Circolare informativa
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica 27 dicembre 2001, n. 75
"Articolo 80, comma 3,
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Benefici in favore dei lavoratori
sordomuti e invalidi"
L'art. 80 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante disposizioni in materia di politiche sociali, al comma
terzo introduce particolari disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori
sordomuti e per quelli a cui sia stata riconosciuta, per qualsiasi causa,
un'invalidità superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro categorie
della Tabella A allegata al Testo unico in materia di pensioni di guerra
approvato con il DPR n. 915/1978, così come sostituita dal DPR n. 834/1981 e
successive modificazioni.
Per dette categorie di
lavoratori è stato introdotto, a decorrere dall'anno 2002, su richiesta degli
interessati, il diritto al riconoscimento, per ogni anno di servizio
effettivamente prestato presso pubbliche amministrazioni o aziende ovvero
cooperative, di due mesi di contribuzione figurativa.
Tale beneficio è utile ai
soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità
contributiva.
Lo stesso articolo
stabilisce un tetto massimo di contribuzione figurativa, fissandolo in cinque
anni complessivi, permettendo quindi di perfezionare il requisito contributivo
previsto per il pensionamento di anzianità con 30 anni di lavoro effettivamente
svolto, qualora l'interessato sia in possesso anche del requisito anagrafico.
Destinatari della
menzionata disposizione sono i lavoratori, sordomuti o invalidi per qualsiasi
causa, in servizio all'1/1/2002 e che presentino istanza, per il riconoscimento
del beneficio in questione, relativamente a trattamenti pensionistici
decorrenti dal 2/1/2002.
Potranno essere, altresì,
interessati dalla norma, i superstiti di iscritto deceduto in attività di
servizio che avesse inoltrato domanda di collocamento a riposo con
l'applicazione delle maggiorazioni di cui trattasi, per una decorrenza
successiva all'1/1/2002.
Requisito essenziale è
poter dimostrare un accertamento dello stato di sordomutismo ai sensi dell'art.
1 della legge n. 381/70
o un grado di invalidità superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro
categorie della Tabella A allegata al Testo Unio delle norme in materia di
pensioni di guerra DPR n. 915/78, così come sostituita dal DPR n. 834/81 e
successive modificazioni.
Il beneficio de quo non può
essere attribuito a coloro che, per effetto dell'art. 9 del DLgs 23/11/1988, n. 509,
hanno avuto l'elevazione della riduzione della capacità lavorativa da due terzi
al 74%, in quanto la prescrizione normativa considera una percentuale superiore
a quest'ultima entità.
A tal fine sono, ad
esempio, considerati utili, anche in copia, i verbali redatti dalle commissioni
mediche ospedaliere delle USL, degli Ospedali Militari, delle commissioni
sanitarie provinciali, i verbali di accertamento diretto della Commissione
Medica di Verifica del Tesoro ed eventuali revisioni sanitarie intervenute nel
periodo di riferimento, le dichiarazioni degli Uffici del Lavoro relative ad iscrizioni
di invalidi o sordomuti negli elenchi provinciali degli aspiranti al
collocamento obbligatorio, i documenti di invalidità sul lavoro rilasciati
dall'INAIL o dall'IPSEMA, i provvedimenti amministrativi di concessione
dell'invalidità di guerra, l'invalidità civile di guerra e per causa di
servizio nel rapporto di pubblico impiego dai quali risulti l'ascrivibilità
alle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834/81.
Il beneficio verrà
calcolato, per un massimo di 5 anni, sul servizio effettuato a decorrere dal
riconoscimento dell'invalidità o, nel caso del sordomutismo ai sensi dell'art.
1 della Legge n. 381/70
(congenito o dall'età evolutiva), dall'inizio dell'attività lavorativa.
In particolare, lo stesso
dovrà essere attribuito con le stesse modalità previste per i lavoratori non
vedenti, ovvero, tenendo presente la collocazione temporale della prestazione
lavorativa effettuata sussistendo la condizione invalidante di cui sopra ed ha
effetto sulla sola quota di pensione determinata con il sistema retributivo.
La maggiorazione spettante
sarà riconosciuta valutando solo i periodi di servizio effettivamente prestato,
escludendo, quindi, quelli coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante
da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Nel merito degli iscritti
INPDAP che avanzino istanza, qualora parte del servizio, ad es. se svolto
presso aziende private o cooperative, contempli diversa copertura
previdenziale, è necessario che tali periodi lavorativi vengano valorizzati
presso questa gestione previdenziale, a mezzo ricongiunzione (Legge 7 febbraio
1979, n. 29, etc.)
Agli Enti iscritti è
demandato l'accertamento della sussistenza del requisito per il diritto
all'attribuzione delle maggiorazioni in questione, secondo le indicazioni
fornite dalla presente Informativa, nonché la trasmissione della relativa
documentazione alla Sede INPDAP competente territorialmente, la quale
provvederà a liquidare la pensione spettante, comprensiva del beneficio.
Le Amministrazioni Statali
a tutt'oggi delegate alla liquidazione diretta dei trattamenti di quiescenza
del proprio personale provvederanno autonomamente, sulla scorta dell'istanza
inoltrata dagli interessati, alla verifica dell'idoneità della documentazione
prodotta a riscontro della requisito invalidante ed al computo, in sede di
determinazione del trattamento pensionistico, delle maggiorazioni in argomento.
Il riconoscimento del
beneficio di cui trattasi influisce anche sulla misura della pensione, atteso
che il dettato normativo contempla espressamente l'incremento dell'anzianità
contributiva, mentre la maggiorazione stessa non è riconoscibile ai fini del
raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l'acquisizione di un
diritto diverso da quello a pensione come il diritto alla prosecuzione
volontaria.
Seguiranno eventuali
ulteriori indicazioni in materia qualora si rendessero necessarie.
La presente informativa è
disponibile sul sito Internet di questo Istituto (www.inpdap.it).
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo GALA