L’inserimento e l’integrazione sono un traguardo raggiunto?

 

Il termine emarginazione non esiste in alcuni dizionari, in altri l'uso di esso è sconsigliato. Si tratta, infatti, di una parola entrata relativamente da poco nell'uso corrente, diciamo più o meno da una decina d'anni; dal periodo seguente "il miracolo economico" italiano, quando ci si rese conto che di questo avevano beneficiato soltanto alcuni gruppi sociali, mentre altri erano rimasti esclusi.

Esclusi, comunque, non solo dalla fruizione di beni economici, ma anche dai più importanti valori umani, come la solidarietà, la comprensione, l'assistenza, ma soprattutto il diritto alla parità e alla giustizia.

Il problema dell'emarginazione ha sempre accompagnato le vicende della società umana. A partire dal secolo scorso, con l'evolversi e l'affermarsi della classe operaia e soprattutto con l'affermarsi del valore universale dell'uguaglianza, l'emarginazione assume una fisionomia diversa. Su questa linea si arriva alla promulgazione della Carta dei Diritti dell'Uomo (1948), ma non si può certo dire che la discriminazione, pur espressa in forme meno manifeste, sia venuta a mancare.

Certo, grazie al tipo di intervento sociale, comune a tutti gli stati europei, denominato Welfare State e nonostante le sue applicazioni parziali, vengono assicurate a tutti le condizioni fondamentali di vita (salute, scuola, pensione). Non viene meno, però, l'emarginazione, che si trasferisce a comunità isolate e a fasce di persone più "deboli", per le quali non è facile utilizzare i servizi di tutti; oppure succede che esse si trovino in situazioni economiche e socio - politiche marginali.

Mentre in passato l'accento era posto soprattutto sui pregiudizi di tipo etico e religioso, oggi possiamo definire l'emarginazione come l'esclusione oggettiva dai centri di potere di un sistema sociale e dalla distribuzione dei beni che questo produce.

 

Possiamo individuare tre tipi di emarginazione.

La prima è quella “socio – culturale”. Essa viene causata dalla "particolare frattura tra l'identità sociale virtuale e l'identità sociale attualizzata". In pratica le attese culturali delle persone, relative alla cosiddetta normalità, vengono a scontrarsi con alcune realtà che non conoscono e quindi non comprendono, portando così a un declassamento del "diverso" a un livello inferiore. Si tratta della cosiddetta paura del diverso. Vittime di questo tipo di emarginazione sono i portatori di handicap, i tossicodipendenti, gli ex carcerati e le persone appartenenti a religioni e "razze" diverse.

Un altro tipo di emarginazione è quello “economico-politico”, senz'altro il più diffuso, ovvero la povertà. Oggi circa i tre quarti della popolazione mondiale vivono in uno stato di sottosviluppo. Non a caso si parla di emarginazione internazionale causata da un passato recente, da un ambiente fisico e da una situazione politica ed economica particolare.

Presente con effetto rafforzativo, in molti casi rientranti nei due tipi precedenti, è l'autoemarginazione. Il soggetto in quanto emarginato non riesce ad accettarsi e può arrivare all'autodisprezzo. Nei casi migliori lo "stigma" suscita desideri di rivalsa o atteggiamenti vittimistici.

 

Dopo anni di lotte da parte delle associazioni di categoria, viene garantito almeno giuridicamente l'inserimento scolastico; esistono leggi per tutelare il diritto al lavoro degli handicappati, ma si tratta di una storia infinita.

Lo schema culturale discriminante prevalente sembra essere il lavoro. Così, chi non è in grado, o meglio non viene messo in grado di produrre, viene messo ai margini della società.

L'iter integrativo di un disabile è costellato da ostacoli, il principale è quello di accedere con grandi difficoltà ai cosiddetti "agenti della socializzazione". Con questo termine ci si riferisce ai gruppi o ai contesti all'interno dei quali avvengono significativi processi di socializzazione. In tutte le culture il più importante di tali agenti è la famiglia, e logicamente nel corso della vita dell'individuo entrano in gioco altri fattori di questo tipo.

