Circolare INPS - Direzione Centrale
delle Prestazioni 22 gennaio 2003, n. 11
"Sentenza Corte Costituzionale
20-22 novembre 2002 n. 467. Indennità mensile di frequenza ai minori che
frequentano l'asilo nido."
SOMMARIO: Premessa - Motivazioni della
decisione della Corte Costituzionale - Disposizioni attuative.
Premessa
Nel corso di un giudizio promosso
contro l'INPS, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione,
dell'art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990 n. 289 (Modifiche alla
disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre
1988 n. 508 recante norme integrative in materia di assistenza economica agli
invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità
di frequenza per i minori invalidi) nella parte in cui non estende l'indennità
mensile di frequenza ai minori che frequentano l'asilo nido.
L'articolo di legge sopra citato
prevede, infatti, la concessione dell'indennità di frequenza per i minori nei
cui confronti siano state accertate difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni della propria età (comma 1), subordinandola alla frequenza di
centri specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel
recupero di persone portatrici di handicap (comma 2) oppure alla frequenza di
scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché di centri
di formazione e di addestramento professionale finalizzati al reinserimento
sociale dei soggetti stessi (comma 3).
La questione di legittimità
costituzionale è stata posta con riferimento al comma 3 dell'articolo di legge
richiamato nella parte in cui non estende la provvidenza economica anche ai
minori invalidi che frequentano l'asilo nido.
Tale mancata estensione è in
contrasto, secondo il Tribunale di Torino, con i principi di solidarietà,
eguaglianza, ragionevolezza ed effettività della assistenza sociale posti dai
richiamati artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
Motivazioni della decisione della
Corte Costituzionale
Con sentenza 20 - 22 novembre 2002
n. 467, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 1^ serie, del 27/11/2002 n. 47, la
Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 3, della legge 11/10/1990 n. 289 nella parte in cui non prevede che
l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano
l'asilo nido.
La Corte ritiene che il servizio
fornito dall'asilo nido non si riduca ad una funzione di sostegno alle famiglie
di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprenda
finalità formative in quanto rivolto a favorire l'espressione delle
potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino.
Gli asili nido sono, infatti,
riconosciuti come "strutture dirette a garantire la formazione e la
socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i
tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori" (art. 70 della legge
28/12/2001 n. 448 - legge finanziaria per il 2002 ).
La funzione di favorire lo sviluppo
della personalità del bambino assume dunque una caratterizzazione particolare
rispetto ai bambini di età inferiore a tre anni con difficoltà a socializzare.
Tanto è vero che il legislatore ha,
a tal fine, ritenuto di dover garantire al bambino da 0 a 3 anni handicappato
l'inserimento negli asili nido (art. 12, 1° comma, della legge 5/2/1992 n.
104).
Disposizioni attuative
In considerazione di quanto
affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale in oggetto, l'indennità di
frequenza, di cui alla legge n. 289/1990 spetta anche ai minori, fino a tre
anni, che frequentano l'asilo nido, previa presentazione di domanda corredata
da certificato di frequenza all'asilo nido.
IL DIRETTORE GENERALE f. f.
PRAUSCELLO