DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1996 n. 503
“REGOLAMENTO
RECANTE NORME PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI,
SPAZI E SERVIZI PUBBLICI”.
Il regolamento in oggetto viene emanato con
l’obiettivo principale di armonizzare gli standard degli edifici
pubblici, con gli edifici privati regolati dal DM 236/1989.
Per barriere architettoniche si intendono:
-
Gli ostacoli fisici che
sono di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per
qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma
permanente o temporanea.
-
Gli ostacoli che
limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti,
attrezzature o componenti,
-
La mancanza di
accorgimenti o segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità
dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non
vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Queste norme si applicano agli edifici pubblici
di nuova costruzione e quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione,
in modo da garantire l’accessibilità, la visitabilità, l’adattabilità.
L’accessibilità consente la totale fruizione
nell’immediato.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità
limitato a una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari,
che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
L’adattabilità rappresenta un livello ridotto
di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale
di trasformazione in livello di accessibilità, l’adattabilità e pertanto,
un’accessibilità differita.
Tutti gli edifici modificati secondo le nuove
norme devono avere contrassegnato il simbolo dell’accessibilità.
Il legislatore però non obbliga a modificare
tutti gli edifici pubblici esistenti per garantire una piena accessibilità e
ricorre in questi casi ad accorgimenti che possono migliorare la fruibilità
attraverso un sistema di chiamata (individuato con il simbolo d’accessibilità
condizionata) che consente di attivare un servizio di assistenza tale da
consentire alle persone con ridotta e impedita capacità motoria o sensoriale la
fruizione dei servizi espletati.
Il titolo secondo tratta di aree edificabili,
delle opere di urbanizzazione e arredo urbano fissando un principio nuovo:
tutti gli spazi pubblici devono essere accessibili ai portatori di handicap.
Spazi pedonali, marciapiedi, attraversamenti pedonali, scale rampe, servizi
igienici pubblici, parcheggi devono tener conto degli standard di
accessibilità (DM 236/1989).
L’art. 11 della suddetta legge sottolinea che
tutti i possessori di contrassegno speciale oltre alla sosta dei veicoli negli
appositi spazi viene consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro
specifico servizio (purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico)
nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane come art. 3, del DL
30 aprile 1992 n. 285.
Il titolo III entra nel merito della struttura
edilizia in generale prevedendo l’unificazione degli standard tra
edilizia pubblica e privata secondo DM 236/1989.
Il regolamento ha previsto deroghe e soluzioni
alternative in caso di impossibilità tecnica connessa a elementi strutturali
e/o impiantistici.
Per gli edifici soggetti a vincolo si prevede
la possibilità di realizzare l’accessibilità dell’edificio tramite opere
mobili.
Gli edifici scolastici oggetto del titolo V
devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non
deambulanti o con difficoltà di deambulazione.
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto di
utilità pubblica come tranvie, filovie, metropolitane devono essere previsti
posti riservati vicino alla porta di uscita per persone con ridotte capacità
motorie, inoltre, all’interno dell’autovettura deve essere riservata una
piattaforma di spazio per permettere lo stazionamento di sedie a ruote.
Particolari accorgimenti devono essere presenti
nelle principali stazioni ferroviarie, come passerelle, rampe mobili e altri
idonei mezzi di elevazione. L’Ente che gestisce il servizio è tenuto ad
evidenziare i treni e i servizi offerti per i portatori di handicap. Anche i
servizi di navigazione marittima devono avere tutti quegli accorgimenti che
consentano l’accesso a bordo e il passaggio fino all’area degli alloggi usando
tutti quegli accorgimenti previsti per la sicurezza.
Anche gli impianti telefonici pubblici devono
essere ubicati in modo da essere accessibili e il regolamento in oggetto indica
le misure in cui deve essere posto l’apparecchio telefonico.
Dott.ssa Pieretti Francesca