Decreto Legislativo 4
maggio 2001, n. 207
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 77 della
Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328,
ed in particolare gli articoli 10 e 30;
Visto il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante direttiva alle regioni in materia
di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Visto il parere della Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visti i pareri delle rappresentanze delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta' sociale;
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Disposizioni
generali
Titolo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo
I
Disposizioni generali
Art.
1.
Ambito di applicazione e quadro generale di riferimento
1. Il presente decreto legislativo
disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
gia' disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, di seguito denominate
"istituzioni" nel quadro della realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 2000,
n. 328, di seguito denominata "legge", in attuazione della delega
prevista dall'articolo 10.
2. Gli interventi e le attivita' svolte
dalle istituzioni riordinate a norma del presente decreto legislativo si
attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle disposizioni
regionali.
Art.
2.
Criteri generali per l'inserimento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza nell'ambito della rete degli interventi di
integrazione sociale
1. Le istituzioni di cui al presente
decreto legislativo, che operano prevalentemente nel campo socio assistenziale
anche mediante il finanziamento di attivita' e interventi sociali realizzati da
altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono
inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui
all'articolo 22 della legge, nel rispetto delle loro finalita' e specificita'
statutarie.
2. Le Regioni disciplinano le modalita'
di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le
istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari,
allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli
interventi prioritari, le regioni definiscono:
a) le modalita' di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o
rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e
socio-sanitari;
c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi
e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.
Art.
3.
Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni
1. Alle istituzioni che operano
prevalentemente nel settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti
previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 1990. Le Regioni disciplinano le residue ipotesi e regolano i rapporti
con i nuovi enti pubblici o privati nell'ambito delle deleghe di cui
all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Gli enti equiparati alle istituzioni
dall'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vale a dire i
conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventu', gli ospizi dei
pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o
sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri
consimili istituti deliberano la propria trasformazione in enti con
personalita' giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica
di requisiti.
Art.
4.
Disposizioni comuni
1. Le istituzioni riordinate in aziende
di servizi o in persone giuridiche private a norma del presente decreto legislativo
conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle quali derivano.
2. Alle istituzioni riordinate in aziende
di servizi o in persone giuridiche private si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, alle condizioni ivi previste.
3. L'attuazione del riordino non
costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale
dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale
dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianita' complessiva maturata
all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti
fino alla scadenza.
4. In sede di prima applicazione, e
comunque fino al 31 dicembre 2003, gli atti relativi al riordino delle istituzioni
in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti
dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore
degli immobili e relativa imposta sostitutiva.
5. I comuni, le province, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle
istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in
persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento
dei tributi di loro pertinenza.
6. Alla tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo l'ottavo capoverso e' aggiunto il seguente: "Se il
trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di
servizi o in organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ove ricorrano le
condizioni di cui alla nota II-quinquies. ... L. 250.000.";
b) alle note e' aggiunta la seguente: "II-quinquies) A condizione
che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita' e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di
dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento
della propria attivita' e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una
sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa.";
c) dopo l'articolo 11-bis e' aggiunto il seguente: "Art. 11-ter.
- Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate
in aziende di servizi o in persone giuridiche private ...L. 250.000.".
7. La disciplina delle erogazioni
liberali prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, e' estesa
alle istituzioni riordinate in aziende di servizi.
Capo
II
Aziende di servizi
Art.
5.
Aziende pubbliche di servizi alla persona
1. Le istituzioni che svolgono
direttamente attivita' di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a
trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i
propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall'entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale obbligo le
istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990,
recante: "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della
personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale", o per le
quali ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto legislativo.
2. La trasformazione in azienda pubblica
di servizi alla persona e' esclusa:
a) nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il
mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico;
b) nel caso in cui l'entita' del patrimonio e il volume del bilancio siano
insufficienti per la realizzazione delle finalita' e dei servizi previsti dallo
statuto;
c) nel caso di verificata inattivita' nel campo sociale da almeno due anni;
d) nel caso risultino esaurite o non siano piu' conseguibili le finalita'
previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.
3. Le ipotesi di cui al comma 2 sono
definite dalle regioni sulla base di criteri generali previamente determinati
con atto di intesa da adottarsi in sede di Conferenza unificata, acquisito il
parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche di servizi
alla persona e delle IPAB, tenendo comunque conto del territorio servito
dall'istituzione, della tipologia dei servizi e della complessita' delle
attivita' svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro
elemento necessario per la classificazione delle istituzioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere b)
e c), l'istituzione puo' comunicare alla Regione, nel termine di due anni
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un piano di
risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire
la ripresa dell'attivita' nel campo sociale e il mantenimento della
personalita' giuridica di diritto pubblico. In tal caso la Regione, ove
nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto
attuazione, promuove lo scioglimento dell'istituzione prevedendo la
destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in
mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre
istituzioni del territorio o dei comuni territorialmente competenti,
possibilmente aventi finalita' identiche o analoghe.
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera
d), la istituzione, ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attivita'
e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalita'
giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo puo' deliberare la modifica delle
finalita' statutarie in altre finalita' il piu' possibile simili a quelle
previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione
con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo
piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia
avuto attuazione la regione promuove lo scioglimento dell'istituzione
provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalita' di cui al comma 4.
6. Con l'atto d'intesa di cui al comma 3
le Regioni provvedono altresi' a dettare criteri omogenei per la determinazione
dei compensi degli amministratori e dei direttori, in proporzione alle
dimensioni e alle tipologie di attivita' delle aziende. Detti criteri sono
aggiornati ogni tre anni.
7. I procedimenti per la trasformazione
delle istituzioni sono disciplinati dalle Regioni con modalita' e termini che
ne consentano la conclusione entro il termine di trenta mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
8. Alle istituzioni riordinate in aziende
di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione.
Art.
6.
Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona
1. L'azienda pubblica di servizi alla
persona non ha fini di lucro, ha personalita' giuridica di diritto pubblico,
autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera
con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attivita' di gestione a
criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in
questi compresi i trasferimenti.
2. All'azienda pubblica di servizi alla
persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di
indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le
modalita' di elezione o nomina degli organi di Governo e di direzione e i loro
poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
3. Nell'ambito della sua autonomia
l'azienda pubblica di servizi alla persona puo' porre in essere tutti gli atti
ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri
scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di
programmazione regionale. In particolare, l'azienda pubblica di servizi alla
persona puo' costituire societa' od istituire fondazioni di diritto privato al
fine di svolgere attivita' strumentali a quelle istituzionali nonche' di
provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio.
L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene
in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse
dell'azienda.
4. Gli statuti disciplinano i limiti nei
quali l'azienda pubblica di servizi alla persona puo' estendere la sua
attivita' anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o
infraregionale di appartenenza.
Art.
7.
Organi di Governo
1. Sono organi di Governo dell'azienda
pubblica di servizi alla persona il consiglio di amministrazione ed il presidente,
nominati secondo le forme indicate dai rispettivi statuti, che determinano
anche la durata del mandato e le modalita' del funzionamento del consiglio di
amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.
2. Gli statuti prevedono i requisiti
necessari per ricoprire le cariche di presidente o consigliere di
amministrazione sulla base dei criteri determinati con l'atto di intesa di cui
all'articolo 5, comma 3.
3. Gli organi di Governo restano in
carica per non piu' di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga
diversamente.
4. Ai componenti gli organi di Governo
delle IPAB e delle aziende di servizi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Gli emolumenti spettanti ai componenti
gli organi di Governo sono determinati, sulla base dei criteri definiti dalla
Regione sulla base dell'atto di intesa di cui all'articolo 5, comma 3, con il
regolamento di organizzazione dell'azienda, approvato dal consiglio di amministrazione
entro tre mesi dalla data del suo insediamento, sottoposto ai controlli
stabiliti dalla legge regionale.
Art.
8.
Funzioni degli organi di Governo
1. Gli organi di Governo dell'azienda
pubblica di servizi alla persona esercitano le funzioni di indirizzo, definendo
gli obiettivi ed i programmi di attivita' e di sviluppo e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti.
2. Il consiglio di amministrazione
esercita le funzioni attribuite dallo statuto, e comunque provvede alla nomina
del direttore; alla definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
all'individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle
finalita' perseguite; all'approvazione dei bilanci; alla verifica dell'azione
amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei
provvedimenti conseguenti; all'approvazione delle modifiche statutarie ed i
regolamenti interni.
Art.
9.
Gestione dell'azienda di servizi e responsabilita' del direttore
1. La gestione dell'azienda pubblica di
servizi alla persona e la sua attivita' amministrativa sono affidate ad un
direttore, nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal
consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con
atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale
e tecnica del prescelto. Puo' essere incaricato della direzione dell'azienda
anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica
dirigenziale, purche' dotato della necessaria esperienza professionale e
tecnica, per tipologie di aziende individuate in sede di formulazione dei
criteri generali di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Il rapporto di lavoro del direttore e'
regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque
non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato,
eventualmente rinnovabile, il cui onere economico e' stabilito dal regolamento
di cui all'articolo 7, comma 5.
3. La carica di direttore e'
incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa
nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.
4. Il direttore e' responsabile del
raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e
della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato,
nonche' della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda,
incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di
vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti
sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
5. Il consiglio di amministrazione,
servendosi degli strumenti di valutazione di cui al successivo articolo 10,
adotta nei confronti del direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo
della gestione e dell'attivita' amministrativa posta in essere ed al mancato
raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle
direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave
di un risultato negativo il consiglio di amministrazione puo' recedere dal
contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi.
Art.
10.
Verifiche amministrative e contabili
1. Le aziende pubbliche di servizi alla
persona, nell'ambito della loro autonomia, si dotano degli strumenti di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile, di gestione, di
valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Lo statuto prevede un apposito organo
di revisione, ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a societa'
specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.
Art.
11.
Personale
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti
delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed e'
disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione
collettiva effettuata secondo i criteri e le modalita' di cui al titolo III del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto
rapporto e' disciplinato con modalita' e tipologie, anche inerenti a forme di
flessibilita', tali da assicurare il raggiungimento delle finalita' proprie
delle aziende medesime.
2. I requisiti e le modalita' di
assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all'articolo
7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti
collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo
quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate.
3. Gli statuti debbono garantire
l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.
Art.
12.
Adeguamento e approvazione degli statuti e dei regolamenti di organizzazione
1. Gli statuti delle aziende pubbliche di
servizi alla persona, ferme restando le originarie finalita' statutarie, sono
adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi di amministrazione delle
istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali competenti, che li
approvano nel termine e con le modalita' previste dalle leggi regionali.
Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura. Con
la stessa procedura e' altresi' adottato e approvato il regolamento di
organizzazione dell'azienda di cui all'articolo 7, comma 5.
Art.
13.
Patrimonio
1. Il patrimonio delle aziende pubbliche
di servizi alla persona e' costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad
esse appartenenti, nonche' da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio
della propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'.
2. All'atto della trasformazione le
istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e
mobili, segnalando alle Regioni gli immobili che abbiano valore storico e monumentale
e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendano necessari
interventi di risanamento strutturale o di restauro.
3. I beni mobili e immobili che le
aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio
indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, secondo
comma, del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilita' dei beni va a
gravare: a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento
tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di trasferimento
dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o
ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano
automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste
dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle
disposizioni vigenti.
4. Gli atti di trasferimento a terzi di
diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale puo' richiedere
chiarimenti - limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato
il reinvestimento dei relativi proventi - entro il termine di trenta giorni
dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano
efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione
dell'efficacia degli atti e' prorogato fino al trentesimo giorno decorrente
dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano
efficacia ove la Regione vi si opponga in quanto l'atto di trasferimento
risulti gravemente pregiudizievole per le attivita' istituzionali dell'azienda
di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimento motivato entro il
termine predetto.
5. I trasferimenti di beni a favore delle
aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtu' di
leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a
imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamento' di pubblici
servizi.
Art.
14.
Contabilita'
1. Le Regioni, a norma dell'articolo 10,
comma 3, della legge, definiscono i criteri generali in matera di contabilita'
delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo la possibilita' di
utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei contratti per
l'acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore a quello
fissato dalla specifica normativa comunitaria e di quella interna di
recepimento, nonche' disposizioni per la loro gestione economico-finanziaria e
patrimoniale, informate ai principi di cui al codice civile, prevedendo, tra
l'altro:
a) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonche' del
bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
b) le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
c) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e
responsabilita' che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e
dei risultati;
d) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie
analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e
responsabilita';
e) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso
eventuali dismissioni e conferimenti.
2. Alle aziende pubbliche di servizi alla
persona si applica l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229.
3. Le aziende pubbliche di servizi alla
persona sono sottoposte ai controlli successivi sull'amministrazione e ai
controlli sulla qualita' delle prestazioni disciplinati dalle leggi regionali.
4. Per conferire struttura uniforme alle
voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche'
omogeneita' ai valori inseriti in tali voci e per consentire alle Regioni rilevazioni
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto, entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, apposito
schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del
tesoro e della famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le
associazioni nazionali di rappresentanza delle aziende pubbliche di servizi
alla persona.
5. Le Regioni disciplinano le procedure
per la soppressione e la messa in liquidazione delle aziende pubbliche di
servizi alla persona che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto,
sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e
successive modificazioni.
Art.
15.
IPAB che svolgono attivita' indiretta in campo socio-assistenziale
mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione
1. Le istituzioni che alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo svolgono indirettamente attivita'
socio assistenziale mediante l'erogazione, ad enti e organismi pubblici e
privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attivita' di
amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalita' ricevute a tal fine,
ed hanno natura originariamente pubblica possono, qualora gli statuti e le
tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora
le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalita' giuridica di
diritto pubblico, trasformarsi in azienda di servizi. Ove gli organi di governo
deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo tali istituzioni adeguano gli statuti alle
disposizioni del presente capo ed attivano gli interventi e servizi sociali
coerenti con le loro finalita'.
2. Le istituzioni di cui al comma 1,
qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora a norma dell'articolo 5 debba
escludersi la loro trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona,
si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano
le disposizioni di cui al capo III.
