Relazione sulla Legge n. 381 del 08/11/1991 “Disciplina delle Cooperative Sociali”

 

 

A cura della Dott.ssa Pieretti Francesca

 

Le Cooperative Sociali secondo l’art. 1 della Legge n. 381 del 1991 sono quelle imprese finalizzate al perseguimento degli interessi generali della comunità, alla promozione sociale e all’integrazione sociale dei cittadini.

 

Le cooperative di tipo A, hanno lo scopo principale della gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, mentre le cooperative di tipo B, svolgono attività diverse, (come ad esempio attività agricole, industriali, commerciali e di servizi)  finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

 

La cooperazione sociale con le sue attività socio -sanitarie – assistenziali - educative e di inserimento lavorativo rappresenta un segmento significativo di produzione di servizi in crescita anche dal punto di vista occupazionale.

 

Le Cooperative Sociali ai sensi del Decreto legislativo n. 460 del 1997 sono definite O.N.L.U.S (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e quindi operano per raggiungere interessi diversi dal semplice profitto.

 

La domanda principale da porci è che differenza che c’è tra una Cooperativa Sociale e un altro tipo di cooperativa?

Le cooperative sono società mutualistiche che sono nate per soddisfare il bisogno dei soci (quindi, bisogno di lavoro = cooperativa di produzione e lavoro, bisogno di abitazione = cooperativa edilizia).

Le cooperative sociali, invece nascono per soddisfare un bisogno collettivo, ovvero il perseguimento di un interesse generale della collettività, quali la promozione umana, la soddisfazione di un bisogno collettivo, ma riesce anche a conciliare il lavoro dei propri soci attraverso la gestione di servizi socio -sanitari o integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati.

 

Le caratteristiche principali delle cooperative sociali sono:

Ø     La denominazione sociale che deve contenere l’indicazione di Cooperativa Sociale;

Ø     Lo statuto della società può prevedere soci volontari:

ü     I soci volontari sono coloro che prestano la loro opera gratuitamente, quindi non percepiscono retribuzione per l’attività svolta, hanno però diritto al rimborso per le spese sostenute e hanno l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Il loro numero non può superare il 50% del numero totale dei soci e devono essere iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci.

 

In caso di gestione di convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione i soci volontari possono essere utilizzati esclusivamente in misura complementare e quindi, non intervengono nel calcolo complessivo degli operatori professionali previsto dai parametri vigenti.

ü     Soci ordinari che vengono regolarmente retribuiti. Il 30% dei lavoratori della Cooperativa Sociale devono essere persone svantaggiate (rientrano tra queste ex -tossicodipendenti, ex - alcolisti, ex -detenuti, malati psichici, portatori di handicap, minori a rischio di devianza, ecc.), che compatibilmente con lo stato di salute fisico e psichica partecipano all’attività lavorativa degli altri componenti.

 

Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le Cooperative di tipo B, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio -sanitari ed educativi, purché  il loro importo non superi determinati limiti.

 

Per la stipulazione di predette convenzioni le cooperative sociali devono risultare iscritte nell’apposito albo regionale,  e nel Registro prefettizio, oltre che nell’apposita “Sezione Cooperazione sociale”, anche nella sezione cui fa riferimento il tipo di attività svolte.

Per la costituzione di una Cooperativa Sociale è necessario :

§     L’Atto Costitutivo che deve contenere:

v    nominativo dei soci con tutti i dati anagrafici,

v    quota di capitale sottoscritta,

v    norme relative all’ammissione al recesso, alla decadenza e all’esclusione,

v    denominazione e sede,

v    durata della società,

v    numero degli amministratori e loro poteri,

v    il numero dei componenti,

v    gli altri organi e la loro durata in carica,

v    finalità morali e mutualistiche (agli effetti tributari si presume la sussistenza mutualistica quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

1) divieto della distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato,

2) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale,

3)  devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale dedotto solo il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico).

