LA NORMATIVA SULL'EDUCAZIONE INCLUSIVA
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
IN ITALIA
La storia, gli aspetti istituzionali e le prassi applicative
di Salvatore Nocera
QUANDO TUTTO
È COMINCIATO
Sino alla prima metà degli anni '60, in Italia
tutti i disabili venivano educati nelle scuole speciali e negli istituti con
residenza notturna come nel resto d'Europa e del mondo. Verso il 1966 ed il
1967 cominciarono a circolare in Europa le idee della Berkeley University con
la contestazione al "sistema capitalistico" che schiaccerebbe gli
uomini sulla sola dimensione economica (Marcuse).
Queste idee che puntavano a lottare contro forme di
emarginazione si diffusero in Francia, specie durante il "Maggio della
rivolta studentesca del '68" ed in Italia con "l'autunno caldo sindacale"
del '68. Allora gli operatori degli istituti speciali per disabili convinsero i
genitori a portare i loro figlioli fuori ditali strutture considerate
"ghetti" ed a inserirli nelle scuole comuni. Il fenomeno fu massiccio
e parecchie decine di migliaia di giovani disabili lasciarono gli istituti e le
scuole speciali, che però continuavano ad esistere.
La Legge n. 118/71, prende atto di questa realtà e
stabilisce che anche gli alunni disabili debbono adempiere l'obbligo scolastico
nelle scuole comuni, ad eccezione di quelli più gravi (fra i quali si
consideravano i ciechi, i sordi, gli intellettivi ed i motori gravi come i
tetraplegici, cioè con impossibilità a muovere i quattro arti e spesso anche a
parlare).
Nel 1977 la Legge n. 5l7 stabilì il principio
dell'inclusione per tutti gli alunni disabili della scuola elementare e media
dai 6 ai 14 anni (imponendo però l'obbligo di una programmazione educativa da
parte di tutti gli insegnanti della classe, che venivano affiancati da un
insegnante specializzato per il "sostegno didattico" ed una
programmazione amministrativa e finanziaria concordata fra Stato, Enti locali,
Unità sanitarie locali). I rapporti amministrativi tra i diversi servizi
dovevano essere regolati da 'intese" fra le diverse istituzioni pubbliche,
che potevano fare dei contratti con organizzazioni private per adempiere agli
impegni che assumevano con le "intese".
Nel 1987 la Corte Costituzionale emise la Sentenza
n. 215, con la quale si riconosceva il diritto pieno ed incondizionato di tutti
gli alunni disabili, anche se in situazione di gravità, a frequentare anche le
scuole superiori, imponendo a tutti gli enti interessati (amministrazione
scolastica, Enti locali, Unità sanitarie locali) di porre in essere i servizi
di propria competenza per sostenere l'integrazione scolastica generalizzata.
Nel 1992 è stata approvata la Legge n. 104/92, che
agli articoli da 12 a 16 fissa i principi per una buona qualità
dell'integrazione scolastica:
à
"L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione" (articolo 12,
comma 3).
à "L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può
essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti
dalle disabilità connesse all'handicap" (articolo 12, comma 4).
à “Necessità di una diagnosi clinica, stesa da uno specialista
sanitario, da cui risulti la minorazione dell'alunno e di una diagnosi
"funzionale", redatta da un'equipe di medici specialisti, psicologi
ed assistenti sociali, da cui risultino le capacità residue e le potenzialità
da attivare (l'articolo 6 della stessa legge garantisce la prevenzione, la
diagnosi e la riabilitazione precoce gratuite ai sensi della Legge sulla salute
pubblica (23 dicembre 1978 n. 833)”.
à “Necessità di un profilo dinamico funzionale, redatto dalla stessa
équipe con in più gli insegnanti e la famiglia, cioè della descrizione di come
le minorazioni e le capacità reagiscono dopo un primo periodo di prova di
inclusione”.
