Legge Regione Toscana n. 32 del 26/07/2002
Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
SOMMARIO
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento
Titolo II - LE POLITICHE DI INTERVENTO
Capo I - Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione,
dell'orientamento e della formazione professionale
Art. 2 - Interventi di attuazione delle politiche integrate dell'educazione,
dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale
Art. 3 - Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia
Art. 4 - Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia
Art. 5 - Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti
Art. 6 - Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione
Art. 7 - Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo
studio scolastico
Art. 8 - Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio
universitario
Art. 9 - Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario
Art. 10 - Aziende regionali per il diritto allo studio universitario
Art. 11 - Personale delle Aziende
Art. 12 - Orientamento
Art. 13 - Obbligo formativo
Art. 14 - Formazione post-obbligo e superiore
Art. 15 - Formazione continua
Art. 16 - Finalità del sistema della formazione professionale
Art. 17 - Modalità di attuazione degli interventi di formazione professionale
Art. 18 - Accertamento del reddito per l'accesso alle prestazioni
Capo II - Il sistema regionale per l'impiego e le politiche del lavoro
Art. 19 - Finalità
Art. 20 - Il sistema regionale per l'impiego
Art. 21 - Le politiche del lavoro
Art. 22 - Il sistema provinciale per l'impiego
Art. 22bis - Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta
di lavoro
Art. 22ter - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione
Art. 23 - Commissione regionale permanente tripartita
Art. 24 - Comitato di coordinamento istituzionale
Art. 25 - Commissione provinciale tripartita e Comitato tecnico provinciale per
il collocamento dei disabili
Art. 26 - Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
Art. 27 - Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili
Titolo III - PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 28 - Funzioni e compiti della Regione
Art. 29 - Funzioni e compiti delle Province
Art. 30 - Funzioni e compiti dei Comuni
Art. 31 - Piano di indirizzo generale integrato
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 - Regolamento di esecuzione
Art. 33 - Decorrenza e abrogazioni
Art. 34 - Disposizione finale in materia di formazione professionale
Art. 35 - Norma finanziaria
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 01 - Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento
1. La presente legge disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove
per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della
formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema
regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione
europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della
libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'apprendimento
lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo
studio e il diritto al lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo
dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità
della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle
condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto del
principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione,
determina l'allocazione delle funzioni amministrative al livello di governo più
vicino ai cittadini e favorisce l'integrazione di apporti funzionali di
soggetti privati.
4. Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti obiettivi:
a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante
miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;
b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli
individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà
di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e
imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e
qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;
c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione, pubblica e
paritaria, contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per
tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;
d) sviluppare e promuovere le politiche del lavoro al fine di favorire
l'incontro fra la domanda e l'offerta;
e) prevenire la disoccupazione incentivando intese e accordi tra soggetti
pubblici e privati per la realizzazione di iniziative locali;
f) favorire azioni di pari opportunità volte a migliorare l'accesso e la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro con interventi specifici per
sostenere l'occupazione femminile, ad eliminare la disparità nell'accesso al
lavoro, favorendo i percorsi di carriera, e a conciliare la vita familiare con
quella professionale;
g) promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle
persone esposte al rischio di esclusione sociale attraverso percorsi di
sostegno e accesso alle misure di politica del lavoro;
h) sviluppare le azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli
interventi previsti dalla presente legge;
i) promuovere l'innovazione, sviluppando con le parti sociali i necessari
accordi, al fine di raggiungere elevati livelli di sicurezza e qualità del
lavoro, come fondamento necessario per la competizione qualitativa e
l'incremento della produttività.
Titolo II
LE POLITICHE DI INTERVENTO
Capo I
LE POLITICHE INTEGRATE DELL'EDUCAZIONE, DELL'ISTRUZIONE, DELL'ORIENTAMENTO E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 02 - Interventi di attuazione delle politiche integrate dell'educazione,
dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale
1. Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e
della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e
indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di
tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale;
per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei
sistemi dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e
dell'orientamento, finalizzate ad assicurare l'accessibilità e il miglioramento
sia dell'offerta formativa che dei servizi ad essa connessi, nonché azioni di
indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e
valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private.
2. L'insieme organico degli interventi delle politiche integrate
dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione
professionale, attuati ai sensi e per i fini della presente legge, è volto alla
progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto
all'apprendimento.
Art. 03 - Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia
1. La Regione promuove e coordina interventi educativi unitari rivolti
all'infanzia, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della
persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà
e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità,
della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle
diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle
potenzialità cognitive, affettive e sociali.
