RELAZIONE LEGGE 8 MARZO 2000 n.53

"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

 

Con la L. 8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione per il coordinamento dei tempi delle città", sono stati modificati ed aggiornati alcuni degli istituti relativi al sostegno della maternità e della paternità e per l'assistenza a portatori di handicap.

Le disposizioni legislative si pongono come obiettivi prioritari la promozione di un maggiore equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione delle agevolazioni ai genitori dei soggetti portatori di handicap.

Le disposizioni della normativa in esame debbono applicarsi tenendo conto di quanto affermato dall'art. 17, comma 3, del medesimo testo di legge, e dai principi generali del decreto legislativo n. 29/1993 sul rapporto sussistente fra legge e contratto, i quali salvaguardano le condizioni di maggior favore già disciplinate dai contratti collettivi nazionali di comparto e rinviano a quelle che saranno successivamente adottate in sede di contrattazione collettiva.

La suddetta legge ha, tra l'altro, introdotto alcune modifiche alle leggi:

v     30 dicembre 1971, n. 1204 "Tutela delle lavoratrici madri";

v     9 dicembre 1977, n. 903 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro";

v     5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

 

L’art. 3  in materia di congedi parentali, familiari e formativi, integra l'art. 1 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, attribuendo al genitore lavoratore il diritto ad usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro, ed il relativo trattamento economico, anche se l'altro genitore non ne ha diritto.
L'art. 3, c. 2, del medesimo testo di legge modifica l'art. 7 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, riconoscendo ai genitori il diritto di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi otto anni di vita del bambino. Tale assunto trae convincimento dall'avvenuta abrogazione, effettuata per il tramite dell'art. 17, c. 4, della L. 53/00, dell'art. 7, della L. 903/77, il quale riconosceva al lavoratore padre il diritto ad usufruire dell'astensione facoltativa, in alternativa alla lavoratrice madre.  Altra importante innovazione e' stata introdotta dall'art. 3, c. 3, della L. 8 marzo 2000, n. 53, che ha modificato l'art. 10 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, prevedendo il raddoppiamento dei periodi di riposo nel caso di parto plurimo e la possibilità di utilizzare le ore aggiuntive anche dal padre lavoratore. Come e' noto le lavoratrici madri hanno diritto, nel primo anno di vita del bambino, a due periodi di riposo durante la giornata, pari ad un'ora ciascuno, anche cumulabili, a condizione che l'orario di lavoro sia almeno di sei ore; nell'ipotesi di orario inferiore, tale periodo si riduce ad un'ora di riposo.
 
Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, compete un periodo continuativo o frazionato di astensione dal lavoro pari a sei mesi; lo stesso diritto è riconosciuto anche al padre lavoratore a partire dalla nascita del bambino.

Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci o undici mesi.
Entrambi i genitori possono beneficiare individualmente di un'astensione facoltativa, da fruirsi entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, della durata massima di sei mesi, ovvero, se il padre lavoratore usufruisca di un periodo non inferiore a tre mesi, il proprio diritto viene elevato da sei a sette, elevando, in tal modo, il relativo limite complessivo di astensione facoltativa da dieci ad undici mesi.
La novità della norma risiede nella circostanza che entrambi i genitori possono utilizzare detta astensione facoltativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino anche contemporaneamente ed in particolar modo il padre lavoratore la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post - partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi di cui all'art. 10 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204.
Nell'ipotesi in cui vi sia un solo genitore, il periodo di astensione facoltativa da usufruire continuativamente o in modo frazionato, non può essere superiore a dieci mesi. Detta ipotesi può verificarsi in caso di morte di un genitore, di abbandono del bambino da parte di un dei due genitori, ovvero di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, quando ciò risulti da un provvedimento formale. Per l'elevazione del congedo sino a dieci mesi, si considera anche la situazione in cui il genitore che accudisce il bambino a titolo esclusivo, si sia verificata successivamente alla fruizione del periodo massimo (sei mesi da parte della madre e sette mesi da parte del padre), ma nel calcolo dei dieci mesi complessivi debbono essere computati tutti i periodi fruiti precedentemente da parte di entrambi i genitori.

 

L'art. 6 della L. 903/77 riconosce il diritto (non quindi obbligo di astensione) delle lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, di assentarsi, durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino in famiglia, purché il bambino non abbia superato i sei anni di età. In caso contrario il diritto non sussiste, salvo che per le adozioni e gli affidamenti disciplinati da norme di diritto internazionale per i quali valgono regole più favorevoli. Il diritto è esercitabile, in alternativa, dal padre adottivo o affidatario nel caso in cui la madre abbia rinunciato a fruirne, o sia deceduta oppure il bambino sia affidato in via esclusiva allo stesso. Il periodo decorre dal giorno successivo a quello di effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva.

