Circolare INPS -
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - 17 Febbraio 2004 , n.
33
"Congedo parentale in caso di adozione o di
affidamento. Chiarimenti."
SOMMARIO: L'indennità per congedo parentale è erogabile, in
caso di adozione e affidamento, indipendentemente dalle condizioni di reddito,
fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato/affidato per
complessivi 6 mesi .Dopo il compimento dei 6 anni e fino al compimento degli 8
anni, il periodo di congedo parentale è indennizzabile per complessivi 6 mesi
indipendentemente dalle condizioni reddituali se richiesto entro i 3 anni
dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, ovvero subordinatamente
alle condizioni reddituali per qualsiasi periodo richiesto dopo 3 anni dall'ingresso.
In caso di bambini che all'atto dell'adozione o dell'affidamento abbiano un'età
compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo e a relativa indennità sono
riconoscibili solo se il beneficio di cui trattasi sia richiesto per
complessivi 6 mesi entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia
In relazione alla
Circolare n. 8 del 17 gennaio 2003, paragrafo 7 (congedo parentale in caso di
adozione di affidamento), si forniscono, a seguito di ulteriore disanima della
problematica, le seguenti indicazioni, alcune delle quali comportano una
parziale modifica delle istruzioni contenute nel paragrafo stesso.
1) Bambini fino
ai 6 anni di età.
In caso di
adozione o di affidamento, l'indennità di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs.
151/2001 (T. U. sulla maternità), pari al 30 % della retribuzione, è
riconoscibile, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto medesimo, indipendentemente
dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo
parentale complessivo di sei mesi tra i due genitori, fino al compimento dei
6 anni di età del bambino adottato o affidato.
Per i periodi eccedenti i sei mesi (fino ad 11 mesi complessivamente
spettanti ai due genitori) l'indennità è riconoscibile subordinatamente alle
condizioni reddituali. Se il reddito è superiore ai limiti stabiliti, il
richiedente ha diritto al congedo, ma non alla indennità.
2) Bambini tra i
6 e gli 8 anni di età.
L'art. 36 sopra
citato dispone inoltre che il congedo parentale può essere fruito, in
ogni caso, nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia del minore..
Ciò significa che, dopo il compimento dei 6 anni di età e fino al compimento
degli 8 anni, il congedo è indennizzabile indipendentemente dalle
condizioni reddituali, per un periodo complessivo di sei mesi tra i due
genitori, se richiesto entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia del
minore adottato/affidato e, fermo restando il suddetto limite temporale, subordinatamente
alle condizioni reddituali, se richiesto per periodi eccedenti i sei mesi.
Laddove, invece, il congedo parentale sia richiesto dopo i 3 anni
dall'ingresso in famiglia del minore, qualsiasi periodo (e cioè, sia che si
tratti dei primi 6 mesi che dei periodi eccedenti questi ultimi, vale a dire
ulteriori rispetto a quelli fruiti fino a 6 anni) è indennizzabile, fermi
restando gli altri requisiti,
subordinatamente
alle condizioni reddituali, mentre se il reddito è superiore ai limiti
stabiliti, il richiedente ha diritto al congedo, ma non all'indennità.
3) Bambini tra i
6 e i 12 anni (al momento dell'adozione o dell'affidamento).
Per quanto
riguarda, infine, i bambini che all'atto dell'adozione o dell'affidamento
abbiano un'età compresa tra i 6 e i 12 anni di età (comma 3 dello stesso
art. 36), il congedo parentale e la relativa indennità spettano nella sola
ipotesi in cui il congedo stesso sia richiesto entro i 3 anni dall'ingresso
in famiglia del minore adottato o affidato (indipendentemente dalle condizioni
reddituali per complessivi 6 mesi, ovvero subordinatamente alle
condizioni reddituali per periodi eccedenti i 6 mesi). In caso di richieste
successive ai 3 anni dall'ingresso, l'indennità e il congedo non spettano
neppure subordinatamente alle condizioni reddituali.
4) Modulario.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco