LEGGE REGIONALE 19
dicembre 1979, n. 63
Ordinamento dell’unita’ sanitaria locale. Attuazione della legge 23 dicembre
1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale.
22.12.1979 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 72
TITOLO I
NORME GENERALI
ARTICOLO 1
(Principi)
La Regione e gli enti locali della Toscana realizzano la tutela e
la promozione della salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettivita’, secondo i
principi fissati dalla Costituzione e dalla legge 23 dicembre
1978, n. 833.
ARTICOLO 2
(Soggetti titolari della gestione dei servizi sanitari)
Le associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17
agosto 1979, n. 37 e le comunita’ montane esercitano le funzioniattribuite ai comuni dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, mediante
strutture operative denominate unita’ sanitarie locali
corrispondenti agli ambiti territoriali di cui all’art. 1, commaprimo, della citata legge regionale.
Nelle aree di cui all’art. 1, ultimo comma, della legge regionale
17 agosto 1979, n. 37, le suddette funzioni sono esercitate dal
comune di Firenze e dalle ulteriori associazioni di comuni
previste dall’art. 11 della medesima legge, tramite le
corrispondenti unita’ sanitarie locali.
I soggetti di cui ai precedenti commi sono indicati nei
successivi articoli della presente legge con l’espressione
"comuni singoli o associati".
TITOLO II
PIANO SANITARIO REGIONALE
ARTICOLO 3
(Attuazione del servizio sanitario regionale)
La Regione e gli enti locali operano le scelte di politica
sanitaria secondo il metodo della programmazione pluriennale e
della piu’ ampia partecipazione democratica.
Il piano sanitario regionale fissa, in riferimento alle funzioniindicate nel successivo art. 6 e in attuazione del piano
sanitario nazionale, obiettivi e priorita’, tipologie e criteri
di organizzazione dei servizi, standards delle prestazioni e
risorse finanziarie.
Il piano sanitario regionale tiene conto degli obiettivi del
programma regionale di sviluppo.
Con la legge di approvazione del piano sanitario regionale sono
fissate le procedure per la formazione del piano successivo,
garantendo la partecipazione degli enti locali, delle formazionisociali, delle organizzazioni sindacali, e degli altri enti e
organismi di cui all’art. 11, terzo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
La legge di approvazione del piano sanitario regionale determinaaltresi’ le modalita’ e le procedure per la verifica
dell’attuazione e per l’aggiornamento del piano medesimo.
ARTICOLO 4
(Concorso alla formazione del piano sanitario nazionale)
Sulla base delle relazioni annuali di cui all’art. 24 e degli
indirizzi espressi dal Consiglio regionale in base all’art. 25,
il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della
Giunta medesima, presenta al Consiglio regionale, entro il mese
di aprile dell’ultimo anno di validita’ del piano sanitario
nazionale, una relazione sullo stato di attuazione del piano
sanitario regionale e sugli obiettivi e le linee di politica
sanitaria rilevanti ai fini della formazione del successivo piano
sanitario nazionale.
ARTICOLO 5
(Informazione)
Al fine di conseguire un organico processo di programmazione, laRegione, nell’ambito dei programmi previsti dall’art. 58 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 fornisce ai comuni singoli o
associati le informazioni occorrenti alla predisposizione dei
programmi pluriennali di attivita’ alla verifica della loro
attuazione e alla gestione dei servizi sanitari.
La Regione comunica inoltre alle province i dati necessari agli
adempimenti di cui all’art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 e all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24luglio 1977, n. 616.
TITOLO III
UNITA’ SANITARIA LOCALE
ARTICOLO 6
(Compiti dell’unita’ sanitaria locale)
L’unita’ sanitaria locale e’ il complesso unificato dei servizi
finalizzati all’esercizio delle funzioni dei comuni in materia
sanitaria.