 

Si sottolinea che a beneficio della lavoratrice madre, o, in alternativa, al lavoratore padre, genitori di bambini portatori di handicap, si continua ad applicare la disposizione di cui all'art. 33, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, che attribuisce agli stessi il diritto di prolungare il periodo di astensione facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino.

L’art. 4 della L. prevede la possibilità di congedi per cause particolari:

Ø      il lavoratore ha diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

 

Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

 

Inoltre, per gravi motivi familiari si possono richiedere congedi, dietro documentazione, relativi alla situazione personale, della propria famiglia, dei soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

Per gravi motivi si intendono:

·        le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;

·        le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; 

·        le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

1)      patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2)    patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

 

Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiore al mese, si sommano fra loro.

 

Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, ai sensi del successivo art. 3, c. 4.

La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

 

 

 

La L. parla anche di formazione; infatti sono previsti congedi per i dipendenti che abbiano almeno 5 anni di servizio. I congedi non devono superare gli 11 mesi.

Per “congedo per formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finalizzate dal datore di lavoro.

Durante tale periodo il lavoratore mantiene il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione, e non viene considerato ai fini dell’anzianità di servizio. I contratti collettivi prevedano le modalità di fruizione dei congedi.

 

Al fine di accrescere le competenze professionali sono previsti congedi per la formazione continua. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali assicurano un’offerta formativa.

La formazione può corrispondere a una libera scelta del lavoratore, o può essere predisposta dal datore di lavoro.

Durante tali periodi il lavoratore può usufruire del trattamento di fine rapporto al fine di poter sostenere le spese nei periodi di congedi

La L. prevede progetti articolati per consentire alle lavoratrici madri o lavoratori padri forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part – time, telelavoro, ecc.

L'art. 11 della L. 53/2000 introduce, nel contesto dell'astensione obbligatoria, l'ipotesi del parto prematuro che comporta, qualora si verifichi, che i giorni non goduti di astensione obbligatoria, prima del parto, vengano aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto o la relativa autocertificazione.

L'art. 12 della citata L. introduce poi il principio della flessibilità dell'astensione obbligatoria, secondo cui: "Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale operazione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Sanità, saranno individuati i lavori a cui non si applica detta disposizione.

In questo ambito è importante richiamare anche l'art. 13 della L. 53/00 in merito all'estensione dal lavoro, in presenza di certi presupposti, del padre lavoratore. Non ci troviamo di fronte ad un obbligo di astensione, ma ad un diritto esercitabile, nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso:

a)     di morte o di grave infermità della madre;

b)    di abbandono da parte della madre;

c)     di affidamento esclusivo del bambino al padre.

 

Nel caso in cui il padre intenda avvalersi del diritto è tenuto a presentare la certificazione relativa alle condizioni richieste. Se si tratta di abbandono può produrre una dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

L'astensione del padre è, dalla legge, equiparata a tutti gli effetti a quella della madre.

 

La L. 53/00 porta delle innovazioni per quanto riguarda permessi per l’assistenza dei portatori di handicap:

 

1)      si ha il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, spettante al genitore o al familiare lavoratore che assiste con continuità e in via esclusiva un parente, o affine fino al terzo grado, handicappato grave, non si può  essere trasferiti ad altra sede, senza il consenso, spettante agli stessi soggetti;

2)    il lavoratore handicappato maggiorenne, in situazioni di gravità, può usufruire alternativamente di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino ad un massimo di 18 ore mensili, oppure di tre giorni di permesso mensili (fruibili anche continuativamente).

 

3)    Il genitore di persona handicappata minorenne può fruire dei permessi dell'art. 33, c. 1, 2 e 3, anche quando l'altro genitore non ne ha diritto.

4)    I genitori di persone handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il terzo grado, possono utilizzare i giorni di permesso anche se non convivono con il soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in via continuativa ed esclusiva.

5)    Giorni di permesso in caso di part - time verticale.

6)    Giorni di permesso per i lavoratori agricoli stagionali, con contratto di almeno un mese.

 

 

Le lavoratrici madri, durante tutto il periodo di astensione obbligatoria dall'impiego, in applicazione dei contratti collettivi, hanno diritto all'intera retribuzione fissa mensile, nonché al relativo trattamento accessorio.
Nel periodo di astensione facoltativa, così come previsto dalle singole disposizioni della contrattazione collettiva di comparto, i primi trenta giorni per madre e padre lavoratore, fruibili anche frazionatamente, sono retribuiti per intero, ad eccezione dei compensi per lavoro straordinario ed a particolari indennità legate all'effettiva prestazione lavorativa, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
Da un'interpretazione letterale dei contratti collettivi nazionali di comparto e delle disposizioni della normativa analizzata in questa sede, si ritiene che il trattamento economico applicabile nei successivi cinque mesi di astensione facoltativa, sia la retribuzione degli stessi al 30%, solo per i primi tre anni di vita del bambino, mentre per i restanti quattro/cinque mesi si riconosce il diritto all'astensione dei genitori lavoratori senza retribuzione.
 

