RELAZIONE DELLA L. 328 DEL 2000
“Legge
– quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”
Il
principale obiettivo della L. n. 328 del 2000, è quello di adeguare il Welfare
ai tempi che corrono.
Il sistema di Welfare nel nostro paese, oltre ad essere
incompiuto, appare inadeguato e superato rispetto ai cambiamenti prodotti dalla
società postindustriale, riferiti al lavoro che si trasforma sempre più da
dipendente in autonomo, in forme nuove e che perciò presenta domande diverse di
tutela e comunque di una sicura inclusione nel sistema di Welfare. Dalla
società vengono le specifiche segnalazioni dei cambiamenti economici, sociali e
culturali, le segnalazioni delle conseguenze delle trasformazioni in corso in
termini di domanda di nuove tutele e di attenzione ai fenomeni di nuova povertà
e di esclusione sociale, i quali si sommano alle domande inevase di fasce
estese di figure deboli per povertà, età, malattia, non autosufficienza,
disabilità, immigrazione.
I
grandi obiettivi della nuova legge debbano essere quelli di individuare ed
offrire delle risposte mirate ed efficaci ai bisogni sociali di oggi, i quali
sono mutati e mutano di quantità e qualità rispetto ad un passato anche
recente, e di riequilibrare le risorse finanziarie, umane, organizzative e
progettuali oggi disponibili ed approvarne di aggiuntive, investendo di più nei
servizi sociali alla persona, alle famiglie, alla comunità”.
Il primo articolo della legge, intitolato, “principi e
finalità”, ha natura programmatica, indica in realtà qualcosa di più,
riferendosi ai soggetti ed alla strumentazione per l'erogazione dei servizi.
Al
comma 1, viene esplicitato uno dei principi cardine della riforma,
rappresentato dall’universalismo delle prestazioni.
La
formulazione prescelta, secondo la quale “La Repubblica assicura alle persone
e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali”,
comporterebbe un elevato livello di privatizzazione dei servizi che la
maggioranza della popolazione dovrebbe assicurarsi in base a strumenti di mercato,
e si fonda sulla possibilità di individuare in ogni caso categorie specifiche e
cristallizzate di destinatari delle prestazioni. La scelta universalistica si
richiama invece alle esperienze nord europee, scandinave e anglosassoni, che
vantano le più solide tradizioni nello sviluppo del Welfare come diritto di
cittadinanza, e, si basa oltre che su motivi etici, sulle mutate condizioni
sociali e di vita intervenute nell'ultimo scorcio del secolo scorso nella
società italiana.
La
condizione degli anziani, l'allungamento della vita media, le nuove forme
assunte dalle famiglie (single, monoparentali) e il declino della rete
protettiva offerta dalla famiglia tradizionale, la flessibilità del mercato
del lavoro e le nuove povertà, sono tra i principali fattori di tale mutamento
sociale. Si può rilevare che nelle nuove condizioni di vita i confini con lo
stato di bisogno sono divenuti più labili e più diffusa è la possibilità di
entrare e uscire da uno stato di necessità temporaneo.
Dunque,
secondo il primo comma della legge: “La Repubblica assicura alle persone e alle
famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare,
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”.
Il
riconoscimento delle varie situazioni di bisogno e di difficoltà, non solo
economica, che ostacolano questo obiettivo di benessere per contrastare le
quali viene prefigurato un sistema integrato alla cui realizzazione concorrono
soggetti pubblici e privati.
La
definizione di “interventi e servizi sociali” adottata dalla L. 328 non è una
definizione creata ex-novo, dato che, secondo il comma due dell’art. 1,
“per “interventi e servizi sociali” si intendono tutte le attività previste
dall'articolo 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”.
La
programmazione e l’organizzazione del sistema dovranno avvenire secondo i
principi, di “sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità
ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli
enti locali”. La legge fa quindi propri i principi ispiratori della riforma
della pubblica amministrazione accolti nel nostro ordinamento durante gli anni
novanta, a partire dalla L. 142/1990.
Il
comma 4 chiarisce quale sarà l’atteggiamento degli enti pubblici nei confronti
delle “formazioni sociali” che prestano la loro opera nel settore, e ne dà una
elencazione: “Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle
rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non
lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti
di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella
gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
I
soggetti privati sono parimenti richiamati al quinto comma, per indicare che
ove assumano la “qualità di soggetti attivi” nell'ambito del sistema, sono
ammessi alla gestione e alla programmazione degli interventi.
Il
ruolo del terzo settore e del nuovo rapporto fra pubblico e privato sociale, il
comma 5 enuncia un vero e proprio nuovo scopo del sistema, che si aggiunge a
quelli che tradizionalmente hanno motivato l’intervento assistenziale, vale a
dire, il sollievo della miseria e della sofferenza, l’aiuto a categorie di
persone in difficoltà soprattutto attraverso sussidi monetari, etc.
“Il
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la
promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative
delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità
e della solidarietà organizzata”. Pare si voglia dire che la futura assistenza
debba nascere dal basso, o meglio, dall’interno delle situazioni di bisogno,
coinvolgendo ed aiutando i soggetti che quotidianamente si trovano a convivere
o a vivere in situazioni di difficoltà, fornendo un aiuto esterno a fianco di
chi già in qualche modo si ingegna da solo a superare i propri ostacoli.
Ancora,
il comma sei, guardando allo scopo complessivo della legge, in altre parole,
“per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1”, torna al
cittadino come singolo, alla persona, all’individuo che sta alla base della
società, per poi introdurre altre formazioni sociali di tutela del soggetto:
“La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il
contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di
tutela degli utenti”.
Il
comma 7, conferisce autorevolezza ai principi enunciati in tutto l’art. 1 e
complessivamente alla disciplina della legge: “Le disposizioni della presente
legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad
adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge,
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti”.
“Una
delle principali innovazioni della legge è, quindi, quella di configurare un
sistema di servizi a rete, a composizione mista, nel quale accanto alla
fissazione delle basilari responsabilità pubbliche, comunque ribadite, si
affianca un doppio riconoscimento dei privati, in quanto collegati o meno al
sistema, mediante strumenti di concertazione.
L’art.
2 disciplina i soggetti che “hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei
servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali”: I cittadini
italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro
familiari, gli stranieri. Inoltre, ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi
sono garantite le misure di prima assistenza.
Al
successivo comma due, il principio di universalità trova qui una esplicita
riaffermazione: “Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha
carattere di universalità”.
“Le
problematiche poste da questo articolo sono di due tipi. La prima riguarda la
valenza della classificazione come diritti delle posizioni giuridiche dei destinatari
delle prestazioni.
La
seconda concerne invece l'esatta individuazione degli stranieri destinatari.
Il
diritto ai servizi sociali può sostanziarsi nella situazione soggettiva
dell'utente ad ottenere prestazioni o servizi che assicurino la soddisfazione
degli stati di bisogno considerati nell'ambito dei livelli uniformi ed
essenziali individuati dal Piano nazionale delle politiche sociali. Come in
ambito sanitario, la soddisfazione di bisogni della persona, potenzialmente ben
più ampi della soddisfazione del diritto alla salute, necessita di un parametro
sulla base del quale valutare la compatibilità e la ragionevolezza delle scelte
effettuate dal legislatore e dall'amministrazione tenuta alla prestazione.
Tale parametro può essere rinvenuto nell'essenzialità del servizio rispetto al
fine del benessere della persona e nella necessaria uniformità nella sua
erogazione su tutto il territorio nazionale. Inoltre, quale corollario del
principio di uguaglianza, il diritto alla prestazione spetta a tutti coloro che
in un determinato contesto territoriale risultano tra i possibili destinatari,
in base a normative regionali o locali, di servizi e prestazioni aggiuntive
rispetto a quelle rientranti nei livelli uniformi ed essenziali predetti.
