LEGGE REGIONALE 7 aprile 1976, n. 15
Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali.
16.4.1976 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 18


 

TITOLO I
INTERVENTI DI  SOSTEGNO ECONOMICO  E PER L’ISTITUZIONE DI SERVIZI
DI ASSISTENZA SOCIALE - DELEGA DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI.
 
ARTICOLO 1
(Finalita’)
 
Al fine  di prevenire  e rimuovere  le situazioni  e le cause che
ostacolano il  pieno, libero  e dignitoso  sviluppo della persona
umana,  in   attuazione  dell’articolo   4  dello  Statuto,  sono
stabiliti interventi  per assicurare  prestazioni  e  servizi  di
assistenza sociale,  con le  forme e le modalita’ contenute nella
presente legge.
 
ARTICOLO 2
(Soggetti e fini degli interventi)
 
L’assistenza sociale  e’ volta  a garantire ad ogni persona mezzi
adeguati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze vitali e
l’eguaglianza di prestazioni a parita’ di bisogni.
 
In particolare l’assistenza sociale tende:
 
a) a prevenire o rimuovere situazioni di abbandono e di bisogno;
b) ad assicurare il mantenimento od il reinserimento dei soggetti
   nel proprio  nucleo familiare,  ovvero l’inserimento  in altro
   nucleo ritenuto  idoneo e, comunque, la permanenza nel proprio
   ambiente;
c) a favorire il recupero dei soggetti socialmente disadattati od
   affetti da minorazioni psico - fisiche e sensoriali ed il loro
   inserimento o  reinserimento nel  normale ambiente familiare e
   comunitario;
d) a  realizzare gli obiettivi prioritari stabiliti dal Consiglio
   regionale ai sensi del successivo articolo 23.
 
Gli interventi  di assistenza  sociale si  attuano garantendo  ai
destinatari  una  autonoma  e  libera  scelta  fra  le  possibili
prestazioni.
 
ARTICOLO 3
(Modalita’ di intervento)
 
Le finalita’ di cui al precedente articolo si realizzano con:
 
a) istituzione  di servizi  sociali per  attivita’ di  indagine e
   interventi    di    prevenzione,    assistenza    domiciliare,
   assegnazione  di  alloggi,  formazione  di  nuclei  comunitari
   nonche’  il   ricovero  nei  limiti  previsti  dal  successivo
   articolo 4;
b) interventi  di  sostegno  economico,  mediante  erogazione  di
   assegni   integrativi    che   consentano   il   mantenimento,
   l’educazione e l’assistenza dei minori nonche’ l’assistenza ed
   il mantenimento  degli adulti  inabili al  lavoro e, comunque,
   privi di  sufficienti mezzi  di sussistenza.  Tali  interventi
   sono disposti  direttamente a  favore dell’interessato oppure,
   nel caso  di minori  o di  adulti comunque  incapaci, a favore
   della famiglia.  Sono inoltre  disposti interventi economici a
   favore delle famiglie affidatarie di minori o ospitanti adulti
   inabili, come corrispettivo del servizio sociale svolto;
c) interventi  occasionali di  sostegno  economico  a  favore  di
   persone che, in via temporanea o per circostanze eccezionali o
   urgenti, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno
   e non dispongono di adeguate risorse finanziarie;
d) istituzione di servizi sociali per il tempo libero e di centri
   di vacanza.
 
ARTICOLO 4
(Interventi di ricovero)
 
Il ricovero  ed il  mantenimento di  minori e  di  adulti  presso
istituzioni assistenziali, e’ disposto a seguito della constatata
impossibilita’ di  garantire le  esigenze vitali  con  interventi
diversi  e   limitatamente  al   tempo  in   cui   permane   tale
impossibilita’.
 
Alla scelta  dell’istituto di  ricovero partecipa direttamente la
persona interessata o la famiglia.
 
ARTICOLO 5
(Centri di vacanza)
 
L’istituzione e  la gestione  dei centri  di cui  alla lettera d)
dell’articolo 3 e’ sottoposta ad autorizzazione annuale.
 
Apposito regolamento  regionale stabilisce  i presupposti  per le
autorizzazioni  indicate  al  primo  comma  e  le  modalita’  del
controllo igienico,  sanitario, socio - educativo e contabile nei
confronti  degli   enti  gestori,   sia  pubblici   che  privati,
disciplinando altresi’  l’adozione dei provvedimenti di diffida e
di revoca delle autorizzazioni nel caso di irregolarita’ o di non
osservanza delle disposizioni impartite.
 
Il regolamento in particolare determina:
 
- i  requisiti e  le caratteristiche  di localita’,  ambienti  ed
  attrezzature;
- il numero ed i requisiti professionali del personale addetto ai
  centri;
- gli  accertamenti sanitari  e le  misure di profilassi igienica
  cui devono sottoporsi gli utenti ed il personale;
- le registrazioni e le documentazioni obbligatorie;
- i servizi prescritti per i diversi tipi di soggiorno;
- le modalita’ e la periodicita’ delle visite ispettive.
 
