Premessa

La buona integrazione è quella che permette di capire che non stiamo vivendo in presenza di una diversità come un incidente ma come una realtà. termine integrazione che nel senso più autentico si riferisce ad un processo per cui due o più elementi si compenetrano o si compensano reciprocamente: si rendono quindi integri, interi e completi. Applicato alle relazioni umane, questo processo presuppone che l'essere umano non è completo in sé, non è sufficiente, come un sistema chiuso, ma si realizza nel rapporto con gli altri. Quando si parla di integrazione, quindi, non possiamo esclusivamente riferirci al soggetto in situazione di handicap ma all'intera comunità.

Nell’anno scolastico 1997/98 gli alunni con disabilità inseriti nei vari ordini di scuola ammontavano, su un totale di 7.589.395 alunni, a 117.643 unità. Erano 10.045 nella scuola materna, 50.950 nelle elementari, 43.180 nelle scuole medie e 13.468 nelle secondarie superiori.

Tra gli iscritti alle scuole elementari, il tasso degli alunni in situazione di handicap sale all’1,86 per cento ed al 2,50 per cento nelle scuole medie, con una prevalenza di soggetti con insufficienze mentali. Nella fascia adolescenziale e dell'età adulta aumenta invece il peso delle disabilità fisiche che subiscono una forte impennata dopo i 15 anni per cause prevalentemente derivanti da incidenti sul lavoro, sulle strade, nella pratica sportiva e domestici. Circa 60.000 persone sotto i 65 anni si muovono su sedia a ruote. Nella terza età assumono invece sempre maggior rilievo gli esiti di malattie involutive e degenerative che determinano negli anziani alte percentuali di grave non autosufficienza, che cresce fino al 20 per cento oltre gli 80 anni, ed una larga diffusione di forme di cecità e sordità che supera il 15 per cento.  Il 15 per cento delle famiglie italiane è direttamente coinvolto nel fenomeno.

 

Integrazione scolastica iter legislativo

La scelta della piena integrazione scolastica è stata avviata, in Italia, all’inizio degli anni Settanta, prima in forma spontanea, poi dal legislatore e dal potere esecutivo. Oggi questa capillare esperienza interessa oltre 100.000 sezioni e classi comuni dei vari ordini e gradi di scuola e coinvolge quasi 59 mila docenti per il sostegno (alcune migliaia dei quali, tuttavia, non sono in possesso di una specializzazione). Inoltre, chiama in causa per legge Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e Aziende sanitarie locali ad assicurare, nei rispettivi compiti e ruoli, il supporto all’integrazione.

 

L'azione educativa si prefigge di favorire lo sviluppo della personalità umana: mezzi e contenuti scolastici devono pertanto considerarsi sempre ed in ogni caso strumenti rispetto al fine che è la crescita dell'alunno. Ciò vale per il bambino normodotato, ma vale, a maggior ragione, per il bambino con disabilità o svantaggiato che, più di ogni altro, ha diritto ad una scuola in cui siano assicurate le condizioni, culturali e psicologiche, per una crescita globale ed armoniosa.

 

L'obiettivo dell'apprendimento non può mai essere disatteso e tanto meno sostituito da una semplice socializzazione.  Mirare al raggiungimento di una reale integrazione e non ad un mero inserimento. La vera integrazione è un processo aperto di adattamento reciproco correlato con il riconoscimento e l'assunzione delle identità.

 

L'insieme di queste condizioni ha in primo luogo favorito l'avvio di un processo di inserimento nel sistema scolastico, prima in modo spontaneo, poi in modo sempre più diffuso e sistematico a partire dalla legge 517 del 1977 con l’istituzione degli insegnanti di sostegno, e, successivamente, con gli accordi di programma tra scuole ed enti locali.

 

Storia dell’handicap

Intorno alla metà  del  '700 si riscontra  un interessamento verso i minorati psichici, i quali non venivano più considerati indemoniati -come avveniva invece nel  Medioevo - ma venivano rinchiusi nei manicomi  in quanto ritenuti pericolosi per la società.

 

Una prima istituzione italiana a favore dei minorati si ha nel 1898 con la  "Lega dei fanciulli deficienti" promossa dal direttore del manicomio di Roma.

Nel 1900 sorge a Roma, diretta da Maria Montessori , la prima scuola Magistrale Ortofrenica, per la preparazione degli insegnanti; in seguito la riforma Gentile introdurrà, nell'ordinamento scolastico statale, l'istruzione obbligatoria per ciechi e sordomuti e le classi differenziate per i minorati psichici.