à “Necessità di un piano educativo individualizzato, redatto dallo
stesso gruppo, che comprende le linee generali del progetto didattico di
inclusione scolastica e sociale, cioè dei tre progetti collegati, quello di
riabilitazione, quello sociale e quello scolastico. I professionisti di
ciascuno di questi tre campi elaborano, realizzano e verificano i rispettivi
progetti”.
COME SI
REALIZZA L'INCLUSIONE
In Italia non esiste alcuna commissione sanitaria,
sociale o educativa né ufficio amministrativo che decide se l'alunno possa o
non possa frequentare una scuola o se debba essere avviato ad una scuola
speciale o ad una scuola comune.
In Italia, tutte le scuole statali e le scuole non
statali (private, comunali e regionali) che ottengono la parificazione, ai
sensi della Legge 62/2000, hanno l'obbligo di accettare l'iscrizione degli
alunni con disabilità anche se in situazione di gravità. Anzi, il rifiuto di
iscrizione ditali alunni è punito penalmente.
I genitori iscrivono il figlio disabile alla scuola
materna (dopo il terzo anno di età) o a quella elementare obbligatoria (dopo il
sesto anno di età), consegnando le diagnosi.
Sulla base della diagnosi, gli insegnanti della
classe, la famiglia e gli operatori sociosanitari che seguono l'alunno
impostano il Piano Educativo Individualizzato (PEI) (Legge 104/92, articolo 12,
commi 5, 6 e 8) che comprende sinteticamente il progetto riabilitativo, quello
di socializzazione e quello didattico (Legge 104/92, articolo 13, comma 1,
lettera a). Questa équipe viene chiamata nella pratica Gruppo di Lavoro
operativo sull'alunno con Handicap (GLH) e provvede anche alle verifiche
periodiche sui risultati globali; la valutazione sui risultati del solo
progetto didattico è invece riservata ai soli docenti.
Il piano educativo individualizzato ed il
conseguente progetto didattico debbono essere sostenuti da personale e
strumenti anche tecnologici adeguati al tipo di minorazione e di gravità.
Così, ad esempio, un bambino cieco deve avere un
insegnante specializzato che conosce l'alfabeto "Braille" coi puntini
a rilievo (Legge 104/92 art 14); il bambino sordo, se è munito di una protesi
acustica fino dai primi mesi o al primo anno di vita, oltre ad un insegnante
specializzato per sordi e la capacità della lettura labiale, deve anche avere
in classe un "campo magnetico" che riduce gli effetti di disturbo
sulla protesi acustica prodotti dai rumori esterni. A partire dalla scuola
media si comincia a chiedere pure computer con programmi di "sottotitolazione
simultanea", cioè che traducono in una riga di parole mobili le parole che
vengono pronunciate dagli insegnanti. Se il bambino sordo non è stato
protetizzato bene e parla e/o percepisce male, ha diritto ad una
"interprete della lingua dei segni"; un bambino con handicap
intellettivo, ad es. con sindrome di Down o con ritardo mentale più grave, ha
bisogno di un insegnante specializzato e di materiale didattico specifico ad
es. per imparare a contare o a parlare o comunque a comunicare anche con mezzi
non verbali.
La legge prevede anche che il trasporto
dall'abitazione allo stabilimento scolastico sia fornito gratuitamente.
Gli insegnanti per il "sostegno
didattico" si specializzano con due anni di corso specifico e sono pagati
dall'amministrazione scolastica così come gli assistenti per gli spostamenti e
l'igiene personale.
Il materiale didattico specifico è fornito in buona
parte dai Comuni (città di residenza dell'alunno) ed in parte
dall'amministrazione scolastica (computer con sintesi vocale per i ciechi, con
tastiera a tasti larghi per gli spastici...)
Inoltre gli Enti locali forniscono, ad esempio, i
libri trascritti in braille per i ciechi, un educatore per aiutare nei compiti
a casa i sordi, assistenti per assistenza domiciliare pomeridiana per i
disabili motori o intellettivi. Sempre gli Enti locali forniscono assistenti
per accompagnare i disabili a scuola, al centro di riabilitazione, di
formazione professionale, al centro diurno dove i disabili più gravi svolgono
attività di gioco, in piscina, ad uno spettacolo...