Tale disposizione non si applica nell'ipotesi in cui contrattualmente siano disciplinate condizioni di maggior favore per il lavoratore e qualora il reddito individuale dell'interessato sia 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; in quest'ultimo caso si applica l'art. 15 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, così come modificato dall'art. 3, c. 4, della L. 53/00. Anche nell'ipotesi in cui entrambi i genitori fruiscano del medesimo beneficio, il numero massimo dei giorni retribuiti per intero non può essere superiore a trenta. Il trattamento economico così definito si applica anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

 

Per quanto riguarda le modifiche alla  L. 104/92 art. 33 queste sono indicate nell’art. 19 della L. in esame:

 

                               I.      al c. 3: dopo la parola “permesso mensile” sono inserite le seguenti “coperti da contribuzione figurativa";

                          II.      al c. 5: le parole “con lui convivente” sono soppresse;

                      III.      al c. 6: dopo le parole “può usufruire” è  inserita la parola  “alternativamente”.

 

Peraltro, mentre si ribadisce, in linea generale, che il tipo di permesso richiesto (a giorni o ad ore), può essere cambiato da un mese all'altro previa semplice modifica della domanda a suo, si precisa, però che la variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell'ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all'atto della richiesta di permessi; esigenze che, peraltro, devono essere opportunamente documentate dal lavoratore.

L'art. 20 della L. 53/00 stabilisce: "Le disposizioni dell'articolo 33 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente".

 

Il c. 2 dell'art. 33 della L. 104 prevede la possibilità per i genitori di fruire di riposi orari fino a tre anni di età del bambino, in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa; si rammenta che, per uniforme applicazione della disposizione sia nel settore privato che in quello pubblico, il numero di ore di riposo spettanti è da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro (2 ore per orario pari o superiore a sei ore, 1 ora in caso contrario).

Fino ad 1° anno di età del bambino, i riposi non sono quelli alternativi al prolungamento dell'astensione facoltativa, ma quelli c.d. per allattamento del nuovo art. 10 della L. 1204 (v. in proposito circolare 109/00). Ciò significa che, conformemente alle istruzioni della circolare suddetta, durante l'utilizzo di questi riposi - orari da parte della madre, il padre può fruire della astensione facoltativa "normale", e che, invece, l'utilizzo della astensione facoltativa "normale" da parte della madre preclude la fruizione dei riposi - orari da parte del padre.

Tra il 2° e il 3° anno di età del bambino, i riposi - orari diventano quelli alternativi al prolungamento dell'astensione facoltativa.

Si sottolinea che anche tali riposi, come il prolungamento dell'astensione di cui al paragrafo precedente, spettano in maniera alternativa tra i due genitori, e, trattandosi di beneficio che sostituisce il prolungamento, l'utilizzo dei riposi - orari da parte di un genitore non esclude, secondo i criteri utilizzati per l'astensione suddetta, che l'altro possa godere della "normale" astensione facoltativa eventualmente ancora spettatagli.

 

Analogamente al prolungamento dell'astensione facoltativa ed ai riposi orari, i giorni di permesso possono essere usufruiti dai genitori (di figli minorenni) alternativamente, ma il numero massimo mensile (3 gg.) può essere ripartito tra i genitori stessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (ad esempio, madre 2 gg., padre 1 giorno, anche coincidente con uno dei due giorni della madre).

L'alternatività, in sostanza, si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo fruibili nel mese (tre).

I giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando l'altro fruisce della "normale" astensione facoltativa.

 

Nell’ultima parte della legge il legislatore ha voluto indicare quelli che sono i compiti delle regioni in applicazione della seguente legge.

Le leggi regionali devono indicare i criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, uffici della pubblica amministrazione, degli esercizi commerciali, attività culturali, ecc.

 

Mentre i Comuni con più di 30.000 abitanti devono rispondere alle disposizioni dell’art. 36, c. 3 della L. 142/90 e successive modificazioni, dove si prevede che compete al Sindaco nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici, delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

 

Per quanto riguarda il piano territoriale degli orari è uno strumento unitario per finalità di indirizzi, articolato in progetti relativo al funzionamento dei diversi orari dei servizi urbani prevedendo un graduale coordinamento.

L’elaborazione del piano deve tener conto di una serie di elementi: traffico, inquinamento, qualità della vita cittadina, orari di lavoro pubblico e privato.

Per l’attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano il Sindaco istituisce un tavolo di concertazione in cui partecipano i maggiori rappresentanti a livello locale e provinciale.

 

Dott.ssa Pieretti Francesca.