L’inserimento lavorativo del disabile: dall’emarginazione all’integrazione.

 

     Attraverso il lavoro che la maggior parte di noi si adopera per realizzare le proprie potenzialità, costruisce i rapporti sociali e si procura i mezzi necessari per vivere.

     Chi è senza lavoro, oltre a sentirsi frustato e ad avere problemi di socializzazione, è costretto a vivere di assistenza o di espedienti; come viene affermato nel primo documento del gruppo “Handicappati e società”: la società deve saper garantire a tutti i cittadini in grado di fornire prestazioni lavorative, piene o ridotte, il posto di lavoro e comunque la possibilità di un’occupazione confacente alle attitudini personali.

     In particolare il diritto al lavoro va difeso e sostenuto ancor di più oggi per il cittadino handicappato.

     Se riconosciamo la centralità del lavoro per il benessere individuale e sociale della persona, a maggior ragione va ribadito il principio dell’inserimento della persona handicappata a pieno titolo nella società attraverso il lavoro, il solo mezzo che permette il raggiungimento di una vera autonomia, nonché fattore determinante per la realizzazione della persona.

 

     L’inserimento lavorativo si basa su di un insieme di attività specifiche dell’essere umano, definite in vari termini, ma comunque sempre riconducibili a “lavoro”, inteso come azione dai molteplici contenuti culturali, variabili a seconda dell’ambiente fisico e sociale in cui si svolge.

     Infatti è il “lavoro” che da un significato alla vita sociale e relazionale di ognuno di noi.

     La tutela e la promozione del “lavoro” diviene così un elemento fondamentale delle normative statuali moderne, in accordo con gli altri basilari principi di tutela, di promozione e di rispetto della persona umana.

 

   Mentre per i lavoratori esisteva già una consolidata dottrina e giurisprudenza, espressione di sistema di tutela di tipo assicurativo che nel tempo si era ben sviluppato attraverso la creazione dei vari istituti previdenziali, la tutela dei disabili ha avuto uno sviluppo più recente.

   Il complesso tema del collocamento obbligatorio dei disabili va inquadrato nell’ambito dell’intero sistema della moderna organizzazione del lavoro e dei rapporti sociali, articolato attorno a ciò che viene definito “rapporto di lavoro”.

   Si tratta, infatti, di comprendere in via preliminare, come le persone lavorano o, meglio, come si organizzano per lavorare.

Possiamo affermare che il significato del termine “lavoro” non corrisponde oggi al significato di senso comune che aveva trent’anni fà, soprattutto prima della rivoluzione telematica.

Inevitabilmente quasi tutte le attività a prevalente estrinsecazione motoria, ormai sostituibili da strutture meccaniche, ed attività diversificate nelle quali prevale sempre più la componente intellettuale, sono state ridimensionate dall’evoluzione tecnico – scientifica.

Si parla sempre più di tele – lavoro, cioè attività eseguibile in qualunque luogo purché raggiungibili telefonicamente.

Ciò ha indotto molti Autori ad esprimere alcune riflessioni sull’organizzazione dell’attuale modello lavorativo e sulla necessità, più che in passato, per il funzionamento delle moderne tecnologie, di “mente – d’opera” in luogo del classico termine di “mano – d’opera”.

Perciò, in tale contesto, la differenza classica tra “persona normale” e “persona disabile”, consistente in passato sulle diversità di condizioni specialmente fisiche necessarie per l’espletamento di attività produttive manuali, tende a perdere importanza, mentre emergono in rilievo altre differenze, quali la capacità di apprendere, di aggiornarsi e quindi di assumere competenze sempre più nuove, elevate e rispondenti alle esigenze di un mercato lavorativo in continua e rapida evoluzione.

Si è giunti, quindi, al fatto che la carenza di aggiornamento e quindi di professionalità anche nella normale “mano – d’opera”, risulti particolarmente pregiudizievole all’inserimento nel mondo lavorativo.

Alcuni Autori, in merito, pensano alla possibile nascita di una nuova classe di proletariato, formata da coloro che nel bagaglio professionale, sono dotati esclusivamente di quella generica capacità lavorativa e non subiscono quel processo di riqualificazione e di informatizzazione che sta coinvolgendo classi di ogni età in tutti i settori produttivi, sia pubblici che privati.

 

Il sistema moderno di inserimento lavorativo dei soggetti disabili fonda le sue basi normative, ispirandosi a diversi articoli della Carta Costituzionale, che sancivano in forma universale il lavoro come fondamento della nostra Repubblica (articolo 1), diritto di ogni cittadino (articoli 2, 3, 4), ed oggetto di tutela in tutte le sue forme ed applicazioni (articolo 35).

Nell’articolo 38, viene effettuato, inoltre, un implicito richiamo al diritto dei disabili all’inserimento lavorativo attraverso l’avviamento e l’educazione professionale.

Sulla base di tali premesse costituzionali fu varata nel 1968 (Legge n. 482) la prima normativa che trattava in maniera organica ed unitaria il collocamento obbligatorio per tutti i soggetti sottoposti a particolari tipi di tutela, con il superamento di quella particolare settorialità legislativa che attribuiva vantaggi nel sistema di assunzione, ciascuna per una ben specifica categoria di disabili.

