Intervento della Dott.ssa Francesca Pieretti (Rappresentante A.P.I.CI)
Il mondo della disabilità, ha
vissuto negli ultimi ‘30 anni profonde trasformazioni, e proprio a partire
dagli anni ’70 che prende corpo un’azione di rinnovamento dei servizi e degli
interventi, che coincide con la prima fase del decentramento delle competenze
dallo Stato alle Regioni.
Il
“processo d’inserimento” è andato affinandosi in PROCESSO D’INTEGRAZIONE. Ciò è
avvenuto, con maggiore attenzione nel mondo della scuola, ma si cerca di
affermarlo nel mondo del lavoro, come nell’ambito del tempo libero, dello sport
e della cultura.
Partendo
dalla prima definizione che dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sul
concetto di handicap, essa ha tenuto conto di una catena sequenziale di
definizioni tra:
MALATTIA:
Intesa come qualsiasi processo patologico associato a un insieme di sintomi ben caratterizzabili e riconoscibili.
MENOMAZIONE:
Cioè la perdita o
l’anomalia a carico di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o
anatomiche.
DISABILITA’:
Indica qualsiasi
restrizione o carenza (conseguente a una menomazione) della capacità di
svolgere attività nel modo e nei limiti ritenuti normali per un individuo sano,
quindi è secondo l’OMS l’oggettivazione di una menomazione.
In sostanza una malattia può produrre negli individui danni e menomazioni di carattere anatomico, fisiologico e psichico.
Il danno o la menomazione
possono creare la disabilità, ovvero una riduzione della capacità di svolgere
un’azione al pari di una persona sana.
Quindi, la disabilità
crea il presupposto per l’handicap, che si realizza ogni qualvolta
l’ambiente in cui vive il disabile interponga barriere architettoniche,
legislative, psicologiche o socio - culturali che gli impediscono o gli
ostacolano il normale inserimento nella società.
L’HANDICAP:
Va pensato come il risultato
dell’impatto tra disabilità e struttura sociale.
Il
nuovo documento dell’OMS (che ha per titolo: “Classificazione Internazionale
delle funzioni della disabilità e della salute”); non si riferisce più a un
disturbo, strutturale o funzionale, senza prima rapportarlo a uno stato
considerato di "salute".
Il
nuovo documento sostituisce ai termini "Menomazione",
"Disabilità" e "Handicap" che indicano qualcosa che manca
per raggiungere il pieno "funzionamento", altri termini
come:
Ø
FUNZIONI
CORPOREE;
Ø
STRUTTURE
CORPOREE;
Ø
ATTIVITA’
E PARTECIPAZIONE;
Ø
FATTORI
AMBIENTALI.
Si
vogliono evidenziare gli aspetti propositivi e quindi di valorizzazione del
singolo.
Il rovesciamento dei termini, parlando in “positivo” (di funzioni, strutture, attività e partecipazione); anziché di “impedimenti”, “disabilità” e “handicap” è un passo in questa direzione.
Questo
schema vede al centro “l’attività”, che può essere più o meno sviluppata a
seconda delle condizioni proprie dell’individuo, ma anche derivanti dal mondo
esterno.
La
legge 104/92 “Legge per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” fornisce una definizione coerente con quella data
dall’OMS e con quella dei maggior parte dei Paesi Europei”.
Infatti
l’art. 3.1 afferma che: “E’ persona handicappata, colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzante o progressiva che a
causa di difficoltà di apprendimento di relazione o difficoltà lavorativa è
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Quindi, questa definizione che si propone di superare un concetto prettamente “medico”, dall’altro sottolinea che la “malattia” è il presupposto per l’handicap; ma è l’ambiente a generarlo. Tutto questo fa attribuire alla struttura sociale un ruolo fondamentale nel determinare la situazione di svantaggio.
Perciò,
la conseguenza è che non esiste l’handicappato; ma colui che si trova in una
situazione o in un contesto di handicap.
L’art.
3.3 della Legge 104/92 stabilisce che: “qualora la minorazione, singola o
plurima abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario
un’intervento assistenziale permanente, continuativo o globale nella sfera
individuale o relazionale; la situazione assume connotazione di gravità”.
Con
questa definizione, si desume che la “situazione di gravità”, non è accertata
con diretto riferimento all’entità della menomazione, anche se di grado
elevato, ma deve essere valutata in relazione alla svantaggio sociale che
la menomazione stessa ha prodotto e, in particolare alla riduzione
dell’autonomia personale.
Il
progetto d’integrazione sociale, previsto dall’art. 8 della Legge 104/92; da
rilievo non solo all’inserimento alla scuola, al lavoro o all’abbattimento
delle barriere architettoniche, ma anche nella vita familiare e a tutte quelle
attività ricreative, culturali e sportive; quindi emerge la necessità di una
PROGRAMMAZIONE COORDINATA che coinvolga i vari settori pubblici e privati
(scuola, servizi sanitari, socio – assistenziali); tenendo sempre conto del
nucleo familiare del disabile, che giocano un ruolo essenziale
nell’inserimento.
L’art.
