L’evoluzione normativa
Vediamo sinteticamente qual è stata l’evoluzione storica e concettuale delle normative relative all’accessibilità. Vediamo cioè come il Legislatore ha ripreso le istanze della società in materia di accessibilità e fruibilità degli spazi, degli edifici e dei servizi.
Le norme di rilievo vanno dal 1968 al 1996.
La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4809 stabilisce le caratteristiche degli spazi di edilizia pubblica e degli edifici di uso pubblico di nuova costruzione o esistenti, nel caso di ristrutturazione.
Le prescrizioni riguardavano i parcheggi, i percorsi pedonali, gli accessi agli edifici, le piattaforme di distribuzione, le rampe, le scale, i corridoi e i passaggi, le porte, i pavimenti, le sale per riunioni o spettacoli, i locali di ufficio accessibili al pubblico, i locali igienici, gli ascensori, gli impianti telefonici pubblici, gli apparecchi elettrici di comando e di segnalazione.
Le disposizioni interessavano opere realizzate a totale o parziale finanziamento dello Stato e di Enti pubblici.
Introduce il principio della rimozione delle barriere architettoniche da tutti gli edifici a carattere pubblico. Rimanda ad un successivo decreto che si farà attendere per sette anni.
L’articolo rilevante su questi aspetti è il 27 che recita:
Art. 27: “Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 19/6/68 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all’entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporto pubblico ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili ai non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati; in tutti i luoghi ove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli che saranno in futuro edificati dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella: gli alloggi situati ai piani terreni dei caseggiati dell’edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta. Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge”.
DPR 384 del 27 aprile
1978
Il DPR 384/1978 viene approvato sette anni dopo la Legge 118/1971 e deriva da una proposta del Ministero dell’Interno concertata con altri dicasteri (sanità, istruzione, lavoro, trasporti, turismo, e lavori pubblici). Si articola in cinque titoli
Primo titolo: “scopi e campo di applicazione”. Il DPR si applica alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo - sociale. Si applica inoltre, alle nuove costruzioni e quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione. Agli edifici già esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti.
Il secondo e il terzo titolo presentano gli standard dimensionali richiesti a percorsi pedonali, parcheggi, soste, accessi, piattaforme di distribuzione, scale, rampe, corridoi, porte, pavimenti, locali igienici, ascensori, apparecchi di comando e di segnalazione. Viene ampiamente ripresa la circolare del 1968.
Il quarto titolo tratta delle tipologie abitative e degli edifici scolastici. Per i primi, in sintesi, si ripete quanto previsto dall’art. 27 della L. 118 e (riserva degli alloggi a pian terreno dei caseggiati di edilizia economica e popolare). Per gli edifici scolastici si prevede la completa accessibilità.
Il titolo quinto affronta l’ambito dei trasporti pubblici urbani ed extra urbani su ruote e su binario, dei servizi di navigazione, delle aerostazioni, degli impianti telefonici pubblici, delle sale e dei luoghi per riunioni e spettacoli.
Il DPR 384/1978 non prevede alcuna sanzione prevista e nessun controllo da effettuarsi agli edifici, percorsi, mezzi di trasporto inaccessibili.
E’ parere dei più che il DPR 384 imponesse standard dimensionali troppo rigidi ed ampi che ne rendevano difficile l’attuazione negli edifici pubblici di ridotte dimensioni e, soprattutto, nei casi di ristrutturazione. Il DPR 384/1978, dopo l’entrata in vigore del DPR 503/1996, è abrogato.
Si tratta della la Legge Finanziaria per il 1986. L’articolo 32 commi 20-25 tratta di barriere architettoniche. Di fatto il Legislatore si rende conto dell’insuccesso e dell’inefficacia del DPR 384 e tenta di porvi riparo. Dopo l’entrata in vigore della Legge 41/1986 non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi al DPR 384/1978. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto al DPR 384. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati al DPR 384 dovevano essere adottati dalle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della legge.
Dopo un anno le regioni dovrebbero nominare, nei casi di inadempienza, un commissario per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.
La Legge 41/1986 prevede anche finanziamenti per gli interventi di ristrutturazione mirati all’eliminazione delle barriere.
Altra indicazione contabile; accantonamento dell’ 1 dei mutui a favore delle FFSS per un programma biennale per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile.
Rappresenta una svolta, poiché interviene sugli edifici privati e sugli edifici di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. E’ volta a facilitare gli interventi finalizzati all’accessibilità delle abitazioni da parte di portatori di handicap.