Tale disposto normativo si è ben presto rivelato non adeguato alle reali esigenze del mondo del lavoro ed, in particolare, a garantire quella necessaria corrispondenza tra le attese del datore di lavoro e l’effettiva capacità d’impiego della persona disabile, affidata, spesso, nel corso degli anni successivi, a sentenze giudiziali, con risultati mai omogenei tra loro.

Frequenti si rivelano le controversie circa la compatibilità dello stato fisico dell’invalido e le mansioni affidate, solo parzialmente risolte dai giudizi emessi da appositi collegi medici istituiti ai sensi dell’articolo 20 di tale disposto.

Ultimamente, sono emerse anche divergenze valutative tra i giudizi formulati da tali Collegi e quelli espressi dal medico competente, laddove presente (“rischio normato”).

L’inserimento lavorativo dei soggetti inclusi nelle liste speciali costituiva, pertanto, esclusivamente un onere non contrattabile (il “collocamento obbligatorio”) posto a carico del datore di lavoro (considerato in condizione di favore nel rapporto di lavoro), a vantaggio del cittadino invalido.

 

     Si trattava, in sintesi, di una norma estremamente rigida e poco flessibile, animata da una logica meramente burocratica, impositiva ed impersonale, la cui applicazione era vincolata espressamente ad un criterio di esistenza dello stato invalidante, inteso come mera riduzione della capacità lavorativa.

Proprio in tale ambito, inoltre, la valutazione medico – legale risultava una formale quanto inutile necessità dovuta per Legge ma inutilizzabile come riferimento effettivo di forza e qualità, essendo l’elemento principale (la menomazione in quanto tale), l’aspetto “anatomo – funzionale” da affermare e far valere da parte del disabile.

Sotto tali premesse, precocemente, si è addivenuti ad una applicazione distorta e clientelare della norma, con la conseguente nascita del triste fenomeno dei “falsi invalidi”, o del ricorso all’assunzione di categorie di soggetti che pur essendo “normali”, venivano ad usufruire egualmente dei benefici previsti dalla Legge n. 486 del 1968, quali, ad esempio, i profughi, gli orfani e le vedove di caduti in guerra o sul lavoro.

La persona handicappata non dovrebbe quindi essere avviata al lavoro solo e soprattutto in base al punteggio maturato nella lista di iscrizione del collocamento e alla sua percentuale di invalidità, ma secondo il principio di mettere la persona giusta al posto giusto, adatto cioè alle sue peculiari capacità.

Resta, quindi, fondamentale cercare prima di tutto di eliminare gli ostacoli che si frappongono a una piena capacità produttiva.

A volte, per esempio per gli handicappati fisici, basta l’ausilio di strumenti particolari (la tecnologia offre non pochi vantaggi in questo ambito) o qualche adattamento sul posto di lavoro (anche solo uno scivolo per eliminare le barriere architettoniche).

 

Finora gli handicappati sono stati divisi in categorie (fisici, sensoriali, intellettivi…) e per tipologia di handicap (spastici, ciechi, sordi…) ma questa suddivisione non permette in realtà di capire che cosa la persona è in grado di fare (o non fare), nonostante l’handicap, né ciò di cui ha effettivamente bisogno per esprimere tutte le sue capacità. Né è sufficiente conoscere quale percentuale di invalidità le è stata riconosciuta per sapere se siamo in presenza di una persona che ha delle capacità lavorative piene o ridotte o nulle.

Se uno, per esempio, è costretto alla carrozzina, la percentuale riconosciuta è del 100% di invalidità; in realtà questi soggetti, se collocati in un lavoro che non richieda una mobilità, possono svolgere funzioni produttive come gli altri lavoratori.

Viceversa, può succedere che a un handicappato intellettivo sia riconosciuto il minimo di percentuale per entrare nelle liste di collocamento obbligatorio (46% nel 1994), mentre in realtà la persona può esprimere, per limiti oggettivi propri, una capacità lavorativa ridotta.

Bisogna, allora, partire da un’altra valutazione: quella della reale capacità lavorativa. Si deve, infatti, considerare il “saper fare” della persona handicappata.

 

Nel corso degli anni è maturata, però, l’esigenza fondamentale di individuare nuovi metodi di valutazione della capacità della persona, esigenza che è derivata da una corrente di pensiero proiettata alla massima valorizzazione del bene “uomo”, inteso non solo come potenzialità lavorativa, ma ancor più come essere sociale e relazionale.  Ciò ha inevitabilmente comportato la costruzione di sistemi classificatori delle malattie, non più basati sul profilo nosologico, bensì sul loro carattere funzionale e sulla loro conseguente incidenza nell’ambito della vita di relazione, oltre che lavorativa, del soggetto.

Tale necessità era anche espressione dei cambiamenti della società, che attualmente viviamo, proiettati, in una dimensione caratterizzata da maggiore giustizia, equità, ed alta coerenza delle politiche di intervento sanitario e sociale.

E’ venuta gradualmente a delinearsi, pertanto, una nuova modalità d’approccio valutativo medico – legale, o meglio, medico – sociale, del soggetto disabile, che si concretizzerà, alla fine di tale percorso dottrinario, nell’analisi dell’invalidità in senso positivo, ovvero delle capacità e potenzialità residue del disabile, piuttosto che nel suo grado d’invalidità.

Si è passati, quindi dalla esclusiva valutazione dei bisogni del soggetto per fini talvolta esclusivamente economici, mediante un arido riconoscimento dello stato invalidante, all’analisi valutativa multi – disciplinare e multi – dimensionale della partecipazione del disabile nel mondo sociale – lavorativo e relazionale e dei suoi possibili progressi nell’integrazione.

Attraverso tale approccio, non più statico, ma dinamico e personalizzato, appare fortemente facilitata la collocazione del soggetto nel mondo del lavoro.

Infatti, mediante un’analisi della capacità residue del soggetto, risultano particolarmente agevoli sia l’individuazione del profilo lavorativo più idoneo che la pianificazione di eventuali percorsi riabilitativi, di riadattamento e riqualificazione, volti ad incrementare le capacità residue e ad indirizzare queste verso una più ampia rosa di possibilità lavorative.

 

In Italia un disposto di carattere generale, orientato in tal senso, si trova già nel 2° comma dell’articolo 3 del Decreto Legge n. 509 del 1988 dove si prevede che, all’entrata in vigore delle nuove tabelle riviste dallo stesso Decreto Legge, le commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile debbano procedere in ogni caso “all’accertamento delle residue capacità lavorative del soggetto portatore di handicap”.

 

Le normative sul collocamento obbligatorio.

 

      La Legge del 2 aprile del 1968, n. 482 era basata su una mera logica burocratica, impersonale, assistenzialistica, per nulla integrativa per il disabile, che si sostanziava nell’applicazione di norme cogenti che disponevano l’occupazione obbligatoria dei soggetti svantaggiati, prevedendone l’inserimento lavorativo presso aziende private con un numero maggiore di 35 dipendenti escludendo le aziende di piccole dimensioni.

    

     Negli anni il collocamento obbligatorio si è rilevato un sistema fragile, perché costruito solamente sul presupposto dell’obbligatorietà dell’assunzione, con conseguenti rapporti difficili fra azienda e lavoratore, senza il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti obbligati e dei soggetti beneficiari.

     In conclusione, si può affermare che l’applicazione della Legge n. 428 del 68 ha condotto all’attuazione di un’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, solamente in maniera sporadica.

     La Legge 12 marzo 1999, n. 68 rappresenta, oltre che l’attuazione delle indicazioni della Legge quadro, anche una proposta innovativa volta al raggiungimento di una difficile sintesi tra due tipi di approcci, storicamente presenti nell’ambito dell’inserimento lavorativo dei disabili, quello “vincolistico” e quello “non vincolistico”.

     Il primo è tipicamente rappresentato, ad esempio, dalla norma che sino a ieri disciplinava l’inserimento lavorativo per i disabili.

     Al secondo tipo invece appartengono l’insieme di iniziative, pubbliche e private, che in questi anni si sono particolarmente sviluppate a livello regionale e locale, allo scopo di creare dei “servizi” per l’inserimento lavorativo dei disabili, valorizzandone le capacità lavorative, aumentandone la produttività e riducendo i costi per il datore di lavoro, in proporzione all’eventuale minor profitto che ne ricava.

     Mentre gli strumenti per il collocamento definiti come vincolistici, hanno una valenza nei confronti di tutti i cittadini nell’ambito nazionale e non possono quindi che basarsi su di un ordine di assunzione definito burocraticamente come “avviamento numerico”, imposto per Legge al datore di lavoro, i servizi per l’inserimento lavorativo, concretamente ancorati alla realtà territoriale, privilegiano la contrattazione e l’accordo tra le parti e non possono che fondarsi, in ultima analisi sulle assunzioni e sul collocamento mirato.

     Per “collocamento mirato” s’intende un complesso d’interventi volti a stabilire una diretta correlazione tra le attitudini lavorative dei soggetti protetti e le occasioni di occupazione messe a loro disposizione.

     Questo s’individua nella valutazione adeguata delle capacità lavorative dei disabili e nell’inserimento dei medesimi nel posto adatto i principali obiettivi dell’intero disegno legislativo.

    

Tale sostanziale diversità di approccio si è recentemente accentuata con l’entrata in vigore della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili) che sviluppando la linea direttrice sopra segnalata, si concentrano non tanto sulle limitazioni derivanti dalla disabilità, quanto piuttosto sulle capacità che la persona può ancora mettere in gioco e su quelle che seppur compromesse, possono essere adeguatamente recuperate e valorizzate, spostando così l’attenzione anche sulla qualità e quantità di assistenza che può essere necessaria per i singoli individui con disabilità.

 

La Legge n. 68 del 1999 sul collocamento mirato.

 

     Il Capo I, “diritto al lavoro dei disabili” (articoli 1, 2, 3, 4, 5); contiene le finalità della Legge, indica i beneficiari, spiega il concetto di collocamento mirato, criteri delle assunzioni obbligatorie e delle quote di riserva: la promozione dell’inserimento e della integrazione persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. In particolare, la stessa Legge introduce un nuovo approccio ai temi del collocamento dei disabili valorizzando la persona al fine dell’inserimento lavorativo, in modo da soddisfare anche le esigenze dell’impresa.

 

     Il Capo II, “servizi del collocamento obbligatorio” (articolo 6); gli organismi individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i Servizi Sociali, Sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente Legge nonché all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato.

     All’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    le parole: “maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “comparativamente più rappresentative”;

b)    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell’ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico – legale e degli organismi individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 4 del presente Decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione all’autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1”.

