LEGGE REGIONALE 7
aprile 1976, n. 15
Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti
locali.
16.4.1976 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 18
TITOLO I
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PER L’ISTITUZIONE DI SERVIZI
DI ASSISTENZA SOCIALE - DELEGA DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI.
ARTICOLO 1
(Finalita’)
Al fine di prevenire e rimuovere le situazioni e le cause che
ostacolano il pieno, libero e dignitoso sviluppo della persona
umana, in attuazione dell’articolo 4 dello Statuto, sono
stabiliti interventi per assicurare prestazioni e servizi di
assistenza sociale, con le forme e le modalita’ contenute nella
presente legge.
ARTICOLO 2
(Soggetti e fini degli interventi)
L’assistenza sociale e’ volta a garantire ad ogni persona mezzi
adeguati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze vitali e
l’eguaglianza di prestazioni a parita’ di bisogni.
In particolare l’assistenza sociale tende:
a) a prevenire o rimuovere situazioni di abbandono e di bisogno;
b) ad assicurare il mantenimento od il reinserimento dei soggetti
nel proprio nucleo familiare, ovvero l’inserimento in altro
nucleo ritenuto idoneo e, comunque, la permanenza nel proprio
ambiente;c) a favorire il recupero dei soggetti socialmente disadattati od
affetti da minorazioni psico - fisiche e sensoriali ed il loroinserimento o reinserimento nel normale ambiente familiare e
comunitario;d) a realizzare gli obiettivi prioritari stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi del successivo articolo 23.Gli interventi di assistenza sociale si attuano garantendo ai
destinatari una autonoma e libera scelta fra le possibili
prestazioni.
ARTICOLO 3
(Modalita’ di intervento)
Le finalita’ di cui al precedente articolo si realizzano con:
a) istituzione di servizi sociali per attivita’ di indagine e
interventi di prevenzione, assistenza domiciliare,
assegnazione di alloggi, formazione di nuclei comunitari
nonche’ il ricovero nei limiti previsti dal successivo
articolo 4;b) interventi di sostegno economico, mediante erogazione di
assegni integrativi che consentano il mantenimento,
l’educazione e l’assistenza dei minori nonche’ l’assistenza edil mantenimento degli adulti inabili al lavoro e, comunque,
privi di sufficienti mezzi di sussistenza. Tali interventi
sono disposti direttamente a favore dell’interessato oppure,
nel caso di minori o di adulti comunque incapaci, a favore
della famiglia. Sono inoltre disposti interventi economici a
favore delle famiglie affidatarie di minori o ospitanti adulti inabili, come corrispettivo del servizio sociale svolto;c) interventi occasionali di sostegno economico a favore di
persone che, in via temporanea o per circostanze eccezionali o urgenti, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno e non dispongono di adeguate risorse finanziarie;d) istituzione di servizi sociali per il tempo libero e di centri
di vacanza.ARTICOLO 4
(Interventi di ricovero)
Il ricovero ed il mantenimento di minori e di adulti presso
istituzioni assistenziali, e’ disposto a seguito della constatata
impossibilita’ di garantire le esigenze vitali con interventi
diversi e limitatamente al tempo in cui permane tale
impossibilita’.
Alla scelta dell’istituto di ricovero partecipa direttamente la
persona interessata o la famiglia.
ARTICOLO 5
(Centri di vacanza)
L’istituzione e la gestione dei centri di cui alla lettera d)
dell’articolo 3 e’ sottoposta ad autorizzazione annuale.
Apposito regolamento regionale stabilisce i presupposti per le
autorizzazioni indicate al primo comma e le modalita’ del
controllo igienico, sanitario, socio - educativo e contabile neiconfronti degli enti gestori, sia pubblici che privati,
disciplinando altresi’ l’adozione dei provvedimenti di diffida edi revoca delle autorizzazioni nel caso di irregolarita’ o di non
osservanza delle disposizioni impartite.
Il regolamento in particolare determina:
- i requisiti e le caratteristiche di localita’, ambienti ed
attrezzature;- il numero ed i requisiti professionali del personale addetto ai
centri;- gli accertamenti sanitari e le misure di profilassi igienica
cui devono sottoporsi gli utenti ed il personale;- le registrazioni e le documentazioni obbligatorie;
- i servizi prescritti per i diversi tipi di soggiorno;
- le modalita’ e la periodicita’ delle visite ispettive.