2. La Regione, nel promuovere la realizzazione di servizi efficaci in relazione
ai bisogni emergenti nel proprio territorio, si ispira alle seguenti finalità:
a) innovazione e sperimentazione;
b) continuità educativa;
c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più
ampia utenza;
d) diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
e) omogenea qualità dell'offerta;
f) risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
g) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare
la vita professionale dei genitori con quella familiare;
h) ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e
all'economicità;
i) tutela dei diritti all'educazione dei disabili.
Art. 04 - Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia
1. Gli interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3
sono rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni e consistono in:
a) nido di infanzia, quale servizio educativo e sociale per la prima infanzia,
aperto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione, che concorre con le
famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini,
assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il
riposo pomeridiano;
b) servizi integrativi che hanno l'obiettivo di ampliare l'azione dei nidi di
infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle
famiglie e dei bambini, che possono comprendere servizi con caratteristiche
educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, anche per fruizioni
temporanee o saltuarie nella giornata, rivolte ai soli bambini o ai bambini con
i loro genitori o adulti accompagnatori, e servizi educativi e di cura presso
il domicilio della famiglia o dell'educatore.
2. I nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma 1, lettere a) e b), devono
attenersi agli standard strutturali, qualitativi ed alle qualifiche
professionali definiti dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2.
3. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi ed
interventi educativi che gestisce in forma diretta, in associazione con uno o
più o tutti i Comuni compresi nella zona socio-sanitaria di cui all'articolo 19
della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un
sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), anche attraverso gli strumenti
previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali).
4. I Comuni, per l'erogazione dei servizi nell'ambito delle risorse
programmate, possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati accreditati
ai sensi del regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, ed ammettere gli
interessati alla fruizione delle prestazioni e dei servizi di rete tramite
appositi buoni-servizio, le cui modalità di attribuzione sono disciplinate da
apposito regolamento comunale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 2.
5. I Comuni, con riferimento agli standard previsti dal regolamento di cui
all'articolo 32, comma 2, autorizzano soggetti privati ad istituire e gestire
servizi di carattere educativo e concedono ai soggetti privati autorizzati che
ne facciano richiesta, l'accreditamento.
6. L'esercizio dei servizi educativi per la prima infanzia privo
dell'autorizzazione di cui al comma 5, comporta la cessazione del servizio ad
iniziativa del Comune, con procedure definite dai regolamenti comunali.
Art. 05 - Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti
1. Per educazione non formale si intende l'insieme di interventi educativi non
finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali,
ancorché valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti
formativi e di istruzione di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c).
2. La Regione promuove interventi di educazione non formale degli adolescenti,
dei giovani e degli adulti al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo
dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità
della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle
condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. La Regione, per rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto
l'arco della vita, sviluppa, nell'ambito della programmazione dell'offerta
formativa integrata, il progressivo raccordo delle iniziative educative non
formali rivolte agli adulti presenti sul territorio regionale, in un insieme
organico e qualificato di opportunità educative per la popolazione, basato su
accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori
delle iniziative stesse.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, sono definite le
caratteristiche strutturali ed organizzative del sistema di educazione non
formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.
Art. 06 - Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione
1. Nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei principi
fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la Regione promuove sul proprio
territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell'istruzione
scolastica.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in particolare attraverso le
seguenti funzioni:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e
formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di
risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani
provinciali di cui all'articolo 29, comma 2, assicurando il coordinamento con
la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati,
del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta
formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività di promozione relative alle funzioni di cui al
presente elenco.
3. La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con
quelle esercitate dall'amministrazione statale e dagli enti locali nel campo
dell'istruzione, sviluppa le azioni di cui al comma 2, osservando il metodo
della concertazione interistituzionale e stipulando con i suddetti enti intese
operative.
Art. 07 - Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto
allo studio scolastico
1. La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il
diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei soggetti frequentanti
le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali,
dall'infanzia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:
a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza
delle attività scolastiche;
b) l'erogazione di provvidenze economiche prioritariamente destinate ai
soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;
c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di
istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione
dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.
3. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Piano di
indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 individua gli interventi,
rivolti agli studenti, che prescindono dal possesso di determinati requisiti
soggettivi e oggettivi e gli interventi attribuiti per concorso.
4. Il Piano di indirizzo generale integrato prevede, altresì:
a) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito;
b) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi
rivolti agli studenti, che può essere differenziata in fasce connesse al
reddito delle famiglie dei medesimi, fino ad essere eventualmente esclusa.