Se la famiglia, intesa come agente della socializzazione, è importante per tutti gli individui, lo è a maggior ragione per il disabile. Infatti, solo se verrà accettato come elemento attivo all'interno del gruppo famigliare, il soggetto svilupperà quegli stimoli, indispensabili, per affrontare la vita al di fuori.

Se l'educazione ricevuta è stata corretta, il ragazzo avrà maggiori possibilità di integrazione nel cosiddetto gruppo dei pari, consistenti in un gruppo di persone avente la stessa età e legati da un vincolo di amicizia.

La scuola svolge in questo un ruolo fondamentale. Purtroppo però anche se le leggi garantiscono l'inserimento scolastico, molto resta da fare per l'integrazione. Infatti non basta mettere un bambino disabile, insieme ad altri bambini, all'interno della stessa stanza, perché questo venga integrato nella classe. La disabilità non è soltanto motoria, esistono persone che hanno difficoltà nel parlare, che hanno handicap psichici, ma che hanno diritto ugualmente a ricevere un'istruzione adeguata o per lo meno ad essere integrati nella società. Occorrono quindi strutture idonee, insegnanti preparati correttamente e i giusti ausili.

L'impegno deve essere di tutti, ma principalmente dello Stato; solo in questo modo si potrà evitare a questi soggetti di cadere nella trappola di cui ho parlato in precedenza e che è l'autoemarginazione.

 

 

 

 

 

 

 

La scolarizzazione coincide con un momento importante nello sviluppo di un bambino: imparare a far parte di un gruppo ed apprendere da figure diverse dai propri familiari. Questo non è sempre vero per un bambino con handicap, soprattutto se le sue difficoltà sono molteplici e gravi. Il rapporto educativo che spesso gli viene proposto è a due ed è un rapporto caratterizzato da un adulto, che valuta e dà indicazioni sulla corretta procedura da svolgere per risolvere un compito, ed un bambino che, laddove è possibile, esegue. Spesso si dimentica che un bambino con handicap impara da esperienze gratificanti, dal gioco e, soprattutto, dalla relazione con i suoi coetanei. Ma perché è così importante l'apprendimento in gruppo? "L’handicappato entra all’interno della classe con una diagnosi, ma questo non è né integrazione né inserimento, si chiama "medicalizzazione". La pedagogia purtroppo è fuori moda, perché è in ribasso la visione educativa della persona, mentre sta avanzando la medicalizzazione dei bisogni educativi.

 

Molti studiosi hanno iniziato un’analisi della pedagogia intorno agli anni ’30, distinguendo tra “funzioni mentali elementari” e “funzioni mentali superiori”: le prime dipendono dai sensi, le seconde dalla socializzazione). Uno dei maggiori errori della medicalizzazione è stato quello di affrontare l’educazione, specie degli alunni con handicap gravi e gravissimi, sugli elementi elementari: si fa contare il disabile fino a 10, gli si fa distinguere una superficie colorata, ma questo è estremamente riduttivo, perché è sollecitato solo da stimolazioni sensoriali, quindi le capacità intellettive non potranno progredire. Abbiamo degli strumenti scientifici che giustificano fino in fondo l’integrazione in classe. E' essenziale chiarire cosa si propone di offrire la scuola attuale ai nostri figli con handicap. Se pensa che l'handicappato di per se non può essere una risorsa per il paese e che, come cittadino italiano, sarà solo in grado di pesare sul bilancio dello Stato attraverso le contribuzioni solidali…allora la scuola attuale è perfetta per questa teoria. Se invece si pensa ad un bambino con handicap come ad una persona che ha in se certamente dei limiti ma anche delle potenzialità per superare quei limiti ed offrire, anche se in minima parte, un contributo alla società… allora l’integrazione non può esser considerata come un banale inserimento tra "normali". Questo vale a maggior ragione per i bambini con handicap più gravi: la situazione di gravità non può essere considerata irreversibile, specie nel corso dell’età evolutiva.

