SCHEDA SULLA LEGGE 328/2000: “Legge – quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

 

 

FINALITA’ DELLA LEGGE:

Con la L. 328/2000 la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Ai sensi dell’art. 22 il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte”. La legge crea tre aree di intervento (perché spesso le persone non possono essere divise a metà fra sociale e sanitario), il sociale, il sanitario e il sociosanitario.

 

SOGGETTI AVENTI DIRITTO:

Ai sensi dell’art. 2 i soggetti che “hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali” sono:

·        I cittadini italiani;

·        I cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, gli stranieri;

·        I profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza.

 

L’IPAB (ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA):

La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, si occupa della materia dell’IPAB in un solo articolo, l’art. 10.

La nuova disciplina per il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza spetta al governo, attraverso lo strumento del decreto legislativo, sotto la guida dei principi e criteri direttivi dati dal parlamento con la legge di delega.

Secondo l’art. 10, c. 1: “Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente L., un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla L. 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.”

La riforma si rivolge a tutte le IPAB, sia a quelle con funzioni socio – sanitarie sia a quelle con funzioni socio -educative o di altro genere. La L. quadro, delega il Governo a disciplinare le IPAB con principi e criteri direttivi chiari e definiti.

Gli istituti  IPAB operano in campo socio - assistenziale, nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'art. 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 2.

Ma la L. consente “la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica”.

Il modello di riferi­mento è quindi quello dell'azienda di servizi, dotata di autonomia nelle sfere indicate, i cui organi di go­verno siano individuati nel Presidente e nel Consiglio di Amministrazione, mentre la gestione dovrebbe esse­re affidata a un Direttore generale il cui rapporto di lavoro potrà essere disciplinato da un contratto di di­ritto privato.

E’ prevista l'applicazione a queste istituzioni: “di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia”.

A questo punto la legge introduce l’innovazione più attesa, infatti, sarà anche possibile “la trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato”.

Dovranno anche essere previste linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB, ai fini della loro riorganizzazione; è data comunque “la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

 

LA PROGRAMMAZIONE:

La programmazione è, innanzitutto, un modello regolativo di impostazione e di conformazione delle attività economiche, secondo l’ordine di valori canonizzati con sufficiente chiarezza dall’art. 41 Cost., ultimo comma.

Il secondo comma dell’art. 3 della L. 328/2000 dispone che lo Stato, le Regioni e gli enti locali, quali soggetti responsabili della programmazione ed organizzazione nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno seguire per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali, i principi del coordinamento e dell’integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro.

Inoltre, i principi della concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti privati che partecipano con proprie risorse, alla gestione ed all’offerta dei servizi, nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio - sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

 

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO PIANO NAZIONALE:

Gli artt. 18 e 19, al capo quarto, dedicato agli Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali disciplinano rispettivamente il Piano nazionale ed i Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali ed il Piano di zona.

Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali è predisposto ogni tre anni dal Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati.

Il Governo lo emanerà, “tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali”.

Il Piano nazionale, dovrà indicare: le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali (previsti dall'articolo 22); le priorità d’intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico - fisica; le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro; gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie; gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali.  

 

AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO  PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI:                                                                         

Il sistema è configurato dalla L. 328 del 2000, secondo l’art. 11, comma primo: “I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o di organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati, sono autorizzati dai Comuni”.

Il Comune rilascia l’autorizzazione “in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali”.

I requisiti minimi nazionali a loro volta dovranno essere determinati a livello statale, in quanto, rientra nelle funzioni dello Stato “il potere di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per l’aspetto della fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; e la previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni”.

L’atto formale che determina questi requisiti uniformi per tutto il paese è un decreto del Ministro per la solidarietà sociale, emanato, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata”.

Una volta stabiliti quali sono questi requisiti nazionali si passerà alla loro applicazione. La legge fa una distinzione: tra servizi e strutture di nuova istituzione, per le quali “I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione”, e le strutture già esistenti, alle quali viene concesso un lasso di tempo massimo di cinque anni per l’adeguamento alla nuova disciplina: “per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna Regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni”.

A proposito dell’accreditamento la legge si limita ad enunciare: ”I Comuni provvedono all’accreditamento”. Spetta alle Regioni, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, definire i criteri per l’accreditamento, e infine spetta allo Stato, “la fissazione “dei requisiti minimi, strutturali ed organizzativi”. Unico requisito legislativo per l’accreditamento è che l’ente erogatore adotti la carta dei servizi.

Il riferimento allo strumento dell’accreditamento nella legge 328/00 è quindi piuttosto limitato: ad esempio manca una qualsiasi definizione di che cosa si debba intendere per accreditamento; per questo, si rende necessario per l’interprete riferirsi alla normativa più sviluppata in materia sanitaria, che abbiamo precedentemente illustrato, con le scontate difficoltà del caso. 

I Comuni, oltre a provvedere all'accreditamento, corrispondono ai soggetti accreditati le tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale.

Le tariffe comunali dovranno essere corrisposte sulla base delle determinazioni dei criteri per la definizione delle tariffe medesime, determinati dalle Regioni. In deroga viene previsto che i Comuni possano inoltre rilasciare delle “autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni”.

Sono ancora le Regioni che disciplinano le modalità per il rilascio di questo genere di autorizzazioni da parte dei Comuni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, che deve precisare: “gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali”.

 

TITOLI PER L’ACQUISTO DEI SERVIZI SOCIALI:

La L. 328/00 prevede titoli per l’acquisto di “servizi sociali” (definiti vaucher):

§         la concessione su richiesta di tali titoli, può essere prevista dai comuni;

§         i titoli sono spendibili solo presso soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale… nonché dalle pensioni sociali;

§         spetta alle Regioni il compito di disciplinare i criteri e le modalità per concessione dei titoli sulla base degli indirizzi e dei criteri generali indicati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

All’interno della legge è dunque stabilito il nesso fra accreditamento e vaucher.

Per completezza va ricordato che accanto a tale nuova normativa, sempre a livello nazionale è stato prodotto dal Ministero per la solidarietà un documento - base “regole per la qualità dei servizi sociali” nel 1999. Tale testo affronta in maniera approfondita la tematica della qualità dei servizi sociali e come questa sia in parte perseguibile attraverso un sistema di accreditamento. Nel documento vengono previsti quattro tipi di fornitori: i fornitori privati autorizzati; i fornitori privati certificati; i fornitori privati accreditati ed, infine, i fornitori per l’ente pubblico. Il sistema proposto dovrebbe basarsi su livelli sovrapposti: ciò vuol dire che un fornitore per essere accreditato deve già essere stato autorizzato e certificato.

L’autorizzazione rimane la procedura indispensabile per aprire un servizio e rappresenta il livello minimo richiesto per il suo funzionamento (rispetto delle norme strutturali, titoli di professionalità degli operatori, applicazione contratto di lavoro, etc.).

La certificazione rappresenta invece un attestato, rilasciato da un ente privato autorizzato sulla base di norme di settore in grado di assicurare che il fornitore utilizzi sistemi di controllo della qualità.

L’accreditamento è una forma di riconoscimento da parte dell’ente pubblico, necessaria per poter operare con quest’ultimo; i criteri sull’accreditamento debbono venire fissati da normative regionali, che tengano presenti i seguenti requisiti: metodologie di rilevazione della domanda di servizi da parte delle organizzazioni, loro capacità di attivazione delle risorse comunitarie e del volontariato, formazione e supervisione degli operatori, esperienza, capacità progettuale, etc.

L’introduzione di un livello intermedio di regolazione fra l’autorizzazione e l’accreditamento, gestito da soggetti privati, risponderebbe ad una serie di esigenze fra le quali un maggior controllo della qualità e un alleggerimento dei compiti di verifica per i soggetti pubblici.

Un interessante elemento di novità introdotto da questo schema è relativo alla presenza fra i soggetti incaricati di valutare e controllare l’operato dei fornitori, accanto a quella degli enti pubblici, anche di enti privati, che in questa maniera alleggerirebbe il compito di verifica degli enti locali, che si dovranno limitare a controllare i requisiti aggiuntivi richiesti dall’accreditamento”

La carta dei servizi:      

La L. 328 del 2000 pone una nuova attenzione al tema della qualità dei servizi sociali e, in particolare, al comma primo dell’ art. 13, individua nella Carta dei servizi uno strumento finalizzato a “tutelare le posizioni soggettive degli utenti”. 

Questo articolo dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, che ha introdotto in Italia la Carta dei servizi pubblici

Sono due i cardini del modello introdotto dalla direttiva:

In primo luogo, un’ampia autonomia era lasciata agli enti erogatori nella definizione del contenuto della Carta, fermo restando il rispetto dei principi definiti nella direttiva.

In secondo luogo, pur facendo salve le competenze attribuite dalla legge ad altri organismi, i compiti di verifica dell’attuazione della Carta si concentravano nel Comitato permanente per l’attuazione della Carta dei servizi pubblici, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Questo modello è poi stato abbandonato nel 1995.

