euro, è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi

sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1º gennaio 2003 in relazione a

contributi per i quali è prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in

misura proporzionale all’entità degli esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo

periodo possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241.

158. È autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5 milioni

di euro per l’anno 2004, di 7 milioni di euro per l’anno 2005 e di 10 milioni di euro per l’anno 2006

destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di

Mestre con il territorio delle comunità locali.

159. Per il sostegno e l’ulteriore potenziamento dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica è

riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino

a 15 milioni di euro per l’anno 2006 a valere, fino all’importo di 15 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi dell’articolo 3, comma 101,

della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli

interventi ammessi al finanziamento nonché dei destinatari, nel rispetto della normativa

comunitaria.

160. Per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca avanzata nel settore della fisica,

realizzate in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica

internazionale e per l’avviamento di strutture di recente istituzione, è autorizzata per l’anno 2004 la

spesa di 2 milioni di euro in favore dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).

161. Per l’anno 2004 è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la concessione di un

contributo in favore dell’Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).

162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 novembre

2002, n. 264, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004.

163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento di Trieste

all’Italia, è concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro.

164. Il contributo di cui al comma 163 è destinato a concorrere ad iniziative riguardanti

l’organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attività editoriali.

165. Il contributo di cui al comma 163 è altresì destinato al recupero e al restauro di beni storici,

monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare pregio o significato e interesse storico,

sociale o culturale.

166. Per l’esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani è

autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui

all’obiettivo 2, è assegnato all’Università campus bio-medico (CBM), di cui all’articolo 19 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256

del 31 ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 30 milioni di euro per

l’anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.

168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza nel campo della prevenzione e cura

della cecità, nonché per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo

stanziamento annuo previsto dall’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , è incrementato

dell’importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all’articolo 2, comma 3, della

medesima legge n. 284 del 1997.

169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all’immissione in commercio di

medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le modalità di cui,

rispettivamente, all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della

Commissione, del 3 giugno 2003.

170. È autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore

dell’Istituto superiore di sanità per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388.

171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto

corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste

italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi,

modalità di attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche

infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all’utenza.

172. Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni

attualmente già previste dal servizio universale.

173. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto periodo è

sostituito dai seguenti: «Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni

edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti

soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti

civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data

precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data».

174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo

1994, il termine previsto nel comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è

prorogato al 31 dicembre 2004.

175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997

sono integrate con l’importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui

all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono

erogate con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.

176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel

triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la

decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.

177. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni

legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri

derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche

amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad

effettuare per la realizzazione di investimenti. La quota di concorso è fissata con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.

178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie

stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

179. All’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6, dopo la parola: «disponibili»

sono inserite le seguenti: «al 1º gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente

articolo» e le parole: «già predisposti e» sono soppresse.

180. Al comma 3 dell’articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «e della Fiera

di Verona» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della

Fiera di Padova».

181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al

registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento

della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta

nell’anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta

anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l’anno 2005, in 95 milioni di euro.

182. La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese

editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall’editore, essa deve comunque

essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o

prestazione di servizio.

183. Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei

seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al

50 per cento dell’intero stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo

per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle

associazioni senza fini di lucro;

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50

per cento della loro diffusione;

d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi

contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne

l’acquisto;

e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;

g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se

corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi,

di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle

organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità

di autofinanziamento;

i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di

altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che

svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti

nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo

stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

m) i prodotti editoriali pornografici.

184. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto

valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito

d’imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante;

l’eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

185. L’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e l’importo del credito

d’imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d’imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.

186. In caso di utilizzo del credito d’imposta in tutto o in parte non spettante si rendono

applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni

previste ai fini delle imposte sui redditi.

187. Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si

interpreta nel senso che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di

agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva

dell’Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i

contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive

modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione.

188. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di

cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre

1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell’industria relativo alle regioni Abruzzo,

Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente,

al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l’erogazione del

contributo in due o tre tranche.

189. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 è subordinata all’autorizzazione

delle competenti autorità europee.

190. Dei contributi di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma riservata

alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi

soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.

191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, il quarto comma è abrogato;

b) all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di

credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo

speciale costituito presso l’Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte

dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell’aliquota ad esso spettante a norma

dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19

giugno 2003, n. 179, nonché con l’importo dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del

decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto

dell’articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

192. L’Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi

Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito esistente

della società stessa.

193. All’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo», e nel secondo

periodo, le parole: «diversi da» sono sostituite dalla seguente: «inclusi».