La scuola di stato continua, in ogni caso, ad ignorare il problema e tocca ai privati intervenire in favore dei portatori di handicap.

Nel 1908 sono istituite le prime classi di tipo differenziale; anche se di relativa consistenza, ciò testimonia un primo interesse per il problema dell’integrazione ed il superamento della tradizionale prospettiva caritatevole.

Nel 1923 nascono le prime scuole speciali per iniziativa degli enti comunali; successivamente tali scuole saranno assorbite dallo Stato con il regio Decreto n. 786/1933.

Il Regio Decreto n. 577/1928 ampliava l’assistenza scolastica, oltre ai ciechi e ai sordomuti, anche alle altre categorie di handicappati. Con il Regio Decreto n. 1297/1928  venivano fissati i criteri per l’avviamento degli handicappati alle classi differenziali e per la diversa durata dei corsi di studi elementari per alcune tipologie di handicappati.

Il principio dominante rimane, in ogni caso, quello di considerare l’individuo un minorato per il quale occorre intervenire in contesti “speciali” distinti e separati rispetto ai luoghi educativi dei cosiddetti “normodotati”.

 

L'inversione di tendenza inizia nel 1948 con la Carta Costituzionale in cui l'art. 34 recita: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita" e l'art. 38 aggiunge: "Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale".

La Carta fondamentale così recita "… E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese".

Siamo ancora alle affermazioni di principio. Infatti non si registrano particolari iniziative, salvo con la legge n. 1463 del 26 ottobre 1952, con la quale tutte le scuole speciali per ciechi create sulla base dei provvedimenti del 1923 saranno avocate allo Stato. In ogni caso, pur tra lentezze e ambiguità,  la “cultura costituzionale” riuscirà nei decenni successivi ad imporsi.


Con la legge n. 1859 del 31/12/1962 viene istituita la scuola media unica che, fondata sul principio dell'unicità dell'istruzione media inferiore, rappresenta un intervento legislativo ad alto potenziale innovativo in quanto "elimina gran parte degli elementi di discriminazione sociale tra gli alunni e favorisce l'omogeneizzazione tra i vari strati della popolazione". Tuttavia occorre attendere sino agli anni '70 perché si sancisca che l'istruzione dell'obbligo per i bambini handicappati debba venir impartita nelle classi comuni della scuola pubblica.

 

Agli inizi degli anni Settanta, si assiste a un radicale mutamento della politica scolastica verso le persone handicappate. Nel 1971, con la legge n. 118, si avvia il difficile iter per l'integrazione dei bambini handicappati nelle scuole comuni, ma ancora siamo lontani da una vera e propria ottica dell'integrazione;  bisogna, infatti, arrivare al 1974 per individuare un segnale più forte nella ricerca di una soluzione al complesso problema. Il nuovo quadro giuridico -istituzionale in campo scolastico si deve proprio ai  Decreti Delegati, i quali istituiscono gli organi collegiali al fine di "realizzare la partecipazione nella gestione della scuola,  dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale"; (D.P.R. 416, art. 1). 

Si deve aspettare la C.M. dell' 8/8/1975 n. 227 perché sia legalizzato l'inserimento degli alunni handicappati nella scuola. Inizia così un lungo travaglio della scuola per rendere possibile un'adeguata risposta ai bisogni e ai diritti del bambino.

Ciò presuppone in tutti la consapevolezza del valore della persona in quanto tale e la conseguente necessità di costruire un quadro di solidarietà attiva in cui tutti, anche quelli in situazione di gravità, potranno esprimere le qualità migliori di loro stessi.

 

Normativa italiana sull’handicap

In merito alla normativa italiana che riguarda l’handicap e, in particolare, il settore dell’educazione ed istruzione, possiamo sinteticamente identificare almeno quattro diverse “stagioni legislative” alle quali corrispondono altrettanti diversi approcci.

 

Dall’Unità d’Italia al 1923: periodo in cui si registra l’assenza dello stato nel campo della educazione speciale, mentre sono presenti alcuni interventi dei Comuni e dei privati.

 

Dal 1923 al 1971: con la “riforma Gentile” si registra un intervento dello Stato nel settore dell’educazione speciale. Si sussegue una serie di provvedimenti legislativi che riguardano le singole tipologie di handicap, in una lunga stagione che contempla provvedimenti specifici per ciechi, sordi e per gli invalidi in genere e del collocamento obbligatorio.