L’insegnante specializzato viene generalmente definito "insegnante di sostegno" e nella mentalità comune è colui che si occupa "di un bambino o di una bambina" detto/a "handicappato/a".
Pochi forse sanno che, in realtà, questo insegnante ha percorso un iter formativo particolare per poter operare all’interno della scuola con competenza e professionalità.

La storia del processo di integrazione, con inserimento nelle classi comuni di alunni "diversamente abili", coloro che venivano posti al "confino", raggiunge un punto molto importante con la Legge quadro 104 del 1992. Con questa norma si cerca di dare un po’ di ordine a tutte le leggi, i decreti, le sentenze, a tutti quegli atti che in qualche modo avevano detto la loro in questo ambito. E sappiamo bene quanto bisogno di chiarezza c’era e siamo tutt’oggi consapevoli di quanto bisogno di chiarezza ci sia ancora.

All’interno di questo provvedimento legislativo sono sancite, o meglio garantite, "attività didattiche di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati". E la stessa legge determina i percorsi formativi che consentano all’insegnante di acquisire un’adeguata formazione. Al Ministero dell’istruzione, infine, viene demandato il compito di provvedere "alla formazione e all’aggiornamento del personale docente per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica" degli alunni diversamente abili.
Questo progetto che risponde in pieno ai contenuti di alto valore sanciti nella nostra Costituzione (vedi articoli 2 e 3, oltre all’art. 34), e che rappresenta per l’intera comunità umana un modello di grande civiltà.

Tuttavia, la normativa in vigore, pur essendo fra le più evolute a livello europeo, presenta ancora molte ombre. Proviamo ad elencarne alcune:

 

PERCORSO FORMATIVO: non è assolutamente chiaro quale debba essere il percorso formativo che prepari in modo adeguato e "uguale" l’insegnante specializzato.

Fra i percorsi attuati, infatti, possiamo trovare:
a) Corsi di 400 ore aggiuntive dei percorsi SSIS, per i laureati della scuola secondaria,
b) Corsi di 400 ore aggiuntive del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, per gli insegnanti della scuola elementare e materna,
c) Corsi di circa 1200 ore (ex D.I. 460/98 ex D.P.R. 970/75) rivolti agli insegnanti abilitati e non, delle scuole di ogni ordine e grado, attualmente non più attivi,
d) Corsi di 800 ore, rivolti ai docenti abilitati e laureati della scuola secondaria,
e) Corsi a moduli di tre anni, rivolti ai docenti in ruolo, promossi dai C.S.A. territoriali, per la scuola primaria e secondaria,
f) Corsi di un monte complessivo di ore ridotti, per i docenti in esubero o perdenti posto
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FORMAZIONE PROFESSIONALE: la professionalità del docente specializzato viene quindi demandata a corsi sempre differenti sia nella strutturazione, sia nei contenuti: ne è testimonianza il fatto che negli ultimi tre anni sono stati indetti Corsi di Specializzazione di circa 1200 ore, di 800 ore e di 400 ore, oltre quelli attivati dai Provveditorati (attuali CSA) in moduli triennali. Percorsi diversi, dunque, come se la professione del docente specializzato fosse un "optional", un’attività residuale rispetto alla formazione dell’insegnante in genere e pertanto a discrezione di questo o quel Ministro.

 

CONTINUITA’ EDUCATIVO-DIDATTICA: le modalità di accesso alle varie Graduatorie non garantiscono la continuità educativo - didattica nell’assegnazione dei docenti alle classi ove sono iscritti alunni diversamente abili. Per dirla in termini più concreti: un insegnante specializzato che lo scorso anno ha prestato per es. il suo servizio in una prima elementare per tutto l’anno, non è detto che l’anno successivo si trovi ad operare nella classe seconda, come sarebbe logico: questo perché l’insegnante, durante le fasi di assegnazione delle sedi, può essere stato "scavalcato" da un altro insegnante con maggiore punteggio che abbia chiesto di essere assegnato a quella scuola.