Per
quanto concerne l’individuazione degli stranieri aventi diritto alle
prestazioni sociali, si osserva che il problema dell'equiparazione degli
stranieri non comunitari con i cittadini è stato recentemente risolto dall'art.
80, comma 19, della L. 388 del 2000 (legge finanziaria) che con una
disposizione sostanzialmente innovativa dell'art. 41 del D.Lgs n. 286 del
1998, recante il testo unico delle leggi sull'immigrazione, ha chiarito entro
quali limiti può operare tale equiparazione. L'incertezza derivava dal testo
dello stesso art. 41, che considerava equiparabili sia gli stranieri titolari
di carta di soggiorno (e cioè regolarmente residenti da almeno cinque anni in
Italia), che quelli in possesso di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno. Questa norma di principio, che avrebbe dovuto essere
attuata nei vari ambiti della legislazione assistenziale, è stata invece in
alcune sedi ritenuta immediatamente applicabile, con il risultato che anche i
residenti da un solo anno potevano essere ritenuti destinatari di tutti i
provvedimenti assistenziali, ivi compreso, ad esempio, l'assegno sociale
disciplinato dalla riforma pensionistica prevista dalla legge n. 335 del 1995.
Il
sistema è dunque a fruizione universale, tuttavia questo non esclude che
categorie di cittadino particolarmente bisognose siano ingoiate in un tutto
uniforme ed indistinto; vi sono corsie privilegiate di accesso ai servizi per
talune categorie di persone: “I soggetti in condizioni di povertà o con
limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie
esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di
inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i
soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono
necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle
prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali”
(comma 3).
Con
questo comma si aggiunge l’aggettivo “selettivo” al sistema universalistico
delineato dalla legge.
Dovranno,
per questo, essere stabiliti parametri certi per valutare le condizioni che
rendono possibile l’accesso privilegiato: tali parametri per la valutazione
delle condizioni elencate sopra “sono definiti dai Comuni, sulla base dei
criteri generali stabiliti dal Piano nazionale” (comma 4).
Ai
sensi dell’art. 20 comma 4 della legge: “la definizione dei livelli essenziali
di cui all’art. 22 (delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e
servizi) è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al
Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie
destinate alla spesa sociale dalle Regioni e dagli enti locali, nel rispetto
delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza
pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria”. La
disposizione appare del tutto analoga e parallela a quella recentemente
introdotta per il Servizio sanitario nazionale dal D.Lgs. 229/1999 (modifica
dell'art. 1 del D.Lgs. 502/1992), e, come è stato detto per questa, i diritti
sociali (definiti diritti soggettivi per es. dall'art. 13 comma 2) ad ottenere
i livelli essenziali delle prestazioni sociali appaiono “finanziariamente
condizionati”, “secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla
pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie
già destinate dagli enti locali alla spesa sociale” (art. 22 comma 2). Del
resto che si tratti di diritti condizionati è confermato dall'art. 2 comma 3
che prevede un accesso prioritario ai servizi per soggetti “in condizioni di
povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere
alle proprie esigenze”, sicché non solo il tipo di prestazioni ma anche
l’ambito soggettivo variano a seconda delle disponibilità finanziarie”.
E’
riconosciuto inoltre, ai destinatari dei servizi il diritto di informazione:
“Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ad informare i
destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire,
sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le
scelte più appropriate” (comma 5). Dunque, nel caso dei servizi sociali, gli
erogatori dei servizi, l’amministrazione in specie, ma anche i soggetti privati
che vorranno essere “soggetti attivi” del sistema, saranno tenuti, mediante
forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta dall’amministrazione
medesima, ad informare i destinatari degli stessi, in primo luogo, “sulle
diverse prestazioni di cui possono usufruire e sui requisiti per l'accesso”, ma
anche “sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate”.
Si configura un ruolo quasi di “consigliere” per l’erogatore del servizio nei
confronti del destinatario, affinché il cittadino possa avere le nozioni idonee
per scegliere il meglio per le sue esigenze.