Il regolamento interno degli enti gestori deve consentire
l’accesso e le visite, in particolare dei familiari, ai locali
dei centri di vacanza.
Minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non possono
costituire motivo di esclusione dal soggiorno nei centri.
Nel caso in cui siano ospitati soggetti affetti da tali
minorazioni, i centri devono istituire o avvalersi di servizi
idonei di educazione, assistenza e riabilitazione.
La Regione concorre alle spese per i servizi di cui al comma
precedente, con contributi previsti dall’articolo 27.
ARTICOLO 6
(Idoneita’ delle strutture di ospitalita’ e dei nuclei famigliari
affidatari od ospitanti)
I criteri per l’accertamento e per la determinazione dei
requisiti di idoneita’ delle strutture di ospitalita’, nonche’
dei nuclei familiari previsti dall’articolo 3, sono stabiliti dai
comuni, o, per gli interventi di loro competenza, dalle provincein conformita’ alle condizioni stabilite con apposito regolamento
regionale.
Le strutture di ospitalita’, di cui al comma precedente, quando
non siano istituite direttamente dagli enti locali territoriali,sono sottoposte a preventiva autorizzazione.
ARTICOLO 7
(Interventi di competenza regionale)
Gli interventi di competenza regionale in materia di assistenza
sociale e, in particolare, gli interventi a favore degli
appartenenti alle categorie post - belliche - ex combattenti, expartigiani, ex prigionieri di guerra ed internati militari, ex
deportati ed internati civili, invalidi civili per fatti di
guerra, invalidi per residuati bellici - nei limiti di cui ai
Decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28
settembre 1945, n. 646, dei profughi e dei rimpatriati di cui
alla legge 12 dicembre 1973, n. 922; degli inabili al lavoro, ilcui mantenimento e’ posto a carico della Regione ai sensi
dell’articolo 1, lettera d) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9,
nonche’ degli assegnatari di alloggi economici e popolari ai
sensi dell’articolo 5, lettera g) del DPR 30 dicembre 1972, n.
1036, sono attuati per i fini di cui all’articolo 2, con le
modalita’ indicate ai precedenti articoli 3 e 4.
Gli interventi a favore di minori ed anziani, il cui
mantenimento, a qualsiasi titolo, e’ attualmente posto a carico
della Regione, ai sensi dell’articolo 1 del DPR 15 gennaio 1972,n. 9, sono attuati per i fini di cui all’articolo 2, con le
modalita’ di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
ARTICOLO 8
(Provvidenze economiche a favore di hanseniani e affetti da
tubercolosi)
Le provvidenze economiche previste dalle leggi 3 giugno 1971, n.404 e 12 gennaio 1974, n. 4 a favore degli hanseniani e loro
famiglie a carico, nonche’ quelle stabilite dall’articolo 5 della
legge 14 dicembre 1970, n. 1088 a favore degli affetti da
tubercolosi e loro familiari a carico e l’erogazione dei
rispettivi assegni, sono assicurati dalla Regione agli aventi
diritto, residenti nei comuni della Toscana, anche quando si
trovino ricoverati fuori dal territorio regionale, previo
accertamento delle condizioni necessarie per la concessione.
ARTICOLO 9
(Delega delle funzioni di competenza regionale ed indirizzi
generali)
La funzione di cui all’articolo 7, nonche’ quelle di
autorizzazione, diffida e revoca di cui all’articolo 5, primo e
secondo comma di autorizzazione di cui all’art. 6 ultimo comma,
sono delegate ai comuni, che le esercitano, a norma dell’articolo
65 dello Statuto, secondo i seguenti indirizzi generali:
a) i servizi e le strutture utilizzate per la realizzazione degli
interventi, pur nella salvaguardia di particolari esigenze di
specializzazione, sono rivolte alla generalita’ della
popolazione, con esclusione di destinazioni di carattere
settoriale o per categorie di cittadini;b) la gestione sociale delle strutture di ospitalita’ e’
assicurata comunque dalla partecipazione degli utenti, o delle loro famiglie, e degli operatori.Le funzioni di cui agli articoli 5 e 6 sono esercitate dal comune
in cui e’ ubicato il centro di vacanza o la struttura di
ospitalita’.