Art. 08 - Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio
universitario
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la Regione
interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di
fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione
superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
2. Gli interventi sono destinati agli studenti iscritti, per il conseguimento
di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi
e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale,
con sede in Toscana, tutti denominati in seguito, ai fini della presente legge,
Università.
3. La Regione assicura il coordinamento dei propri interventi con quelli di
competenza delle Università della Toscana.
Art. 09 - Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario
1. Gli interventi attuati per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, sono
realizzati avendo riguardo sia al momento di ingresso nel sistema universitario
toscano, con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia agli
aspetti logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio,
attivando appositi servizi di ristorazione, di alloggio e di sostegno
finanziario attraverso borse di studio ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione
professionale con azioni di orientamento al lavoro in rapporto con i centri per
l'impiego.
2. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 individua
gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi
e oggettivi degli studenti, gli interventi che non prescindono dai suddetti
requisiti o che vengono attribuiti per concorso e gli interventi cumulabili di
cui al comma 5.
3. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 stabilisce
le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito degli
studenti per l'accesso agli interventi attribuiti per concorso e determina,
altresì, le entità dei benefici.
4. Le borse di studio possono essere concesse al fine di favorire il conseguimento
della prima laurea, della prima laurea specialistica o di altri titoli
equipollenti o superiori aventi valore legale. Il Piano di indirizzo generale
integrato di cui all'articolo 31 può prevedere la concessione di prestiti
d'onore in sostituzione, anche parziale, delle borse di studio.
5. I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre
erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di
erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare,
con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e
salvo il caso di erogazione di provvidenze da parte delle Aziende di cui
all'articolo 10, individuate dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 3.
6. Il servizio abitativo delle Aziende di cui all'articolo 10, utilizzato per i
propri fini istituzionali e per quelli delle Università, non costituisce
esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera.
Art. 10 - Aziende regionali per il diritto allo studio universitario
1. La realizzazione, in collaborazione con le Università e gli enti locali,
degli interventi di cui all'articolo 9 è demandata alle tre Aziende regionali
per il diritto allo studio universitario, di seguito denominate Aziende, che
hanno sede legale nei comuni sedi delle Università di Firenze, di Pisa e di
Siena.
2. Alle Aziende fanno capo anche gli interventi da realizzare in altre città
della regione sedi di decentramento universitario dipendenti dalle Università
ove ha sede l'Azienda, nonché gli interventi a favore degli iscritti agli
Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
3. Le Aziende sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa
e gestionale, di patrimonio proprio e di proprio personale. Il loro
funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio di
amministrazione conformemente alle modalità definite dal regolamento regionale
di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b).
4. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il
Collegio dei revisori.
5. Le modalità di nomina degli organi di cui al comma 4, nonché la composizione
del Consiglio di amministrazione, che assicura la rappresentanza delle
Università e degli studenti, e del Collegio dei revisori delle Aziende sono
stabilite con deliberazione del Consiglio regionale. Le modalità di
funzionamento e le competenze degli organi di cui al comma 4 sono stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b). (3)
6. Il bilancio previsionale economico delle Aziende con l'allegato piano di
attività annuale e il conto di esercizio con i risultati finali del controllo
di gestione sono soggetti all'approvazione del Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale.
7. Il patrimonio delle Aziende è vincolato nell'uso all'attuazione degli
interventi del diritto allo studio universitario di cui all'articolo 9.
8. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle Aziende
ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto.
9. Nell'esercizio di tali poteri, la Giunta regionale:
a) dispone ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori tra il personale
regionale dirigente;
b) provvede, previa diffida agli organi dell'Azienda, al compimento di atti
resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli
amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento.
10. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute
violazioni di leggi o di prescrizioni programmatiche, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda
è sciolto ed è nominato un commissario straordinario per la gestione
dell'Azienda per un periodo non superiore a sei mesi.
11. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale
sull'attività delle Aziende e sulla propria attività di vigilanza.
Art. 11 - Personale delle Aziende
1. Il personale delle Aziende è iscritto nell'apposito ruolo del personale di
ciascuna Azienda e ad esso si applica il contratto collettivo nazionale di
lavoro dei dipendenti della Regione Toscana.
2. Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, già trasferito dalla Regione
Toscana ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55 (Norme per
l'attuazione del diritto allo studio universitario), continuano ad applicarsi i
benefìci derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio
1982, n. 35 (Trattamento previdenziale del personale regionale).
3. Ai fini di previdenza e quiescenza, il personale è iscritto, fin dalla data
di inizio del rapporto di lavoro presso l'Azienda, all'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e
precisamente alla gestione autonoma ex CPDEL, per quanto riguarda il
trattamento di pensione, ed alla gestione autonoma ex INADEL, per l'indennità
di fine servizio.