Il  regolamento   interno  degli  enti  gestori  deve  consentire
l’accesso e  le visite,  in particolare  dei familiari, ai locali
dei centri di vacanza.
 
Minorazioni  fisiche,   psichiche  e   sensoriali   non   possono
costituire motivo di esclusione dal soggiorno nei centri.
 
Nel  caso   in  cui  siano  ospitati  soggetti  affetti  da  tali
minorazioni, i  centri devono  istituire o  avvalersi di  servizi
idonei di educazione, assistenza e riabilitazione.
 
La Regione  concorre alle  spese per  i servizi  di cui  al comma
precedente, con contributi previsti dall’articolo 27.
 
ARTICOLO 6
(Idoneita’ delle strutture di ospitalita’ e dei nuclei famigliari
affidatari od ospitanti)
 
I  criteri   per  l’accertamento  e  per  la  determinazione  dei
requisiti di  idoneita’ delle  strutture di  ospitalita’, nonche’
dei nuclei familiari previsti dall’articolo 3, sono stabiliti dai
comuni, o,  per gli interventi di loro competenza, dalle province
in conformita’ alle condizioni stabilite con apposito regolamento
regionale.
 
Le strutture  di ospitalita’,  di cui al comma precedente, quando
non siano  istituite direttamente dagli enti locali territoriali,
sono sottoposte a preventiva autorizzazione.
 
ARTICOLO 7
(Interventi di competenza regionale)
 
Gli interventi  di competenza  regionale in materia di assistenza
sociale  e,   in  particolare,  gli  interventi  a  favore  degli
appartenenti alle  categorie post - belliche - ex combattenti, ex
partigiani, ex  prigionieri di  guerra ed  internati militari, ex
deportati ed  internati civili,  invalidi  civili  per  fatti  di
guerra, invalidi  per residuati  bellici -  nei limiti  di cui ai
Decreti legislativi  luogotenenziali 31  luglio 1945, n. 425 e 28
settembre 1945,  n. 646,  dei profughi  e dei  rimpatriati di cui
alla legge 12 dicembre 1973, n. 922;  degli inabili al lavoro, il
cui mantenimento  e’  posto  a  carico  della  Regione  ai  sensi
dell’articolo 1,  lettera d)  del DPR  15  gennaio  1972,  n.  9,
nonche’ degli  assegnatari di  alloggi economici  e  popolari  ai
sensi dell’articolo  5, lettera  g) del  DPR 30 dicembre 1972, n.
1036, sono  attuati per  i fini  di cui  all’articolo 2,  con  le
modalita’ indicate ai precedenti articoli 3 e 4.
 
Gli  interventi   a  favore   di  minori   ed  anziani,   il  cui
mantenimento, a  qualsiasi titolo,  e’ attualmente posto a carico
della Regione,  ai sensi dell’articolo 1 del DPR 15 gennaio 1972,
n. 9,  sono attuati  per i  fini di  cui all’articolo  2, con  le
modalita’ di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
 
ARTICOLO 8
(Provvidenze economiche  a favore  di  hanseniani  e  affetti  da
tubercolosi)
 
Le provvidenze  economiche previste dalle leggi 3 giugno 1971, n.
404 e  12 gennaio  1974, n.  4 a  favore degli  hanseniani e loro
famiglie a carico, nonche’ quelle stabilite dall’articolo 5 della
legge 14  dicembre 1970,  n.  1088  a  favore  degli  affetti  da
tubercolosi  e   loro  familiari  a  carico  e  l’erogazione  dei
rispettivi assegni,  sono assicurati  dalla Regione  agli  aventi
diritto, residenti  nei comuni  della Toscana,  anche  quando  si
trovino  ricoverati   fuori  dal   territorio  regionale,  previo
accertamento delle condizioni necessarie per la concessione.
 
ARTICOLO 9
(Delega delle  funzioni  di  competenza  regionale  ed  indirizzi
generali)
 
La  funzione   di  cui   all’articolo  7,   nonche’   quelle   di
autorizzazione, diffida  e revoca  di cui all’articolo 5, primo e
secondo comma  di autorizzazione  di cui all’art. 6 ultimo comma,
sono delegate ai comuni, che le esercitano, a norma dell’articolo
65 dello Statuto, secondo i seguenti indirizzi generali:
 
a) i servizi e le strutture utilizzate per la realizzazione degli
   interventi, pur  nella salvaguardia di particolari esigenze di
   specializzazione,  sono   rivolte   alla   generalita’   della
   popolazione,  con  esclusione  di  destinazioni  di  carattere
   settoriale o per categorie di cittadini;
b) la  gestione  sociale  delle    strutture  di  ospitalita’  e’
   assicurata comunque dalla partecipazione degli utenti, o delle
   loro famiglie, e degli operatori.
 
Le funzioni di cui agli articoli 5 e 6 sono esercitate dal comune
in cui  e’ ubicato  il  centro  di  vacanza  o  la  struttura  di
ospitalita’.
 