8 disegna delle aree diseguali, incidenti principalmente nel settore della
scuola e del collocamento al lavoro; rispetto alle quali la differenza del
disabile assume una “rilevanza giuridica”, in quanto presupposto e
ragione giustificatrice di una serie di trattamenti differenziati tra disabili
e normodotati.
Dare
attuazione alla Legge 104/92, significa predisporre “programmi di azione”, che
rispondano a dei principi fondamentali:
PRINCIPIO DELLA
NON DISCRIMINAZIONE:
La società è costituita da un’insieme di “diversità”; ciascuna delle quali porta in sé specifici valori, dei quali la società stessa deve essere messa in condizione di arricchirsi culturalmente.
PRINCIPIO DELLA
PARI OPPORTUNITA’:
Cioè quelle azioni che
tendono a eliminare lo svantaggio, derivante dalla situazione di disabilità;
quindi tende a eliminare l’handicap.
PRINCIPIO DELLE
MAGGIORI GRAVITA’:
Tutte quelle azioni
rivolte a risolvere situazioni di bisogno, che gravano sulle persone con
gravissima disabilità.
PRINCIPIO DELLA
CONCRETA INTEGRAZIONE:
Significa potenziare i
controlli inerenti l’attuazione delle leggi, i finanziamenti e un’azione
diretta in tutti quei settori, innovativi che possano garantire un’azione di
vita integrata.
La
stessa Legge 104/92, e la successiva modifica del 21 maggio 1998, n. 162, ha
previsto una serie di supporti per la situazione di gravità, che riguardano sia
il disabile sia la famiglia, proprio per favorire l’integrazione.
I
principi appena enunciati li ritroviamo nella Legge 328/00 “legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali”.
La legge che rientra in
una più ampia riforma di uno Stato Sociale, insiste sul concetto di “sistema
integrato” di interventi e servizi, per garantire la qualità della vita, le
opportunità, le non discriminazioni e i diritti dei cittadini.
Che cosa si deve
intendere con “sistema integrato”?
Esso è definito
precisamente dall’art. 22 della stessa legge: “Il sistema integrato di
interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni
coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla
persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione
di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire
sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte”.
La
Legge Regionale n. 72 del 3 ottobre 1997: (“Organizzazione e promozione di un
sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi
socio - assistenziali e socio - sanitari integrati”); strettamente connessa con
la legge n. 328 del 2000 in quanto intende promuovere e coordinare gli
interventi di politica sociale, creando un sistema
integrato d’interventi al fine di creare il “ben-essere” della persona.
Un
altro aspetto determinante per favorire l’integrazione e l’autonomia è quello
del lavoro. (vedi alleg. n. 6)
La
Legge 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) che mette in
evidenza il concetto di “collocamento mirato”: cioè quella serie di
strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le
persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto
adatto, attraverso forme di sostegno, e azioni positive (art. 2 di tale legge).
Quindi, l’inserimento
lavorativo si attua come processo di adattamento reciproco fra:
“persona” à
intesa come complesso di abilità, potenzialità e deficit;
“compito” à cioè la mansione;
“contesto” à esempio
l’azienda, cioè dove si esplica il compito.
Stiamo vivendo e partecipando a cambiamenti sostanziali del nostro sistema di Welfare.
La riforma costituzionale della Legge 18 ottobre 2001, n. 3, il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 sulla riforma sanitaria, e Legge 328 del 2000 sono i principali momenti di un percorso che vedono la Regione impegnata nel governo delle Politiche Sociali.
Questi cambiamenti sono riconoscibili in nuovi equilibri di potere tra Stato e Regioni: dando più responsabilità alle Regioni e agli Enti Locali cercando di promuovere più efficacemente l’incontro tra diritti e doveri sociali.
Nonostante le numerose leggi a favore dell’integrazione, siamo ancora molto lontani dall’effettivo riconoscimento dei diritti soggettivi; ciò che occorre – a mio avviso – è il passaggio da una vecchia concezione assistenzialistica a una nuova, centrata sulla dignità, sull’autorealizzazione e sull’autonomia delle persone disabili che ne valorizzi le potenzialità.
Anche il tasso di occupazione, nonostante la recente Legge 68/99 “Sul collocamento mirato”, è poco confortante; la ragione va ricercata in un difetto d’informazione sui servizi esistenti, nella scarsa sensibilizzazione del territorio, ad accogliere il disabile non solo nei luoghi di lavoro, ma in generale nel tessuto sociale, e infine, nella consolidata abitudine a liquidare i problemi della disabilità con scarsi interventi economici, non rispondendo ai reali bisogni.
Ritengo che operare per
livelli essenziali e uniformi di cittadinanza parte dalla necessità di fondare
un sistema di diritti di cittadinanza, che eroghi risposte certe, distribuite
sul territorio, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni. Perciò, per fare
questo è necessario coinvolgere la partecipazione diretta e attiva di famiglie,
disabili, Enti Locali e terzo settore, in modo da meglio individuare i bisogni
e soprattutto verificare l’efficacia dei servizi e degli interventi esistenti
sul territorio.
Quindi, concludendo, credo che sia necessario costruire
una cultura realmente rispettosa delle esigenze diversificate delle persone
piuttosto che solo tollerante verso chi non rientra nella norma.