Le "intese" 13 (oggi "accordi di
programma") fra le diverse istituzioni pubbliche regolano le modalità di
offerta di questi servizi.
VALUTAZIONE
DEL PROFITTO
Gli alunni con handicap vengono valutati dai
rispettivi Consigli di classe secondo il piano educativo personalizzato da loro
svolto.
Quanti nella scuola materna, elementare e media
seguono un programma comunque riconducibile ai programmi ministeriali, anche se
semplificati e ridotti, ottengono una valutazione legale al pari di tutti gli
altri compagni.
Comunque al termine della scuola media, tranne i
casi più gravi, normalmente viene rilasciato il diploma di licenza media.
SCUOLA
SUPERIORE
Nella scuola superiore, specie per gli alunni con
disabilità intellettiva, si stanno sperimentando dei progetti educativi misti
di istruzione, formazione professionale ed esperienze di lavoro. Ciò avviene
sulla base di accordi fra tre realtà, scuola, centri di formazione
professionale e mondo del lavoro. L'iniziativa viene presa dalla scuola. Nella
scuola superiore, in forza della Sentenza n. 215/87 della Corte costituzionale,
gli alunni disabili intellettivi svolgono programmi "differenziati"
rispetto a quelli ufficiali dei compagni e vengono valutati sulla base di tali
programmi differenziati che hanno qualche elemento di aggancio coi contenuti
dei programmi dei compagni. Gli alunni disabili intellettivi partecipano agli
esami di stato coi loro programmi, non conseguono un titolo legale di studio,
ma un "attestato" che documenta le attività che hanno svolto ed i
risultati cui sono pervenuti. Si potranno utilizzare questi documenti per
frequentare corsi di formazione professionale o inserirsi nel mondo del lavoro.
Quanti non sono in grado di lavorare per la gravità
della minorazione utilizzano questi documenti per frequentare centri diurni di
attività di gioco o di occupazione del tempo libero (Legge 104192, articolo 8
comma i lettera 1), in modo da non perdere il grado di autonomia psicologica e
gli apprendimenti maturati durante il periodo della inclusione scolastica.
COMPOSIZIONE
DELLE CLASSI
Le classi debbono avere di solito un solo alunno
disabile, eccezionalmente possono essere inseriti nella stessa classe due
alunni disabili, purché non siano in situazione di gravità tale cioè che richiedono
una particolare attenzione di tutti gli insegnanti. Le classi debbono avere non
più di 20 alunni, purché vi sia un progetto che chiarisca gli obiettivi che si
intende raggiungere con l'alunno disabile e le strategie didattiche che si
intende realizzare. Comunque non si possono avere più di 25 alunni per classe.
Gli alunni disabili partecipano alle attività di
tutta la classe. Ciò è ovviamente più facile in scuola materna e nei primi anni
della scuola elementare. Nella scuola media ed in quella superiore, per gli
alunni con minorazioni intellettive gravi, il piano educativo individualizzato
può prevedere momenti in cui l'alunno esce dalla sua classe e frequenta
attività di altre classi, più adatte a lui (ad es. attività musicali,
pittoriche, di ginnastica, di visite a negozi per imparare l'uso del denaro).
Il piano educativo individualizzato può anche
prevedere per certi periodi del giorno o della settimana, attività svolte solo
fra alunno disabile ed insegnante specializzato o singoli insegnanti della classe
possono pure prevedersi sempre per alunni con grave minorazioni intellettive,
la frequenza di "laboratori" con piccoli gruppi di compagni disabili
e non disabili (ad es. laboratorio di ceramica, di musica...).
L'
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA
In ogni scuola è prevista l'istituzione di un
Gruppo di lavoro composto da qualche insegnante, da alcuni operatori dei
servizi sociosanitari del territorio, da alcuni rappresentanti dei genitori
della scuola e nelle scuole superiori, anche da qualche alunno (Legge 104/92,
articolo 15 comma 2).