 

Gli adempimenti sono:

                                I.      Deposito dell’atto costitutivo e dello Statuto in Tribunale per ottenere l’omologazione e l’iscrizione nel registro delle imprese;

                             II.      Iscrizione presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima Occupazione affinché la cooperativa sia iscritta e pubblicata nel Bollettino ufficiale società cooperative (D.U.S.C.);

                          III.      Iscrizione alla Camera di Commercio nel Registro delle Ditte;

                         IV.      Iscrizione nel Registro prefettizio in una delle otto sezioni istituite;

                            V.      Deposito dell’Atto Costitutivo presso l’Ufficio del registro;

                         VI.      Apertura di numero del contribuente presso l’esattoria e numero di partiva IVA presso i relativi uffici.

 

Gli organi della cooperativa sociale sono di tipo amministrativo e deliberativo.

 

Gli organi amministrativi sono:

1.     Consiglio di amministrazione che svolge attività di gestione dell’impresa sociale con il compito di discutere e deliberare sulla vita sociale amministrativa e organizzativa della società e di redigere il bilancio.

2.     Collegio Sindacale, è l’organo al quale è attribuita la funzione di controllo della società, vigila affinché siano osservate le leggi e lo statuto e controlla la contabilità sociale. Il collegio sindacale è sempre composto da almeno tre membri effettivi più due supplenti.

3.     Collegio dei Probiviri, è l’organo cui è attribuita la funzione di dirimere le controversie insorte tra socio e la società o tra socio e socio. Non è obbligatorio per legge.

 

Le funzioni deliberative sono demandate all’assemblea dei soci, la quale è costituita dai soci e ha il compito di approvare il programma delle attività sociali e di eleggere gli organi sociali.

 

Sull’argomento il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha diramato  l’anno successivo la circolare n. 116 del 1992, e la circolare n. 296 del 29 dicembre 1992, fornendo chiarimenti sugli aspetti della legge.

 

Per quanto riguarda l’art. 4 della Legge n. 381/1991 “esonero dalla contribuzione previdenziale e assistenziale”, tale articolo prevede la riduzione a  zero dell’aliquota complessiva dell’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle Cooperative Sociali, relativamente alle persone svantaggiate contemplate dallo stesso articolo.

Nulla detta la norma in merito al grado di invalidità, però sarà assunta come soglia di invalidità, quella stabilita per l’avviamento obbligatorio al lavoro.

La condizione di invalido fisico, psichico o sensoriale e di persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente e cioè dalle Unità Sanitarie Locali.

 

Agli effetti dell’applicazione dell’art. 4 comma 3, le Cooperative Sociali interessate, in aggiunta all’ordinaria documentazione di cui già prevista la presentazione ai fini dell’iscrizione delle cooperative, devono produrre alla competente sede INPS:

- Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo da cui risultino la denominazione di Cooperativa Sociale e l’oggetto dell’attività sociale che deve rendere identificabile l’appartenenza dell’organismo cooperativo alla categoria di cui alla lettera b) dell’art. 1;

- Certificato di iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

- Dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza  in via generale delle condizioni per fruire dell’esonero contributivo per le persone svantaggiate socie della cooperativa ed in particolare:

·          numero complessivo dei lavoratori della cooperativa, soci dipendenti, esclusi i soci volontari;

·          numero e nominativi dei soci da considerare persone svantaggiate;

·          condizione di persona svantaggiata dei soci per i quali si intende applicare l’agevolazione contributiva e l’appartenenza di ciascuno di essi ad una delle categorie indicate nella legge;

·          impegno della cooperativa a comunicare le variazioni e circostanze che possono incidere sulle condizioni che danno titolo all’esonero contributivo.

 

Le sedi inoltre, provvederanno in occasione della classificazione o riclassificazione della cooperativa sociale o in qualsiasi altro momento a verificare medianti diretti accertamenti la sussistenza delle condizioni per l’accesso della stessa alle agevolazioni previste dalla legge.

 

Nel caso siano costatate gravi irregolarità, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facoltà, valutate le circostanze del caso, di diffidare l’ente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito.

 

Ove l’ente non ottemperi  il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale può decretare la cancellazione dell’ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale, nonché la sua decadenza da ogni beneficio.

 

Dott.ssa Pieretti Francesca