SCHEDA SULLA LEGGE 328/2000: “Legge – quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
FINALITA’ DELLA LEGGE:
Con
la L. 328/2000 la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato
di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà
sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38
della Costituzione.
Ai
sensi dell’art. 22 il sistema integrato di interventi e servizi sociali si
realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della
vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con
eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad
ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e
settorializzazione delle risposte”. La legge crea tre aree di intervento
(perché spesso le persone non possono essere divise a metà fra sociale e
sanitario), il sociale, il sanitario e il sociosanitario.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO:
Ai
sensi dell’art. 2 i soggetti che “hanno diritto di usufruire delle prestazioni
e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali” sono:
·
I cittadini italiani;
·
I cittadini di Stati appartenenti all'Unione
europea ed i loro familiari, gli stranieri;
·
I profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono
garantite le misure di prima assistenza.
L’IPAB
(ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA):
La
legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, si occupa della materia dell’IPAB in un solo articolo, l’art. 10.
La
nuova disciplina per il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza spetta al governo, attraverso lo strumento del decreto legislativo,
sotto la guida dei principi e criteri direttivi dati dal parlamento con la
legge di delega.
Secondo
l’art. 10, c. 1: “Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente L., un decreto legislativo recante una
nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
di cui alla L. 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.”
La
riforma si rivolge a tutte le IPAB, sia a quelle con funzioni socio – sanitarie
sia a quelle con funzioni socio -educative o di altro genere. La L. quadro,
delega il Governo a disciplinare le IPAB con principi e criteri direttivi
chiari e definiti.
Gli
istituti IPAB operano in campo socio -
assistenziale, nella programmazione regionale del sistema integrato di
interventi e servizi sociali di cui all'art. 22, prevedendo anche modalità per
la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, c.
2.
Ma
la L. consente “la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di
garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando
autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile
con il mantenimento della personalità giuridica pubblica”.
Il
modello di riferimento è quindi quello dell'azienda di servizi, dotata di
autonomia nelle sfere indicate, i cui organi di governo siano individuati nel
Presidente e nel Consiglio di Amministrazione, mentre la gestione dovrebbe essere
affidata a un Direttore generale il cui rapporto di lavoro potrà essere
disciplinato da un contratto di diritto privato.
E’
prevista l'applicazione a queste istituzioni: “di un regime giuridico del
personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro
autonomia”.
A
questo punto la legge introduce l’innovazione più attesa, infatti, sarà anche
possibile “la trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di
diritto privato”.
Dovranno
anche essere previste linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento
e la fusione delle IPAB, ai fini della loro riorganizzazione; è data comunque
“la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni
garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al
potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
LA
PROGRAMMAZIONE:
La
programmazione è, innanzitutto, un modello regolativo di impostazione e di
conformazione delle attività economiche, secondo l’ordine di valori canonizzati
con sufficiente chiarezza dall’art. 41 Cost., ultimo comma.
Il
secondo comma dell’art. 3 della L. 328/2000 dispone che lo Stato, le Regioni e
gli enti locali, quali soggetti responsabili della programmazione ed organizzazione
nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno seguire per la programmazione
degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, i principi del coordinamento e dell’integrazione con gli
interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di
formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro.
Inoltre,
i principi della concertazione e cooperazione tra i diversi
livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti privati che partecipano con
proprie risorse, alla gestione ed all’offerta dei servizi, nonché
le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio - sanitarie ad
elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio
sanitario nazionale.
STRUMENTI
PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO PIANO NAZIONALE:
Gli
artt. 18 e 19, al capo quarto, dedicato agli Strumenti per favorire il riordino
del sistema integrato di interventi e servizi sociali disciplinano
rispettivamente il Piano nazionale ed i Piani regionali degli interventi e dei
servizi sociali ed il Piano di zona.
Il
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali è predisposto ogni tre
anni dal Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati.
Il
Governo lo emanerà, “tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai
sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa
sociale dagli enti locali”.
