Relazione legge n. 383, del 07/12/2000 inerente la

“Disciplina delle Associazioni di promozione sociali”

 

A cura della Dott.ssa Francesca Pieretti

 

Le associazioni di promozione sociale sono quelle associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituite ai fini di svolgere un’attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà.

 

Questa legge si prefigge di favorire l’associazionismo di promozione sociale stabilendo principi con cui Regione e Province devono attenersi nel rapporto tra istituzioni pubbliche e associazioni di promozione sociale.

 

Una legge che vuole favorire il formarsi di realtà associative promuovendo una serie di attività che favoriscano espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

 

Una legge che si distingue da quella del volontariato (legge 266/1991) nota come legge quadro sulle associazioni di volontariato. Le associazioni di volontariato avvalendosi dell’opera prestata in modo personale spontaneo e gratuito di volontari persegue fini di solidarietà. Quindi l’aspetto che predomina e che differenzia dalla legge n. 383 del 2000 è che l’attività svolta nelle associazioni di volontariato è prevalentemente gratuita salva la possibilità prevista di avvalersi di collaboratori dipendenti. Ai volontari spetta il diritto di rimborso delle spese sostenute nell’esercizio della sua attività. Quindi, il lavoro gratuito deve prevalere rispetto a quello retribuito. Ai volontari spetta il diritto di rimborso delle spese sostenute nell’esercizio della sua attività. Sia le associazioni che rispondono alla 266 del 1991 che la 383 del 2000 in genere sono O.N.L.U.S cioè organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In pratica si tratta di un gruppo particolare di enti non commerciali che per caratteristiche soggettive e oggettive sono ritenute meritevoli di particolari e più forti agevolazioni fiscali.

 

Nel nostro paese quello dell’associazionismo sociale è un fenomeno in espansione.

Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere citata la sede legale. Al momento della costituzione l’associazione deve compilare uno statuto nel quale devono essere indicati :

§        la denominazione,

§        l’oggetto sociale,

§        l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione ,

§        l’assenza dei fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso essere divisi tra gli associati.

 

Le norme sull’ordinamento interno ispirato al principio di democrazia  e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con l’obbligo di redigere un rendiconto economico e con l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione ai fini di utilità sociale

 

L’iscrizione al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale costituisce requisito indispensabile per usufruire delle agevolazioni riguardante gli aspetti fiscali.

Le modalità di iscrizione al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale è regolamentata dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001 n. 471.

 

Le associazioni di promozione sociale si iscrivono presso l’apposito Registro Nazionale che si trova presso la presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento affari sociali.

 

Rientrano nelle associazioni di promozione sociale a carattere Nazionale quelle che svolgono attività in almeno 5 Regioni e 20 Province del territorio Nazionale.

 

La legge istituisce un osservatorio nazionale, che svolge sostanzialmente le stesse funzioni dell’osservatorio nazionale per il volontariato.

 

Nello specifico l’Osservatorio Nazionale dell’associazionismo ha le seguenti funzioni:

Ø     promuove studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;

Ø     pubblica un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo;

Ø     sostegno alle iniziative di formazione e aggiornamento delle associazioni;

Ø     organizza con cadenza triennale, una conferenza nazionale sull’associazionismo alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le associazioni interessate.

 

Le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri (regionali o nazionali) possono stipulare convenzioni con lo stato, con le Regioni o con i Comuni per lo svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali.

 

Le amministrazioni possono inoltre, concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà alle associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni temporanee.

Le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale possono provenire da molteplici fonti:

v    quote e contributi degli associati,

v    eredità e donazioni,

v    contributi statali e locali come pure finanziamenti dell’UE e di organismi internazionali,

v    erogazioni liberali degli associati e di terzi.

 

Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un fondo per l’associazionismo finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative di formazione ed i progetti elaborati dalle associazioni iscritte.

 

La legge prevede inoltre, per l’osservatorio una serie di collaborazioni, prima fra tutte quella con l’ISTAT, che è tenuta a fornire adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche.

E’ prevista inoltre, la partecipazione di esponenti dell’associazionismo di promozione sociale nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro (CNEL).

 

L’attività dell’Osservatorio dovrà avvenire in collaborazione con l’osservatorio per il volontariato con almeno una seduta congiunta l’anno.

 

Le associazioni di promozione sociale possono accedere al Fondo Sociale Europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali.

 

Sul piano fiscale gli enti senza scopo di lucro sono generalmente inquadrati tra gli enti non commerciali, in quanto non hanno per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di attività commerciali.

 

La distinzione tra enti profit e enti non profit dovrebbe essere fatta non tanto in base all’attività effettivamente svolta, ma anche in base alle finalità perseguite, occorre per il legislatore distinguere fra chi produce per il profitto e per dividere gli utili e chi non produce per il profitto.

 

Dott.ssa Pieretti Francesca