Relazione sul “regolamento recante modalità e criteri per
l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi
dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
A cura della Dott.ssa Pieretti Francesca
La legge finanziaria n. 289
del dicembre 2002, all’art. 35, comma 7, sottolinea che per i portatori in
situazione di handicap particolarmente gravi l’attivazione dei posti di
sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni è autorizzata dal dirigente
preposto all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per
gli alunni in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3, della legge 104 del
92.
Il regolamento attuativo
dell’art. 35, della sopra citata legge determina modalità e criteri ai fini
della individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap
riconfermando l’attivazione di forme di sostegno, con piani educativi individualizzati e insegnanti di sostegno con
particolari deroghe per le situazioni particolarmente gravi.
Ancora prima della 104/92
si sono avute leggi a garanzia del diritto allo studio prevedendo forme di
integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap,
prevedendo l’utilizzo di insegnanti di sostegno (es.: legge n. 517 del 1977).
La legge 104 del 92 “legge
quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” è venuta a mettere ordine nel settore normativo della disabilità
dando impulso al legislatore regionale e alle pubbliche amministrazioni locali.
Una delle più rilevanti
innovazioni introdotte dalla 104/92 è l’esortazione a una più stretta collaborazione
fra servizi scolastici, sanitari, socio – assistenziali, culturali, ricreativi
e sportivi.
Il legislatore si è
preoccupato più volte di definire il gruppo operativo interprofessionale che
deve operare per la piena integrazione nel contesto scolastico.
La circolare ministeriale n.
258 del 1983 prevedeva che questo gruppo operativo fosse costituito dal
dirigente scolastico e gli insegnanti (curriculari e di sostegno) dagli
operatori delle unità multidisciplinare delle ASL e dagli operatori dell’area
educativa assistenziale e/o tecnico dell’ente locale.
L’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap
viene dichiarato dalle ASL su richiesta
dei genitori, le quali dispongono appositi accertamenti specialistici
collegiali, integrati da specialisti della patologia (fisica, sensoriale e/o
psichica).
Sulla base di tali
accertamenti viene redatto un verbale in cui il soggetto in situazione di
handicap art. 3, comma 1, legge 104 del 92. Il verbale reca l’indicazione della
patologia stabilizzata o progressiva eventualmente accertata con indicazioni
sugli interventi necessari e i termini di
rivedibilità dell’accertamento
effettuato.
Questi accertamenti sono
propedeutici per la relazione della diagnosi funzionale cui deve provvedere
l’unità multidisciplinare.
La legge 104/92, all’art.
15, comma 2, sottolinea che presso ogni circolo didattico o istituto è
costituito il gruppo di lavoro; con il compito di stimolare e coordinare i
progetti e le azioni positive messe in atto da ogni unità scolastica, con
l’obiettivo di favorire l’integrazione.
Quindi si prevede un gruppo
di lavoro a livello di circolo didattico o istituto il quale elabora un verbale
da trasmettere al provveditorato agli studi, il quale provvede con la nomina
degli insegnanti di sostegno.
Per “diagnosi funzionale”
si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato
psico - fisico dell’alunno in situazione di handicap. A questa diagnosi
provvede l’unità multidisciplinare composta dal medico specialista della
patologia segnalata, dallo specialista della neuropsichiatria infantile, la
terapista della riabilitazione e dagli operatori presso le unità sanitarie
locali.
Il verbale di accertamento
e la diagnosi funzionale sono trasmessi ai genitori e alle istituzioni
scolastiche presso cui l’alunno viene iscritto in modo da attivare i
provvedimenti conseguenti.
Per “profilo dinamico funzionale” ai sensi
dell’art. 12, comma 5, della legge 104 del 92, il profilo dinamico funzionale è
un atto successivo alla diagnosi funzionale e indica dopo un primo periodo di
inserimento scolastico e sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale,
le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno mettendo
in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate.
Il “piano educativo
individualizzato” è un documento nel quale vengono descritti gli interventi
integrati ed equilibrati fra loro, predisposti per l’alunno in situazione di
handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del
diritto all’educazione e all’istruzione di cui i primi 4 commi, dell’art. 12,
della legge 104/92.
Il piano educativo
individualizzato è redatto ai sensi del comma 5, del predetto art. 12,
congiuntamente dagli operatori sanitari
individuati dall’ASL con la partecipazione degli insegnanti curriculari e di
sostegno e con la collaborazione dei genitori.
Il piano educativo
individualizzato tiene presente i progetti didattici educativi, riabilitativi e
di socializzazione nonché forme di integrazione tra attività scolastica e
attività extrascolastica. Nel piano educativo individualizzato vengono
descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, al fine della
realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione.
Dott.ssa Pieretti Francesca