Legge Regione Toscana n. 40 del 16/08/2001 inerente le “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni”.

 

A cura della Dott.ssa Pieretti Francesca

 

La legge in oggetto vuole disciplinare le procedure per l’adozione di un programma di riordino territoriale per l’individuazione degli ambiti territoriali per raggiungere livelli ottimali per l’esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi.

 

Prima di entrare nel merito di tali disposizioni è essenziale fare una breve storia legislativa per quanto riguarda le forme associative degli Enti Locali.

Per perseguire i propri fini istituzionali gli Enti Locali ricorrono ai c.d. modelli convenzionali che consentono la realizzazione dell’amministrare per consenso (Giannini).

Modelli associativi, che tendono a rafforzare le possibilità strutturali dell’autonomie locali, al fine di perseguire risultati di maggiore efficienza nell’espletamento dei servizi e funzioni pubbliche.

Già prima della 142/90 queste forme convenzionali avevano trovato ampia applicazione nella prassi soprattutto nella relazione intercorrente tra più enti pubblici, in particolare laddove apparve opportuno regolamentare convenzionalmente comune oppure per esigenze di carattere economico e organizzativo.

La caratteristica degli istituti che andrò ad accennare è ravvisabile nell’ampia elasticità della formula aggregativa che facilita il raggiungimento di risultati d’efficienza, efficacia nell’erogazione di pubblici servizi e nell’esercizio congiunto di funzioni d’interesse generale.

I caratteri di flessibilità e adattabilità delle concrete esigenze proprie dell’attività convenzionale sono stati progressivamente recepiti dal legislatore attraverso Convenzioni, Consorzi, Unione dei Comuni, Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni e Accordi di programma.

Il D.l.gs 267/2000 art. 30 parla di convenzioni che possiamo interpretarle come accordi organizzativi cui accedono gli Enti Locali al fine di far fronte ad esigenze di collaborazione, grazie al coordinamento gestionale nell’esercizio di funzioni, servizi  e attività, senza che sia necessario realizzare una nuova e stabile struttura organizzativa dotata di personalità giuridica.

Quanto alla natura giuridica delle convenzioni va osservato che a prescindere dalla natura delle parti stipulanti e dall’oggetto della contrattazione che devono ritenersi pubblici, i restanti suoi requisiti si delineano come contratto, disciplinato dalle regole del diritto civile.

I Consorzi possono considerarsi strumenti di cooperazione per lo svolgimento in forma associata di una o più attività, ogni qual volta valutino l’opportunità di dar vita a un soggetto distinto dotato di personalità giuridica e di abilità operative per estendere o rendere uniforme, a livello sovracomunale, un servizio o una funzione.

L’art. 31, comma, 1 del D.l.gs 267/2000 estendendo a tutti gli Enti Locali e non più solo ai Comuni e Province. L’istituto in esame, definisce la natura delle attività consortili, identificandone nella gestione associata di uno o più servizi e nell’esercizio di funzioni, e delimita l’ambito di operatività dell’istituto consortile configurando due tipi di consorzi:

 

I consorzi di servizi, (che possono oggi gestire esclusivamente servizi pubblici privi di rilevanza industriale) e consorzi di funzioni (che sono quelli che gestiscono servizi sociali in forma non imprenditoriale o funzioni meramente amministrative o strumentali, quali ad esempio quelle di segreteria tecnica e di statistica).

Le Unioni di Comuni sono Enti Locali costituiti da due o più Comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità i funzioni di loro competenza. Possono far parte di una Unione di Comuni sia i grandi che i piccoli enti di norma confinanti. L’art. 32 del D.L.gs 267/2000 precisa che l’unione e i Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

L’art. 33 del D.l.gs  267/2000 nel disciplinare l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, recepisce quasi integralmente l’art. 3, comma 2, della 142/1990 come rivisitati dalla legge 265/1999.

Il comma 1, dell’art. 33, della legge 267/2000 stabilisce che le Regioni, nell’emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai Comuni attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti delle generalità dei Comuni. Il comma 3, dell’art. 33, attribuisce alle Regioni il compito di predisporre, concordandolo con i Comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata  sovracomunale di funzioni e servizi.

Tale programma è aggiornato ogni tre anni e nel procedere all’aggiornamento si dovrà tener conto delle Unioni dei Comuni regolarmente costituite.

 

Le Regioni devono mirare a favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture. A tal fine esse provvedano a disciplinare, con proprie leggi, con riferimento al menzionato programma triennale di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, le forme di incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni (art. 33, comma 4.).

