Circolare
Inps del 01 gennaio 2001, n. 15
Legge 8 marzo 2000, n. 53 Congedi
parentali, innovazioni in materia di accrediti figurativi, di riscatti e di
versamenti volontari.
La
legge 8 marzo 2000, n. 53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13.3.2000,
nel dettare disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, è
intervenuta ad integrare e modificare le norme vigenti a tutela dei diritti
delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.
La
normativa in esame,(vedi circ.n109 del 6 giugno 2000 ) ha introdotto anche
nuovi criteri in materia di accrediti figurativi, di riscatti e di versamenti
volontari per i periodi di astensione facoltativa, di riposi orari per
allattamento, di assenza per malattia del bambino e di riposi mensili per l'assistenza
a portatori di handicap.
Con
la presente circolare si forniscono disposizioni applicative in merito alle
innovazioni introdotte dalla legge 53/2000 in materia di accrediti figurativi,
di riscatti e di versamenti volontari,
Tali
istruzioni riguardano anche i lavoratori elettrici, telefonici,
autoferrotranvieri e gli iscritti ai fondi Volo e Dazio; con successiva
circolare saranno fornite istruzioni riguardanti gli iscritti al fondo
"Ferrovieri" .
1.
Astensione facoltativa
L'art.3 comma 2 della legge 53/2000, che
ha riformulato il testo dell'art. 7 della legge 1204/71, modifica la durata complessiva
dell'astensione facoltativa, fissando termini più ampi e diverse
modalità per la sua fruizione.
Precedentemente
all'entrata in vigore della legge 53/2000 il diritto all'astensione facoltativa
poteva essere esercitato, alternativamente dai due genitori, entro il
compimento del primo anno di vita del bambino e per la durata massima
complessiva di sei mesi.
Per
effetto della nuova normativa il
diritto ad astenersi facoltativamente dal lavoro spetta ad entrambi i genitori
e può essere esercitato entro i primi
otto anni di vita del bambino per un periodo massimo complessivo non
eccedente i dieci mesi.
Nell'ambito
di tale limite, il diritto
all'astensione compete alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche
frazionato, non superiore a sei mesi. Analogo diritto, esercitabile per
un periodo anche frazionato, non superiore a sei mesi, spetta al padre lavoratore dipendente.
Per il per un periodo, anche frazionato, non
infepadre lavoratore che si astenga dal lavoro riore a tre mesi e che intenda
fruire di un ulteriore periodo di assenza, il limite di sei mesi viene elevato a sette. In tale ipotesi il periodo complessivo di astensioni
dal lavoro dei genitori è elevato a
undici mesi.
Qualora
vi sia un solo genitore, l'assenza dal lavoro a tale titolo non potrà in ogni
modo superare i dieci mesi.
2.
Assenze per malattia del bambino
L'art.7,
comma 4, della legge 1204/71 - nel testo modificato della legge 53/2000 -
prevede che entrambi i genitori,
alternativamente, possono astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino
di età inferiore ad otto anni (la norma modificata riconosceva il
diritto di astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino di età
inferiore a tre anni).
Quando
l'età del bambino è inferiore a tre
anni, la nuova norma non prevede
limiti di durata dell'assenza. Quando, invece, l'età del bambino è compresa fra i tre e gli otto anni, l'assenza non
potrà superare i cinque giorni l'anno per ciascuno dei genitori e dovrà
essere documentata con apposito certificato rilasciato da medico specialista.Si
precisa che fino all'entrata in vigore della legge 53/2000 la possibilità di
assentarsi dal lavoro era riconoscibile - per bambini fino a tre anni - anche
sulla base di certificazione rilasciata da medico generico.
3.
Riposi orari
L'art. 3, comma 3, della legge 53/2000,
integrando l'art. 10 della legge 1204/1971, dispone il raddoppio dei periodi di riposo giornaliero per allattamento nei
casi di parto plurimo e stabilisce che le ore aggiuntive rispetto a
quelle fissate dal 1° comma del citato art. 10 (due ore, per orario di lavoro
superiore a sei ore, un'ora per orario inferiore a tale limite) possono essere fruite anche dal padre.
Inoltre
l'articolo 3, comma 3, innovando
la previgente normativa, introduce la
copertura figurativa dei riposi (c.d. per allattamento), stabilendo
nuove modalità di calcolo del relativo valore retributivo e prevedendo altresì
la facoltà degli interessati di integrare il valore figurativo accreditato
mediante riscatto o versamenti volontari.
