LEGGE REGIONALE 29
dicembre 2003, n. 66
Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 "Norme
sull’eliminazione delle barriere architettoniche".
07.01.2004 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 1
ARTICOLO 1
(Sostituzione dell’articolo 4 della LR 47/1991)
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 9 settembre
1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche), modificato dall’articolo 4 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 34, e’ sostituito dal seguente:
"1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti
generali e di settore, in coerenza con quanto disposto dalla
Errore. Il segnalibro non č definito., modificata dalla leggeregionale 28 dicembre 2000, n. 82, la Regione tiene conto
dell’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in
ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di sua
competenza." 2. Il comma 2 dell`articolo 4 della LR 47/1991 e` sostituito dalseguente:
"2. La Regione finanzia con risorse proprie, determinate
annualmente con legge di bilancio, l`esecuzione di opere e la
realizzazione di interventi direttamente finalizzati al
superamento e all`eliminazione delle barriere architettoniche
nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.
Provvede, a tal fine, ad assegnare attraverso il piano
integrato sociale regionale ai comuni singoli o associati, ai
sensi dell`articolo 5 bis, secondo il procedimento di cui al
titolo I bis, una quota di risorse determinata in relazione: a) ai dati demografici; b) ai dati epidemiologici relativi alla disabilita` rilevati;c) ai dati di utilizzazione dei contributi erogati negli anni
precedenti per l`eliminazione delle barriere nelle civili
abitazioni dove sono residenti persone disabili." 3. Il comma 3 dell`articolo 4 della LR 47/1991 e` sostituito dalseguente:
"3. Al fine di promuovere e sostenere l`attuazione dei
programmi comunali di intervento per l`abbattimento delle
barriere architettoniche di cui all`articolo 9, la Regione
elabora indirizzi per un coordinamento degli interventi al
livello territoriale di zona, all`interno del piano integrato
sociale regionale. In tale ambito, prevede specifiche misure
di sostegno utilizzando il fondo sociale istituito ai sensi
dell`articolo 68 della Errore. Il segnalibro non e` definito.
(Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di
cittadinanza e di pari opportunita`; riordino dei servizi
socio - assistenziali e socio - sanitari integrati), e con
altri eventuali stanziamenti previsti nel bilancio regionale." 4. Il comma 4 dell`articolo 4 della LR 47/1991 e` sostituito dalseguente:
"4. Oltre agli indirizzi di cui al comma 3, nel piano
integrato sociale regionale la Regione individua altresi` i
criteri per la definizione di indicatori e parametri volti a
garantire un sistema omogeneo e continuo di informazioni e
conoscenze relative all`ambiente costruito idonei a favorire
il processo di programmazione sul territorio indicando le
forme di compatibilita` e fattibilita`, con particolare
riferimento alle zone caratterizzate da forme di degrado
insediativo urbano e territoriale in rapporto agli indirizzi
forniti dalla normativa in materia di recupero e
qualificazione dei sistemi insediativi." ARTICOLO 2
(Modifiche all`articolo 5 della LR 47/1991, modificato
dall`articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 34)
1. Il comma 3 dell`articolo 5 della LR 47/1991 e` abrogato.
2. Il comma 5 dell`articolo 5 della LR 47/1991 e` sostituito dalseguente:
"5. Il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui
all`articolo 3 e` attestato in sede di certificazione di
abitabilita` e di agibilita`, effettuata ai sensi
dell`articolo 11 della LR 52/1999.". ARTICOLO 3
(Inserimento del titolo I bis nella LR 47/1991)
1. Dopo l`articolo 5 della LR 47/1991, da ultimo modificato
dall`articolo 2 della presente legge, e` inserito il seguente
titolo:
"TITOLO I bisProcedimento per la concessione dei contributi diretti a
favorire l`eliminazione delle barriere architettoniche nelle
civili abitazioni dove sono residenti persone disabili. ARTICOLO 5 bisEsercizio delle funzioni di concessione dei contributi
regionali per l`eliminazione delle barriere architettoniche
nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili 1. Alla concessione dei contributi di cui all`articolo 4,
comma 2 provvedono i comuni, secondo le disposizioni del
presente titolo. 2. I comuni possono associarsi per l`esercizio della funzione
di concessione dei contributi di cui all`articolo 4, comma 2. 3. I comuni che si associano ai sensi del comma 2, nell`atto
associativo disciplinano, tra l`altro, il procedimento diretto alla concessione dei contributi, in attuazione del regolamentodi cui all`articolo 5 quater. Per quanto non previsto
dall`atto associativo, alla disciplina del procedimento
provvede l`ente responsabile della gestione associata. 4. I comuni che partecipano all`associazione di cui al comma 2sono tenuti a dare pubblicita` ai procedimenti per la
concessione dei contributi. 5. Se attivata entro il termine del 31 dicembre 2005, la
gestione associata di cui al comma 2 puo` accedere ai
contributi della legge regionale n. 40 del 2001 (Disposizioni
in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle
forme associative di comuni), secondo quanto previsto dal
programma di riordino territoriale e dai provvedimenti
attuativi. ARTICOLO 5 ter Interventi ammessi al contributo 1. Sono ammessi ai contributi previsti nel presente titolo gli interventi concernenti: a) civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica
persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti di carattere motorio, ovvero civili abitazioni
dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con
menomazioni o limitazioni sensoriali permanenti;