L’unita’ sanitaria locale provvede in particolare:
a) all’educazione sanitaria;
b) all’igiene dell’ambiente;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie
fisiche e psichiche;d) alla protezione sanitaria materno - infantile, all’assistenzapediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione
cosciente e responsabile;e) all’igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;f) all’igiene e medicina del lavoro, nonche’ alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle
attivita’ sportive;h) all’assistenza medico - generica e infermieristica,
domiciliare e ambulatoriale;i) all’assistenza medico - specialistica e infermieristica,
ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e
psichiche;l) all’assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e
psichiche;m) alla riabilitazione anche ai fini del reinserimento sociale;
n) all’assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all’igiene della produzione, elaborazione, distribuzione e
commercio degli alimenti e delle bevande;p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e
alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad
alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di
trasformazione, sugli alimenti di origine animale,
sull’alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili
dagli animali all’uomo, sulla riproduzione, allevamenti e
sanita’ animale, sui farmaci di uso veterinario;q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra
prestazione medico - legale spettanti al servizio sanitario
nazionale con esclusione di quelle relative ai servizi di cui
alla lettera z) dell’art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;r) alla formazione permanente del personale nel rispetto delle
competenze dello Stato nonche’ delle norme e della
programmazione regionale.ARTICOLO 7
(Funzioni delegate)
Le funzioni amministrative delegate alla Regione, ai sensi
dell’art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono sub -
delegate ai comuni che le esercitano mediante le unita’ sanitarie
locali, attenendosi ai criteri e alle direttive stabilite dalla
Regione, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi fissatidai competenti organi dello Stato.
ARTICOLO 8
(Distretti)
I comuni singoli o associati articolano il territorio dell’unita’
sanitaria locale in distretti sanitari di base, per lo
svolgimento integrato delle attivita’ di primo livello e di
pronto intervento.
Tali attivita’ riguardano in particolare:
- la prevenzione delle cause di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;- la prevenzione individuale e collettiva mediante prestazioni
mediche e sanitarie;- la cura e la riabilitazione sia ambulatoriale che domiciliare;
- l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
- l’orientamento per le prestazioni non erogate a livello di
base.Le attivita’ di cui ai precedenti commi sono svolte assicurando
la unitarieta’ e la globalita’ degli interventi, e sono
organizzate in modo da consentire l’accessibilita’ e la
fruibilita’ da parte dell’utenza in ordine all’orario e alla sede
di lavoro.
Nel distretto si realizza l’integrazione fra servizi sanitari e
sociali.
Quando il distretto coincide con un comune o con una
circoscrizione comunale, i comuni singoli o associati possono
prevedere forme decentrate di gestione dei servizi di interesse
locale, affidate al comune o al consiglio di circoscrizione, conpredeterminazione di criteri direttivi e con onere di rendiconto.
Gli atti adottati nell’ambito delle gestioni decentrate sono
imputati all’unita’ sanitaria locale.
ARTICOLO 9
(Criteri per la formazione dei distretti)
Per l’articolazione del territorio in distretti, i comuni singoli
o associati sono tenuti ad osservare, di norma, la coincidenza
con i confini comunali o con le altre zonizzazioni territoriali
sub - comunali, tenendo inoltre conto dei seguenti criteri:
- la presenza di bisogni e di fasce di rischio per gruppi
omogenei di popolazione;- l’effettiva fruibilita’ dei servizi da parte degli utenti e
l’accessibilita’ dei medesimi in relazione alla caratteristiche geomorfologiche e all’assetto urbanistico del territorio;- l’efficienza tecnico - funzionale dei servizi;
- la partecipazione ed il controllo popolare sulla efficacia dei servizi.I comuni associati provvedono alla suddivisione del territorio in
distretti su proposta del singolo comune e, comunque, d’intesa
con il medesimo.
ARTICOLO 10
(Servizi multinazionali)
La gestione dei servizi multinazionali di cui all’art. 18 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e’ affidata all’unita’ sanitaria
locale nel cui territorio sono ubicati.
Al fine di assicurare la partecipazione delle unita’ sanitarie
locali interessate alla predisposizione dei programmi dei servizi
multizonali, i comuni singoli o associati competenti per
territorio promuovono una conferenza di programmazione con
scadenza almeno annuale raccordata ai tempi di formazione e di
aggiornamento del piano regionale e del bilancio di previsione
dell’unita’ sanitaria locale nel cui territorio i servizi sono
ubicati, onde fissare gli indirizzi, i criteri e i programmi di
intervento.
