LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1979, n. 63
Ordinamento dell’unita’ sanitaria locale. Attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale.
22.12.1979 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 72


 

TITOLO I
NORME GENERALI
 
ARTICOLO 1
(Principi)
 
La Regione e gli enti locali della Toscana realizzano la tutela e
la   promozione    della   salute   come   fondamentale   diritto
dell’individuo  e   interesse  della   collettivita’,  secondo  i
principi fissati  dalla Costituzione  e dalla  legge 23  dicembre
1978, n. 833.
 
ARTICOLO 2
(Soggetti titolari della gestione dei servizi sanitari)
 
Le associazioni  intercomunali di  cui alla  legge  regionale  17
agosto 1979,  n. 37 e le comunita’ montane esercitano le funzioni
attribuite ai  comuni dalla  legge 23  dicembre 1978,  n. 833, in
materia  di   assistenza  sanitaria   ed  ospedaliera,   mediante
strutture   operative    denominate   unita’   sanitarie   locali
corrispondenti agli  ambiti territoriali di cui all’art. 1, comma
primo, della citata legge regionale.
 
Nelle aree di cui all’art. 1, ultimo comma, della legge regionale
17 agosto  1979, n.  37, le suddette funzioni sono esercitate dal
comune di  Firenze  e  dalle  ulteriori  associazioni  di  comuni
previste  dall’art.   11  della   medesima  legge,   tramite   le
corrispondenti unita’ sanitarie locali.
 
I  soggetti   di  cui  ai  precedenti  commi  sono  indicati  nei
successivi  articoli   della  presente  legge  con  l’espressione
"comuni singoli o associati".
 
TITOLO II
PIANO SANITARIO REGIONALE
 
ARTICOLO 3
(Attuazione del servizio sanitario regionale)
 
La Regione  e gli  enti locali  operano  le  scelte  di  politica
sanitaria secondo  il metodo  della programmazione  pluriennale e
della piu’ ampia partecipazione democratica.
 
Il piano  sanitario regionale fissa, in riferimento alle funzioni
indicate  nel  successivo  art.  6  e  in  attuazione  del  piano
sanitario nazionale,  obiettivi e  priorita’, tipologie e criteri
di organizzazione  dei servizi,  standards  delle  prestazioni  e
risorse finanziarie.
 
Il piano  sanitario regionale  tiene conto  degli  obiettivi  del
programma regionale di sviluppo.
 
Con la  legge di  approvazione del piano sanitario regionale sono
fissate le  procedure per  la formazione  del  piano  successivo,
garantendo la  partecipazione degli enti locali, delle formazioni
sociali, delle  organizzazioni sindacali,  e degli  altri enti  e
organismi di  cui  all’art.  11,  terzo  comma,  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833.
 
La legge  di approvazione del piano sanitario regionale determina
altresi’  le   modalita’  e   le  procedure   per   la   verifica
dell’attuazione e per l’aggiornamento del piano medesimo.
 
ARTICOLO 4
(Concorso alla formazione del piano sanitario nazionale)
 
Sulla base  delle relazioni  annuali di  cui all’art.  24 e degli
indirizzi espressi  dal Consiglio  regionale in base all’art. 25,
il Presidente  della Giunta  regionale,  su  deliberazione  della
Giunta medesima,  presenta al  Consiglio regionale, entro il mese
di aprile  dell’ultimo anno  di  validita’  del  piano  sanitario
nazionale, una  relazione sullo  stato di  attuazione  del  piano
sanitario regionale  e sugli  obiettivi e  le linee  di  politica
sanitaria rilevanti ai fini della formazione del successivo piano
sanitario nazionale.
 
ARTICOLO 5
(Informazione)
 
Al fine  di conseguire un organico processo di programmazione, la
Regione, nell’ambito  dei programmi  previsti dall’art.  58 della
legge 23  dicembre 1978,  n. 833  fornisce ai  comuni  singoli  o
associati le  informazioni occorrenti  alla  predisposizione  dei
programmi pluriennali  di  attivita’  alla  verifica  della  loro
attuazione e alla gestione dei servizi sanitari.
 