Il
Piano nazionale, dovrà indicare: le caratteristiche ed i requisiti
delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali (previsti
dall'articolo 22); le priorità d’intervento attraverso l'individuazione
di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla
realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di
povertà o di difficoltà psico - fisica; le modalità di attuazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e
coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e
del lavoro; gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione
al cittadino e alle famiglie; gli indirizzi per le sperimentazioni
innovative, e per le azioni di promozione della concertazione delle
risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la
costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali.
AUTORIZZAZIONI
E ACCREDITAMENTO PER STRUTTURE
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI:
Il
sistema è configurato dalla L. 328 del 2000, secondo l’art. 11, comma primo: “I
servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione
pubblica o di organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della
cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati,
sono autorizzati dai Comuni”.
Il
Comune rilascia l’autorizzazione “in conformità ai requisiti stabiliti dalla
legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i
requisiti minimi nazionali”.
I
requisiti minimi nazionali a loro volta dovranno essere determinati a livello
statale, in quanto, rientra nelle funzioni dello Stato “il potere di indirizzo
e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per l’aspetto della
fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale; e la previsione di requisiti specifici per le
comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni”.
L’atto
formale che determina questi requisiti uniformi per tutto il paese è un decreto
del Ministro per la solidarietà sociale, emanato, sentiti i Ministri
interessati e la Conferenza unificata”.
Una
volta stabiliti quali sono questi requisiti nazionali si passerà alla loro
applicazione. La legge fa una distinzione: tra servizi e strutture
di nuova istituzione, per le quali “I requisiti minimi nazionali trovano
immediata applicazione”, e le strutture già esistenti, alle quali viene
concesso un lasso di tempo massimo di cinque anni per l’adeguamento alla nuova
disciplina: “per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in
vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie,
prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine
stabilito da ciascuna Regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque
anni”.
A
proposito dell’accreditamento la legge si limita ad enunciare: ”I Comuni
provvedono all’accreditamento”. Spetta alle Regioni, sulla base dei requisiti
minimi definiti dallo Stato, definire i criteri per l’accreditamento, e infine
spetta allo Stato, “la fissazione “dei requisiti minimi, strutturali ed
organizzativi”. Unico requisito legislativo per l’accreditamento è che l’ente
erogatore adotti la carta dei servizi.
Il
riferimento allo strumento dell’accreditamento nella legge 328/00 è quindi
piuttosto limitato: ad esempio manca una qualsiasi definizione di che cosa si
debba intendere per accreditamento; per questo, si rende necessario per
l’interprete riferirsi alla normativa più sviluppata in materia sanitaria, che
abbiamo precedentemente illustrato, con le scontate difficoltà del caso.
I
Comuni, oltre a provvedere all'accreditamento, corrispondono ai soggetti
accreditati le tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della
programmazione regionale e locale.
Le
tariffe comunali dovranno essere corrisposte sulla base delle determinazioni
dei criteri per la definizione delle tariffe medesime, determinati dalle
Regioni. In deroga viene previsto che i Comuni possano inoltre rilasciare delle
“autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un
periodo massimo di tre anni”.
Sono
ancora le Regioni che disciplinano le modalità per il rilascio di questo genere
di autorizzazioni da parte dei Comuni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal
Piano nazionale, che deve precisare: “gli indirizzi per le sperimentazioni
innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni
di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie,
pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e
servizi sociali”.
La
L. 328/00 prevede titoli per l’acquisto di “servizi sociali” (definiti
vaucher):
§
la concessione su richiesta di tali titoli, può
essere prevista dai comuni;
§
i titoli sono spendibili solo presso soggetti
accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, ovvero come
sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo
vitale… nonché dalle pensioni sociali;
§
spetta alle Regioni il compito di disciplinare i
criteri e le modalità per concessione dei titoli sulla base degli indirizzi e
dei criteri generali indicati dal Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali.
All’interno
della legge è dunque stabilito il nesso fra accreditamento e vaucher.
Per
completezza va ricordato che accanto a tale nuova normativa, sempre a livello
nazionale è stato prodotto dal Ministero per la solidarietà un documento - base
“regole per la qualità dei servizi sociali” nel 1999. Tale testo affronta in
maniera approfondita la tematica della qualità dei servizi sociali e come
questa sia in parte perseguibile attraverso un sistema di accreditamento. Nel
documento vengono previsti quattro tipi di fornitori: i fornitori privati
autorizzati; i fornitori privati certificati; i fornitori privati accreditati
ed, infine, i fornitori per l’ente pubblico. Il sistema proposto dovrebbe
basarsi su livelli sovrapposti: ciò vuol dire che un fornitore per essere
accreditato deve già essere stato autorizzato e certificato.
