Circolare
INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - 11 luglio 2003,
n. 128
“Permessi
ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie.”
SOMMARIO:
1) Sindrome di Down -
Certificazione inerente alla legge 104/92 Legge 27.12.2002, n. 289, art. 94
(comma 3).
2) Grandi invalidi di guerra. Certificazione inerente alla legge 104/92.
3) Assistenza a persone handicappate per periodi inferiori a un mese.
4) Compatibilità tra i permessi orari ex lege 104/92 per un figlio handicappato
e permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio.
5) Incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi orari (c.d. per
allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap.
6) Lavoratore handicappato che fruisce dei permessi ex lege 104/92 e fruizione
degli stessi da parte di un soggetto che gli presta assistenza.
7) Documentazione inerente alla legge 104/92.
8) Requisito della continuità dell’assistenza (art. 20, legge 53/2000).
9) Possibilità di godere da parte dei due genitori, alternativamente, dei
permessi ai sensi della legge 104/92 nell’ambito dello stesso mese.
A seguito di richieste di
chiarimenti in materia di legge 104/92 art. 33, si forniscono le istruzioni
relative ai vari argomenti di interesse.
1) Sindrome di Down - Certificazione
inerente alla legge 104/92 Legge 27.12.2002, n. 289, art. 94 (comma 3).
La legge n. 289/2002, all’art.
94, comma 3, ha disposto che i soggetti, affetti da sindrome di Down, ai
fini della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere
dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 5.2.1992,
n. 104, oltre che dall’apposita Commissione ASL (come in precedenza previsto),
anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione
del “cariotipo”.
Inoltre i soggetti portatori
dell’handicap suindicato (sindrome di Down) sono esenti, secondo quanto
previsto dalla legge stessa, da ulteriori successive visite e controlli.
Premesso quanto sopra, si
invitano codeste Sedi a voler prendere in considerazione, nelle fattispecie
considerate, anche la certificazione prodotta dai medici di base, (e cioè
quelli “di medicina generale” scelti nell’ambito degli appositi elenchi dei
medici generici o pediatri predisposti dalle strutture del S.S.N.) degli
interessati, in cui sia attestata la situazione di gravità, connessa alla
sindrome da cui è affetto il soggetto assistito, salvo future più precise
indicazioni relative alla compilazione della certificazione stessa, fornite dai
competenti Ministeri, che saranno comunicate a codeste Sedi.
Ovviamente restano fermi tutti
i criteri relativi alla presentazione della domanda all’INPS, a cui peraltro
dovrà essere presentata, oltre alla certificazione del curante come sopra
descritto, anche la copia del “cariotipo”, che sarà sottoposta in visione al
dirigente medico di Sede.
Nel caso in cui la
certificazione riportante l’indicazione della sindrome di Down (sindrome
accertata mediante esibizione del suddetto “cariotipo”) sia stata rilasciata
dalla competente Commissione della ASL, non dovrà essere richiesta copia del
“cariotipo”.
2) Grandi invalidi di guerra.
Certificazione inerente alla legge 104/92.
Ai sensi dell’art. 38, comma 5,
della legge n. 488/98 “i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del
testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad
essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della
citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione
rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della
concessione dei benefici pensionistici.” Pertanto per la fruizione dei benefici
di cui all’art. 33 della legge 104/92 per i grandi invalidi di guerra, cioè i
titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità
ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’attestato
di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del
decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione
di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni
ASL.
3) Assistenza a persone
handicappate per periodi inferiori a un mese.
In caso di assistenza a un
portatore di handicap per periodi inferiori a un mese vanno proporzionalmente
ridimensionati i 3 giorni di permesso ai sensi della legge 104 spettanti al
richiedente. Tale criterio scaturisce da orientamenti Ministeriali secondo cui,
quando l’assistenza alla persona handicappata non viene prestata
abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al
richiedente un giorno di permesso ex lege 104.
L’applicazione del criterio in
questione comporta pertanto che quando l’assistenza sia inferiore a 10 giorni
continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i
periodi superiori a 10 giorni (es.: 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo
giorno di permesso.
Nel caso di fruizione di
permessi ad ore ai sensi della legge 104/92 (da parte del lavoratore
handicappato o del genitore di un figlio portatore di handicap di età inferiore
a 3 anni), non si procede al ridimensionamento suddetto, essendo il
permesso ad ore legato alla singola giornata (ed al relativo orario) di
fruizione del permesso.
4) Compatibilità tra i permessi
orari ex lege 104/92 per un figlio handicappato inferiore a 3 anni e
permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio.
E’ possibile la fruizione di
entrambi i benefici indicati nel titolo da parte di un genitore, dal momento
che si tratta di due soggetti (figli) diversi, entrambi bisognosi di cure, per
i quali è legislativamente prevista la possibilità di fruire di due diversi
tipi di permessi.
Ovviamente la fruizione dei
benefici in parola di una o due ore è legata all’orario di lavoro: se questo è
pari o superiore alle 6 ore darà diritto alla fruizione di 2 ore di permesso
per “allattamento” e 2 ore di permesso ex lege 104; se è invece
inferiore a 6 ore darà diritto alla fruizione di un’ora di permesso per
allattamento e a un’ora di permesso ex lege 104/92.
