Legge n.
440 del 18 dicembre 1997
Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi
La Camera
dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge
Art. 1 - Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi
1. A
decorrere dall'esercizio finanziario 1997, é istituito nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato
"Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per
gli interventi perequativi" destinato alla piena realizzazione
dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda
lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di
scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale
della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria
non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli
interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e
gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del
sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle
istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli
organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione
di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative
cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.
2. Le
disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche
su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali
disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio
successivo.
Art. 2 -
Direttive del Ministro
1. Con una
o piú direttive del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:
a) gli
interventi prioritari;
b) i
criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le
modalità della relativa gestione;
c)
indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione
degli interventi.
Art. 3 -
Progetti integrati
1. Nella
ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il coinvolgimento degli
enti locali é data la precedenza a progetti conseguenti ad accordi nei quali
gli enti locali abbiano dato la concreta disponibilità ad assolvere agli
obblighi loro spettanti per legge, ovvero a quelli deliberati da reti di
scuole.
Art. 4 -
Dotazione del fondo
1. La
dotazione del fondo di cui all'articolo 1 é determinata in lire 100 miliardi
per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi
annue a decorrere dall'anno 1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e
1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando,
per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300
miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il
Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.