Legge
5 febbraio 2003, n. 17
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003
ART. 1.
1. All'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "nel Comune" sono sostituite dalle seguenti: "in un qualsiasi Comune della Repubblica".
2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570
del 1960, č aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, č
inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa
documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante
apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale
personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza
personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni".