SCHEDA DELLA L. 72/97

 

Finalità della legge regionale n. 72/1997:

 
La  Regione Toscana, con la presente legge, intende realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali integrandoli con quelli sanitari al fine di creare il benessere della persona e alla prevenzione  e rimozione delle condizioni di disagio sociale.

 

Soggetti che rientrano in tale legge:

 
Gli  interventi di  assistenza sociale  di cui  alla  presente legge sono  rivolti ai  cittadini e  alle famiglie  residenti nel territorio della  Regione Toscana che versino nelle condizioni di disagio e rischio sociale, di sofferenza e di emarginazione. 

 

Organi istituzionali:

Ø      REGIONE;

Ø      PROVINCIA ;

Ø      COMUNE;

 

RUOLO DELLA REGIONE IN RELAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 72 DEL1997:

 

La Regione oltre a approvare il piano sociale regionale svolge le seguenti funzioni:

A.               ripartisce  le risorse  del fondo  regionale per  l’assistenza sociale secondo  i criteri  e i  vincoli di  cui alla presente legge e per gli obiettivi del piano sociale;
B.               coordina e verifica l’attuazione del piano sociale regionale;
C.               promuove,  indirizza e  coordina il  sistema informativo.
 
Inoltre, la  Regione, sentiti i Comuni interessati procede direttamente alla realizzazione  di progetti  speciali di  interesse regionale nel rispetto  dell’art. 4,  comma 2,  della L.R 19 luglio 1995, n. 77, che abbiano caratteristiche di sperimentazione innovativa.
 

 

RUOLO DELLA PROVINCIA IN RELAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 72 DEL1997:

 

La  Provincia, nelle  materie di cui alla presente legge ed ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 142/90, concorre alla elaborazione del  Piano Sociale  Regionale (PSR).  
In  particolare,  la Provincia:
 
A.               concorre all’attuazione dei piani zonali di assistenza sociale, partecipa alle sedute dei piani delle conferenze di zona, elabora progetti e interventi in materia di orientamento preformazione e formazione, inserimenti lavorativi a soggetti in condizione di disagio sociale.
B.               Cura l’ambito dell’Osservatorio Sociale. La Provincia per gli ambiti di sua competenza partecipa alle sedute della Conferenza di zona, al fine del piano zonale di assistenza sociale dell’art. 11. Inoltre, realizza interventi in favore dei soggetti disabili sulla base di un piano individualizzato e alla presa a carico dei soggetti socio - sanitari che formulano il progetto riabilitativo globale.
 
 
 
 
RUOLO DEL COMUNE IN RELAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 72 DEL 1997:
 
Il Comune è l’ente titolare in materia di assistenza sociale. Il Comune gestisce interventi di assistenza sociale di propria competenza ai fini della legge n. 142/90 art. 9 in modo diretto, o mediante delega o accordo di programma con la Provincia per particolari servizi.
I Comuni concorrono alla programmazione regionale con proposte per programmi sociali che interessano quel determinato territorio. In questi ultimi possono confluire le iniziative presentate da organizzazioni di volontariato, del privato sociale del privato e con le reti anche informali di persone e famiglie che siano conformi al piano sociale regionale.
Inoltre, interventi di attività di integrazione socio - sanitaria realizzati anche in forma associata. Creazione di patti territoriali coinvolgendo sindacati, cooperative movimenti associativi per la costruzione di solidarietà sociale. 
  
PIANO INTEGRATO REGIONALE:
 
Il Piano Sociale Regionale (PSR) è l’atto di programmazione settoriale con cui la Regione definisce, coordina, e realizza le politiche in materia di assistenza sociale attraverso un sistema integrato di interventi.
Il Piano Integrato Regionale per raggiungere gli obiettivi sottolinea l’importanza della cooperazione tra soggetti pubblici e non, garantendo la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili, la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili, l’accesso e la fruibilità delle prestazioni che siano compatibili con i bisogni, l’individuazione del cittadino come soggetto attivo e protagonista nell’ambito dei principi di solidarietà di partecipazione.
 
PIANO ZONALE:
 
Il Piano di zona è l’atto in cui sono contenuti i programmi e i progetti di intervento dei comuni della Provincia e degli altri soggetti pubblici o privati selezionati in sede di conferenza di zona. Il piano individua l’entità dei finanziamenti messi a disposizione dei progetti di intervento dei comuni e degli altri soggetti pubblici o privati. Quindi il Piano di zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni con il concorso di tutti i soggetti attivi nella progettazione, designano il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi e alle risorse da attivare.
 
ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI:
Ø     UNITA’ SANITARIE LOCALI;
Ø     DISTRETTI SOCIO SANITARI;  
Ø     LE RETI DI PROTEZIONE SOCIALE.
 
 
UNITA’ SANITARIE LOCALI:
 
Le aziende unità sanitarie locali provvedono alla gestione:
·       delle attività sanitarie ivi comprese quelle di prevenzione;
·       alle attività socio assistenziali a rilievo sanitario;
·       alle attività di assistenza sociale la cui gestione è attribuita, in base a delega da parte degli Enti Locali che assicurano un finanziamento ai sensi dell’art. 3, comma 3, del predetto decreto delegato.
 
DISTRETTI SOCIO SANITARI:
   
Il distretto socio sanitario è la sede di organizzazione, integrazione, erogazione dei servizi socio - sanitarie e socio - assistenziali dei Comuni e delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
 
LE RETI DI PROTEZIONE SOCIALE:
 
La famiglia è posta al centro dei numerosi interventi previste dalle normative regionali e nazionali e dai rispettivi atti di indirizzo. La Regione, finalizza i propri interventi verso il potenziamento delle politiche di sostegno alle responsabilità familiari, tenendo conto dei bisogni, dei diritti e dei rapporti tra singoli soggetti nella famiglia e tra questa e la società. La Regione, sottolinea inoltre il ruolo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale.
 
OBBIETTIVI E STRUMENTI DELLE POLITICHE SOCIALI INTEGRATE:
 
Per raggiungere l’obiettivo è necessario un coordinamento degli interventi socio - sanitari e socio-assistenziali attraverso la loro integrazione con quelli relativi alla casa, al lavoro, alla mobilità, alla formazione, all’istruzione, all’educazione, al diritto allo studio, alla cultura, alla ricerca, al tempo libero, interventi per la persona e il nucleo familiare. 
Inoltre, si sottolinea l’importanza di dare risposte globali ai bisogni rilevanti, mediante progetti integrati di sostegno, garantendo l’informazione e la libera scelta riguardo alle prestazioni disponibili.
 
Dott.ssa Pieretti Francesca.