Questo Gruppo di lavoro deve curare le modalità di
ingresso dei nuovi alunni disabili nella scuola, del loro passaggio da un grado
all'altro di scuola, del passaggio alla formazione professionale e, per quanti
conseguono il titolo legale finale degli studi, del passaggio all'università.
In ogni provincia (suddivisione amministrativa del
territorio di una regione, comprendente alcune decine di comuni) opera presso
l'Ufficio decentrato del ministero della Pubblica Istruzione un Gruppo di
Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP), composto cioè da rappresentanti
(2 del mondo della scuola, 2 degli Enti locali, 2 della Unità sanitarie locali,
3 delle associazioni dei disabili e loro familiari) (Legge 104/92 art. 15 comma
1). Questo Gruppo di lavoro ha il compito di facilitare le intese, oggi
"accordi di programma", fra le diverse amministrazioni, la soluzione
dei conflitti fra esse e la verifica dell'andamento dell'inclusione scolastica
sul territorio della Provincia.
Un membro ditale Gruppo deve essere un insegnante
specializzato, che lascia l'insegnamento ed opera a tempo pieno presso un
ufficio decentrato del Ministero della Pubblica Istruzione per fornire
consulenze alle singole scuole, specie in campo didattico.
In attuazione della normativa sulla autonomia delle
singole scuole e del decentramento del Ministero dell'Istruzione, questi GLIP
verranno sostituiti da analoghi gruppi (denominati Centri Territoriali per
l'Integrazione) costituiti da reti di scuole presenti in territori più piccoli
coincidenti con i distretti sociosanitari (massimo 60.000 abitanti)
In alcune regioni è stato costituito un
Osservatorio regionale composto di funzionari delle diverse amministrazioni ed
uffici della Regione, col compito di consulenza agli uffici della regione che
decidono sui bilanci e l'assegnazione di fondi economici ai singoli enti
locali. Sarebbe opportuno che tali organi venissero costituiti in tutte le
regioni, giacché in esse, ormai, si programmeranno i flussi di spesa per le
politiche sociali, a seguito del crescente decentramento amministrativo e
fiscale dallo Stato centrale alle regioni ed agli Enti locali.
Presso il Ministero della Pubblica Istruzione è
stato istituito un Osservatorio nazionale composto di esperti universitari,
dell'amministrazione scolastica e di altri enti pubblici, da una Consulta delle
associazioni nazionali di disabili e loro familiari. Compito dell'Osservatorio
è fornire consulenza al Ministero della Pubblica Istruzione su proposte di
legge o di atti amministrativi generali riguardanti il mondo della scuola che
possono avere conseguenze dirette o indirette sull'inclusione scolastica.
L'Osservatorio è presieduto dal Sottosegretario di Stato nominato dal Ministro
della Pubblica Istruzione.
CENNI
SULL'INCLUSIONE LAVORATIVA ED UNIVERSITARIA DEI DISABILI
Per i disabili esiste un diritto al collocamento
obbligatorio al lavoro, in enti pubblici ed imprese private, sulla base della
percentuale d'invalidità riconosciuta da una apposita commissione medico -
legale. Così i disabili con una invalidità compresa fra il 46% ed il 66% godono
di tale diritto e vengono chiamati ad occupare un posto di lavoro secondo
l'ordine di graduatoria, quando l'ufficio o l'impresa che ha bisogno di
assumere si trova costretta a richiedere un certo numero di lavoratori disabili
in base al numero di lavoratori non disabili assunti.
Nel 1999 è stata approvata la Legge n. 68 che ha
fissato la percentuale dell'obbligo di assunzione al 7% dei lavoratori assunti
ed ha introdotto il principio del "collocamento lavorativo mirato",
cioè in base ad un progetto che tenga conto delle minorazioni e delle capacità
della persona chiamata.'9 In questo modo si può realizzare un vero incontro fra
domanda ed offerta di lavoro, sono predisposti degli uffici che aiutano
l'impresa a trovare il lavoratore disabile adatto ai suoi bisogni e facilitano
la formazione professionale del lavoratore disabile tramite un periodo di
formazione mista con istruzione e stage lavorativi. Ciò è in continuità col
progetto educativo di inclusione scolastica.
