Legge
15 luglio 2003, n. 189
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2003
Art. 1.
(Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili)
1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
(Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto di natura non regolamentare, le attività della FISD quale Comitato italiano paraolimpico, per l’organizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l’attività paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili)
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole: «nonchè la promozione della massima diffusione della pratica sportiva,» sono inserite le seguenti: «sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili,».
2. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Promozione dello sport dei
disabili). – 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo
istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive
nazionali, affinchè:
a) sia promosso e
sviluppato, con risorse adeguate, nell’ambito di tali strutture, di concerto
con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;
b) alle
Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento
premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle
Olimpiadi;
c) sia riconosciuto agli
atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in
occasione delle premiazioni».