Gli interventi di cui all’articolo 7 sono effettuati dal comune
di residenza dell’assistito. Tali interventi possono essere
attuati anche a favore di non residenti, previo accertamento
della necessita’ ed urgenza della prestazione da effettuare.
Dell’intervento attuato e’ data comunicazione al comune di
residenza dell’assistito.
I provvedimenti di ricovero ai sensi dell’articolo 154 del TU
approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, sono delegati ai comuni,
che li attuano nei limiti previsti dall’articolo 4 della presente
legge e nel caso di non residenti, alle condizioni di cui al
comma precedente.
Sono altresi’ delegate ai comuni di residenza dei beneficiari, le
funzioni di cui al precedente articolo 8, nonche’ l’erogazione
degli assegni di cui alla legge regionale 13 gennaio 1973, n. 4.
TITOLO II
CONTROVERSIE PER LE SPESE DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA E DELEGA DI
FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI.
ARTICOLO 10
(Delega delle decisioni delle controversie)
La decisione delle controversie tra comuni ed altri enti pubblici
per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza, rese
obbligatorie da particolari disposizioni di legge o statutarie,
comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoroa norma dell’articolo 154 del TU approvato con RD 18 giugno 1931,
n. 773, e’ delegata alla provincia nel cui territorio ha sede
l’ente o l’istituzione che ha erogato la prestazione, ovvero,
nell’ipotesi di cui all’articolo 1 lettera c), seconda parte, del
DPR 15 gennaio 1972, n. 9, alla provincia nel cui territorio si
trova il comune di residenza del ricoverato.
Qualora nel corso del procedimento siano accertati interessi
patrimoniali della provincia, la controversia e’ decisa dalla
Giunta regionale.
Le controversie in cui siano parte i consorzi provinciali
antitubercolari sono decise dalla Giunta regionale.
Le funzioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo
possono essere delegate dalla Giunta regionale al suo Presidente.
ARTICOLO 11
(Contestazione del debito)
L’ente o istituzione che effettua il ricovero provvede a darne
comunicazione scritta agli enti presunti debitori, entro 5 giorni
dalla data dell’ammissione.
Dopo 3 mesi di ricovero e, comunque, all’atto della dimissione
del beneficiario della prestazione, l’ente ricoverante comunica
all’ente ritenuto debitore la distinta delle spese sostenute,
indicando il titolo su cui si fonda il credito e richiedendone il
pagamento.
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
precedente comma, l’ente che intenda contestare in tutto o in
parte il debito, deve produrre all’ente ricoverante motivata
opposizione.
In caso di omessa opposizione, il debito si intende riconosciutoa tutti gli effetti.
Tutte le comunicazioni, nonche’ l’inoltro delle opposizioni,
vengono effettuate con lettera raccomandata.
ARTICOLO 12
(Decisione delle controversie)
Per la decisione delle controversie, l’ente ricoverante trasmette
alla provincia l’opposizione pervenuta, unitamente alle proprie
controdeduzioni, nonche’ ogni altro elemento utile per la
decisione.
La provincia decide la controversia sulla base dei motivi
contenuti nell’opposizione, nonche’ di ogni altro elemento
istruttorio che ritenga utile acquisire.
Qualora, nel corso dell’istruttoria, emergano fondati motivi perritenere che il debito sia, in tutto o in parte, di competenza di
altro ente, la provincia da’ comunicazione a quest’ultimo dei
termini essenziali della controversia, assegnando un termine noninferiore a trenta giorni per formulare le proprie deduzioni.
Trascorso il termine assegnato, la provincia decide la
controversia, indica l’ente tenuto al pagamento ed emette
l’ordine relativo, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 125
del DPR 5 febbraio 1891, n. 99.
Per le controversie di cui al secondo e terzo comma dell’articolo
10, la provincia, acquisiti gli atti relativi, li trasmette allaGiunta regionale per i provvedimenti di competenza.
TITOLO III
ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ED ENTI
COMUNALI DI ASSISTENZA - RIORDINAMENTO E DELEGA DI FUNZIONI AGLIENTI LOCALI.