Gli interventi  di cui  all’articolo 7 sono effettuati dal comune
di  residenza  dell’assistito.  Tali  interventi  possono  essere
attuati anche  a favore  di non  residenti,  previo  accertamento
della necessita’  ed urgenza  della  prestazione  da  effettuare.
Dell’intervento  attuato  e’  data  comunicazione  al  comune  di
residenza dell’assistito.
 
I provvedimenti  di ricovero  ai sensi  dell’articolo 154  del TU
approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, sono delegati ai comuni,
che li attuano nei limiti previsti dall’articolo 4 della presente
legge e  nel caso  di non  residenti, alle  condizioni di  cui al
comma precedente.
 
Sono altresi’ delegate ai comuni di residenza dei beneficiari, le
funzioni di  cui al  precedente articolo  8, nonche’ l’erogazione
degli assegni di cui alla legge regionale 13 gennaio 1973, n. 4.
 
TITOLO II
CONTROVERSIE PER LE SPESE DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA E DELEGA DI
FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI.
 
ARTICOLO 10
(Delega delle decisioni delle controversie)
 
La decisione delle controversie tra comuni ed altri enti pubblici
per il  rimborso delle  spese di  soccorso e  di assistenza, rese
obbligatorie da  particolari disposizioni  di legge o statutarie,
comprese quelle  relative al mantenimento degli inabili al lavoro
a norma dell’articolo 154 del TU approvato con RD 18 giugno 1931,
n. 773,  e’ delegata  alla provincia  nel cui  territorio ha sede
l’ente o  l’istituzione che  ha erogato  la prestazione,  ovvero,
nell’ipotesi di cui all’articolo 1 lettera c), seconda parte, del
DPR 15  gennaio 1972,  n. 9, alla provincia nel cui territorio si
trova il comune di residenza del ricoverato.
 
Qualora nel  corso del  procedimento  siano  accertati  interessi
patrimoniali della  provincia, la  controversia e’  decisa  dalla
Giunta regionale.
 
Le  controversie  in  cui  siano  parte  i  consorzi  provinciali
antitubercolari sono decise dalla Giunta regionale.
 
Le funzioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo
possono essere delegate dalla Giunta regionale al suo Presidente.
 
ARTICOLO 11
(Contestazione del debito)
 
L’ente o  istituzione che  effettua il  ricovero provvede a darne
comunicazione scritta agli enti presunti debitori, entro 5 giorni
dalla data dell’ammissione.
 
Dopo 3  mesi di  ricovero e,  comunque, all’atto della dimissione
del beneficiario  della prestazione,  l’ente ricoverante comunica
all’ente ritenuto  debitore la  distinta delle  spese  sostenute,
indicando il titolo su cui si fonda il credito e richiedendone il
pagamento.
 
Entro 60  giorni dal  ricevimento della  comunicazione di  cui al
precedente comma,  l’ente che  intenda contestare  in tutto  o in
parte il  debito, deve  produrre  all’ente  ricoverante  motivata
opposizione.
 
In caso  di omessa opposizione, il debito si intende riconosciuto
a tutti gli effetti.
 
Tutte le  comunicazioni,  nonche’  l’inoltro  delle  opposizioni,
vengono effettuate con lettera raccomandata.
 
ARTICOLO 12
(Decisione delle controversie)
 
Per la decisione delle controversie, l’ente ricoverante trasmette
alla provincia  l’opposizione pervenuta,  unitamente alle proprie
controdeduzioni,  nonche’   ogni  altro  elemento  utile  per  la
decisione.
 
La  provincia  decide  la  controversia  sulla  base  dei  motivi
contenuti  nell’opposizione,   nonche’  di  ogni  altro  elemento
istruttorio che ritenga utile acquisire.
 
Qualora, nel  corso dell’istruttoria, emergano fondati motivi per
ritenere che il debito sia, in tutto o in parte, di competenza di
altro ente,  la provincia  da’ comunicazione  a quest’ultimo  dei
termini essenziali  della controversia, assegnando un termine non
inferiore a trenta giorni per formulare le proprie deduzioni.
 
Trascorso  il   termine  assegnato,   la  provincia   decide   la
controversia,  indica   l’ente  tenuto  al  pagamento  ed  emette
l’ordine relativo,  ai sensi  dell’ultimo comma dell’articolo 125
del DPR 5 febbraio 1891, n. 99.
 
Per le controversie di cui al secondo e terzo comma dell’articolo
10, la  provincia, acquisiti gli atti relativi, li trasmette alla
Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.
 
TITOLO III
ISTITUZIONI  PUBBLICHE   DI  ASSISTENZA  E  BENEFICENZA  ED  ENTI
COMUNALI DI  ASSISTENZA - RIORDINAMENTO E DELEGA DI FUNZIONI AGLI
ENTI LOCALI.
 