 

Altro punto oscuro: RAPPORTO numerico FRA INSEGNANTI DI SOSTEGNO E ALUNNI, è questo un rapporto che varia in maniera peggiorativa all’approvazione di ogni finanziaria, in base al principio del risparmio. Se fino a ieri il rapporto era 1:138, sembra che dal prossimo anno potrebbe essere addirittura di 1:145 a livello provinciale). Questo fatto comporterebbe una riduzione drastica del numero di ore di presenza degli insegnanti di sostegno nella singola classe.
Quello della formazione e del percorso formativo, elemento di professionalità e di competenza, rappresenta un punto cardine del processo di integrazione, così come altri fondamentali, quali la continuità educativo - didattica e il rapporto fra insegnanti e alunni. Questi argomenti richiedono una particolare attenzione, non possono essere liquidati in modo semplicistico. Non si può pensare che la formazione del docente specializzato non comprenda un percorso chiaro e definito.

 

Con l'ultima legge finanziaria abbiamo avuto un taglio del 40% dei “fuori ruolo”, dunque dei posti di sostegno in deroga e il 20% dei collaboratori scolastici, ovvero coloro che dovrebbero, tra l'altro, assicurare l'assistenza di base agli alunni disabili. A causa del ridimensionamento dell'organico di sostegno, rischia di saltare anche il rapporto di 1 a 138 tra docente e alunni della provincia; l'ipotesi più inevitabile, che è destinata a diventare ufficiale, è che si ritorni al rapporto di 1 a 145.

L'articolo 35 della Finanziaria, inoltre, stabilisce che le certificazioni di disabilità dovranno essere fatte dalle aziende sanitarie locali, sulla base di accertamenti collegiali, secondo una modalità definita da un decreto del Presidente del consiglio che sarà emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della manovra di bilancio per il 2003."

Ecco come man mano la situazione scolastica dei bambini con handicap và lentamente peggiorando portando i genitori ad un’esasperazione tale da invocare le scuole speciali per poter garantire ai figli almeno quel minimo di dignità e d’istruzione a cui tutti hanno diritto.

 

In Italia vige un sistema di principi fondamentali non scardinabili da nessuna altra legge che non abbia pari importanza. Questi principi fondamentali sono racchiusi principalmente nella nostra Costituzione.

Inoltre, possono essere richiamate altre norme di diritto internazionale e comunitario alle quali la nostra legislazione deve adattarsi. In questo senso si devono citare oltre la Costituzione anche la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 ed la Carta sociale europea (ratificata nel 1999) ed infine la Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Pertanto al fine di avere un quadro generale dei diritti del disabile dette norme devono in ogni modo essere messe in primo piano.

Dall’insieme di queste norme si evincono alcuni diritti inviolabili che più genericamente si possono riassumere in:

Ø      DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE

Ø      DIRITTO ALLO STUDIO

Ø      DIRITTO ALLA SALUTE

Ø      DIRITTO ALLA PERSONALITA’

Ø      DIRITTO ALL’INSERIMENTO SOCIALE

Questo insieme di diritti è inviolabile e pertanto deve essere salvaguardato.
Qualora una legge sia in contrasto con queste norme la stessa può essere dichiarata incostituzionale tramite il ricorso alla Corte Costituzionale.
E’ chiaro, quindi, come, tutte le normative relative al diritto allo studio non possono prescindere e non possono violare detti principi.
Inoltre, un’ importanza notevole come legge che delimita la materia riveste la L. 104/92.
Conseguentemente appare evidente come il diritto all’insegnante di sostegno riveste uno specifico diritto inviolabile del minore.

Detto servizio reso dall’insegnante di sostegno deve avere delle modalità tendenti soprattutto all’inserimento del minore nel gruppo, ma deve anche garantire un maggior sforzo allo sviluppo della personalità ed inoltre, deve dare un sostanziale aiuto alla preparazione didattica.