Capo
III
Persone giuridiche di diritto
privato
Art.
16.
Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato
1. Le istituzioni per le quali siano
accertati i caratteri o l'ispirazione di cui all'articolo 5, comma 1, quelle
per le quali i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, e il presente decreto
legislativo escludano la possibilita' di trasformazione in azienda pubblica di
servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o
fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle
disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo. La trasformazione si attua nel
rispetto delle originarie finalita' statutarie.
2. Decorso inutilmente il termine di cui
al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla
trasformazione; per le IPAB che operano in piu' regioni la nomina e' effettuata
d'intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del
commissario, essa e' effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha
la sede legale.
3. Le associazioni e fondazioni di cui al
comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate
di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilita'
sociale, utilizzando tutte le modalita' consentite dalla loro natura giuridica.
4. La Regione, quale autorita'
governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli
articoli 25 e 27 del codice civile.
5. Ai procedimenti per l'acquisizione
della personalita' giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni,
dopo l'esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che
consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l'atto costitutivo o
istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo
statuto del nuovo ente.
Art.
17.
Revisione statutaria
1. La trasformazione in persone
giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle
volonta' dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall'organo
competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che puo'
disciplinare anche:
a) le modalita' di impiego delle risorse anche a finalita' di conservazione,
valorizzazione e implementazione del patrimonio;
b) la possibilita' del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli
organi di amministrazione gia' prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni
rappresentanza;
c) la possibilita', per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che
deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di
fondazione in ragione di loro particolari qualita', possa essere integrato da
componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione
con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;
d) la possibilita', per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le
persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro
particolari qualita', a condizione che la maggioranza degli amministratori sia
nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticita'.
2. Nello statuto sono altresi' indicati i
beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e
dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono
individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle delibere concernenti
la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi
nell'acquisto di beni piu' funzionali al raggiungimento delle medesime
finalita', con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da
essi rappresentato, rapportato ad attualita'.
3. Lo statuto puo' prevedere che la
gestione del patrimonio sia attuata con modalita' organizzative interne idonee
ad assicurare la sua separazione dalle altre attivita' dell'ente.
Art.
18.
Patrimonio
1. Il patrimonio delle persone giuridiche
di diritto privato di cui al presente Capo e' costituito dal patrimonio
esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni.
Ciascuna istituzione, all'atto della trasformazione, e' tenuta a provvedere
alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta
evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di
fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I beni di cui all'articolo 17, comma
2, restano destinati alle finalita' stabilite dalle tavole di fondazioni e
dalle volonta' dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante
sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di
cui all'articolo 17, comma 2.
3. Gli atti di dismissione, di vendita o
di costituzione. di diritti reali su beni delle persone giuridiche private
originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle
istituzioni alla realizzazione delle finalita' istituzionali sono inviati alle
Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo
o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di
cui all'articolo 23 del codice civile.
Capo
IV
F u s i o n i
Art.
19.
Rinvio alla disciplina regionale
1. Le Regioni, al fine di incentivare e
potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda
pubblica di servizi alla persona di cui al presente decreto, stabiliscono,
nell'ambito di livelli territoriali ottimali previamente individuati nelle sedi
concertative di cui all'articolo 2, comma 3, i criteri per la corresponsione di
contributi ed incentivi alle fusioni di piu' istituzioni.
2. Allo scopo di favorire il processo di
riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare procedure semplificate di
fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo nel proprio
bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse di cui
all'articolo 4 della legge.
3. In caso di fusione, lo statuto
dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalita'
istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche
per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli
interventi e dell'ambito territoriale di riferimento.
4. Lo statuto dell'azienda derivante
dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sono nominati dagli
enti locali sui quali l'azienda insiste.
5. Le fusioni, gli accorpamenti, le
trasformazioni e l'estinzione delle aziende pubbliche di servizio alla persona
sono soggetti ai controlli stabiliti dalle regioni.
Capo
V
Disposizioni varie
Art.
20.
Poteri sostitutivi
1. Qualora la Regione rilevi una
accertata inattivita' che comporti sostanziale inadempimento alle previsioni
che dispongono la trasformazione delle istituzioni, assegna al soggetto
inadempiente un congruo termine per provvedere in tal senso, decorso
infruttuosamente il quale, sentito il soggetto medesimo, nomina un commissario
che provvede in via sostitutiva.
2. Le Regioni disciplinano l'intervento
sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento,
di gravi irregolarita' nella gestione amministrativa e patrimoniale delle
aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di irregolare costituzione
dell'organo di governo.
Art.
21.
Disposizione transitoria
1. A norma dell'articolo 30 della legge,
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' abrogata la
disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e
dai relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per
il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni
previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della liberta'
dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente
decreto legislativo.
Art.
22.
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano
1. Le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.