ARTICOLO 13
(Delega di funzioni concernenti le IPAB)
 
Tutte le funzioni amministrative di cui all’articolo 1 lettera a)
del DPR  15  gennaio  1972,  n.  9,  concernenti  le  istituzioni
pubbliche di  assistenza e  beneficenza, gia’ disciplinate con la
legge 17  Luglio 1890,  n. 6972,  e successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche’  con i  relativi regolamenti di esecuzione,
ad eccezione  di quelle  indicate al successivo articolo 14, sono
delegate ai  comuni nel  cui territorio ha sede l’istituzione. In
particolare sono  delegate le  funzioni concernenti  la vigilanza
ispettiva, il  coordinamento, la sospensione o lo scioglimento di
amministrazioni,  la   nomina   di   commissari,   le   modifiche
statutarie, escluse quelle indicate al successivo articolo 14.
 
Le funzioni  di cui  al  precedente  comma  sono  eccezionalmente
delegate  alle  province  qualora  le  istituzioni  pubbliche  di
assistenza  e   beneficenza  svolgano  prevalente  attivita’  nei
settori di competenza propri delle province stesse.
 
I  comuni   e  le   province  esercitano   la  delega,  ai  sensi
dell’articolo  65   dello  Statuto,   attenendosi   ai   seguenti
indirizzi:
 
a) i  provvedimenti saranno  diretti a  superare  l’isolamento  e
   l’emarginazione dei ricoverati;
b) sara’  assicurato il coordinamento dell’attivita’ degli enti e
   l’adattamento degli  Statuti alla  disciplina contenuta  nella
   presente legge;
c) sara’  assicurato il  coordinamento degli  interventi  sociali
   svolti  dalle   IPAB  con  gli  interventi  sanitari  e,  piu’
   generalmente, di sicurezza sociale attuati nel territorio;
d) i  servizi sociali  delle IPAB  saranno organizzati in modo da
   assicurare  la   loro  apertura  a  tutti  i  cittadini  e  la
   partecipazione alla loro gestione;
e) saranno  favorite la  riconversione    e  l’utilizzazione  dei
   servizi  delle  IPAB  secondo  le  finalita’  e  le  modalita’
   d’intervento previste dal Titolo I della presente legge.
 
La gestione  temporanea di  istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, nel  caso previsto  dall’articolo 49  della legge 17
Luglio 1890,  n. 6972, e’ affidata ad un commissario nominato dal
comune o,  nel caso  contemplato dal  secondo comma  del presente
articolo,  dalla   provincia   nel   cui   territorio   ha   sede
l’istituzione.
 
L’indennita’   spettante    al   commissario    e’    a    carico
dell’istituzione stessa, salvo rivalsa verso chi di ragione.
 
Entro  sei   mesi  dalla   nomina     dovra’   provvedersi   alla
ricostituzione dell’amministrazione ordinaria.
 
ARTICOLO 14
(Funzioni esercitate direttamente dalla Regione)
 
Sono  esercitate   direttamente   dalla   Regione   le   funzioni
disciplinate con  legge 17  luglio 1890,  n.  6972  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche’ con i relativi regolamenti
d’esecuzione, concernenti  la costituzione, il concentramento, il
raggruppamento, il  frazionamento, il consorzio, le modificazioni
statutarie relative alle fusioni, alla mutazione dei fini ed alla
composizione dei consigli di amministrazione, le trasformazioni e
la estinzione,  l’approvazione o  la  costituzione  d’ufficio  di
federazioni.
 
La  Regione  esercita  comunque  il  potere  di  iniziativa  gia’
esercitato dal  Prefetto ai sensi dell’articolo 62 della legge 17
Luglio 1890, n. 6972.
 
I  provvedimenti   di  cui  al  primo  comma  sono  adottati  con
deliberazione del Consiglio regionale.
 
Le funzioni  di cui  al secondo  comma sono  di competenza  della
Giunta regionale,  che le  esercita nel quadro degli indirizzi di
programmazione nel  settore della sicurezza sociale approvati dal
Consiglio regionale.
 
ARTICOLO 15
(Istituzioni a carattere associativo)
 
Le disposizioni  del presente  titolo  relative  alla  delega  di
funzioni non  si  applicano  ne’  alle  istituzioni  a  carattere
associativo le  cui attivita’,  a norma di statuto, si fondano su
prestazioni  volontarie   e  personali   dei   soci,   ne’   alle
confraternite soggette al secondo comma dell’articolo 77 del RD 2
dicembre 1929, n. 2262.
 
Le istituzioni  di cui  al comma  precedente  riconosciute  quali
istituzioni  pubbliche   di  assistenza   e  beneficenza   devono
raccordare  la  loro  attivita’  con  quella  dei  comuni,  delle
province e  dei loro  consorzi nel  quadro  della  programmazione
regionale.
 
I comuni, le province e i loro consorzi promuovono intese perche’
nello stesso  quadro possa  raccordarsi anche  l’attivita’  delle
istituzioni private.
 