4. Previa intesa, ciascuna delle Aziende per l'assunzione del personale può
utilizzare le graduatorie dei concorsi che siano stati banditi da una delle
altre Aziende, dagli enti locali ovvero dalla Regione Toscana ai sensi
dell'articolo 54, comma 9, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino
della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale).
Art. 12 - Orientamento
1. La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all'orientamento
per la conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi
individuali in ambito educativo e scolastico, formativo e professionale,
tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno
sviluppo della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali.
2. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso
dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche integrate
dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche
attraverso l'alternanza tra i sistemi, in raccordo con la rete dei servizi per
l'impiego.
Art. 13 - Obbligo formativo
1. Al fine di dare attuazione alle attività relative all'assolvimento
dell'obbligo formativo nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della
formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato e della libera
scelta nella costruzione di percorsi professionali, la Regione promuove e
sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi
formativi rivolti sia all'ambito della formazione professionale e
dell'apprendistato a completamento dei percorsi nell'ambito dell'istruzione,
sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di
studio. La Regione favorisce, altresì, tutte le opportunità di integrazione e
di personalizzazione che si rendano necessarie al fine di garantire il diritto
al successo formativo previsto dalla legge.
2. I servizi di accoglienza dei giovani in obbligo formativo e verifica dei
percorsi formativi integrati e personalizzati sono svolti dai centri per
l'impiego.
3. La Regione favorisce lo svolgimento dei percorsi integrati di cui al comma
1, sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e
nell'ambito della definizione del sistema generale dei crediti formativi e di
istruzione al fine anche di predeterminare, in sede di progetto del percorso
formativo individualizzato, specifiche modalità di rientro nel sistema di
istruzione per il completamento del ciclo di studio.
4. Il progetto del percorso formativo individualizzato contiene l'indicazione
delle procedure di accertamento delle competenze per il conseguimento della
qualifica finale. Tali procedure sono determinate secondo le modalità stabilite
nel regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), per la conclusione
degli interventi relativi all'obbligo formativo.
Art. 14 - Formazione post-obbligo e superiore
1. La Regione articola la propria offerta formativa mediante i seguenti
interventi:
a) formazione di supporto all'inserimento e al reinserimento lavorativo;
b) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore a carattere
post-secondario;
c) formazione professionalizzante all'interno di corsi di laurea universitari;
d) percorsi di formazione post-universitaria rivolti a giovani e adulti,
occupati e non occupati.
2. La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione
post-obbligo e superiore con misure anche di carattere finanziario.
Art. 15 - Formazione continua
1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della
vita, la Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e
tecnico-professionali dei soggetti occupati, promuovendo gli interventi volti
all'adeguamento delle competenze, alla qualificazione e specializzazione
professionale, al perfezionamento e alla riqualificazione professionale, anche
imprenditoriale, e sostenendo la formazione continua e ricorrente, nonché
quella conseguente alla riconversione di attività produttive. In tale ambito,
gli interventi debbono considerare l'insieme delle misure di formazione
continua, di provenienza pubblica o privata.
Art. 16 - Finalità del sistema della formazione professionale
1. La Regione interviene a sostegno del sistema regionale dei soggetti che
promuovono e gestiscono le attività formative per realizzare le seguenti
finalità:
a) assicurare standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione
dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e
l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione
dell'offerta;
b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la domanda e l'offerta
di lavoro;
c) promuovere la formazione professionale in quanto servizio di interesse
generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera
scelta, favorendo la crescita della cultura professionale;
d) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e
riconversione professionale.
Art. 17 - Modalità di attuazione degli interventi di formazione professionale
1. Le attività di formazione professionale sono svolte secondo una delle
seguenti modalità:
a) mediante convenzione con organismi con finalità di formazione, nei casi in
cui l'attività formativa sia finanziata, anche parzialmente, con contributi
pubblici e sia conforme agli standard qualitativi di cui all'articolo 32, comma
4, lettera b);
b) mediante riconoscimento dell'attività formativa svolta da organismi con
finalità di formazione, nei casi in cui essa non usufruisca di alcun
finanziamento pubblico e sia conforme agli standard qualitativi di cui
all'articolo 32, comma 4, lettera b);
c) mediante autorizzazione ad enti ed imprese che, con il contributo
finanziario pubblico, anche parziale, svolgono attività di formazione continua
rivolta al personale di appartenenza o finalizzata all'inserimento lavorativo
nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi sindacali.