ARTICOLO 13
(Delega di funzioni concernenti le IPAB)
Tutte le funzioni amministrative di cui all’articolo 1 lettera a)
del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, concernenti le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, gia’ disciplinate con la
legge 17 Luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche’ con i relativi regolamenti di esecuzione,
ad eccezione di quelle indicate al successivo articolo 14, sono
delegate ai comuni nel cui territorio ha sede l’istituzione. In
particolare sono delegate le funzioni concernenti la vigilanza
ispettiva, il coordinamento, la sospensione o lo scioglimento diamministrazioni, la nomina di commissari, le modifiche
statutarie, escluse quelle indicate al successivo articolo 14.
Le funzioni di cui al precedente comma sono eccezionalmente
delegate alle province qualora le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza svolgano prevalente attivita’ nei
settori di competenza propri delle province stesse.
I comuni e le province esercitano la delega, ai sensi
dell’articolo 65 dello Statuto, attenendosi ai seguenti
indirizzi:
a) i provvedimenti saranno diretti a superare l’isolamento e
l’emarginazione dei ricoverati;b) sara’ assicurato il coordinamento dell’attivita’ degli enti el’adattamento degli Statuti alla disciplina contenuta nella
presente legge;c) sara’ assicurato il coordinamento degli interventi sociali
svolti dalle IPAB con gli interventi sanitari e, piu’
generalmente, di sicurezza sociale attuati nel territorio;d) i servizi sociali delle IPAB saranno organizzati in modo da
assicurare la loro apertura a tutti i cittadini e la
partecipazione alla loro gestione;e) saranno favorite la riconversione e l’utilizzazione dei
servizi delle IPAB secondo le finalita’ e le modalita’
d’intervento previste dal Titolo I della presente legge.La gestione temporanea di istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, nel caso previsto dall’articolo 49 della legge 17
Luglio 1890, n. 6972, e’ affidata ad un commissario nominato dalcomune o, nel caso contemplato dal secondo comma del presente
articolo, dalla provincia nel cui territorio ha sede
l’istituzione.
L’indennita’ spettante al commissario e’ a carico
dell’istituzione stessa, salvo rivalsa verso chi di ragione.
Entro sei mesi dalla nomina dovra’ provvedersi alla
ricostituzione dell’amministrazione ordinaria.
ARTICOLO 14
(Funzioni esercitate direttamente dalla Regione)
Sono esercitate direttamente dalla Regione le funzioni
disciplinate con legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche’ con i relativi regolamenti
d’esecuzione, concernenti la costituzione, il concentramento, ilraggruppamento, il frazionamento, il consorzio, le modificazionistatutarie relative alle fusioni, alla mutazione dei fini ed alla
composizione dei consigli di amministrazione, le trasformazioni e
la estinzione, l’approvazione o la costituzione d’ufficio di
federazioni.
La Regione esercita comunque il potere di iniziativa gia’
esercitato dal Prefetto ai sensi dell’articolo 62 della legge 17Luglio 1890, n. 6972.
I provvedimenti di cui al primo comma sono adottati con
deliberazione del Consiglio regionale.
Le funzioni di cui al secondo comma sono di competenza della
Giunta regionale, che le esercita nel quadro degli indirizzi di
programmazione nel settore della sicurezza sociale approvati dalConsiglio regionale.
ARTICOLO 15
(Istituzioni a carattere associativo)
Le disposizioni del presente titolo relative alla delega di
funzioni non si applicano ne’ alle istituzioni a carattere
associativo le cui attivita’, a norma di statuto, si fondano su
prestazioni volontarie e personali dei soci, ne’ alle
confraternite soggette al secondo comma dell’articolo 77 del RD 2
dicembre 1929, n. 2262.
Le istituzioni di cui al comma precedente riconosciute quali
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono
raccordare la loro attivita’ con quella dei comuni, delle
province e dei loro consorzi nel quadro della programmazione
regionale.
I comuni, le province e i loro consorzi promuovono intese perche’
nello stesso quadro possa raccordarsi anche l’attivita’ delle
istituzioni private.
