LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 66
Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 "Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche".
07.01.2004 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 1

 

ARTICOLO 1
(Sostituzione dell’articolo 4 della LR 47/1991)
 
1. Il  comma 1  dell’articolo 4 della legge regionale 9 settembre
1991,   n.    47   (Norme    sull’eliminazione   delle   barriere
architettoniche),  modificato   dall’articolo   4   della   legge
regionale 20 marzo 2000, n. 34, e’ sostituito dal seguente:
 
   "1.  Nella   formulazione  dei  piani,  programmi  e  progetti
   generali e  di settore,  in coerenza con quanto disposto dalla
   Errore. Il segnalibro non č definito., modificata dalla legge
   regionale 28  dicembre 2000,  n. 82,  la Regione  tiene  conto
   dell’obiettivo di  eliminare le  barriere  architettoniche  in
   ambito regionale  e nei  servizi di  trasporto pubblico di sua
   competenza."
   
2. Il  comma 2 dell`articolo 4 della LR 47/1991 e` sostituito dal
seguente:
 
   "2. La  Regione  finanzia  con  risorse  proprie,  determinate
   annualmente con  legge di bilancio, l`esecuzione di opere e la
   realizzazione  di   interventi  direttamente   finalizzati  al
   superamento e  all`eliminazione delle barriere architettoniche
   nelle civili  abitazioni dove sono residenti persone disabili.
   Provvede,  a  tal  fine,  ad  assegnare  attraverso  il  piano
   integrato sociale  regionale ai comuni singoli o associati, ai
   sensi dell`articolo  5 bis,  secondo il procedimento di cui al
   titolo I bis, una quota di risorse determinata in relazione:
   
   a) ai dati demografici;
   b) ai dati epidemiologici relativi alla disabilita` rilevati;
   c) ai  dati di utilizzazione dei contributi erogati negli anni
      precedenti per  l`eliminazione delle  barriere nelle civili
      abitazioni dove sono residenti persone disabili."
   
3. Il  comma 3 dell`articolo 4 della LR 47/1991 e` sostituito dal
seguente:
 
   "3.  Al  fine  di  promuovere  e  sostenere  l`attuazione  dei
   programmi comunali  di  intervento  per  l`abbattimento  delle
   barriere architettoniche  di cui  all`articolo 9,  la  Regione
   elabora indirizzi  per un  coordinamento degli  interventi  al
   livello territoriale  di zona, all`interno del piano integrato
   sociale regionale.  In tale  ambito, prevede specifiche misure
   di sostegno  utilizzando il  fondo sociale  istituito ai sensi
   dell`articolo 68  della Errore. Il segnalibro non e` definito.
   (Organizzazione e  promozione di  un  sistema  di  diritti  di
   cittadinanza e  di pari  opportunita`;  riordino  dei  servizi
   socio -  assistenziali e  socio -  sanitari integrati),  e con
   altri eventuali stanziamenti previsti nel bilancio regionale."
   
4. Il  comma 4 dell`articolo 4 della LR 47/1991 e` sostituito dal
seguente:
 
   "4. Oltre  agli  indirizzi  di  cui  al  comma  3,  nel  piano
   integrato sociale  regionale la  Regione individua  altresi` i
   criteri per  la definizione  di indicatori e parametri volti a
   garantire un  sistema omogeneo  e continuo  di informazioni  e
   conoscenze relative  all`ambiente costruito  idonei a favorire
   il processo  di programmazione  sul  territorio  indicando  le
   forme  di   compatibilita`  e  fattibilita`,  con  particolare
   riferimento alle  zone  caratterizzate  da  forme  di  degrado
   insediativo urbano  e territoriale  in rapporto agli indirizzi
   forniti   dalla   normativa   in   materia   di   recupero   e
   qualificazione dei sistemi insediativi."
   
ARTICOLO 2
(Modifiche  all`articolo   5   della   LR   47/1991,   modificato
dall`articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 34)
 
1. Il comma 3 dell`articolo 5 della LR 47/1991 e` abrogato.
 
2. Il  comma 5 dell`articolo 5 della LR 47/1991 e` sostituito dal
seguente:
 
   "5.  Il   rispetto  delle   prescrizioni   tecniche   di   cui
   all`articolo 3  e` attestato  in  sede  di  certificazione  di
   abitabilita`   e    di   agibilita`,   effettuata   ai   sensi
   dell`articolo 11 della LR 52/1999.".
   
ARTICOLO 3
(Inserimento del titolo I bis nella LR 47/1991)
 
1. Dopo  l`articolo 5  della LR  47/1991,  da  ultimo  modificato
dall`articolo 2  della presente  legge, e`  inserito il  seguente
titolo:
 
   "TITOLO I bis
   Procedimento per  la  concessione  dei  contributi  diretti  a
   favorire l`eliminazione  delle barriere  architettoniche nelle
   civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.
   