La Regione  comunica inoltre  alle province i dati necessari agli
adempimenti di  cui all’art.  12 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 e  all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
 
TITOLO III
UNITA’ SANITARIA LOCALE
 
ARTICOLO 6
(Compiti dell’unita’ sanitaria locale)
 
L’unita’ sanitaria  locale e’  il complesso unificato dei servizi
finalizzati all’esercizio  delle funzioni  dei comuni  in materia
sanitaria.
 
L’unita’ sanitaria locale provvede in particolare:
 
a) all’educazione sanitaria;
b) all’igiene dell’ambiente;
c) alla  prevenzione  individuale  e  collettiva  delle  malattie
   fisiche e psichiche;
d) alla  protezione sanitaria materno - infantile, all’assistenza
   pediatrica  e   alla  tutela  del  diritto  alla  procreazione
   cosciente e responsabile;
e) all’igiene  e medicina scolastica negli istituti di istruzione
   pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all’igiene  e medicina  del lavoro,  nonche’ alla  prevenzione
   degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla  medicina dello  sport  e  alla  tutela  sanitaria  delle
   attivita’ sportive;
h) all’assistenza      medico  -    generica  e  infermieristica,
   domiciliare e ambulatoriale;
i) all’assistenza   medico  -  specialistica  e  infermieristica,
   ambulatoriale  e   domiciliare,  per  le  malattie  fisiche  e
   psichiche;
l) all’assistenza      ospedaliera  per  le  malattie  fisiche  e
   psichiche;
m) alla riabilitazione anche ai fini del reinserimento sociale;
n) all’assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all’igiene  della produzione,  elaborazione,  distribuzione  e
   commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla  profilassi e alla polizia veterinaria;  alla ispezione e
   alla  vigilanza   veterinaria  sugli   animali  destinati   ad
   alimentazione umana,  sugli  impianti  di  macellazione  e  di
   trasformazione,   sugli    alimenti   di    origine   animale,
   sull’alimentazione zootecnica  e sulle  malattie trasmissibili
   dagli animali  all’uomo,  sulla  riproduzione,  allevamenti  e
   sanita’ animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli   accertamenti,  alle  certificazioni  ed  a  ogni  altra
   prestazione medico  - legale  spettanti al  servizio sanitario
   nazionale con  esclusione di quelle relative ai servizi di cui
   alla lettera  z) dell’art.  6 della legge 23 dicembre 1978, n.
   833;
r) alla  formazione permanente  del personale  nel rispetto delle
   competenze  dello   Stato  nonche’   delle   norme   e   della
   programmazione regionale.
 
ARTICOLO 7
(Funzioni delegate)
 
Le  funzioni  amministrative  delegate  alla  Regione,  ai  sensi
dell’art. 7  della legge  23 dicembre  1978, n.  833 sono  sub  -
delegate ai comuni che le esercitano mediante le unita’ sanitarie
locali, attenendosi  ai criteri  e alle direttive stabilite dalla
Regione, anche  al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati
dai competenti organi dello Stato.
 
ARTICOLO 8
(Distretti)
 
I comuni singoli o associati articolano il territorio dell’unita’
sanitaria  locale   in  distretti   sanitari  di   base,  per  lo
svolgimento integrato  delle attivita’  di  primo  livello  e  di
pronto intervento.
 
Tali attivita’ riguardano in particolare:
 
- la  prevenzione delle cause di rischio negli ambienti di vita e
  di lavoro;
- la  prevenzione individuale  e collettiva  mediante prestazioni
  mediche e sanitarie;
- la cura e la riabilitazione sia ambulatoriale che domiciliare;
- l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
- l’orientamento  per le  prestazioni non  erogate a  livello  di
  base.
 
Le attivita’  di cui  ai precedenti commi sono svolte assicurando
la  unitarieta’   e  la   globalita’  degli  interventi,  e  sono
organizzate  in   modo  da   consentire  l’accessibilita’   e  la
fruibilita’ da parte dell’utenza in ordine all’orario e alla sede
di lavoro.
 
Nel distretto  si realizza  l’integrazione fra servizi sanitari e
sociali.
 
Quando  il   distretto  coincide   con  un   comune  o   con  una
circoscrizione comunale,  i comuni  singoli o  associati  possono
prevedere forme  decentrate di  gestione dei servizi di interesse
locale, affidate  al comune o al consiglio di circoscrizione, con
predeterminazione di criteri direttivi e con onere di rendiconto.
 
