Decreto Ministeriale - Ministero dell'interno - 1
settembre 1998.
"Attribuzione ai comuni per l'anno 1998 di un
contributo di lire 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi agli
indigenti per le spese sanitarie particolarmente onerose"
(Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 21 settembre 1998, n. 220)
Il Ministro Dell'interno
di concerto con
Il Ministro della Sanità
e
Il Ministro per la Solidarietà Sociale
Visto il comma 1 dell'art. 5-ter del decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23 convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, con il quale
viene attribuito ai comuni per l'anno 1998 un contributo di lire 5 miliardi da
destinare al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie
particolarmente onerose;
Considerato che il riparto, tenuto conto della ratio della norma, può essere
calcolato in funzione del reciproco del reddito medio pro-capite della
provincia di appartenenza, in quanto il fine della norma è la distribuzione dei
fondi in proporzione al diverso indice di produzione della ricchezza
manifestatasi sul territorio, per far affluire i contributi nelle zone più
povere del paese onde consentire una migliore assistenza agli indigenti per il
sostegno delle spese sanitarie particolarmente onerose;
Rilevato che un ulteriore fattore necessario per la distribuzione del fondo è
la popolazione, in quanto in tal modo si consente un diverso afflusso di
risorse in funzione del numero degli abitanti, i quali costituiscono un
parametro di riferimento indispensabile per la quantificazione delle risorse da
attribuire ai singoli enti;
Considerato che il reddito medio pro-capite da utilizzare è quello relativo
all'anno 1993, in quanto ultimo disponibile;
Rilevato che occorre utilizzare, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la popolazione residente calcolata al penultimo anno
precedente, cioè quella relativa al 1996;
Considerato che al riparto non vengono ammessi i comuni della regione Valle
d'Aosta, in quanto ai sensi dei decreto legislativo 22 aprile 1995, n. 320, di
applicazione dello statuto di tale regione, lo Stato assicura ai predetti enti
solo il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza
statale ad essi delegate o attribuite nella misura determinata dalla normativa
statale vigente per gli altri comuni della Repubblica;
Considerato altresì che non vengono ammessi al riparto neppure i comuni della
regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, spetta alla predetta regione disciplinare la
finanza locale degli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del
proprio bilancio, ad eccezione dei servizi indispensabili per le materie di
competenza statale delegate o attribuite a comuni e province per le quali lo
Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla
normativa statale;
Visto l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 9 del 1997, secondo il quale
le disposizioni di cui all'art. 9 hanno effetto alla data del 1° gennaio 1997;
Visto il parere espresso dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI);
Decreta:
Il contributo di lire 5 miliardi previsto dal comma 1
dell'art. 5-ter del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, è assegnato ai comuni in proporzione alla
popolazione residente nel 1996, moltiplicata per il reciproco del reddito medio
pro-capite della provincia di appartenenza.
(si omettono gli allegati)