ARTICOLO 16
(Delega di funzioni concernenti gli ECA)
 
Le  funzioni   relative  agli   enti  comunali   di   assistenza,
disciplinate dalla  legge 3  giugno 1937,  n.  847  e  successive
modificazioni ed  integrazioni, concernenti,  in particolare,  la
integrazione  dei   bilanci,   l’approvazione   della   relazione
contenente il  consuntivo dell’attivita’  decorsa e  il programma
futuro, la  vigilanza, la  sospensione e  lo  scioglimento  degli
organi amministrativi  e la  nomina dei commissari, sono delegate
al comune  nel  cui  territorio  ha  sede  ciascun  ente  e  sono
esercitate, ai  sensi dell’articolo  65 dello  Statuto, secondo i
seguenti indirizzi:
 
a) gli  interventi di  sostegno finanziario saranno disposti dopo
   l’approvazione della relazione di cui al presente comma;
b) l’approvazione  sara’ subordinata  alla  positiva  valutazione
   dell’attivita’ e  dei programmi  dell’ente,  che,  nei  limiti
   delle proprie finalita’, stabilite dall’articolo 7 della legge
   3  giugno   1937,   n.   847,   dovranno   essere   coordinati
   all’attivita’ svolta  dai comuni,  secondo i  principi fissati
   dalla presente legge.
 
ARTICOLO 17
(Delega di  funzioni concernenti  i comitati  di  soccorso  e  le
istituzioni private di assistenza)
 
Le funzioni relative alle istituzioni private di assistenza ed ai
comitati di soccorso, disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n.
6972 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche’  dai
relativi regolamenti  di esecuzione, concernenti, in particolare,
l’attivita’ ispettiva  e l’autorizzazione  a promuovere pubbliche
sottoscrizioni, sono  delegate ai  comuni in  cui hanno  sede  le
istituzioni.
 
Resta ferma  la  competenza  regionale  per  i  provvedimenti  di
chiusura delle  istituzioni con  fini di ricovero per abuso della
pubblica fede  e per cattivo funzionamento su proposta del comune
in cui  ha sede  l’istituzione.  I  suddetti  provvedimenti  sono
adottati dal Consiglio regionale.
 
TITOLO IV
AMBITI  TERRITORIALI   E  COORDINAMENTO   DEGLI   INTERVENTI   DI
ASSISTENZA SOCIALE.
 
ARTICOLO 18
(Ambiti territoriali - Consorzi)
 
Le funzioni  amministrative delegate  agli  enti  locali  con  la
presente legge  saranno esercitate,  ai  sensi  dell’articolo  65
dello Statuto,  in modo  da  assicurare  l’organizzazione  ed  il
coordinamento  dei   servizi  secondo   gli  ambiti  territoriali
determinati dalla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.
 
A tal  fine gli  enti delegati  possono costituirsi in consorzio,
secondo gli  ambiti di  cui al  precedente comma,  ai sensi degli
articoli 156 e segg. del RD 3 marzo 1934, n. 383, ovvero in altre
forme associative.
 
Per la  costituzione dei  consorzi sono osservate le disposizioni
contenute nella legge regionale del 28 agosto 1974, n. 50.
 
ARTICOLO 19
(Rapporto di delega tra Regioni e Consorzi)
 
A decorrere  dall’anno finanziario  successivo a quello della sua
costituzione, il consorzio subentra nel rapporto di delega con la
Regione a tutti gli effetti previsti dalla presente legge.
 
La quota  degli enti delegati e’ costituita dall’intero ammontare
del finanziamento ad essi spettante a norma della presente legge,
salva la  facolta’ per l’ente delegato di integrarla con autonomi
finanziamenti.
 
ARTICOLO 20
(Coordinamento degli interventi di Assistenza Sociale)
 
I   comuni   appartenenti   allo   stesso   ambito   territoriale
pluricomunale, di  cui alla  legge regionale  7 dicembre 1973, n.
64, coordinano  fra loro i servizi previsti dall’articolo 3 della
presente legge. A tale scopo possono essere utilizzati i consorzi
di cui al precedente articolo 18.
 
Onde evitare  duplicazione dei  servizi e assicurare una organica
utilizzazione  delle   strutture  esistenti,  le  province,  fino
all’entrata in  funzione dei  consorzi, coordinano i loro servizi
con   i    comuni   territorialmente   interessati,   comunicando
tempestivamente le  prestazioni effettuate o i contributi erogati
al comune di residenza del soggetto assistito.
 
Le istituzioni  pubbliche di  assistenza e  beneficenza, gli enti
comunali di  assistenza, i consorzi provinciali antitubercolari e
tutti  gli  altri  enti  e  associazioni  pubbliche  che  attuano
interventi a  carattere locale disciplinati dalla presente legge,
comunicano  tempestivamente   le  prestazioni   effettuate  e   i
contributi erogati al comune di residenza del soggetto assistito.
 
La  Regione   promuove  intese   con  tutti   gli  altri  enti  o
associazioni pubbliche  o private, che, per specifiche competenze
legislative  o   statutarie,  attuano  interventi  di  assistenza
sociale, per  la trasmissione  delle notizie,  di  cui  al  comma
precedente, al comune di residenza del soggetto assistito.
 