L’autorizzazione
rimane la procedura indispensabile per aprire un servizio e rappresenta il
livello minimo richiesto per il suo funzionamento (rispetto delle norme
strutturali, titoli di professionalità degli operatori, applicazione contratto
di lavoro, etc.).
La
certificazione rappresenta invece un attestato, rilasciato da un ente privato
autorizzato sulla base di norme di settore in grado di assicurare che il
fornitore utilizzi sistemi di controllo della qualità.
L’accreditamento
è una forma di riconoscimento da parte dell’ente pubblico, necessaria per poter
operare con quest’ultimo; i criteri sull’accreditamento debbono venire fissati
da normative regionali, che tengano presenti i seguenti requisiti: metodologie
di rilevazione della domanda di servizi da parte delle organizzazioni, loro
capacità di attivazione delle risorse comunitarie e del volontariato,
formazione e supervisione degli operatori, esperienza, capacità progettuale,
etc.
L’introduzione
di un livello intermedio di regolazione fra l’autorizzazione e
l’accreditamento, gestito da soggetti privati, risponderebbe ad una serie di esigenze
fra le quali un maggior controllo della qualità e un alleggerimento dei compiti
di verifica per i soggetti pubblici.
Un
interessante elemento di novità introdotto da questo schema è relativo alla
presenza fra i soggetti incaricati di valutare e controllare l’operato dei
fornitori, accanto a quella degli enti pubblici, anche di enti privati, che in
questa maniera alleggerirebbe il compito di verifica degli enti locali, che si
dovranno limitare a controllare i requisiti aggiuntivi richiesti dall’accreditamento”
La
L. 328 del 2000 pone una nuova attenzione al tema della qualità dei servizi
sociali e, in particolare, al comma primo dell’ art. 13, individua nella Carta
dei servizi uno strumento finalizzato a “tutelare le posizioni soggettive degli
utenti”.
Questo
articolo dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
gennaio 1994, che ha introdotto in Italia la Carta dei servizi pubblici
Sono due i cardini del modello introdotto dalla direttiva:
In
primo luogo, un’ampia autonomia era lasciata agli enti erogatori nella
definizione del contenuto della Carta, fermo restando il rispetto dei principi
definiti nella direttiva.
In
secondo luogo, pur facendo salve le competenze attribuite dalla legge ad altri
organismi, i compiti di verifica dell’attuazione della Carta si concentravano
nel Comitato permanente per l’attuazione della Carta dei servizi pubblici,
istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica.
Questo modello è poi stato abbandonato nel 1995.
Il
decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n.
273 ha previsto l’emanazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di schemi generali di riferimento di Carte dei servizi pubblici in
settori individuati, con l’obbligo per gli enti erogatori di adottare, entro
centoventi giorni dall’emanazione dei decreti, le rispettive carte.
Per
favorire il processo di attuazione, si è sostituito al principio della
autoregolazione del contenuto delle carte da parte degli enti erogatori, quello
della eteroregolazione. Gli schemi generali di riferimento, infatti, secondo
l’art. 2 del D.L. n. 163 del 1995, sono predisposti “d’intesa con le
amministrazioni interessate”, dal Dipartimento della funzione pubblica, mentre
l’obbligo per gli enti erogatori di adottare proprie Carte dei servizi viene
previsto ex lege.
Oltre
a questi mutamenti un altro merita di essere segnalato.
Nel
tempo, i compiti di vigilanza e controllo sull’attuazione delle carte si sono
polverizzati in diverse strutture: Autorità indipendenti, Ministeri, Enti
locali. Ciò ha comportato per il Comitato permanente la perdita di quel ruolo
di organismo di riferimento per il monitoraggio sull’attuazione dei principi
della direttiva, che era determinante per assicurare una tutela uniforme degli
utenti dei diversi servizi.
Successivamente,
la materia è stata oggetto di un nuovo intervento normativo che si allontana da
quello immediatamente precedente, per tornare alle linee della direttiva del
1994.
La
legge 15 marzo 1997, n. 59 ha previsto all’articolo 11, comma 1, lett. c), una
delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi diretti a
“riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche”. In attuazione di questa delega il Governo
doveva attenersi ai principi ed ai criteri direttivi previsti dal successivo
articolo 17 e, in particolare, secondo la lett. b), “prevedere e istituire
sistemi di valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati
dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente
l’adozione di Carte dei servizi ed assicurando in ogni caso sanzioni per la
loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell’utente e
per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle
carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati”. A seguito dell’esercizio
di questa delega, è stato emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286. L’articolo 11 del decreto afferma al primo comma l’importanza della
partecipazione dei cittadini alle procedure di valutazione e definizione degli
standard qualitativi dell’erogazione dei servizi pubblici. Tale disposizione
insieme alla successiva del quinto comma che abroga l’articolo 2 della legge 11
luglio 1995, n. 273 dimostra la volontà del legislatore di tornare al modello
già delineato dalla direttiva del 1994, secondo il quale il contenuto delle carte
dei servizi deve essere determinato dallo stesso ente erogatore del servizio in
contraddittorio con l’utenza. Anche riguardo al coordinamento e al monitoraggio
sull’attuazione delle carte dei servizi, il decreto 286 del 1999, pur facendo
salve le funzioni e i compiti dalla legge assegnati per alcuni servizi pubblici
ad autorità indipendenti, riconosce la necessità di un’unica struttura di
supporto presso la Presidenza del consiglio dei ministri.
Passando
da queste considerazioni sulla normativa generale, ad analizzare il sistema
previsto dalla legge 328 del 2000, si osserva che, tra i due modelli, quella
dell’autoregolazione, scelto, come abbiamo visto, nel 1994 e nel 1997/99, che
attribuisce agli enti erogatori un’ampia autonomia nella predisposizione delle
carte e quello dell’eteroregolazione, fatto proprio dalla legge del 1995 e
basato su schemi generali di riferimento, il legislatore nel predisporre la
legge quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ha scelto
il secondo”.
L’art.
13 della L. 328, infatti, prevede che “entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale,
d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di
riferimento della carta dei servizi sociali.”
Inoltre
stabilisce che, entro sei mesi dall’emanazione da parte del Governo dello
schema generale di riferimento, “ciascun ente erogatore di servizi adotta una
carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti”.
L’adozione
di schemi generali di riferimento ha indubbiamente favorito il diffondersi
delle carte, ma ha compromesso l’autonomia degli enti erogatori di accordarsi
con la propria utenza in merito alla definizione delle caratteristiche del
servizio. Generalmente tra le singole carte si riscontra uno scarso grado di
diversificazione e un alto grado di corrispondenza allo schema generale di
riferimento del settore. La Carta dei servizi, invece, era stata concepita nel
1994 non come un semplice documento di intenti, ma come un accordo formalizzato
fra ogni soggetto erogatore e la propria utenza che, indicando gli standard
qualitativi del servizio offerto o i meccanismi di tutela per il mancato raggiungimento
degli stessi, avrebbe dovuto rappresentare lo strumento per realizzare la
partecipazione ed il controllo degli utenti degli impegni assunti dall’ente
erogatore”.
Da
quanto detto emerge la considerazione che il modello di attuazione della Carta
dei servizi pubblici basato sugli schemi generali di riferimento, adottato
anche dall’art. 13 della L. 328 del 2000, se presenta da un lato, il vantaggio
di favorire l’adozione delle carte, implica, dall’altro, il rischio di
svuotarle di contenuto ed efficacia.
Per
evitare questo inconveniente tre azioni appaiono necessarie:
§
l’attivazione di momenti di partecipazione prima
dell’adozione della carta dei servizi, che renderebbe più praticabili le forme
di tutela dei diritti degli utenti in essa previsti e più vicino il
soddisfacimento delle esigenze per le quali tale strumento è stato introdotto
nel nostro ordinamento;
§
un’adeguata pubblicità della carta presso
l’utenza. Spesso, infatti, i meccanismi di tutela previsti dalle carte non sono
azionate dai cittadini semplicemente perché questi non sono a conoscenza
dell’esistenza della carta, non sanno cos’è o cosa preveda.
A
questo proposito pare opportuno notare l’importanza dell’inciso alla fine del
primo comma dell’art. 13 della L. 328 del 2000, che prevede che ciascun ente
erogatore di servizi sociali è tenuto a dare adeguata pubblicità agli utenti
della carta adottata; un’attività costante di monitoraggio sull’attuazione
delle carte che non si limiti al dato quantitativo ma valuti il profilo
qualitativo delle carte per verificare la reale portata del servizio erogato e
la concreta tutela assicurata agli utenti.
Tre
aspetti di particolare importanza che dovranno essere trattati nello schema
generale di riferimento: le forme di pubblicizzazione delle Carte da parte dei
soggetti che le adottano, le modalità di coinvolgimento delle associazioni
degli utenti e del volontariato per la valutazione dei servizi, le procedure di
tutela degli utenti.
La
legge n. 328/00 non pare fare riferimento all’obiettivo del miglioramento dei
servizi: tra i requisiti indicati non sono previsti espressamente gli standard
di qualità (anche se questo ovviamente non significa che siano vietati). La
legge si sofferma invece, su alcuni strumenti paragiurisdizionali della difesa
delle posizioni soggettive degli utenti, come “la possibilità per gli utenti di
attivare ricorsi nei confronti dei responsabili predisposti alla gestione del
servizi”.
Per
dare senso alla Carta dei servizi sociali, è essenziale riuscire a giocare la
partita della misurazione della loro qualità, pur in presenza di
caratteristiche che inducono a non trasferire acriticamente a questo settore
soluzioni di tipo regolativo più adatte ad altri servizi pubblici.
RAPPORTO TRA CARTA E ACCREDITAMENTO:
Per
fare un rapporto tra Carta dei servizi e accreditamento; dobbiamo sottolineare
la diversa posizione della Carta dei servizi rispetto all'accreditamento.
Mentre la Carta dei servizi stabilisce gli impegni nei confronti degli utenti
(impegni che devono essere sanciti e verificati dall'ente locale attraverso le
procedure di affidamento e verifica), l'accreditamento costituisce invece uno strumento con cui l'ente regionale si assicura
sulle competenze e capacità del soggetto gestore per lo svolgimento dei
servizi. In altri termini, la Carta dei servizi riguarda gli output del
servizio (livelli di servizio attesi, che sono l’unico aspetto che può
interessare l’utente), mentre l'accreditamento invece concerne anche i
processi e le procedure con cui sono realizzati gli output”
Questo
istituto è stato varato per la prima volta in via sperimentale dall’art. 15 del
D.lg. 18 giugno 1998, n. 237, come “misura di contrasto della povertà e
dell’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e
sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed
impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al
mantenimento dei propri figli”.
L’istituto
può avere un impatto considerevole sul nostro sistema di interventi sociali.
Un
suo effettivo funzionamento per un verso, consentirebbe di ridisegnare proprio
i reciproci confini fra assistenza e previdenza, e dei rispettivi costi; per un
altro verso all’interno del sistema assistenziale, permetterebbe un riequilibrio
fra protezione di base e interventi particolari, cosicché questi e quella
possano concorrere a dare una risposta adeguata tanto alle situazioni di
bisogno in generale, quanto alle specifiche situazioni di difficoltà della
persona.
Nella
prospettiva della legge il reddito minimo d’inserimento viene qualificato “come
misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli
altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni sociali, e le
pensioni sociali”
Il
comma 2 dell’art. 23 ne dà una definizione legislativa: il reddito minimo
d’inserimento “è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno
al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a),
della presente legge”.
Dunque
è duplice la funzione assegnata dalla legge all’istituto: a livello più ampio
si prospetta come una funzione preventiva e generale, secondo il carattere di
universalità che si è voluto come qualità specifica del nuovo sistema integrato
di servizi sociali, di “contrasto alla povertà”, ma poi, in concreto, per
quelle situazioni specifiche e non astratte che si vengono a verificare, si
parla di misura di “sostegno al reddito”.
Dott.ssa
Pieretti Francesca.