Gli atti  adottati nell’ambito  delle  gestioni  decentrate  sono
imputati all’unita’ sanitaria locale.
 
ARTICOLO 9
(Criteri per la formazione dei distretti)
 
Per l’articolazione del territorio in distretti, i comuni singoli
o associati  sono tenuti  ad osservare,  di norma, la coincidenza
con i  confini comunali  o con le altre zonizzazioni territoriali
sub - comunali, tenendo inoltre conto dei seguenti criteri:
 
- la  presenza di  bisogni e  di  fasce  di  rischio  per  gruppi
  omogenei di popolazione;
- l’effettiva  fruibilita’ dei  servizi da  parte degli  utenti e
  l’accessibilita’ dei medesimi in relazione alla caratteristiche
  geomorfologiche e all’assetto urbanistico del territorio;
- l’efficienza tecnico - funzionale dei servizi;
- la  partecipazione ed il controllo popolare sulla efficacia dei
  servizi.
 
I comuni associati provvedono alla suddivisione del territorio in
distretti su  proposta del  singolo comune  e, comunque, d’intesa
con il medesimo.
 
ARTICOLO 10
(Servizi multinazionali)
 
La gestione  dei servizi  multinazionali di cui all’art. 18 della
legge 23  dicembre 1978,  n. 833 e’ affidata all’unita’ sanitaria
locale nel cui territorio sono ubicati.
 
Al fine  di assicurare  la partecipazione  delle unita’ sanitarie
locali interessate alla predisposizione dei programmi dei servizi
multizonali,  i   comuni  singoli   o  associati  competenti  per
territorio  promuovono   una  conferenza  di  programmazione  con
scadenza almeno  annuale raccordata  ai tempi  di formazione e di
aggiornamento del  piano regionale  e del  bilancio di previsione
dell’unita’ sanitaria  locale nel  cui territorio  i servizi sono
ubicati, onde  fissare gli  indirizzi, i criteri e i programmi di
intervento.
 
La Giunta  regionale deve  essere preventivamente informata della
conferenza di cui al comma precedente.
 
Con  successiva   legge  regionale   saranno  stabilite   in  via
definitiva le  norme di  cui all’art.  18 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
 
ARTICOLO 11
(Partecipazione)
 
I comuni  singoli o associati, in attuazione dei principi fissati
dall’art. 13,  ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
assicurano  ampie   forme  di   partecipazione,  consultazione  e
informazione a livello di unita’ sanitaria locale e di distretto,
prevedendo in particolare:
 
a) organismi    di  partecipazione  con  funzioni  propositive  e
   consultive composti  dai rappresentanti delle forze sindacali,
   professionali,  culturali   e  sociali   operanti  nell’unita’
   sanitaria locale,  nonche’ dai  rappresentanti degli interessi
   originari definiti  ai sensi  della legge 12 febbraio 1968, n.
   132;
b) forme  di partecipazione  dei cittadini  e degli  utenti  alle
   attivita’ del distretto e alla gestione sociale dei servizi.
 
Al fine  di rendere effettiva la partecipazione, i comuni singoli
o associati:
 
- realizzano  un articolato  sistema  informativo  finalizzato  a
  diffondere tra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi e
  degli  strumenti   della  riforma  sanitaria,  con  particolare
  riferimento    all’educazione     sanitaria,    agli    aspetti
  epidemiologici, alla  conoscenza delle  cause delle malattie ed
  ai modi di prevenirle;
- individuano    idonei  strumenti,  facilmente  accessibili,  di
  pubblicizzazione dei  provvedimenti di maggior rilievo adottati
  dalle unita’ sanitarie locali;
- assicurano  ai cittadini la possibilita’ di rivolgere petizioni
  agli organi  di gestione  per  avanzare  proposte  o  eventuali
  rilievi in merito all’erogazione delle prestazioni.
 
TITOLO IV
ORGANI DI GESTIONE
 
ARTICOLO 12
(Gestione dell’unita’ sanitaria locale)
 
L’attivita’ di  gestione dell’unita’  sanitaria locale  e’ svolta
dall’assemblea, dal comitato di gestione e dal suo presidente.
 