Per
le modalità dell'accredito figurativo, del riscatto e dei versamenti volontari,
si rinvia ai successivi punti 8, 9 e 10.
4.
Genitori adottivi
L'art. 3, comma 5, della legge in esame,
stabilendo l'applicabilità delle disposizioni contenute nello stesso articolo
anche nei confronti dei genitori
adottivi o affidatari, riconosce loro il diritto all'astensione facoltativa ed alle assenze dal lavoro per
malattia del bambino.
Lo
stesso comma precisa che tali diritti
possono essere esercitati nei primi tre
anni dall'ingresso del minore in famiglia, qualora al momento
dell'adozione o dell'affidamento l'età
del bambino sia compresa fra i sei e i dodici anni.
5.
Parti prematuri
L'art. 11 della legge 53/2000,
integrando l'art. 4 della legge 1204/71, disciplina i casi in cui il parto avviene in data anticipata rispetto
a quella presunta, stabilendo che
i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, sono aggiunti
al periodo di astensione obbligatoria ad esso successivo.
La
norma nulla innova in materia di accredito figurativo di tale evento; ai
periodi di astensione obbligatoria anteriori e successivi al parto, dovrà
essere pertanto attribuito un valore figurativo determinato applicando i
criteri fissati dall'art. 8 della legge 155/81.
6.
Flessibilità dell'astensione obbligatoria
Secondo
le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 1204/71, la lavoratrice ha
l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di cinque mesi (due mesi
precedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi al parto).
Mantenendo
invariata la durata complessiva
dell'astensione obbligatoria, l'art. 12, comma 1 della legge 53/2000
introduce la facoltà della lavoratrice
di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e
protrarre l'astensione obbligatoria nei quattro mesi successivi all'evento,
a condizione che sia debitamente attestato dai medici specialisti individuati
dalla norma medesima, che l'esercizio di tale scelta non arreca pregiudizio
alla salute della madre o del nascituro.
In
attesa di uno specifico decreto interministeriale, previsto dall'art.12,c.2,
che dovrà individuare un elenco di attività, il cui esercizio non consentirà
alle lavoratrici interessate di esercitare la facoltà di cui sopra, il
Ministero del Lavoro, con circolare n.43 del 7.7.2000, ha anticipato i
presupposti necessari per poter esercitare tale facoltà. Con circolare n.152
del 4 settembre 2000 sono stati forniti i criteri esplicativi delle indicazioni
ministeriali.
Anche
nei casi di astensione obbligatoria flessibile la norma non detta nuovi criteri
in materia di accredito figurativo; a tali periodi dovrà pertanto essere
attribuito un valore figurativo determinato applicando i criteri fissati
dall'art. 8 della legge n. 155/81.
7.
Permessi mensili a norma dell'art. 33 della legge n. 104/92
L'art. 19 della legge 53/2000 è
intervenuto altresì a modificare l'art 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
prevedendo la copertura figurativa dei
permessi mensili disciplinati dal comma 3 dell'art.33 citato.
Fino
all'emanazione della nuova normativa, infatti, per detti permessi era dovuta (a
cura del datore di lavoro o direttamente dall'INPS) esclusivamente un'indennità
pari all'intero ammontare della retribuzione che sarebbe stata corrisposta in
costanza di attività, ma non era prevista alcuna contribuzione obbligatoria a
carico del datore di lavoro (il trattamento economico spettante non ha,
infatti, natura di retribuzione imponibile) né altra forma di copertura
assicurativa.
L'art.20 stabilisce che le disposizioni
dell'art. 33 della legge 104/92, nel testo modificato dall'art. 19 della legge
in esame, si applicano anche nei casi in cui l'altro genitore non ne abbia
titolo nonché ai genitori ed ai familiari, lavoratori pubblici o privati, anche
non conviventi, che assistono con continuità ed in via esclusiva un portatore
di handicap, parente o affine entro il terzo grado.
Atteso
che la nuova norma nulla stabilisce in merito alle modalità dell'accredito
figurativo, il valore da attribuire a tali permessi dovrà essere determinato
con i criteri e le modalità dell'art. 8 della legge 155/81.
8.
Modalità degli accrediti figurativi per i periodi di astensione facoltativa
fruiti oltre i sei mesi e fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino,per
i periodi di riposo per allattamento e per i periodi di assenza per malattia
del bambino di età compresa fra il terzo e l'ottavo anno.
