“Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”
Approvata in via definitiva dal
Senato il 22 dicembre 2003.
Nota Bene: Il testo riportato è frutto di
nostra elaborazione redazionale risultante dalla fusione dei diversi
emendamenti approvati precedentemente alla Camera. Il testo non ha quindi
carattere di ufficialità.
(omissis)
Art. 23.
(Fondi sanitari integrativi e
previdenza complementare)
(omissis)
4. Nei procedimenti giurisdizionali
concernenti l’invalidità civile di cui all’articolo 130 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione,
quest’ultima, fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può
essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle
aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con l’INPS, da
avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica. Le controversie concernenti il trattamento economico per l’esercizio
delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che
comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla
competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del
1992, all’articolo 27, comma 1, la parola: «regionale» è soppressa.
(omissis)
Art. 22.
(Interventi a sostegno della
condizione parentale)
1. Dopo l’articolo 42 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. - (Assegnazione
temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche). 1. Il
genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta,
anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre
anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella
quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa,
subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di
corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di
provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato.
L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta
giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato
libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione».
2. All’articolo 42, comma 5, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, le parole: «da almeno cinque anni» sono soppresse.
3. All’articolo 49, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «e delle aziende sanitarie
locali,» sono inserite le seguenti: «degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,».
4. È istituito, presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l’edilizia a canone
speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Per gli anni
successivi al 2006 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Il Fondo di cui al comma 4 è
ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione
abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi
negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
6. Le somme assegnate al Fondo di
cui al comma 4 sono utilizzate per l’attuazione di programmi finalizzati alla
costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione
abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a
canone speciale ai soggetti di cui al comma 9.
7. Ai fini di cui al comma 6, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle
disponibilità di cui al comma 4:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse
a favore degli investimenti necessari per l’attuazione dei programmi di cui al
comma 6, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori,
la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico
dell’attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria
degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione
a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 10 concorrono alla
determinazione della base imponibile dei percettori.
8. L’attuazione dei programmi di cui
al comma 6 è condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il
comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi
stessi, di specifica convenzione la cui efficacia è soggetta alla condizione
sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
9. I contratti di locazione a canone
speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito
annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo
previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ma inferiore all’importo determinato, ai sensi della
presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le unità
immobiliari, tenuto conto dell’andamento del mercato delle locazioni
immobiliari e dell’incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di
disagio abitativo.
10. Le unità abitative realizzate o
recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 6, la cui superficie
complessiva non può essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate
alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di
cui al comma 8, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con
successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza
di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i
requisiti reddituali di cui al comma 9. La misura del canone annuo non deve
eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell’alloggio locato.
11. I comuni, nell’ambito delle
convenzioni di cui al comma 8, possono disporre la riduzione del contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero
l’esenzione dai contributi stessi nonché la riduzione dell’aliquota ICI, anche
differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi
e agli impegni assunti dall’imprenditore.
12. L’incremento della dotazione del
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l’anno 2004
dall’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come
modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004
per le seguenti finalità:
a) politiche per la famiglia e in
particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di
euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche
di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di
euro;
c) servizi per l’integrazione scolastica degli alunni
portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
d) servizi per la prima infanzia e
scuole dell’infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.
13. Gli interventi di cui alle
lettere c) e d) del comma 12, limitatamente alle scuole
dell’infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e delle politiche
sociali e le regioni.
(omissis)
Tratto dal sito www.handylex.org