L’insegnante di sostegno deve consistere in un aiuto maggiore per contrastare l’handicap del bambino. Il sostegno deve quindi inserirsi in un quadro di ampliamento di tutti quegli “input” in più che possono stimolare, aiutare ed agevolare il minore nella ricerca di un’ evoluzione psicologica e culturale.
Ora anche da un punto di vista medico la mancanza di questi “input”, o la stessa limitazione crea nel minore un danno incolmabile.

Poiché la mancanza di stimoli continuati e ripetuti nell’arco della giornata, può creare danni irrimediabili.
A fronte di questa realtà importante, esiste invece una legge (59/1997) che prevede l’assegnazione dei maestri di sostegno non in base alle effettive esigenze dei minore ma secondo criteri economici e freddi calcoli numerici, ponendosi un netto contrasto con i diritti fondamentali dei minori che ho citato poco sopra e che sono inviolabili.
Infatti i Provveditorati, assegnando il sostegno in base alla popolazione scolastica e non in base ai casi di handicap non tengono in nessun conto le esigenze individuali dei minori, per cui l’aumento di ore fatto ad un soggetto và a discapito di un altro soggetto.

In realtà il Provveditorato (ora CSU) potrebbe far ricorso alla flessibilità organizzativa prevista dalla legge stessa.
Va infine osservato che ad oggi, nel sistema attuale, dovrebbero essere mosse molte critiche anche alle varie ASL che non hanno un raccordo costante con i minori né con il Provveditorato. Infatti spetta alla ASL accertare lo stato di gravità dell’handicap e segnalarlo al Provveditorato.

Incredibilmente, però, la segnalazione non avviene con una spiegazione della patologia di cui soffre l’utente del sostegno né viene indicato dalla ASL il numero di ore di sostegno che i medici competenti ritengono utili per il bambino, ma viene, per la legge sulla privacy, abbinato ad ogni bambino disabile un codice che indica più o meno la gravità della sua malattia. Un sistema tanto farraginoso e disutile per degli adempimenti così importanti come lo sono l’istruzione e il rispetto e la dignità, ci si auspica che verrà presto cambiato.

 

 

Riflettendo sul Piano Educativo Individualizzato

 

Per ottenere un integrazione scolastica di qualità tutto deve partire da una buona diagnosi funzionale.

Sulla D.F. si fonda il progetto di integrazione scolastica, è su quella che s'imposta il PEI ovvero il progetto educativo individualizzato al quale avete il diritto di partecipare (l’art. 12 comma 5 della legge quadro sul diritto delle persone con handicap la 104 del 92).

In quel progetto devono essere indicati quali sono i bisogni educativi dell'alunno e si determinano i compiti degli insegnati (e non solo dell'insegnate di sostegno!).

Ma il progetto didattico deve riguardare anche altri bisogni, come ad esempio quello dell’assistenza.

E' dal PEI che risulta questo bisogno, quindi la scuola deve sapersi attrezzare per affrontare anche il bisogno di assistenza educativa attraverso la collaborazione con gli Enti Locali.

Il PEI è una sorta di "mappa" in cui sono indicati tutti i servizi necessari per garantire una buona qualità dell’integrazione scolastica.

Per ottenere che venga fatto un PEI di solito viene inviata per scritto al Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico la seguente richiesta: "ai sensi dell’art. 12 comma 5 della legge 104 nella nostra qualità di genitori chiediamo la riunione urgente di un GLH operativo (questo è il termine tecnico che si usa per indicare la riunione del consiglio di classe con gli operatori socio sanitari e con i genitori) per impostare la formulazione del PEI".

Il PEI non è solo il percorso didattico del bambino, ma è un progetto educativo globale che comprende gli aspetti sanitari, se occorre, gli aspetti di socializzazione e gli aspetti educativi e d'istruzione, ed è fondamentale essere sempre consultati perché dovete dire la vostra sugli obiettivi che globalmente s'intende realizzare, sulle metodologie didattiche riabilitative, di socializzazione che si ha intenzione di attivare e sui criteri di valutazione dei risultati ottenuti negli anni.

Poi ognuna delle singole agenzie cioè l’ASL, i Servizi Sociali e la Scuola impostano il percorso didattico: lì la vostra presenza non è più necessaria; la vostra presenza è stata invece determinante nell’impostazione del PEI.

Poi ognuna delle sunnominate agenzie, sulla base dei criteri concordati comunemente su elementi che comprendano obiettivi, metodologie e criteri di verifica, eseguono il singolo percorso didattico, in base a progetti specifici che poi vanno verificati. Normalmente voi potete pretendere un GLH Operativo per esempio prima della fine del primo quadrimestre e uno prima della fine del secondo quadrimestre in modo da poter verificare quali sono i risultati effettivamente realizzati rispetto a quelli attesi che erano stati previsti sia nel PEI che nei progetti che dal PEI derivano.

La legge quadro all’art. 12 comma 3 precisa che l’integrazione scolastica deve servire a far crescere in autonomia il ragazzo con i compagni. Crescere in autonomia rispettando i quattro ambiti previsti per legge: quello dell’ APPRENDIMENTO, la COMUNICAZIONE (capire e farsi capire anche con metodi non verbali), quello della SOCIALIZZAZIONE cioè la capacità di stare insieme con gli altri, e gli SCAMBI RELAZIONALI cioè capacità di stringere rapporti dialogici importanti, rapporti d'amicizia anche fuori della scuola ed oltre il periodo scolastico.

Naturalmente gli insegnanti specializzati hanno il diritto di valutare anche tutti gli altri alunni, altrimenti non sarebbe integrazione, cioè debbano valutare tutti gli alunni sulla base di questi quattro parametri quindi cioè effettuare un analisi, un giudizio sugli apprendimenti, ma non sull’apprendimento della, singola materia, ma sugli apprendimenti come visione globale degli stessi e come metodologia di apprendimenti da parte degli alunni.

Poi ci sono altri aspetti, non meno importanti, sull' integrazione scolastica. Il decentramento amministrativo, ma soprattutto dell’autonomia scolastica, prevede che per i genitori si aprano degli spazi nel Consiglio di istituto, nell’Assemblea dei genitori dove si può partecipare all’impostazione del POF (Progetto Offerta Formativa: ogni scuola ha un suo biglietto da visita dove devono essere indicati anche i criteri che ogni determinata scuola vuole adottare per l’accoglienza degli alunni).

Dovete pretendere che tra questi criteri ci siano anche quelli dell’accoglienza degli alunni con handicap con riguardo alla specificità dell'handicap, per esempio, attraverso la formazione degli insegnanti curriculari che devono abituarsi a collaborare con quelli di sostegno, abituarsi a collaborare con voi, ecc.

Un altro spazio importante è il Gruppo di istituto.

Per legge l’art. 15 comma 2 della legge quadro 104/92 afferma che in ogni scuola deve esser costituito un ufficio, un gruppo di lavoro, di cui fanno parte alcuni genitori, (la legge non dice quanti quindi ogni scuola può decidere liberamente), operatori della scuola ed operatori socio - sanitari, per affrontare i problemi globali dell’accoglienza degli alunni con handicap nella scuola, la programmazione dei servizi nella scuola, per esempio attraverso l’individuazione degli indicatori di qualità della scuola.

 

 

Le varie funzioni…

 

1. FUNZIONE INFORMATIVA

 

Si chiamarono così i contenuti scolastici e le loro modalità di produzione e di scambio all’interno della classe. Ma quantità e qualità dei contenuti informativi non hanno di per sé grande rilevanza se non si chiarisce chi li gestisce e per quali scopi, quindi la questione fu esaminata anche da questo punto di vista. In altri termini: il bambino è «costruttore» d’informazione per sé, per i compagni, per l’insegnante? Può prendere normalmente l’iniziativa o «gli viene concesso» di prendere l’iniziativa? Da questi fatti si comprende se il bambino è realmente libero di produrre informazione in classe o si tratta di un puro espediente didattico.

 

 

2. FUNZIONE D’APPRENDIMENTO

 

Gli studiosi hanno inquadrato sotto questo nome tutta una serie di atteggiamenti ed accertamenti che consentono all’adulto, dopo aver dato una serie di informazioni, di valutare se il bambino è passato da un contenuto ad uno più ampio in modo funzionale, oppure se ha compreso un problema, insomma di decidere se c’è stata acquisizione  personale ed elaborazione creativa delle informazioni.

Ma non abbiamo trascurato di osservare se il bambino si rende conto e sviluppa modalità di accertamento sul passaggio della propria informazione verso l’adulto, i compagni ed i compagni svantaggiati.

 

3. FUNZIONE RELAZIONALE

 

S’intende come tutti gli atteggiamenti che denotano come i rapporti comunicativi esistenti agiscono e si strutturano, in senso dichiarato o implicito, tra adulto e bambini, tra bambini o gruppi di bambini, ed infine tra di essi ed i soggetti portatori di handicap, oltre che tra questi ultimi e tutti gli altri. Rilevazioni del genere permettono di contribuire a capire chi detenga il controllo delle relazioni, in qual misura lo eserciti, attraverso quali meccanismi venga mantenuto ed esercitato. Ripetiamo, però, che l’aspetto di relazione nei fenomeni di comportamento non s’osserva allo stato puro, ma si desume dagli altri momenti considerati. Anche in questo caso si sono considerati i bambini, normodotati e non, come possibili agenti attivi di relazione e controllo di esse. La relazione denota come gli individui cercano di controllarsi a vicenda nei loro rapporti e come cerchino “di mantenere la faccia” se le cose non vanno come previsto. Nella relazione, comunemente, ciò che importa è riuscire a mantenere una immagine di sé e riuscire a farla accettare agli altri, senza particolari discussioni. Ogni discussione eventuale risulta uno “stop” della relazione e rimanda ad eventuali immagini non condivise e conflittuali o negative e neganti, che scorrono in circolo tra i comunicatori.

 

4. FUNZIONE ESPRESSIVA

 

Con questo nome sono stati considerati tutti i fenomeni d’espressione di atteggiamenti emotivi ed affettivi che accadono quotidianamente nella vita, ma che non necessariamente cadono sotto il dominio dei contenuti della informazione scolastica o sotto quello puramente logico del linguaggio. Manifestazioni di situazioni, quindi, che esulano dalle convenzioni del momento scolastico istituzionalmente inteso, ma che pure vi vengono portati dalle persone in maniera più o meno rilevante. In quale modo vi vengono utilizzate? Più dagli adulti o più dai bambini? A quali fini reciproci? Con quali effetti pragmatici?

 

5. FUNZIONE VERBALE

 

Trattasi della osservazione dell’uso e della funzione del linguaggio parlato, inteso come lo strumento di comunicazione e di relazione più usato nella scuola tanto dal punto di vista di passaggio di informazioni già selezionate e specifiche, quando dal punto di vista di puro momento di contatto con l’altro da sé. Come viene usato questo strumento? Con quali regole? Chi trae maggior giovamento dal suo uso? Perché? Il bambino in che modo utilizza la funzione verbale? Come la usa con l’adulto e come tra i compagni? Quale è la sorte di chi non accede, per motivi diversi, all’uso di codesto mezzo di comunicazione?

 

6. FUNZIONE NON VERBALE

 

E’ stata considerata come altro possibile canale di comunicazione di messaggi:  tutto ciò che attiene alla espressione emotiva, al corpo, al gesto. Questa parte notevole del rapporto tra persone diventa elemento importantissimo in quanto cassa di risonanza ed amplificazione o momento di contraddizione del linguaggio verbale. Che posto le spetta nella scuola? Quale nel rapporto tra adulti e bambini?

Come la usano gli adulti e come i bambini? Viene o meno considerata un settore potenziale di scambio di messaggio là dove non arriva la parola? O funziona come una parte scorporata e non percepita della comunicazione?

Ciascuna di queste funzioni è stata orientata in una griglia di rapporti fissi.