 

     Il Capo III, “avviamento al lavoro”, (articoli 7, 8, 9, 10); spiega le modalità di assunzioni obbligatorie, ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3, i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti, ovvero attraverso la stipula di convenzione ai sensi dell’articolo 11.

     Un elemento innovativo è quello che prevede le chiamate nominative da parte delle aziende che devono assolvere all’obbligo.

     Nell’articolo 8, le persone di cui al comma 1, dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente Legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

     Ai lavoratori assunti a norma della presente Legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

 

     Il Capo IV, “convenzioni ed incentivi”, (articoli 11, 12, 13, 14); spiega le convenzioni, il ruolo delle cooperative sociali, le agevolazioni per le assunzioni e l’occupazione dei disabili. Di particolare importanza è l’istituzione dello strumento della convenzione.

     Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obbiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

     L’articolo 12, al fine di favorire l’inserimento lavorativo del disabile precisa:

“Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3, con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30% dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti”.

 

     Il Capo V, “sanzioni e disposizioni finali e transitorie”; spiega le sanzioni previste dalla Legge per i datori di lavoro non in regola con le disposizioni sul collocamento e sulle modalità di partecipazione dei disabili ai concorsi pubblici.

     Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente Legge, pena l’esclusione.

     La Legge n. 68 del 1999, in vigore dal 19 gennaio 2000, e contemporaneamente sono state abrogate, ad opera della stessa Legge, le disposizioni contenute nella Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, nonché altre disposizioni legislative riconducibili al vecchio sistema del collocamento obbligatorio.

     La Legge, come espressamente dichiarato dalla circolare n. 77 del 1999 del Ministero del Lavoro, assume dignità di vera riforma delle assunzioni obbligatoria, fornendo maggiori impulsi al processo di integrazioni sociale delle persone disabili.

 

  La Legge n. 68 del 1999:

·        prevede un accesso al mondo del lavoro mediato, anche, da percorsi formativi;

·        prevede forme d’incentivazione (fiscalizzazione) per i datori di lavoro che assumono i soggetti più svantaggiati;

·        provvede a distribuire in modo più equo gli oneri derivanti dall’applicazione della Legge.

 

     Le modifiche intervenute con questa Legge attengono anche al profilo organizzativo e istituzionale, coniugandosi con le trasformazioni riconducibili al riordino della pubblica amministrazione e, in particolare al decentramento delle funzioni in materia di mercato del lavoro, attribuite, prima, allo Stato ed ora assegnate alle Regioni e ai servizi delle Province e lasciando compiti di sola vigilanza sulla materia alla Direzione Provinciale del Lavoro.

 

Sotto il profilo giusvaloristico la Legge conferma il cambiamento culturale nell’approccio alla disabilità, inteso come il recupero della risorsa costituita dal mondo dei disabili e non ad una dissipazione della stessa, conservando i principi di solidarietà direttamente provenienti dagli orientamenti espressi in materia di occupazione dal Consiglio Europeo nella risoluzione del 15 dicembre 1997.

 

La nuova Legge si applica:

·        alle persone di età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa maggiore del 45%;

·        alle persone invalide del lavoro con un grado d’invalidità maggiore del 33% accertato dall’INAIL;

·     alle persone non vedenti (cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo per entrambi gli occhi) o sordomute (colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata);

·     alle persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni rientranti tra la prima e l’ottava categoria di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915 del 1978).

 

     I limiti di età scompaiono e il riferimento è nei confronti dell’età lavorativa e non più all’intervallo compreso tra 18 e 55 anni.

     L’età minima è rappresentata dai 15 anni e l’obbligo scolastico assolto.

     L’età massima, invece, è considerata nei limiti massimi di età previsti dall’ordinamento, per il settore pubblico e per il settore privato.

 

     Mediante il collocamento mirato, oltre al semplice obbligo, sono messi a disposizioni degli obbligati una pluralità di strumenti, progettati per rendere più modulabile l’inserimento lavorativo che può avvenire anche attraverso un percorso formativo con tempi e modalità d’assunzione concordabili attraverso la stipula di apposite convenzioni.

 

Atto  di   indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di   collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell’art. 1, comma 4 della Legge  12  marzo 1999, n. 68.

 

     L’atto di indirizzo e coordinamento (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000, in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000) si apre con il richiamo alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, che ne prevede l’emanazione, ed in particolare all’articolo 1 della stessa Legge dove si precisa che il compito della commissione è quello di accertare le condizioni di disabilità e di effettuare le visite di controllo della permanenza dello stato invalidante.

  I compiti della commissione vengono precisati nell’articolo 2: si tratta di tre momenti accertativi specifici, chiaramente orientati ad un inserimento lavorativo mirato per la persona presa in esame.

