Intervento della Dott.ssa Francesca Pieretti (Rappresentante A.P.I.CI)           

 

 

          Il mondo della disabilità, ha vissuto negli ultimi ‘30 anni profonde trasformazioni, e proprio a partire dagli anni ’70 che prende corpo un’azione di rinnovamento dei servizi e degli interventi, che coincide con la prima fase del decentramento delle competenze dallo Stato alle Regioni.

 

Il “processo d’inserimento” è andato affinandosi in PROCESSO D’INTEGRAZIONE. Ciò è avvenuto, con maggiore attenzione nel mondo della scuola, ma si cerca di affermarlo nel mondo del lavoro, come nell’ambito del tempo libero, dello sport e della cultura.

 

Partendo dalla prima definizione che dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sul concetto di handicap, essa ha tenuto conto di una catena sequenziale di definizioni tra:   

 

MALATTIA:

Intesa come qualsiasi processo patologico associato a un insieme di sintomi ben caratterizzabili e riconoscibili.

 

MENOMAZIONE:

Cioè la perdita o l’anomalia a carico di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche.

 

DISABILITA’:

Indica qualsiasi restrizione o carenza (conseguente a una menomazione) della capacità di svolgere attività nel modo e nei limiti ritenuti normali per un individuo sano, quindi è secondo l’OMS l’oggettivazione di una menomazione.

 

In sostanza una malattia può produrre negli individui danni e menomazioni di carattere anatomico, fisiologico e psichico.

Il danno o la menomazione possono creare la disabilità, ovvero una riduzione della capacità di svolgere un’azione al pari di una persona sana.

 

Quindi, la disabilità crea il presupposto per l’handicap, che si realizza ogni qualvolta l’ambiente in cui vive il disabile interponga barriere architettoniche, legislative, psicologiche o socio - culturali che gli impediscono o gli ostacolano il normale inserimento nella società.

 

L’HANDICAP:

Va pensato come il risultato dell’impatto tra disabilità e struttura sociale.

 

Il nuovo documento dell’OMS (che ha per titolo: “Classificazione Internazionale delle funzioni della disabilità e della salute”); non si riferisce più a un disturbo, strutturale o funzionale, senza prima rapportarlo a uno stato considerato di "salute".

 

Il nuovo documento sostituisce ai termini "Menomazione", "Disabilità" e "Handicap" che indicano qualcosa che manca per raggiungere il pieno "funzionamento", altri termini come: 

 

Ø      FUNZIONI CORPOREE;

Ø      STRUTTURE CORPOREE;

Ø      ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE;

Ø      FATTORI AMBIENTALI.

 

Si vogliono evidenziare gli aspetti propositivi e quindi di valorizzazione del singolo.

Il rovesciamento dei termini, parlando in “positivo” (di funzioni, strutture, attività e partecipazione); anziché di “impedimenti”, “disabilità” e “handicap” è un passo in questa direzione.

 

Questo schema vede al centro “l’attività”, che può essere più o meno sviluppata a seconda delle condizioni proprie dell’individuo, ma anche derivanti dal mondo esterno.

 

La legge 104/92 “Legge per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” fornisce una definizione coerente con quella data dall’OMS e con quella dei maggior parte dei Paesi Europei”.

 

Infatti l’art. 3.1 afferma che: “E’ persona handicappata, colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzante o progressiva che a causa di difficoltà di apprendimento di relazione o difficoltà lavorativa è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

 

Quindi, questa definizione che si propone di superare un concetto prettamente “medico”, dall’altro sottolinea che la “malattia” è il presupposto per l’handicap; ma è l’ambiente a generarlo. Tutto questo fa attribuire alla struttura sociale un ruolo fondamentale nel determinare la situazione di svantaggio.

Perciò, la conseguenza è che non esiste l’handicappato; ma colui che si trova in una situazione o in un contesto di handicap.

 

L’art. 3.3 della Legge 104/92 stabilisce che: “qualora la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un’intervento assistenziale permanente, continuativo o globale nella sfera individuale o relazionale; la situazione assume connotazione di gravità”.

 

Con questa definizione, si desume che la “situazione di gravità”, non è accertata con diretto riferimento all’entità della menomazione, anche se di grado elevato, ma deve essere valutata in relazione alla svantaggio sociale che la menomazione stessa ha prodotto e, in particolare alla riduzione dell’autonomia personale.

 

Il progetto d’integrazione sociale, previsto dall’art. 8 della Legge 104/92; da rilievo non solo all’inserimento alla scuola, al lavoro o all’abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche nella vita familiare e a tutte quelle attività ricreative, culturali e sportive; quindi emerge la necessità di una PROGRAMMAZIONE COORDINATA che coinvolga i vari settori pubblici e privati (scuola, servizi sanitari, socio – assistenziali); tenendo sempre conto del nucleo familiare del disabile, che giocano un ruolo essenziale nell’inserimento.