Quanto all'università, la L. 104/92 all'art. 16
prevede che gli alunni disabili, in possesso del prescritto titolo legale di
studio, possano concordare coi docenti i contenuti dei programmi e le modalità
della prove di esame. Con la L. 17/99 in ogni università deve esserci un
docente incaricato dell'accoglienza degli studenti disabili e debbono esservi
dei "tutors", cioè compagni più avanti negli studi, che aiutano gli
alunni disabili a superare le difficoltà organizzative e talora di contenuti
dei corsi universitari; debbono inoltre essere garantite, anche nelle
università, l'abbattimento delle barriere architettoniche ed assistenti per gli
spostamenti di studenti in sedia a ruote.
Secondo i dati forniti dal Ministero
dell'Istruzione e dell'Università gli alunni con handicap frequentanti le sedi
universitarie italiane nell'a.a. 2001/02 sono 4.816.
COSA AVVIENE
IN PRATICA
Ciò risulta da una relazione, che ogni anno il
Ministero della Pubblica Istruzione e le Regioni debbono presentare al
Parlamento. Ogni tre anni inoltre si svolge una Conferenza nazionale di
discussione su come la Legge fondamentale sull'integrazione sociale delle
persone disabili, L. n. 104/92, viene attuata in Italia. Alla conferenza nazionale
partecipano i Ministeri interessati, ad CS. quello della Sanità, della scuola,
del lavoro, le Regioni, rappresentanti delle associazioni degli Enti locali,
sindacati dei lavoratori e del mondo delle imprese, le associazioni dei
disabili e dei loro familiari, le più importanti federazioni di organizzazioni
di volontariato e le cooperative che gestiscono servizi per conto di enti
locali.
QUANTI SONO
GLI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA COMUNE
Al prossimo anno scolastico gli alunni disabili
iscritti nelle scuole comuni di ogni ordine e grado sono 136.503, pari a circa
il 2% di tutti gli alunni. Dati ISTAT forniti dal Ministero dell'Istruzione.
Di essi poco più di 10.000 frequentano la scuola
materna; poco meno di 40.000 frequentano la scuola elementare; circa 50.000
frequentano la scuola media (da 10 a 14 anni) e quasi 20.000 frequentano le
scuole superiori (da 15 a 18 anni).
La composizione interna del gruppo degli alunni
disabili è la seguente: minorati della vista circa il 2%; minorati dell'udito
circa il 7%; minorati fisici circa il 15%; minorati intellettivi di diverse
tipologie circa il 76%.
Esistono ancora in Italia scuole speciali statali
per ciechi e sordi e alunni con handicap intellettivo grave, totalmente prive
di alunni le prime, con scarsissimi alunni le seconde e le terze; esistono
ancora scuole non statali per sordi e per disabili intellettivi; nelle scuole
speciali sono ancora presenti alcune migliaia di alunni, dei quali pochissimi
ormai dormono anche negli istituti speciali.
Gli insegnanti specializzati che affiancano i
colleghi nell'inclusione scolastica sono circa 50.000. Sono previsti per l'a.s.
2002/03, 56.954.
Per arrivare ad un rapporto accettabile, di 1
insegnante ogni 2 alunni con handicap, ai fini di una sufficiente qualità di
integrazione scolastica, dovranno essere nominati in deroga circa altri 11.000
insegnanti per le attività di sostegno.
Ciò è possibile in base al decreto sugli organici
per l'a.s. 2002/03, in particolare l'art. 9,25
IL FUTURO
DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA
Sino a circa 15 o 20 anni fa trovavano grande
spazio sulla stampa le notizie di genitori di
alunni non disabili che contestavano l'inclusione
nella classe di alunni disabili. Oggi questi episodi non esistono o quasi e
l'esclusione di un alunno disabile da una scuola, vietata dalla legge, fa
scandalo sui giornali.