Va evidenziata l’importante novità in ambito civilistico rappresentata dalla riduzione delle maggioranze condominiali per deliberare opere di abbattimento delle barriere all’interno delle parti comuni dell’edificio. In caso di rifiuto del condominio è concessa la facoltà per i portatori di handicap di realizzare comunque, anche se a proprie spese, gli interventi essenziali.
Vengono inoltre, introdotte deroghe alle distanze previste dai regolamenti edilizi per l’inserimento degli ascensori.
La Legge 13/1989 prevede poi l’erogazione di contributi per l’eliminazione di barriere nelle singole unità abitative che nelle parti comuni.
La disposizione è stata finanziata in modo discontinuo. Negli ultimi due anni non è stata rifinanziata.
La Legge 13 apre poi la strada ad una nuova regolamentazione tecnica: entro tre mesi dall’entrata in vigore della Legge 13, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. Il Decreto sarà il 236/1989.
Va innanzitutto precisato il campo di applicazione del nuovo decreto che riguarda:
Ø gli edifici privati di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, residenziali e non;
Ø l’edilizia residenziale convenzionata e ai loro spazi esterni di pertinenza;
Ø l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione e ai loro spazi esterni di pertinenza.
Ma fondamentale è anche la nuova definizione di barriere architettoniche:
Per barriere architettoniche si intendono:
A. gli ostacoli fisici che sono di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
B. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
C. la mancanza di accorgimenti o segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo o per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Un’accezione quindi molto più ampia della precedente.
Il mutamento culturale è quindi profondo: non si prevedono più misure per i disabili. L’edilizia deve soddisfare esigenze che sono diverse. Deve quindi essere non solo accessibile, ma anche confortevole, sicura e tale da garantire l’orientamento di chiunque.
Nel capo secondo sono fissati i “Criteri generali di progettazione”. Vengono definiti preventivamente tre livelli di qualità edilizia: accessibilità, visitabilità e adattabilità.
L’accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita.
Tutto ciò che non è accessibile, anche negli edifici visitabili, deve essere adattabile.
Definiti i tre livelli di qualità edilizia, il DM 236 elenca le diverse tipologie di edifici indicandone il grado di fruibilità richiesto. Viene cioè stabilito quindi se e come gli edifici devono essere accessibili, visitabili o adattabili.
Devono essere completamente accessibili gli spazi esterni, le parti comuni degli edifici, il 5% degli alloggi di edilizia sovvenzionata, gli ambienti destinati alle attività sociali, gli edifici sede di aziende soggette al collocamento obbligatorio. Le prestazioni richieste sono indicate dall’articolo 4.
Devono essere visitabili le residenze, le sale e i luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, le strutture ricettive, i luoghi per il culto, gli altri luoghi aperti al pubblico.
I requisiti per la visitabilità sono indicati
dall’articolo 5.
Devono essere adattabili le abitazioni unifamiliari e quelle plurifamiliari prive di parti comuni.
Ogni componente edilizio per essere giudicato accessibile deve rispondere alle prestazioni richieste dall’art. 4.
È fondamentale rilevare come nell’art. 4 siano elencati solo concetti, mai misure. Si indicano le prestazioni e non le misure. Le prestazioni sono inderogabili.
Esempio: La porta deve per dimensioni, posizionamento e manovrabilità essere tale da poter consentire un agevole uso da entrambi i lati dell’utilizzo. Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti. Non vengono (nell’art. 4) fornite indicazioni di misure.
Le misure sono indicate nell’articolo 8. Queste misura sono obbligatorie ma possono essere proposte dal progettista soluzioni alternative, purché egualmente in grado di soddisfare alle prestazioni previste dell’art. 4. Si privilegia quindi una logica prestazionale anziché quella del DPR 384/1978 basata su misure fisse e standard rigidi.
Il capo quinto prevede i metodi di verifica dell’applicazione della legge (negli elaborati tecnici le soluzioni per l’accessibilità, adattabilità, ecc.).
E’ costituita una Commissione Ministeriale preposta alla soluzione dei problemi derivanti dall’applicazione della normativa ed all’elaborazione delle proposte di aggiornamento e di modifica del decreto. Ad oggi la Commissione non è funzionante.
La Legge 104/1992 è nota come la legge quadro sull’handicap e raccoglie, in oltre 40 articoli molte disposizioni per l’integrazione sociale, lavorativa, scolastica delle persone con disabilità. Alcuni articoli affrontano anche ambiti connessi all’accessibilità e alla mobilità della persone disabili. Si tratta degli articoli: 23: (Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative), 24: (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche), 26: (Mobilità e trasporti collettivi) e 31: (Riserva di alloggi). Concentriamo la nostra attenzione sugli articoli 23 e 24.
