RELAZIONE:
à
DELLA LEGGE REGIONE TOSCANA N. 47 DEL 09/09/1991, INERENTE LE “NORME
SULL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”,
E
à DELLA LEGGE REGIONE TOSCANA N. 66, DEL
29/12/2003 INERENTE LE “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 9/12/1991.
Numerose sono state le leggi nazionali a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche; tra queste ne possiamo ricordare alcune: la legge n. 118 del 30/04/1971 che introduce il principio di rimozione delle barriere architettoniche da tutti gli edifici a carattere pubblico; il DPR 384 del 27/04/1978 che si applica alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle a carattere collettivo – sociale, presentando gli “standard” dimensionali richiesti; con riferimento anche a percorsi pedonali, parcheggi, soste, accessi, rampe, ecc., includendo l’ambito dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani.
Il titolo quinto affronta l’ambito dei trasporti urbani ed extraurbani su ruote e su binario.
La legge n. 13 del 09/01/1989 rappresenta una svolta perché interviene sugli edifici privati su edilizia residenziale pubblica prevedendo l’erogazione di contributi.
L’edilizia deve rispondere a criteri di accessibilità, visitabilità, adattabilità, quindi un’edilizia che deve soddisfare esigenze diverse dando dei criteri generali di progettazione.
La Regione Toscana preso atto delle normative nazionali in tema di eliminazione delle barriere architettoniche ha legiferato proprie normative per la realizzazione, e per la piena utilizzazione di un ambiente costruito rispondente all’esigenza di tutti i cittadini, indipendentemente dell’età, dalle caratteristiche psico - fisiche e senso – percettive; al fine di garantire a ciascuno l’esercizio autonomo di ogni attività.
La legge del 09/09/1991, n. 47, nel definire “ambiente costruito”, vuole intendere l’insieme degli edifici e degli spazi architettonici e urbanistici con le relative infrastrutture compresi, i mezzi di trasporto pubblico, in cui si svolgono attività legate alla vita di relazione.
La legge regionale del 29 dicembre 2003, n. 66, che sostituisce l’art. 4 e 5 della precedente legge, rileva che nella formulazione di piani e programmi e progetti generali e di settore, la Regione tiene conto dell’eliminazione delle barriere architettoniche in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di sua competenza.
La Regione Toscana finanzia con risorse proprie, - (che ogni anno vengono determinate dalla legge di bilancio) - l’esecuzione di opere per eliminare le barrire architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili, condomini di civili abitazioni dove risiedono soggetti disabili.
Inoltre, la Regione Toscana provvede ad assegnare attraverso il Piano Integrato Sociale una quota da assegnare ai Comuni singoli o associati secondo criteri indicati dalla legge da destinare sempre all’abbattimento barriere architettoniche.
Per quanto riguarda il regolamento regionale relativo alla domanda di contributo la Regione Toscana indica i criteri e modalità di assegnazione dei contributi in relazione: alla gravità della disabilità, alla caratteristica degli interventi edilizi, al reddito del soggetto beneficiario del contributo. Per quanto riguarda i criteri e le modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente è in relazione al costo complessivo dell’intervento, al rapporto tra le richieste del contributo e le disponibilità finanziarie.
L’art. 10 bis della legge n. 66 del 2003 applica norme transitorie relative ai procedimenti pendenti ai sensi della legge 13/89. Con decreto del dirigente competente, la Regione approva una graduatoria tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 della legge 13/89 alla data del 1 Marzo 2003.
In fase di prima attuazione del procedimento, per la presentazione delle domande per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili il termine è fissato al 31 dicembre 2004.
All’entrata in vigore del nuovo regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 8, 9, 10, 11, e 12 della legge 13/89 per i nuovi procedimenti di concessione di contributi.
Ai Comuni è indicato una serie d’interventi in ambito di programmazione volti ad adeguare l’ambiente costruito alle finalità della legge.
Si parla di spazi, strutture, edifici pubblici e privati aperti al pubblico in cui siano garantite l’accessibilità, la fruibilità e la sicurezza.
Per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi i Comuni destinano il 10% dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie di cui all’art. 3, della legge 28/01/1977, N. 10, e delle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia ivi comprese le somme introitate ai sensi dell’art. 37, legge 28/2/1985, n. 47, e della legge Regionale 07/05/1985, n. 51, nonché dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza delle norme relative al libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali.
Al titolo II la legge n. 47, del 1991 sottolinea l’importanza dell’eliminazione barriere architettoniche per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico, prevedendo una serie di accorgimenti. Si parla di esigibilità attraverso la riserva di un numero adeguato di posti, attraverso l’utilizzo di piattaforme che permettono lo stazionamento di una carrozzina senza intralciare il passaggio, di dispositivi che acconsentano il sollevamento, audiovisivi, sistemi di avvisamento acustici in modo da favorire la mobilità.
Le aziende e gli enti predisposti alla gestione del trasporto devono predisporre programmi per l’adeguamento dei propri veicoli tenendo conto della normativa vigente. Almeno il 10% dei veicoli che un’azienda di trasporto usa; deve essere adeguata per il trasporto di invalidi entro tre anni dall’approvazione del programma della giunta regionale.
Dott.ssa
Pieretti Francesca.