ARTICOLO 16
(Delega di funzioni concernenti gli ECA)
Le funzioni relative agli enti comunali di assistenza,
disciplinate dalla legge 3 giugno 1937, n. 847 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernenti, in particolare, la
integrazione dei bilanci, l’approvazione della relazione
contenente il consuntivo dell’attivita’ decorsa e il programma
futuro, la vigilanza, la sospensione e lo scioglimento degli
organi amministrativi e la nomina dei commissari, sono delegate
al comune nel cui territorio ha sede ciascun ente e sono
esercitate, ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto, secondo i
seguenti indirizzi:
a) gli interventi di sostegno finanziario saranno disposti dopo
l’approvazione della relazione di cui al presente comma;b) l’approvazione sara’ subordinata alla positiva valutazione
dell’attivita’ e dei programmi dell’ente, che, nei limiti
delle proprie finalita’, stabilite dall’articolo 7 della legge3 giugno 1937, n. 847, dovranno essere coordinati
all’attivita’ svolta dai comuni, secondo i principi fissati
dalla presente legge.ARTICOLO 17
(Delega di funzioni concernenti i comitati di soccorso e le
istituzioni private di assistenza)
Le funzioni relative alle istituzioni private di assistenza ed ai
comitati di soccorso, disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n.
6972 e successive modificazioni e integrazioni, nonche’ dai
relativi regolamenti di esecuzione, concernenti, in particolare,l’attivita’ ispettiva e l’autorizzazione a promuovere pubbliche
sottoscrizioni, sono delegate ai comuni in cui hanno sede le
istituzioni.
Resta ferma la competenza regionale per i provvedimenti di
chiusura delle istituzioni con fini di ricovero per abuso della
pubblica fede e per cattivo funzionamento su proposta del comunein cui ha sede l’istituzione. I suddetti provvedimenti sono
adottati dal Consiglio regionale.
TITOLO IV
AMBITI TERRITORIALI E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
ASSISTENZA SOCIALE.
ARTICOLO 18
(Ambiti territoriali - Consorzi)
Le funzioni amministrative delegate agli enti locali con la
presente legge saranno esercitate, ai sensi dell’articolo 65
dello Statuto, in modo da assicurare l’organizzazione ed il
coordinamento dei servizi secondo gli ambiti territoriali
determinati dalla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.
A tal fine gli enti delegati possono costituirsi in consorzio,
secondo gli ambiti di cui al precedente comma, ai sensi degli
articoli 156 e segg. del RD 3 marzo 1934, n. 383, ovvero in altre
forme associative.
Per la costituzione dei consorzi sono osservate le disposizioni
contenute nella legge regionale del 28 agosto 1974, n. 50.
ARTICOLO 19
(Rapporto di delega tra Regioni e Consorzi)
A decorrere dall’anno finanziario successivo a quello della sua
costituzione, il consorzio subentra nel rapporto di delega con la
Regione a tutti gli effetti previsti dalla presente legge.
La quota degli enti delegati e’ costituita dall’intero ammontaredel finanziamento ad essi spettante a norma della presente legge,
salva la facolta’ per l’ente delegato di integrarla con autonomifinanziamenti.
ARTICOLO 20
(Coordinamento degli interventi di Assistenza Sociale)
I comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale
pluricomunale, di cui alla legge regionale 7 dicembre 1973, n.
64, coordinano fra loro i servizi previsti dall’articolo 3 dellapresente legge. A tale scopo possono essere utilizzati i consorzi
di cui al precedente articolo 18.
Onde evitare duplicazione dei servizi e assicurare una organica
utilizzazione delle strutture esistenti, le province, fino
all’entrata in funzione dei consorzi, coordinano i loro servizi
con i comuni territorialmente interessati, comunicando
tempestivamente le prestazioni effettuate o i contributi erogatial comune di residenza del soggetto assistito.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti
comunali di assistenza, i consorzi provinciali antitubercolari etutti gli altri enti e associazioni pubbliche che attuano
interventi a carattere locale disciplinati dalla presente legge,comunicano tempestivamente le prestazioni effettuate e i
contributi erogati al comune di residenza del soggetto assistito.
La Regione promuove intese con tutti gli altri enti o
associazioni pubbliche o private, che, per specifiche competenzelegislative o statutarie, attuano interventi di assistenza
sociale, per la trasmissione delle notizie, di cui al comma
precedente, al comune di residenza del soggetto assistito.