194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse

sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,

anche al fine di dare attuazione ai princìpi formulati nell’articolo 39, comma 12-bis, del decretolegge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad

avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i

decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta

Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio

2004, mediante comunicazione al CONI e all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e

pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di

minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell’adesione, di un ulteriore importo

complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate,

relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario

praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il

30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del

decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi

calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari

importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall’anno 2004. Le cauzioni prestate dai

concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell’articolo 8 della convenzione di

cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile

1999, costituiscono garanzia anche per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento

derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validità da parte

del CONI e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di

una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta l’immediata decadenza della

concessione, l’immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, l’immediato

incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli

effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati

sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei

riguardi dei concessionari che effettuano l’adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei

medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall’Amministrazione

finanziaria, per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni

2000, 2001 e 2002. Dal 1º gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio

di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da

ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti all’amministrazione concedente sulle scommesse

effettivamente accertate nell’anno precedente, incrementato dell’aumento percentuale realizzatosi

su base regionale nell’anno di riferimento;

b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonché a quelli che

hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), è

consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate

fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e

2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il

30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata nei

termini previsti dal presente comma comporta l’immediata decadenza dalla concessione,

l’immediata decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, l’immediato incameramento

della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure

sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle

ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al

raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;

c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano ferme

le disposizioni dell’articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonché dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2

agosto 2002;

d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate è concesso un

contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.

195. All’articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente

periodo: «Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro

il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si

applica dal 1º maggio 2004».

196. Al comma 13 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «pari al 10

per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento».

197. All’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno adempiuto

all’obbligo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38».

198. Le società sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dell’INAIL

mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di

cui al periodo precedente, le società sono tenute a effettuare i versamenti in un’unica rata entro il 30

novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre

2004 e al 30 aprile 2005.

199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la preclusione, nei

confronti delle società interessate, di ogni accertamento e l’esclusione di sanzioni.

200. Alle società sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato

di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei

giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell’Unione europea di età compresa tra i

quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, è concesso un credito di

imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque

nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.

201. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile limitatamente ai nuovi assunti che

risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente

risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:

a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell’Unione europea rispetto al totale dei

giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni

precedenti;

b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e la

morte;

c) le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.

202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione del reddito e del

valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del

rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio

2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

203. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di

euro per l’anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2005.

204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e

il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è

destinata la somma di 1 milione di euro per l’anno 2004.

205. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 è aggiunto il

seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono

stabiliti le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso l’ente pubblico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura,

l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi». Il decreto di cui all’articolo 51, comma 2-

bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione.

206. All’articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola:

«Lampedusa,» sono inserite le seguenti: «nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra

gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali,».

207. Per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il

limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 10 milioni di euro per gli

anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2006.

208. Al comma 15 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «sono abrogate le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti:

«non trovano applicazione le disposizioni»;

b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli

enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio

2004-2006».

209. Per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è stanziata la somma

annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui

all’articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

210. Ai fini di cui al comma 209, all’articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88,

nonché all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: «nell’anno 2000» sono sostituite dalle seguenti:

«nell’anno 2003».

211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da

adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in

particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi.

212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di

euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all’erogazione di contributi a sostegno

delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.

213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al

regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di

trasporto merci, in proporzione alle unità di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in

uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività di

trasporto.

214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalità di attribuzione e gli

importi dei contributi di cui al comma 212.

215. Al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto è istituito nello

stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1

milione di euro per l’anno 2004, 1 milione di euro per l’anno 2005 e 1 milione di euro per l’anno

2006.

216. Il fondo di cui al comma 215 è destinato all’assegnazione di contributi, per l’abbattimento

degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti

industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano

in approdo almeno cinquecento posti barca.

217. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono

definite le modalità di assegnazione dei contributi.

218. All’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L’alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e

non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell’azionariato tra il pubblico dei

risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente

individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l’Erario, il contenimento dei costi e

la rapidità di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro

dell’economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalità di alienazione delle

partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50

milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei princìpi di

trasparenza e non discriminazione.

2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l’articolo 1, comma 2, della legge 14

novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di

controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati

regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o

indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali»;

b) al comma 5, le parole: «Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e

della programmazione economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,

per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il

Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni»; dopo le

parole: «possono affidare» sono inserite le seguenti: «anche in deroga alle disposizioni dell’articolo

24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili»; dopo le parole: «presente decreto» è

inserito il seguente periodo: «I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi

di collocamento ma non assumerne la guida»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal

Ministero dell’economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o

ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della

partecipazione».

219. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: «è effettuato» sono sostituite dalle

seguenti: «può essere effettuato anche».

220. All’articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «non coinvolto

nella strutturazione dell’operazione di alienazione» sono soppresse.

221. All’articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla

legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A modifica di quanto previsto dall’articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16

aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di

Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la

sua attuale partecipazione».