b) condomini di civili abitazioni dove risiedono i soggetti di cui alla lettera a). ARTICOLO 5 quater Regolamento regionale relativo alle domande di contributo 1. Al fine di assicurare l`omogenea applicazione della
disciplina del presente titolo su tutto il territorio della
Regione ed al fine di garantire a tutte le persone disabili
parita` di trattamento nella concessione dei contributi
concernenti le civili abitazioni di cui all`articolo 5 ter,
con regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni
dall`entrata in vigore del presente articolo, sono
disciplinati: a) criteri e modalita` di assegnazione dei contributi in
relazione: 1) alla gravita` della disabilita` accertata dando diritto di
precedenza ai soggetti con invalidita` totale non
deambulanti;2) alle caratteristiche degli interventi edilizi e alla
tipologia delle apparecchiature e degli interventi di
adeguamento che possono accedere alla richiesta di
contributo; 3) al reddito del soggetto beneficiario del contributo; b) criteri e modalita` di quantificazione del contributo
massimo erogabile a ciascun richiedente, in relazione 1) al costo complessivo dell`intervento;2) al rapporto tra le richieste di contributi e le
disponibilita` finanziarie; c) modalita` di presentazione delle domande e documentazione
da allegare alle stesse.". ARTICOLO 4
(Inserimento dell`articolo 10 bis nella LR 47/1991)
1. Dopo l`articolo 10 della LR 47/1991 e` aggiunto il seguente:
"Art. 10 bisNorma transitoria relativa ai procedimenti pendenti ai sensi
della l. 13/1989 1. Con decreto del dirigente competente, la Regione approva
una graduatoria con la quale individua le persone disabili coninvalidita` totale non deambulanti ammesse al contributo per
la realizzazione di opere dirette al superamento delle
barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato
domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della l.
13/1989 alla data del 1 marzo 2003. In base a tale
graduatoria, la Regione anticipa ai comuni le risorse gia`
richieste allo Stato ai sensi dell`articolo 10 della l.
13/1989 e dallo stesso non ancora erogate. 2. La graduatoria di cui al comma 1 e` approvata nel termine
di sessanta giorni dall`entrata in vigore del presente
articolo. 3. Oltre alla graduatoria di cui al comma 1, al momento in cuilo Stato ripartira` il fondo speciale di cui all`articolo 10
della l. 13/1989, con decreto del dirigente competente, la
Regione approva un`altra graduatoria con la quale individua lepersone disabili con invalidita` parziale ammesse al
contributo per la realizzazione di opere dirette al
superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che
hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11
e 12 della l. 13/1989 alla data del 1 marzo 2003. 4. In relazione alla graduatoria di cui al comma 3, la Regionetrasferisce ai comuni le risorse gia` richieste allo Stato ai
sensi dell`articolo 10 della l. 13/1989 quando lo Stato
ripartira` il fondo speciale per le barriere architettoniche
di cui al medesimo articolo 10 della l. 13/1989. 5. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 3 sono approvate con
riferimento a quanto previsto dalla l. 13/1989." ARTICOLO 5
(Inserimento dell`articolo 10 ter nella LR 47/1991)
1. Dopo l`articolo 10 bis della LR 47/1991, introdotto
dall`articolo 4 della presente legge, e` aggiunto il seguente:
"Art. 10 terNorma transitoria relativa ai procedimenti di cui al titolo I
bis 1. In fase di prima attuazione del procedimento di cui al
titolo I bis, il termine per la presentazione delle domande dicontributo per l`eliminazione delle barriere architettoniche
nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili
e` fissato al 31 dicembre 2004. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del regolamento
regionale previsto dall`articolo 5 quater, cessano di avere
efficacia gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della l. 13/1989 per
i nuovi procedimenti di concessione di contributi concernenti
l`eliminazione di barriere architettoniche nelle civili
abitazioni dove sono residenti persone disabili.". ARTICOLO 6
(Sostituzione dell`articolo 11 della LR 47/1991)
1. L`articolo 11 della LR 47/1991 e` sostituito dal seguente:
"Art. 11 Norma finanziaria 1. Le risorse per l`attuazione della presente legge, escluso
gli interventi di cui al titolo I bis, sono quelle stabilite
annualmente nelle unita` previsionali di base (UPB) n. 214,
222, 231 e 233 del bilancio regionale per il finanziamento delpiano integrato sociale regionale di cui all`articolo 9 della
LR 72/1997 cosi` come modificato dall`articolo 18 della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 42. 2. Il programma finanziario di cui all`articolo 9, comma 4
della LR 72/1997 determina la quota di risorse, da ripartire
alle zone socio-sanitarie, riservate al sostegno delle
proposte progettuali di cui all`articolo 5. 3. Per gli interventi di cui al titolo I bis e` stanziata la
somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 4. Per l`anticipazione effettuata dalla Regione ai sensi
dell`articolo 10 bis, comma 1 e` stanziata la somma di euro
4.000.000 per l`anno 2004. 5. Al bilancio di previsione 2004 e al bilancio pluriennale
2004/2006 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa: anno 2004 - in diminuzione: UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 4.000.000; - in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilita` -
spese correnti", per euro 4.000.000; anno 2005 - in diminuzione: UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 2.000.000; - in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilita` -
spese correnti", per euro 2.000.000; anno 2006 - in diminuzione:
UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 2.000.000; - in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilita` -
spese correnti", per euro 2.000.000. 6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con
legge di bilancio.".