Relazione  sul diritto agli studio universitario per i portatori di handicap secondo la legge 28/01/1999 n. 17 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/04/2001

 

A cura della Dott.ssa Pieretti Francesca

 

La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate legge n. 104 del 1992 è venuta a mettere ordine nel settore normativo della disabilità e ha dato impulso al legislatore regionale e alle pubbliche amministrazioni locali.

Questa legge dedica ampio spazio al diritto allo studio, aprendo la strada al legislatore per ulteriori normative che favoriscano l’accesso a studi universitari.

Nella legge sopra indicata gli articoli 12 (diritto all’educazione e all’istruzione), art. 13 (integrazione scolastica), art. 14 (modalità di attuazione dell’integrazione), art. 15 (gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica), art. 16 (valutazione dei rendimenti e prove d’esame), art. 17 (formazione professionale); danno delle indicazioni più precise su un diritto molte volte negato al portatore di handicap.

Frequentare un corso universitario è cosa impegnativa per chiunque, tanto più per un ragazzo disabile diventa decisamente difficoltoso, in quanto, generalmente le lezioni universitarie non si tengono tutte nella stessa aula, ma ci si deve spostare spesso e talora anche in un diverso edificio, lo stesso vale per le biblioteche, le segreterie spesso non sono accessibili per chi si sposta con una sedia a ruote, ecc.

 

La legge 28/01/1999 n. 17 integra la legge quadro in quanto agli studenti portatori di handicap iscritti all’università  in quanto sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore di studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l’ausilio del servizio di tutorato. E’ consentito altresì sia l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

 

Inoltre, le università con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo.

 

La legge 02/12/1991 n. 390, all’art. 3, sottolinea le funzioni dello Stato, Regioni, e università in materia di diritto allo studio. Allo Stato spettano l’indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, mentre le Regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.

Le università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. Naturalmente fra le istituzioni chiamate in campo per l’attuazione del diritto agli studi universitari deve esserci collaborazione per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e a tale scopo vengono stipulati accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.

 

Le disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4, della legge 02/12/1991, n. 390, sono indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/04/2001.

 

Per servizi e interventi non destinati alla generalità degli studenti, le prestazioni sociali agevolate si intendono le borse di studio erogate dalle università agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, i servizi abitativi, dei contributi per la partecipazione degli studenti universitari italiani a programmi di studio che prevedano la mobilità internazionale. In buona sostanza alcune indicazioni a cui le Regioni si debbano attenere in fase di propria produzione normativa.

 

Le università statali esonerano totalmente dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta del 66%.

 

Nell’art. 14, del decreto 2001, si sottolinea l’importanza dell’informazione (per i portatori di handicap), che deve orientare lo studente nei percorsi formativi universitari, ai servizi e alle risorse disponibili e alle relative modalità di accesso.

 

Nel caso degli studenti in situazione di handicap le Regioni, le Province autonome e le università per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono a definire particolari criteri di determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro accesso ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto.

Nonostante le diverse normative in favore del diritto allo studio universitario non in tutti gli atenei tale diritto viene rispettato. Sinteticamente significa che il disabile ha dei diritti, ma spesso non vengono concessi, e la domanda che viene da porsi: -) Prima i doveri dei disabili a reagire o prima il dovere del legislatore a far rispettare le norme?

 

Dott.ssa Pieretti Francesca