Rimangono ferme  le  attribuzioni  del  sindaco  quale  autorita’
sanitaria locale  che a  tal  fine  si  avvale  direttamente  dei
servizi delle unita’ sanitarie locali.
 
ARTICOLO 13
(Assemblea)
 
L’assemblea e’ costituita:
 
a) dall’assemblea  dell’associazione intercomunale  di  cui  agli
   artt. 2 e 11 ovvero 20, ultimo comma, della legge regionale 17
   agosto 1979, n. 37;
b) dal  consiglio  della  comunita’  montana,  nel  caso  di  cui
   all’art. 20, secondo comma, della citata legge.
 
Per le  unita’ sanitarie  locali  interne  al  territorio  di  un
comune, l’assemblea  e’ costituita  dal  consiglio  comunale  che
mantiene la  facolta’ di  cui all’art.  15, quarto  comma,  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
 
ARTICOLO 14
(Compiti dell’assemblea)
 
L’assemblea:
 
a) elegge il comitato di gestione;
b) fissa  gli  indirizzi  per  la  formazione  dei  piani  e  dei
   programmi  pluriennali   di  attivita’  dell’unita’  sanitaria
   locale;
c) approva,  in conformita’  del  piano  sanitario  regionale,  i
   programmi pluriennali  di attivita’ e gli altri atti di natura
   programmatica,   compresi    quelli   relativi    ai   servizi
   multinazionali di cui al precedente art. 10;
d) approva il bilancio, le sue variazioni e il conto consuntivo;
e) approva  gli atti  che comportano impegni di spesa a carattere
   pluriennale;
f) approva      le  convenzioni  concernenti  l’organizzazione  e
   l’utilizzazione di servizi e strutture;
g) approva  il rendiconto  trimestrale di  cui all’art.  50 della
   legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  e  la  relazione  annuale
   prevista dall’art. 49, quarto comma, della citata legge;
h) approva,     in  conformita’  al  piano  sanitario  regionale,
   l’ordinamento dei  servizi e  la pianta organica del personale
   nonche’ gli atti di natura regolamentare;
i) delibera  ogni altro  provvedimento ad  essa attribuito  dalle
   leggi vigenti.
 
ARTICOLO 15
(Comitato di gestione)
 
Il comitato  di gestione  e’ composto da un numero di membri pari
a:
- 13  nel caso  in cui  la relativa  assemblea sia  formata da un
  numero di componenti non superiore a 60;
- 15  nel caso  in cui  la relativa  assemblea sia  formata da un
  numero di componenti superiore a 60.
 
I membri  del comitato  di gestione sono eletti con voto limitato
rispettivamente nel numero di 8 e 9 per la maggioranza e di 5 e 6
per le minoranze.
 
Essi sono  scelti in misura non inferiore al 50% fra i componenti
dell’assemblea ovvero  per i  comitati di  gestione delle  unita’
sanitarie locali  interne al territorio di un comune, anche fra i
membri dei  corrispondenti consigli  circoscrizionali,  eletti  a
suffragio diretto.
 
I componenti  del  comitato  di  gestione  che  non  sono  membri
dell’assemblea, partecipano  alle sedute di questa con diritto di
parola.
 
Nel caso  di cui all’art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 le funzioni del comitato di gestione sono esercitate
dalla giunta  della comunita’ montana e quelle di presidente, dal
presidente della comunita’ montana stessa.
 
ARTICOLO 16
(Funzionamento del comitato di gestione)
 
Il comitato  di gestione  delibera validamente  con  l’intervento
della maggioranza  dei componenti  e a  maggioranza dei presenti.
Uno o  piu’ componenti del comitato possono essere incaricati per
seguire    determinate    attivita’,    ivi    comprese    quelle
multinazionali, secondo le direttive fissate dal comitato stesso.
 