 

L’art. 8 disegna delle aree diseguali, incidenti principalmente nel settore della scuola e del collocamento al lavoro; rispetto alle quali la differenza del disabile assume una “rilevanza giuridica”, in quanto presupposto e ragione giustificatrice di una serie di trattamenti differenziati tra disabili e normodotati.

 

Dare attuazione alla Legge 104/92, significa predisporre “programmi di azione”, che rispondano a dei principi fondamentali:

 

PRINCIPIO DELLA NON DISCRIMINAZIONE:

La società è costituita da un’insieme di “diversità”; ciascuna delle quali porta in sé specifici valori, dei quali la società stessa deve essere messa in condizione di arricchirsi culturalmente.

 

PRINCIPIO DELLA PARI OPPORTUNITA’:

Cioè quelle azioni che tendono a eliminare lo svantaggio, derivante dalla situazione di disabilità; quindi tende a eliminare l’handicap.

 

PRINCIPIO DELLE MAGGIORI GRAVITA’:

Tutte quelle azioni rivolte a risolvere situazioni di bisogno, che gravano sulle persone con gravissima disabilità.

 

PRINCIPIO DELLA CONCRETA INTEGRAZIONE:

Significa potenziare i controlli inerenti l’attuazione delle leggi, i finanziamenti e un’azione diretta in tutti quei settori, innovativi che possano garantire un’azione di vita integrata.

 

La stessa Legge 104/92, e la successiva modifica del 21 maggio 1998, n. 162, ha previsto una serie di supporti per la situazione di gravità, che riguardano sia il disabile sia la famiglia, proprio per favorire l’integrazione.

 

I principi appena enunciati li ritroviamo nella Legge 328/00 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali”.

La legge che rientra in una più ampia riforma di uno Stato Sociale, insiste sul concetto di “sistema integrato” di interventi e servizi, per garantire la qualità della vita, le opportunità, le non discriminazioni e i diritti dei cittadini.    

Che cosa si deve intendere con “sistema integrato”?

Esso è definito precisamente dall’art. 22 della stessa legge: “Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte”.

 

La Legge Regionale n. 72 del 3 ottobre 1997: (“Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio - assistenziali e socio - sanitari integrati”); strettamente connessa con la legge n. 328 del 2000 in quanto intende promuovere e coordinare  gli  interventi  di  politica sociale, creando un sistema integrato d’interventi al fine di creare il “ben-essere” della persona.

 

Un altro aspetto determinante per favorire l’integrazione e l’autonomia è quello del lavoro.    (vedi alleg. n. 6)

La Legge 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) che mette in evidenza il concetto di “collocamento mirato”: cioè quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso forme di sostegno, e azioni positive (art. 2 di tale legge).

Quindi, l’inserimento lavorativo si attua come processo di adattamento reciproco fra:  

personaà intesa come complesso di abilità, potenzialità e deficit;

compitoà cioè la mansione;

contestoà esempio l’azienda, cioè dove si esplica il compito.

 

Stiamo vivendo e partecipando a cambiamenti sostanziali del nostro sistema di Welfare.

La riforma costituzionale della Legge 18 ottobre 2001, n. 3, il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 sulla riforma sanitaria, e Legge 328 del 2000  sono i principali momenti di un percorso che vedono la Regione impegnata nel governo delle Politiche Sociali.

 

Questi cambiamenti sono riconoscibili in nuovi equilibri di potere tra Stato e Regioni: dando più responsabilità alle Regioni e agli Enti Locali cercando di promuovere più efficacemente l’incontro tra diritti e doveri sociali.

 

Nonostante le numerose leggi a favore dell’integrazione, siamo ancora molto lontani dall’effettivo riconoscimento dei diritti soggettivi; ciò che occorre – a mio avviso – è il passaggio da una vecchia concezione assistenzialistica a una nuova, centrata sulla dignità, sull’autorealizzazione e sull’autonomia delle persone disabili che ne valorizzi le potenzialità.

Anche il tasso di occupazione, nonostante la recente Legge 68/99 “Sul collocamento mirato”, è poco confortante; la ragione va ricercata in un difetto d’informazione sui servizi esistenti, nella scarsa sensibilizzazione del territorio, ad accogliere il disabile non solo nei luoghi di lavoro, ma in generale nel tessuto sociale, e infine, nella consolidata abitudine a liquidare i problemi della disabilità con scarsi interventi economici, non rispondendo ai reali bisogni.

 

            Ritengo che operare per livelli essenziali e uniformi di cittadinanza parte dalla necessità di fondare un sistema di diritti di cittadinanza, che eroghi risposte certe, distribuite sul territorio, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni. Perciò, per fare questo è necessario coinvolgere la partecipazione diretta e attiva di famiglie, disabili, Enti Locali e terzo settore, in modo da meglio individuare i bisogni e soprattutto verificare l’efficacia dei servizi e degli interventi esistenti sul territorio.

 

            Quindi, concludendo, credo che sia necessario costruire una cultura realmente rispettosa delle esigenze diversificate delle persone piuttosto che solo tollerante verso chi non rientra nella norma.

 

Dott.ssa Pieretti Francesca