Il
problema dell’esposizione al rischio di povertà e dell’esclusione sociale, come
risulta dagli studi più recenti, ma anche dall’esperienza di tutti i giorni non
appartiene a categorie sociali facilmente e aprioristicamente identificabili,
ma riguarda un’ampia parte della popolazione. I rischi che sono alla base della
povertà e dell’esclusione sociale, infatti, sono molto diversi rispetto al
passato e si chiamano: mancanza di reddito, lavoro non sufficientemente
remunerato, mancanza di lavoro, formazione inadeguata, biografie difficili,
carichi familiari onerosi.
Nella
legge si afferma molto chiaramente che la priorità della rete integrata dei
servizi e degli interventi è tesa a rispondere alle esigenze delle persone che
sono in condizioni di bisogno e di quelle che non sono autosufficienti. Quindi
è chiaramente indicata una priorità, ma ciò non fa venir meno l’impostazione
universalistica del sistema di protezione sociale.
Ovviamente
è anche importante che chi non è in condizioni di povertà e di bisogno possa
accedere alle prestazioni sociali, partecipando al costo dei servizi sulla base
del reddito a sua disposizione e credo che questo sia un altro punto importante
della legge.
Ai
Comuni, viene attribuito un ruolo di governo, e sono titolari delle funzioni
amministrative, concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e
concorrono alla programmazione regionale.
Sono
previsti, altresì, a fini di efficacia ed economicità, incentivi per
l’associazionismo fra comuni.
Il
testo della legge recepisce la priorità del Comune nel campo dei servizi
sociali come prima linea di interlocuzione per le esigenze del cittadino e di
pronta risposta. In questo modo si sovverte la precedente impostazione, che
vedeva il Comune responsabile delle sole attività amministrative nel campo dei
servizi sociali con assunzione diretta di responsabilità nel rispondere al
soddisfacimento dei diritti del cittadino, senza alcuna programmazione e
soprattutto senza alcuna certezza di natura economico-finanziaria”.
Il
decreto legislativo di riordino del servizio sanitario nazionale ha accresciuto
la competenza comunale in materia sanitaria: è pertanto doverosa la titolarità
dei Comuni che divengono più capaci di applicare il criterio della
sussidiarietà, avvalendosi correttamente dell’apporto di quella straordinaria
risorsa del volontariato e del privato sociale che spesso è arrivata prima
laddove il pubblico non è arrivato, o dove difficilmente arriva.
Vi
è dunque una scelta importante, quella della territorialità, in quanto le
politiche sociali debbono vivere nel territorio perché più se ne allontanano e
più rischiano di essere improduttive e burocratizzate.
La
legge 328, dunque, disciplina l’assetto istituzionale del sistema integrato di
interventi e servizi sociali al capo secondo, con gli artt. 6, 7, 8, e 9, che
rispettivamente si occupano delle funzioni dei Comuni, delle Province, delle
Regioni ed infine dello Stato.
La
stessa formulazione legislativa affronta la materia nell’ordine logico imposto
dal principio di sussidiarietà, parte dalle istituzioni territorialmente più
vicine al cittadino, per poi allontanarsi progressivamente.
“Si
passa così dai compiti di erogazione dei servizi, alla attribuzione della
titolarità delle funzioni, comprendenti la programmazione e realizzazione in
ambito locale, la erogazione di servizi e prestazioni economiche, le attività
di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici,
nonché dei parametri di individuazione delle persone destinatarie con priorità
degli interventi. Le prestazioni socio-sanitarie tutte le attività atte a
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della
persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie ed azioni di
protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la
continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
Si
possono individuare tre categorie di prestazioni sociosanitarie: quelle sociali
a rilevanza sanitaria, “cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno
l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di
disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute”; quelle
sanitarie a rilevanza sociale, “cioè le attività finalizzate alla promozione
della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di
esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite”; infine
quelle ad elevata integrazione sanitaria.
