Circolare INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica - Direzione Centrale delle Entrate, Ufficio II -
12 maggio 2004, n. 31
"Legge 24.12.2003 n. 350, art. 3, comma 106. Congedo per
l'assistenza ai disabili."
Il
comma 106, dell'art.3, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria
2004), ha modificato l'art.42, comma 5, del Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela della maternità e paternità di cui al D.Lgs.
26 marzo 2001 n. 151.
La
novità riguarda il congedo straordinario, introdotto dall'art. 80, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), della durata
massima di due anni, usufruibile, ai sensi del citato comma 5 dell'art.42, come
modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 23 aprile 2003 n. 115, dai genitori, compresi
adottivi e affidatari, nonché da fratelli e sorelle in caso di scomparsa dei
genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità, a condizione che
questi ultimi non siano ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati
e non prestino attività lavorativa.
In
base alla nuova formulazione della norma, per il conseguimento del congedo da
parte degli aventi diritto, non è più richiesto, a partire dal 1° gennaio 2004,
il vincolo dei cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità del
soggetto con handicap, decorrenti dalla data del rilascio della prevista
certificazione. Unico requisito richiesto è, quindi, il riconoscimento della
situazione di gravità del soggetto con handicap, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge 104/1992, ad opera delle apposite Commissioni mediche
istituite presso le ASL.
Con
l'occasione si rammenta che il limite di due anni deve essere conteggiato con
riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile e che il periodo
in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto, ai sensi
dell'art.4, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53, a ciascun lavoratore
dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari.
Eventuali
periodi già fruiti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo relativo
al congedo ex art. 42 citato. I periodi di cui all'oggetto sono utili ai fini
del trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell'ente
datore di lavoro. I medesimi non sono valutabili né ai fini del trattamento di
fine servizio né del TFR (Circolare n. 11 del 12-3-2001 D.C.P.P.).
Si
chiarisce che il periodo di congedo, durante il quale è prevista la
corresponsione di un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita
dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13° mensilità, altre eventuali
gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza entro il limite massimo
di euro 38.969,64 per l'anno 2004 (importo rivalutato in base alla variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo), incide negativamente ai fini della
maturazione delle ferie, salvo diversa previsione contrattuale.
Quanto
alla fruizione, si ricorda che il congedo può essere richiesto anche in modo
frazionato e che, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra
un periodo di assenza ed il successivo.
Per
gli aspetti non innovati dalla presente nota, si richiamano comunque le
istruzioni impartite da questo Istituto con la circolare n. 2 del 10 gennaio
2002 e le informative nn. 22 e 30 rispettivamente del 25 ottobre 2002 e del 21
luglio 2003 della Direzione Centrale Entrate.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Marchione)