Tale criterio trova
applicazione anche nel caso di lavoratore handicappato che fruisce per sé
stesso dei permessi orari ex lege 104 ed è genitore di un bambino per il
quale spettano i permessi per “allattamento”.
5) Incompatibilità tra permessi
orari ex lege 104/92 e permessi orari (c.d. per allattamento) per il
medesimo figlio portatore di handicap.
Non si ritengono compatibili i
due tipi di permesso sopra indicati, dal momento che gli stessi, se pure a
titolo diverso, verrebbero fruiti per il medesimo soggetto. D’altronde, l’art.
42 del D. Lgs. 151/01, comma 4, ha previsto solo la cumulabilità dei permessi
di cui all’art. 33 della legge 104 con il congedo parentale ordinario, ma non
fa alcun cenno alla possibilità di cumulo con i permessi c.d. per allattamento,
né alla possibilità di godere da parte di un genitore della legge 104/92 e da
parte dell’altro dei c.d. permessi per allattamento, possibilità invece
contemplata espressamente per l’astensione facoltativa.
6) Lavoratore handicappato che
fruisce dei permessi ex lege 104/92 e fruizione degli stessi da parte di
un soggetto che gli presta assistenza.
Come precisato con circ. n. 37
del 18.2.99 (punto 1.A), alle condizioni indicate nella circolare stessa,
un handicappato lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla legge 104/92,
può essere assistito da altro soggetto lavoratore, a cui a tal punto spettano,
per l’assistenza di cui trattasi, i giorni di permesso di cui alla medesima
legge. Si rammenta comunque che se il soggetto richiedente è a sua volta
fruitore di permessi per se stesso (quale lavoratore handicappato), non può
fruire di permessi per assistere altre persone (v. circ. n. 37 del 18.2.99).
Al riguardo, occorre precisare
che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti
nelle stesse giornate, considerato che l’assenza dal lavoro, con la conseguente
fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che
deve assistere l’handicappato, assistenza che non necessita durante le giornate
in cui quest’ultimo lavora.
Nel caso in cui il portatore di
handicap fruisca dei permessi ad ore, all’altra persona che presta assistenza,
spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, sempre che l’orario di
lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruite
dall’handicappato; altrimenti non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure
le mezze giornate.
7) Documentazione inerente alla
legge 104/92.
Si trasmettono in allegato
(all. da 1 a 4) i Modd. Hand 1 (genitori di minori), Hand 2 (Genitori di
maggiorenni/familiari), Hand 3 (Portatori di handicap che lavorano) e Hand Agr
(Dichiarazione del datore di lavoro, da allegare ai Modd. Hand 1, Hand 2 oppure Hand 3).
I Modd. Hand 1 e Hand 2 sono
stati aggiornati, rispetto a quelli trasmessi con il messaggio n. 000945 del
18.12.2002, soltanto per quanto riguarda il riferimento alla certificazione
consentita per i portatori di sindrome di Down; premesso che il modello
scaricabile dal sito INTERNET dell’Istituto sarà prontamente aggiornato, gli
esemplari cartacei precedentemente predisposti potranno essere utilizzati fino
all’esaurimento delle scorte.
Si richiamano sul tema le
istruzioni contenute nel citato messaggio n. 000945 per quanto riguarda l’esame
del modello di domanda Hand 2, presentata dal richiedente, e il conseguente
adempimento di apposizione del timbro e firma.
8) Requisito della continuità
dell’assistenza (art. 20, legge 53/2000).
Con circ. n. 133/2000 è stato
precisato che il requisito della continuità della assistenza non è
individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta
assistenza e chi la riceve.
Comunque nella circolare stessa
è precisato che la “lontananza” da considerare, non va intesa solo in senso
spaziale ma anche temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora
è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore
di assistenza e l’handicappato, è possibile riconoscere che sussiste
un’assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità
dell’assistenza, il quale insieme a quello dell’esclusività, dà diritto alla
fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 anche in caso di non
convivenza. In caso contrario l’assistenza quotidiana non può essere di per sé
esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei
rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in
tale situazione di lontananza.
In proposito si rammenta che
sono applicabili anche alla fattispecie in esame i criteri indicati nella circ.
n. 138/01, secondo cui, alle condizioni indicate nella circolare stessa, al
soggetto di cui sopra possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle
(sole) giornate in cui dimostra di aver accompagnato l’handicappato
all’effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l’effettuazione,
cioè, non è altrimenti assicurabile.
9) Possibilità di godere da
parte dei due genitori, alternativamente, dei permessi ai sensi della legge
104/92 nell’ambito dello stesso mese.
Con circ. n. 133/2000 era stata
prevista la possibilità di fruire, alternativamente, da parte dei due genitori
di figli handicappati minorenni, dei giorni di permesso ai sensi della legge
104/92 nell’ambito dello stesso mese.
Considerato che l’art. 42 del
D. Lgs. 151/01 ha apportato agevolazioni a favore dei genitori di figli
handicappati maggiorenni, il criterio dell’alternatività suddetto può essere
esteso anche ai genitori di soggetti disabili maggiorenni.
IL DIRETTORE GENERALE f. f.
PRAUSCELLO