2. La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione
professionale con misure anche di carattere finanziario.
3. Le attività di formazione professionale svolte secondo modalità non
ricomprese nel comma 1, non rientrano nell'ambito di applicazione della
presente legge .
4. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono attuate da organismi
con finalità di formazione che siano stati accreditati dalla Regione Toscana ai
sensi dell'articolo 32, comma 4, lettera b), aventi o meno scopo di lucro, ivi
compresi gli istituti scolastici e le Università.
5. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività convenzionate di cui
al comma 1, lettera a), entrano a far parte, secondo le rispettive competenze,
del patrimonio disponibile della Regione o delle Province.
6. Gli interventi formativi di cui al comma 1, lettere a) e b), si concludono
con la certificazione dell'avvenuta frequenza ovvero con un esame di idoneità
il cui esito positivo costituisce presupposto per l'attestazione dell'avvenuto
conseguimento della qualifica o specializzazione professionale.
Art. 18 - Accertamento del reddito per l'accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei
destinatari è subordinato all'accertamento del reddito effettuato secondo gli
indicatori della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e
successive modifiche.
Capo II
IL SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO
Art. 19 - Finalità
1. Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le
strategie e individua le proprie politiche in linea con gli orientamenti in
materia di occupazione definiti dall'Unione europea.
2. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili
favorendo, attraverso il collocamento mirato, l'incontro tra le esigenze dei
datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili.
Art. 20 - Il sistema regionale per l'impiego
1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture
organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di
cui all'articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.
2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione,
orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine finanziario, resi dal sistema
regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso
alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte
allo sviluppo dell'occupazione.
3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego
costituiti dalle Province ai sensi dell'articolo 22.
4. La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per
l'impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti
pubblici e privati aventi per scopo la prestazione di servizi per il lavoro.
Art. 21 - Le politiche del lavoro
1. La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire la
disoccupazione, evitare la disoccupazione di lunga durata, agevolare
l'inserimento lavorativo, la mobilità professionale e le carriere individuali,
sostenere il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi
svantaggiati a rischio di esclusione sociale.
2. Per il conseguimento del fine di cui al comma 1, la Regione:
a) sostiene azioni positive per le pari opportunità finalizzate all'occupazione
femminile;
b) promuove la diffusione della cultura di impresa, con particolare riferimento
alla cultura cooperativa, e promuove l'imprenditoria giovanile e femminile
favorendo l'avvio di nuove imprese con interventi di agevolazione e di sostegno
alla loro creazione anche in forma cooperativa;
c) sostiene politiche contro l'esclusione sociale, al fine di favorire
l'inserimento dei disabili e delle categorie svantaggiate;
d) promuove l'inserimento e il reinserimento dei disoccupati di lunga durata.
Art. 22 - Il sistema provinciale per l'impiego
1. Le Province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, al fine di
assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale,
istituiscono il sistema provinciale integrato dei servizi all'impiego di cui
fanno parte i centri per l'impiego.
2. Le Province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati al
fine del miglioramento della qualità e della diffusione degli interventi.
3. Le Province hanno il compito di gestire attraverso il sistema provinciale per
l'impiego, di cui fanno parte i centri per l'impiego:
a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento, e
all'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro;
b) i servizi connessi ai compiti di gestione in materia di politiche attive del
lavoro;
c) gli interventi di prevenzione della disoccupazione;
d) le attività di orientamento di cui all'articolo 12 e le attività relative
all'obbligo formativo di cui all'articolo 13.
4. Al fine di garantire omogeneità nell'erogazione dei servizi nel territorio
regionale, con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 5, sono stabiliti
le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei
servizi e la qualità delle prestazioni.
Art. 22 bis - Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e
offerta di lavoro (1)
1. Con regolamento regionale, al fine di garantire l'uniformità e la
semplificazione delle modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel
sistema regionale dei servizi per l'impiego, sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in
particolare:
a) l'attuazione e le modalità di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda
professionale;
b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione;
c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e
della sospensione dello stato di disoccupazione;
d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a
carico dei datori di lavoro.
Art. 22 ter - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione (2)
1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1 comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), comprese le sedi
centrali e gli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a
carattere nazionale o pluriregionale presenti sul territorio regionale,
reclutano il personale per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto
il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali
ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante propria selezione
dei soggetti, iscritti nell'elenco anagrafico ai sensi della normativa vigente,
che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti per
l'accesso al pubblico impiego.
2. Le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1 possono, ove non procedano
autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione ai servizi per l'impiego
territorialmente competenti secondo l'ubicazione della sede di lavoro.
