DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1996 n. 503

“REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI”.

 

A cura della Dott.ssa Pieretti Francesca

 

Il regolamento in oggetto viene emanato con l’obiettivo principale di armonizzare gli standard degli edifici pubblici, con gli edifici privati regolati dal DM 236/1989.

Per barriere architettoniche si intendono:

-         Gli ostacoli fisici che sono di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

-         Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti,

-         La mancanza di accorgimenti o segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

 

Queste norme si applicano agli edifici pubblici di nuova costruzione e quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione, in modo da garantire l’accessibilità, la visitabilità, l’adattabilità.

L’accessibilità consente la totale fruizione nell’immediato.

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato a una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

L’adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale di trasformazione in livello di accessibilità, l’adattabilità e pertanto, un’accessibilità differita.

 

Tutti gli edifici modificati secondo le nuove norme devono avere contrassegnato il simbolo dell’accessibilità.

Il legislatore però non obbliga a modificare tutti gli edifici pubblici esistenti per garantire una piena accessibilità e ricorre in questi casi ad accorgimenti che possono migliorare la fruibilità attraverso un sistema di chiamata (individuato con il simbolo d’accessibilità condizionata) che consente di attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta e impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

Il titolo secondo tratta di aree edificabili, delle opere di urbanizzazione e arredo urbano fissando un principio nuovo: tutti gli spazi pubblici devono essere accessibili ai portatori di handicap. Spazi pedonali, marciapiedi, attraversamenti pedonali, scale rampe, servizi igienici pubblici, parcheggi devono tener conto degli standard di accessibilità (DM 236/1989).

L’art. 11 della suddetta legge sottolinea che tutti i possessori di contrassegno speciale oltre alla sosta dei veicoli negli appositi spazi viene consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio (purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico) nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane come art. 3, del DL 30 aprile 1992 n. 285.

Il titolo III entra nel merito della struttura edilizia in generale prevedendo l’unificazione degli standard tra edilizia pubblica e privata secondo DM 236/1989.

Il regolamento ha previsto deroghe e soluzioni alternative in caso di impossibilità tecnica connessa a elementi strutturali e/o impiantistici.

Per gli edifici soggetti a vincolo si prevede la possibilità di realizzare l’accessibilità dell’edificio tramite opere mobili.

Gli edifici scolastici oggetto del titolo V devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.

 

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto di utilità pubblica come tranvie, filovie, metropolitane devono essere previsti posti riservati vicino alla porta di uscita per persone con ridotte capacità motorie, inoltre, all’interno dell’autovettura deve essere riservata una piattaforma di spazio per permettere lo stazionamento di sedie a ruote.

Particolari accorgimenti devono essere presenti nelle principali stazioni ferroviarie, come passerelle, rampe mobili e altri idonei mezzi di elevazione. L’Ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni e i servizi offerti per i portatori di handicap. Anche i servizi di navigazione marittima devono avere tutti quegli accorgimenti che consentano l’accesso a bordo e il passaggio fino all’area degli alloggi usando tutti quegli accorgimenti previsti per la sicurezza.

Anche gli impianti telefonici pubblici devono essere ubicati in modo da essere accessibili e il regolamento in oggetto indica le misure in cui deve essere posto l’apparecchio telefonico.

 

Dott.ssa Pieretti Francesca