C.M. n. 137 del 2001
Titoli di specializzazione per il sostegno, abilitazione
ed idoneità conseguiti oltre il termine - Costituzione delle graduatorie di
circolo e di istituto con effetto dall'a.s. 2001/2002 - Ulteriori istruzioni.
Con riferimento alla procedura di costituzione delle graduatorie
di circolo e di istituto di cui al D.M. 4 giugno 2001, n. 103, si forniscono
ulteriori istruzioni - che, relativamente al diploma di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, riguardano anche l'utilizzazione delle graduatorie
dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie permanenti - e precisazioni
in ordine ai seguenti punti.
1. DIPLOMA DI
SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO.
a. Graduatorie dei
concorsi per esami e titoli e graduatorie permanenti.
Per le operazioni relative all'anno scolastico 2001/2002, ai fini
dell'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base allo
scorrimento delle graduatorie di concorsi per esami e titoli ed ai fini
dell'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di supplenze
annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche in base allo
scorrimento delle graduatorie permanenti, sono validi - previa comunicazione da
parte degli aspiranti interessati all'Ufficio Scolastico che ha gestito la
relativa procedura concorsuale - i diplomi di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno conseguiti oltre i termini previsti dalle rispettive
procedure concorsuali e fino al 31 agosto 2001.
Gli aspiranti in questione sono collocati in coda agli elenchi di sostegno
tratti dalle rispettive graduatorie, in posizione subordinata a tutti coloro
che già vi figurano avendo conseguito il predetto diploma nei termini
originariamente previsti; nell'ambito di tale coda gli aspiranti sono graduati
tra loro in base al relativo punteggio e per quanto riguarda le graduatorie
permanenti, tenendo conto della posizione di fascia occupata nelle graduatorie
medesime. Resta inteso che eventuali nomine già effettuate prima della
diramazione delle presenti disposizioni vanno confermate e non comportano il
rifacimento delle operazioni
b. Graduatorie di
circolo e di istituto
Ai fini dell'inclusione negli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie di
circolo e di istituto sono validi i diplomi di specializzazione per l'insegnamento
di sostegno conseguiti sia entro il 31 agosto 2001 che successivamente a tale
data, secondo le seguenti condizioni.
Gli aspiranti che figurano nelle graduatorie permanenti col possesso del
diploma di specializzazione per l'insegnamento di sostegno sono inclusi nella
prima fascia degli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie di circolo e di
istituto ai sensi dell'art. 11, del D.M. n. 103 del 4 giugno 2001,
secondo la medesima posizione e punteggio con cui figurano negli elenchi di
sostegno tratti dalle graduatorie permanenti, anche per effetto delle
disposizioni di cui al precedente punto a).
Gli aspiranti che risultano inclusi in graduatoria permanente senza il possesso
del titolo di specializzazione, e che comunicano alle scuole che gestiscono la
loro domanda il conseguimento del titolo di sostegno dopo il 31 agosto 2001
sono collocati nella prima fascia degli elenchi di sostegno come ulteriore coda
a tutti gli aspiranti di cui al capoverso precedente; essi sono graduati tra
loro in base al punteggio e tenendo conto della posizione di fascia occupato
nelle graduatorie permanenti.
Per quanto riguarda gli aspiranti non inclusi in graduatoria permanente, coloro
che comunicano il conseguimento del titolo entro il 31 agosto 2001 vengono
inseriti a pieno titolo nella seconda o terza fascia di pertinenza degli
elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, mentre
gli aspiranti che lo conseguono, o effettuano la relativa comunicazione, dopo
la predetta data vengono graduati tra loro e inseriti in coda ai rispettivi
elenchi relativamente alla seconda o terza fascia di pertinenza.
In deroga al principio di autocertificazione, gli aspiranti che siano in
possesso di diplomi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno
conseguiti al termine dei relativi corsi attivati dalle Università ai sensi del
Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, devono produrre copia del
diploma di specializzazione contenente, anche con documentazione a parte
allegata, i requisiti di validità di cui all'art. 1, del D.M. n. 287 del 30
novembre 1999. Pertanto, le assunzioni sulle graduatorie indicate al presente
punto b) e al precedente punto a) sui posti di sostegno, saranno disposte sotto
condizione dell'accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo.
L'inserimento negli elenchi del sostegno sulla base delle presenti disposizioni
non comporta il rifacimento delle eventuali operazioni di nomina già effettuate.
2. CONSEGUIMENTO DI
ABILITAZIONI E IDONEITA' SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DI SCADENZA DELLE DOMANDE
DI INCLUSIONE IN GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO.
Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, e 5 del D.M. n. 103 del 4 giugno,
si precisa che , al fine di recepire nelle graduatorie di circolo e di istituto
di seconda fascia, gli effetti di alcune procedure abilitanti che si
concluderanno dopo il termine di presentazione delle relative domande, gli
aspiranti interessati possono far pervenire le notizie necessarie
all'acquisizione della loro posizione, sia entro il 31 agosto 2001, sia
successivamente alla predetta data, relativamente alle seguenti situazioni:
a. conseguimento di
abilitazione o idoneità, ivi inclusa l'idoneità all'insegnamento della lingua
straniera nella scuola elementare, ottenuta sia a seguito di procedure
concorsuali ordinarie, sia a seguito di sessioni riservate di abilitazione, sia
a seguito dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4,
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (S.S.I.S.);
b. conseguimento del
riconoscimento professionale ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e
92/51.
Gli aspiranti interessati dovranno far pervenire le comunicazioni telegrafiche
relative al conseguimento dei titoli sopracitati alla scuola che gestisce la
loro domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, fornendo
altresì tutte le notizie che per ciascun titolo erano richieste nel relativo
modulo di domanda. Le predette comunicazioni, anche se fornite non
contestualmente, assumono il carattere di autocertificazione cui è improntata
la procedura relativa all'acquisizione dei dati per la costituzione delle
graduatorie in questione.
Gli aspiranti che conseguono e comunicano il conseguimento dei predetti titoli
entro il 31 agosto 2001, vengono inseriti a pieno titolo nella fascia di
pertinenza delle graduatorie di circolo e di istituto, mentre gli aspiranti che
li conseguono, o effettuano la relativa comunicazione, dopo il 31 agosto
vengono graduati tra loro e inseriti in coda alla fascia di pertinenza.
3. ASPIRANTI INCLUSI CON
RISERVA NELLE GRADUATORIE PERMANENTI
Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie permanenti sono parimenti
inclusi con riserva nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto e, finché permane tale riserva, le loro posizioni non sono utili al
conseguimento di rapporti di lavoro.
Si prega di diramare urgentemente alle istituzioni scolastiche la presente
circolare che viene comunque resa accessibile tramite la rete INTRANET.