IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro- LORO SEDI
Alla Regione Siciliana Assessorato Lavoro Ufficio Regionale del Lavoro
Ispettorato del Lavoro- Palermo
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Assessorato Lavoro - Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento Assessorato Lavoro - Trento
All' INPS Direzione Generale - Roma
All'INAIL Direzione Generale - Roma
Alla Direzione Generale AA.GG. R.U. A.I. - Divisione VII - Sede
Al SECIN - Sede
Prot. n. 5/25085/MLAV/BEN
OGGETTO: Modifica dell'articolo 3 del decreto legge 22 marzo
1993, n. 71 (articolo 10, legge 14 febbraio 2003,
n. 30)
L'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30,
ha novellato l'articolo 3 del decreto legge 23 marzo 1993, n. 71, convertito
dalla legge 20 marzo 1993, n. 151, stabilendo che "Per le imprese
artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione
degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e
contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti
citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Viste le dense implicazioni della novella, e data la rilevanza della materia,
si ritiene necessario fornire alcune disposizioni interpretative dell'articolo
richiamato.
Campo di
applicazione dell'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, nuovo
testo
La novella di cui all'articolo 10 della legge 14
febbraio 2003, n. 30, estende il campo di applicazione dell'articolo 3 del
decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, rendendolo norma di applicazione generalizzata
a ogni tipologia di incentivo normativo e contributivo, presente o futuro,
oltre che precetto di portata assorbente rispetto ad altre disposizioni di
contenuto analogo. In questo senso, per i settori dell'artigianato, del
commercio e del turismo, la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 14
febbraio 2003, n. 30, assorbe perciò anche l'articolo 36 della legge 20 maggio
1970, n. 300, che pure subordina, ma con formulazione meno stringente e
dettagliata, l'applicazione di incentivi e benefici pubblici al rispetto dei
contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona.
Ciò, in primo luogo, in quanto la nuova formula dell'articolo 3 del decreto
legge 22 marzo 1993, n. 71, non opera più un riferimento testuale ai benefici
di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto, in materia di sgravi
contributivi per il Mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali che, tra
l'altro, non sono più operanti oramai da alcuni anni, in quanto non reiterati
dalla legislazione successiva.
Depone poi in questo senso anche la lettera dell'articolo 10 nuovo testo, che
subordina, con riferimento alle imprese artigiane, commerciali e del turismo
rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti nazionali,
regionali e territoriali o aziendali, là dove sottoscritti, il generico
riconoscimento di benefici normativi
e contributivi, all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati.
Il problema
dell'integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi ai fini del
godimento dei benefici normativi e contributivi
La locuzione "integrale rispetto degli accordi
e contratti" (contenuta nel nuovo testo dell'articolo 3 del decreto legge
22 marzo 1993, n. 71, in luogo della originaria espressione "integrale
rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti
collettivi di lavoro") subordina il riconoscimento dei benefici economici
e contributivi alla integrale applicazione della sola parte economica e
normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte
obbligatoria di questi ultimi. Se intesa nel senso di imporre l'applicazione
anche della parte obbligatoria del contratto collettivo – tra cui, in
particolare, l'obbligo di adesione agli enti bilaterali – la disposizione di
cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, risulterebbe infatti
in palese contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale, e di
libertà sindacale negativa in particolare (di cui all'art. 39 Cost.), oltre che
con i principi di diritto comunitario della concorrenza.
Anche anteriormente alla novella di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio
2003, n. 30, erano insorti alcuni contrasti interpretativi sulla riferibilità
del precetto di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, alla
sola parte normativa del contratto collettivo, ovvero anche alla c.d. parte
obbligatoria, quantomeno in relazione a quelle clausole dei contratti
collettivi che impongono l'iscrizione e la relativa contribuzione agli enti
bilaterali. La questione in quell'occasione era stata risolta dalla
giurisprudenza di Cassazione, la quale aveva ritenuto che le clausole
prevedenti l'adesione ai suddetti enti non rientrano né tra gli istituti di
parte economica né tra gli istituti di parte normativa della contrattazione
collettiva di riferimento, dovendo, invece, considerarsi come clausole
contrattuali meramente "obbligatorie", destinate come tali a
impegnare esclusivamente le parti contraenti.
Tale interpretazione deve ancora oggi ritenersi vincolante, in quanto, tra le
molteplici letture della lettera della legge, deve senza dubbio ritenersi
vincolante quella coerente con i principi e le disposizioni costituzionali in
materia di libertà sindacale.
Il problema
del contratto collettivo applicabile
Anche l'espressione accordi e contratti collettivi
nazionali, regionali e territoriali o aziendali, "stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale" deve essere letta alla luce dei
principi di libertà e pluralismo sindacale contemplati nella Carta
Costituzionale. L'accesso ai benefici potrà perciò essere condizionato
unicamente alla applicazione di uno dei contratti collettivi che, in un
determinato settore produttivo o ambito territoriale, è stato stipulato da
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
Classificazione
delle imprese
Quanto alla individuazione dell'ambito di
applicazione soggettiva dei benefici, mentre il decreto legge 22 marzo 1993, n.
71, si riferiva unicamente alla nozione di impresa artigiana, che è
espressamente definita dal legislatore, la nuova formulazione estende il raggio
di applicazione della norma alle imprese commerciali e del turismo, rispetto
alle quali, invece, non è sempre presente una definizione legale di portata
generale. La conseguenza è che l'ambito di applicazione dei benefici previsti
dalla nuova disciplina potrebbe risultare integralmente rimesso agli accordi e
contratti collettivi e, dunque, ad atti di autonomia negoziale privata.
Secondo un costante insegnamento della Cassazione, però, la classificazione
delle imprese ai fini previdenziali e assistenziali ovvero ai fini del
godimento di incentivi, della fiscalizzazione degli oneri sociali o della
ammissione alla cassa integrazione guadagni deve avvenire alla stregua di
criteri oggettivi e predeterminati che non lascino spazio a scelte
discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa: in questi casi,
pertanto, per determinare l'ambito di operatività dei benefici concessi alle
imprese commerciali e del turismo occorrerà fare riferimento alle disposizioni
di cui all'articolo 2195 Cod. Civ. e, comunque, tener conto della natura
dell'attività effettivamente svolta dall'impresa.
Naturalmente, l'inquadramento ai fini previdenziali ovvero ai fini del
godimento di determinati benefici connessi alla fiscalizzazione degli oneri
sociali non può essere ritenuto vincolante per il datore di lavoro, nel senso
di imporgli l'applicazione di una contrattazione collettiva corrispondente alla
stessa attività considerata ai suddetti fini: l'applicazione dei contratti
collettivi, in questa prospettiva, costituisce quindi nient'altro che un onere
per il datore di lavoro, al fine di poter fruire dei benefici economici previsti
dalla legge.
Il MINISTRO
firmato Roberto Maroni