L’articolo 23 rende obbligatoria l’accessibilità a tutti gli utenti, disabili e non, degli impianti sportivi: è responsabile CONI, Regioni e Comuni (per le proprie competenze)
E’ imposta inoltre, la visitabilità delle attrezzature autostradali e degli impianti di balneazione, pena la revoca delle concessioni.
Il primo comma dell’art. 24 richiama la cogenza delle norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche. Il secondo comma affronta il problema dell’accessibilità degli edifici storici e tutelati sede di servizi pubblici, ammettendo la possibilità di eseguire opere provvisionali.
Il terzo comma poi introduce una nuova prassi: alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, si deve allegare una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.
Comma 4: Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia (edifici pubblici e privati aperti al pubblico) è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere. Può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico.
Il comma 5 ricorda che nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all’articolo 32, comma 20, della L. 41/86, e l’obbligo della dichiarazione del progettista, l’accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all’Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
Comma 6: La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione prevista dal comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile.
Le sanzioni sono previste dal comma 7: tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili.
Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore; ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
L’articolo 24 apporta poi una modifica alle disposizioni relativi ai piani di cui all’articolo 32, comma 21, L. 41/1986. Questi devono essere sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
Stando all’articolo 24, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni dell’art. 27 della 118/71 e all’art. 2 del DPR 384/78, alla Legge 13/89 e del DM 236/89 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 104. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Il Decreto Legislativo 626/94 rappresenta il recepimento di normative comunitarie riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, ma contiene anche alcune prescrizioni riguardanti le barriere architettoniche (art. 30 - Titolo II):
“I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
L’obbligo vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati o occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
La disposizione di cui sopra non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1/1/93, ma devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione di servizi sanitari e di igiene personale.
Viene emanato con l’obiettivo principale di armonizzare gli standard degli edifici pubblici, con quelli degli edifici privati regolati dal DM 236/1989.
Nel titolo primo si definiscono le barriere architettoniche, rifacendosi alle definizioni del DM 236/1989.
Campo di applicazione: gli edifici pubblici e negli spazi pubblici. Per gli edifici e gli spazi pubblici esistenti l’obbligo viene limitato ad apportare gli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità.
Le amministrazioni che utilizzano quali sedi di servizi pubblici edifici non ancora accessibili, entro 180 giorni, devono attivare un sistema di chiamata che consenta al cittadino disabile di attivare un servizio di assistenza che gli permetta di fruire ugualmente dei servizi svolti.
Il sistema di chiamata deve essere posizionato in luogo accessibile e contraddistinto con il simbolo di accessibilità condizionata. Il decreto non fornisce indicazioni operative circa le modalità organizzative del servizio di assistenza.
Il titolo secondo tratta di aree edificabili, delle opere di urbanizzazione e arredo urbano fissando un principio nuovo: tutti gli spazi pubblici devono essere accessibili ai portatori di handicap. Spazi pedonali, marciapiedi, attraversamenti pedonali, scale e rampe, servizi igienici pubblici, parcheggi devono tenere conto gli standard di accessibilità (ripresi dal DM 236/1989).
Tratta anche di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili. La concessione del contrassegno invalidi viene estesa anche ai non vedenti. Viene altresì regolamentata la possibilità di accesso nelle zone a traffico limitato o nelle corsie riservate.
Il titolo terzo entra nel merito della struttura edilizia in generale prevedendo l’unificazione degli standard tra edilizia pubblica e privata e stabilendo che questi siano quelli del DM 236/1989.
Le procedure, le deroghe ed gli edifici sottoposti a vincolo sono l’oggetto del titolo quinto. Le deroghe: concesse in caso di impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali e/o impiantistici. Per gli edifici soggetti a vincolo si prevede la possibilità di realizzare l’accessibilità dell’edificio tramite opere mobili.
Viene precisato nell’articolo 24 lo scopo e la modalità di redazione degli elaborati tecnici: devono illustrare chiaramente soluzioni progettuali e accorgimenti adottati per garantire l’accessibilità (come per gli edifici privati). E’ obbligatoria, anche per gli edifici pubblici, una relazione specifica concernente l’accessibilità e la dichiarazione di conformità alle norme rilasciata dal professionista.
Gli edifici scolastici sono l’oggetto del titolo quinto. Gli edifici, delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.
L’arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un’aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
Infine il titolo sesto tratta dei servizi di pubblica utilità. Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane, treni, stazioni, ferrovie, servizi di navigazione marittima, servizi di navigazione interna, aerostazioni, impianti telefonici pubblici.
Dott.ssa
Pieretti Francesca.