ARTICOLO 17
(Compiti del comitato di gestione)
 
Il comitato di gestione:
 
a) nomina  il presidente  e  il  vice  presidente  a  maggioranza
   assoluta dei componenti;
b) predispone i piani ed i programmi pluriennali di attivita’;
c) predispone   il  bilancio,  le  sue  variazioni  ed  il  conto
   consuntivo;
d) predispone  gli atti  di natura programmatica, compresi quelli
   che comportino impegni di spesa pluriennali;
e) predispone  la pianta  organica del personale, i regolamenti e
   le convenzioni, in relazione alla organizzazione dei servizi;
f) predispone la relazione annuale sull’attivita’ svolta;
g) predispone  ed attua  i programmi  di  attivita’  dei  servizi
   multinazionali compresi  nell’ambito territoriale  dell’unita’
   sanitaria locale;
h) compie gli altri atti ad esso attribuiti dalle leggi vigenti.
 
ARTICOLO 18
(Presidente del comitato di gestione)
 
In sede  di prima  applicazione della presente legge e, comunque,
fino all’entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie
locali, il  presidente puo’  essere eletto anche fra i membri del
comitato di gestione non facenti parte dell’assemblea.
 
ARTICOLO 19
(Compiti del presidente del comitato di gestione)
 
Il presidente  del comitato  di  gestione  ha  la  rappresentanza
legale  dell’unita’  sanitaria  locale,  convoca  e  presiede  il
comitato di gestione ed esercita ogni altra funzione conferitagli
dalle leggi vigenti.
 
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o
impedimento, assumendone le funzioni.
 
Il presidente  trasmette ai  sindaci le informazioni e le notizie
rilevanti ai fini dei provvedimenti di loro competenza.
 
ARTICOLO 20
(Indennita’ al presidente del comitato di gestione)
 
Al presidente  del comitato di gestione compete una indennita’ di
carica  onnicomprensiva   mensile  di  ammontare  pari  a  quello
previsto dalla  vigente normativa per il sindaco di un comune con
popolazione corrispondente  a quella dell’unita’ sanitaria locale
interessata.
 
Al vice  presidente compete un’indennita’ mensile omnicomprensiva
pari al 75% di quella assegnata al presidente.
 
Agli   stessi   compete   inoltre   il   rimborso   delle   spese
effettivamente sostenute,  da liquidarsi  secondo quanto indicato
dall’art. 7  della legge  26 aprile  1974, n.  169  e  successive
integrazioni e modificazioni.
 
ARTICOLO 21
(indennita’ ai componenti del comitato di gestione)
 
Agli altri  componenti  del  comitato  di  gestione  compete  una
indennita’ di  carica mensile  omnicomprensiva  pari  al  50%  di
quella assegnata al presidente ed inoltre il rimborso delle spese
effettivamente sostenute,  da liquidarsi  secondo quanto indicato
dall’art. 7  della legge  26 aprile  1974, n.  169  e  successive
integrazioni e modificazioni.
 
ARTICOLO 22
(Cumulo di funzioni)
 
Le indennita’  di carica di cui agli articoli precedenti non sono
cumulabili con altre percepite quali titolari di cariche elettive
presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, e’ dovuta
la corresponsione della sola differenza.
 
TITOLO V
DEI CONTROLLI
 
ARTICOLO 23 (Funzioni di verifica e di controllo dell’assemblea)
 
L’assemblea verifica  l’attuazione,  da  parte  del  comitato  di
gestione, delle  deliberazioni da  essa  approvate  a  norma  del
precedente art. 14.
 
A tal fine il comitato di gestione trasmette all’assemblea, entro
otto giorni  dalla loro adozione, gli atti adottati in esecuzione
delle suddette deliberazioni.
 
E’  facolta’   dell’assemblea  disporre  indagini  conoscitive  e
verifiche sullo  stato  di  attuazione  dei  piani,  programmi  e
bilanci, secondo modalita’ da essa stabilite.
 
ARTICOLO 24
(Relazione trimestrale e annuale)
 
Ogni trimestre  il comitato  di gestione  trasmette all’assemblea
una relazione sull’andamento della gestione.
 
Entro il  mese di  aprile di  ogni anno,  l’assemblea approva una
relazione presentata dal comitato di gestione sui risultati della
gestione,  sui   livelli  delle   prestazioni  erogate   e  sulle
principali esigenze  manifestatesi nel corso dell’anno precedente
e le trasmette al Presidente della Giunta regionale.
 