 

  Essi consistono in:

a)    Un profilo socio – lavorativo della persona disabile; si tratta della raccolta di informazioni meglio precisate nell’articolo 4, necessarie per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, alla sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro. Nell’articolo 4, questo compito viene denominato alla componente non medica della commissione, che, secondo l’articolo 3 è composta dall’operatore sociale e dall’esperto nel settore dell’inserimento lavorativo. Importante per i contenuti, ma anche per il metodo, è il riferimento all’acquisizione di eventuale documentazione redatta per la persona disabile nel periodo scolare, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome sui compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

b)   Una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capacità globale; è l’aspetto più innovativo, perché fa riferimento ad una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato – psichico e sensoriale della persona disabili, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per usufruire degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68. Si tratta di un accertamento di cui è esplicitamente incaricata la componente medica della Commissione (il presidente, medico legale, lo specialista nella patologia segnalata, ed un altro sanitario che l’atto di indirizzo non precisa, lasciando aperta la scelta anche a seconda di più specifiche esigenze valutative). La diagnosi funzionale prevede una fase anamnestica, nella quale si procede ad un’integrazione dei dati del profilo socio – lavorativo, già raccolto, con gli elementi anamnestici più specificamente sanitari ed una fase accertativa eseguita secondo modalità specifiche, utilizzando le definizioni medico – scientifiche, di cui fanno parte integrante del Decreto. L’accertamento delle condizioni di disabilità comporta la definizione collegiale della capacità globale attuale e potenziale della persona disabile e l’indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione all’apprendimento, alla vita di relazione e all’integrazione lavorativa.

 

Circolare n. 4 del 2000, emanata dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e Direzione Generale per l’Impiego: protocollo n. 134/m165.

 

     Tale circolare da indicazioni per l’attuazione della Legge n. 68, del 12 marzo del 1999, recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

     L’obiettivo primario è quello di offrire criteri omogenei, sia sotto il profilo pratico che sul piano interpretativo, per la pronta applicazione delle disposizioni contenute nella Legge di riforma, assicurando la continuità del servizio, secondo i nuovi principi del collocamento mirato.

     Questa circolare fa seguito alla circolare n. 77 del 24 novembre del 1999 della quale si conferma la piena validità e ne integra i contenuti.

     La circolare da più precise indicazioni riguardo i destinatari di tale Legge, la base di computo e la quota di riserva, obblighi per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e eventuali esoneri parziali dall’obbligo di assunzioni e riferimenti sia per quanto riguarda la chiamate numeriche che nominative.

     Inoltre, la procedura di ammissione alle agevolazioni determinate dall’articolo 13, della Legge n. 68, cui si accede attraverso la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11, sarà compiutamente definita nel regolamento che disciplina il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (già firmato dai Ministri concertanti e in attesa del visto e della registrazione della Corte dei Conti).

     L’articolo 12 che regola le convenzioni tra datore di lavoro, servizio per l’impiego e cooperative sociali o disabili liberi professionisti.

     L’istituto si configura come una atipica forma di distacco del lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato presso il datore di lavoro contestualmente alla stipula della convenzione ed assegnato ad attività svolte presso la cooperativa sociale o il professionista, cui il datore di lavoro stesso affida commesse di lavoro; a ciò fa riscontro l’accollo degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali riferiti al disabile da parte della cooperativa sociale o del professionista, oneri, tuttavia, il cui ammontare complessivo deve essere coperto da l’importo della commessa.

 

Le ragioni sulle difficoltà del collocamento al lavoro dei  disabili.

 

     Nonostante le molte misure a favore della integrazione dei disabili, i numeri relativi al tasso di occupazione sono così poco confortanti.

     Spesso la ragione va ricercata in un difetto di informazione sui servizi esistenti, sulla scarsa sensibilizzazione del territorio ad accogliere il disabile, non solo nei luoghi di lavoro ma, in generale, nel tessuto sociale e, infine, alla consolidata abitudine – anche da parte dell’utente – a liquidare i problemi correlati alla disabilità con interventi economici in genere risibili rispetto ai reali bisogni dell’individuo.

     Non va dimenticato poi che le profonde modificazioni del lavoro tradizionalmente inteso, caratterizzate dalla perdita di posti di lavoro nei settori agricoli e industriali e dalla crescita del terziario, vedono il disabile meno competitivo perché meno qualificato.

     L’informazione offre un tipico esempio di come uno strumento pensato per alleggerire il carico di lavoro, facilitare i contatti e annullare le distanze – al punto che il telework è stato spesso invocato come panacea della esclusione sociale del disabile, - si possa rivelare, all’opposto un handicap aggiuntivo per una persona disabile con basso livello di istruzione.

     Una risposta possibile ai problemi dell’interfaccia tra il disabile e il mondo del lavoro è rappresentata dai servizi di consulenza o di integrazione lavorativa.

     Questi sono risultati discretamente rappresentati da vari paesi e costituiscono uno dei cardini su cui si fondono le più attuali tendenze di politica occupazionale assieme alla promozione del lavoro autonomo.

     Tali servizi promuovono l’integrazione operando su due livelli. A livello della persona disabile mettono a punto un progetto individualizzato previa valutazione del potenziale riabilitativo e/o delle abilità residue, e sul versante delle imprese cercano posti vacanti, sensibilizzando il territorio.

     Una volta trovato l’abbinamento tra i requisiti di un determinato posto di lavoro e le qualità di una determinata persona, gli stessi servizi assistono l’ingresso del disabile nel contesto reale e offrono consulenza permanente all’azienda per le difficoltà che possono crearsi nel tempo.

     Nel nostro Paese la Legge n. 68 del 1999 sul collocamento mirato, prevede appunto che i Servizi all’impiego delle Province abbiano, per ogni persona avente diritto, una scheda delle abilità e delle potenzialità del soggetto.

