A
cura della Dott.ssa Pieretti Francesca
Le
Cooperative Sociali secondo l’art. 1 della Legge n. 381 del 1991 sono quelle
imprese finalizzate al perseguimento degli interessi generali della comunità,
alla promozione sociale e all’integrazione sociale dei cittadini.
Le
cooperative di tipo A, hanno lo scopo principale della gestione di servizi
socio - sanitari ed educativi, mentre le
cooperative di tipo B, svolgono attività diverse, (come ad esempio attività
agricole, industriali, commerciali e di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La
cooperazione sociale con le sue attività socio -sanitarie – assistenziali - educative
e di inserimento lavorativo rappresenta un segmento significativo di produzione
di servizi in crescita anche dal punto di vista occupazionale.
Le
Cooperative Sociali ai sensi del Decreto legislativo n. 460 del 1997 sono definite
O.N.L.U.S (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e quindi operano
per raggiungere interessi diversi dal semplice profitto.
La
domanda principale da porci è che differenza che c’è tra una Cooperativa Sociale
e un altro tipo di cooperativa?
Le
cooperative sono società mutualistiche che sono nate per soddisfare il bisogno
dei soci (quindi, bisogno di lavoro = cooperativa di produzione e lavoro,
bisogno di abitazione = cooperativa edilizia).
Le
cooperative sociali, invece nascono per soddisfare un bisogno collettivo,
ovvero il perseguimento di un interesse generale della collettività, quali la
promozione umana, la soddisfazione di un bisogno collettivo, ma riesce anche a
conciliare il lavoro dei propri soci attraverso la gestione di servizi socio -sanitari
o integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati.
Le
caratteristiche principali delle cooperative sociali sono:
Ø La
denominazione sociale che deve contenere l’indicazione di Cooperativa Sociale;
Ø Lo
statuto della società può prevedere soci volontari:
ü I
soci volontari sono coloro che prestano la loro opera gratuitamente,
quindi non percepiscono retribuzione per l’attività svolta, hanno però diritto
al rimborso per le spese sostenute e hanno l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e malattie professionali. Il loro numero non può superare il 50% del
numero totale dei soci e devono essere iscritti in un’apposita sezione del
libro dei soci.
In
caso di gestione di convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione i
soci volontari possono essere utilizzati esclusivamente in misura complementare
e quindi, non intervengono nel calcolo complessivo degli operatori
professionali previsto dai parametri vigenti.
ü
Soci ordinari
che vengono regolarmente retribuiti. Il 30% dei lavoratori della Cooperativa Sociale
devono essere persone svantaggiate (rientrano tra queste ex -tossicodipendenti,
ex - alcolisti, ex -detenuti, malati psichici, portatori di handicap, minori a
rischio di devianza, ecc.), che compatibilmente con lo stato di salute fisico e
psichica partecipano all’attività lavorativa degli altri componenti.
Gli
enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a
partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le Cooperative di
tipo B, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio -sanitari ed
educativi, purché il loro importo non
superi determinati limiti.
Per
la stipulazione di predette convenzioni le cooperative sociali devono risultare
iscritte nell’apposito albo regionale,
e nel Registro prefettizio, oltre che nell’apposita “Sezione Cooperazione
sociale”, anche nella sezione cui fa riferimento il tipo di attività svolte.
Per
la costituzione di una Cooperativa Sociale è necessario :
§ L’Atto
Costitutivo che deve contenere:
v nominativo
dei soci con tutti i dati anagrafici,
v quota
di capitale sottoscritta,
v norme
relative all’ammissione al recesso, alla decadenza e all’esclusione,
v denominazione
e sede,
v durata
della società,
v numero
degli amministratori e loro poteri,
v il
numero dei componenti,
v gli
altri organi e la loro durata in carica,
v finalità
morali e mutualistiche (agli effetti tributari si presume la sussistenza
mutualistica quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti
clausole:
1)
divieto della distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell’interesse
legale ragguagliato al capitale effettivamente versato,
2)
divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale,
3) devoluzione, in caso di scioglimento della
società, dell’intero patrimonio sociale dedotto solo il capitale versato e i
dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo
spirito mutualistico).
Gli
adempimenti sono:
I.
Deposito dell’atto costitutivo e dello Statuto in
Tribunale per ottenere l’omologazione e l’iscrizione nel registro delle imprese;
II.
Iscrizione presso l’ufficio provinciale del lavoro
e della massima Occupazione affinché la cooperativa sia iscritta e pubblicata
nel Bollettino ufficiale società cooperative (D.U.S.C.);
III.
Iscrizione alla Camera di Commercio nel Registro
delle Ditte;
IV.
Iscrizione nel Registro prefettizio in una delle
otto sezioni istituite;
V.
Deposito dell’Atto Costitutivo presso l’Ufficio del
registro;
VI.
Apertura di numero del contribuente presso
l’esattoria e numero di partiva IVA presso i relativi uffici.
Gli
organi della cooperativa sociale sono di tipo amministrativo e deliberativo.
Gli
organi amministrativi sono:
1. Consiglio
di amministrazione che svolge attività di gestione dell’impresa sociale con il
compito di discutere e deliberare sulla vita sociale amministrativa e
organizzativa della società e di redigere il bilancio.
2. Collegio
Sindacale, è l’organo al quale è attribuita la funzione di controllo della
società, vigila affinché siano osservate le leggi e lo statuto e controlla la
contabilità sociale. Il collegio sindacale è sempre composto da almeno tre
membri effettivi più due supplenti.
3. Collegio
dei Probiviri, è l’organo cui è attribuita la funzione di dirimere le
controversie insorte tra socio e la società o tra socio e socio. Non è
obbligatorio per legge.
Le
funzioni deliberative sono demandate all’assemblea dei soci, la
quale è costituita dai soci e ha il compito di approvare il programma delle
attività sociali e di eleggere gli organi sociali.
Sull’argomento
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha diramato l’anno successivo la circolare n. 116 del
1992, e la circolare n. 296 del 29 dicembre 1992, fornendo chiarimenti sugli
aspetti della legge.
Per
quanto riguarda l’art. 4 della Legge n. 381/1991 “esonero dalla contribuzione previdenziale e assistenziale”, tale articolo
prevede la riduzione a zero
dell’aliquota complessiva dell’assicurazione obbligatoria previdenziale e
assistenziale dovute dalle Cooperative Sociali, relativamente alle persone
svantaggiate contemplate dallo stesso articolo.
Nulla
detta la norma in merito al grado di invalidità, però sarà assunta come soglia
di invalidità, quella stabilita per l’avviamento obbligatorio al lavoro.
La
condizione di invalido fisico, psichico o sensoriale e di persona svantaggiata
dovrà risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione
competente e cioè dalle Unità Sanitarie Locali.
Agli
effetti dell’applicazione dell’art. 4 comma 3, le Cooperative Sociali
interessate, in aggiunta all’ordinaria documentazione di cui già prevista la
presentazione ai fini dell’iscrizione delle cooperative, devono produrre alla
competente sede INPS:
-
Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo da cui risultino la denominazione
di Cooperativa Sociale e l’oggetto dell’attività sociale che deve rendere
identificabile l’appartenenza dell’organismo cooperativo alla categoria di cui
alla lettera b) dell’art. 1;
-
Certificato di iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
-
Dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la
sussistenza in via generale delle
condizioni per fruire dell’esonero contributivo per le persone svantaggiate
socie della cooperativa ed in particolare:
·
numero complessivo dei lavoratori della
cooperativa, soci dipendenti, esclusi i soci volontari;
·
numero e nominativi dei soci da considerare persone
svantaggiate;
·
condizione di persona svantaggiata dei soci per i
quali si intende applicare l’agevolazione contributiva e l’appartenenza di
ciascuno di essi ad una delle categorie indicate nella legge;
·
impegno della cooperativa a comunicare le
variazioni e circostanze che possono incidere sulle condizioni che danno titolo
all’esonero contributivo.
Le
sedi inoltre, provvederanno in occasione della classificazione o
riclassificazione della cooperativa sociale o in qualsiasi altro momento a
verificare medianti diretti accertamenti la sussistenza delle condizioni per
l’accesso della stessa alle agevolazioni previste dalla legge.
Nel
caso siano costatate gravi irregolarità, il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facoltà,
valutate le circostanze del caso, di diffidare l’ente a provvedere alla
regolarizzazione entro un termine stabilito.
Ove
l’ente non ottemperi il Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale può decretare la cancellazione dell’ente dal
registro prefettizio e dallo schedario generale, nonché la sua decadenza da
ogni beneficio.
Dott.ssa
Pieretti Francesca