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LEGGE 28 marzo 2003, n. 53
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Delega
in materia di norme generali sull'istruzione
e di livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge
Art.
1.
Delega
in materia di norme generali sull'istruzione
e di livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale
- Al fine di favorire la
crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi
dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle
scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola
e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali
delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze
conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
- Fatto salvo quanto
specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti
legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono
adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
- Per la realizzazione delle
finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di
interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei
ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
- della riforma degli
ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo
sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche;
- dell'istituzione del
Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- dello sviluppo delle
tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie
informatiche, nel pieno rispetto
del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte
dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le
doti creative e collaborative degli studenti;
- dello sviluppo dell'attività
motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
- della valorizzazione
professionale del personale docente;
- delle iniziative di formazione
iniziale e continua del personale;
- del concorso al rimborso
delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- della valorizzazione
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
- degli interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la
realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
- degli interventi per lo
sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per
l'educazione degli adulti;
- degli interventi di
adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
- Ulteriori disposizioni,
correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente
articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei
medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro
diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art.
2.
Sistema
educativo di istruzione e di formazione
- I decreti di cui all'articolo
1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
- è promosso l'apprendimento
in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le
competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche,
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
- sono promossi il
conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai
principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla
civiltà europea;
- è assicurato a tutti il
diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di
istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo
livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi,
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e
formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini
anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34
della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo
68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione
graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di
cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente
agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico
di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
- il sistema educativo di
istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un
primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed
il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
- la scuola dell'infanzia, di
durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia,
creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle
bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi
all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione
dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola
dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo
criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i
bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove
professionalità e modalità organizzative;
- il primo ciclo di istruzione
è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla
scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando
la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un
primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due
periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si
articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente
il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il
secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la
scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola
primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di
età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini
che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo
sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare
le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa
l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua
italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle
sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello
spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza
civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di
studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed
al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed
accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle
tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione
alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e
scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo
della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle
discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di
scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di
formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione
europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e
formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di
Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei
licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
- il secondo ciclo,
finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei
giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica
su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e
l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito,
viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle
nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e
dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal
compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si
possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso
l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico,
classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e
tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì
l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei
si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo
necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso
all'istruzione e formazione tecnica superiore;
- ferma restando la competenza
regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi
del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano
profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli
e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione
di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche
nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione
per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i
titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno
quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai
fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale,
realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come
privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
- è assicurata e assistita la
possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei,
nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e
della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative
didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del
secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono
essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle
lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di
inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e
dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di
competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei
e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità
per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per
l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
- i piani di studio
personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base
nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità
nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli
aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le
realtà locali.
Art.
3.
Valutazione
degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di
formazione
- Con i decreti di cui
all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti
degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
- la valutazione, periodica e
annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema
educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni
di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo
successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della
relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati
anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di
titolarità;
- ai fini del progressivo
miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di
istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in
funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la
struttura del predetto Istituto;
- l'esame di Stato conclusivo
dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli
studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla
base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione
alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art.
4.
Alternanza
scuola-lavoro
- Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di
assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la
possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in
collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di
rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo
è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- svolgere l'intera formazione
dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di
lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa,
sulla base .di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni
di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio
che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni
scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi
con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la
frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi
integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due
sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso
degli operatori di ambedue i sistemi;
- fornire indicazioni generali
per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie
alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi
per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e
l'assistenza tutoriale;
- indicare le modalità di
certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei
crediti formativi acquisiti dallo studente.
- I compiti svolti dal docente
incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi
che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel
quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.
Formazione degli
insegnanti
- 1. Con i decreti di cui
all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti
della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- la formazione iniziale è di
pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i
corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive
modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è
determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base
della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito
regionale, nelle istituzioni scolastiche;
- con uno o più decreti,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma
2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche
alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente
comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di
primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con
riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di
istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I
decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti
l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la
formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
- l'accesso ai corsi di laurea
specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al
possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna
classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e
all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata
dagli atenei;
- l'esame finale per il
conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore
abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- coloro che hanno conseguito
la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei
ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche,
svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro,
specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi
di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica
regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione
e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la
formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di
convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
- le strutture didattiche di
ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i
centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti,
definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
- le strutture di cui alla
lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti
interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di
coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle
istituzioni scolastiche e formative.
- Con i decreti di cui
all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta
negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e
coreutica di cui alla legge 21dicembre 1999, n. 508, relativamente agli
insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai
predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri
direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
- Per coloro che, sprovvisti
dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del
diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del
diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica
(ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le
industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano
il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro
un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione
previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I
corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso
didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del
diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini
del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in
soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità
accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di
specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano
superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a
conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a
norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal
relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e
nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei
titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da
attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione
abilitante" sono soppresse.
Art.
6.
Regioni
a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano
- Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme
di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
7.
Disposizioni
finali e attuative
- Mediante uno o più
regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
- alla individuazione del
nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale
relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline
e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli
orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle
discipline;
- alla determinazione delle
modalità di valutazione dei crediti scolastici;
- alla definizione degli
standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei
titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché
per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
- Le norme regolamentari di cui
al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
- Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una
relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione
professionale.
- Per gli anni scolastici
2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di
gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la
disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo
gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti
alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola
dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro
il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla
data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno
scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola
primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i
bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio
2004.
- Agli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del
presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla
scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731
migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004
e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni,
anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
- All'attuazione del piano
programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente
con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere
annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal
Documento di programmazione economico-finanziaria.
- Lo schema di ciascuno dei
decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da
relazione tecnica ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
- I decreti legislativi di cui
al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore
di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
- Il parere di cui all'articolo
1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
- Con periodicità annuale, il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero
dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze
finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte
delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali
maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
- Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
- La legge 10 febbraio 2000, n.
30, è abrogata.
- La legge 20 gennaio 1999, n.
9, è abrogata.
Data
a Roma, addì 28 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto,
il Guardasigilli: Castelli