La relazione  e’ redatta  secondo criteri  e  modalita’  uniformi
predisposti annualmente  dalla Giunta  regionale, anche  ai  fini
della verifica dell’efficienza della gestione.
 
La Giunta  regionale puo’  richiedere ulteriori  informazioni  ad
integrazione dei dati trasmessi.
 
ARTICOLO 25
(Relazione generale al Consiglio regionale)
 
Sulla base  delle relazioni annuali di cui al precedente art. 24,
il  Presidente  della  Giunta  regionale  presenta  al  Consiglio
regionale, entro  il  mese  di  maggio  dei  primi  due  anni  di
validita’ del  piano, una  relazione generale  sulla gestione  ed
efficienza dei servizi sanitari nella regione, ai sensi dell’art.
49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
 
Il Consiglio  regionale approva  la relazione  generale di cui al
comma precedente,  formulando eventuali indirizzi per la migliore
attuazione  delle  finalita’  del  piano  sanitario  regionale  e
indicazioni per  le eventuali  modifiche o integrazioni del piano
sanitario nazionale.
 
Per il  periodo successivo di validita’ del piano le informazioni
di cui  al primo  comma sono  contenute nella  relazione generale
indicata all’art. 4.
 
ARTICOLO 26
(Controllo sugli atti)
 
Il controllo sugli atti dell’assemblea e del comitato di gestione
e’ esercitato  dalle sezioni decentrate del comitato regionale di
controllo, competenti per territorio - integrate da un esperto in
materia sanitaria designato dal Consiglio regionale - nelle forme
previste dagli  artt. 59 e seguenti della legge 10 febbraio 1953,
n. 62 e dalla legge regionale 6 luglio 1972, n. 18.
 
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
 
ARTICOLO 27
(Primo impianto dell’unita’ sanitaria locale)
 
Il Presidente  della Giunta  regionale  costituisce  con  proprio
decreto le  unita’ sanitarie  locali. Nel caso delle associazioni
intercomunali previste  dalla legge  17 agosto  1979,  n.  37  le
unita’ sanitarie  locali sono  costituite con  i provvedimenti di
cui all’art. 12, quarto comma, della medesima legge.
 
Il Presidente della Giunta regionale, contestualmente ai suddetti
provvedimenti, adotta,  su conforme  deliberazione del  Consiglio
regionale, le  disposizioni di  cui agli artt. 61, terzo comma, e
66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
 
L’assemblea  dell’associazione  convocata  ai  sensi  dell’ultimo
comma dell’art.  12 della  legge regionale  17 agosto 1979, n. 37
elegge, nella  sua prima  riunione, il  comitato di gestione, con
precedenza rispetto  alla nomina del presidente dell’associazione
medesima, in  deroga al disposto di cui al citato comma dell’art.
12.
 
Per il comune di Firenze il sindaco convoca il consiglio comunale
per l’adempimento di cui al comma precedente.
 
Ove alla  data del 31 dicembre 1979 non siano state costituite le
associazioni intercomunali  o non siano stati nominati i comitati
di gestione,  il Consiglio  regionale puo’  nominare un  collegio
commissariale per  la gestione  dei servizi dell’unita’ sanitaria
locale.
 
Il  collegio  commissariale  assume  i  poteri  degli  organi  da
costituire.
 
ARTICOLO 28
(Primo piano sanitario regionale)
 
La Regione  adotta il  primo  piano  sanitario  regionale  previa
consultazione  degli  enti  locali  e  delle  formazioni  sociali
operanti sul territorio.
 
TITOLI VII
Norme finali  di coordinamento  per l’esercizio  di  funzioni  in
materia di assistenza sociale
 
ARTICOLO 29
(Gestione integrata dei servizi sanitari e sociali)
 
I comuni  associati di  cui al  precedente art.  2, esercitano le
funzioni di  competenza dei  comuni  o  ad  essi  delegate  nella
materia dell’art.  22 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
 
Fino all’approvazione  della  legge  di  riforma  dell’assistenza
pubblica, le  funzioni di cui al precedente comma sono esercitate
secondo le  norme, in  quanto applicabili,  previste dalle  leggi
regionali 7  aprile 1976,  n.  15  e  12  marzo  1977,  n.  18  e
successive integrazioni e modificazioni.
 
