Decreto Ministeriale - Ministero della
Sanitā 21 maggio 2001, n. 296
"Regolamento
di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme
di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo
5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124."
(Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2001, n. 166)
IL MINISTRO DELLA SANITĀ
VISTO il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
concernente "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59,
comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", con particolare riguardo
all'articolo 5, ove č previsto che il Ministro della sanitā, con distinti
regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, individui, rispettivamente, le condizioni di malattia
croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate
dai medesimi regolamenti;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329,
"Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e
invalidanti ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
29 aprile 1998 n. 124", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 174/L alla
Gazzetta ufficiale n. 226, del 25 settembre 1999, ed in particolare l'articolo
6, laddove si dispone che l'aggiornamento sia effettuato secondo le previsioni
dell'articolo 59, comma 50, lettera f), della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
RITENUTA l'opportunitā di aggiornare il decreto ministeriale
28 maggio 1999, n. 329, e le elencazioni ivi allegate, tenendo conto anche
delle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e dai diversi soggetti
interessati;
VISTO il parere espresso dal Consiglio superiore di sanitā,
nella seduta del 12 luglio 2000;
ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, reso nella seduta del 1° febbraio 2001;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
VISTA la nota di comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 100.1/2112-G/2643, dell'11 maggio 2001, a norma dell'art. 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.
329, "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche
e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, č modificato conformemente all'allegato 1,
che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Gli assistiti giā in possesso di attestato di esenzione rilasciato ai sensi
del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, hanno diritto a fruire delle
nuove prestazioni in esenzione, per le condizioni e malattie individuate
nell'allegato 1 al presente regolamento, a partire dalla data di entrata in
vigore del medesimo regolamento. In relazione alle condizioni di esenzione
modificate dal presente decreto, le regioni stabiliscono i tempi per
l'adeguamento dei relativi attestati di esenzione e le aziende unitā sanitarie
locali provvedono al conseguente aggiornamento delle attestazioni giā
rilasciate.
3. Le stesse aziende unitā sanitarie locali assicurano la comunicazione ai
medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta dei contenuti del
presente regolamento e delle specifiche modalitā di applicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarā
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
(Allegato omesso. Si consulti l'elenco aggiornato delle
malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione al costo previsto dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1999 n.
329, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 296 e dal
Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 - formato xls)