La Giunta regionale deve essere preventivamente informata della
conferenza di cui al comma precedente.
Con successiva legge regionale saranno stabilite in via
definitiva le norme di cui all’art. 18 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
ARTICOLO 11
(Partecipazione)
I comuni singoli o associati, in attuazione dei principi fissatidall’art. 13, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione e
informazione a livello di unita’ sanitaria locale e di distretto,
prevedendo in particolare:
a) organismi di partecipazione con funzioni propositive e
consultive composti dai rappresentanti delle forze sindacali,
professionali, culturali e sociali operanti nell’unita’
sanitaria locale, nonche’ dai rappresentanti degli interessi
originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n.
132;b) forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alle
attivita’ del distretto e alla gestione sociale dei servizi.Al fine di rendere effettiva la partecipazione, i comuni singolio associati:
- realizzano un articolato sistema informativo finalizzato a
diffondere tra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi edegli strumenti della riforma sanitaria, con particolare
riferimento all’educazione sanitaria, agli aspetti
epidemiologici, alla conoscenza delle cause delle malattie ed
ai modi di prevenirle;- individuano idonei strumenti, facilmente accessibili, di
pubblicizzazione dei provvedimenti di maggior rilievo adottati
dalle unita’ sanitarie locali;- assicurano ai cittadini la possibilita’ di rivolgere petizioniagli organi di gestione per avanzare proposte o eventuali
rilievi in merito all’erogazione delle prestazioni.TITOLO IV
ORGANI DI GESTIONE
ARTICOLO 12
(Gestione dell’unita’ sanitaria locale)
L’attivita’ di gestione dell’unita’ sanitaria locale e’ svolta
dall’assemblea, dal comitato di gestione e dal suo presidente.
Rimangono ferme le attribuzioni del sindaco quale autorita’
sanitaria locale che a tal fine si avvale direttamente dei
servizi delle unita’ sanitarie locali.
ARTICOLO 13
(Assemblea)
L’assemblea e’ costituita:
a) dall’assemblea dell’associazione intercomunale di cui agli
artt. 2 e 11 ovvero 20, ultimo comma, della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37;b) dal consiglio della comunita’ montana, nel caso di cui
all’art. 20, secondo comma, della citata legge.Per le unita’ sanitarie locali interne al territorio di un
comune, l’assemblea e’ costituita dal consiglio comunale che
mantiene la facolta’ di cui all’art. 15, quarto comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
ARTICOLO 14
(Compiti dell’assemblea)
L’assemblea:
a) elegge il comitato di gestione;
b) fissa gli indirizzi per la formazione dei piani e dei
programmi pluriennali di attivita’ dell’unita’ sanitaria
locale;c) approva, in conformita’ del piano sanitario regionale, i
programmi pluriennali di attivita’ e gli altri atti di natura
programmatica, compresi quelli relativi ai servizi
multinazionali di cui al precedente art. 10;d) approva il bilancio, le sue variazioni e il conto consuntivo;
e) approva gli atti che comportano impegni di spesa a carattere
pluriennale;f) approva le convenzioni concernenti l’organizzazione e
l’utilizzazione di servizi e strutture;g) approva il rendiconto trimestrale di cui all’art. 50 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e la relazione annuale
prevista dall’art. 49, quarto comma, della citata legge;h) approva, in conformita’ al piano sanitario regionale,
l’ordinamento dei servizi e la pianta organica del personale
nonche’ gli atti di natura regolamentare;i) delibera ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalle
leggi vigenti.ARTICOLO 15
(Comitato di gestione)
Il comitato di gestione e’ composto da un numero di membri pari
a:
- 13 nel caso in cui la relativa assemblea sia formata da un
numero di componenti non superiore a 60;- 15 nel caso in cui la relativa assemblea sia formata da un
numero di componenti superiore a 60.I membri del comitato di gestione sono eletti con voto limitato
rispettivamente nel numero di 8 e 9 per la maggioranza e di 5 e 6
per le minoranze.