   ARTICOLO 5 bis
   Esercizio  delle   funzioni  di   concessione  dei  contributi
   regionali per  l`eliminazione delle  barriere  architettoniche
   nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili
   
   1. Alla  concessione dei  contributi di  cui  all`articolo  4,
   comma 2  provvedono i  comuni,  secondo  le  disposizioni  del
   presente titolo.
   
   2. I  comuni possono associarsi per l`esercizio della funzione
   di concessione dei contributi di cui all`articolo 4, comma 2.
   
   3. I  comuni che  si associano ai sensi del comma 2, nell`atto
   associativo disciplinano, tra l`altro, il procedimento diretto
   alla concessione dei contributi, in attuazione del regolamento
   di  cui   all`articolo  5  quater.  Per  quanto  non  previsto
   dall`atto  associativo,   alla  disciplina   del  procedimento
   provvede l`ente responsabile della gestione associata.
   
   4. I comuni che partecipano all`associazione di cui al comma 2
   sono  tenuti   a  dare  pubblicita`  ai  procedimenti  per  la
   concessione dei contributi.
   
   5. Se  attivata entro  il termine  del 31  dicembre  2005,  la
   gestione  associata  di  cui  al  comma  2  puo`  accedere  ai
   contributi della  legge regionale n. 40 del 2001 (Disposizioni
   in materia  di riordino territoriale e di incentivazione delle
   forme associative  di comuni),  secondo  quanto  previsto  dal
   programma  di   riordino  territoriale   e  dai  provvedimenti
   attuativi.
   
   ARTICOLO 5 ter
   Interventi ammessi al contributo
   
   1. Sono ammessi ai contributi previsti nel presente titolo gli
   interventi concernenti:
   
   a) civili  abitazioni dove  abbiano  la  residenza  anagrafica
      persone disabili  con menomazioni  o limitazioni funzionali
      permanenti di  carattere motorio,  ovvero civili abitazioni
      dove abbiano  la residenza  anagrafica persone disabili con
      menomazioni o limitazioni sensoriali permanenti;
   b) condomini di civili abitazioni dove risiedono i soggetti di
      cui alla lettera a).
   
   ARTICOLO 5 quater
   Regolamento regionale relativo alle domande di contributo
   
   1.  Al   fine  di  assicurare  l`omogenea  applicazione  della
   disciplina del  presente titolo  su tutto  il territorio della
   Regione ed  al fine  di garantire  a tutte le persone disabili
   parita`  di   trattamento  nella  concessione  dei  contributi
   concernenti le  civili abitazioni  di cui  all`articolo 5 ter,
   con  regolamento,   da  approvarsi  entro  centottanta  giorni
   dall`entrata   in   vigore   del   presente   articolo,   sono
   disciplinati:
   
   a) criteri   e  modalita` di  assegnazione dei  contributi  in
   relazione:
   
   1) alla  gravita` della disabilita` accertata dando diritto di
      precedenza  ai   soggetti  con   invalidita`   totale   non
      deambulanti;
   2) alle   caratteristiche  degli  interventi  edilizi  e  alla
      tipologia  delle  apparecchiature  e  degli  interventi  di
      adeguamento  che   possono  accedere   alla  richiesta   di
      contributo;
   3) al reddito del soggetto beneficiario del contributo;
   
   b) criteri  e  modalita`  di  quantificazione  del  contributo
   massimo erogabile a ciascun richiedente, in relazione
   
   1) al costo complessivo dell`intervento;
   2) al    rapporto    tra  le  richieste  di  contributi  e  le
      disponibilita` finanziarie;
   
   c) modalita`  di presentazione  delle domande e documentazione
   da allegare alle stesse.".
   
ARTICOLO 4
(Inserimento dell`articolo 10 bis nella LR 47/1991)
 
1. Dopo l`articolo 10 della LR 47/1991 e` aggiunto il seguente:
 
   "Art. 10 bis
   Norma transitoria  relativa ai  procedimenti pendenti ai sensi
   della l. 13/1989
   
   1. Con  decreto del  dirigente competente,  la Regione approva
   una graduatoria con la quale individua le persone disabili con
   invalidita` totale  non deambulanti  ammesse al contributo per
   la  realizzazione   di  opere  dirette  al  superamento  delle
   barriere architettoniche,  tra  coloro  che  hanno  presentato
   domanda ai  sensi degli  articoli 8,  9, 10,  11 e 12 della l.
   13/1989  alla   data  del   1  marzo  2003.  In  base  a  tale
   graduatoria, la  Regione anticipa  ai comuni  le risorse  gia`
   richieste allo  Stato  ai  sensi  dell`articolo  10  della  l.
   13/1989 e dallo stesso non ancora erogate.
   