Le
prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate
dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza
sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani
nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
Vale
la pena qui richiamare subito la norma “parallela” di chiusura del sistema,
contenuta nella legge 328, così infatti l’articolo 8 al primo comma: le Regioni
“esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli
interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello
territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata
integrazione sanitaria”.
Inoltre,
la L. 328/2000 nel capo dedicato ai principi generali del sistema, nello
stabilire in specie i principi per la programmazione degli interventi e delle
risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali, pone di nuovo
l’accento su questo aspetto, al comma due dell’art. 3, lettera b stabilisce che
i soggetti pubblici dovranno provvedere alla programmazione seguendo i principi
di “concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra
questi e le Aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio-sanitarie
ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio
sanitario nazionale”.
Dal
confronto delle due discipline, si vede da entrambi i lati che con questo
compito assegnato alla Regioni è nato un capitolo nuovo nel rapporto fra
sociale e sanitario: l’art. 8 individua l’ente che deve rendere effettivo
l’aggettivo integrato riferito al sistema dei servizi sociali.
Che
cosa si deve intendere con “sistema integrato” è definito precisamente
dall’art. 22 della stessa legge: “Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi
settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo
familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi
volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di
competenze e settorializzazione delle risposte”.
Le
attività di integrazione sociosanitaria hanno assunto un ruolo fondamentale nel
nuovo Welfare. La rilevanza di questa innovazione è confermata dalla
disposizione che inserisce di diritto le prestazioni ad elevata integrazione
tra quelle rientranti nei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
Per le funzioni delle Province, l’art. 7 richiama i
compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché
dall'art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il ruolo risulta limitato
al concorso nella programmazione ed a compiti conoscitivi e di analisi
dell’offerta assistenziale e promozione, di iniziative di formazione, con
particolare riguardo alla formazione professionale.
Il “buono servizio” o “vaucher” è un documento emesso ed assegnato direttamente dall’ente pubblico agli utenti, che attribuisce loro il diritto all’acquisto di un determinato importo di alcuni beni e servizi. Il ricorso a tale strumento è in genere pensato in relazione ad un sistema di accreditamento: gli utenti possono acquistare servizi dando in cambio al soggetto fornitore accreditato il buono, per il quale tale soggetto potrà poi chiedere il rimborso all’ente pubblico. Uno dei principali vantaggi del vaucher è legato al fatto che esso assicura una capacità di scelta all’utente e, allo stesso tempo, che lo obbliga ad impiegare le risorse ricevute per l’acquisto effettivo di servizi sociali, evitando un utilizzo improprio di queste risorse o il ricorso al mercato sommerso.
L.
328 che al primo comma dell’art. 3 stabilisce che “Per la realizzazione degli
interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il
metodo della programmazione degli interventi e delle risorse,
dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in
termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione
di impatto di genere”.
Il
secondo comma dell’art. 3 della L. 328/2000 dispone che lo Stato, le Regioni e
gli enti locali, quali soggetti responsabili della programmazione ed organizzazione,
nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno seguire per la programmazione
degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi
sociali i principi del coordinamento e dell’integrazione con gli
interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di
formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro.
Inoltre,
i principi della concertazione e cooperazione tra i diversi livelli
istituzionali, tra questi ed i soggetti privati che partecipano con proprie
risorse alla realizzazione della rete, alla gestione ed all’offerta
dei servizi, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale, nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni
socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli
essenziali del Servizio sanitario nazionale.
Da
questo articolo si evince come, anche nel linguaggio legislativo, il settore
dei servizi sociali è considerato una parte integrata ed interagente con le
altre parti del Welfare.
Per
le finalità della legge, Stato, Regioni ed Enti locali possono avvalersi degli
accordi previsti in materia di “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica” dall’art. 2, comma 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, “anche
al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai
finanziamenti dell'Unione europea” (comma 3).