L’Accordo di programma art. 34, del D.l.gs 267/2000 sono strumenti di cooperazione cui le pubbliche amministrazioni egli enti locali possono far ricorso allorquando la programmazione o l’esecuzione di interventi o opere coinvolga diversi livelli di governo, per cui si renda necessario, al fine di snellire ed accelerare  l’azione amministrativa, individuare una sede di coordinamento che consenta di eliminare i tempi morti e ridurre i possibili conflitti di competenza e le divergenze di indirizzi operativi.

Le disposizioni della legge n. 40 del 2001, riprendendo dalla sopra citata legge nel definire esercizio associato di funzioni e servizi  intende sia il conferimento di funzioni comunali alla struttura associata sia  l’affidamento alla forma associativa di compiti di gestione inerenti un servizio comunale.

L’esercizio associato avviene negli ambiti territoriali che vengono denominati in base alle caratteristiche fisiche, sociali ed economiche del territorio le quali svolgono insieme compiti di programmazione, di organizzazione o di gestione dei servizi.

La legge nel definire i criteri generali per l’individuazione dei livelli ottimali tiene conto della dimensione demografica complessiva che non dovrebbe essere inferiore a 10 mila abitanti e solo nei casi in cui sia dimostrato una capacità organizzativa sufficiente ad esercitare le funzioni conferite dalla Regione si può raggiungere un livello ottimale anche con popolazione inferiore a 10 mila abitanti.

Le proposte per la determinazione degli ambiti territoriali viene inoltrata dai Comuni alla giunta Regionale. Le proposte che devono indicare le funzioni che i Comuni svolgeranno in forma associata, con valutazioni dei successi conseguiti e di quelli attesi tenendo conto di aspetti di economicità, adeguatezza e efficienza di detto esercizio tenendo conto del miglioramento della qualità dei servizi.

La Giunta Regionale esaminate le proposte predispone lo schema preliminare di programma di riordino territoriale e lo sottopone alla sede concertativi prevista dalla legislazione regionale di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Il procedimento di concertazione si svolge entro 60 giorni, trascorso il quale  la Giunta regionale  adotta lo schema lo schema preliminare di programma anche in assenza dell’intesa.

Il programma di riordino territoriale è aggiornato ogni tre anni e la Giunta Regionale provvede direttamente agli aggiornamenti necessari quando si tratta di dare esecuzione a disposizioni legislative o regolamenti successivamente intervenute che comportano la variazione degli ambiti territoriali o livelli ottimali.

Compito della Giunta Regionale provvedere a presentare al Consiglio Regionale una relazione sui risultati ottenuti nell’attuazione di riordino territoriale  e sugli obiettivi previsti per il triennio.

L’unione di più Comuni possono accedere a contributi  a condizione che l’esercizio di servizi avvenga attraverso convenzioni o la costituzione di consorzi come previsto dall’art. 30 e 31, del decreto legislativo 267 del 2000.

Per quanto riguarda la tipologia dei contributi e la sua durata dobbiamo tenere in considerazione alcuni aspetti.

Per l’effettiva attivazione dell’esercizio associato è concessa una somma forfetaria che viene data tenendo conto del numero dei comuni e al numero di funzioni e servizi, inoltre sono concessi contributi annuali sulla base di  alcuni criteri:

- rilevazione e tipologia delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata;

- numero dei Comuni ricompresi nella forma associativa.

 

Inoltre, ulteriori criteri possono essere definiti per determinare la misura dei contributi. I contributi sono concessi a domanda nei limiti dello stanziamento annuale. I contributi concessi sulla base delle risorse finanziarie, il contributo concesso sulla base delle domande presentate viene ridotto in proporzione. Tale riduzione può essere effettuata anche in modo differenziato al fine di operare con minori riduzioni nel caso art. 8, comma 3, (cioè le comunità montane che assumano esercizio associato di funzioni e servizi comunali) o di esercizio associato in cui partecipano comuni con minore densità di popolazione.

In altre parole, il legislatore nazionale determina solo i principi in tema di riparto delle funzioni fra enti locali, affidando alle leggi regionali il compito di operare tutte le ulteriori indispensabili specificazioni, sulla base anche delle diversità che gli enti locali presentano nelle diverse aree geografiche La legge in oggetto da indicazioni precise per l’esercizio associato degli enti locali e privilegiando la forma associativa sovracomunale  nel rispetto delle autonomie locali in modo da porre rimedio all’eccessiva frammentazione dei comuni, che individualmente li renderebbero inidonei a gestire in modo efficiente una serie di funzioni  e servizi raggiungendo risultati ottimali.

 

Dott.ssa Pieretti Francesca