 

Dal 1971 al 1992: cioè dalla approvazione della Legge 30 marzo 1971, n. 118, la prima a sancire che di norma “l’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica”.

 

Dal 1992 in poi: con l’approvazione della legge-quadro sull’handicap e l’emanazione di successivi provvedimenti per la sua attuazione.

 

La C. M. 8 agosto 1975, n. 227-  Interventi a favore degli alunni handicappati. Di notevole importanza, quindi,  il documento della Commissione Falcucci, che afferma che l'inserimento degli alunni  handicappati, dalla scuola materna alla scuola media, si può attuare solo attraverso un nuovo modo di fare scuola, legato per altro "alla preparazione e all'aggiornamento degli insegnanti".

Inoltre, tale normativa chiama i docenti a delicati compiti di sperimentazione, di ricerca, di aggiornamento, di programmazione. 

I  tempi sono, così, maturi per l'elaborazione del primo testo legislativo in cui si parla di integrazione scolastica degli handicappati

 

La legge 4 agosto 1977, n. 517: In particolare, l’art. 7 di questa legge fondamentale afferma in modo incontrovertibile che:

“ …… sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali”.  Inoltre, riporta che : “……. devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio – psico - pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale”.

L’ultimo comma dell’articolo afferma: “……. Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite”.

La legge, quindi,  al fine di “agevolare l'attuazione del diritto allo studio e alla promozione della piena formazione della personalità degli alunni" - introduce  "forme particolari di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione di docenti  in possesso di particolari titoli di specializzazione". Inoltre la legge abolisce le classi differenziali e determina che le classi nelle quali vengono inseriti i portatori di handicap devono essere costituite con un massimo di venti alunni.

 

Sentenza della Corte Costituzionale N° 215 del 3/6/87: Questa sentenza ha di fatto imposto di assicurare la frequenza alla scuola superiore ai portatori di handicap.

Il momento più alto della lunga stagione normativa è dovuto alla sentenza n. 215/1987 della Corte Costituzionale, vera "Magna Charta" dell'integrazione scolastica in Italia. Ricorda il giudice costituzionale che "è ormai superata in sede scientifica la concezione di una radicale irrecuperabilità degli handicappati" e che non è possibile "assumere come insuperabili gli ostacoli che è invece doveroso tentare di eliminare, o almeno attenuare, [dando] per dimostrato ciò che va concretamente verificato e sperimentato". E argomenta: "L'inserimento e l'integrazione nella scuola hanno fondamentale importanza al fine di favorire il recupero; insieme alle pratiche di cura e riabilitazione, al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero e di superamento dell'emarginazione.

 

La legge-quadro sull'handicap n. 104/1992, che all'art. 12, comma 4, recita: "L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.                                    

la legge-quadro sull'handicap (L. 104/92) superando una legislazione frammentaria e settoriale, ha evidenziato la profonda trasformazione culturale sviluppatasi nel contesto sociale e politico e sino ad allora non pienamente esplicitata. La legge 104/92 ha stabilito l’attuazione di una serie d’interventi e di servizi in vari ambiti del contesto sociale in cui il disabile vive o con cui viene a contatto nel corso della vita: a partire dai servizi di prevenzione e diagnosi precoce, di cura, di assistenza e di riabilitazione, a quelli relativi all’integrazione scolastica, alla formazione professionale e permanente, a quelli sull’inserimento lavorativo (o meglio, come recita la legge 68/99, il “collocamento mirato”), al tempo libero e alla partecipazione sociale, al contesto familiare.

Alla legge-quadro hanno fatto seguito numerosi interventi a livello territoriale e, in particolar modo, a livello regionale attraverso la emanazione di leggi di settore attuative del dettato della legge n. 104.

Dando attuazione all'art. 1  della legge n. 162 del 1998  "Modifiche alla legge n. 104/92, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" è stata organizzata a Roma, dal 16 al 18 dicembre 1999, la prima Conferenza nazionale sulle politiche per l'handicap.  La partecipazione di rappresentanti del Governo, delle istituzioni e servizi pubblici competenti in materia, delle associazioni di disabili e dei familiari ma anche delle più importanti organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, ha favorito un confronto ad alto livello portando all'elaborazione di concrete indicazioni di lavoro.

 

La "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (L. 104/92) è venuta a mettere ordine nel settore normativo della disabilità ed ha dato impulso al legislatore regionale e alla pubblica amministrazione locale.

