Relazione sul “regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002  n. 289.

 

A cura della Dott.ssa Pieretti Francesca

 

La legge finanziaria n. 289 del dicembre 2002, all’art. 35, comma 7, sottolinea che per i portatori in situazione di handicap particolarmente gravi l’attivazione dei posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni è autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3, della legge 104 del 92.

Il regolamento attuativo dell’art. 35, della sopra citata legge determina modalità e criteri ai fini della individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap riconfermando l’attivazione di forme di sostegno,  con piani educativi individualizzati e insegnanti di sostegno con particolari deroghe per le situazioni particolarmente gravi.

 

Ancora prima della 104/92 si sono avute leggi a garanzia del diritto allo studio prevedendo forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, prevedendo l’utilizzo di insegnanti di sostegno (es.: legge n. 517 del 1977).

La legge 104 del 92 “legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” è venuta a mettere ordine nel settore normativo della disabilità dando impulso al legislatore regionale e alle pubbliche amministrazioni locali.

Una delle più rilevanti innovazioni introdotte dalla 104/92 è l’esortazione a una più stretta collaborazione fra servizi scolastici, sanitari, socio – assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.

Il legislatore si è preoccupato più volte di definire il gruppo operativo interprofessionale che deve operare per la piena integrazione nel contesto scolastico.

La circolare ministeriale n. 258 del 1983 prevedeva che questo gruppo operativo fosse costituito dal dirigente scolastico e gli insegnanti (curriculari e di sostegno) dagli operatori delle unità multidisciplinare delle ASL e dagli operatori dell’area educativa assistenziale e/o tecnico dell’ente locale.                                                          L’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap viene dichiarato dalle ASL  su richiesta dei genitori, le quali dispongono appositi accertamenti specialistici collegiali, integrati da specialisti della patologia (fisica, sensoriale e/o psichica).

Sulla base di tali accertamenti viene redatto un verbale in cui il soggetto in situazione di handicap art. 3, comma 1, legge 104 del 92. Il verbale reca l’indicazione della patologia stabilizzata o progressiva eventualmente accertata con indicazioni sugli interventi necessari e i termini di  rivedibilità  dell’accertamento effettuato.

Questi accertamenti sono propedeutici per la relazione della diagnosi funzionale cui deve provvedere l’unità multidisciplinare.   

La legge 104/92, all’art. 15, comma 2, sottolinea che presso ogni circolo didattico o istituto è costituito il gruppo di lavoro; con il compito di stimolare e coordinare i progetti e le azioni positive messe in atto da ogni unità scolastica, con l’obiettivo di favorire l’integrazione.

Quindi si prevede un gruppo di lavoro a livello di circolo didattico o istituto il quale elabora un verbale da trasmettere al provveditorato agli studi, il quale provvede con la nomina degli insegnanti di sostegno.

Per “diagnosi funzionale” si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico - fisico dell’alunno in situazione di handicap. A questa diagnosi provvede l’unità multidisciplinare composta dal medico specialista della patologia segnalata, dallo specialista della neuropsichiatria infantile, la terapista della riabilitazione e dagli operatori presso le unità sanitarie locali.

Il verbale di accertamento e la diagnosi funzionale sono trasmessi ai genitori e alle istituzioni scolastiche presso cui l’alunno viene iscritto in modo da attivare i provvedimenti conseguenti.

Per  profilo dinamico funzionale” ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge 104 del 92, il profilo dinamico funzionale è un atto successivo alla diagnosi funzionale e indica dopo un primo periodo di inserimento scolastico e sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno mettendo in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate.

Il “piano educativo individualizzato” è un documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati fra loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione di cui i primi 4 commi, dell’art. 12, della legge 104/92.

Il piano educativo individualizzato è redatto ai sensi del comma 5, del predetto art. 12, congiuntamente  dagli operatori sanitari individuati dall’ASL con la partecipazione degli insegnanti curriculari e di sostegno e con la collaborazione dei genitori.

Il piano educativo individualizzato tiene presente i progetti didattici educativi, riabilitativi e di socializzazione nonché forme di integrazione tra attività scolastica e attività extrascolastica. Nel piano educativo individualizzato vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, al fine della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. 

 

Dott.ssa Pieretti Francesca