Il
patto territoriale è espressione del “partenariato sociale”, e viene concluso
per la realizzazione di un programma di interventi nei settori dell’industria,
agroindustria, servizi, turismo e in quello dell’apparato infrastrutturale, fra
loro integrati; esso ha comunque di mira la promozione dello “sviluppo locale
in ambito subregionale”, in vista dello sviluppo ecosostenibile.
Il
contratto di programma è, invece, definito come quel “contratto” concluso tra
l’amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e
piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione
di interventi già fatti oggetto di programmazione “negoziata” (così l’art. 2
comma 203, lett. e) della L. n. 662/1996)”.
Il
contratto di area, si configura come “lo strumento operativo funzionale alla
realizzazione di un ambiente economico favorevole all’attivazione di nuove
iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione…attraverso
condizioni di massima flessibilità amministrativa.
I
Comuni, le Regioni e lo Stato, d’altro canto, dovranno promuovere azioni per
favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta
fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta
degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle
prestazioni economiche.
Gli
artt. 18 e 19, al capo quarto, dedicato agli Strumenti per favorire il
riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali disciplinano
rispettivamente il Piano nazionale ed i piani regionali degli interventi e
dei servizi sociali ed il Piano di zona.
Il
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali è predisposto ogni tre
anni dal Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati.
Il
Governo lo emanerà, “tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai
sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa
sociale dagli enti locali” (comma primo).
Il
Piano nazionale, dovrà indicare: le caratteristiche ed i requisiti
delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali (previsti
dall'articolo 22); le priorità d’intervento attraverso l'individuazione
di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla
realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di
povertà o di difficoltà psico-fisica; le modalità di attuazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e
coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e
del lavoro; gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione
al cittadino e alle famiglie; gli indirizzi per le sperimentazioni
innovative, e per le azioni di promozione della concertazione delle
risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la
costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali.
Inoltre,
dovrà prevedere gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di
integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti
nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli
interventi e dei servizi sociali, i criteri generali per la disciplina del
concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti e per la
determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni dei soggetti che
hanno diritto all’accesso prioritario ai servizi ed alle prestazioni (art. 2,
comma 3).
Gli
indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore
(art. 16, comma 4), e dei titoli per l’acquisto di servizi sociali (art. 17),
per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane
non autosufficienti e per i soggetti disabili (in
base a quanto previsto dall'articolo 14), quelli relativi alla
formazione di base e all'aggiornamento del personale.
Dovrà
prevedere i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano
nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22,
secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e
sulle condizioni occupazionali della popolazione e gli indirizzi per la
predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della
vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle
responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per
l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia
fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione,
il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
L’art.
19 al primo comma indica dettagliatamente ciò che il Piano di zona dovrà
individuare.
Il
Piano di zona, sarà adottato dai Comuni associati, di norma, attraverso un accordo
di programma.
A
livello locale la concertazione con tutti gli attori del settore si fa
essenziale, è per questo che all'accordo di programma, per assicurare
l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i
Comuni associati, d’intesa con le Aziende unità sanitarie locali, ma anche gli
organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione,
le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni e gli enti di
patronato, le organizzazioni di volontariato, gli enti riconosciuti delle
confessioni religiose, (i soggetti di cui all'art. 1, comma 4), e le I.P.A.B.,
che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono,
anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali previsto nel piano (ultimo comma).
Con
questa legge quadro si prevede, per il tramite di una delega al governo, il
riordino degli emolumenti economici di natura assistenziale, in coerenza con il
principio di separazione tra assistenza e previdenza.
Il
sistema di finanziamento delle politiche sociali è disciplinato dall’art. 4.
La definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale, il reddito minimo di inserimento, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale disciplinato all'articolo 18 della presente legge.
Il
problema della qualità nei servizi sociali è complicato, dopo aver attraversato
il mondo delle imprese, producendo un importante processo di riconversione
verso una più nitida centralità dell’utente (e della sua soddisfazione) e
dell’organizzazione del lavoro (e, dunque della soddisfazione anche dei
lavoratori), il tema della qualità ha investito il settore pubblico. Si parla
dunque di certificazione di qualità, di accreditamento di standard, di
indicatori di qualità”.
