Relazione sul diritto agli studio universitario per i
portatori di handicap secondo la legge 28/01/1999 n. 17 e il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/04/2001
A cura della Dott.ssa Pieretti Francesca
La legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate legge n. 104 del
1992 è venuta a mettere ordine nel settore normativo della disabilità e ha dato
impulso al legislatore regionale e alle pubbliche amministrazioni locali.
Questa legge dedica ampio spazio al diritto
allo studio, aprendo la strada al legislatore per ulteriori normative che
favoriscano l’accesso a studi universitari.
Nella legge sopra indicata gli articoli 12 (diritto
all’educazione e all’istruzione), art. 13 (integrazione scolastica), art. 14 (modalità
di attuazione dell’integrazione), art. 15 (gruppo di lavoro per l’integrazione
scolastica), art. 16 (valutazione dei rendimenti e prove d’esame), art. 17 (formazione
professionale); danno delle indicazioni più precise su un diritto molte volte
negato al portatore di handicap.
Frequentare un corso universitario è cosa
impegnativa per chiunque, tanto più per un ragazzo disabile diventa decisamente
difficoltoso, in quanto, generalmente le lezioni universitarie non si tengono
tutte nella stessa aula, ma ci si deve spostare spesso e talora anche in un
diverso edificio, lo stesso vale per le biblioteche, le segreterie spesso non
sono accessibili per chi si sposta con una sedia a ruote, ecc.
La legge 28/01/1999 n. 17 integra la legge
quadro in quanto agli studenti portatori di handicap iscritti all’università in quanto sono garantiti sussidi tecnici e
didattici specifici. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4
in favore di studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami
universitari previa intesa con il docente della materia e con l’ausilio del
servizio di tutorato. E’ consentito altresì sia l’impiego di specifici mezzi
tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere
prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
Inoltre, le università con proprie
disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di
coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione
nell’ambito dell’ateneo.
La legge 02/12/1991 n. 390, all’art. 3, sottolinea
le funzioni dello Stato, Regioni, e università in materia di diritto allo
studio. Allo Stato spettano l’indirizzo, il coordinamento e la programmazione
degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, mentre le Regioni
attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.
Le università organizzano i propri servizi,
compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e
proficuo lo studio universitario. Naturalmente fra le istituzioni chiamate in
campo per l’attuazione del diritto agli studi universitari deve esserci
collaborazione per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e a
tale scopo vengono stipulati accordi e convenzioni per la realizzazione di
specifiche attività.
Le disposizioni per l’uniformità di
trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4, della
legge 02/12/1991, n. 390, sono indicate nel Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 09/04/2001.
Per servizi e interventi non destinati alla
generalità degli studenti, le prestazioni sociali agevolate si intendono le
borse di studio erogate dalle università agli studenti capaci e meritevoli privi
di mezzi, i servizi abitativi, dei contributi per la partecipazione degli
studenti universitari italiani a programmi di studio che prevedano la mobilità
internazionale. In buona sostanza alcune indicazioni a cui le Regioni si
debbano attenere in fase di propria produzione normativa.
Le università statali esonerano totalmente
dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, gli studenti in
situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta del 66%.
Nell’art. 14, del decreto 2001, si
sottolinea l’importanza dell’informazione (per i portatori di handicap), che
deve orientare lo studente nei percorsi formativi universitari, ai servizi e
alle risorse disponibili e alle relative modalità di accesso.
Nel caso degli studenti in situazione di handicap
le Regioni, le Province autonome e le università per gli interventi di
rispettiva competenza, provvedono a definire particolari criteri di
determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro accesso
ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto.
Nonostante le diverse normative in favore
del diritto allo studio universitario non in tutti gli atenei tale diritto
viene rispettato. Sinteticamente significa che il disabile ha dei diritti, ma
spesso non vengono concessi, e la domanda che viene da porsi: -) Prima i doveri
dei disabili a reagire o prima il dovere del legislatore a far rispettare le
norme?
Dott.ssa Pieretti Francesca