Il comune determina l’ammontare dell’assegno integrativo di cui
alla lettera b) dell’articolo 3, evitando il cumulo con
interventi assicurati a altri enti.
TITOLO V
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE E CONTRIBUTI
ALLE SPESE PER LE FUNZIONI DEI COMUNI.
ARTICOLO 21
(Finanziamento delle funzioni delegate ai comuni)
Per il finanziamento delle funzioni delegate con l’articolo 9,
nonche’ per l’integrazione dei bilanci di cui all’articolo 16
della presente legge, e’ autorizzata la spesa annua di L.
2.450.000.000 da ripartirsi fra gli enti delegati con le seguenti
modalita’:
a) per il 35 per cento in proporzione diretta alla popolazione
residente nel territorio di ciascun comune, secondo gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione;c) per il 45 per cento in proporzione inversa alle condizioni
socio - economiche del territorio di ciascun comune
determinate annualmente con deliberazione del Consiglio
regionale;c) per il 20 per cento in base ai programmi di intervento
presentati dagli enti delegati.Per l’esercizio finanziario 1976 la spesa indicata al Comma 1 e’ridotta a L. 1.250.000.000.
ARTICOLO 22
(Ripartizione del finanziamento)
Le somme di cui al precedente articolo 21, lettera a), b), sono
ripartite tra gli enti delegati e, di norma, liquidate, in una
unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale, entroil 31 gennaio di ogni anno e, nella prima applicazione delle
presente legge, entro il 1 luglio 1976.
Qualora non sia possibile provvedere alla liquidazione di cui alcomma precedente entro la data stabilita, con deliberazione della
Giunta regionale sara’ erogato agli enti delegati, entro il
medesimo termine, un acconto in misura non inferiore ad un terzodella cifra liquidata per lo stesso titolo nell’esercizio
finanziario precedente.
ARTICOLO 23
(Presentazione e finanziamento dei programmi di intervento)
I programmi di intervento di cui alla lettera c) dell’articolo
21, sono redatti e presentati secondo i criteri e nei termini
stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsientro il 30 settembre di ogni anno e nella prima applicazione
della presente legge entro il 31 maggio 1976.
Il Consiglio regionale impartisce con la stessa deliberazione ledirettive di cui all’art. 65 dello Statuto, con le quali sono
indicati gli obiettivi prioritari che, nel quadro della
programmazione regionale, dovranno essere perseguiti nell’anno
solare successivo.
Qualora il Consiglio regionale non provveda entro il termine di
cui al comma precedente, gli enti delegati trasmettono comunque i
propri programmi d’intervento alla Giunta regionale entro il 30
novembre e nella prima applicazione della presente legge entro il
30 giugno 1976.
Il Consiglio regionale approva annualmente, su proposta della
Giunta, il piano di ripartizione dei finanziamenti, sulla base
dei programmi di intervento di cui al primo comma del presente
articolo.
Le somme di cui al precedente comma, eventualmente non impegnatenell’esercizio di competenza, possono essere utilizzate nel
successivo esercizio, con l’approvazione del piano annuale ad
esso relativo.
ARTICOLO 24
(Rendiconto delle spese per le funzioni delegate)
Gli enti delegati trasmettono annualmente, entro il 15 gennaio,
alla Giunta regionale, una relazione, con allegati i prospetti di
informazione statistica che saranno predisposti dalla Giunta
medesima, sui risultati raggiunti nell’esercizio delle funzioni
delegate, nonche’ il rendiconto relativo alle spese sostenute,
compresi gli oneri aggiuntivi di cui al successivo articolo 26.
La relazione ed i prospetti devono contenere altresi’, al fine di
una piu’ organica informazione, i dati relativi alle funzioni
proprie degli enti delegati per la stessa materia.
Le somme non impegnate dagli enti delegati sono computate, per
l’esercizio successivo, in diminuzione di quelle spettanti agli
stessi enti ed in aumento di quelle spettanti agli enti nella
ripartizione di cui all’articolo 22.
ARTICOLO 25
(Relazione annuale al consiglio)
La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una
relazione contenente i dati informativi, contabili e statistici
sull’esercizio delle funzioni delegate e tutti gli altri
elementi, compresi i dati relativi alle funzioni proprie degli
enti delegati per la stessa materia, che possano consentire al
Consiglio la piu’ completa valutazione dei risultati raggiunti.