Ma
passiamo adesso ad analizzare come il sistema è configurato dalla L. 328 del
2000, secondo l’art. 11, comma primo: “I servizi e le strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o di organismi non
lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di
patronato e altri soggetti privati, sono autorizzati dai Comuni”.
Il
Comune rilascia l’autorizzazione “in conformità ai requisiti stabiliti dalla
legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i
requisiti minimi nazionali” (comma primo).
I
requisiti minimi nazionali a loro volta dovranno essere determinati a livello
statale, in quanto, rientra nelle funzioni dello Stato “il potere di indirizzo
e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per l’aspetto della
fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale; e la previsione di requisiti specifici per le
comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni” (ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della presente legge).
L’atto
formale che determina questi requisiti uniformi per tutto il paese è un decreto
del Ministro per la solidarietà sociale, emanato, sentiti i Ministri
interessati e la Conferenza unificata”.
Una
volta stabiliti quali sono questi requisiti nazionali si passerà alla loro
applicazione. Al comma 2 la legge fa una distinzione: tra servizi e strutture
di nuova istituzione, per le quali “I requisiti minimi nazionali trovano
immediata applicazione”, e le strutture già esistenti, alle quali viene
concesso un lasso di tempo massimo di cinque anni per l’adeguamento alla nuova
disciplina: “per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in
vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni
provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel
termine stabilito da ciascuna Regione e in ogni caso non oltre il termine di
cinque anni”.
A
conclusione del capo III l’articolo 13 disciplina la Carta dei servizi sociali.
La
legge 328 del 2000 pone una nuova attenzione al tema della qualità dei servizi
sociali e, in particolare, al comma primo dell’ art. 13, individua nella Carta
dei servizi uno strumento finalizzato a “tutelare le posizioni soggettive degli
utenti”.
L’art.
13 della L. 328, infatti, prevede che “entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i
Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta
dei servizi sociali.”
Inoltre
stabilisce che, entro sei mesi dall’emanazione da parte del Governo dello
schema generale di riferimento, “ciascun ente erogatore di servizi adotta una
carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti”
(comma primo). Da quanto detto emerge la considerazione che il modello di
attuazione della Carta dei servizi pubblici basato sugli schemi generali di
riferimento, adottato anche dall’art. 13 della L. 328 del 2000, “se presenta da
un lato, il vantaggio di favorire l’adozione delle carte, implica, dall’altro,
il rischio di svuotarle di contenuto ed efficacia.
Per
evitare questo inconveniente tre azioni appaiono necessarie:
-
l’attivazione di momenti di partecipazione prima dell’adozione della carta dei
servizi, che renderebbe più praticabili le forme di tutela dei diritti degli
utenti in essa previsti e più vicino il soddisfacimento delle esigenze per le
quali tale strumento è stato introdotto nel nostro ordinamento;
-
un’adeguata pubblicità della carta presso l’utenza. Spesso, infatti, i
meccanismi di tutela previsti dalle carte non sono azionate dai cittadini Al
comma due, la legge stabilisce quale dovrà essere il contenuto o meglio i
requisiti di questo atto: “Nella carta dei servizi sociali sono definiti i
criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le
condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti
che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela
degli utenti”.
L'adozione
della Carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e
dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini
dell'accreditamento. Un soggetto, pubblico o privato, che intenda candidarsi
all’erogazione dei servizi, dovrà prima adottare una Carta dei servizi sociali,
rispondente ai requisiti e criteri indicati dalla L., e dallo schema di Carta
delineato dal Governo (nel piano triennale). L'idea di fondo che si vuole qui
affermare è che la Carta dei servizi sociali non può essere solo uno strumento
di tutela degli utenti, ma deve riuscire ad essere un tassello del sistemi di
regole per la qualità dei servizi sociali: in particolare, il tassello rivolto
agli utenti, visto che altri strumenti di governo della qualità — come l'accreditamento
o l'affidamento del servizio — sono invece più tipici della relazione tra
soggetto gestore ed ente pubblico. “Riuscire ad essere un tassello"
significa che la Carta dei servizi sociali deve integrarsi nel sistema
complessivo di regole per la qualità.