Il comune  determina l’ammontare  dell’assegno integrativo di cui
alla  lettera   b)  dell’articolo   3,  evitando  il  cumulo  con
interventi assicurati a altri enti.
 
TITOLO V
MODALITA’ DI  FINANZIAMENTO DELLE  FUNZIONI DELEGATE E CONTRIBUTI
ALLE SPESE PER LE FUNZIONI DEI COMUNI.
 
ARTICOLO 21
(Finanziamento delle funzioni delegate ai comuni)
 
Per il  finanziamento delle  funzioni delegate  con l’articolo 9,
nonche’ per  l’integrazione dei  bilanci di  cui all’articolo  16
della presente  legge,  e’  autorizzata  la  spesa  annua  di  L.
2.450.000.000 da ripartirsi fra gli enti delegati con le seguenti
modalita’:
 
a) per  il 35  per cento  in proporzione diretta alla popolazione
   residente nel territorio di ciascun comune, secondo gli ultimi
   dati disponibili prima della ripartizione;
c) per  il 45  per cento  in proporzione  inversa alle condizioni
   socio  -   economiche  del   territorio  di   ciascun   comune
   determinate  annualmente   con  deliberazione   del  Consiglio
   regionale;
c) per  il 20  per cento  in  base  ai  programmi  di  intervento
   presentati dagli enti delegati.
 
Per l’esercizio  finanziario 1976 la spesa indicata al Comma 1 e’
ridotta a L. 1.250.000.000.
 
ARTICOLO 22
(Ripartizione del finanziamento)
 
Le somme  di cui  al precedente articolo 21, lettera a), b), sono
ripartite tra  gli enti  delegati e,  di norma, liquidate, in una
unica soluzione,  con deliberazione della Giunta regionale, entro
il 31  gennaio di  ogni anno  e, nella  prima applicazione  delle
presente legge, entro il 1 luglio 1976.
 
Qualora non  sia possibile provvedere alla liquidazione di cui al
comma precedente entro la data stabilita, con deliberazione della
Giunta regionale  sara’ erogato  agli  enti  delegati,  entro  il
medesimo termine,  un acconto in misura non inferiore ad un terzo
della  cifra   liquidata  per  lo  stesso  titolo  nell’esercizio
finanziario precedente.
 
ARTICOLO 23
(Presentazione e finanziamento dei programmi di intervento)
 
I programmi  di intervento  di cui  alla lettera c) dell’articolo
21, sono  redatti e  presentati secondo  i criteri  e nei termini
stabiliti con  deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi
entro il  30 settembre  di ogni  anno e  nella prima applicazione
della presente legge entro il 31 maggio 1976.
 
Il Consiglio  regionale impartisce con la stessa deliberazione le
direttive di  cui all’art.  65 dello  Statuto, con  le quali sono
indicati  gli   obiettivi  prioritari   che,  nel   quadro  della
programmazione regionale,  dovranno essere  perseguiti  nell’anno
solare successivo.
 
Qualora il  Consiglio regionale  non provveda entro il termine di
cui al comma precedente, gli enti delegati trasmettono comunque i
propri programmi  d’intervento alla  Giunta regionale entro il 30
novembre e nella prima applicazione della presente legge entro il
30 giugno 1976.
 
Il Consiglio  regionale approva  annualmente, su  proposta  della
Giunta, il  piano di  ripartizione dei  finanziamenti, sulla base
dei programmi  di intervento  di cui  al primo comma del presente
articolo.
 
Le somme  di cui al precedente comma, eventualmente non impegnate
nell’esercizio  di  competenza,  possono  essere  utilizzate  nel
successivo esercizio,  con l’approvazione  del piano  annuale  ad
esso relativo.
 
ARTICOLO 24
(Rendiconto delle spese per le funzioni delegate)
 
Gli enti  delegati trasmettono  annualmente, entro il 15 gennaio,
alla Giunta regionale, una relazione, con allegati i prospetti di
informazione statistica  che  saranno  predisposti  dalla  Giunta
medesima, sui  risultati raggiunti  nell’esercizio delle funzioni
delegate, nonche’  il rendiconto  relativo alle  spese sostenute,
compresi gli oneri aggiuntivi di cui al successivo articolo 26.
 
La relazione ed i prospetti devono contenere altresi’, al fine di
una piu’  organica informazione,  i dati  relativi alle  funzioni
proprie degli enti delegati per la stessa materia.
 
Le somme  non impegnate  dagli enti  delegati sono computate, per
l’esercizio successivo,  in diminuzione  di quelle spettanti agli
stessi enti  ed in  aumento di  quelle spettanti  agli enti nella
ripartizione di cui all’articolo 22.
 