Essi sono scelti in misura non inferiore al 50% fra i componentidell’assemblea ovvero per i comitati di gestione delle unita’
sanitarie locali interne al territorio di un comune, anche fra imembri dei corrispondenti consigli circoscrizionali, eletti a
suffragio diretto.
I componenti del comitato di gestione che non sono membri
dell’assemblea, partecipano alle sedute di questa con diritto diparola.
Nel caso di cui all’art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre1978, n. 833 le funzioni del comitato di gestione sono esercitate
dalla giunta della comunita’ montana e quelle di presidente, dalpresidente della comunita’ montana stessa.
ARTICOLO 16
(Funzionamento del comitato di gestione)
Il comitato di gestione delibera validamente con l’intervento
della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti.
Uno o piu’ componenti del comitato possono essere incaricati perseguire determinate attivita’, ivi comprese quelle
multinazionali, secondo le direttive fissate dal comitato stesso.
ARTICOLO 17
(Compiti del comitato di gestione)
Il comitato di gestione:
a) nomina il presidente e il vice presidente a maggioranza
assoluta dei componenti;b) predispone i piani ed i programmi pluriennali di attivita’;
c) predispone il bilancio, le sue variazioni ed il conto
consuntivo;d) predispone gli atti di natura programmatica, compresi quelli
che comportino impegni di spesa pluriennali;e) predispone la pianta organica del personale, i regolamenti e
le convenzioni, in relazione alla organizzazione dei servizi;f) predispone la relazione annuale sull’attivita’ svolta;
g) predispone ed attua i programmi di attivita’ dei servizi
multinazionali compresi nell’ambito territoriale dell’unita’
sanitaria locale;h) compie gli altri atti ad esso attribuiti dalle leggi vigenti.
ARTICOLO 18
(Presidente del comitato di gestione)
In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque,
fino all’entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie
locali, il presidente puo’ essere eletto anche fra i membri del
comitato di gestione non facenti parte dell’assemblea.
ARTICOLO 19
(Compiti del presidente del comitato di gestione)
Il presidente del comitato di gestione ha la rappresentanza
legale dell’unita’ sanitaria locale, convoca e presiede il
comitato di gestione ed esercita ogni altra funzione conferitagli
dalle leggi vigenti.
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o
impedimento, assumendone le funzioni.
Il presidente trasmette ai sindaci le informazioni e le notizie
rilevanti ai fini dei provvedimenti di loro competenza.
ARTICOLO 20
(Indennita’ al presidente del comitato di gestione)
Al presidente del comitato di gestione compete una indennita’ dicarica onnicomprensiva mensile di ammontare pari a quello
previsto dalla vigente normativa per il sindaco di un comune conpopolazione corrispondente a quella dell’unita’ sanitaria localeinteressata.
Al vice presidente compete un’indennita’ mensile omnicomprensivapari al 75% di quella assegnata al presidente.
Agli stessi compete inoltre il rimborso delle spese
effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato
dall’art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive
integrazioni e modificazioni.
ARTICOLO 21
(indennita’ ai componenti del comitato di gestione)
Agli altri componenti del comitato di gestione compete una
indennita’ di carica mensile omnicomprensiva pari al 50% di
quella assegnata al presidente ed inoltre il rimborso delle spese
effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato
dall’art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive
integrazioni e modificazioni.
ARTICOLO 22
(Cumulo di funzioni)
Le indennita’ di carica di cui agli articoli precedenti non sonocumulabili con altre percepite quali titolari di cariche elettive
presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, e’ dovuta
la corresponsione della sola differenza.
TITOLO V
DEI CONTROLLI
ARTICOLO 23 (Funzioni di verifica e di controllo dell’assemblea)
L’assemblea verifica l’attuazione, da parte del comitato di
gestione, delle deliberazioni da essa approvate a norma del
precedente art. 14.