Nella Parte III della legge-quadro sull’handicap, sono compresi gli artt. 12 (<Diritto alla educazione e alla istruzione>), 13 (<Integrazione scolastica>), 14 (<Modalità di attuazione dell’integrazione>), 15 (<Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica>), 16 (<Valutazione del rendimento e prove d’esame>) e 17 (<Formazione professionale>).

Gli articoli che riguardano direttamente la scuola (12-16) mirano a dare dignità legislativa a molte disposizioni amministrative introdotte nel passato in maniera disorganica e occasionale. Inoltre l'integrazione  scolastica è supportata da tale legge, fermo restando quanto previsto dalla legge 360 dell'11-05-76 e dalla legge 517 del 4-8-77, da una serie di strumenti didattico - organizzativi che servono a rendere più efficace l'opera della scuola.

Una delle più rilevanti innovazioni introdotte della Legge 104 è l'esortazione ad una più stretta collaborazione fra i servizi scolastici, quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali ricreativi e sportivi per offrire un miglior supporto al processo di integrazione degli alunni disabili; tutto ciò è specificato negli Accordi di Programma che  esamineremo in seguito.

Educare quindi significa portare un "aiuto" allo sviluppo totale ed integrato della personalità di ognuno. E per fare ciò bisogna agire su tutte le dimensioni, le aree, le funzioni e sulla loro dinamica interazione, in modo che ciascuno raggiunga il massimo livello consentitogli dalle proprie condizioni genetiche.

 

Già la L. 833/78 (“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”) aveva attribuito le competenze della prevenzione e della riabilitazione dell'handicap alle Unità Sanitarie Locali. Ad esse aveva affidato il compito di provvedere all'inserimento scolastico e lavorativo delle persone con disabilità, coniugando tutto ciò con l’aspetto socializzante. Tale legge riconosceva a quest'ultime il diritto a prestazioni adeguate e prevedeva iniziative per aiutare le famiglie delle persone con disabilità.

 

 Con la Legge 20 gennaio 1999, n. 9, si sono attuate "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione", all’art. 1. (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione) e l’art.  4 riporta che:  < 1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita.>.  Comunque in sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale.

Con questa legge, mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.  In particolare, per gli alunni portatori di handicap l’art. 9 recita:  <Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge>.

A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico e educativo svolto e le competenze acquisite.

 

Diritto all'educazione ed all'istruzione

Il TU il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a detta degli esperti si tratta di un Testo Unico non di tipo meramente <compilativo o ricognitivo> ma un vero e proprio Testo Unico di tipo legislativo, riprende e perfeziona quanto precedentemente disposto dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971, art. 28, comma 2, la prima a stabilire che, per gli alunni in situazione di handicap, <l’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classe normali della scuola pubblica>.

In particolare l’art. 314 in merito al diritto all'educazione ed all'istruzione recita testualmente: < 1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap >.

 

Studenti disabili iscritti all'Università

Con la legge 28 gennaio 1999, n. 17  si è integrata e modificata la legge - quadro 5 febbraio 1992, n. 104. Con questa legge agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici. Sono previste attività di supporto di appositi servizi di tutorato specializzato.

Il trattamento individualizzato in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato. E' consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di “tutorato specializzato". Inoltre, le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo".

 

Gruppi per l'integrazione scolastica

Gruppo operativo interprofessionale. Per ogni alunno in situazione di handicap opera collegialmente il Gruppo operativo interprofessionale previsto dalla C.M. 258/83. Esso è costituito dal Dirigente scolastico, dagli insegnanti che seguono l’alunno (curricolari e di sostegno) dagli operatori delle Unità Multidisciplinare della ASL e dagli  operatori dell’area educativo assistenziale e/o tecnico dell’Ente Locale. Il Gruppo formula il P.D.F. ed il P.E.P., le sue verifiche ed i suoi adeguamenti anche con la partecipazione delle famiglie.

 

Gruppo di lavoro di circolo o di istituto.  Presso ogni Circolo didattico o Istituto è costituito il Gruppo di Lavoro previsto dall’art. 15, comma 2 della Legge 104/92, con il compito di stimolare e coordinare i progetti e le azioni positive messe in atto da ogni unità scolastica per favorire l’integrazione. Esso è composto di norma, da: Dirigente scolastico, che lo presiede;  rappresentante delle U.M. della ASL; rappresentante dell’Ente Locale; rappresentante dei docenti curricolari;  rappresentante dei docenti di sostegno;  rappresentante degli studenti (per le scuole medie di II grado);  rappresentante dei genitori degli alunni con handicap (o eventualmente dalle loro Associazioni, da loro stessi indicato); rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio di Circolo  o di Istituto.

