Circolare INPS - Direzione Centrale
delle Prestazioni - 17 gennaio 2003, n. 6
"Articolo 39, commi 4, 5 e 8
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Interpretazione autentica dell'articolo
38,commi 1, 2 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Incremento delle
pensioni in favore di soggetti disagiati"
SOMMARIO: L'articolo 39, commi 4, 5 e 8,della
legge n. 289 del 2002 contiene disposizioni di interpretazione autentica
dell'articolo 38, commi 1,2 e 5, della legge n. 448 del 2001, che ha previsto,
a determinate condizioni di età e di reddito, l'incremento delle pensioni in
favore dei soggetti disagiati.
1 - Premessa
Sul supplemento ordinario n. 240
della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 è stata pubblicata la
legge 27 dicembre 2002, n. 289, avente per oggetto "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)", che, all'articolo 39, commi 4, 5 e 8, contiene disposizioni
interpretative dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2 - Articolo 39, comma 4
L'articolo 39, comma 4, della legge
finanziaria 2003 dispone che "Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni
in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione
sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra
l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della
pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale".
Tale disposizione conferma i criteri
seguiti dall'Istituto a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, in merito all'attribuzione dell'incremento fino a 516,46 euro
delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 1 della legge n. 544 del 1988 e
degli aumenti delle pensioni sociali e degli assegni sociali disposto
dall'articolo 38 della legge finanziaria 2002.
In particolare è stata confermata la
misura della maggiorazione da corrispondere ai titolari di pensioni in regime
internazionale ed ai residenti all'estero in relazione alla normativa
comunitaria e nazionale che limita, sotto diversi aspetti, l'attribuzione del
trattamento minimo ai predetti soggetti.
E' stata altresì confermata la misura
della maggiorazione sociale da corrispondere ai titolari di pensione o assegno
sociale spettanti in misura ridotta a causa del reddito derivante da pensioni
di guerra, reddito da considerare ai soli fini della prestazione di base ma non
ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni sociali.
Si richiamano in proposito la
circolare n. 44 del 1° marzo 2002 con la quale sono state fornite le istruzioni
applicative di tale disciplina e la circolare n. 168 dell'11 novembre 2002 che
ha fornito ulteriori istruzioni con riferimento agli aspetti sopra indicati.
3 - Articolo 39, comma 5
L'articolo 39, comma 5, dispone che
"Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si
interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della
relativa pensione".
E' stato pertanto confermato che
l'aumento in esame spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.
4 - Articolo 39, comma 8
L'articolo 39, comma 8, dispone che
"La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001,
n 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono
aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo
delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto
all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di
516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo".
Tale disposizione precisa che a
partire dal 1° gennaio 2003 deve essere aumentato - in misura pari
all'incremento dell'importo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, rispetto all'anno precedente - non solo il limite di reddito annuo
da non superare ai fini dell'attribuzione del beneficio in argomento, ma anche
il reddito mensile da garantire, pari a 516,46 euro nell'anno 2002.
Poiché nell'anno 2003 l'importo
mensile del predetto trattamento minimo è aumentato di 9,43 euro rispetto
all'anno 2002, il reddito da garantire, in presenza ovviamente delle condizioni
richieste dalla legge, è pari in tale anno a 525,89 euro al mese per tredici
mensilità.
Come precisato con circolare n. 180
del 12 dicembre 2002 il calcolo degli importi per l'anno 2003 è stato
effettuato tenendo conto delle predette disposizioni.
Si riportano nell'allegato 1 i
limiti di reddito valevoli per l'anno 2003.
Per quanto riguarda la materia
attinente i residenti all'estero e le pensioni in regime internazionale di cui
agli articoli 38, comma 9, e 49, comma 1, si fa riserva di successive apposite
disposizioni.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO