Relazione
Legge Regione Toscana del 2 maggio 1985, n. 42, “Iniziative dirette alla piena
integrazione sociale dei soggetti colpiti da minorazioni psichiche e fisiche.
Erogazione di provvidenze a favore delle associazioni ed enti di promozione
tutela e assistenza agli invalidi; e integrazione dell’11 maggio
1991, n. 18 “Modificazioni
ed integrazioni della L.R 42/85 "Iniziative dirette alla piena
integrazione dei soggetti colpiti da minorazioni psichiche e fisiche,
erogazione di provvidenze a favore delle Associazioni ed Enti di promozione,
tutela ed assistenza agli invalidi".
Sviluppo
della normativa secondo il PISR
2002-2004 previsto dalla Legge 72 del 1997.
A cura della Dott.ssa Pieretti Francesca
La Regione Toscana ai
sensi della L.R n. 42/85 e L.R 18/91 finanzia con contributi annuali, Enti e
Associazioni che attuano iniziative dirette alla piena “integrazione” sociale
dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche e/o psichiche che necessitano di
particolari esigenze.
La
legge n. 18, dell’11 maggio 1991 prevede che tali associazioni siano ammesse a
far parte della Consulta costituita ai sensi della legge 9 aprile 1985, n. 32,
e successive modificazioni. Gli Enti e le associazioni per poter ottenere
contributi devono presentare entro il 31 Ottobre di ogni anno alla Giunta
Regionale il programma delle attività per l’anno successivo con il relativo
piano finanziario dove si possa desumere le spese che tali enti prevedono di
affrontare per lo svolgimento delle attività istituzionali e un rendiconto
entro il 31 marzo di ogni anno delle attività svolte l’anno precedenti.
La
legge n. 18 del 1991 individua i criteri per l’assegnazione dei contributi.
La
quota viene così ripartita:
ü una
quota pari al 40% viene assegnata alle associazioni ed enti per la loro attività
istituzionale;
ü L’altro
40% da assegnare ai soggetti aventi diritto per la realizzazione di progetti
che favoriscano la piena integrazione sociale dei portatori di handicap.
La
legge sottolinea l’importanza di programmi di preformazione professionale, di
inserimento lavorativo in modo da sperimentare nuove soluzioni cercando di
favorire la comunicazione e l’autonomia dei soggetti sopra indicati.
Altre
significative indicazioni che la legge regionale evidenzia riguardano la
programmazione di tutte quelle azioni volte all’educazione e all’istruzione
sanitaria per promuovere un’azione socio – sanitaria permanente e per la
elaborazione di proposte volte ad agevolare la piena e concreta attuazione del
diritto allo studio.
ü L’altro
20% viene destinato alle associazioni ed enti aventi diritto, che risultino
svantaggiati nella utilizzazione di prestazioni volontarie dei propri associati
e presentino particolari difficoltà dovute al tipo di minorazione dei soggetti.
Gli
enti aventi diritto devono sia rispondere con adempimenti integrativi alla
Regione in riferimento agli assistiti, sia dimostrare disponibilità alla
collaborazione con le Unità Sanitarie Locali per forme di censimento sui
cittadini disabili dei comuni della Toscana.
Questa
legge Regionale che ha subito un forte riordino con la successiva legge 72/97 “Organizzazione e promozione di un
sistema di diritti di cittadinanza e pari opportunità: riordino dei servizi
socio - assistenziali e socio – sanitari”, individua nel Piano di Zona lo
strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni con il concorso di tutti i
soggetti attivi nella progettazione disegnano il sistema integrato di
interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli
strumenti realizzativi e alle risorse da attivare.
La
zona socio - sanitaria a cui alla legge 8 marzo 2000, n. 22, “Riordino
dell’organizzazione del servizio sanitario regionale” è individuata come ambito
territoriale con il quale a tutela dei diritti della popolazione i Comuni
realizzano una programmazione di sistema integrato di servizi e prestazioni
sociali, d’intesa con l’azienda sanitaria locale, enti pubblici presenti e
Provincia.
All’interno
del Fondo Sociale è individuata una quota riservata al sostegno dei progetti di
“Toscana sociale”; relativa all’attuazione di azioni strategiche, innovative,
di buone pratiche nei settori prioritari indicati nel PISR 2002 - 2004 anche in
collaborazione con il terzo settore.
Gli
obiettivi che dobbiamo perseguire possono essere sintetizzati secondo il PIRS
nell’efficacia degli interventi partendo proprio dai bisogni, e nella
quantificazione del sistema di offerta e il suo riequilibrio territoriale.
Alla
luce delle considerazioni appena evidenziate la Regione nel piano di interventi
di 2002 - 2004 da priorità al sostegno di attività di cura domiciliare, di
assistenza personale per anziani e non autosufficienti tramite il potenziamento
e la riqualificazione delle attività, la sperimentazione di servizi accreditati
con erogazione di titoli per l’acquisto di prestazioni. Inoltre, la Regione
Toscana in questo periodo di riferimento è orientata a sostenere la
realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali.
Nel
piano integrato sociale regionale 2002 - 2004
tra le priorità ci sono proprio i cittadini disabili in età evolutiva e
in età adulta soprattutto per quanto riguarda il “dopo di noi”, la mobilità, i
trasporti e l’aiuto alla persona.
La
legge 72/97 è andata ben oltre le precedenti leggi della Regione Toscana che si
limitavano a concedere contributi per particolari esigenze dei soggetti
disabili, in quanto ha delineato dei percorsi istituzionali attuativi della
riforma dettata dai decreti “Bassanini”, con essa abbiamo avuto la
valorizzazione del “protagonismo” dei livelli istituzionali, e inoltre, è stato promosso il ruolo degli Enti Locali,
in particolare dei Comuni titolari di competenze in materia socio -
assistenziale.
L’analisi
dei “bisogni” ha dimostrato che la percezione dei diritti di cittadinanza è
mutata in conseguenza della aumentata
complessità del nostro sistema sociale e della crescita delle aspettative
relative alla qualità della vita che pongono la necessità di qualificare e
accrescere i servizi e ottimizzare le risorse necessarie per il sistema.
Dott.ssa Pieretti Francesca