ARTICOLO 26
(Oneri finanziari aggiuntivi)
Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti
dall’ultimo comma dell’articolo 13 della legge regionale 30
aprile 1973, n. 30, sono stabiliti complessivamente in L.
570.000.000.
Ai fini della ripartizione della somma di cui al precedente
comma, gli enti delegati trasmettono alla Giunta regionale, entro
il termine stabilito dall’articolo 24, la documentazione relativa
agli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti su di essi per
effetto della delega. Nella documentazione dovra’ essere indicata
la disponibilita’ e le ulteriori necessita’ di personale
comandato e di beni regionali.
La Giunta, in base alla suddetta documentazione, elabora uno
schema triennale di ripartizione dei mezzi finanziari, del
personale da comandare e dei beni regionali da assegnare agli
enti delegati e lo sottopone al loro esame, anche al fine degli
accordi sul contingente del personale di cui al terzo comma
dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1973, n. 30, e
sull’ammontare degli oneri finanziari di cui al sesto comma
dell’art. 13 della citata legge.
Il piano e’ sottoposto all’approvazione del Consiglio e viene
eseguito annualmente dalla Giunta regionale.
Ove dalla documentazione di cui al secondo comma del presente
articolo, risultasse necessario un adeguamento della quota di cui
al primo comma, si provvedera’ con apposita legge regionale.
Ai fini della ripartizione di cui al terzo comma del presente
articolo, il comando di ogni unita’ di personale e’ considerato
equivalente ad una somma pari al trattamento tabellare annuale,
comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi, di ciascun
dipendente.
Ai fini della ripartizione di cui al terzo comma del presente
articolo, il prezzo per la cessione in proprieta’ di beni mobiliregionali ed il corrispettivo annuale per la cessione in uso di
ciascun bene mobile od immobile di proprieta’ regionale, verranno
considerati equivalenti a una somma determinata d’intesa tra la
Giunta regionale e l’organo competente dell’ente delegato, con
riferimento ai valori di mercato correnti.
Per l’anno 1976, gli oneri di cui al presente articolo sono
stabiliti in L. 75.000.000 da suddividersi in parti uguali tra le
province ed in L. 210.000.000 da suddividersi tra i comuni in
proporzione diretta alle quote loro spettanti ai sensi
dell’articolo 21, lettera a) e b).
ARTICOLO 27
(Contributi alle spese per i centri di vacanza per le funzioni
dei comuni)
La Regione concorre con contributi alle spese sostenute dai
comuni, o loro consorzi, per l’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 3 della presente legge.
La Regione eroga altresi’ contributi ai comuni, o loro consorzi,sulle spese sostenute per l’invio di cittadini nei centri di
vacanza tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 5,
penultimo comma.
I comuni e i consorzi, ai fini di cui al precedente comma,
possono convenzionarsi con enti pubblici e privati.
Nel caso in cui gli ospiti dei centri di vacanza provengano da
piu’ comuni della Toscana, i contributi sono erogati dalla
Regione unicamente al comune in cui ha sede l’ente gestore.
Il comune provvede alla erogazione dei contributi sulle spese
sostenute dall’ente gestore e ne da’ comunicazione ai comuni da
cui provengono gli ospiti.
La Regione puo’ concedere ai comuni e ai consorzi propri immobili
anche in uso gratuito per la gestione di centri di vacanza.
ARTICOLO 28
(Ripartizione dei contributi)
I contributi di cui al precedente articolo 27 sono ripartiti
annualmente tra i comuni, o loro consorzi, con le modalita’
previste dall’articolo 21 nella misura, rispettivamente, del 20
per cento secondo i criteri di cui alla lettera a); del 20 per
cento secondo i criteri di cui alla lettera b) e del 60 per cento
secondo i criteri di cui alle lettera c), tenuto conto di quantodisposto dal quarto comma del precedente articolo 27.
Le somme di cui alle lettere a), b), sono ripartite con il
procedimento di cui all’articolo 22; la somma di cui alla
lettera c) e’ ripartita con il procedimento previsto
dall’articolo 23, con esclusione delle direttive di cui al
secondo comma dell’articolo 23.