Il Gruppo si riunisce almeno tre volte l’anno: prima dell’inizio delle lezioni, per la messa a regime delle risorse; a novembre, per una prima verifica; in aprile, per un consuntivo degli interventi e per una previsione di massima dei bisogni e delle risorse per l’anno scolastico successivo.

Spetta al Gruppo di Lavoro di Circolo didattico o di  Istituto l’elaborazione di un verbale da trasmettere al G.L.I.P. del Provveditorato agli Studi dal quale risultino proposte per la determinazione dell’organico di sostegno da assegnare per il successivo anno scolastico, nonché la predisposizione di progetti per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap che motivino l’eventuale richiesta di personale docente di sostegno in deroga al rapporto 1:138.

 

Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali (G.L.I.P).  L'art. 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, istituisce gruppi di lavoro interistituzionali presso l'ufficio scolastico provinciale. Questi gruppi sono concepiti come una struttura promozionale, connotata in termini di elevata competenza professionale e di interistituzionalità.

Non è, quindi, un organo di gestione amministrativa o una semplice commissione di studio, ma un gruppo tecnico, i cui componenti sono rappresentativi del mondo della Scuola, degli Enti locali, delle Aziende A.S.L., delle Associazioni di persone in situazione di handicap e dei loro familiari; i componenti sono designati in qualità di esperti con accreditate competenze sul versante giuridico -amministrativo o su quello psico - pedagogico o su quello diagnostico - riabilitativo.

 

Il Gruppo di lavoro handicap provinciale (G.L.H.P.) trova la giustificazione normativa nella C.M. 227/75, nella  C.M. 216/77 e nel D.M. 122/94 art. 7 e si caratterizza come Gruppo istituzionale - tecnico - professionale con funzione consultiva nei confronti dell'Ufficio Scolastico.

 

Gli Accordi di Programma

A partire dagli anni Settanta sono stati effettuati diversi passi in avanti per favorire l'integrazione dei disabili, soprattutto in ambito scolastico. E' cresciuta la sensibilità dell'opinione pubblica, è migliorata la preparazione specifica degli operatori scolastici e non, sono state varate norme di garanzia e di tutela. E' mancata però un incisiva azione di coordinamento, volta a stabilire una rete di  collegamenti, ed i progressi, se pur realizzati in ciascun ambito, non hanno garantito una protezione adeguata alla persona in difficoltà. La costituzione di molteplici gruppi interistituzionali ha favorito la consapevolezza dell'opportunità e della necessità di un raccordo e la Legge-Quadro prevede la stipula di intese o accordi di programma a vari livelli.

La nuova fase dovrà essere caratterizzata dal recupero di un'azione organica che coinvolga in maniera sistematica le famiglie, gli Enti, gli operatori dei vari settori, per favorire il benessere complessivo delle  persone affette da minorazioni. Si può quindi affermare che l'integrazione del disabile passa per l'interazione dei servizi.

 

La disabilità è un problema sociale complesso che può essere correttamente  ed efficacemente affrontato solo con interventi contestuali da parte delle istituzioni che se ne occupano a vario titolo: gli Enti Locali (Comune, Provincia, Regione) per l'aspetto assistenziale; l'ASL per l'aspetto diagnostico e terapeutico; la Scuola per l'aspetto formativo e didattico.

 

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 24.02.1994 stabilisce, dunque, che l’individuazione dell’alunno come persona con disabilità è compito del personale specialistico dell’ASL (psicologo o neuropsichiatra infantile del servizio età evolutiva). Le stesse ASL devono assicurare l’intervento medico - cognitivo sull’alunno con handicap, che si articola nella compilazione di:

-  Diagnosi Funzionale  (DF)

-  Profilo dinamico funzionale  (PDF)

-  Piano educativo individualizzato  (PEI)

 

Diagnosi funzionale

Per diagnosi funzionale s’intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

Composizione. Alla diagnosi funzionale provvede l'Unità Multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali.

Elementi clinici. Si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Per diagnosi funzionale si intende, dunque, la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in “situazione di handicap” ed alla diagnosi funzionale provvedono i professionisti dell’Unità Multidisciplinare del Distretto territorialmente competente. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto disabile, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili.

Elementi psico-sociali.  Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:  - dati anagrafici del soggetto; - dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).

Accertamenti. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:

1) Anamnesi fisiologica e patologica: prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni, alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;

2) Diagnosi clinica: redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione naturale.

3) Potenzialità registrabili: la diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:

-         cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;

-         affettivo - relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;

-          linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;

-         sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto; 

-         motorio - prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;

-         neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale; 

-         autonomia personale e sociale.

 

Profilo dinamico funzionale

Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è un atto successivo alla diagnosi funzionale e indica, dopo un primo periodo di inserimento scolastico e sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed  affettive dell'alunno  e  pone  in   rilievo sia  le difficoltà  di  apprendimento  conseguenti alla situazione  di handicap e le possibilità di recupero,   sia le  capacità possedute  che devono  essere  sostenute,   sollecitate e  progressivamente rafforzate  e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona con disabilità.   Quindi, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).

Redazione. Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'Unità Multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

Livelli di risposta.  Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

Verifiche.  All’ elaborazione  del  profilo  dinamico-funzionale seguono verifiche per  controllare  gli  effetti  dei  diversi  interventi  e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

Aggiornamento. Il   profilo  dinamico-funzionale  e'  aggiornato  a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della  scuola  media  e  durante  il  corso  di  istruzione secondaria superiore.

Parametri. Il profilo dinamico funzionale deve comprende necessariamente: - descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività; - analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:

-         cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.), alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;

-         affettivo - relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;

-         comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;

-         linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;

 

Piano educativo individualizzato

Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

Redazione. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

Progetti didattico - educativi. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico -educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992. Il P.E.I. è redatto dagli stessi soggetti che elaborano il .profilo dinamico funzionale. 

Interventi propositivi. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico - scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili. Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) è, dunque, il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione.

 

L'esame di Stato per allievi in situazione di handicap
L’esame di Stato ha come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (Art. 1 della legge 10.12.97 n. 425); esso, pertanto, anche per i candidati in situazione di handicap, deve costituire l’occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. Sono da rifiutare, da parte della Commissione, sia l’atteggiamento paternalistico (non si chiedono regali) sia quello intransigente (nella valutazione degli alunni handicappati talora si è più severi che nella valutazione degli alunni normodotati).

 

Consiglio di classe

Per gli alunni in situazione di handicap il Consiglio di classe deve in primo luogo approntare la stessa documentazione necessaria per la generalità della classe.  E’ molto importante concordare con l’alunno handicappato la modalità delle prove da sostenere nel corso dell’esame di Stato. La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione dell’alunno con handicap.

 

Commissione

 La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la Commissione decida in senso contrario al Consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione.

 

 

I candidati in situazione di handicap

Parere del Consiglio di Stato n. 348/91 Il parere del Consiglio di Stato  non entra nel merito di che cosa sono le prove equipollenti, ma afferma che lo "Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite". Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da "chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo". 

 

Prove equipollenti

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame.


Tempi più lunghi per le prove d’esame

Secondo l’Art. 16 della l. 104/74 ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove d’esame. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

 

Presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione

Le prove dell’esame di Stato devono essere svolte secondo modalità omogenee rispetto a quelle svolte durante l’anno scolastico, poiché il candidato deve essere messo nelle migliori condizioni psicofisiche.

Questo vale anche per l’assistenza che deve essere intesa come assistenza per l’autonomia personale, come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un "linguaggio" accessibile, ecc.) cioè come  assistenza per la comunicazione nel senso più generale.

                                                                         

Certificazioni di crediti formativi

Circolare Ministeriale 20 luglio 2001, n. 125: Le disposizioni vigenti in materia di scrutini nelle scuole secondarie superiori prevedono il rilascio di certificazioni di crediti formativi agli alunni in situazione di handicap che non conseguono il titolo di studio avente valore legale.

 

D.P.R. n. 323 del 23.7.1998: Il regolamento, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, stabilisce che "qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi" .

 

O.M. n. 90 del 21 maggio 2001:  Questa circolare, prevede che gli alunni disabili, valutati in modo differenziato, possono "partecipare agli esami di qualifica professionale e di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate alla attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire un credito formativo spendibile nella frequenza dei corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. La certificazione, come crediti formativi dei percorsi differenziati degli alunni disabili, è in funzione della necessità di agevolare la frequenza dei sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo pubblico.

 

Dott.ssa Pieretti Francesca.