3. Il regolamento di cui all'articolo 22 bis definisce:
a) Il contenuto e le modalità di pubblicizzazione dell'avviso di selezione, le
modalità di svolgimento della prova selettiva di idoneità e di assunzione agli
impieghi;
b) Le modalità per la formazione della graduatoria e per l'ordine di precedenza
per la convocazione alle prove selettive secondo i criteri del carico di
famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione; la durata di validità
della graduatoria e i motivi di decadenza dalla stessa.
Art. 23 - Commissione regionale permanente tripartita
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione
delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte
programmatiche e di indirizzo della Regione, è costituita una Commissione
regionale permanente tripartita.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta
in tema di orientamento, formazione, mediazione di manodopera e politiche del
lavoro, limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonché di
valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli
indirizzi elaborati dalla Regione.
3. La Commissione di cui al comma 1 formula, altresì, proposte sui criteri e
sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e
soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei
servizi per l'impiego.
4. La procedura per la nomina della Commissione di cui al comma 1, la
composizione e la durata in carica della stessa sono definite dal regolamento
di cui all'articolo 32, comma 5. Fanno parte della Commissione, oltre alla
rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali
più rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticità delle
posizioni delle parti sociali stesse, il consigliere di parità nominato ai
sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività
delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di
azioni positive, a norma dell'articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144)
nonché, per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della legge 12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o comunque
afferenti al collocamento dei disabili, i rappresentanti delle associazioni dei
disabili più rappresentative a livello regionale.
5. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 è definito in apposito
regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.
Art. 24 - Comitato di coordinamento istituzionale
1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali
ai diversi livelli del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva
integrazione sul territorio tra i servizi all'impiego, le politiche attive del
lavoro e le politiche formative, è istituito un Comitato di coordinamento
istituzionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 esprime valutazioni in merito alla qualità dei
servizi resi e alla efficacia del sistema regionale per l'impiego, con
particolare riguardo alla realizzazione dell'integrazione dei servizi.
3. Il Comitato di cui al comma 1 formula proposte sulla qualità e sulla
gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni da attivare con
enti e soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali,
finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.
4. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e
la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui
all'articolo 32, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza di
rappresentanti istituzionali della Regione, delle Province e degli altri enti
locali.
5. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito
regolamento interno, approvato dal Comitato stesso.
Art. 25 - Commissione provinciale tripartita e Comitato tecnico provinciale per
il collocamento dei disabili
1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite in materia di lavoro, le
Province provvedono alla istituzione della Commissione provinciale tripartita
per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le
parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle
politiche del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi
per l'impiego e dei centri per l'impiego.
2. La Provincia garantisce all'interno della Commissione di cui al comma 1 la
presenza di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati
dalle organizzazioni più rappresentative, e del consigliere provinciale di
parità.
3. La Provincia garantisce, per la trattazione di argomenti relativi al diritto
al lavoro dei disabili, l'integrazione della Commissione di cui al comma 1 con i
rappresentanti designati dalle categorie interessate.
4. La Provincia istituisce un Comitato tecnico con compiti relativi alla
valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti
e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli
periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
5. Il Comitato tecnico è composto dal medico legale e dall'esperto in servizi
sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità
sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato
invalidante, nonché da un funzionario della Provincia.
Art. 26 - Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
1. E' istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, finalizzato
al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.
2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri contenuti nel Piano di indirizzo
generale integrato di cui all'articolo 31, stabilisce le modalità di gestione
del Fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il Fondo di cui
all'articolo 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i
risultati dell'attività.
Art. 27 - Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili
1. E' istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili, che propone alla Giunta regionale la destinazione delle risorse
che costituiscono il Fondo e le modalità di verifica dei risultati.
2. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e
la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui
all'articolo 32, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza della
rappresentanza istituzionale della Regione e della rappresentanza paritetica
dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito
regolamento interno, approvato dalla Comitato stesso.
Titolo III
PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 28 - Funzioni e compiti della Regione
1. La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e
attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere
unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi
vigenti.
2. La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del
sistema allargato dell'offerta integrata tra istruzione, educazione,
formazione; la Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, ne definisce gli ambiti territoriali di riferimento, i
requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e
di certificazione degli esiti e dei risultati; con riferimento al sistema di
istruzione, la Regione definisce, altresì, gli indirizzi per la programmazione
della rete scolastica e il calendario scolastico.
3. Nell'ambito del sistema informativo regionale, la Regione sviluppa appositi
sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente
legge.