I comuni, o i loro consorzi, sono tenuti a trasmettere i dati dicui al secondo comma dell’articolo 24.
TITOLO VI
FINANZIAMENTO DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 29
(Imputazione della spesa per l’anno 1976)
Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
ammontanti per l’anno 1976 a L. 2 miliardi 625.000.000, saranno
cosi’ ripartiti:
- per funzioni delegate L. 1.250.000.000- per contributi di cui all’art. 27 L. 1.090.000.000- per oneri aggiuntivi di cui all’art. 28 L. 285.000.000
e faranno carico ad apposito capitolo nello stato di previsione
della spesa del bilancio 1976 cosi’ formulato:
Cap. .....
Spese per il finanziamento delle funzioni
delegate agli enti locali territoriali in
materia di assistenza sociale, compresi glioneri aggiuntivi ed i contributi per i
centri di vacanza e per le funzioni dei
comuni:Art. 10 - Spese per le funzioni delegate L. 1.250.000.000
Art. 20 - Contributi per i centri di
vacanza e per le funzioni dei
comuni (art. 27) L. 1.090.000.000
Art. 30 - Oneri aggiuntivi (articolo 28) L. 285.000.000
totale L. 2.625.000.000
La spesa sara’ finanziata con la eliminazione o riduzione dei
capitoli del bilancio 1976 corrispondenti a quelli iscritti nel
bilancio l’anno 1975 per gli importi a fianco di ciascuno
indicati:
Cap. 10200 L. 140.000.000
Cap. 10300 L. 25.000.000
Cap. 10400 L. 20.000.000
Cap. 10500 L. 600.000.000
Cap. 10600 L. 100.000.000
Cap. 10700 L. 900.000.000
Cap. 10800 L. 300.000.000
Cap. 10900 L. 500.000.000
Cap. 11000 L. 40.000.000
totale L. 2.625.000.000
ARTICOLO 30
(Imputazione della spesa per l’anno 1977 e seguenti)
Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
ammontanti per l’anno 1977 a L. 4 miliardi 110.000.000, saranno
cosi’ ripartiti:
- per l’esercizio delle funzioni delegate L. 2.450.000.000- per i contributi di cui all’art. 27 L. 1.090.000.000- per gli oneri aggiuntivi di cui all’art. 28 L. 570.000.000
e saranno iscritte nel bilancio 1977 al corrispondente capitolo
del bilancio 1976 istituito ai sensi dell’art. 29 della presentelegge.
La maggiore spesa di L. 1.485.000.000 sara’ finanziata con la
soppressione al bilancio 1977 dei capitoli iscritti nel bilancio1976 e corrispondenti ai sottoindicati capitoli del bilancio
1975:
Cap. 10200 L. 140.000.000
Cap. 10300 L. 25.000.000
Cap. 10400 L. 20.000.000
Cap. 10600 L. 100.000.000
Cap. 10700 L. 900.000.000
Cap. 10800 L. 300.000.000
totale L. 1.485.000.000
Gli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni successivi,
nell’importo previsto al primo comma del presente articolo,
faranno carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.
ARTICOLO 31
(Disposizioni finali)
Cessa di avere applicazione ogni norma contenuta nelle leggi
statali contraria o incompatibile con la presente legge.
Cessano di avere applicazione tutte le disposizioni in materia di
beneficenza pubblica di cui alla legge regionale 5 giugno 1972,
n. 11, incompatibili con le norme della presente legge.
Sono abrogate le norme della legge regionale 13 gennaio 1973, n.4, incompatibili con la presente legge.
ARTICOLO 32
(Disposizioni transitorie)
Le norme della presente legge hanno applicazione a decorrere dal1 luglio 1976, fatta eccezione per le norme di cui all’articolo
5, che si applicano dal 1 gennaio 1977.
Per la materia regolata dalle norme di cui all’articolo 5, che
trovano applicazione dal 1 gennaio 1977, si applicano fino alla
data suddetta, le norme di legge statali richiamate dal
precedente articolo 30.
Dal 1 luglio 1976 e’ abrogata la legge regionale 3 gennaio 1973,n. 3, modificata dalla legge regionale 5 settembre 1974, n. 57.