Mentre la Carta dei servizi stabilisce gli impegni nei confronti degli utenti (impegni che devono essere sanciti e verificati dall'ente locale attraverso le procedure di affidamento e verifica), l'accreditamento costituisce invece uno strumento con cui l'ente regionale si assicura sulle competenze e capacità del soggetto gestore per lo svolgimento dei servizi.
Nella
sezione 2 della legge 328 art. 23 “reddito minimo di inserimento” è stato
varato per la prima volta in via sperimentale dall’art. 15 del D.Lg. 18 giugno
1998, n. 237, come “misura di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale
attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone
esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere
per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento dei propri figli”.
L’istituto
può avere un impatto considerevole sul nostro sistema di interventi sociali.
“Un suo effettivo funzionamento per un verso, consentirebbe ridisegnare proprio i reciproci confini fra assistenza e previdenza, e dei rispettivi costi; per un altro verso all’interno del sistema assistenziale, permetterebbe un riequilibrio fra protezione di base e interventi particolari, cosicché questi e quella possano concorrere a dare una risposta adeguata tanto alle situazioni di bisogno in generale, quanto alle specifiche situazioni di difficoltà della persona”.
Attraverso
il reddito minimo di inserimento si è cercato di dare una risposta nuova ad un
complesso di esigenze; il problema è quello della protezione di base che in
Italia non è mai esistita in quanto la formazione caotica ed episodica del
nostro sistema ha moltiplicato interventi per determinati “gruppi”.
Il problema della protezione di base nasce
quando non ci sono le condizioni, oggettive o soggettive, per accedere al
lavoro, situazione un tempo meno frequente ma purtroppo sempre più diffusa
nelle società contemporanee.
Nel
momento in cui si introduce nell’ordinamento italiano l’idea della sicurezza
sociale, alla quale appunto è intitolata la legge 30 aprile del 1969, n. 153,
l’onere di far fronte alla situazione di chi rimane sprovvisto della relativa
tutela è posto a carico della previdenza sociale, la solidarietà dei lavoratori
viene a coprire anche la parte della popolazione, che all’epoca si pensava
dovesse essere limitata, che non avrebbe titolo alla protezione previdenziale.
Infatti, con l’art. 26 della legge 153 del 1969 a carico del Fondo sociale
costituito presso l’Istituto nazionale della Previdenza sociale, è creata la
pensione sociale, destinata ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni
sprovvisti di altri trattamenti pensionistici e che possiedano redditi propri
non superiori sociali a carico della “Gestione per gli interventi assistenziali
e di sostegno alle gestioni previdenziali” il cui finanziamento “è assunto
dallo Stato” (art.37). L’istituto rimane dunque affidato alla gestione
dell’INPS, ma il suo onere viene riportato alla fiscalità generale.
Dunque
è duplice la funzione assegnata dalla legge all’istituto: a livello più ampio
si prospetta come una funzione preventiva e generale, secondo il carattere di
universalità che si è voluto come qualità specifica del nuovo sistema integrato
di servizi sociali, di “contrasto alla povertà”, ma poi, in concreto, per quelle
situazioni specifiche e non astratte che si vengono a verificare, si parla di
misura di “sostegno al reddito”.
Il
successivo art. 24, mentre delega il Governo ad emanare un decreto legislativo
per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e
sordomutismo, (parte integrante del complessivo riassetto, riordino e
razionalizzazione della spesa pubblica), e ne indica i principi ed criteri
direttivi, ribadisce peraltro a chiare lettere il “principio della separazione
tra spesa assistenziale e spesa previdenziale” e chiarisce che il riordino deve
avvenire “senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Dott.ssa
Pieretti Francesca.