Circolare INPDAP - Direzione
Centrale Trattamenti Pensionistici Uff. I - Normativa - 8 luglio 2003, n 36
"Articolo 80, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Perdita del requisito dell'invalidità superiore
al 74%."
Alcune Amministrazione ed Enti con personale iscritto a
questo Istituto hanno sollevato delle perplessità in merito all'applicabilità
dell'articolo 80 della legge
n. 388/2000 nei confronti dei soggetti che solo per un determinato arco
temporale dell'attività lavorativa abbiano patito un'invalidità superiore al
74% e che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per effetto di un
miglioramento, risultino invalidi in misura percentuale inferiore a quella
suindicata.
Al riguardo si precisa che il beneficio in esame spetta
esclusivamente per il periodo lavorativo espletato sussistendo la condizione
invalidante nell'entità prevista dalla norma in oggetto, anche se transitorio.
Pertanto, l'arco temporale lavorativo in concomitanza del
quale l'iscritto ha avuto l'effettivo riconoscimento di "invalidità
superiore al 74%", ed esclusivamente quello, potrà essere oggetto di
maggiorazione, anche se all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il
richiedente non risulti in possesso di detta percentuale di invalidità.
Si rappresenta, infine, che i benefici previsti dall'art. 80
della legge n.
388/2000 non sono cumulabili con altre maggiorazioni dell'anzianità
contributiva attribuibili per la medesima menomazione e, conseguentemente,
andrà riconosciuto quello fra i due risultante più favorevole. In particolare,
l'articolo 9 della legge n. 113/1985 - per i soli centralinisti non vedenti - e
l'articolo 2 della legge n. 120/1991 - per gli lavoratori minorati visivi -
prevedono una maggiorazione, utile sia ai fini del diritto che della misura, di
quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella suddetta
condizione, senza alcun limite massimo di contribuzione figurativa
riconoscibile. Pertanto, il riconoscimento di tale beneficio, molto più
favorevole rispetto a quello in favore dei lavoratori sordomuti ed invalidi,
esclude l'attribuzione di quest'ultimo se derivante dalla medesima infermità.
Sull'argomento l'Inpdap ha emanato le seguenti disposizioni:
- Informativa n. 75 del 27
dicembre 2001.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
F.to Dr. Gala