ARTICOLO 25
(Relazione annuale al consiglio)
 
La  Giunta   presenta  annualmente  al  Consiglio  regionale  una
relazione contenente  i dati  informativi, contabili e statistici
sull’esercizio  delle   funzioni  delegate   e  tutti  gli  altri
elementi, compresi  i dati  relativi alle  funzioni proprie degli
enti delegati  per la  stessa materia,  che possano consentire al
Consiglio la piu’ completa valutazione dei risultati raggiunti.
 
ARTICOLO 26
(Oneri finanziari aggiuntivi)
 
Gli  oneri   finanziari  aggiuntivi   di  funzionamento  previsti
dall’ultimo comma  dell’articolo  13  della  legge  regionale  30
aprile  1973,  n.  30,  sono  stabiliti  complessivamente  in  L.
570.000.000.
 
Ai fini  della ripartizione  della somma  di  cui  al  precedente
comma, gli enti delegati trasmettono alla Giunta regionale, entro
il termine stabilito dall’articolo 24, la documentazione relativa
agli oneri  aggiuntivi di  funzionamento gravanti  su di essi per
effetto della delega. Nella documentazione dovra’ essere indicata
la  disponibilita’   e  le   ulteriori  necessita’  di  personale
comandato e di beni regionali.
 
La Giunta,  in base  alla suddetta  documentazione,  elabora  uno
schema  triennale  di  ripartizione  dei  mezzi  finanziari,  del
personale da  comandare e  dei beni  regionali da  assegnare agli
enti delegati  e lo  sottopone al loro esame, anche al fine degli
accordi sul  contingente del  personale di  cui  al  terzo  comma
dell’articolo  13   della  legge   30  aprile   1973,  n.  30,  e
sull’ammontare degli  oneri finanziari  di  cui  al  sesto  comma
dell’art. 13 della citata legge.
 
Il piano  e’ sottoposto  all’approvazione del  Consiglio e  viene
eseguito annualmente dalla Giunta regionale.
 
Ove dalla  documentazione di  cui al  secondo comma  del presente
articolo, risultasse necessario un adeguamento della quota di cui
al primo comma, si provvedera’ con apposita legge regionale.
 
Ai fini  della ripartizione  di cui  al terzo  comma del presente
articolo, il  comando di  ogni unita’ di personale e’ considerato
equivalente ad  una somma  pari al trattamento tabellare annuale,
comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi, di ciascun
dipendente.
 
Ai fini  della ripartizione  di cui  al terzo  comma del presente
articolo, il  prezzo per la cessione in proprieta’ di beni mobili
regionali ed  il corrispettivo annuale per la cessione in uso  di
ciascun bene mobile od immobile di proprieta’ regionale, verranno
considerati equivalenti  a una  somma determinata d’intesa tra la
Giunta regionale  e l’organo  competente dell’ente  delegato, con
riferimento ai valori di mercato correnti.
 
Per l’anno  1976, gli  oneri di  cui al  presente  articolo  sono
stabiliti in L. 75.000.000 da suddividersi in parti uguali tra le
province ed  in L.  210.000.000 da  suddividersi tra  i comuni in
proporzione  diretta   alle  quote   loro  spettanti   ai   sensi
dell’articolo 21, lettera a) e b).
 
ARTICOLO 27
(Contributi alle  spese per  i centri  di vacanza per le funzioni
dei comuni)
 
La Regione  concorre con  contributi  alle  spese  sostenute  dai
comuni, o  loro consorzi,  per l’esercizio  delle funzioni di cui
all’articolo 3 della presente legge.
 
La Regione  eroga altresi’ contributi ai comuni, o loro consorzi,
sulle spese  sostenute per  l’invio di  cittadini nei  centri  di
vacanza  tenendo  conto  di  quanto  stabilito  dall’articolo  5,
penultimo comma.
 
I comuni  e i  consorzi, ai  fini di  cui  al  precedente  comma,
possono convenzionarsi con enti pubblici e privati.
 
Nel caso  in cui  gli ospiti  dei centri di vacanza provengano da
piu’ comuni  della  Toscana,  i  contributi  sono  erogati  dalla
Regione unicamente al comune in cui ha sede l’ente gestore.
 
Il comune  provvede alla  erogazione dei  contributi sulle  spese
sostenute dall’ente  gestore e  ne da’ comunicazione ai comuni da
cui provengono gli ospiti.
 
La Regione puo’ concedere ai comuni e ai consorzi propri immobili
anche in uso gratuito per la gestione di centri di vacanza.
 
ARTICOLO 28
(Ripartizione dei contributi)
 
I contributi  di cui  al precedente  articolo 27  sono  ripartiti
annualmente tra  i comuni,  o loro  consorzi,  con  le  modalita’
previste dall’articolo  21 nella  misura, rispettivamente, del 20
per cento  secondo i  criteri di cui alla lettera a);  del 20 per
cento secondo i criteri di cui alla lettera b) e del 60 per cento
secondo i  criteri di cui alle lettera c), tenuto conto di quanto
disposto dal quarto comma del precedente articolo 27.
 
Le somme  di cui  alle lettere  a), b),  sono  ripartite  con  il
procedimento di  cui all’articolo  22;   la  somma  di  cui  alla
lettera  c)   e’   ripartita   con   il   procedimento   previsto
dall’articolo 23,  con  esclusione  delle  direttive  di  cui  al
secondo comma dell’articolo 23.
 
I comuni,  o i loro consorzi, sono tenuti a trasmettere i dati di
cui al secondo comma dell’articolo 24.
 
TITOLO VI
FINANZIAMENTO DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI
 
ARTICOLO 29
(Imputazione della spesa per l’anno 1976)
 
Gli  oneri  derivanti  dall’applicazione  della  presente  legge,
ammontanti per  l’anno 1976  a L. 2 miliardi 625.000.000, saranno
cosi’ ripartiti:
 
- per funzioni delegate                        L. 1.250.000.000
- per contributi di cui all’art. 27            L. 1.090.000.000
- per oneri aggiuntivi di cui all’art. 28      L.   285.000.000
 
e faranno  carico ad  apposito capitolo nello stato di previsione
della spesa del bilancio 1976 cosi’ formulato:
 
Cap. .....
 Spese per  il  finanziamento  delle  funzioni
   delegate agli  enti locali  territoriali in
   materia di assistenza sociale, compresi gli
   oneri aggiuntivi  ed  i  contributi  per  i
   centri di  vacanza e  per le  funzioni  dei
   comuni:
   Art. 10 - Spese per le funzioni delegate    L.   1.250.000.000
   Art. 20 - Contributi  per  i  centri  di
             vacanza e per le funzioni  dei
             comuni (art. 27)                  L.   1.090.000.000
   Art. 30 - Oneri aggiuntivi (articolo 28)    L.     285.000.000
   totale                                      L.   2.625.000.000
 
La spesa  sara’ finanziata  con la  eliminazione o  riduzione dei
capitoli del  bilancio 1976  corrispondenti a quelli iscritti nel
bilancio l’anno  1975  per  gli  importi  a  fianco  di  ciascuno
indicati:
 
Cap. 10200                                     L.     140.000.000
Cap. 10300                                     L.      25.000.000
Cap. 10400                                     L.      20.000.000
Cap. 10500                                     L.     600.000.000
Cap. 10600                                     L.     100.000.000
Cap. 10700                                     L.     900.000.000
Cap. 10800                                     L.     300.000.000
Cap. 10900                                     L.     500.000.000
Cap. 11000                                     L.      40.000.000
totale                                         L.   2.625.000.000
 
ARTICOLO 30
(Imputazione della spesa per l’anno 1977 e seguenti)
 
Gli  oneri  derivanti  dall’applicazione  della  presente  legge,
ammontanti per  l’anno 1977  a L. 4 miliardi 110.000.000, saranno
cosi’ ripartiti:
 
- per l’esercizio delle funzioni delegate      L. 2.450.000.000
- per i contributi di cui all’art. 27          L. 1.090.000.000
- per gli oneri aggiuntivi di cui all’art. 28  L.   570.000.000
 
e saranno  iscritte nel  bilancio 1977 al corrispondente capitolo
del bilancio  1976 istituito ai sensi dell’art. 29 della presente
legge.
 
La maggiore  spesa di  L. 1.485.000.000  sara’ finanziata  con la
soppressione al  bilancio 1977 dei capitoli iscritti nel bilancio
1976 e  corrispondenti ai  sottoindicati  capitoli  del  bilancio
1975:
 
Cap. 10200                                     L.     140.000.000
Cap. 10300                                     L.      25.000.000
Cap. 10400                                     L.      20.000.000
Cap. 10600                                     L.     100.000.000
Cap. 10700                                     L.     900.000.000
Cap. 10800                                     L.     300.000.000
totale                                         L.   1.485.000.000
 
Gli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni successivi,
nell’importo previsto  al  primo  comma  del  presente  articolo,
faranno carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.
 
ARTICOLO 31
(Disposizioni finali)
 
Cessa di  avere applicazione  ogni norma  contenuta  nelle  leggi
statali contraria o incompatibile con la presente legge.
 
Cessano di avere applicazione tutte le disposizioni in materia di
beneficenza pubblica  di cui  alla legge regionale 5 giugno 1972,
n. 11, incompatibili con le norme della presente legge.
 
Sono abrogate  le norme della legge regionale 13 gennaio 1973, n.
4, incompatibili con la presente legge.
 
ARTICOLO 32
(Disposizioni transitorie)
 
Le norme  della presente legge hanno applicazione a decorrere dal
1 luglio  1976, fatta  eccezione per le norme di cui all’articolo
5, che si applicano dal 1 gennaio 1977.
 
Per la  materia regolata  dalle norme  di cui all’articolo 5, che
trovano applicazione  dal 1  gennaio 1977, si applicano fino alla
data  suddetta,   le  norme   di  legge  statali  richiamate  dal
precedente articolo 30.
 
Dal 1  luglio 1976 e’ abrogata la legge regionale 3 gennaio 1973,
n. 3, modificata dalla legge regionale 5 settembre 1974, n. 57.