Relazione sulla legge regionale 27 marzo 1980 N. 20, inerente gli “Interventi a favore delle persone non autosufficienti”.

     

A cura della Dott.ssa Pieretti Francesca

 

La presente legge disciplina gli interventi a favore delle persone non autosufficienti che non possono essere assistite nel proprio nucleo familiare e vengono ospitate in residenze sociali assistite.

 

Le residenze sanitarie assistenziali sono strutture residenziali ad integrazione sociale e sanitaria che assicurano prestazioni curative, assistenziali e riabilitative prevalentemente per persone non autosufficienti attuando la massima integrazione con le risorse familiari e sociali del territorio.

 

Nelle residenze sanitarie assistenziali (a gestione diretta o a convenzione) sono organizzate prestazioni sociali di mantenimento, accudimento e sostegno della persona.

Da una parte le attività delle strutture sono integrate con quelle degli altri servizi di primo e secondo livello – territoriali e ospedalieri - dall’altra i protocolli all’interno della R.S.A, prevedano la contemporanea erogazione di prestazioni sanitarie e sociali secondo piani di assistenza personalizzata con la finalità di andare incontro alle necessità di ordine sanitario, assistenziale psico - sociale dei singoli ospiti.

 

I ricoveri nelle strutture residenziali possono essere di tre tipi:

§      ricoveri diurni;

§      ricoveri temporanei;

§      ricoveri a tempo indeterminato.

 

La finalità di questa legge è quello di prevenire e rimuovere le situazioni e le cause che ostacolano il pieno e dignitoso sviluppo della persona umana, di conseguenza vengono stabiliti interventi per assicurare prestazioni e assistenza in modo da prevenire e rimuovere situazioni di abbandono e di bisogno.

 

Le residenze sociali assistite rispondono ai requisiti della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e successive integrazioni, e alla   legge  23 dicembre 1978 n. 833 all’ultimo comma dell’art. 15 che disciplina  le norme dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.

La legge 72/97 per le residenze sanitarie assistenziali ( R.S.A) per l’ospitalità di persone non autosufficienti sottolinea che l’accesso è consentito dietro accertamento della non autosufficienza.

 

I criteri per l’accertamento e per la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture di ospitalità sono stabiliti dai Comuni o per gli interventi di loro competenza dalle Province in conformità alle condizioni stabilite con apposito regolamento regionale.

Le strutture di ospitalità quando non siano istituite direttamente dagli Enti Locali territoriali sono sottoposti a preventiva autorizzazione. 

 

La richiesta per il ricovero della persona non autosufficiente in una residenza sociale assistita può avvenire da parte dell’interessato o da chi ne esercita la tutela, o dall’assistente sociale del distretto di appartenenza accompagnata da un parere del medico di famiglia che attesta la non autosufficienza.

 

Per quanto riguarda la retta di ricovero questa è fissata annualmente con delibera del Responsabile legale dell’azienda ASL, ed è costituita da due parti, una sociale e una sanitaria. Quella sanitaria è a carico del servizio sanitario nazionale, quella sociale è a carico dell’ospite.

 

La Regione determina con l’approvazione del piano sanitario l’ammontare della spesa capitarla giornaliera tenendo conto del fondo sanitario regionale.

 

Dott.ssa Pieretti Francesca