Relazione della Legge n. 6 del 09/01/2004 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del Codice Civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministratore di sostegno e modifica agli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427, 429 del Codice Civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”.

 

A cura della Dott.ssa Pieretti Francesca

 

La presente legge si prefigge di tutelare le persone prive in tutto o in parte dell’autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita, istituendo l’amministratore di sostegno.

Una legge che ha apportato modifiche ad alcuni articoli del Codice Civile ed ha introdotto nel titolo XII del libro primo il capo I  nuovi articoli che vanno dal 404 al 413.

La persona che a causa di un’infermità fisica o psichica, si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un’amministratore di sostegno nominato da un giudice tutelare con un decreto motivato che diventa immediatamente esecutivo.

In caso di un minore non emancipato, il decreto può diventare esecutivo dal momento che diventa maggiorenne.

Nel caso di interdetti o inabilitati il decreto è esecutivo solo nel caso di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione, in quanto il legislatore  si preoccupa della protezione di questi soggetti in modo ben distinto nel Codice Civile dal titolo XII dall’art. 414 al 432.

Infatti, “l’interdizione” è un procedimento per cui un soggetto viene posto nella condizione d’incapacità assoluta e totale di agire. Quindi, causa dell’interdizione è l’abituale infermità di mente della persona così da essere incapace di provvedere ai propri interessi. Così come nell’interdizione anche nell’inabilitazione produce un’incapacità di agire relativa e attenuata.

Per la tutela dell’interdetto o inabilitato si seguono le norme per la tutela dei minori salvo alcune variazioni che riguardano la scelta del tutore e la sua durata. Lo stesso per l’inabilitazione che si ha nel caso di incapacità di agire relativa e attenuata. Con l’inabilitazione si apre la “curatela” dell’inabilitato secondo le norme dell’art. 424 – 426 previste per la curatela degli emancipati, con la sola variante che, trattandosi dell’esercizio di un impresa commerciale, l’inabilitato può continuare l’attività soltanto con l’autorizzazione del Tribunale su parere del giudice tutelare.

Questo aspetto giuridico da una chiarimento del fatto che quando si tratta di interdetti e inabilitati per poter chiedere l’amministratore di sostegno (in quanto si parla invece di soggetti con piena capacità di agire), ci deve essere stata una revoca dell’interdizione o inabilitazione, secondo l’art. 429 del Codice Civile.

Il decreto di nomina di un amministratore di sostegno deve contenere indicazioni che riguardano le generalità della persona beneficiaria, l’oggetto dell’incarico, gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere per nome e per conto, gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore e la periodicità in cui l’amministratore deve riferire al giudice l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

L’amministratore di sostegno può essere richiesto dallo stesso beneficiario o da altri soggetti indicati nell’art. 417. Una volta inoltrato il procedimento il giudice tutelare provvederà a prendere le necessarie informazioni tenendo sempre conto degli interessi del beneficiario e nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il Pubblico Ministero.

L’amministratore di sostegno può essere indicato dallo stesso interessato, solo per gravi motivi il giudice tutelare può designare  con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

L’amministratore di sostegno deve adempiere al proprio incarico, nell’interesse del beneficiario cercando di soddisfarne i bisogni e le richieste.

Il giudice tutelare che nomina l’amministratore di sostegno può disporre limitazioni o decadenze per tutelare sempre gli interessi del beneficiario.

Qualora un amministratore di sostegno compia atti in violazione di norme di legge o disposizioni del giudice, tali atti possono essere annullati.

Questa legge  apporta alcune modifiche ad alcuni articoli al titolo XII del libro primo del Codice Civile e tra questi assume significato particolare le variazioni apportate agli articoli 414 e 418. All'articolo 414 si parla di persone che possono essere interdette invece che persone che devono essere interdette. L’interdizione con la nuova interpretazione deve assicurare una adeguata protezione alla persona, che non significa solo protezione economica.

L’articolo 418 del Codice Civile afferma che se nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione appare opportuno applicare l’amministratore di sostegno, il giudice d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione può adottare provvedimenti di revoca dell’interdizione e nomina di amministratore di sostegno.

Nella sentenza di interdizione o inabilitazione si può stabilire che alcuni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’assistenza del tutore, premessa che viene aggiunta all’articolo 427 del Codice Civile.

Quindi presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori, degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno.

 

Dott.ssa Pieretti Francesca