L'art.3 comma 4 della legge 53/2000 che sostituisce
l'art. 15 della legge 1204/71 ha
introdotto nuovi criteri di determinazione del valore figurativo da
attribuire ai periodi di astensione facoltativa dal lavoro fruiti oltre i sei
mesi (anche se collocati entro il terzo anno di età del bambino) ed a quelli
goduti fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino, ai permessi per
allattamento, nonché ai periodi di assenza per malattia del bambino di età
compresa fra il terzo e l'ottavo anno.
La
disposizione stabilisce, infatti, che tali periodi siano coperti da una contribuzione
figurativa, attribuita in misura proporzionale ai periodi di riferimento sulla
base del 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, salva la
facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi
dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei
relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione
volontaria.
Conseguentemente,
il valore retributivo da attribuire ad ogni settimana da riconoscere
figurativamente, sarà pari ad 1/52 del 200 per cento dell'assegno sociale in
pagamento nell'anno interessato. Per l'anno 2000 l'importo dell'assegno sociale
è di lire 8.366.800, mentre il valore settimanale da attribuire è pari a lire
321.800 (a.s. x 2 : 52).
I
predetti criteri di determinazione del valore figurativo si applicano anche ai
periodi di riposo orario per allattamento (commi aggiunti all'art.10 della
legge n.1204/1971 dall'art.3, comma 3, della legge n.53) e ai periodi di
astensione per malattia del bambino successivamente al terzo anno di età e fino
al compimento dell'ottavo anno (art.15, comma 2, della legge 1204/1971, come
sostituito dall'art.3 della legge n.53/2000). In particolare, in relazione ai
riposi per allattamento, il datore di lavoro dovrà quantificare le assenze su
base settimanale, operando nel modo seguente:
·
sommare le ore fruite dal lavoratore nel periodo
interessato, distintamente per anno solare;
·
dividere il valore sopra determinato per il numero delle ore
settimanali di lavoro previste nel contratto ed arrotondare per eccesso
all'unità il risultato ottenuto
9.
Modalità degli accrediti figurativi per periodi di astensione facoltativa
fruiti nel limite di sei mesi, di assenza dal lavoro per malattia del bambino
fruiti entro il terzo anno di vita, e dei permessi mensili fruiti per
assistenza ai portatori di handicap
Restano
immutati i criteri fissati dall'art. 8 della legge 155/81 per la determinazione
del valore retributivo nei casi di accredito figurativo per i periodi di
astensione facoltativa fruita nel limite di sei mesi entro il terzo anno di
vita del bambino e della assenza dal lavoro per malattia del bambino di età
compresa entro i tre anni; sulla base dei medesimi criteri dovranno essere
accreditati i permessi mensili fruiti per prestare assistenza a portatori di
handicap.
In
presenza di tali eventi ed in relazione alla situazione contributiva degli
interessati, si procederà all'accredito figurativo dei periodi ed
all'attribuzione del relativo valore figurativo ovvero all'integrazione
figurativa dei periodi coperti obbligatoriamente ed interessati da retribuzione
ridotta, applicando le disposizioni contenute nella circolare n.598 R.C.V. -
n.13047 O. del 24 luglio 1982 e nella circolare n.845 R.C.V. n.60120 A:G.O. e
n.5011 O. del 26 maggio 1987 .
Qualora
il compimento del terzo anno di età avvenga durante l'astensione facoltativa
ovvero durante l'assenza per malattia del bambino, il valore figurativo da
attribuire alla settimana interessata dall'evento dovrà essere calcolato con i
criteri e le modalità dell'art 8 della legge 155/81.
10.
Copertura integrativa mediante riscatto
L'art. 15, comma 2, lettera b,
della legge 1204/71, nel testo riformulato dall'art. 3, comma 4, della legge n.53, nel determinare il valore figurativo da attribuire ai periodi
indicati nel precedente punto 8 in conformità a un valore convenzionale annuo
uguale per tutti, stabilisce che gli interessati possono integrare il valore figurativo accreditabile
per tali periodi mediante riscatto o versamenti volontari.
L'onere
di riscatto deve essere determinato con i criteri di cui all'art. 13 della
legge 12.8.62 n. 1338, cioè in termini di riserva matematica, anche per i
soggetti che alla data dl 31.12.95 abbiano un'anzianità contributiva inferiore
a 18 anni interi o che abbiano iniziato il rapporto assicurativo
successivamente a tale data.
Infatti,
le modalità di calcolo percentuale dell'onere di riscatto, introdotte dal
Decreto Legislativo 30.4.97, n. 184, non sono applicabili ai periodi che siano
già coperti da contribuzione, come espressamente previsto dall'art.2 comma 2,
del decreto citato.
