Legge
28 maggio 2004, n. 140
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 125
del 29 maggio 2004
Art.
1.
1. Il
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in
materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. All’articolo
1, comma 4, e all’articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 125
del 29 maggio 2004
(*)
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art. 1.
Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004
1. Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti
locali e' prorogato al 31 maggio 2004.
2. Le disposizioni
dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di
scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2004, ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
3. La procedura prevista
dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica
per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata
adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio
previsti dall'articolo 193 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 2.
Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti
urbanistici generali
1. In sede di prima
applicazione delle disposizioni recate dall'articolo
141, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si procede, ai sensi del citato articolo 141, comma 1, lettera
c-bis), e con le modalita' ivi indicate, allo scioglimento dei consigli
degli enti territoriali in carica che non adottino gli strumenti urbanistici
generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 3.
Modalita' di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e
provinciali
1. Nel primo periodo
dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "essere" sono
inserite le seguenti: "presentate personalmente ed".
2. Dopo il primo periodo
dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: "Le
dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate
al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data
non anteriore a cinque giorni."
Art. 4.
Modalita' di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto
1. In deroga all'articolo
187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per l'anno 2004, i comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti che abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte
corrente superiore al 10 per cento di quelli assegnati nell'anno 2003, senza
che nel computo siano comprese le somme attribuite per conguagli di esercizi
precedenti, hanno facolta' di applicare l'avanzo di amministrazione presunto
dell'esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione
per l'anno 2004. Per tali fondi si applicano le disposizioni di cui al comma 3,
secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.
Art. 5.
Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in
stato di dissesto finanziario
01.
Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, dopo le parole: "la provincia di Varese" sono inserite
le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Lecco".
1.
All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, il comma 15 e' sostituito dal seguente "15. In attesa che venga data attuazione al
titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la
proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni
del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale
dissestato, nonche' la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento
non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato
lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facolta'
di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di
passivita' correlate a spese di investimento, nonche' per il ripiano di
passivita' correlate a spese correnti purche' queste ultime siano maturate
entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al
fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di
dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, e'
stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il
contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero
dell'interno in base alla popolazione residente, e' acquisito ed utilizzato
dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa
passiva rilevata.".
2. Ai fini
dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad
atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con
provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non
oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo
256, comma 11, del medesimo testo unico.
Art. 6.
Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni colpiti da
eventi calamitosi
1. In deroga alla
normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati
sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della
Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo
unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i
trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito
dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.
1-bis.
Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 145 e' inserito il
seguente:
"Art. 145-bis (Gestione finanziaria).
- 1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi
consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della
Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il Ministero
dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i
criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione e' subordinata
all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria,
predisposto con le stesse modalita' previste per gli enti in stato di dissesto
finanziario dalle norme vigenti. Il piano e' predisposto dalla Commissione
straordinaria ed e' approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere
della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui
all'articolo 155.
2.
L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' pari all'importo dei residui
attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come
risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo
determinato in misura pari a cinque annualita' dei trasferimenti erariali
correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, e calcolato
in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene
la richiesta. Dall'anticipazione spettante sono detratti gli importi gia'
corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF
per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero
dell'interno provvedera', in relazione al confronto tra l'anticipazione
attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti
correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le
compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero
dell'anticipazione medesima.
3.
L'organo di revisione dell'ente locale e' tenuto a vigilare sull'attuazione del
piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o
all'amministrazione successivamente subentrata le difficolta' riscontrate e gli
eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti
da parte dell'organo di revisione e' considerato grave inadempimento.
4.
Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale
decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate
dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti
erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della
detrazione. Le modalita' di versamento dell'annualita' sono indicate dal
Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti".
2. In deroga alla
normativa vigente, su richiesta degli enti locali delle regioni Molise e Puglia
individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14
e in data 15 novembre 2002, nonche' in data 9 gennaio 2003, pubblicati,
rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272
del 20 novembre 2002, e n. 16 del 21 gennaio 2003, il Ministero dell'interno
provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la
quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.
2-bis.
La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino
(Campobasso) e' delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di
demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione
in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione
e' delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 6-bis.
Istituzione del Fondo per i contributi agli enti locali per eventi eccezionali
e situazioni contingenti
1.
A decorrere dall'anno 2004 e' costituito presso il Ministero dell'interno un
Fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi
eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di interventi.
2.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 258.000 per
ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 7.
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
1. Al testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per chiarire e definire i presupposti e le
condizioni rilevanti per il mantenimento delle cariche pubbliche ai fini
dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: "314" sono inserite
le seguenti parole: ", primo
comma";
a-bis) all'articolo 59, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
"3. La sospensione cessa di
diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello
proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche
con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che
cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di
rigetto".
b) (lettera soppressa);
b-bis) all'articolo 61 sono apportate
le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Ineleggibilita' e
incompatibilita' alla carica di sindaco e presidente di provincia";
2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole: ", di
appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo
loro fideiussore";
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Non possono ricoprire la
carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o
discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle
rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi
comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";
b-ter) all'articolo 64, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
"4. Il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del
presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva
giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia;"
b-quater) all'articolo 254, il comma 6
e' abrogato;
b-quinquies) all'articolo 256, comma
4, le parole da: ", su segnalazione del Ministero dell'interno" sino
alla fine del comma sono soppresse.
1-bis. I ricorsi presentati al
Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, e
dell'articolo 254, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non ancora decisi
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono estinti. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto i ricorrenti originari o
i loro aventi causa possono proporre ricorso per i medesimi motivi avanti il
giudice amministrativo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
purche' tali mezzi non siano stati azionati in precedenza.
Art. 7-bis.
Abolizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla
destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice
1.
All'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "sentita
una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori" sono
sostituite dalle seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti
per materia";
b) al secondo comma, le parole:
"sentita la Commissione di cui al primo comma" sono sostituite dalle
seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia".
2.
All'articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "alla
Commissione di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178,"
sono sostituite dalle seguenti: "alle Commissioni parlamentari competenti
per materia";
b) al secondo periodo, le parole: "Ove
la Commissione non si pronunci" sono sostituite dalle seguenti: "Ove
le Commissioni non si pronuncino".
Art. 7-ter.
Disposizione in materia di finanziamento di interventi per opere pubbliche
Alla
tabella A allegata alla legge 29 dicembre 2003, n. 376, al numero 47, le
parole: "Comune Varese" sono sostituite dalle seguenti:
"Provincia Varese".
Art. 7-quater.
Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sulle aeromobili
1.
Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
"Per l'anno 2004" sono soppresse.
Art. 7-quinquies.
Interpretazione autentica in materia di compensi per consegna di certificati
elettorali
1.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202, in quanto
applicabile ai procedimenti di notificazione, va interpretato nel senso che il
compenso ivi previsto non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o
della tessera elettorali".
Art. 7-sexies.
Disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti
locali
1.
Al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti
locali interessati, non si da' luogo a ripetizione di quanto corrisposto in
attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed e'
autorizzato il pagamento delle somme indicate nei decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18
luglio 2003, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione
che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi
nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004".
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello delle sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.