   2. La  graduatoria di  cui al comma 1 e` approvata nel termine
   di  sessanta   giorni  dall`entrata  in  vigore  del  presente
   articolo.
   
   3. Oltre alla graduatoria di cui al comma 1, al momento in cui
   lo Stato  ripartira` il  fondo speciale di cui all`articolo 10
   della l.  13/1989, con  decreto del  dirigente competente,  la
   Regione approva un`altra graduatoria con la quale individua le
   persone  disabili   con  invalidita`   parziale   ammesse   al
   contributo  per   la  realizzazione   di  opere   dirette   al
   superamento delle  barriere architettoniche,  tra  coloro  che
   hanno presentato  domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11
   e 12 della l. 13/1989 alla data del 1 marzo 2003.
   
   4. In relazione alla graduatoria di cui al comma 3, la Regione
   trasferisce ai  comuni le risorse gia` richieste allo Stato ai
   sensi dell`articolo  10  della  l.  13/1989  quando  lo  Stato
   ripartira` il  fondo speciale  per le barriere architettoniche
   di cui al medesimo articolo 10 della l. 13/1989.
   
   5. Le  graduatorie di  cui ai  commi 1  e 3 sono approvate con
   riferimento a quanto previsto dalla l. 13/1989."
   
ARTICOLO 5
(Inserimento dell`articolo 10 ter nella LR 47/1991)
 
1.  Dopo   l`articolo  10   bis  della   LR  47/1991,  introdotto
dall`articolo 4 della presente legge, e` aggiunto il seguente:
 
   "Art. 10 ter
   Norma transitoria  relativa ai procedimenti di cui al titolo I
   bis
   
   1. In  fase di  prima attuazione  del procedimento  di cui  al
   titolo I bis, il termine per la presentazione delle domande di
   contributo per  l`eliminazione delle  barriere architettoniche
   nelle civili  abitazioni dove  sono residenti persone disabili
   e` fissato al 31 dicembre 2004.
   
   2. A  partire dalla  data di entrata in vigore del regolamento
   regionale previsto  dall`articolo 5  quater, cessano  di avere
   efficacia gli  articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della l. 13/1989 per
   i nuovi  procedimenti di concessione di contributi concernenti
   l`eliminazione  di   barriere  architettoniche   nelle  civili
   abitazioni dove sono residenti persone disabili.".
   
ARTICOLO 6
(Sostituzione dell`articolo 11 della LR 47/1991)
 
1. L`articolo 11 della LR 47/1991 e` sostituito dal seguente:
 
   "Art. 11
   Norma finanziaria
   
   1. Le  risorse per  l`attuazione della presente legge, escluso
   gli interventi  di cui  al titolo I bis, sono quelle stabilite
   annualmente nelle  unita` previsionali  di base  (UPB) n. 214,
   222, 231 e 233 del bilancio regionale per il finanziamento del
   piano integrato  sociale regionale di cui all`articolo 9 della
   LR 72/1997  cosi` come modificato dall`articolo 18 della legge
   regionale 9 dicembre 2002, n. 42.
   
   2. Il  programma finanziario  di cui  all`articolo 9,  comma 4
   della LR  72/1997 determina  la quota di risorse, da ripartire
   alle  zone   socio-sanitarie,  riservate   al  sostegno  delle
   proposte progettuali di cui all`articolo 5.
   
   3. Per  gli interventi  di cui al titolo I bis e` stanziata la
   somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
   
   4. Per  l`anticipazione  effettuata  dalla  Regione  ai  sensi
   dell`articolo 10  bis, comma  1 e`  stanziata la somma di euro
   4.000.000 per l`anno 2004.
   
   5. Al  bilancio di  previsione 2004  e al bilancio pluriennale
   2004/2006 sono apportate le seguenti variazioni per competenza
   e cassa:
   
   anno 2004
   - in diminuzione:
   UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 4.000.000;
   
   - in aumento:
   UPB n.  211 "Interventi  nei trasporti  e per  la mobilita`  -
   spese correnti", per euro 4.000.000;
   
   anno 2005
   - in diminuzione:
   UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 2.000.000;
   
   - in aumento:
   UPB n.  211 "Interventi  nei trasporti  e per  la mobilita`  -
   spese correnti", per euro 2.000.000;
   anno 2006
   
   - in diminuzione:
   UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 2.000.000;
   
   - in aumento:
   UPB n.  211 "Interventi  nei trasporti  e per  la mobilita`  -
   spese correnti", per euro 2.000.000.
   
   6. Agli  oneri per  gli esercizi  successivi si  fa fronte con
   legge di bilancio.".