     Analogamente ogni posto di lavoro che si rende disponibile deve essere descritto al dettaglio delle mansioni. Sarà il Comitato tecnico provinciale, di cui fanno parte i rappresentanti dei servizi all’impiego, i rappresentanti dei Servizi di Integrazione Lavorativa delle ASL ed un medico legale, ad abbinare le richieste di “quel posto di lavoro” con le caratteristiche di “quella persona”.

     L’analisi mostra una tendenza sempre maggiore all’uso di politiche attive per la reintegrazione delle persone disabili.

     Ciò è in linea con i principi emanati da organismi internazionali i quali a loro volta discendono dal lavoro congiunto di tecnici e di organizzazioni di categoria riflettendo da un lato la necessità di superare gli ostacoli della sempre minore occupazione ottimizzando la spesa pubblica e dall’altra di rispettare il vissuto e le aspettative delle persone con disabilità rispetto al problema della integrazione.

 

Ruolo del sindacato.

 

     Il sindacato deve ripensare al mondo del lavoro, anche in funzione degli handicappati, ricercando azienda per azienda le mansioni da riservare a tali soggetti.

     Non si può pensare all’impresa come a un corpo separato dalla società. Le aziende, soprattutto quelle che dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali beneficiano di agevolazioni, non possono esimersi dal fornire la loro contropartita sociale.

     Si deve operare per collocare davvero al lavoro le persone disabili con capacità lavorative piene e ridotte.

     Le diverse fasi di lavorazione, infatti, possono essere effettuate senza creare contraccolpi o riduzione dell’attività produttiva, proprio grazie al lavoro di gruppo, che permette meglio di altri modelli di assorbire ritmi di produzione diversi, mantenendo inalterato il risultato finale.

     Naturalmente, per operare in tal senso, occorre che il sindacato svolga un insostituibile ruolo di controllo dei ritmi e dei carichi di lavoro.

     Nonostante poi l’introduzione di nuove tecnologie, rimangono molti lavori “non automatizzati” che possono essere svolti da persone handicappate con bassi profili professionali e ridotte capacità lavorative.

     Quando vi sono richieste di assunzione, il delegato sindacale, coinvolgendo anche il gruppo di lavoro dell’Ente Locale che segue l’inserimento lavorativi, dovrebbe impegnarsi per individuare se nella lista di collocamento sono presenti portatori di handicap idonei a quei tipi di lavoro. E questo dovrebbe valere anche per le numerose richieste di contratti di formazione – lavoro o per i lavori part – time.

     Il ruolo del sindacato è anche importante per il reperimento di tirocini, stage di formazione e costruire percorsi d’inserimento in azienda per progetti finalizzati dalla CEE.

 

“La valutazione della compatibilità fra la persona e la  mansione: elementi  metodologici e verifiche sul campo”.

 

     Gran parte delle esperienze d’inserimento lavorativo a noi note inducono a ritenere che la problematica dell’inserimento lavorativo di persone disabili sia scarsamente generalizzabile: solitamente l’inserimento lavorativo, per oggettive singolarità di ogni situazione, si attua mediante un processo di adattamento caso per caso fra soggetto – mansione – strumenti di lavoro – ambiente.

     La ricerca si è invece proposta di individuare le situazioni nelle quali si manifesti la maggiore compatibilità fra gruppi di persone disabili e classi di professioni.

     Il concreto inserimento di un soggetto in una specifica situazione lavorativa richiede comunque la necessità di farsi carico delle specifiche problematiche del singolo caso, si è ritenuto necessario tentare di individuare un orientamento, quantomeno qualitativo, circa le compatibilità fra le diverse entità che compaiano nel processo di inserimento lavorativo.

     Il problema dell’inserimento lavorativo deve essere affrontato anche e soprattutto mediante strumenti generali di programmazione e pianificazione degli interventi che necessitano, per poter essere sviluppati, di un’attendibile conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni complessive del problema.

     Obiettivo del presente paragrafo è la verifica delle informazioni disponibili per un’analisi globale del tema e, constatata la disomogeneità e la limitatezza delle fonti, l’individuazione di un itinerario metodologico in grado di condurre ad una descrizione funzionale dei soggetti disabili utile alla immediata valutazione della propensione lavorativa.

     Prima di entrare nel merito problema, ritengo importante fare alcune considerazioni:

a)    Una stessa situazione di svantaggio può essere vissuta diversamente da persone con menomazioni, disabilità e storie diverse: questa affermazione ci consente di togliere dal campo la pericolosa ed aprioristica tentazione di ritenere possibile una sorta di legame causale, una correlazione obbligata che leghi la patologia alla menomazione e quindi alla disabilità e all’handicap: in realtà solo in alcuni casi ed effettuando vistose approssimazioni è possibile definire elementi o processi comuni e ripetibili a partire dal dato patologico.

b)   La chiarezza delle distinzioni fra i concetti di menomazione, disabilità ed handicap può consentire di condurre valutazioni in ottica positiva, focalizzando l’attenzione sulle abilità oltre che sulle disabilità, sulle potenzialità oltre che sugli svantaggi, a livello tanto della persona quanto del suo ambito di vita. A questo proposito è infatti, di cruciale importanza ricordare ancora una volta che, per la definizione stessa di handicap, la lente del valutatore non può ignorare il contesto di vita della persona disabile, misurando tanto la realtà quanto la qualità e il livello delle interazioni fra il “sistema persona” ed il “sistema ambiente”: è infatti solo in questa panoramica allargata che potranno prendere corpo realistiche ipotesi di integrazione.

c)    Vi è il problema della misura: quale metodologia occorre seguire per una attribuzione di valore obbiettivo alle abilità, o meglio quali sono i termini di riferimento e le unità di misura per definire la persona?