222. All’articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre

1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed

eventualmente da altri enti locali;

2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società controllate;

3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento».

223. Il comma 24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che

gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo

1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di

profugo ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai

profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la

determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di

pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di

acquisto dell’alloggio.

224. Gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e

successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalità

diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il

preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato.

225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprietà statale, si applica la disciplina prevista

dal comma 8-ter dell’articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.

226. All’articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito

dall’articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall’avvio dell’esercizio ferroviario, le somme

riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella

misura prevista dall’Accordo di programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali

aggiornamenti».

227. All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della

difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi,

sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del

Ministro dell’economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i

Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,

quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta

con deliberazione dell’assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro

dell’economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare di

intesa con il Ministro delle attività produttive:

a) opposizione all’assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al

possesso azionario di cui all’articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che

rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di

voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell’economia e delle

finanze con proprio decreto. L’opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della

comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di

iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l’operazione rechi pregiudizio agli interessi

vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l’esercizio del potere di opposizione, il

diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle

azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di

opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio

arrecato dall’operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di

voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che

rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di

mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell’economia e delle finanze, ordina la

vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui

all’articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è

impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del

Lazio;

b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all’articolo 122 del testo unico di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima

parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria o la

percentuale minore fissata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto. Ai fini

dell’esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell’economia e delle

finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto

comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del

1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della

comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l’esercizio del

potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello

patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di

opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi

o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in

assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l’adesione ai patti

di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere

assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del

potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi

innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali

dello Stato, all’adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell’azienda,

di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all’estero, di cambiamento dell’oggetto

sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il

provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci

dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto».

228. Il potere di opposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31

maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come

modificato dal comma 227, è esercitabile con riferimento alla singola operazione. Esso è altresì

esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un

incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti esercitabile ogniqualvolta

sorga l’esigenza di tutelare sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di

dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l’atto di esercizio del potere statale deve

contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.

229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro

dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i

Ministri competenti per settori, sono individuate le società dai cui statuti va eliminata, con

deliberazione dell’assemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al Ministro

dell’economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri speciali.

230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri

dell’economia e delle finanze e delle attività produttive, da adottare entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali,

limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.

231. Gli statuti delle società nelle quali è prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri

speciali sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230.

232. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è assegnato alla CONI Servizi Spa,

a titolo di apporto al capitale sociale, l’importo di 130 milioni di euro per l’anno 2004.

233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli

affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale

all’estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad

altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, con l’obiettivo dell’internazionalizzazione del sistema

produttivo italiano.

234. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre

regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel

rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di

conferimento del servizio.

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l’erogazione dei servizi,

non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi

provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente

mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure

di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio

1994, n. 109, e all’articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21

dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei

servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i

lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché

la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia

l’esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la

gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad

evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.»;

b) al comma 15-bis è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì escluse dalla cessazione le

concessioni affidate alla data del 1º ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse

direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio,

nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano

provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma,

in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine

equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito

di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in

una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari

investimenti effettuati da parte del gestore.»;

c) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:

«15-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi

in cui si tratti dell’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società

partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore

e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il

Governo definisce le condizioni per l’ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane

che abbiano avuto all’estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza

pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti

tempi certi per l’effettiva apertura dei relativi mercati».

235. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le parole: «aziende

agricole» sono sostituite dalle seguenti: «aziende artigianali, agricole e di pesca». La disposizione di

cui al presente comma ha effetto limitatamente alle somme già stanziate alla data di entrata in

vigore della presente legge.

236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono autorizzati a

procedere all’alienazione di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali

debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalità di attuazione sono autorizzate con

decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel

rispetto della normativa generale sull’alienazione dei beni immobili pubblici.

237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della

risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli

interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai siti interessati

dalla presenza di amianto, nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive

minerarie, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

238. Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno

vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono

elevati a 500 euro mensili.

239. Al comune di Lampedusa è riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per

l’anno 2004 per fronteggiare l’emergenza profughi.

240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978,

n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei

provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano

determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B,

allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per

il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-

2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge

finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

242. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come

sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa

per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra

le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle

misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

243. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le

autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono

ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a

carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure

indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere

pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti

pubblici possono assumere impegni nell’anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di

impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,

ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

246. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono

indicate nell’allegato 1 alla presente legge.

247. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le

autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di

previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.

248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di

entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene

assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, secondo il prospetto allegato.

249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle

province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è

ripartita tra gli interventi di cui all’articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la

somma di 25 milioni di euro nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge

23 dicembre 1999, n. 499, per l’anno 2004.

251. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte mediante quota parte

delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

252. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2004.