“Disciplina
delle Associazioni di promozione sociali”
Le associazioni
di promozione sociale sono quelle associazioni riconosciute e non riconosciute,
i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituite ai fini
di svolgere un’attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi,
senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà.
Questa
legge si prefigge di favorire l’associazionismo di promozione sociale
stabilendo principi con cui Regione e Province devono attenersi nel rapporto
tra istituzioni pubbliche e associazioni di promozione sociale.
Una
legge che vuole favorire il formarsi di realtà associative promuovendo una
serie di attività che favoriscano espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo.
Una
legge che si distingue da quella del volontariato (legge 266/1991) nota come
legge quadro sulle associazioni di volontariato. Le associazioni di
volontariato avvalendosi dell’opera prestata in modo personale spontaneo e
gratuito di volontari persegue fini di solidarietà. Quindi l’aspetto che
predomina e che differenzia dalla legge n. 383 del 2000 è che l’attività svolta
nelle associazioni di volontariato è prevalentemente gratuita salva la
possibilità prevista di avvalersi di collaboratori dipendenti. Ai volontari
spetta il diritto di rimborso delle spese sostenute nell’esercizio della sua
attività. Quindi, il lavoro gratuito deve prevalere rispetto a quello
retribuito. Ai volontari spetta il diritto di rimborso delle spese sostenute
nell’esercizio della sua attività. Sia le associazioni che rispondono alla 266
del 1991 che la 383 del 2000 in genere sono O.N.L.U.S cioè organizzazioni non
lucrative di utilità sociale. In pratica si tratta di un gruppo particolare di
enti non commerciali che per caratteristiche soggettive e oggettive sono
ritenute meritevoli di particolari e più forti agevolazioni fiscali.
Nel
nostro paese quello dell’associazionismo sociale è un fenomeno in espansione.
Le
associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale
deve essere citata la sede legale. Al momento della costituzione l’associazione
deve compilare uno statuto nel quale devono essere indicati :
§
la denominazione,
§
l’oggetto sociale,
§
l’attribuzione della rappresentanza legale
dell’associazione ,
§
l’assenza dei fini di lucro e la previsione che i
proventi delle attività non possono, in nessun caso essere divisi tra gli
associati.
Le
norme sull’ordinamento interno ispirato al principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con l’obbligo di redigere un rendiconto economico e con l’obbligo di
devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o
estinzione, dopo la liquidazione ai fini di utilità sociale
L’iscrizione
al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale costituisce
requisito indispensabile per usufruire delle agevolazioni riguardante gli
aspetti fiscali.
Le
modalità di iscrizione al Registro Nazionale delle associazioni di promozione
sociale è regolamentata dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali 14 novembre 2001 n. 471.
Le
associazioni di promozione sociale si iscrivono presso l’apposito Registro
Nazionale che si trova presso la presidenza del Consiglio dei Ministri
dipartimento affari sociali.
Rientrano
nelle associazioni di promozione sociale a carattere Nazionale quelle che
svolgono attività in almeno 5 Regioni e 20 Province del territorio Nazionale.
La
legge istituisce un osservatorio nazionale, che svolge sostanzialmente le
stesse funzioni dell’osservatorio nazionale per il volontariato.
Nello
specifico l’Osservatorio Nazionale dell’associazionismo ha le seguenti
funzioni:
Ø promuove
studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;
Ø pubblica
un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo;
Ø sostegno
alle iniziative di formazione e aggiornamento delle associazioni;
Ø organizza
con cadenza triennale, una conferenza nazionale sull’associazionismo alla quale
partecipano i soggetti istituzionali e le associazioni interessate.
Le
associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri (regionali o nazionali)
possono stipulare convenzioni con lo stato, con le Regioni o con i Comuni per
lo svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali.
Le
amministrazioni possono inoltre, concedere in comodato beni mobili e immobili
di loro proprietà alle associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento
di iniziative e manifestazioni temporanee.
Le
risorse economiche delle associazioni di promozione sociale possono provenire
da molteplici fonti:
v quote
e contributi degli associati,
v eredità
e donazioni,
v contributi
statali e locali come pure finanziamenti dell’UE e di organismi internazionali,
v erogazioni
liberali degli associati e di terzi.
Presso
la Presidenza del Consiglio è istituito un fondo per l’associazionismo
finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative di formazione ed i
progetti elaborati dalle associazioni iscritte.
La
legge prevede inoltre, per l’osservatorio una serie di collaborazioni, prima
fra tutte quella con l’ISTAT, che è tenuta a fornire adeguata assistenza per
l’effettuazione di indagini statistiche.
E’
prevista inoltre, la partecipazione di esponenti dell’associazionismo di promozione
sociale nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro (CNEL).
L’attività
dell’Osservatorio dovrà avvenire in collaborazione con l’osservatorio per il
volontariato con almeno una seduta congiunta l’anno.
Le
associazioni di promozione sociale possono accedere al Fondo Sociale Europeo
per progetti finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali.
Sul
piano fiscale gli enti senza scopo di lucro sono generalmente inquadrati tra
gli enti non commerciali, in quanto non hanno per oggetto esclusivo e
principale l’esercizio di attività commerciali.
La
distinzione tra enti profit e enti non profit dovrebbe essere fatta non tanto
in base all’attività effettivamente svolta, ma anche in base alle finalità
perseguite, occorre per il legislatore distinguere fra chi produce per il
profitto e per dividere gli utili e chi non produce per il profitto.
Dott.ssa
Pieretti Francesca