Ai fini dell’integrazione con i servizi sanitari, la gestione dei
servizi sociali  e’ effettuata  dagli organi  di cui al Titolo IV
della presente legge.
 
ARTICOLO 30
(Prestazioni erogabili dal singolo comune)
 
Le assemblee  dei comuni associati di cui all’art. 2 individuano,
tenendo  conto   anche  delle  forme  di  decentramento  previste
dall’art. 8, penultimo comma, quali, tra le seguenti prestazioni,
possono  essere   erogate   dai   singoli   comuni,   in   deroga
all’esercizio   in   forma   associata   previsto   dall’articolo
precedente:
 
- interventi di sostegno economico;
- assistenza domiciliare;
- gestione  delle strutture  tutelari e  residenziali per minori,
  anziani ed  inabili in  eta’ lavorativa,  con bacino  di utenza
  comunale.
 
ARTICOLO 31
(Piano regionale dei servizi sociali)
 
Con le  stesse modalita’  di formazione  e di  aggiornamento  del
piano sanitario  regionale, si  provvede alla  programmazione dei
servizi sociali ai sensi dell’art. 25, settimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 
Il piano regionale dei servizi sociali fa riferimento al triennio
di validita’ del piano sanitario.
 
Il piano  determina in  particolare i  criteri per l’assegnazione
delle risorse  ripartite dalla  Regione destinate  ad  interventi
sociali.
 
ARTICOLO 32
(Personale e beni destinati ai servizi sociali)
 
Entro sessanta  giorni dalla  costituzione delle unita’ sanitarie
locali, i  comuni provvedono  a mettere a disposizione dei comuni
associati  di   cui  all’art.  2,  il  personale,  i  beni  e  le
attrezzature destinate ai servizi sociali alla data di entrata in
vigore della  presente legge,  ivi compresi  quelli gia’  messi a
disposizione dei  consorzi socio  - sanitari previsti dalla legge
regionale 20 agosto 1974, n. 50.
 
All’individuazione del  personale e dei beni di cui al precedente
comma, provvede  il singolo  comune interessato  d’intesa  con  i
comuni associati.
 
Il comune  di  Firenze  individua  il  personale,  i  beni  e  le
attrezzature da  utilizzare nell’ambito delle zone, A, B, C, D, E
dell’allegato B della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37.
 
ARTICOLO 33
(Finanziamenti dei servizi sociali)
 
A decorrere  dalla data  di costituzione  delle unita’  sanitarie
locali, i  comuni provvedono  a trasferire  annualmente ai comuni
associati di  cui all’art.  2, le risorse finanziarie da adibirsi
ai servizi  sociali, in  ammontare  non  inferiore  alle  risorse
destinate dai  singoli comuni  a detti  servizi, anche  tramite i
consorzi socio  - sanitari,  come risulta dall’ultimo bilancio di
previsione approvato.
 
L’assemblea dei  comuni associati  propone annualmente ai singoli
comuni la  revisione della  quota di  finanziamento  al  fine  di
assicurare un  adeguato livello  dei servizi  e di  perequare  le
situazioni delle  diverse aree  interessate, tenuto  conto  anche
delle maggiori  assegnazioni sul  fondo di  cui all’art.  132 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 
Il comune  di Firenze  determina annualmente nel proprio bilancio
di previsione  gli stanziamenti  da utilizzare  nelle zone di cui
alle lettere  A, B, C, D, E dell’allegato B della legge regionale
17 agosto 1979, n. 37.
 
ARTICOLO 34
(Gestione dei fondi)
 
La gestione  dei fondi  per l’esercizio  delle  funzioni  di  cui
all’art. 29  e’ tenuta  distinta  da  quella  relativa  al  fondo
sanitario.
 
ARTICOLO 35
(Funzioni delle province in materia di assistenza sociale)
 
Fino all’approvazione  della  legge  di  riforma  dell’assistenza
pubblica, allo  scopo di  garantire la  gestione integrata  degli
interventi,  le   province,  mediante   la  stipula  di  apposita
convenzione, possono  affidare  ai  comuni  singoli  o  associati
competenti per  territorio, l’esercizio delle funzioni di residua
competenza nel campo dell’assistenza sociale.