4. Nei settori disciplinati dalla presente legge, la Regione si riserva la
possibilità di promuovere, finanziare e gestire interventi di carattere
prototipale o di interesse e di livello regionali, nonché di sviluppare tutte
le iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'esercizio
delle proprie competenze. Tali interventi sono svolti anche tramite intese con
gli organi dell'amministrazione dello Stato, con le Province e con i Comuni.
Art. 29 - Funzioni e compiti delle Province
1. Le Province sono titolari delle funzioni in materia di orientamento e
formazione professionale.
2. Le Province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento
intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e
per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli
adolescenti, dei giovani e degli adulti, nonché del sistema di istruzione con
particolare riferimento alla formulazione dei piani provinciali di
organizzazione della rete scolastica.
3. Le funzioni relative all'obbligo formativo di cui all'articolo13 sono
attribuite alle Province che le esercitano tramite l'attività dei centri per
l'impiego.
4. Alle Province sono attribuite tutte le funzioni in materia di mercato del
lavoro e di politiche del lavoro non espressamente riservate con la presente
legge alla Regione.
5. Le Province garantiscono l'integrazione delle funzioni in materia di
politiche del lavoro e di collocamento con quelle relative alla formazione
professionale e all'istruzione.
6. Le Province contribuiscono all'integrazione delle funzioni di cui al comma 4
con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico e territoriale, e
concorrono alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi della
programmazione regionale.
7. Le funzioni ed i compiti attribuiti dal presente articolo alle Province
possono essere attribuiti dalle stesse ai circondari, istituiti ai sensi della
legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana:
poteri amministrativi e norme generali di funzionamento) e della legge
regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del circondario dell'Empolese Val
D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), che li
esercitano, in tal caso, con le modalità previste dalla presente legge.
Art. 30 - Funzioni e compiti dei Comuni
1. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la
prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli
adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non
statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla
gestione dei relativi servizi scolastici.
Art. 31 - Piano di indirizzo generale integrato
1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come
riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo periodo
effettuata dal programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento
annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria, in
coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme
in materia di programmazione regionale).
2. Le politiche di intervento si conformano ai principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza rivolti al sistema delle autonomie locali,
espressi dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ed al principio di
sussidiarietà rivolto all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, espresso
dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
3. La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali
viene espressa attraverso un Piano di indirizzo generale integrato a durata
quinquennale, in raccordo temporale con il PRS, salvo diversi vincoli temporali
di derivazione comunitaria, approvato dal Consiglio regionale. Eventuali
aggiornamenti annuali del Piano sono approvati con deliberazione del Consiglio
regionale.
4. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce:
a) gli obiettivi, le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali di
riferimento;
b) le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi;
c) le strategie e le politiche di intervento;
d) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito ;
e) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi;
f) le entità dei benefici;
g) le procedure di individuazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti
nell'attuazione operativa degli interventi e le indicazioni generali di
raccordo operativo con gli stessi;
h) l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e
privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi ed i criteri per
la loro ripartizione fra gli stessi;
i) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di
efficienza ed efficacia del sistema;
j) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi;
k) le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi;
l) le eventuali ulteriori direttive.
5. Il processo di formazione del Piano di indirizzo generale integrato è
informato al principio del concorso istituzionale e della partecipazione
sociale ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 49/1999.
6. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di
ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di indirizzo
generale integrato circa le attività svolte e i risultati conseguiti, al fine
di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 - Regolamento di esecuzione
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e
delle parti sociali, attuando le procedure di concertazione con i soggetti
istituzionali e con i soggetti economici e sociali, approva un regolamento di
esecuzione con il quale definisce le regole generali di funzionamento del
sistema integrato disciplinato dalla presente legge, ferma restando la
competenza degli enti locali, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione, all'emanazione delle norme regolamentari attinenti alla
organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite.
2. Il regolamento regionale definisce le norme che attengono:
a) alla classificazione dei presìdi ed ai loro requisiti tecnico strutturali,
relativamente agli standard riguardanti la localizzazione dei servizi, le
caratteristiche funzionali generali, gli spazi per gli utenti, la ricettività,
il dimensionamento;
b) ai requisiti generali che assicurano i livelli di qualità delle prestazioni,
riguardanti la configurazione funzionale dei sistemi, le metodologie ed i
moduli operativi, il rapporto operatori/utenti, gli standard di base per
l'erogazione dei servizi, la qualificazione degli operatori;
c) alla regolazione ed al controllo del sistema al regime di accreditamento, al
regime di autorizzazione, al sistema di accertamento delle competenze e di
rilascio delle relative attestazioni formali, al sistema generale dei crediti
formativi e di istruzione, al sistema di rendicontazione degli interventi, al
sistema di vigilanza ed ai conseguenti interventi.
3. Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio
universitario:
a) le Aziende competenti ad effettuare gli interventi presso le sedi di
decentramento universitario e le sedi di Istituti di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale;
b) le modalità di funzionamento e le competenze degli organi delle Aziende
regionali per il diritto allo studio universitario, nonché i criteri di
organizzazione e di funzionamento delle Aziende stesse, ivi comprese le
modalità e le forme per il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e
delle attività sulla base della carte dei servizi.
4. Relativamente alle attività di formazione professionale, il regolamento
regionale definisce, in particolare:
a) le norme di gestione e rendicontazione degli interventi formativi che
fruiscono di contributi pubblici;
b) gli standard di qualità dell'offerta formativa attraverso la disciplina:
1. dell'accreditamento, del monitoraggio e della verifica dell'offerta
formativa;
2. della certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza;
3. dei profili e delle competenze degli operatori della formazione;
4. del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per la gestione del
sistema;
5. della semplificazione delle procedure di programmazione e gestione;
6. dello sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di
erogazione dell'offerta.
5. Relativamente al sistema regionale per l'impiego ed alle politiche del
lavoro, il regolamento regionale disciplina :
a) le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza
dei servizi e la qualità delle prestazioni;
b) la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della
Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 23, del
Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 24 e del Comitato
regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 27;
c) i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a
livello regionale.
Art. 33 - Decorrenza e abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, sono
abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
a) legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 (Interventi per il diritto allo
studio);
b) legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 (Norme per l'esercizio di funzioni in
materia di orientamento professionale);
c) legge regionale 23 giugno 1993, n. 41 (Modifica della legge regionale n. 53
del 1981: Interventi per il diritto allo studio);
d) legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 (Nuova disciplina in materia di
formazione professionale);
e) legge regionale 25 gennaio 1996, n. 6 (Disciplina transitoria della
promozione e gestione degli interventi di educazione permanente);
f) legge regionale 31 luglio 1996, n. 61 (Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70
"Nuova disciplina in materia di formazione professionale". Modifica);
g) legge regionale 29 ottobre 1997, n. 78 (Legge regionale 31 agosto 1994, n.
70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e legge
regionale 17 luglio 1989, n. 45 "Norme per l'esercizio di funzioni in
materia di orientamento professionale". Modifiche);
h) legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del
lavoro e di servizi per l'impiego);
i) articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74 (Norme per la
formazione degli operatori del Servizio sanitario);
j) articoli da 16 a 32 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei
compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali,
istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e
spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112);
k) legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 (Interventi educativi per l'infanzia e
gli adolescenti);
l) legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7 (Disciplina del diritto allo studio
universitario);
m) legge regionale 3 febbraio 2000, n. 12 (Legge regionale 52/1998 "Norme
in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego". Modifiche
ed integrazioni);
n) articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il
finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003);
o) legge regionale 4 luglio 2001, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 6
agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi
per l'impiego". Soppressione dell'Ente Toscana Lavoro);
p) legge regionale 14 novembre 2001, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 6
agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi
per l'impiego");
q) legge regionale 21 dicembre 2001, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 6
agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi
per l'impiego").
2. Gli interventi che fanno riferimento a leggi regionali abrogate dalla presente
legge si attuano, ove compatibili, secondo le modalità in essa previste.
3. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme
abrogate.
Art. 34 - Disposizione finale in materia di formazione professionale
1. L'esercizio diretto da parte delle Province degli interventi di formazione
professionale è consentito fino al 31 dicembre 2002.
Art. 35 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge viene fatto
fronte, a partire dall'esercizio 2003, con gli stanziamenti stabiliti ogni anno
con legge di bilancio nelle apposite unità previsionali di base (UPB) di cui al
bilancio pluriennale di previsione 2002-2004:
- 611 (Sistema formativo professionale - spese correnti);
- 612 (Lavoro - spese correnti);
- 613 (Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti);
- 614 (Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento);
- 615 (Attuazione programma fondo sociale europeo - spese correnti);
- 616 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese correnti);
- 617 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese di investimento);
- 618 (Sistema formativo professionale - spese di investimento).
Note
(1) Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42, art.1 e ora così
sostituito con l.r. 24 dicembre 2003, n. 65, art.1.
(2) Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42, art.2.
(3) Comma sostituito con l.r. 29 settembre 2003, n. 53, art. 1.