     Questo concetto può essere meglio spiegato mettendo in evidenza invece che la “misura”, bisogna considerare il “valore” attribuito alla misura stessa: occorre cioè predisporre un sistema in grado di riportare le valutazioni “assolute” delle abilità nella specifica situazione in esame.

d)   L’ausilio può rappresentare un tramite, un elemento mediatore fra la disabilità della persona e le richieste dell’ambiente al fine di attenuare o risolvere una situazione di handicap. Nel particolare campo di indagine della ricerca saranno presi in esame con maggiore attenzione gli ausili per consentire alla persona disabile lo svolgimento di un’attività professionale legata all’utilizzo di strumenti informatici.

e)    L’ausilio deve essere inteso come mediatore funzionale, ed è del tutto mistificatorio ritenere che possa essere attuabile la seguente equazione;  persona disabile + ausilio = persona normale.

Questo tentativo di semplificazione ed alleggerimento dei problemi ha portato spesso a situazioni altamente problematiche, evidenti soprattutto in ambienti scolastici e di inserimento lavorativo, laddove, a fronte di una esigenza di produttività, l’ausilio è stato investito del ruolo di “normalizzatore”, senza coinvolgere cambiamenti od adattamenti delle condizioni di soggetto ed ambiente. Il processo di integrazione richiede viceversa un contributo attivo nell’adattamento reciproco persona – ambiente; proporzionalmente alla gravità del caso le oggettive situazioni di difficoltà impongono profondità ed esaustività di analisi preventiva e non è pensabile un approccio che sposti l’onere dell’adattamento solo su uno dei due elementi, né tanto meno sull’ausilio mediatore.

f)     Le disabilità dovute a menomazioni di carattere motorio (identificabili con l’immagine del disabile in carrozzella) o sensoriale (ciechi, sordi) costituiscono nell’immaginario comune la rappresentazione di gran lunga dominante dell’handicap: così quando si parla di disabilità e lavoro ci si riferisce istintivamente a queste categorie di persone; per parte loro i mass media veicolano la sensazione che il problema principale da risolvere sia quello della “accessibilità”. A ben vedere, in effetti le menomazioni funzionali motorie e sensoriali possono essere risolte o attenuate con interventi di relativa complessità (riabilitazione, ausili ecc.), ma l’esperienza induce a ritenere che siano ben altri e più importanti gli aspetti di criticità del processo di integrazione lavorativa.

g)    Per una oggettiva difficoltà ad affrontare la complessità del problema e forze per una serie di meccanismi psicologici e politici, nelle metodologie valutative correnti non viene dato il dovuto risalto agli aspetti di disabilità dovuti a minorazioni nelle aree psico – cognitiva e socio – relazionale; viceversa questi aspetti sono presenti con una fortissima incidenza percentuale e si ripartiscono fra menomazioni primarie o preponderanti e menomazioni secondarie, associate ad altre di carattere motorio o sensoriale. La presenza di questo tipo di manifestazioni rende notevolmente più difficile la valutazione dell’intervento, a causa di variabili meno oggettive e di difficile quantificazione; allo scopo di fornire un contributo alla definizione di questo genere di aspetti, è necessario un approfondimento degli aspetti di valutazione delle abilità della persona nella relazione con l’ambiente.

 

Problematiche di descrizione e di valutazione della persona disabile rispetto all’attività lavorativa.

 

 Tali problematiche si dividono in due parti:

 

·      La prima affronta alcune questioni generali e pone il tema dell’approccio al problema così come conosciuto dalla letteratura e dalla esperienza diretta avanzando l’ipotesi che per questa, come per le altre situazioni complesse, potrebbe risultare utile un approccio basato sull’analisi delle criticità che si manifestano nell’attuazione di un inserimento lavorativo;

·      La seconda è invece dedicata alla discussione delle problematiche che si incontrano quando si tenti di passare dalla categoria generale di persona disabile, eventualmente accompagnata da una valutazione diagnostica della patologia, alla individuazione di gruppi omogenei di soggetti disabili rispetto alla capacità lavorativa.

   Nel primo punto, è innanzitutto esaminato il tema della disabilità occupazionale intesa come incapacità dell’individuo ad impegnare il tempo in modo adeguato rispetto alla propria situazione.

   Tale discussione porta a riconoscere le variabili “persona”, “compito”, “contesto”, come necessarie ad un’efficace descrizione della persona disabile in “situazione lavorativa”.

     L’inserimento lavorativo si attua all’ora come processo di adattamento reciproco fra “persona” (intesa come complesso di abilità, potenzialità e deficit), “compito” (la mansione) e il “contesto” (solitamente l’azienda) ove si esplica il “compito”.

     Per la descrizione della propensione di una situazione all’adattamento, o per contro al rifiuto, si è quindi introdotto il concetto di “elasticità” che, mediante modalità differenti, viene applicato a ciascuna delle componenti sopra indicate: l’area della elasticità della persona risulta, per esempio, incrementata da risorse personali o culturali, quella del compito dalla possibilità di adattamento delle modalità esecutive, quella del contesto tende invece ad attuarsi attraverso la capacità di ridefinire modalità organizzative e logistiche al fine di conseguire il massimo risultato dall’inserimento.

     In secondo luogo è proposta una breve analisi delle metodologie di approccio al tema dell’inserimento lavorativo introducendo il concetto di “approccio funzionale” (orientato all’analisi delle microfunzionalità che definiscono la possibilità o l’impossibilità a svolgere una funzione) e di “approccio sistematico” (che concentra, cioè, l’attenzione sulle relazioni fra le diverse componenti del sistema definito da persona – compito – ambiente).

     Tale approccio risultano, inoltre, fortemente connessi alla concezione e alla modalità di introduzione degli “ausili” intesi tanto come strumenti di compensazione funzionale (approccio funzionale) quanto come strumenti che accrescono l’elasticità e quindi le capacità di adattamento del sistema (approccio sistematico).

     I due approcci proposti, più che un’alternativa metodologica, rappresentano le modalità d’intervento in fasi diverse del processo di inserimento (l’approccio funzionale, incapace, da un lato, di cogliere la complessità della situazione risulta, dall’altro, insostituibile per l’individuazione delle strategie di soluzione o compensazione di situazioni di handicap).

     Nel secondo punto, si esamina le problematiche che si incontrano nel passare da una generica definizione di persona disabile alla individuazione di gruppi di soggetti disabili omogenei rispetto alla capacità lavorativa: si suggerisce una descrizione basata sulle abilità – disabilità funzionali che, benché non esaustiva, consenta di ricavare indicatori utili alla valutazione della propensione allo svolgimento di una determinata mansione lavorativa.

 

     Costatata l’estrema carenza di informazione attendibili e strutturate in grado di cogliere con sufficiente dettaglio l’aspetto della capacità funzionale, si è quindi cercato di definire le linee guida per la realizzazione di uno strumento di descrizione funzionale utilizzabile in diverse situazioni ed in particolare in ambito scolastico formativo o di orientamento e inserimento lavorativo. In questo contesto è stato ritenuto opportuno proporre una riflessione metodologica ed operativa sulle “abilità relazionali”, ovvero sull’effetto della disabilità sulle situazioni nelle quali risulta fondamentale la relazione con soggetti e con la realtà esterna, in quanto raramente trattate in modo esplicito, ma fondamentale per determinare il successo o l’insuccesso di una esperienza d’inserimento lavorativo.

 

Sintesi delle valutazioni.

 

     La ricerca ha posto la necessità di un approccio orientato ai macrocaratteri ed alle dimensioni complessive del fenomeno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili.

     Questa impostazione rappresenta quantomeno una propensione al superamento di un approccio “tradizionale” basato sulla gestione di ogni caso particolare.

     L’impegno ad andare in questa direzione ha comunque dovuto rapportarsi, da un lato, alla mancanza di fonti informative e di metodologie consolidate adeguate al proposito e, dall’altro lato, alla constatazione che l’effettiva realizzazione di un’integrazione lavorativa passa comunque attraverso il confronto con la specificità dei singoli casi.

     La singolarità di ogni esperienza di inserimento lavorativo è testimoniata dal fatto che una serie di variabili e di situazioni che potrebbero essere considerate marginali o trascurabili in situazioni normali, risultano invece determinanti per il successo o l’insuccesso del singolo caso.

     Questa constatazione sembra faccia emergere alcune considerazioni che sono suffragate anche dalle esperienze “su campo” del gruppo di lavoro nella predisposizione e nello svolgimento dell’indagine empirica e dei casi studio:

 

-       L’approccio al tema dell’inserimento lavorativo o comunque del supporto alla disabilità trae vantaggi (in modi probabilmente superiori ad altre situazioni) da una impostazione multidisciplinare: conseguita la capacità di operare come gruppo di lavoro, ogni ulteriore apporto disciplinare produce effettivamente nuovi ed originali contributi al lavoro; nessun intervento risulta però risolutivo rispetto ad una problematica che risulta complessa e poco determinata.

-       L’inevitabile (almeno al momento) dinamica tra approccio globale e analisi e cura del particolare sembra suggerire una metodologia di approccio a due livelli: una di dimensionamento e di quantificazione del fenomeno che può e forse deve avvalersi di approcci euristici e/o statistici, un secondo livello di risoluzione operativa di un problema che tende invece ad utilizzare un approccio di tipo analitico (approccio funzionale stretto). Quindi i due livelli di approccio sono di fatto complementari e non riducibili l’uno all’altro (anche supponendo risorse informative, economiche e temporali non limitate), in quanto le specificità finiscono inevitabilmente per pesare almeno quanto le variabili considerate al livello globale.

-       Di fondamentale importanza è la necessità di attivazione di risorse generali da porre a disposizione delle realtà coinvolte dai diversi processi di inserimento, ed in particolare:

· Risorse informative (basi di conoscenza, protocolli di valutazione riconosciuti);

· Risorse strumentali di tipo generale (standard, ausili risorse organizzative, di consulenza e di supporto operativo).

 

Dott.ssa Pieretti Francesca