Il Parlamento , il Governo - e la Magistratura -
sono sempre più impegnati a garantire la
migliore qualità dell'inclusione scolastica,
tramite norme e sentenze sempre più attente a questo problema, anche se si ha
l'impressione che ormai sia considerato un problema risolto e superato da
problemi più recenti, quali quello dell'ingresso nelle scuole comuni di
studenti provenienti dall'Africa, dall'Asia e dall'Est europeo, che ammontano a
140.000.
La vigilanza delle associazioni dei disabili e dei
loro familiari come pure quella dell'opinione pubblica è continua, perché
conquiste raggiunte possono essere perdute e si cerca di migliorare il livello
di qualità dell'inclusione. L'autonomia delle singole istituzioni scolastiche
che è stata definitivamente attuata offre rischi ed opportunità:
RISCHI, poiché le singole scuole autonome possono
comportarsi come aziende commerciali, che tendono a ridurre i costi (ma gli
alunni disabili costano) ed a stimolare la competizione per il successo
scolastico e nella vita.
OPPORTUNITÀ, poiché l'inclusione invece richiede la realizzazione di una cultura
di solidarietà, che riesce a dimostrare piano piano che gli alunni disabili
sono risorse per i compagni, giacché costringono gli insegnanti a
personalizzare tutti gli interventi didattici e che i compagni non disabili
sono una risorsa per i disabili, poiché li aiutano a crescere in autonomia e
socializzazione. Tutto ciò avviene se gli insegnanti sanno costruire rapporti
di comunicazione reciproca.
La riforma dell'autonomia scolastica ha puntato
proprio sull'individualizzazione dei progetti didattici e sulla flessibilità
dei gruppi di alunni che possono temporaneamente formare gruppi misti di alunni
di più classi, secondo le opportunità e le esigenze didattiche e di
sperimentazione.
L'esperienza che da quasi trenta anni si sta
attuando in Italia, fra molti successi e qualche insuccesso, ha costituito il
più forte fattore di innovazione e di cambiamento della scuola italiana, molto
lenta nel modificarsi. Ha inoltre costituito un forte fattore di cambiamento
sociale, poiché la presenza di alunni disabili, anche gravi, nella scuola, ha
abituato lentamente i compagni a considerare la loro presenza come cosa
naturale anche per le strade, sui treni, negli aerei, nelle piscine, nei
negozi, negli uffici e negli ambienti di lavoro; in una parola, nella società
non solo civile, ma anche ecclesiale i disabili ricevono nella chiesa cattolica
italiana, maggioritaria in Italia, i sacramenti coi coetanei non disabili,
partecipano alle attività ricreative delle comunità ecclesiali e cominciano
sempre più ad uscire dagli istituti speciali gestiti da sacerdoti e religiosi
per partecipare sia pur con qualche problema di comprensione, alla vita delle
comunità dei fedeli.
Il processo d'inclusione scolastica che è venuto
maturando in Italia, non è perfetto e non è esente da critiche: occorre una
seria impostazione dei contenuti dei corsi universitari di specializzazione
degli insegnanti per il sostengo didattico. Occorre una maggiore preparazione
di tutti gli insegnanti non specializzati, occorre un maggior impegno
finanziario e professionale degli enti locali; occorre una maggiore
collaborazione fra le istituzioni pubbliche e fra queste e le realtà della società
civile, come le organizzazioni di volontariato, le cooperative, le fondazioni,
le associazioni. Credo che ormai da tempo abbiamo abbandonato in Italia la fase
"ideologica" dell'inclusione; abbiamo abbracciato la scelta
dell'inclusione professionalmente realizzata; questa scelta però necessita
ancora di approfondimenti e soprattutto di verifiche di qualità. Abbiamo
avviato da quattro anni un'analisi critica sulla verifica di qualità che
dovrebbe portarci a confrontarci con gli errori fatti per superarli.
Quanto più la
società diviene complessa e globale, tanto più avverte la necessità del
confronto con altre esperienze, anche diverse, per rimettere in discussione i
modi di attuazione delle nostre scelte ed approfondire le ragioni di esse.
Salvatore
Nocera