A tal fine il comitato di gestione trasmette all’assemblea, entro
otto giorni dalla loro adozione, gli atti adottati in esecuzionedelle suddette deliberazioni.
E’ facolta’ dell’assemblea disporre indagini conoscitive e
verifiche sullo stato di attuazione dei piani, programmi e
bilanci, secondo modalita’ da essa stabilite.
ARTICOLO 24
(Relazione trimestrale e annuale)
Ogni trimestre il comitato di gestione trasmette all’assemblea
una relazione sull’andamento della gestione.
Entro il mese di aprile di ogni anno, l’assemblea approva una
relazione presentata dal comitato di gestione sui risultati della
gestione, sui livelli delle prestazioni erogate e sulle
principali esigenze manifestatesi nel corso dell’anno precedentee le trasmette al Presidente della Giunta regionale.
La relazione e’ redatta secondo criteri e modalita’ uniformi
predisposti annualmente dalla Giunta regionale, anche ai fini
della verifica dell’efficienza della gestione.
La Giunta regionale puo’ richiedere ulteriori informazioni ad
integrazione dei dati trasmessi.
ARTICOLO 25
(Relazione generale al Consiglio regionale)
Sulla base delle relazioni annuali di cui al precedente art. 24,il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio
regionale, entro il mese di maggio dei primi due anni di
validita’ del piano, una relazione generale sulla gestione ed
efficienza dei servizi sanitari nella regione, ai sensi dell’art.
49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il Consiglio regionale approva la relazione generale di cui al
comma precedente, formulando eventuali indirizzi per la miglioreattuazione delle finalita’ del piano sanitario regionale e
indicazioni per le eventuali modifiche o integrazioni del piano
sanitario nazionale.
Per il periodo successivo di validita’ del piano le informazionidi cui al primo comma sono contenute nella relazione generale
indicata all’art. 4.
ARTICOLO 26
(Controllo sugli atti)
Il controllo sugli atti dell’assemblea e del comitato di gestione
e’ esercitato dalle sezioni decentrate del comitato regionale dicontrollo, competenti per territorio - integrate da un esperto in
materia sanitaria designato dal Consiglio regionale - nelle forme
previste dagli artt. 59 e seguenti della legge 10 febbraio 1953,n. 62 e dalla legge regionale 6 luglio 1972, n. 18.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 27
(Primo impianto dell’unita’ sanitaria locale)
Il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio
decreto le unita’ sanitarie locali. Nel caso delle associazioni
intercomunali previste dalla legge 17 agosto 1979, n. 37 le
unita’ sanitarie locali sono costituite con i provvedimenti di
cui all’art. 12, quarto comma, della medesima legge.
Il Presidente della Giunta regionale, contestualmente ai suddetti
provvedimenti, adotta, su conforme deliberazione del Consiglio
regionale, le disposizioni di cui agli artt. 61, terzo comma, e
66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L’assemblea dell’associazione convocata ai sensi dell’ultimo
comma dell’art. 12 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37
elegge, nella sua prima riunione, il comitato di gestione, con
precedenza rispetto alla nomina del presidente dell’associazionemedesima, in deroga al disposto di cui al citato comma dell’art.12.
Per il comune di Firenze il sindaco convoca il consiglio comunale
per l’adempimento di cui al comma precedente.
Ove alla data del 31 dicembre 1979 non siano state costituite leassociazioni intercomunali o non siano stati nominati i comitatidi gestione, il Consiglio regionale puo’ nominare un collegio
commissariale per la gestione dei servizi dell’unita’ sanitaria
locale.
Il collegio commissariale assume i poteri degli organi da
costituire.
ARTICOLO 28
(Primo piano sanitario regionale)
La Regione adotta il primo piano sanitario regionale previa
consultazione degli enti locali e delle formazioni sociali
operanti sul territorio.
TITOLI VII
Norme finali di coordinamento per l’esercizio di funzioni in
materia di assistenza sociale
ARTICOLO 29
(Gestione integrata dei servizi sanitari e sociali)
I comuni associati di cui al precedente art. 2, esercitano le
funzioni di competenza dei comuni o ad essi delegate nella
materia dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica24 luglio 1977, n. 616.