Si
dovrà pertanto determinare l'onere di riscatto scegliendo il sistema di
calcolo, retributivo o contributivo, in relazione all'anzianità contributiva
fatta valere dall'interessato alla data del 31.12.95.
Qualora
si debba operare secondo il sistema retributivo si dovrà:
·
calcolare la pensione teorica maturata dal richiedente,sulle
anzianità contributive fatte valere alla data della domanda di riscatto
(compresi i periodi accreditati figurativamente con le modalità fissate
dall'art.8 della legge 155/81);
·
calcolare la pensione teorica maturata dal richiedente sulle
anzianità contributive fatte valere alla data della domanda di riscatto
(compresi i periodi accreditati figurativamente con le modalità fissate
dall'art.3, comma 4, della legge 53/2000, cioè con valore retributivo
determinato sulla base dell'ammontare dell'assegno sociale)
·
calcolare la differenza delle due pensioni su base annua
determinandone il valore capitale con i coefficienti attuariali in vigore ,
individuati in relazione all'età, al sesso ed all'anzianità contributiva
complessiva.
Per
quanto concerne le modalità di calcolo con il sistema contributivo, si fa
riserva di istruzioni.
11.
Copertura integrativa mediante versamenti volontari
L'art.3 comma 4, della legge 53/2000,
consente a coloro che usufruiscono dell'astensione facoltativa dal lavoro tra i
tre e gli otto anni di vita del bambino, dei permessi per allattamento, nonché
dei periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa fra i tre e gli
otto anni, la possibilità di effettuare
versamenti ad integrazione del contributo figurativo secondo i criteri e le
modalità previste per i versamenti volontari in alternativa al riscatto.
La
norma citata non prevede particolari requisiti per il versamento della
contribuzione volontaria ad integrazione e, conseguentemente, tale facoltà
potrà essere esercitata da tutti coloro che hanno richiesto l'accredito degli
eventi per i quali è prevista l'attribuzione di un valore figurativo
determinato con riferimento all'ammontare dell'assegno sociale.
Per
quanto riguarda la misura della retribuzione media, su cui calcolare il
contributo,la stessa sarà pari alla differenza tra il valore figurativo
determinato secondo i criteri dell'art.8 della legge 155/81, sulla base della
retribuzione percepita dal lavoratore nell'anno interessato, e l'importo della
retribuzione figurativa accreditata in applicazione dell'art.3 della legge
53/2000.
Per
quanto riguarda, infine, le modalità operative si fa riserva di ulteriori
istruzioni.
12.
Congedi per eventi e cause particolari
L'art.4, comma2, della legge in esame
stabilisce che i lavoratori pubblici e
privati possono usufruire di un periodo
di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni, per gravi e
documentati motivi familiari, fra i quali quelli che saranno individuati
e disciplinati con decreto interministeriale , come previsto al comma 4 del
citato articolo 4.
Durante
i periodi di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione e non può
svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
La copertura assicurativa dei
suddetti periodi potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante riscatto o versamento di contribuzione
volontaria.
L'onere
di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica
ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D.L.vo 30.4.97 n. 184, in
relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del
31.12.95.
In
alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari,
previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'art. 5
del D. L.vo 16.9.96 n. 564,come modificato dal D.L.vo n.184 del 30.4.1997.
13.
Congedi per la formazione
L'art.5 della legge 53/2000, al comma 1, attribuisce ai lavoratori pubblici e privati, che
abbiano maturato un'anzianità di
servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o amministrazione, la
facoltà di usufruire di un periodo di congedo per formazione,
continuativo o frazionato, con sospensione del rapporto di lavoro per un
periodo non superiore a undici mesi,
nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il comma 2 del medesimo articolo5, individua come
congedi per formazione quelli finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o del diploma di laurea, nonché quelli comportanti
partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
Durante
i sopra elencati periodi di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro
ma non ha diritto alla retribuzione.
Il comma 5 del citato articolo5, attribuisce agli
interessati la facoltà di coprire tali
periodi mediante riscatto o mediante versamento di contribuzione volontaria.
L'onere
di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica
ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D. Lgs.30.4.97 n.184, in
relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del
31.12.95.
In
alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari,
previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'art 5
del D.L.vo 16.9.96, n.564,come modificato dal D.L.vo n.184 del 30.4.1997.
IL DIRETTORE
GENERALE
TRIZZINO