Il decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 ha previsto l’emanazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di schemi generali di riferimento di Carte dei servizi pubblici in settori individuati, con l’obbligo per gli enti erogatori di adottare, entro centoventi giorni dall’emanazione dei decreti, le rispettive carte.

Per favorire il processo di attuazione, si è sostituito al principio della autoregolazione del contenuto delle carte da parte degli enti erogatori, quello della eteroregolazione. Gli schemi generali di riferimento, infatti, secondo l’art. 2 del D.L. n. 163 del 1995, sono predisposti “d’intesa con le amministrazioni interessate”, dal Dipartimento della funzione pubblica, mentre l’obbligo per gli enti erogatori di adottare proprie Carte dei servizi viene previsto ex lege.

Oltre a questi mutamenti un altro merita di essere segnalato.

Nel tempo, i compiti di vigilanza e controllo sull’attuazione delle carte si sono polverizzati in diverse strutture: Autorità indipendenti, Ministeri, Enti locali. Ciò ha comportato per il Comitato permanente la perdita di quel ruolo di organismo di riferimento per il monitoraggio sull’attuazione dei principi della direttiva, che era determinante per assicurare una tutela uniforme degli utenti dei diversi servizi.

Successivamente, la materia è stata oggetto di un nuovo intervento normativo che si allontana da quello immediatamente precedente, per tornare alle linee della direttiva del 1994.

La legge 15 marzo 1997, n. 59 ha previsto all’articolo 11, comma 1, lett. c), una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi diretti a “riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”. In attuazione di questa delega il Governo doveva attenersi ai principi ed ai criteri direttivi previsti dal successivo articolo 17 e, in particolare, secondo la lett. b), “prevedere e istituire sistemi di valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l’adozione di Carte dei servizi ed assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell’utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati”. A seguito dell’esercizio di questa delega, è stato emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L’articolo 11 del decreto afferma al primo comma l’importanza della partecipazione dei cittadini alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi dell’erogazione dei servizi pubblici. Tale disposizione insieme alla successiva del quinto comma che abroga l’articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273 dimostra la volontà del legislatore di tornare al modello già delineato dalla direttiva del 1994, secondo il quale il contenuto delle carte dei servizi deve essere determinato dallo stesso ente erogatore del servizio in contraddittorio con l’utenza. Anche riguardo al coordinamento e al monitoraggio sull’attuazione delle carte dei servizi, il decreto 286 del 1999, pur facendo salve le funzioni e i compiti dalla legge assegnati per alcuni servizi pubblici ad autorità indipendenti, riconosce la necessità di un’unica struttura di supporto presso la Presidenza del consiglio dei ministri.

Passando da queste considerazioni sulla normativa generale, ad analizzare il sistema previsto dalla legge 328 del 2000, si osserva che, tra i due modelli, quella dell’autoregolazione, scelto, come abbiamo visto, nel 1994 e nel 1997/99, che attribuisce agli enti erogatori un’ampia autonomia nella predisposizione delle carte e quello dell’eteroregolazione, fatto proprio dalla legge del 1995 e basato su schemi generali di riferimento, il legislatore nel predisporre la legge quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ha scelto il secondo”.

L’art. 13 della L. 328, infatti, prevede che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali.”

Inoltre stabilisce che, entro sei mesi dall’emanazione da parte del Governo dello schema generale di riferimento, “ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti”.

L’adozione di schemi generali di riferimento ha indubbiamente favorito il diffondersi delle carte, ma ha compromesso l’autonomia degli enti erogatori di accordarsi con la propria utenza in merito alla definizione delle caratteristiche del servizio. Generalmente tra le singole carte si riscontra uno scarso grado di diversificazione e un alto grado di corrispondenza allo schema generale di riferimento del settore. La Carta dei servizi, invece, era stata concepita nel 1994 non come un semplice documento di intenti, ma come un accordo formalizzato fra ogni soggetto erogatore e la propria utenza che, indicando gli standard qualitativi del servizio offerto o i meccanismi di tutela per il mancato raggiungimento degli stessi, avrebbe dovuto rappresentare lo strumento per realizzare la partecipazione ed il controllo degli utenti degli impegni assunti dall’ente erogatore”.

Da quanto detto emerge la considerazione che il modello di attuazione della Carta dei servizi pubblici basato sugli schemi generali di riferimento, adottato anche dall’art. 13 della L. 328 del 2000, se presenta da un lato, il vantaggio di favorire l’adozione delle carte, implica, dall’altro, il rischio di svuotarle di contenuto ed efficacia.

Per evitare questo inconveniente tre azioni appaiono necessarie:

§         l’attivazione di momenti di partecipazione prima dell’adozione della carta dei servizi, che renderebbe più praticabili le forme di tutela dei diritti degli utenti in essa previsti e più vicino il soddisfacimento delle esigenze per le quali tale strumento è stato introdotto nel nostro ordinamento;

§         un’adeguata pubblicità della carta presso l’utenza. Spesso, infatti, i meccanismi di tutela previsti dalle carte non sono azionate dai cittadini semplicemente perché questi non sono a conoscenza dell’esistenza della carta, non sanno cos’è o cosa preveda.

A questo proposito pare opportuno notare l’importanza dell’inciso alla fine del primo comma dell’art. 13 della L. 328 del 2000, che prevede che ciascun ente erogatore di servizi sociali è tenuto a dare adeguata pubblicità agli utenti della carta adottata; un’attività costante di monitoraggio sull’attuazione delle carte che non si limiti al dato quantitativo ma valuti il profilo qualitativo delle carte per verificare la reale portata del servizio erogato e la concreta tutela assicurata agli utenti.

Tre aspetti di particolare importanza che dovranno essere trattati nello schema generale di riferimento: le forme di pubblicizzazione delle Carte da parte dei soggetti che le adottano, le modalità di coinvolgimento delle associazioni degli utenti e del volontariato per la valutazione dei servizi, le procedure di tutela degli utenti.

La legge n. 328/00 non pare fare riferimento all’obiettivo del miglioramento dei servizi: tra i requisiti indicati non sono previsti espressamente gli standard di qualità (anche se questo ovviamente non significa che siano vietati). La legge si sofferma invece, su alcuni strumenti paragiurisdizionali della difesa delle posizioni soggettive degli utenti, come “la possibilità per gli utenti di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili predisposti alla gestione del servizi”.

Per dare senso alla Carta dei servizi sociali, è essenziale riuscire a giocare la partita della misurazione della loro qualità, pur in presenza di caratteristiche che inducono a non trasferire acriticamente a questo settore soluzioni di tipo regolativo più adatte ad altri servizi pubblici.

 

RAPPORTO TRA CARTA E ACCREDITAMENTO:

Per fare un rapporto tra Carta dei servizi e accreditamento; dobbiamo sottolineare la diversa posizione della Carta dei servizi rispetto all'accreditamento. Mentre la Carta dei servizi stabilisce gli impegni nei con­fronti degli utenti (impegni che devono essere sanciti e verificati dall'ente locale attraverso le procedure di affidamento e verifica), l'accredita­mento   costituisce  invece  uno  stru­mento con cui l'ente regionale si assi­cura sulle competenze e capacità del soggetto gestore per lo svolgimento dei servizi. In altri termini, la Carta dei ser­vizi riguarda gli output del servizio (livelli di servizio attesi, che sono l’unico aspetto che può interessare l’utente), mentre l'accreditamento inve­ce concerne anche i processi e le procedure con cui sono realizzati gli out­put

IL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO:

Questo istituto è stato varato per la prima volta in via sperimentale dall’art. 15 del D.lg. 18 giugno 1998, n. 237, come “misura di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento dei propri figli”.

L’istituto può avere un impatto considerevole sul nostro sistema di interventi sociali.

Un suo effettivo funzionamento per un verso, consentirebbe di ridisegnare proprio i reciproci confini fra assistenza e previdenza, e dei rispettivi costi; per un altro verso all’interno del sistema assistenziale, permetterebbe un riequilibrio fra protezione di base e interventi particolari, cosicché questi e quella possano concorrere a dare una risposta adeguata tanto alle situazioni di bisogno in generale, quanto alle specifiche situazioni di difficoltà della persona.

Nella prospettiva della legge il reddito minimo d’inserimento viene qualificato “come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni sociali, e le pensioni sociali”

Il comma 2 dell’art. 23 ne dà una definizione legislativa: il reddito minimo d’inserimento “è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge”.

Dunque è duplice la funzione assegnata dalla legge all’istituto: a livello più ampio si prospetta come una funzione preventiva e generale, secondo il carattere di universalità che si è voluto come qualità specifica del nuovo sistema integrato di servizi sociali, di “contrasto alla povertà”, ma poi, in concreto, per quelle situazioni specifiche e non astratte che si vengono a verificare, si parla di misura di “sostegno al reddito”.

 

Dott.ssa Pieretti Francesca.