A cura della Dott.ssa Pieretti Francesca
La presente legge si prefigge di tutelare le
persone prive in tutto o in parte dell’autonomia nell’espletamento delle
funzioni di vita, istituendo l’amministratore di sostegno.
Una legge che ha apportato modifiche ad
alcuni articoli del Codice Civile ed ha introdotto nel titolo XII del libro
primo il capo I nuovi articoli che
vanno dal 404 al 413.
La persona che a causa di un’infermità
fisica o psichica, si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi,
può essere assistita da un’amministratore di sostegno nominato da un giudice
tutelare con un decreto motivato che diventa immediatamente esecutivo.
In caso di un minore non emancipato, il
decreto può diventare esecutivo dal momento che diventa maggiorenne.
Nel caso di interdetti o inabilitati il
decreto è esecutivo solo nel caso di revoca dell’interdizione o
dell’inabilitazione, in quanto il legislatore
si preoccupa della protezione di questi soggetti in modo ben distinto
nel Codice Civile dal titolo XII dall’art. 414 al 432.
Infatti, “l’interdizione” è un procedimento
per cui un soggetto viene posto nella condizione d’incapacità assoluta e totale
di agire. Quindi, causa dell’interdizione è l’abituale infermità di mente della
persona così da essere incapace di provvedere ai propri interessi. Così come
nell’interdizione anche nell’inabilitazione produce un’incapacità di agire
relativa e attenuata.
Per la tutela dell’interdetto o inabilitato
si seguono le norme per la tutela dei minori salvo alcune variazioni che
riguardano la scelta del tutore e la sua durata. Lo stesso per l’inabilitazione
che si ha nel caso di incapacità di agire relativa e attenuata. Con
l’inabilitazione si apre la “curatela” dell’inabilitato secondo le norme
dell’art. 424 – 426 previste per la curatela degli emancipati, con la sola
variante che, trattandosi dell’esercizio di un impresa commerciale,
l’inabilitato può continuare l’attività soltanto con l’autorizzazione del Tribunale
su parere del giudice tutelare.
Questo aspetto giuridico da una chiarimento del
fatto che quando si tratta di interdetti e inabilitati per poter chiedere
l’amministratore di sostegno (in quanto si parla invece di soggetti con piena
capacità di agire), ci deve essere stata una revoca dell’interdizione o
inabilitazione, secondo l’art. 429 del Codice Civile.
Il decreto di nomina di un amministratore di
sostegno deve contenere indicazioni che riguardano le generalità della persona
beneficiaria, l’oggetto dell’incarico, gli atti che l’amministratore di
sostegno ha il potere di compiere per nome e per conto, gli atti che il
beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore e la
periodicità in cui l’amministratore deve riferire al giudice l’attività svolta
e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
L’amministratore di sostegno può essere
richiesto dallo stesso beneficiario o da altri soggetti indicati nell’art. 417.
Una volta inoltrato il procedimento il giudice tutelare provvederà a prendere
le necessarie informazioni tenendo sempre conto degli interessi del
beneficiario e nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno
interviene il Pubblico Ministero.
L’amministratore di sostegno può essere
indicato dallo stesso interessato, solo per gravi motivi il giudice tutelare
può designare con decreto motivato un
amministratore di sostegno diverso.
L’amministratore di sostegno deve adempiere
al proprio incarico, nell’interesse del beneficiario cercando di soddisfarne i
bisogni e le richieste.
Il giudice tutelare che nomina
l’amministratore di sostegno può disporre limitazioni o decadenze per tutelare
sempre gli interessi del beneficiario.
Qualora un amministratore di sostegno compia
atti in violazione di norme di legge o disposizioni del giudice, tali atti
possono essere annullati.
Questa legge apporta alcune modifiche ad alcuni articoli al titolo XII del
libro primo del Codice Civile e tra questi assume significato particolare le
variazioni apportate agli articoli 414 e 418. All'articolo 414 si parla di persone
che possono essere interdette invece che persone che devono essere interdette. L’interdizione
con la nuova interpretazione deve assicurare una adeguata protezione alla
persona, che non significa solo protezione economica.
L’articolo 418 del Codice Civile afferma che
se nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione appare opportuno
applicare l’amministratore di sostegno, il giudice d’ufficio o ad istanza di
parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal
caso il giudice competente per l’interdizione può adottare provvedimenti di
revoca dell’interdizione e nomina di amministratore di sostegno.
Nella sentenza di interdizione o inabilitazione
si può stabilire che alcuni atti di ordinaria amministrazione possano essere
compiuti dall’interdetto senza l’assistenza del tutore, premessa che viene
aggiunta all’articolo 427 del Codice Civile.
Quindi presso l’ufficio del giudice tutelare
sono tenuti un registro delle tutele dei minori, degli interdetti, un registro
delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle
amministrazioni di sostegno.
Dott.ssa
Pieretti Francesca