Fino all’approvazione della legge di riforma dell’assistenza
pubblica, le funzioni di cui al precedente comma sono esercitatesecondo le norme, in quanto applicabili, previste dalle leggi
regionali 7 aprile 1976, n. 15 e 12 marzo 1977, n. 18 e
successive integrazioni e modificazioni.
Ai fini dell’integrazione con i servizi sanitari, la gestione dei
servizi sociali e’ effettuata dagli organi di cui al Titolo IV
della presente legge.
ARTICOLO 30
(Prestazioni erogabili dal singolo comune)
Le assemblee dei comuni associati di cui all’art. 2 individuano,tenendo conto anche delle forme di decentramento previste
dall’art. 8, penultimo comma, quali, tra le seguenti prestazioni,
possono essere erogate dai singoli comuni, in deroga
all’esercizio in forma associata previsto dall’articolo
precedente:
- interventi di sostegno economico;
- assistenza domiciliare;
- gestione delle strutture tutelari e residenziali per minori,
anziani ed inabili in eta’ lavorativa, con bacino di utenza
comunale.ARTICOLO 31
(Piano regionale dei servizi sociali)
Con le stesse modalita’ di formazione e di aggiornamento del
piano sanitario regionale, si provvede alla programmazione dei
servizi sociali ai sensi dell’art. 25, settimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Il piano regionale dei servizi sociali fa riferimento al triennio
di validita’ del piano sanitario.
Il piano determina in particolare i criteri per l’assegnazione
delle risorse ripartite dalla Regione destinate ad interventi
sociali.
ARTICOLO 32
(Personale e beni destinati ai servizi sociali)
Entro sessanta giorni dalla costituzione delle unita’ sanitarie
locali, i comuni provvedono a mettere a disposizione dei comuni
associati di cui all’art. 2, il personale, i beni e le
attrezzature destinate ai servizi sociali alla data di entrata in
vigore della presente legge, ivi compresi quelli gia’ messi a
disposizione dei consorzi socio - sanitari previsti dalla legge
regionale 20 agosto 1974, n. 50.
All’individuazione del personale e dei beni di cui al precedentecomma, provvede il singolo comune interessato d’intesa con i
comuni associati.
Il comune di Firenze individua il personale, i beni e le
attrezzature da utilizzare nell’ambito delle zone, A, B, C, D, Edell’allegato B della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37.
ARTICOLO 33
(Finanziamenti dei servizi sociali)
A decorrere dalla data di costituzione delle unita’ sanitarie
locali, i comuni provvedono a trasferire annualmente ai comuni
associati di cui all’art. 2, le risorse finanziarie da adibirsi
ai servizi sociali, in ammontare non inferiore alle risorse
destinate dai singoli comuni a detti servizi, anche tramite i
consorzi socio - sanitari, come risulta dall’ultimo bilancio di
previsione approvato.
L’assemblea dei comuni associati propone annualmente ai singoli
comuni la revisione della quota di finanziamento al fine di
assicurare un adeguato livello dei servizi e di perequare le
situazioni delle diverse aree interessate, tenuto conto anche
delle maggiori assegnazioni sul fondo di cui all’art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Il comune di Firenze determina annualmente nel proprio bilancio
di previsione gli stanziamenti da utilizzare nelle zone di cui
alle lettere A, B, C, D, E dell’allegato B della legge regionale17 agosto 1979, n. 37.
ARTICOLO 34
(Gestione dei fondi)
La gestione dei fondi per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 29 e’ tenuta distinta da quella relativa al fondo
sanitario.
ARTICOLO 35
(Funzioni delle province in materia di assistenza sociale)
Fino all’approvazione della legge di riforma dell’assistenza
pubblica, allo scopo di garantire la gestione integrata degli
interventi, le province, mediante la stipula di apposita
convenzione, possono affidare ai comuni singoli o associati
competenti per territorio, l’esercizio delle funzioni di residuacompetenza nel campo dell’assistenza sociale.